Legge 3 agosto 2017, n. 123

Legge 3 agosto 2017, n. 123

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00139)

(GU Serie Generale n.188 del 12-08-2017)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, e’ convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 3 agosto 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

De Vincenti, Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91

All’articolo 1:
al comma 2:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, o entro centoventi giorni se residenti all’estero»;
alla lettera b), dopo le parole: «non risultino gia’» sono
inserite le seguenti: «titolari di attivita’ di impresa in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto o»;
il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le universita’, nonche’ le associazioni e gli
enti del terzo settore di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6
giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa
comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di
consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto
imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni
pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell’ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica»;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro sessanta
giorni» sono inserite le seguenti: «, o entro centoventi giorni in
caso di residenza all’estero,»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «40 mila euro» sono sostituite
dalle seguenti: «50.000 euro»;
al secondo periodo, le parole: «40 mila euro» sono sostituite
dalle seguenti: «50.000 euro» e le parole: «regolamento (UE) n.
1407/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari
delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in
societa’ cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle
risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all’articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei
limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n.
717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis.
8-ter. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, dopo le parole: “all’articolo 2135” sono inserite le
seguenti: “, terzo comma, “»;
al comma 9, lettera b), primo periodo, le parole: «per la
restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da
parte del soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «per la
restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito»;
al comma 10, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Sono
finanziate le attivita’ imprenditoriali relative a produzione di beni
nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e
dell’acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi
compresi i servizi turistici»;
dopo il comma 12 e’ inserito il seguente:
«12-bis. Al momento dell’accettazione del finanziamento e per
tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di
decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato presso un altro soggetto»;
dopo il comma 15 e’ inserito il seguente:
«15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell’ambito
delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria
regionale, puo’ finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di
cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal
finanziamento in ragione dell’esaurimento delle risorse disponibili»;
dopo il comma 17 e’ aggiunto il seguente:
«17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli
elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l’indicazione
degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di
prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono
aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale».
All’articolo 2, comma 3, capoverso 2-bis, il secondo periodo e’
sostituito dal seguente: «Le attivita’ che le predette societa’
esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la
partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalita’
mutualistiche dei consorzi».
Dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente:
«Art. 2-bis. (Interventi urgenti a favore della ricerca per
contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus). – 1.
Per fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus
compactus, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione
siciliana, nonche’ i danni causati dal batterio della Xylella
fastidiosa al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla
diffusione della Botrytis cinerea al settore vitivinicolo, e’
istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro
per l’anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto
alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del
medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di
profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, sono stabiliti le
modalita’ e i criteri per l’assegnazione delle risorse di cui al
comma 1.
3. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari
a 200.000 euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
All’articolo 3:
al comma 2:
alla lettera b), le parole: «delle leggi» sono sostituite
dalle seguenti: «delle norme vigenti»;
la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale,
commerciale, turistico-ricettivo e le relative unita’ immobiliari che
risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali
non risultino piu’ operative aziende o societa’ da almeno quindici
anni»;
al comma 3, le parole: «Entro tre mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro sei mesi»;
il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la
ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito
internet istituzionale l’elenco dei beni oggetto di ricognizione»;
al comma 5, dopo il quarto periodo e’ inserito il seguente:
«Per i terreni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a
valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione
d’uso o consumo di suolo non edificato purche’ siano conformi alle
procedure di legge sugli strumenti urbanistici.»;
al comma 7, lettera d., sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche’ la conformita’ alle norme in materia urbanistica
per le aree edificate di cui al comma 2, lettera c)»;
al comma 9 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
mancata manifestazione del consenso dell’avente diritto nei modi e
nelle forme previsti dal presente comma determina la nullita’ del
progetto e del contratto di affitto.»;
al comma 13, dopo la parola: «artigianali» sono inserite le
seguenti: «o turistico-ricettive»;
al comma 16, dopo le parole: «trasmettono alle regioni» sono
inserite le seguenti: «, entro novanta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 3,»;
dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:
«17-bis. All’articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) dopo le parole: “aprile 2017” sono inserite le seguenti:
“e dalla eccezionale siccita’ prolungata delle stagioni primaverile
ed estiva del 2017”;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in
cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le
risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto
proporzionale delle risorse disponibili.”;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla
eccezionale siccita’ prolungata delle stagioni primaverile ed estiva
del 2017, entro il 31 dicembre 2017”.
17-ter. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al
6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico,
adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione
di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi
validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento
dell’interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con
inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati
in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli
stessi terreni sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico,
con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di
variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione
della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Restano ferme le disposizioni
vigenti che prevedono il pagamento di canoni o altre prestazioni
pecuniarie».
Nel capo I, dopo l’articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 3-bis. (Cluster tecnologici nazionali per l’accelerazione e
la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e
innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno). – 1. I Cluster
tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di
efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca
industriale a livello nazionale e locale, nonche’ di raccordo tra le
misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento
alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per
l’attuazione e l’impiego degli interventi sul territorio, costituiti
in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, riconducibili ai poli di
innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di
associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice
civile, ove gia’ non costituiti in altra persona giuridica senza
scopo di lucro.
2. Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, aggiornato
annualmente, nel quale descrive le attivita’ che programma di
svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle
finalita’, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli
aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonche’ il contesto
territoriale degli interventi. All’interno del piano di azione
triennale e’ inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno
che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del
Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale,
l’innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette
aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati,
anche di altre regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli
stessi per la concreta attuazione del piano di azione. Il piano di
azione triennale e’ redatto secondo indirizzi definiti con linee
guida adottate con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al
Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ed aggiornate
periodicamente.
3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i
CTN presentano il piano di azione al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ai fini della valutazione, da
effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva
approvazione. La sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno
costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il
mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al medesimo
Ministero l’aggiornamento annuale del piano di azione unitamente alla
relazione annuale sull’attivita’ svolta e alla rendicontazione
amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare
anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo
scopo di assicurare un’adeguata attivita’ di valutazione dei piani di
azione, della relazione annuale sull’attivita’ svolta e della
rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo,
nonche’ di rendere piu’ efficace l’attivita’ di valutazione dei
programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2
dell’articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268,
le parole: “all’uno per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al
cinque per cento”.
4. All’esito dell’approvazione della sezione riferita al
Mezzogiorno, di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di
ciascun CTN puo’ essere disposta un’assegnazione annuale di risorse,
nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine e’ destinata una
quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le
attivita’ di valutazione, delle disponibilita’ complessive del Fondo.
Non possono accedere all’assegnazione annuale di risorse i CTN che
non abbiano ottenuto l’approvazione della sezione riferita al
Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota
annuale, potranno essere assegnate ad uno o piu’ CTN, in relazione
agli esiti dell’approvazione della relazione annuale sulla attivita’
svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un
dodicesimo.
5. Per l’anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma
1 e’ assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per
consentire l’avvio delle attivita’ previste in capo agli stessi,
nonche’ per la presentazione del piano di cui al primo periodo del
comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di
euro per l’anno 2017, a valere sul FIRST di cui all’articolo 1, comma
870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Con riferimento ai quattro CTN di cui al decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 1610 del 3
agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla
data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi
di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di
cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014.
Art. 3-ter. (Interventi in materia di integrazione salariale
straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale
complessa). – 1. All’articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: “sino
al limite massimo di 12 mesi” sono inserite le seguenti: “per ciascun
anno di riferimento”».
All’articolo 4:
al comma 2, primo periodo, le parole: «collegata alla» sono
sostituite dalle seguenti: «sugli orientamenti dell’Unione per lo
sviluppo della»;
al comma 3, la parola: «relativi» e’ soppressa, dopo la parola:
«criteri» sono inserite le seguenti: «generali per l’identificazione
e la delimitazione dell’area nonche’ i criteri», dopo le parole:
«all’articolo 5» sono inserite le seguenti: «nonche’ il coordinamento
generale degli obiettivi di sviluppo» e la parola: «definite» e’
sostituita dalla seguente: «definiti»;
al comma 4, la parola: «una» e’ soppressa;
dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo’ presentare una
proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al
massimo due proposte ove siano presenti piu’ aree portuali che
abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non
posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono
presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con un’area portuale
avente le caratteristiche di cui al comma 2»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «La regione» sono inserite
le seguenti: «, o le regioni nel caso di ZES interregionali,» e la
parola: «formula» e’ sostituita dalla seguente: «formulano»;
al secondo periodo, dopo la parola: «regione,» sono inserite
le seguenti: «o delle regioni nel caso di ZES interregionale,»;
al quarto periodo, dopo la parola: «Autorita’» sono inserite
le seguenti: «di sistema»;
al comma 7:
alla lettera a), dopo la parola: «garantiscano» sono inserite
le seguenti: «l’insediamento e» e dopo la parola: «ZES» sono aggiunte
le seguenti: «nonche’ la promozione sistematica dell’area verso i
potenziali investitori internazionali»;
all’ultimo capoverso e’ premessa la seguente parola: «7-bis» e
dopo la parola: «Autorita’» sono inserite le seguenti: «di sistema».
All’articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: «cinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
Dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. (Disposizioni per agevolare le intese regionali a
favore degli investimenti). – 1. Al fine di favorire gli
investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari
per gli enti locali del proprio territorio nell’ambito delle intese
territoriali di cui all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n.
243, per gli anni 2017-2019, e’ autorizzato lo svincolo di
destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite
del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purche’ non
esistano obbligazioni sottostanti gia’ contratte ovvero purche’ le
suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle
prestazioni, per le quali rimane l’obbligo a carico della regione di
farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla
riduzione del debito e agli investimenti, nel rispetto del saldo di
cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 6-ter. (Misure per il completamento delle infrastrutture). –
1. Al fine di consentire la completa realizzazione di opere
pubbliche, al punto 5.4 dell’allegato 4.2 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, le parole: “A seguito dell’aggiudicazione
definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico
dell’opera prenotate, ancorche’ non impegnate, continuano ad essere
finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali
ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che,
nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro
economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa
le spese del quadro economico dell’opera finanziandole con le
economie registrate in sede di aggiudicazione.” sono sostituite dalle
seguenti: “A seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, le
spese contenute nel quadro economico dell’opera prenotate, ancorche’
non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale
vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono
economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del
risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo
all’aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del
quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che
incrementa le spese del quadro economico dell’opera stessa
finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e
l’ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 243.”».
All’articolo 7:
al comma 1, le parole: «della lettera f-ter)» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla lettera f-ter)»;
dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per
la citta’ di Matera designata “Capitale europea della cultura 2019”,
su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto
istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A.. Le risorse finanziarie destinate alla
realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono
trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei
lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
19 giugno 2017, ad una contabilita’ speciale intestata al soggetto
attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della
contabilita’ speciale di cui e’ titolare al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, secondo le modalita’ di cui agli
articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All’articolo 8:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L’articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti
prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle
imprese di autotrasporto che consentono le attivita’ ivi previste e
la funzionalita’ degli impianti produttivi dell’ILVA.
1-ter. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista,
ne’ essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da
parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del
Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui
potra’ essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in
caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura
delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di
remunerazione della capacita’ di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, in qualunque forma
prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della
capacita’ e per l’intera durata degli impegni contrattuali non opera,
nei confronti dell’ammontare garantito, la compensazione legale e
giudiziale e non puo’ essere pattuita la compensazione volontaria.
1-quater. L’articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco,
nonche’ alle relative unioni»;
la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Disposizioni di
semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili».
All’articolo 9, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione
dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono sostituiti dal seguente:
“1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore
assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le
disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento
(UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche’
nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017″».
Nel capo III, dopo l’articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis. (Disposizioni di attuazione della direttiva (UE)
2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015,
che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione
dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura
d’infrazione n. 2017/0127). – 1. Al decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 217, comma 1, dopo le parole: “Il presente
titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente”
sono inserite le seguenti: “, favorendo, fra l’altro, livelli
sostenuti di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica,” e dopo le
parole: “come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio” sono inserite le seguenti: “e
dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del
Consiglio”;
b) all’articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte
le seguenti:
“dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell’articolo 3,
punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre
sostanze e che puo’ funzionare come componente strutturale principale
delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in
plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o
prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di
plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron
fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero:
borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a
15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio
primario per alimenti sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di
plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che
catalizzano la scomposizione della materia plastica in
microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili:
borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti
ai requisiti di biodegradabilita’ e di compostabilita’, come
stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla
norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di plastica:
fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da
parte dei produttori e dei distributori, nonche’ da parte dei
commercianti nei punti vendita di merci o prodotti”;
c) all’articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte
le seguenti:
