Bonus asilo nido, 1000 euro per le famiglie: domande dal 17 luglio

da La Tecnica della Scuola

Bonus asilo nido, 1000 euro per le famiglie: domande dal 17 luglio

L’INPS ricorda che il bonus nido si potrà richiedere a partire dal 17 luglio 2017. Ecco i requisiti presenti nella circolare dell’Istituto di previdenza.

Il Bonus da 1000 euro all’anno, sarà corrisposto in 11 mensilità dall’Inps, ed è destinato alle famiglie con bimbi nati o adottati dal 1° gennaio 2016 e iscritti a nidi pubblici e privati.

Cos’è il Bonus Nido

Nello specifico, il bonus è destinato al pagamento di rette relative alla frequenza in asili nido pubblici e privati, per bambini fino a tre anni di età. Può essere richiesto, in alternativa, per il pagamento dell’assistenza a casa per bambini della stessa età affetti da gravi patologie.
L’importo di 1000 euro sarà erogato in 11 mensilità, come già accennato, con rate del valore di 90,91 euro ciascuna.

Il bonus verrà erogato a seguito della presentazione da parte del genitore della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette. Per i bimbi già iscritti al nido verrà riconosciuto l’importo spettante dal 1° gennaio scorso, data di entrata in vigore delle norme che hanno introdotto il contributo.

Invece, nel caso di assistenza a casa, l’importo verrà versato in un’unica soluzione dall’Inps.

Chi può richiedere il Bonus Nido

Possono richiedere il contributo tutti i genitori che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

– Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n.30/2007. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini del bonus autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.

– residenza in Italia;

Presentazione della domanda

 

La domanda deve essere presentata da chi ha sostenuto la spesa per il nido. In caso di supporto presso la propria abitazione, il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune.

La domanda può essere presentata a partire dal prossimo 17 luglio, fino al 31 dicembre 2017.

Le modalità previste sono:

–      on line tramite i servizi telematici dell’Inps;

–      via telefono chiamando il Contact Center dell’istituto al numero verde 803.164 gratuito da rete fissa o il numero 06164.164 da rete mobile (con tariffazione a carico);

–      di persona rivolgendosi ad un patronato.

Il richiedente può scegliere l’accreditamento del bonus fra le 4 opzioni:

–      bonifico domiciliato

–      accredito su conto corrente bancario o postale

–      libretto postale

–      carta prepagata con IBAN.

E’ utile ricordare, che ogni mese il richiedente deve confermare che i requisiti sono invariati rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

L’erogazione dell’assegno è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.

Inoltre, l’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza (ad esempio: perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi).

In totale, in favore di questo provvedimento, sono stati stanziati 144 milioni di euro. Quando verrà esaurito il platfond, l’Inps non accoglierà ulteriori domande.

LEGGI LA CIRCOLARE INPS (CLICCA QUI)