Disabili, sì a progetti «ponte» per facilitare l’inserimento alla primaria

da Il Sole 24 Ore 

Disabili, sì a progetti «ponte» per facilitare l’inserimento alla primaria

di Laura Virli

Il gruppo di lavoro regionale per l’integrazione degli alunni con disabilità dell’Ufficio scolastico per la Toscana ha recentemente rilasciato un parere riguardo il “trattenimento” alla scuola dell’infanzia dopo il sesto anno di età di un alunno con disabilità.
Ma analizziamo il caso nel dettaglio.

Il caso toscano
Il dirigente scolastico della scuola dell’infanzia aveva ricevuto una richiesta che non riguardava il semplice trattenimento dopo il sesto anno di età di un bambino disabile: il piccolo studente non aveva mai iniziato il percorso nel sistema istruzione, generando una situazione di vera e propria elusione dell’obbligo scolastico che il dirigente scolastico avrebbe dovuto segnalare alle autorità competenti. Ma la famiglia, per motivare il mancato inserimento a scuola, aveva consegnato alla scuola specifica documentazione medica.

Diritto all’istruzione del disabile
La nota del Usr toscano ha evidenziato nelle premesse la norma che tutela il diritto all’istruzione del disabile. Se è vero che l’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità (art. 12, c. 4 della L. n. 104/1992), la condizione di salute non può essere un motivo per discriminare gli allievi con disabilità certificata o per introdurre di fatto una elusione dell’obbligo di istruzione. Infatti, ai minori disabili soggetti all’obbligo scolastico, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica (art. 12, c. 9 della L. n. 104/1992) attraverso l’istituzione di classi in ospedale (sezioni staccate della scuola statale) per i minori temporaneamente ricoverati e impediti a frequentare la scuola.

Il parere del gruppo regionale toscano
Nel caso specifico il piccolo disabile non era stato impedito a frequentare la scuola. Pertanto l’Usr Toscana ha suggerito al dirigente scolastico di negare il trattenimento alla scuola dell’infanzia e di adottare specifici progetti “ponte” per facilitare l’inserimento nella classe prima della primaria. La permanenza alla scuola dell’infanzia deve essere considerato, quindi, del tutto eccezionale. Questo per non creare un divario di età fra il bambino con disabilità e i compagni e favorire l’inclusione tra coetanei. Il trattenimento, inoltre, non deve essere improvvisato, ma sostenuto da una progettualità concordata tra famiglia, servizi scolastici e servizi sanitari nel corso dell’ultimo anno di frequenza scolastica.
In generale, secondo il gruppo regionale toscano la scuola, anche in situazioni di gravità della disabilità, in collaborazione con i soggetti previsti dalla normativa vigente, tenendo conto di tutti gli elementi tra i quali la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale (fino alla definitiva entrata in vigore del Dlgs. n. 66/2017 che prevede per il futuro un unico documento medico post certificazione ex L. 104, ovvero il profilo di funzionamento), predisponga un piano educativo individualizzato (PEI) opportunamente personalizzato per lo studente in modo che possa iniziare a frequentare la classe corrispondente all’età anagrafica, senza discriminazioni legate alla sua condizione di disabilità.