“d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull’ambiente e
le misure necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione
dell’utilizzo di borse di plastica;
d-ter) la sostenibilita’ dell’utilizzo di borse di plastica
biodegradabili e compostabili;
d-quater) l’impatto delle borse oxo-degradabili, come
definito dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 20-bis,
paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE”;
d) all’articolo 219, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
“3-bis. Al fine di fornire idonee modalita’ di informazione ai
consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica
commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli
226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono
apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonche’
diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una
delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e
compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi
adottato dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 8-bis della
direttiva 94/62/CE”;
e) dopo l’articolo 220 e’ inserito il seguente:
“Art. 220-bis. (Obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di
plastica). – 1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo
224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica
i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista
dall’articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica
tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi
del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70, che, a tal fine, e’ modificato con le modalita’ previste
dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica
e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui
all’articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater),
dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
2. I dati sono elaborati dall’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di
calcolo dell’utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei
modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo
1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi
all’utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero
sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformita’ all’articolo 12
della medesima direttiva”;
f) all’articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: “nonche’ campagne di educazione ambientale
e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di
plastica sull’ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle
informazioni di cui all’articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter)
e d-quater)”;
g) nel titolo II della parte quarta, dopo l’articolo 226 sono
aggiunti i seguenti:
“Art. 226-bis. (Divieti di commercializzazione delle borse di
plastica). – 1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle
borse di plastica biodegradabili e compostabili, e’ vietata la
commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero,
nonche’ delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti
caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla
dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi
alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla
dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi
alimentari.
2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere
distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per
singola unita’ deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto
delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.
Art. 226-ter. (Riduzione della commercializzazione delle borse di
plastica in materiale ultraleggero). – 1. Al fine di conseguire, in
attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta
dell’utilizzo di borse di plastica, e’ avviata la progressiva
riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in
materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti
caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi
accreditati:
a) biodegradabilita’ e compostabilita’ secondo la norma
armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le
percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla
base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale
ultraleggero e’ realizzata secondo le seguenti modalita’:
a) dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per
cento;
b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per
cento;
c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per
cento.
3. Nell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono
fatti comunque salvi gli obblighi di conformita’ alla normativa
sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti
adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n.
1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonche’ il divieto di utilizzare la
plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del
contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la
percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di
plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a
tal fine lo standard internazionale vigente in materia di
determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella
plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono
essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di
vendita per singola unita’ deve risultare dallo scontrino o fattura
d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”;
h) all’articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
226-bis e 226-ter e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 a 25.000 euro.
4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis e’
aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto
riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore
di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del
trasgressore, nonche’ in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi
elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono
applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;
all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981”.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono abrogati:
a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
b) l’articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.
Art. 9-ter. (Disposizioni per l’utilizzo delle disponibilita’
residue alla chiusura delle contabilita’ speciali in materia di
protezione civile e trasferite alle regioni). – 1. Al fine di
favorire l’utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita’ speciali di cui all’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie
di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del
saldo previsto dall’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse
accertate nel 2017 riversate alle regioni a seguito della chiusura
delle contabilita’ speciali in materia di protezione civile, ai sensi
dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.
90, e i correlati impegni dell’esercizio 2017. Conseguentemente,
negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo e’
ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse
accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il
conseguimento di un saldo non negativo.
Art. 9-quater. (Disposizioni concernenti i servizi di trasporto
pubblico locale). – 1. All’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
“e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara,
previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di
continuita’ di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al
subentrante con l’esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso
al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il
contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore
uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all’articolo
3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del
Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto
relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle
dipendenze del soggetto subentrante e’ versato all’INPS dal gestore
uscente”.
2. All’articolo 71, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, al primo periodo, dopo la parola:
“accertatori” sono aggiunte le seguenti: “, previa verifica della
possibilita’ di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il
personale dipendente dichiarato non idoneo”.
Art. 9-quinquies. (Modifica all’articolo 27 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50). – 1. All’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, il comma 12-quinquies e’ abrogato.
Art. 9-sexies. (Norme di contrasto del fenomeno degli incendi
boschivi). – 1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre
2000, n. 353, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I
contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e
immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro
due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell’Agenzia delle entrate,
entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di
cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti
di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000,
n. 353, e’ inserito il seguente:
“1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non
si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di
estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o
la minaccia e’ consistita nella commissione di uno dei delitti
previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che
la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all’autorita’
giudiziaria o alla polizia giudiziaria”».
All’articolo 10:
al comma 1, le parole: «14 settembre 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «14 settembre 2015»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per l’anno 2017
e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a
ciascuno dei soggetti di cui al presente comma e’ altresi’
riconosciuta la medesima indennita’ giornaliera onnicomprensiva pari
a 30 euro nel periodo di sospensione dell’attivita’ lavorativa
derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un
periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso
d’anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190”.
1-ter. All’articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, le parole: “dell’indennita'” sono sostituite dalle seguenti:
“delle indennita'”».
Dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis. (Progetti speciali di prevenzione dei danni nella
regione Sardegna). – 1. La disposizione di cui all’articolo 8, comma
10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e’ prorogata fino
al 31 dicembre 2019.
Art. 10-ter. (Disposizioni in materia di sviluppo di unita’
produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno). – 1. Al fine
di consentire il raggiungimento dell’economica gestione delle unita’
produttive dell’Agenzia industrie difesa di Fontana Liri, Messina,
Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole: “ed e’
organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici
obiettivi, ai sensi dell’articolo 12” sono sostituite dalle seguenti:
“per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni,
nonche’ per lo svolgimento dei compiti permanenti cosi’ come previsto
dall’articolo 12”;
b) all’articolo 2190:
1) al comma 1, il secondo periodo e’ soppresso;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del
sistema costituito dalle unita’ produttive di cui all’articolo 48,
comma 1, l’Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano
industriale triennale, da approvare con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie
gestionali nell’ambito della propria attivita’ anche attraverso il
conseguimento della complessiva capacita’ di operare dell’Agenzia
medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del
predetto triennio, il Ministro della difesa, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, opera una verifica della
sostenibilita’ del sistema industriale dell’Agenzia e, in sede di
approvazione del nuovo piano industriale triennale, individua le
unita’ produttive i cui risultati compromettono la stabilita’ del
sistema ed il conseguimento dell’economica gestione dell’Agenzia e
per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione
coatta amministrativa”».
All’articolo 11:
dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili, provvede a monitorare l’efficacia e la validita’ dei
progetti e delle relative finalita’ di cui al comma 2, nonche’ a
valutare ex post la qualita’ dei risultati conseguiti»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi
urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto
sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la
loro inclusione sociale, nelle more dell’entrata in vigore delle
disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all’articolo
67, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi
sino all’entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi
istituti e’ assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018.
4-ter. All’onere derivante dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107».
Dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. (Misure urgenti per garantire lo svolgimento
dell’anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi
sismici del 2016 e 2017). – 1. Per consentire il regolare inizio
dell’anno scolastico 2017/2018 nella regione Abruzzo e nelle altre
regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,
all’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “2016/2017”, ovunque ricorrono,
sono inserite le seguenti: “e 2017/2018”;
b) al comma 2, le parole: “ed euro 15 milioni nell’anno 2017”
sono sostituite dalle seguenti: “, euro 10 milioni nell’anno 2017 ed
euro 5 milioni nell’anno 2018”;
c) al comma 5, alinea, le parole: “ed euro 15 milioni nell’anno
2017” sono sostituite dalle seguenti: “, euro 10 milioni nell’anno
2017 ed euro 5 milioni nell’anno 2018”;
d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: “5 milioni nel 2016”
sono inserite le seguenti: “ed euro 5 milioni nel 2018”;
e) al comma 5, lettera b), le parole: “15 milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “10 milioni”.
Art. 11-ter. (Misure per interventi di messa in sicurezza di
edifici scolastici). – 1. Al fine di agevolare la redistribuzione
delle somme definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n.
289, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n.
6/2012, del 20 gennaio 2012, nell’ambito delle stesse regioni i cui
territori sono oggetto dei definanziamenti, all’articolo 1, comma
165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quarto periodo:
1) dopo la parola: “somme” sono inserite le seguenti: “, gia’
disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei
definanziamenti,”;
2) le parole: “nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma
160” sono sostituite dalle seguenti: “delle medesime regioni i cui
territori sono oggetto dei definanziamenti”;
3) dopo la parola: “Comitato” sono inserite le seguenti:
“entro il 31 dicembre 2017”;
4) le parole: “nonche’ degli interventi che si rendono
necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici
scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono
necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia
scolastica” sono soppresse;
b) al settimo periodo:
1) dopo la parola: “revoca” sono inserite le seguenti: “,
gia’ disponibili o che si rendano disponibili,”;
2) le parole: “nazionale triennale 2015-2017” sono sostituite
dalle seguenti: “delle medesime regioni i cui territori sono oggetto
dei definanziamenti”;
c) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le erogazioni
sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
secondo modalita’ operative da definire a stato di avanzamento dei
lavori”.
2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma
1 del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni
relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio
opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche
(BDAP-MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. All’articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, al primo periodo, le parole: “commi 161 e 165” sono sostituite
dalle seguenti: “comma 161”.
Art. 11-quater. (Interventi urgenti in materia di edilizia
giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno). – 1. Al fine di favorire
la piena funzionalita’ del sistema giudiziario nel Mezzogiorno, e’
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2017, di 30
milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare ad interventi
urgenti connessi alla progettazione, alla ristrutturazione,
all’ampliamento e alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie
ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di
riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All’articolo 12:
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dall’anno 2018 la dotazione standard di
docenza di cui al comma 2, lettera a), e’ determinata in modo che
rimanga costante quando il numero di studenti e’ compreso tra le
numerosita’ minime e massime per ogni classe di corso di studi,
stabilite con il decreto di cui al comma 6»;
al comma 3, dopo le parole: «differenti contesti» sono inserite
le seguenti: «economici e territoriali», le parole: «puo’ essere
aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «e’ aggiunto» e dopo le
parole: «ripartizione territoriale» sono inserite le seguenti: «, di
norma a livello regionale,»;
al comma 6, le parole: «dalla data di entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di
ateneo e’ moltiplicato per il numero di studenti regolarmente
iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non
superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti
iscritti al primo anno fuori corso»;
dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. All’Accademia nazionale di Santa Cecilia e’ concesso, per
l’anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, a
decorrere dall’anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000
annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli
emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti
dall’articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi
agli insegnamenti individuati dall’articolo 2 del medesimo regio
decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro
per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere
dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163».
Dopo l’articolo 12 e’ inserito il seguente:
«Art. 12-bis. (Ulteriori disposizioni per le universita’). – 1.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio
2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le
quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la
quota base, la quota premiale e l’intervento perequativo del fondo
per il finanziamento ordinario delle universita’ (FFO), il fondo per
la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo
per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post
lauream, in quanto gia’ ricomprese nella quota relativa alla legge 14
agosto 1982, n. 590».
All’articolo 13, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge 4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: “e, per la parte eccedente,
sulla contabilita’ speciale di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20” sono inserite le seguenti: “,
mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall’organo
commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del
2015”, dopo le parole: “interventi per il risanamento e la bonifica
ambientale” sono inserite le seguenti: “dei siti facenti capo ad Ilva
S.p.A. in amministrazione straordinaria” e dopo il primo periodo e’
inserito il seguente: “I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle
obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le
modalita’ di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91”.
1-ter. L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,
si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi
aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione
delle obbligazioni sono destinate all’attuazione e realizzazione del
piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria
dell’impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto
eccedente gli investimenti ambientali previsti nell’ambito
dell’offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della
procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante
parte, alle ulteriori finalita’ previste dal medesimo articolo 3,
comma 1, per le societa’ del gruppo Ilva in amministrazione
straordinaria».
Dopo l’articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di bonifica ambientale e
rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del
comprensorio Bagnoli-Coroglio). – 1. All’articolo 33, comma 12, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quinto
periodo e’ sostituito dal seguente: “Tale importo e’ versato dal
Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo
comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario
straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela
fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con
le modalita’ di cui all’articolo 54 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se
successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione;
per l’acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto
versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per
interventi necessari all’attuazione del programma di cui al comma 8,
il Soggetto Attuatore e’ autorizzato a emettere su mercati
regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici
anni”.
Art. 13-ter. (Disposizioni per l’accesso al trattamento
pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano
amianto). – 1. All’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole: “nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e
2018” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso degli anni 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020”.
2. All’articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: “2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020” e le parole:
“entro l’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “entro l’anno
2020”.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di
euro per l’anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 2,1
milioni di euro per l’anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l’anno
2022, in 1,1 milioni di euro per l’anno 2023, in 0,4 milioni di euro
per l’anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, per l’anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a
decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della
medesima legge n. 190 del 2014.
4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l’articolo
17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
All’articolo 14:
al comma 1, lettera b), le parole: «31 luglio 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2018»;
al comma 2, le parole: «6 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «18 milioni»;
al comma 3:
l’alinea e’ sostituito dal seguente: «Ai maggiori oneri
derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per
l’anno 2019, in 72 milioni di euro per l’anno 2020, in 51 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 6 milioni di euro
per l’anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l’anno 2024 e a 18
milioni di euro per l’anno 2025, si provvede:»;
alla lettera b), le parole: «quanto a 8 milioni di euro per
l’anno 2019, a 18 milioni di euro per l’anno 2020 e a 11 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «quanto a 38 milioni di euro per l’anno 2019, a 66 milioni
di euro per l’anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l’anno 2024»;
alla lettera d), le parole: «a 6 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «a 18 milioni».
Dopo l’articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. (Modifica all’articolo 52 della legge 10 febbraio
1953, n. 62). – 1. All’articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n.
62, il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
“La Commissione puo’ svolgere attivita’ conoscitiva e puo’
altresi’ procedere, secondo modalita’ definite da un regolamento
interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e
delle associazioni di enti locali, nonche’ di rappresentanti dei
singoli enti territoriali”.
Art. 15-ter. (Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni
demografiche). – 1. In relazione alle disposizioni concernenti il
Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e in considerazione della gravosita’ degli
adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni
demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai 3.000
abitanti le sanzioni di cui all’articolo 11 del predetto decreto
legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle
rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per
il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in
caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30
novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare
ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a
restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.
Art. 15-quater. (Disapplicazione delle sanzioni per i comuni
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016). – 1. All’articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, dopo le parole: “nei confronti” sono inserite le
seguenti: “dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche'”.
Art. 15-quinquies. (Contributo alle province e alle citta’
metropolitane). – 1. In considerazione dell’intesa sancita in sede di
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali il 12 luglio 2017, il
contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell’articolo
20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e’ attribuito per
l’anno 2017 alla citta’ metropolitana di Milano.
2. Alle province e alle citta’ metropolitane delle regioni a
statuto ordinario, per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui
all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e’ attribuito un
contributo complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2017, di cui
72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a
favore delle citta’ metropolitane. Le risorse di cui al periodo
precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su
proposta dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
dell’Unione delle province d’Italia (UPI), previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, con decreto del
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Al fine della
proposta da parte dell’UPI, ciascun presidente di provincia, entro il
4 settembre 2017, attesta all’UPI, tramite posta elettronica
certificata, la necessita’ di risorse per il perseguimento
dell’equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto
“equilibri di bilancio” di cui all’allegato 9 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alle funzioni fondamentali.
Tale prospetto e’ formulato in coerenza con lo schema di bilancio
presentato dallo stesso presidente della provincia ai sensi
dell’articolo 174, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, asseverato dall’organo di
revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando l’integrale
utilizzo dell’avanzo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, lo squilibrio di parte corrente,
limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale attestazione e’
verificata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti. Qualora l’intesa non sia raggiunta entro dieci giorni dalla
data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo
di cui al presente comma all’ordine del giorno della Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, il decreto e’ comunque adottato
tenendo anche conto della stima dell’equilibrio corrente 2016, al
netto dell’utilizzo dell’avanzo sulla base degli ultimi dati
disponibili relativi all’anno 2016.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 100
milioni di euro per l’anno 2017, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente
versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate
e non piu’ dovute, per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma
979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le suddette somme restano
acquisite all’erario;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15-sexies. (Intese regionali per la cessione di spazi
finanziari agli enti locali). – 1. In sede di prima applicazione,
nell’anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per
gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell’articolo 2,
comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell’ambito delle
intese regionali di cui all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243. A tal fine ciascuna regione e provincia autonoma comunica,
entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali
interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio
di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa
regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per
la verifica del mantenimento del saldo di cui all’articolo 9, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Art. 15-septies. (Gestione dei contenziosi relativi agli
interventi per il risanamento e lo sviluppo dell’area urbana di
Reggio Calabria). – 1. E’ a carico dei soggetti competenti alla
realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e
di sviluppo dell’area urbana di Reggio Calabria la gestione dei
relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi
contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, assegnate al
programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia
degli interventi.
Art. 15-octies. (Disposizioni per lo svolgimento dell’anno
scolastico 2017/2018). – 1. L’articolo 18-bis, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta
nel senso che per necessita’ aggiuntive si intendono sia quelle
derivanti dall’esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle
attivita’ didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di
cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, sia quelle derivanti dalla
necessita’ di garantire una nuova sede di servizio al personale
docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con
i contratti collettivi integrativi regionali di cui al medesimo
articolo 18-bis, comma 1, lettera b).
2. All’articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “2016/2017” sono inserite le
seguenti: “ed il regolare avvio delle stesse nell’anno scolastico
2017/2018” e le parole: “fino al 31 agosto 2017” sono sostituite
dalle seguenti: “sino alla data di effettiva attivazione del
contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31
dicembre 2017”;
b) al comma 3, la parola: “avvio” e’ sostituita dalla seguente:
“svolgimento”;
c) al comma 4, dopo le parole: “L’acquisizione dei servizi di
cui al comma 3” sono inserite le seguenti: “nelle regioni ove si sia
verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1″».
All’articolo 16, comma 4:
al primo periodo, le parole: «per i servizi e le attivita’
strettamente funzionali all’accoglienza e all’integrazione dei
migranti» sono sostituite dalle seguenti: «che accolgono richiedenti
protezione internazionale»;
al secondo periodo, le parole: «decreto-legge del 22 ottobre
2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre»;
al terzo periodo, le parole: «del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente
decreto»;
al quarto periodo, la parola: «trimestrale» e’ soppressa e la
parola: «comunica» e’ sostituita dalla seguente: «definisce».
Dopo l’articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis. (Contributo per interventi di ripristino e messa in
sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25). – 1. Per lo sviluppo
dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire
l’immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in
sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono
necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e
del 2017, e’ autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della societa’
concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione – programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nonche’ il contributo di cui al presente articolo sono riportati
nell’aggiornamento del piano economico-finanziario della societa’
concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..
Art. 16-ter. (Sistema automatico per la detenzione dei flussi di
merce in entrata nei centri storici delle citta’ metropolitane). – 1.
Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla
necessita’ di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al
centro storico della citta’ di Palermo, capitale italiana della
cultura 2018, e successivamente alla citta’ di Matera, capitale
europea della cultura 2019, e’ autorizzata la realizzazione di un
sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata
nei centri storici delle citta’ metropolitane, attraverso la
realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica
nazionale digitale (PLN).
2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il
contributo di cui all’articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e’ incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro
per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di
euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del
soggetto attuatore unico di cui all’articolo 61-bis del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per
disciplinare l’utilizzo dei fondi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni
di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni
di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma
“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 16-quater. (Risorse per interventi sulla rete stradale
connessa con l’itinerario Salerno-Reggio Calabria). – 1. Le risorse
di cui all’articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e quelle assegnate alla societa’ ANAS S.p.A. per l’adeguamento
di alcuni tratti dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, che a seguito dell’attivita’ di project review
risultino non piu’ necessarie al completamento dei progetti sono
destinate dalla societa’ ANAS S.p.A. ad interventi di miglioramento
della rete stradale calabrese inseriti nel contratto di programma tra
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa’ ANAS
S.p.A. e connessa con l’itinerario Salerno-Reggio Calabria.
Art. 16-quinquies. (Tavolo per il riordino della disciplina dei
servizi automobilistici interregionali di competenza statale). – 1.
All’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, capoverso 2-bis, il secondo e il terzo periodo
sono sostituiti dal seguente: “Per i servizi di linea di competenza
statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di
sicurezza e regolarita’ dei servizi, ai sensi dell’articolo 3, comma
2, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
relativamente all’ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin
quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di
sicurezza”;
b) il comma 12-bis e’ sostituito dal seguente:
“12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da
adottare entro il 30 ottobre 2017, e’ istituito un tavolo di lavoro
finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino
della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei
viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza
del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel
numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle
associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e
del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),
nonche’ un rappresentante di ciascun operatore privato che operi in
almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni.
Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di
alcun tipo, gettoni ne’ rimborsi spese. Dall’istituzione e dal
funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Art. 16-sexies. (Disposizioni urgenti per il proseguimento delle
attivita’ emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma
e per l’efficacia delle attivita’ di protezione civile). – 1.
All’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
le parole: “31 luglio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2017”.
2. In considerazione della complessita’ della situazione
determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte
intensita’, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi
eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre
2016 e del 20 gennaio 2017, e’ prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo
stato di emergenza di cui al primo periodo puo’ essere prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo
ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di
fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attivita’ di
assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza,
assicurando le necessarie attivita’ senza soluzione di continuita’,
oltre che per fare fronte all’anticipazione disposta ai sensi del
comma 13 dell’articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1
dell’articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le
parole: “fino a 500 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti:
“fino a 700 milioni di euro”.
3. All’articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
il comma 13 e’ sostituito dal seguente:
“13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e
finanziati nell’ambito del procedimento di concessione dei contributi
per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto,
al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite
delle risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo 4. Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il
proseguimento, senza soluzione di continuita’, delle attivita’ di cui
al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto
previsto dall’articolo 4, comma 3, del presente decreto, con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata
d’intesa con il Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016,
e’ assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse
rivenienti dal Fondo di solidarieta’ dell’Unione europea di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002”.
4. Al fine di garantire l’omogeneita’ operativa delle attivita’
funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attivita’ di
rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall’Unione
europea nonche’ di assicurare il completamento dei procedimenti
amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell’articolo 42 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l’autorizzazione
prevista dal comma 4 dell’articolo 50-bis del medesimo decreto-legge
n. 189 del 2016 e’ prorogata fino al 28 febbraio 2019. Ai relativi
oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l’anno 2018 e in euro
190.000 per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma
1, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come incrementata
dall’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Al comma 4 dell’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, le parole: “con le medesime modalita’, su richiesta delle
amministrazioni interessate,” sono soppresse ed e’ aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono individuate le modalita’ di impiego e la
ripartizione delle risorse”.
6. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: “esclusivamente per quelli” sono
soppresse;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
“7-bis. Fatto salvo l’adempimento degli obblighi dichiarativi di
legge, non sono soggetti all’imposta di successione ne’ alle imposte
e tasse ipotecarie e catastali ne’ all’imposta di registro o di bollo
gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi
sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute
esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che
alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti
condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e
dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1
dell’articolo 1 del presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili
ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,
diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente
decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalita’ diretto tra i
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24
agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si applicano
qualora al momento dell’apertura della successione l’immobile sia
stato gia’ riparato o ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita’ di
rimborso delle somme gia’ versate a titolo di imposta di successione,
di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o
di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti
di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle
somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti
interessi”.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoversi da
7-bis a 7-quater, valutati in euro 50.000 a decorrere dall’anno 2017,
e agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoverso
7-quinquies, pari a euro 100.000 per l’anno 2017 e a euro 150.000 per
l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di
riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 16-septies. (Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i
comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016). – 1. Al fine di garantire l’utilizzazione degli avanzi
di amministrazione per investimenti legati al recupero e alla
sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all’articolo
43-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole:
“investimenti connessi alla ricostruzione” sono inserite le seguenti:
“, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche’ al
recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la
popolazione,”.
Art. 16-octies. (Modifiche all’articolo 1, comma 665, della legge
23 dicembre 2014, n. 190). – 1. All’articolo 1, comma 665, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “articolo 9, comma 17,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,”
sono inserite le seguenti: “compresi i titolari di redditi di lavoro
dipendente, nonche’ i titolari di redditi equiparati e assimilati a
quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,” e
dopo le parole: “al rimborso di quanto indebitamente versato,” sono
inserite le seguenti: “nei limiti della spesa autorizzata dal
presente comma,”;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Il
contribuente che abbia tempestivamente presentato un’istanza di
rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni
d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni
dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo’ integrare l’istanza gia’
presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.
Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell’Agenzia delle
entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che
devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai
contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un’istanza di
rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni
d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni
dei redditi e non abbiano provveduto all’integrazione. Per i
contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonche’
titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello
740 per le stesse annualita’, l’importo oggetto di rimborso viene
calcolato direttamente dall’Agenzia delle entrate in funzione delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In
relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare
delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle
risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione
di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite
le modalita’ e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti di spesa stabiliti dal presente comma”;
c) il quarto periodo e’ soppresso.
Art. 16-novies. (Disposizioni per le celebrazioni in onore di
Antonio Gramsci). – 1. Al fine di consentire lo svolgimento, in
particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della
figura di Antonio Gramsci, in occasione dell’ottantesimo anno dalla
sua scomparsa, e’ autorizzata la spesa di 350.000 euro per l’anno
2017. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a
350.000 euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
Art. 16-decies. (Disposizioni concernenti la ripartizione delle
quote aggiuntive di tonno rosso). – 1. A decorrere dall’anno 2018,
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive di
tonno rosso previste per l’Italia tutte le tonnare fisse elencate
nell’allegato C al decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, che presentino la relativa
richiesta».


