Servizio comunale di trasporto scolastico gratis solo in via eccezionale e per interesse pubblico

da Il Sole 24 Ore

Servizio comunale di trasporto scolastico gratis solo in via eccezionale e per interesse pubblico

di Enrica Daniela Lo Piccolo

L’erogazione gratuita di un servizio pubblico da parte dell’ente locale è possibile in via eccezionale, ma deve essere giustificata da una situazione concreta debitamente motivata e sostenuta da adeguata copertura finanziaria.
La Corte dei conti, sezione regionale controllo Campania, con la deliberazione 222/2017/Par del 21 giugno ha fornito importanti precisazioni sul rapporto tra la fruizione dei servizi a domanda individuale e la corresponsione delle tariffe, in relazione a una richiesta di parere posta da un Comune, che chiedeva se fosse possibile erogare il servizio di trasporto scolastico in modo gratuito a tutti gli utenti, determinando anche un’innovativa interpretazione della natura di tale servizio.

La definizione di servizio pubblico a domanda individuale
La pronunzia assume a riferimento la definizione di servizio pubblico a domanda individuale, codificata dal decreto interministeriale 31 dicembre 1983, emanato secondo l’articolo 6, comma 3, del Dl 55/1983 convertito dalla legge 131/1983).
Il decreto, oltre a individuare espressamente un elenco di tali servizi, contiene una definizione generale, considerando come tali tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.
L’elencazione non ricomprende espressamente il servizio di trasporto scolastico, il quale, tuttavia, ha caratteristiche di fruizione corrispondenti ai parametri definiti dalla normativa.

La copertura dei costi
La Corte dei conti evidenzia come peraltro la copertura dei servizi a domanda individuale costituisce una delle fasi fondamentali della predisposizione del bilancio e del rispetto degli equilibri ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e dell’articolo 9 della legge 243/2012.
Per i servizi a domanda individuale, come per tutti i servizi pubblici locali, le tariffe, in base all’articolo 117 del Tuel, devono fornire la copertura dei costi.
A questo quadro di riferimento consegue una regola generale: l’erogazione dei servizi pubblici deve avvenire in condizioni di equilibrio, quindi non può essere gratuita per gli utenti e la sua copertura deve avvenire, in parte, mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio.
Peraltro, per i servizi a domanda individuale il quadro normativo originario (articolo 3 del Dl 786/1981 convertito dalla legge 51/1982) e quello più recente (articoli 243, 243-bis e 251 del tuel) determinano una quota minima di copertura che deve derivare dall contributo dagli utenti: tale quota non può essere inferiore al venti per cento e sale al trentsei per cento per gli enti in situazione critica di bilancio.
Per i servizi pubblici non obbligatori il contratto con l’utenza deve quindi caratterizzarsi per la bilateralità del sacrifico economico: a fronte di una prestazione resa o ricevuta, il contratto, secondo una nota bipartizione, può essere finanziariamente “attivo” o “passivo” e deve quindi inserirsi in una logica commutativa.

Il divieto di erogazioni gratuite
Pertanto la regola generale non consente erogazioni gratuite dei servizi a domanda individuale, che può tuttavia aversi, costituendo una extrema ratio che deve essere giustificata da una situazione concreta che supera la stessa qualificazione astratta del servizio in quanto tale.
La Corte dei conti rileva che la stessa normativa di riferimento per i servizi a domanda individuale prevede delle eccezioni, dettate sia dai Dl 786/1981 e Dl 55/1983, nonché dal decreto ministeriale attuativo, che individuano varie tipologie di servizi gratuiti per legge statale o regionale, comprendendo nel novero quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap, nonché quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati, nonché i servizi di trasporto pubblico.
Nel parere si evidenzia come il servizio di trasporto scolastico rientri nel sistema del trasporto pubblico locale, in quanto, pur essendo riservato a categorie specifiche di utenti, ne ha le caratteristiche e non è incompatibile con lo svolgimento di servizi di linea.
Secondo la Corte dei conti, quindi, il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico di trasporto, pertanto escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale.
Per l’erogazione gratuita dello stesso, tuttavia, gli enti dovranno motivare, a pena di illegittimità, l’eventuale gratuità del servizio in funzione di un interesse pubblico (tanto più se il servizio assume carattere generalizzato) e saranno tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell’articolo 117 del Tuel, in particolare con riferimento al principio dell’equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura.