I periodi di studio all’estero valgono anche per l’alternanza

da Il Sole 24 Ore

I periodi di studio all’estero valgono anche per l’alternanza

di Laura Virli

E’ tempo di partenza per quegli studenti le cui famiglie hanno scelto la frequenza del quarto anno della scuola superiore all’estero.
Con quali modalità questi ragazzi potranno assolvere all’obbligo di effettuare le ore di alternanza scuola lavoro? Ci viene in soccorso la nota ministeriale 3355 al punto 7 la cui lettura evidenzia la tendenza del Miur a convalidare, come alternanza scuola lavoro, i periodi di studio all’estero, in virtù del fatto che questo tipo di esperienze contribuiscono «a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline (…) imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando le mappe di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio». In tal senso il Miur ritiene che tali competenze possono essere utili per un futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Parimenti non è esclusa addirittura la possibilità di partecipare nel Paese estero ospitante a vere iniziative di transizione scuola lavoro come, ad esempio, stage, tirocini presso strutture ospitanti, simili ai percorsi di alternanza scuola lavoro, previsti nelle scuole secondare di secondo grado.
Tuttavia, tale riconoscimento è subordinato alla sottoscrizione, prima della partenza dell’allievo, di un “contratto formativo” tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante estera e, comunque, sempre previa documentazione rilasciata dalla stessa struttura ospitante.
Le modalità con cui inserire l’esperienza realizzata all’estero nel progetto di alternanza possono essere varie ed è opportuno affidare all’autonomia della singola scuola la scelta degli strumenti progettuali ed organizzativi più efficaci per dare visibilità alle competenze acquisite dall’allievo anche rispetto alla loro spendibilità nel mondo del lavoro e delle professioni, utilizzando le più opportune forme di flessibilità didattica e organizzativa per personalizzare il progetto triennale di alternanza.
Sovrano rimane, quindi, il consiglio di classe nella valutazione ed eventuale certificazione in alternanza scuola lavoro del percorso formativo svolto all’estero.

Alternanza scuola lavoro per studenti che ripetono la classe
Cosa succede a uno studente del terzo o del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado che in sede di scrutinio non viene promosso alla classe successiva? Se ha già svolto parte del monte ore di attività di alternanza scuola lavoro l’allievo avrà ancora l’obbligo di assolvere all’intero monte ore di alternanza previsto dalla legge 107/2015 nel triennio (200/400 ore), o può essere esentato per una parte di esse?
Ebbene, viene in soccorso la nota Miur 3355 al punto 5, la quale, con riferimento alla normativa vigente (Om 90/2001 e Dpr 122/2009), specifica che uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal consiglio di classe.
Pur tuttavia, l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.