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91

Testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (in Gazzetta Ufficiale
– Serie generale – n. 141 del 20 giugno 2017), coordinato con la
legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno.». (17A05735)

(GU n.188 del 12-8-2017)

Vigente al: 12-8-2017

Capo I

Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel
Mezzogiorno

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Misura a favore dei giovani imprenditori
nel Mezzogiorno denominata «Resto al Sud»

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera
CIPE di cui al comma 17 e’ attivata una misura denominata: «Resto al
Sud».
2. La misura e’ rivolta ai soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i
35 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della
presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro
sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito
dell’istruttoria di cui al comma 5, (( o entro centoventi giorni se
residenti all’estero ));
b) non risultino gia’ (( titolari di attivita’ di impresa in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o ))
beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello
nazionale a favore all’autoimprenditorialita’.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di
accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al
progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul
sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. — Invitalia, che opera
come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del
Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le
modalita’ stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivanti
dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell’uno per cento
delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.
(( 4. Le amministrazioni pubbliche di cui aldecreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le universita’, nonche’ le associazioni e gli
enti del terzo settore di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6
giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa
comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di
consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto
imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni
pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell’ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. ))
5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa
istruttoria, valutando anche la sostenibilita’ tecnico-economica del
progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ad
esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni
documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola
volta.
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad
esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al
comma 2 che siano gia’ costituiti al momento della presentazione o si
costituiscano, entro sessanta giorni, (( o entro centoventi giorni in
caso di residenza all’estero, )) dalla data di comunicazione del
positivo esito dell’istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a)
impresa individuale; b) societa’, ivi incluse le societa’
cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la
residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del
finanziamento e le imprese e le societa’ di cui al presente comma
devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e
operativa in una delle regioni di cui al comma 1.
7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo
di (( 50.000 euro )). Nel caso in cui l’istanza sia presentata da
piu’ soggetti gia’ costituiti o che intendano costituirsi in forma
societaria, ivi incluse le societa’ cooperative, l’importo massimo
del finanziamento erogabile e’ pari a (( 50.000 euro )) per ciascun
socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un
ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti
del (( regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014 )), sulla disciplina degli aiuti (( de minimis )).
8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono cosi’
articolati:
a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal
soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da
istituti di credito in base alle modalita’ definite dalla convenzione
di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente e’
rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del
finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e
usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui
al comma 9.
(( 8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari
delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in
societa’ cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle
risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all’articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei
limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n.
717/2014 sulla disciplina degli aiutide minimis.
8-ter. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, dopo le parole: «all’articolo 2135» sono inserite le
seguenti: «, terzo comma,». ))
9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:
a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito,
corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di
credito che hanno concesso il finanziamento;
b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al
comma 15 (( per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti
di credito )). A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
e’ istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all’articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
quale e’ trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16. Il
decreto di cui al periodo precedente definisce altresi’ i criteri e
le modalita’ di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso
il Fondo centrale di garanzia per le PMI.
10. (( Sono finanziate le attivita’ imprenditoriali relative a
produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria,
della pesca e dell’acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di
servizi, ivi compresi i servizi turistici. )) Sono escluse dal
finanziamento le attivita’ libero professionali e del commercio ad
eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attivita’ di impresa.
11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati
per spese relative alla progettazione, alle consulenze e
all’erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese
individuali e delle societa’, nonche’ agli organi di gestione e di
controllo delle societa’ stesse. Le imprese e le societa’ possono
aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del
personale dipendente.
12. Le societa’ di cui al comma 6, lettera b), possono essere
costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di
cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella
compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e
non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno
degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
(( 12-bis. Al momento dell’accettazione del finanziamento e per
tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di
decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato presso un altro soggetto. ))
13. L’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 e’
condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al
comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto
dell’investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia,
al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della
misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a
fondo perduto esclusivamente ai fini dell’attivita’ di impresa. In
caso di societa’ di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le
azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2,
non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del
finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate
e sottoscritte.
14. Le modalita’ di corresponsione del contributo a fondo perduto e
del contributo in conto interessi, nonche’ i casi e le modalita’ per
l’escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al
comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono
definite da apposita convenzione che Invitalia e’ autorizzata a
stipulare con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di
dettaglio per l’ammissibilita’ alla misura, le modalita’ di
attuazione della stessa nonche’ le modalita’ di accreditamento dei
soggetti di cui al comma 4 e le modalita’ di controllo e monitoraggio
della misura incentivante, prevedendo altresi’ i casi di revoca del
beneficio e di recupero delle somme.
(( 15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell’ambito
delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria
regionale, puo’ finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di
cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal
finanziamento in ragione dell’esaurimento delle risorse disponibili.
))
16. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 141,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l’attuazione del presente
articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione – programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per
un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa
rimodulazione delle assegnazioni gia’ disposte con apposita delibera
del CIPE, nonche’ eventuale riprogrammazione delle annualita’ del
Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell’articolo 23, comma
3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in
importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l’anno 2017;
280 milioni di euro per l’anno 2018; 462 milioni di euro per l’anno
2019; 308,5 milioni di euro per l’anno 2020; 92 milioni di euro per
l’anno 2021; 22,5 milioni di euro per l’anno 2022; 18 milioni di euro
per l’anno 2023; 14 milioni di euro per l’anno 2024; 17 milioni di
euro per l’anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle
risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al
comma 1.
17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per
lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, le risorse per
l’attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16,
individuando la ripartizione in annualita’ e gli importi da assegnare
distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8,
lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera
a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale
di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle
misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, letteraa)sono
accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad
Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La
gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori
bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
(( 17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli
elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l’indicazione
degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di
prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono
aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale. ))

Art. 2

Misure e interventi finanziari a favore dell’imprenditoria giovanile
in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno

1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese
agricole, all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti puo’ essere concesso, in
alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un
contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa
ammissibile nonche’ mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di
importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.».
2. Per le agevolazioni in favore delle imprese agricole ubicate
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia di cui al comma 1 sono destinate risorse
pari a 5 milioni di euro nel 2017 ed a 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione
2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
3. All’articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il
comma 2, e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Le attivita’ di cui ai
commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante
la partecipazione a societa’ di capitali in cui i consorzi dispongano
della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. ((
Le attivita’ che le predette societa’ esercitano a favore dei soci
dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte
nel rispetto degli scopi e delle finalita’ mutualistiche dei
consorzi. )) ».

(( Art. 2 bis

Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la
diffusione del coleottero Xylosandrus compactus

1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus
compactus, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione
siciliana, nonche’ i danni causati dal batterio della Xylella
fastidiosa al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla
diffusione della Botrytis cinerea al settore vitivinicolo, e’
istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro
per l’anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto
alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del
medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di
profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, sono stabiliti le
modalita’ e i criteri per l’assegnazione delle risorse di cui al
comma 1.
3. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
200.000 euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))

Art. 3

Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la
valorizzazione dei beni non utilizzati

1. Per rafforzare le opportunita’ occupazionali e di reddito dei
giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e’ individuata in via
sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni
abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai
sensi del comma 2.
2. Ai fini dell’individuazione delle aree di cui al comma 1, si
considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata
l’attivita’ agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi
e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle
disposizioni nazionali di attuazione;
b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono
insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli
considerati bosco ai sensi (( delle norme vigenti )) in materia, nei
quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento
negli ultimi quindici anni;
(( c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale,
commerciale, turistico-ricettivo e le relative unita’ immobiliari che
risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali
non risultino piu’ operative aziende o societa’ da almeno quindici
anni. ))
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al
comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione
complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano
nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai
terreni agricoli. L’elenco dei beni di cui al precedente periodo e’
aggiornato con cadenza annuale.
(( 4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la
ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito
internet istituzionale l’elenco dei beni oggetto di ricognizione. ))
5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per
un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai
soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino
avere un’eta’ compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di
un progetto volto alla valorizzazione e all’utilizzo del bene. A tal
fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito
istituzionale uno o piu’ bandi per l’assegnazione dei beni di cui al
comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non puo’
essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla
pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale
valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. (( Per i
terreni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a
valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione
d’uso o consumo di suolo non edificato purche’ siano conformi alle
procedure di legge sugli strumenti urbanistici. )) I comuni
introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino
priorita’ ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di
consumo di ulteriore suolo non edificato, nonche’ elevati standard di
qualita’ architettonica e paesaggistica.
6. La formale assegnazione e’ effettuata entro e non oltre sessanta
giorni dall’approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il
provvedimento di cui al periodo precedente:
a) l’immobile viene consegnato al beneficiario, con l’immissione in
uso;
b) il beneficiario assume l’obbligo di eseguirvi le attivita’ quali
risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attivita’
rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e
turistico-ricettive;
c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facolta’ di
godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformita’
al progetto.
7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella
definizione di cui al comma 2, i soggetti che, al momento della
presentazione della domanda, risultino avere un’eta’ compresa tra i
18 e i 40 anni manifestano al comune l’interesse ad utilizzare i beni
suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente
presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei
beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito
certificato redatto da un notaio:
a) i dati di identificazione catastale;
b) il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei
registri immobiliari;
c) coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene
in virtu’ di atti soggetti a trascrizione;
d) l’inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o
iscrizioni pregiudizievoli, nell’ultimo ventennio, (( nonche’ la
conformita’ alle norme in materia urbanistica per le aree edificate
di cui al comma 2, lettera c) )).
8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione
del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del
proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata,
una comunicazione all’avente diritto sulla base delle risultanze del
certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di
ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto
presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di
perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione e’ allegata la
proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal
soggetto di cui al comma 7.
9. Entro centottanta giorni dall’avvenuta comunicazione di cui al
comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora
l’avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al
contratto di affitto nelle forme dell’atto pubblico, della scrittura
privata autenticata, ovvero dell’atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adotta
gli atti di competenza idonei a consentire l’esecuzione del progetto
per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto. ((
La mancata manifestazione del consenso dell’avente diritto nei modi e
nelle forme previsti dal presente comma determina la nullita’ del
progetto e del contratto di affitto. ))
10. E’ fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in
tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l’assegnazione
e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonche’ di alienare,
affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra
forma di trasferimento a terzi dell’azienda organizzata per
l’esecuzione delle attivita’ in oggetto. Gli atti posti in essere in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.
11. E’ ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni
di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell’interessato di
societa’ agricole, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, di societa’ artigiane, di cui alla
legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, nelle quali
l’assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di
amministrare la societa’ con la connessa rappresentanza legale; sono
altresi’ ammesse le imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del
codice civile.
12. Il contratto di affitto e’ trascritto nei registri immobiliari
ai sensi dell’articolo 2645-quater del codice civile. La trascrizione
del contratto costituisce causa di interruzione dell’usucapione.
13. Nel caso in cui l’assegnazione o il progetto di cui al comma 7
abbiano ad oggetto l’esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti,
di attivita’ terziarie di carattere non profit o artigianali (( o
turistico-ricettive )), il comune adotta le connesse modificazioni in
variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni
dall’assegnazione del bene; nelle more dell’approvazione definitiva
delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere
egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attivita’ di
trasformazione iniziate.
14. Il beneficiario e’ tenuto a corrispondere al comune un canone
d’uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una
apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo e’ a carico
del beneficiario, a decorrere dal momento dell’assegnazione. Nel caso
in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il
canone e’ versato all’avente diritto e il costo della perizia tecnica
e’ a carico del proponente.
15. L’avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla
scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni
successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo
oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il
prezzo all’assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale
diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di
sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a
quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo
periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato
sia superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento a titolo
oneroso dell’immobile, colui che ha diritto alla prelazione puo’,
entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare
l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del
codice civile in materia di affitto. La difformita’ dell’attivita’
svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di
risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo
restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti
adottati.
16. I comuni trasmettono alle regioni, (( entro novanta giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 3 )), l’elenco dei beni
censiti ed assegnati, anche ai fini dell’inserimento nella Banca
delle terre agricole di cui all’articolo 16 della legge 28 luglio
2016, n. 154.
17. I proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo
svolgimento di attivita’ artigianali, commerciali e
turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante
denominata «Resto al Sud» di cui all’articolo l e per le attivita’
agricole delle misure incentivanti di cui all’articolo 2.
(( 17-bis. All’articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dallalegge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) dopo le parole: «aprile 2017» sono inserite le seguenti: «e
dalla eccezionale siccita’ prolungata delle stagioni primaverile ed
estiva del 2017»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui le
agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le
risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto
proporzionale delle risorse disponibili.»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero,
per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale
siccita’ prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017,
entro il 31 dicembre 2017».
17-ter. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al 6
settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico,
adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione
di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi
validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento
dell’interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con
inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati
in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli
stessi terreni sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico,
con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di
variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione
della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Restano ferme le disposizioni
vigenti che prevedono il pagamento di canoni o altre prestazioni
pecuniarie. ))

(( Art. 3 bis

Cluster tecnologici nazionali per l’accelerazione e la qualificazione
della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore
delle aree del Mezzogiorno
v
1. I Cluster tecnologici nazionali (CTN), qualistrutture di
supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di
ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonche’ di raccordo
tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con
riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti
facilitatori per l’attuazione e l’impiego degli interventi sul
territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, riconducibili ai
poli di innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella
forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del
codice civile, ove gia’ non costituiti in altra persona giuridica
senza scopo di lucro.
2. Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, aggiornato
annualmente, nel quale descrive le attivita’ che programma di
svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle
finalita’, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli
aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonche’ il contesto
territoriale degli interventi. All’interno del piano di azione
triennale e’ inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno
che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del
Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale,
l’innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette
aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati,
anche di altre regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli
stessi per la concreta attuazione del piano di azione. Il piano di
azione triennale e’ redatto secondo indirizzi definiti con linee
guida adottate con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al
Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ed aggiornate
periodicamente.
3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i
CTN presentano il piano di azione al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ai fini della valutazione, da
effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva
approvazione. La sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno
costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il
mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al medesimo
Ministero l’aggiornamento annuale del piano di azione unitamente alla
relazione annuale sull’attivita’ svolta e alla rendicontazione
amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare
anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo
scopo di assicurare un’adeguata attivita’ di valutazione dei piani di
azione, della relazione annuale sull’attivita’ svolta e della
rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo,
nonche’ di rendere piu’ efficace l’attivita’ di valutazione dei
programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2
dell’articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268,
le parole: «all’uno per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al
cinque per cento».
4. All’esito dell’approvazione della sezione riferita al
Mezzogiorno, di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di
ciascun CTN puo’ essere disposta un’assegnazione annuale di risorse,
nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine e’ destinata una
quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le
attivita’ di valutazione, delle disponibilita’ complessive del Fondo.
Non possono accedere all’assegnazione annuale di risorse i CTN che
non abbiano ottenuto l’approvazione della sezione riferita al
Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota
annuale, potranno essere assegnate ad uno o piu’ CTN, in relazione
agli esiti dell’approvazione della relazione annuale sulla attivita’
svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un
dodicesimo.
5. Per l’anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1
e’ assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire
l’avvio delle attivita’ previste in capo agli stessi, nonche’ per la
presentazione del piano di cui al primo periodo del comma 3. Al
relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di euro per
l’anno 2017, a valere sul FIRST di cui all’articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Con riferimento ai quattro CTN di cui al decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 1610 del 3
agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla
data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi di cui
ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispettodella disciplina di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
))

(( Art. 3 ter

Interventi in materia di integrazione salariale straordinaria per
imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

1. All’articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «sino al
limite massimo di 12 mesi» sono inserite le seguenti: «per ciascun
anno di riferimento». ))

Capo II

Zone economiche speciali – ZES

Art. 4

Istituzione di zone economiche speciali – ZES

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in
termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo
sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese gia’ operanti,
nonche’ l’insediamento di nuove imprese in dette aree, sono
disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita’ per
l’istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata
«ZES».
2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e
chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato,
costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purche’
presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno
un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento
(UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, (( sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della ))
rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l’esercizio di attivita’
economiche e imprenditoriali le aziende gia’ operative e quelle che
si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni,
in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle
attivita’ di sviluppo di impresa.
3. Le modalita’ per l’istituzione di una ZES, la sua durata, i
criteri (( generali per l’identificazione e la delimitazione
dell’area nonche’ i criteri )) che ne disciplinano l’accesso e le
condizioni speciali di cui all’articolo 5 (( nonche’ il coordinamento
generale degli obiettivi di sviluppo )) sono (( definiti )) con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate
dalle regioni meno sviluppate e in transizione cosi’ come individuate
dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste
dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(( 4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo’ presentare una
proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al
massimo due proposte ove siano presenti piu’ aree portuali che
abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non
posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono
presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con un’area portuale
avente le caratteristiche di cui al comma 2. ))
5. Ciascuna ZES e’ istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni
interessate. La proposta e’ corredata da un piano di sviluppo
strategico, nel rispetto delle modalita’ e dei criteri individuati
dal decreto di cui al comma 3.
6. La regione, (( o le regioni nel caso di ZES interregionali,
formulano )) la proposta di istituzione della ZES, specificando le
caratteristiche dell’area identificata. Il soggetto per
l’amministrazione dell’area ZES, di seguito soggetto per
l’amministrazione, e’ identificato in un Comitato di indirizzo
composto dal Presidente dell’Autorita’ portuale, che lo presiede, da
un rappresentante della regione, (( o delle regioni nel caso di ZES
interregionale )), da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato non spetta
alcun compenso, indennita’ di carica, corresponsione di gettoni di
presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo
si avvale del Segretario generale dell’Autorita’ (( di sistema ))
portuale per l’esercizio delle funzioni amministrative gestionali di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di
funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Il soggetto per l’amministrazione deve assicurare, in
particolare:
a) gli strumenti che garantiscano (( l’insediamento e )) la piena
operativita’ delle aziende presenti nella ZES (( nonche’ la
promozione sistematica dell’area verso i potenziali investitori
internazionali ));
b) l’utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell’ambito
ZES;
c) l’accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
Il Segretario generale dell’Autorita’ portuale puo’ stipulare,
previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o
convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.
7-bis. Il Segretario generale dell’Autorita’ (( di sistema ))
portuale puo’ stipulare, previa autorizzazione del Comitato di
indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari
finanziari.
8. Le imprese gia’ operative nella ZES e quelle che si insedieranno
nell’area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed
europea, nonche’ delle prescrizioni adottate per il funzionamento
della stessa ZES.

Art. 5

Benefici fiscali e semplificazioni

1. Le nuove imprese e quelle gia’ esistenti, che avviano un
programma di attivita’ economiche imprenditoriali o di investimenti
di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti
tipologie di agevolazioni:
a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli
e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e
regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini
procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e
regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente
applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalita’ individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,
se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di
sviluppo strategico della ZES di cui all’articolo 4, comma 5, alle
condizioni definite dal soggetto per l’amministrazione, ai sensi
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme
vigenti in materia di sicurezza, nonche’ delle disposizioni vigenti
in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito
d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015 n. 208, e’ commisurato alla quota del costo complessivo
dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo
articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai
commi 1 e 2 e’ soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita’
nell’area ZES per almeno (( sette )) anni dopo il completamento
dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei
benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di
liquidazione o di scioglimento.
4. L’agevolazione di cui al comma 2 e’ concessa nel rispetto di
tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto
dall’articolo 14; agli adempimenti di cui all’articolo 11 del
medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei
ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni
di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di
euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui
all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le
risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle
risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui
all’articolo 4, comma 4.
6. L’Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza
almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi
concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al
Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,
sull’andamento delle attivita’ e sull’efficacia delle misure di
incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio
concordato con il soggetto per l’amministrazione di cui all’articolo
4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico,
finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all’articolo
4, comma 3.

Capo III

Semplificazioni

Art. 6

Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione
dei Patti per lo sviluppo

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti
nell’ambito dei Patti per lo sviluppo, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020
assegnate ai Patti per lo sviluppo e’ disposto sulla base di apposite
richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari
degli interventi e corredate dell’autocertificazione del
rappresentante legale dell’amministrazione stessa ai sensi degli
articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante il costo dell’intervento
effettivamente realizzato e la regolarita’ delle spese. Le richieste
di pagamento di cui al presente comma sono inviate dall’Organismo di
certificazione delle amministrazioni titolari degli interventi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche
di coesione che le inoltra al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del
pagamento che avviene con le seguenti modalita’: il 50 per cento del
costo realizzato risultante nella richiesta di pagamento all’atto del
ricevimento della stessa e il restante 50 per cento del costo
realizzato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta,
previa attestazione da parte dell’Agenzia per la coesione
territoriale della coerenza dell’importo richiesto con i dati
relativi all’avanzamento della spesa inseriti e validati nella Banca
dati unitaria degli interventi della politica regionale.
2. Per ogni intervento previsto dai Patti per lo sviluppo, ciascun
Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto individua
l’amministrazione che indice, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza di servizi decisoria
finalizzata ad acquisire tutti i pareri, le intese, i concerti, i
nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari
per la realizzazione del singolo intervento.

