Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118

Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (17G00131)

(GU Serie Generale n.181 del 04-08-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in
particolare, gli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s);
Visto il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante
modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento
disciplinare;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;
Visto, in particolare, l’articolo 16, comma 7, della legge citata 7
agosto 2015, n. 124, il quale prevede che entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui
al comma 1, il Governo puo’ adottare, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo,
uno o piu’ decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nella riunione del 15 febbraio 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul
decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, e sulle integrazioni e
modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente
provvedimento correttivo, nella seduta del 16 marzo 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 16
marzo 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 aprile 2017;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 luglio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, e’ modificato e
integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto
non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni
del decreto legislativo n. 116 del 2016.

Art. 2

Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20 giugno 2016, n.
116

1. Nelle Premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, dopo il
capoverso: «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2016;», e’ inserito il
seguente: «Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017;».

Art. 3

Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n.
116

1. All’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
116 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 3-quater, la parola: «quindici» e’ sostituita
dalla seguente: «venti» e la parola: «centoventi» e’ sostituita dalla
seguente: «centocinquanta»;
b) dopo il capoverso 3-quinquies e’ aggiunto il seguente:
«3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli
conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono
comunicati all’Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 55-bis, comma 4.».

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Sono fatti salvi gli effetti gia’ prodotti dal decreto
legislativo n. 116 del 2016.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 20 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando