Niente nido e infanzia per i bambini “no vax”

da Il Sole 24 Ore 

Niente nido e infanzia per i bambini “no vax”

di Al. Tr.

Niente nido e scuola dell’infanzia per i bambini “no vax”. La conferma è contenuta nella seconda circolare operativa sul decreto che ha reintrodotto l’obbligo vaccinale a scuola (per 10 vaccini) diffusa ieri dal ministero della Salute. Il divieto di iscrizione scatta anche in caso di versamento della sanzione: la multa infatti – chiarisce il dicastero guidato da Beatrice Lorenzin «estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale». Nessun divieto, invece, per la scuola dell’obbligo (dalla primaria in poi). Va ricordato, tuttavia, che da settembre partirà una fase transitoria di applicazione delle nuove disposizioni, necessaria anche a dare a istituti scolastici e Asl il tempo di coordinarsi. Da settembre, quindi, i genitori potranno autocertificare l’avvenuta vaccinazione (o l’esenzione) impegnandosi a presentare la necessaria documentazione entro il 10 marzo 2018.

La circolare spiega inoltre che «le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni». Condizioni cliniche che «devono essere attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta – dice ancora la circolare – e coerenti con le indicazioni fornite dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità». Per chi è immune per aver contratto la malattia, precisa, in aggiunta, il ministero, la possibilità di omettere la vaccinazione deve essere provata presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla Asl dal medico curante, oppure producendo l’attestazione di «avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale» rilasciata sempre dal medico di base o dal pediatra.

Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all’obbligo vaccinale e devono segnalare alle Asl eventuali mancanze. Per comprovare l’avvenuta vaccinazione potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva. Per nidi e infanzia la documentazione va presentata entro il 10 settembre; entro il 31 ottobre per gli altri gradi di istruzione.