(( Art. 6 bis

Disposizioni per agevolare le intese regionali
a favore degli investimenti

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono
disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio
territorio nell’ambito delle intese territoriali di cui all’articolo
10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per gli anni 2017-2019, e’
autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse
spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari
resi disponibili, purche’ non esistano obbligazioni sottostanti gia’
contratte ovvero purche’ le suddette somme non siano relative ai
livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l’obbligo a
carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono
destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli
investimenti, nel rispetto del saldo di cui all’articolo 1, comma
466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ))

(( Art. 6 ter

Misure per il completamento delle infrastrutture

1. Al fine di consentire la completa realizzazione di opere
pubbliche, al punto 5.4 dell’allegato 4.2 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, le parole: «A seguito dell’aggiudicazione
definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico
dell’opera prenotate, ancorche’ non impegnate, continuano ad essere
finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali
ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che,
nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro
economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa
le spese del quadro economico dell’opera finanziandole con le
economie registrate in sede di aggiudicazione.» sono sostituite dalle
seguenti: «A seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, le
spese contenute nel quadro economico dell’opera prenotate, ancorche’
non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale
vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono
economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del
risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo
all’aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del
quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che
incrementa le spese del quadro economico dell’opera stessa
finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e
l’ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 243.». ))

Art. 7

Valorizzazione dei Contratti istituzionali
di sviluppo – CIS

1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la
crescita economica del Paese ed accelerare l’attuazione di interventi
di notevole complessita’, aventi natura di grandi progetti o di
investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente
connessi, che richiedano un approccio integrato e l’impiego di fondi
strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in
piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse
nazionali e europee, anche in coerenza con quanto previsto
dall’articolo 36 «Investimenti territoriali integrati», regolamento
(UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai
sensi di quanto previsto dalla lettera g), del comma 703,
dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (( e dalla
lettera f-ter) )), del comma 2, dell’articolo 10, del decreto-legge
31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, individua gli interventi per i quali si procede
alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo
(CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate.
(( 1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per
la citta’ di Matera designata «Capitale europea della cultura 2019»,
su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto
istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A.. Le risorse finanziarie destinate alla
realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono
trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei
lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi
individuato condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
19 giugno 2017, ad una contabilita’ speciale intestata al soggetto
attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della
contabilita’ speciale di cui e’ titolare al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, secondo le modalita’ di cui agli
articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
))

Art. 8

(( Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione
straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
))

1. Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione
per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola
risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali
acquisiti da societa’ sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
le societa’ cessionarie di tali complessi aziendali sono ammesse
all’amministrazione straordinaria di cui al suddetto decreto-legge,
anche su istanza del commissario straordinario della societa’
cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle
lettere a) e b) dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004 n. 39, fermi gli altri presupposti previsti dalle norme
vigenti.
(( 1-bis. L’articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 febbraio
2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti
prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle
imprese di autotrasporto che consentono le attivita’ ivi previste e
la funzionalita’ degli impianti produttivi dell’ILVA.
1-ter. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista,
ne’ essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da
parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del
Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui
potra’ essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in
caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura
delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di
remunerazione della capacita’ di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, in qualunque forma
prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della
capacita’ e per l’intera durata degli impegni contrattuali non opera,
nei confronti dell’ammontare garantito, la compensazione legale e
giudiziale e non puo’ essere pattuita la compensazione volontaria.
1-quater. L’articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco,
nonche’ alle relative unioni. ))

Art. 9

Misure urgenti ambientali in materia
di classificazione dei rifiuti

(( 1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione
dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono sostituiti dal seguente:
«1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore
assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le
disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento
(UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche’
nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017.». ))

(( Art. 9 bis

Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che
modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione
dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura
d’infrazione n. 2017/0127

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo
disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente» sono inserite
le seguenti: «, favorendo, fra l’altro, livelli sostenuti di
riduzione dell’utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole:
«come integrata e modificata dalladirettiva 2004/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio» sono inserite le seguenti: «e dalla
direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
b) all’articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte le
seguenti:
«dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell’articolo 3, punto 5),
delregolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre
sostanze e che puo’ funzionare come componente strutturale principale
delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica,
fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di
plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron
fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di
plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron
richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per
alimenti sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica
composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la
scomposizione della materia plastica in microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse
di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai
requisiti di biodegradabilita’ e di compostabilita’, come stabiliti
dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN
13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di platica: fornitura di
borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei
produttori e dei distributori, nonche’ da parte dei commercianti nei
punti vendita di merci o prodotti.»;
c) all’articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le
seguenti:
«d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull’ambiente e le
misure necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione
dell’utilizzo di borse di plastica;
d-ter) la sostenibilita’ dell’utilizzo di borse di plastica
biodegradabili e compostabili;
d-quater) l’impatto delle borse oxo-degradabili, come definito
dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 20-bis, paragrafo 2,
della direttiva 94/62/CE.»;
d) all’articolo 219, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di fornire idonee modalita’ di informazione ai
consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica
commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli
226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono
apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonche’
diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una
delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e
compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi
adottato dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 8-bis della
direttiva 94/62/CE.»;
e) dopo l’articolo 220 e’ inserito il seguente:
«Art. 220-bis (Obbligo di relazione sull’utilizzo delle borse di
plastica). – 1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo
224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica
i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista
dall’articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica
tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi
del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70, che, a tal fine, e’ modificato con le modalita’ previste
dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica
e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui
all’articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater),
dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
2. I dati sono elaborati dall’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo
dell’utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli
di segnalazione stabiliti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1-bis,
della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi
all’utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero
sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformita’ all’articolo 12
della medesima direttiva.»;
f) all’articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «nonche’ campagne di educazione ambientale e di
sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di
plastica sull’ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle
informazioni di cui all’articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter)
e d-quater)»;
g) nel titolo II della parte quarta, dopo l’articolo 226 sono
aggiunti i seguenti:
«Art. 226-bis (Divieti di commercializzazione delle borse di
plastica). – 1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle
borse di plastica biodegradabili e compostabili, e’ vietata la
commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero,
nonche’ delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti
caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla
dimensione utile del secco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e
contenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi
alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla
dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano genere alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi
alimentari.
2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere
distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per
singola unita’ deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto
delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.
Art. 226-ter (Riduzione della commercializzazione delle borse di
plastica in materiale ultraleggero). – 1. Al fine di conseguire, in
attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta
dell’utilizzo di borse di plastica, e’ avviata la progressiva
riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in
materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti
caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi
accreditati:
a) biodegradibilita’ e compostabilita’ secondo la norma armonizzata
UNI EN 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le
percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla
base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale
ultraleggero e’ realizzata secondo le seguenti modalita’:
a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per
cento;
b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per
cento;
c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per
cento.
3. Nell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti
comunque salvi gli obblighi di conformita’ alla normativa
sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti
adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n.
1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonche’ il divieto di utilizzare la
plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto
minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del
carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica
rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo
standard internazionale vigente in materia di determinazione del
contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo
standard UNI CEN/TS 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono
essere distribuite a titolo gratuito e tal fine il prezzo di vendita
per singola unita’ deve risultare dallo scontrino o fattura
d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro
tramite.»;
h) all’articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
226-bis e 226-ter e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 a 25.000 euro.
4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis e’
aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto
riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore
di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del
trasgressore, nonche’ in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi
elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate
ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all’accertamento delle
violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 della
citata legge n. 689 del 1981.».
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono abrogati:
a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
b) l’articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28. ))

(( Art. 9 ter

Disposizioni per l’utilizzo delle disponibilita’ residue alla
chiusura delle contabilita’ speciali in materia di protezione
civile e trasferite alle regioni

1. Al fine di favorire l’utilizzo delle risorse derivanti dalla
chiusura delle contabilita’ speciali di cui all’articolo 5, commi
4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le
procedure ordinarie di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un
valore positivo del saldo previsto dall’articolo 1, comma 466, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra
le risorse accertate nel 2017 riversate alle regioni a seguito della
chiusura delle contabilita’ speciali in materia di protezione civile,
ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio
2016, n. 90, e i correlati impegni dell’esercizio 2017.
Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto
obiettivo di saldo e’ ridotto di un importo pari agli impegni
correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo
restando il conseguimento di un saldo non negativo. ))

(( Art. 9 quater

Disposizioni concernenti i servizi di trasporto
pubblico locale

1. All’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
«e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara,
previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di
continuita’ di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al
subentrante con l’esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso
al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il
contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore
uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all’articolo
3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del
Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto
relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle
dipendenze del soggetto subentrante e’ versato all’INPS dal gestore
uscente».
2. All’articolo 71, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, al primo periodo, dopo la parola:
«accertatori» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica della
possibilita’ di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il
personale dipendente dichiarato non idoneo». ))

(( Art. 9 quinquies

Modifica all’articolo 27 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50

1. All’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il
comma 12-quinquies e’ abrogato. ))

(( Art. 9 sexies

Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n.
353, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contratti che
costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati
nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto
sono trasmessi, a cura dell’Agenzia delle entrate, entro trenta
giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di
affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000,
n. 353, e’ inserito il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si
applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di
estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o
la minaccia e’ consistita nella commissione di uno dei delitti
previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che
la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all’autorita’
giudiziaria o alla polizia giudiziaria.». ))

Capo IV

Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione
territoriale

Art. 10

Ulteriori misure in favore dell’occupazione
nel Mezzogiorno

1. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori
espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo (( 14 settembre 2015
)), n. 150, realizza, in raccordo con le regioni interessate nonche’
con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui
all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi per
la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi aziendale o settoriale. A tal fine e’ autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2017 e 25 milioni di euro
per l’anno 2018 a favore dell’ANPAL. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2017 e 25 milioni di euro
per l’anno 2018, mediante versamento all’entrata del bilancio dello
Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti
importi delle disponibilita’ in conto residui del Fondo Sociale per
Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2017 e 25 milioni di euro
per l’anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(( 1-bis. All’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l’anno 2017
e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a
ciascuno dei soggetti di cui al presente comma e’ altresi’
riconosciuta la medesima indennita’ giornaliera onnicomprensiva pari
a 30 euro nel periodo di sospensione dell’attivita’ lavorativa
derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un
periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso
d’anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».
1-ter. All’articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, le parole: «dell’indennita’» sono sostituite dalle seguenti:
«delle indennita’». ))

(( Art. 10 bis

Progetti speciali di prevenzione dei danni
nella regione Sardegna

1. La disposizione di cui all’articolo 8, comma 10-bis, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e’ prorogata fino al 31 dicembre
2019. ))

(( Art. 10 ter

Disposizioni in materia di sviluppo di unita’ produttive del
Ministero della difesa nel Mezzogiorno

1. Al fine di consentire il raggiungimento dell’economica gestione
delle unita’ produttive dell’Agenzia industrie difesa di Fontana
Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al
codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole: «ed e’
organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici
obiettivi, ai sensi dell’articolo 12» sono sostituite dalle seguenti:
«per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni,
nonche’ per lo svolgimento dei compiti permanenti cosi’ come previsto
dall’articolo 12»;
b) all’articolo 2190:
1) al comma 1, il secondo periodo e’ soppresso;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del
sistema costituito dalle unita’ produttive di cui all’articolo 48,
comma 1, l’Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano
industriale triennale, da approvare con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie
gestionali nell’ambito della propria attivita’ anche attraverso il
conseguimento della complessiva capacita’ di operare dell’Agenzia
medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del
predetto triennio, il Ministro della difesa, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, opera una verifica della
sostenibilita’ del sistema industriale dell’Agenzia e, in sede di
approvazione del nuovo piano industriale triennale, individua le
unita’ produttive i cui risultati compromettono la stabilita’ del
sistema ed il conseguimento dell’economica gestione dell’Agenzia e
per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione
coatta amministrativa.». ))

Art. 11

Interventi urgenti per il contrasto della poverta’ educativa minorile
e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno

1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti
nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della poverta’
educativa minorile e della dispersione scolastica, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia,
sono individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da
poverta’ educativa minorile e dispersione scolastica, nonche’ da un
elevato tasso di fenomeni di criminalita’ organizzata.
2.Entro trenta giorni dall’adozione del decreto, di cui al comma 1,
il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca indice
una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la
realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di poverta’
educativa, nonche’ per la prevenzione delle situazioni di fragilita’
nei confronti della capacita’ attrattiva della criminalita’.
3. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 2 le reti di
istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate con il
decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione
degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti
locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI,
delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive
associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi
pubblici per l’infanzia, operanti nel territorio interessato.
(( 3-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili, provvede a monitorare l’efficacia e la validita’ dei
progetti e delle relative finalita’ di cui al comma 2, nonche’ a
valutareex postla qualita’ dei risultati conseguiti. ))
4. La procedura di cui al comma 2 e’ finanziata nell’ambito delle
risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola —
competenze e ambienti per l’apprendimento», riferito al periodo di
programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione
europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto
previsto dalla stessa programmazione.
(( 4-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi
urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto
sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la
loro inclusione sociale, nelle more dell’entrata in vigore delle
disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all’articolo
67, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi
sino all’entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi
istituti e’ assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018.
4-ter. All’onere derivante dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107. ))

