Visite psicologiche per i docenti? Le norme sulla privacy le rendono improbabili

da La Tecnica della Scuola

Visite psicologiche per i docenti? Le norme sulla privacy le rendono improbabili

 

In questi giorni è tornato d’attualità il tema delle visite psicologiche per gli insegnanti.

In realtà la questione risale al mese di marzo scorso quando il Garante per l’infanzia della Regione Calabria Antonio Marziale aveva scritto alla ministra Fedeli chiedendo di prendere in carico il problema e di assumere iniziative concrete in merito (in quella occasione era stato da noi intervistato).
Le visite psicologiche, scriveva all’epoca Marziale, dovrebbero far parte di un più ampio piano di prevenzione finalizzato a prevenire lo stress da lavoro che, per gli insegnanti, appare sempre più elevato.
Non da oggi, peraltro, diverse ricerche internazionali hanno dimostrato che il mestiere dell’insegnante è ad alto rischio di burnout.

Per questi motivi già l’articolo 27 del decreto legislativo 81 del 2008 prevedeva per il datore di lavoro, che nella scuola è il dirigente scolastico, l’obbligo di attivare iniziative di prevenzione dello “stress lavoro correlato” (in realtà in molte scuole l’obbligo non viene rispettato, in quanto non sono previste specifiche forme di controllo in merito).
Sta di fatto che ora si parla nuovamente dell’introduzione di visite psicologiche per gli insegnanti, ma le difficoltà applicative sono molte.
Prima di tutto c’è la questione economica: se si considera che gli insegnanti italiani sono all’incirca un milione e si calcola un costo medio per insegnante di 50-60 euro per le sole visite, bisognerà prevedere una spesa di almeno 60 milioni all’anno a cui andranno aggiunti anche i costi per iniziative di formazione e informazione.
Senza considerare che Antonio Marziale aveva previsto a suo tempo anche ulteriori visite ove se ne presenti la necessità.
E qui emerge il problema più delicato: chi decide che l’insegnante X deve essere sottoposto ad una ulteriore visita?
E c’è ancora un’altra questione ancora più complessa che si scontra con la normativa sulla privacy: supponiamo che lo psicologo accerti che l’insegnante X necessita di una qualche forma di “intervento”, come dovrà procedere?  Ovviamente non potrà darne comunicazione al datore di lavoro che in nessun caso potrà conoscere gli esiti degli accertamenti.
E allora a cosa potranno servire le visite psicologiche?
La questione, insomma, non è affatto semplice e tenuto conto dei costi appare difficile che l’operazione possa andare in porto in tempi rapidi.