Le tappe del passaggio di un docente da ambito a scuola

da La Tecnica della Scuola

Le tappe del passaggio di un docente da ambito a scuola

Per il passaggio di un docente da ambito a scuola ci sono delle tappe che devono fare il dirigente scolastico, il docente e l’ufficio scolastico provinciale.

Come prima cosa il dirigente scolastico pubblica sul sito istituzionale della scuola un avviso contenente i posti vacanti e i requisiti deliberati dal Collegio dei docenti ai sensi dell’art.3 dell’ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 2017/2018.

Successivamente il docente collegandosi al sito del Miur nella sezione istanze online troverà il seguente modulo da compilare:

Ambito

Indicherà su tale modulo anche il codice e la denominazione della scuola di partenza per le eventuali operazioni dell’ufficio scolastico territoriale e caricherà il curriculum vitae nell’apposito spazio, in formato PDF e con una dimensione massima del file di un MB . Infine invierà e-mail di autocandidatura alle scuole, secondo i tempi e le modalità stabiliti negli avvisi. Tutto questo deve essere fatto dal docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado entro e non oltre le 24 del 7 luglio. Mentre per i docenti titolari di ambito della secondaria di II grado dal 20 luglio alle ore 24 del 22 luglio.

Quindi il Ds esaminerà le domande pervenute valutandole sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti.  Quindi passerà a formalizzare la proposta di incarico triennale al docente e, avuta accettazione, caricherà al SIDI l’avvenuto incarico. Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado le procedure dovranno concludersi tra l’8 luglio e il 15 luglio. Per la scuola secondaria di II grado tra il 24 luglio e il 29 luglio.

Infine c’è anche una parte delle operazioni che spetta agli uffici scolastici provinciali.

Infatti gli ATP, prima della fase di individuazione da parte delle scuole, hanno il compito di assegnare i docenti trasferiti su ambito beneficiari di precedenza ai sensi dell’art.21 o art.33 comma 6 della legge 104.  Infine l’ufficio scolastico provinciale, dopo operazioni di competenza dei dirigenti scolastici, assegna sulla base del punteggio di mobilità sulle sedi rimaste.