(( Art. 11 bis

Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell’anno scolastico
2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017

1. Per consentire il regolare inizio dell’anno scolastico 2017/2018
nella regione Abruzzo e nelle altre regioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017, all’articolo 18-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «2016/2017», ovunque ricorrono, sono
inserite le seguenti: «e 2017/2018»;
b) al comma 2, le parole: «ed euro 15 milioni nell’anno 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «, euro 10 milioni nell’anno 2017 ed euro
5 milioni nell’anno 2018»;
c) al comma 5, alinea, le parole: «ed euro 15 milioni nell’anno
2017» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 10 milioni nell’anno
2017 ed euro 5 milioni nell’anno 2018»;
d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «5 milioni nel 2016»
sono inserite le seguenti: «ed euro 5 milioni nel 2018»;
e) al comma 5, lettera b), le parole: «15 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «10 milioni». ))

(( Art. 11 ter

Misure per interventi di messa in sicurezza
di edifici scolastici

1. Al fine di agevolare la redistribuzione delle somme
definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e alle
delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n. 6/2012, del 20
gennaio 2012, nell’ambito delle stesse regioni i cui territori sono
oggetto dei definanziamenti, all’articolo 1, comma 165, della legge
13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo:
1) dopo la parola: «somme» sono inserite le seguenti: «, gia’
disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei
definanziamenti,»;
2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160»
sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime regioni i cui
territori sono oggetto dei definanziamenti»;
3) dopo la parola: «Comitato» sono inserite le seguenti: «entro il
31 dicembre 2017»;
4) le parole: «nonche’ degli interventi che si rendono necessari
all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui
ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base
dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica» sono
soppresse;
b) al settimo periodo:
1) dopo la parola: «revoca» sono inserite le seguenti: «, gia’
disponibili o che si rendano disponibili,»;
2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017» sono sostituite dalle
seguenti: «delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei
definanziamenti»;
c) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le erogazioni sono
effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo
modalita’ operative da definire a stato di avanzamento dei lavori.».
2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1
del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni
relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio
opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche
(BDAP-MOP) del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. All’articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.
45, al primo periodo, le parole: «commi 161 e 165» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 161». ))

(( Art. 11 quater

Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria
nelle regioni del Mezzogiorno

1. Al fine di favorire la piena funzionalita’ del sistema
giudiziario nel Mezzogiorno, e’ autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da
destinare ad interventi urgenti connessi alla progettazione, alla
ristrutturazione, all’ampliamento e alla messa in sicurezza delle
strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))

Art. 12

Costo standard per studente

1. Per costo standard per studente delle universita’ statali si
intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente
iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto
della tipologia di corso, delle dimensioni dell’ateneo e dei
differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui
opera l’universita’. In attuazione di quanto disposto dall’articolo
5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per
la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento
ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo.
2. La determinazione e l’eventuale aggiornamento del modello di
calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei
seguenti criteri e relativi indici di costo:
a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come
indici di costo gli standard di docenza previsti per l’accreditamento
iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui
parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico
di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della
dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti
nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e
umanistico sociale il valore compreso nell’intervallo tra il 60 per
cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede
di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della
docenza necessaria per l’accreditamento;
b) criterio del costo della docenza a contratto: e’ riferito al
monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura
pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della
docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120
ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;
c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si
attribuisce una dotazione standard pari ad una unita’ di personale
per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a)
e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a
quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di
studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a
quelli in servizio presso l’ateneo;
d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle
strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti
disciplinari: il costo e’ stimato sulla base degli oneri medi
rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresi’ conto dei costi
fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosita’ degli
iscritti.
(( 2-bis. A decorrere dall’anno 2018 la dotazione standard di
docenza di cui al comma 2, lettera a), e’ determinata in modo che
rimanga costante quando il numero di studenti e’ compreso tra le
numerosita’ minime e massime per ogni classe di corso di studi,
stabilite con il decreto di cui al comma 6. ))
3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti (( economici e
territoriali )) in cui ogni universita’ si trova ad operare, al costo
standard di ateneo di cui al comma 2 e’ aggiunto un importo di natura
perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto
al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacita’
contributiva degli studenti iscritti all’universita’, determinata
tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione
territoriale, (( di norma a livello regionale, )) ove ha sede
l’ateneo.
4. Al fine di assicurare la continuita’ e l’integrale distribuzione
dei finanziamenti per le universita’ statali sono confermate le
assegnazioni gia’ disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere
sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo
standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto
definito ai commi 2 e 3 per l’ammontare gia’ indicato nei decreti
ministeriali di attribuzione del FFO.
5. Per l’anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio
del costo standard per studente e’ fissata con il decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca relativo
ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro
l’intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del
relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di
destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei
finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e
i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell’anno
2016.
6. Entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto )), con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, acquisti
i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del
modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei
criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un
ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui
al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilita’ di ogni
universita’ in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti.
Tale ulteriore importo e’ parametrato rispetto al costo standard
medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento.
7. Il decreto di cui al comma 6 ha validita’ triennale e trova
applicazione a decorrere dall’anno 2018 ai fini della ripartizione di
una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di
destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il
2 per cento e il 5 per cento all’anno, in modo da sostituire
gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del
trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento.
(( 8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di
ateneo e’ moltiplicato per il numero di studenti regolarmente
iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non
superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti
iscritti al primo anno fuori corso.
8-bis. All’Accademia nazionale di Santa Cecilia e’ concesso, per
l’anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, a
decorrere dall’anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000
annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli
emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti
dall’articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi
agli insegnamenti individuati dall’articolo 2 del medesimo regio
decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro
per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere
dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163. ))

(( Art. 12 bis

Ulteriori disposizioni per le universita’

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18
luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione
le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate:
la quota base, la quota premiale e l’intervento perequativo del fondo
per il finanziamento ordinario delle universita’ (FFO), il fondo per
la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo
per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post
lauream, in quanto gia’ ricomprese nella quota relativa alla legge 14
agosto 1982, n. 590. ))

Art. 13

Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte
dell’Amministrazione straordinaria ILVA

1. Ai fini dell’attuazione delle misure previste dall’articolo 1,
comma 6-undecies del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, qualora la confisca abbia ad oggetto
le obbligazioni di cui alla predetta disposizione, ferma la
destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle
obbligazioni per le finalita’ di cui al penultimo periodo del
predetto articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il
finanziamento di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge
n. 191 del 2015 e’ estinto mediante utilizzo delle risorse
finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette
obbligazioni. I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle suddette
obbligazioni sono estinti fino a concorrenza dell’ammontare delle
spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato
dell’emittente costituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per l’attuazione e la realizzazione
di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli
interventi gia’ autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui
all’articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.
191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n.
13.
(( 1-bis. All’articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge 4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: «e, per la parte eccedente,
sulla contabilita’ speciale di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20» sono inserite le seguenti: «,
mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall’organo
commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del
2015», dopo le parole: «interventi per il risanamento e la bonifica
ambientale» sono inserite le seguenti: «dei siti facenti capo ad Ilva
S.p.A. in amministrazione straordinaria» e dopo il primo periodo e’
inserito il seguente: «I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle
obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le
modalita’ di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91.».
1-ter. L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, si
attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi
aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione
delle obbligazioni sono destinate all’attuazione e realizzazione del
piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria
dell’impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto
eccedente gli investimenti ambientali previsti nell’ambito
dell’offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della
procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante
parte, alle ulteriori finalita’ previste dal medesimo articolo 3,
comma 1, per le societa’ del gruppo Ilva in amministrazione
straordinaria. ))

(( Art. 13 bis

Disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio
Bagnoli-Coroglio

1. All’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, il quinto periodo e’ sostituito dal seguente: «Tale importo
e’ versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali
opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto
Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da
proporre, nelle forme e con le modalita’ di cui all’articolo 54 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del decreto legge 20 giugno
2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della
predetta rilevazione; per l’acquisizione della provvista finanziaria
necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare
ulteriori fabbisogni per interventi necessari all’attuazione del
programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore e’ autorizzato a
emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non
superiore a quindici anni.». ))

(( Art. 13 ter

Disposizioni per l’accesso al trattamento pensionistico dei
lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto

1. All’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020».
2. All’articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» e le parole: «entro l’anno
2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro l’anno 2020».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di
euro per l’anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 2,1
milioni di euro per l’anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l’anno
2022, in 1,1 milioni di euro per l’anno 2023, in 0,4 milioni di euro
per l’anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, per l’anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a
decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della
medesima legge n. 190 del 2014.
4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l’articolo 17,
commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ))

Art. 14

Proroga dei termini per l’effettuazione degli investimenti di cui
all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. All’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, effettuati nel periodo indicato al comma 8,» sono
soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La disposizione di
cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro
il 31 dicembre 2017, ovvero entro il (( 30 settembre 2018 )), a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione.».
2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e’ incrementata di 4 milioni di euro per
l’anno 2024 e (( 18 milioni )) di euro per l’anno 2025.
3. (( Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 45 milioni di euro per l’anno 2019, in 72 milioni di euro per
l’anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021
al 2023 e in 6 milioni di euro per l’anno 2024 e pari a 4 milioni di
euro per l’anno 2024 e a 18 milioni di euro per l’anno 2025, si
provvede: ))
a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l’accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
b) (( quanto a 38 milioni di euro per l’anno 2019, a 66 milioni di
euro per l’anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l’anno 2024, )) mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89;
d) quanto (( a 18 milioni )) di euro per l’anno 2025, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1
del presente articolo.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
nelle regioni del Mezzogiorno

1. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture – Uffici territoriali del
Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento,
forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di
migliorare la qualita’ dell’azione amministrativa, rafforzare il buon
andamento, l’imparzialita’ e l’efficienza della loro azione
amministrativa, nonche’ per favorire la diffusione di buone prassi,
atte a conseguire piu’ elevati livelli di coesione sociale ed a
migliorare i servizi ad essi affidati.
2. Le forme di supporto di cui al comma 1, che si affiancano a
quelle di assistenza e sostegno di cui all’articolo 1, commi 85,
lett. d), e 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono esercitate nel
rispetto delle competenze e responsabilita’ dei soggetti coinvolti,
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via
sperimentale, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, a beneficio degli enti locali situati
nelle regioni di cui al comma 1. A conclusione di tale periodo, il
Ministero dell’interno effettua un monitoraggio sugli esiti della
sperimentazione, i cui risultati sono oggetto di informativa
nell’ambito della Conferenza Stato-Citta’ ed autonomie locali, di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

(( Art. 15 bis

Modifica all’articolo 52 della legge
10 febbraio 1953, n. 62

1. All’articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo
comma e’ sostituito dal seguente:
«La Commissione puo’ svolgere attivita’ conoscitiva e puo’ altresi’
procedere, secondo modalita’ definite da un regolamento interno, alla
consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della
Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle
associazioni di enti locali, nonche’ di rappresentanti dei singoli
enti territoriali.». ))

(( Art. 15 ter

Sanzioni ISTAT per i comuni di minori
dimensioni demografiche

1. In relazione alle disposizioni concernenti il Sistema statistico
nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
in considerazione della gravosita’ degli adempimenti richiesti, in
particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i
comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti le sanzioni di
cui all’articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle
inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui
al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e
relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta
irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017,
data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le
rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme
eventualmente versate a titolo di sanzione. ))

(( Art. 15 quater

Disapplicazione delle sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. All’articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, dopo le parole: «nei confronti» sono inserite le seguenti: «dei
comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, nonche’». ))

(( Art. 15 quinquies

Contributo alle province e alle citta’ metropolitane

1. In considerazione dell’intesa sancita in sede di Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali il 12 luglio 2017, il contributo di
12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell’articolo 20 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e’ attribuito per l’anno 2017 alla
citta’ metropolitana di Milano.
2. Alle province e alle citta’ metropolitane delle regioni a
statuto ordinario, per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui
all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e’ attribuito un
contributo complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2017, di cui
72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a
favore delle citta’ metropolitane. Le risorse di cui al periodo
precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su
proposta dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
dell’Unione delle province d’Italia (UPI), previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, con decreto del
Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Al fine della
proposta da parte dell’UPI, ciascun presidente di provincia, entro il
4 settembre 2017, attesta all’UPI, tramite posta elettronica
certificata, la necessita’ di risorse per il perseguimento
dell’equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto
«equilibri di bilancio» di cui all’allegato 9 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alle funzioni fondamentali.
Tale prospetto e’ formulato in coerenza con lo schema di bilancio
presentato dallo stesso presidente della provincia ai sensi
dell’articolo 174, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, asseverato dall’organo di
revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando l’integrale
utilizzo dell’avanzo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, lo squilibrio di parte corrente,
limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale attestazione e’
verificata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti. Qualora l’intesa non sia raggiunta entro dieci giorni dalla
data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo
di cui al presente comma all’ordine del giorno della Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali, il decreto e’ comunque adottato
tenendo anche conto della stima dell’equilibrio corrente 2016, al
netto dell’utilizzo dell’avanzo sulla base degli ultimi dati
disponibili relativi all’anno 2016.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 100 milioni
di euro per l’anno 2017, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente versamento
all’entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate e non piu’
dovute, per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 979, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le suddette somme restano acquisite
all’erario;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))

(( Art. 15 sexies

Intese regionali per la cessione di spazi finanziari
agli enti locali

1. In sede di prima applicazione, nell’anno 2017, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili
ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio
ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21,
nell’ambito delle intese regionali di cui all’articolo 10 della legge
24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine ciascuna regione e provincia
autonoma, comunica, entro il termine perentorio del 30 settembre,
agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato
al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla
stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento del saldo di cui
all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. ))

(( Art. 15 septies

Gestione dei contenziosi relativi agli interventi per il risanamento
e lo sviluppo dell’area urbana di Reggio Calabria

1. E’ a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli
interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo
dell’area urbana di Reggio Calabria la gestione dei relativi
contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi
contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, assegnate al
programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia
degli interventi. ))

(( Art. 15 octies

Disposizioni per lo svolgimento
dell’anno scolastico 2017/2018

1. L’articolo 18-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessita’
aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall’esigenza di
garantire la regolare prosecuzione delle attivita’ didattiche per gli
alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo
18-bis, comma 1, sia quelle derivanti dalla necessita’ di garantire
una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto
negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi
integrativi regionali di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1,
lettera b).
2. All’articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «2016/2017», sono inserite le
seguenti: «ed il regolare avvio delle stesse nell’anno scolastico
2017/2018» e le parole: «fino al 31 agosto 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «sino alla data di effettiva attivazione del
contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31
dicembre 2017»;
b) al comma 3, la parola: «avvio» e’ sostituita dalla seguente:
«svolgimento»;
c) al comma 4, dopo le parole: «L’acquisizione dei servizi di cui
al comma 3» sono inserite le seguenti: «nelle regioni ove si sia
verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1». ))

Art. 16

Misure urgenti per affrontare situazioni
di marginalita’ sociale

1. Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree
dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in
Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di
Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini
stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, uno o
piu’ commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti,
anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2
e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri
emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono
posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.
2. Ferme restando le competenze del Ministero dell’interno, i
commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d’intesa con il
medesimo Ministero e con il Prefetto competente per territorio, un
piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne
coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli
uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione
con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di
favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri
regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l’accesso
ai servizi sociali e sanitari nonche’ alle misure di integrazione
previste sul territorio, compreso l’inserimento scolastico dei
minori. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
comma, il commissario si raccorda anche con le iniziative promosse
dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualita’, di
cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e
successive modificazioni, nonche’ dalle sezioni territoriali della
medesima rete. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1, sono individuate, nell’ambito delle
risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, le
dotazioni di mezzi e personale a supporto dei commissari
straordinari.
3. L’attuazione dei commi 1 e 2 e’ effettuata nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle
amministrazioni competenti. Per l’erogazione dei servizi di cui al
comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresi’
predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo
settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee.
4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni ((
che accolgono richiedenti protezione internazionale )), e’
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2018. A tal
fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell’articolo 12 ((
del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre )) 2016, n. 225, e’
incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2018. Con decreto del
Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore (( della legge di conversione del presente decreto
)), sono definite le modalita’ di ripartizione delle risorse di cui
al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700
euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro
per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei
limiti della disponibilita’ del fondo. Il Ministero dell’interno,
sulla base di uno specifico monitoraggio, (( definisce )) il
contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli
oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l’anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Negli anni 2018 e 2019, i comuni di cui al comma 4 possono
innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei
rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all’articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai
rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire
i servizi e le attivita’ strettamente funzionali all’accoglienza e
all’integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti alla spesa
di cui al presente comma non concorrono all’ammontare delle risorse
previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le
procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75.

(( Art. 16 bis

Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla
tratta autostradale A24 e A25

1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed
al fine di consentire l’immediata esecuzione degli interventi di
ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25
che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del
2009, del 2016 e del 2017 e’ autorizzato un contributo di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della
societa’ concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione – programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nonche’ il contributo di cui al presente articolo sono riportati
nell’aggiornamento del piano economico-finanziario della societa’
concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. ))

(( Art. 16 ter

Sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata
nei centri storici delle citta’ metropolitane

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta
alla necessita’ di garantire la sicurezza, con particolare
riferimento al centro storico della citta’ di Palermo, capitale
italiana della cultura 2018, e successivamente alla citta’ di Matera,
capitale europea della cultura 2019, e’ autorizzata la realizzazione
di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in
entrata nei centri storici delle citta’ metropolitane, attraverso la
realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica
nazionale digitale (PLN).
2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il
contributo di cui all’articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e’ incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro
per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di
euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del
soggetto attuatore unico di cui all’articolo 61-bis del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per
disciplinare l’utilizzo dei fondi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni
di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni
di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero. ))

(( Art. 16 quater

Risorse per interventi sulla rete stradale connessa
con l’itinerario Salerno-Reggio Calabria

1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 69, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e quelle assegnate alla societa’ ANAS S.p.A.
per l’adeguamento di alcuni tratti dell’autostrada Salerno-Reggio
Calabria ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che a seguito
dell’attivita’ di project review risultino non piu’ necessarie al
completamento dei progetti sono destinate dalla societa’ ANAS S.p.A.
ad interventi di miglioramento della rete stradale calabrese inseriti
nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e la societa’ ANAS S.p.A. e connessa con l’itinerario
Salerno-Reggio Calabria. ))

(( Art. 16 quinquies

Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici
interregionali di competenza statale

1. All’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, capoverso 2-bis, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dal seguente: «Per i servizi di linea di competenza
statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di
sicurezza e regolarita’ dei servizi, ai sensi dell’articolo 3, comma
2, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
relativamente all’ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin
quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di
sicurezza»;
b) il comma 12-bis e’ sostituito dal seguente:
«12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da
adottare entro il 30 ottobre 2017, e’ istituito un tavolo di lavoro
finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino
della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei
viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza
del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel
numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle
associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e
del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),
nonche’ un rappresentante di ciascun operatore privato che operi in
almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni.
Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di
alcun tipo, gettoni ne’ rimborsi spese. Dall’istituzione e dal
funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». ))

(( Art. 16 sexies

Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attivita’
emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per
l’efficacia delle attivita’ di protezione civile

1. All’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: «31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017».
2. In considerazione della complessita’ della situazione
determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte
intensita’, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi
eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre
2016 e del 20 gennaio 2017, e’ prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo
stato di emergenza di cui al primo periodo puo’ essere prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo
ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di
fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attivita’ di
assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza,
assicurando le necessarie attivita’ senza soluzione di continuita’,
oltre che per far fronte all’anticipazione disposta ai sensi del
comma 13 dell’articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1
dell’articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le
parole: «fino a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«fino a 700 milioni di euro».
3. All’articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
il comma 13 e’ sostituito dal seguente:
«13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e
finanziati nell’ambito del procedimento di concessione dei contributi
per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto,
al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite
delle risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo 4. Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il
proseguimento, senza soluzione di continuita’, delle attivita’ di cui
al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto
previsto dall’articolo 4, comma 3, del presente decreto, con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata
d’intesa con il Commissario del Governo per la ricostruzione nei
territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, e’ assegnata la
somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo
di solidarieta’ dell’Unione europea di cui al regolamento (CE) n.
2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002.».
4. Al fine di garantire l’omogeneita’ operativa delle attivita’
funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attivita’ di
rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall’Unione
europea nonche’ di assicurare il completamento dei procedimenti
amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell’articolo 42 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l’autorizzazione
prevista dal comma 4 dell’articolo 50-bis del medesimo decreto-legge
n. 189 del 2016 e’ prorogata fino al 28 febbraio 2019. Ai relativi
oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l’anno 2018 e in euro
190.000 per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma
1, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come incrementata
dall’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Al comma 4 dell’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
le parole: «con le medesime modalita’, su richiesta delle
Amministrazioni interessate,» sono soppresse ed e’ aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono individuate le modalita’ di impiego e la
ripartizione delle risorse.».
6. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «esclusivamente per quelli» sono
soppresse;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Fatto salvo l’adempimento degli obblighi dichiarativi di
legge, non sono soggetti all’imposta di successione ne’ alle imposte
e tasse ipotecarie e catastali ne’ all’imposta di registro o di bollo
gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi
sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute
esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che
alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti
condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e
dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1
dell’articolo 1 del presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili
ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,
diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al presente
decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalita’ diretto tra i
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24
agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bisnon si applicano
qualora al momento dell’apertura della successione l’immobile sia
stato gia’ riparato o ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita’ di
rimborso delle somme gia’ versate a titolo di imposta di successione,
di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o
di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti
di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle
somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti
interessi».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoversi da 7-bis
a 7-quater, valutati in euro 50.000 a decorrere dall’anno 2017, e
agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoverso 7-quinquies,
pari a euro 100.000 per l’anno 2017 e a euro 150.000 per l’anno 2018,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. ))

(( Art. 16 septies

Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. Al fine di garantire l’utilizzazione degli avanzi di
amministrazione per investimenti legati al recupero e alla
sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all’articolo
43-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole:
«investimenti connessi alla ricostruzione» sono inserite le seguenti:
«, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche’ al
recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la
popolazione,». ))

(( Art. 16 octies

Modifiche all’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.
190

1. All’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono
inserite le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro
dipendente, nonche’ i titolari di redditi equiparati e assimilati a
quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,» e
dopo le parole: «al rimborso di quanto indebitamente versato,» sono
inserite le seguenti: «nei limiti della spesa autorizzata dal
presente comma,»;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il
contribuente che abbia tempestivamente presentato un’istanza di
rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni
d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni
dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo’ integrare l’istanza gia’
presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.
Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell’Agenzia delle
entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che
devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai
contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un’istanza di
rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni
d’imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni
dei redditi e non abbiano provveduto all’integrazione. Per i
contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonche’
titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello
740 per le stesse annualita’, l’importo oggetto di rimborso viene
calcolato direttamente dall’Agenzia delle entrate in funzione delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In
relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare
delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle
risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione
di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite
le modalita’ e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti di spesa stabiliti dal presente comma»;
c) il quarto periodo e’ soppresso. ))

(( Art. 16 novies

Disposizioni per le celebrazioni in onore
di Antonio Gramsci

1. Al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle
regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio
Gramsci, in occasione dell’ottantesimo anno dalla sua scomparsa, e’
autorizzata la spesa di 350.000 euro per l’anno 2017. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 350.000 euro per
l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. ))

(( Art. 16 decies

Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di
tonno rosso

1. A decorrere dall’anno 2018, con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono incluse nella
ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso previste per
l’Italia tutte le tonnare fisse elencate nell’allegato C al decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17
aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio
2015, che presentino la relativa richiesta. ))

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.