Stop ai cambi “in corsa” dei docenti di sostegno

Il Sole 24 Ore del 11-09-2017

Studenti disabili: stop ai cambi “in corsa” dei docenti di sostegno

Uno degli otto decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe della “buona scuola” (legge 107/2015) riguarda la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Dlgs 66/2017, in vigore dallo scorso 31 maggio). La riforma, giunta 25 anni dopo la legge quadro 104/1992, avrà senza dubbio l’effetto di porre il tema dell’inclusione dei disabili in cima alle tante problematiche che ogni scuola deve affrontare: si prevedono quindi effetti positivi, perché le nuove disposizioni puntano a migliorare un’offerta formativa inclusiva, eliminando criticità e prassi discutibili.

Osservatorio e gruppo di lavoro.
Il decreto prevede dal 1° settembre l’istituzione (a livello nazionale) di un Osservatorio scolastico permanente e (a livello regionale) di un Gruppo di lavoro interistituzionale, presieduto dal dirigente regionale, con rappresentanti della Regione, degli enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità. Un analogo gruppo di lavoro si deve formare in ciascuna istituzione scolastica, con funzioni di supporto al collegio docenti nella definizione e realizzazione del piano per l’inclusione, e ai docenti contitolari e ai consigli di classe nell’attuazione dei piani educativi individuali. Si tratta di una sorta di “parlamentino” presieduto dal dirigente scolastico, con la presenza di docenti curricolari e di sostegno, di personale ausiliario coinvolto nell’assistenza di base ai disabili, nonché degli specialisti dell’Asl; e con la consulenza degli studenti (nelle scuole superiori), dei genitori e delle associazioni rappresentative dei disabili. Il gruppo di lavoro potrà essere utile per offrire linee guida ai docenti e quale “camera di compensazione” nell’ipotesi di situazioni critiche.

Docenti di sostegno.
Circa l’assegnazione dei docenti di sostegno e la loro continuità sullo studente, l’articolo 14 del Dlgs 66/17 prevede due importanti novità.
– Supplenze.In sede di conferimento delle supplenze, il dirigente – nell’interesse dell’alunno, anche su eventuale richiesta della famiglia – può proporre ai docenti assunti a tempo determinato un ulteriore contratto a termine nell’anno scolastico successivo. La disposizione dovrà essere attuata con un decreto del Miur (che si spera arrivi in tempo utile per l’applicazione fin da quest’anno scolastico).
– Didattica. La continuità del progetto educativo e didattico è poi assicurata, nel corso dell’anno, “rispolverando” una vecchia previsione, finora applicata solo ai docenti di ruolo. Si tratta dell’articolo 461 nel Testo unico in materia di istruzione (Dlgs 297/94), secondo cui: «Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo».
La norma vuole dunque garantire che, dopo un breve periodo iniziale, non si possano più spostare i docenti a tempo determinato (sicuramente quelli di sostegno), anche se assunti con la clausola «fino a nomina dell’avente diritto». Clausola che viene apposta quando – come nell’attuale anno scolastico – al momento dell’assunzione dei supplenti non è ancora disponibile la definitiva graduatoria di istituto che, una volta emanata, impone di rifare le assunzioni in base alle nuove posizioni. La norma è immediatamente applicabile e garantirà pertanto che non si verifichino cambiamenti di insegnanti di sostegno nei primi mesi dell’anno.

Cattedre «miste» e assistenza.
Lo stesso articolo 14 prevede inoltre che «per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione». Si dispone in sostanza che, per assicurare una scuola pienamente inclusiva, ai docenti specializzati possano essere proposte e assegnate cattedre “miste”, cioè in parte sul sostegno e in parte sulla disciplina curricolare.
Mentre la cosidddetta “assistenza di base” rientra nel profilo professionale dei collaboratori scolastici, i quali – in base al Ccnl – svolgono anche le seguenti mansioni: «ausilio materiale agli alunni portatori di H. nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse», nonché «uso dei servizi igienici e cura dell’igiene personale».

Il piano educativo.
La riforma dispone anche che il piano educativo individualizzato (Pei) sia elaborato e approvato dal consiglio di classe, «con la partecipazione dei genitori e delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe». Sarà quindi chiamato a partecipare anche il personale ausiliario che svolge l’assistenza di base al disabile. L’articolo 1 del Dlgs 66/17 stabilisce infatti che l’inclusione «è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo». E afferma che il decreto «promuove la partecipazione della famiglia», così richiamando il principio di “accomodamento ragionevole” contenuto nella Convenzione Onu per i diritti delle persone disabili, ratificata con la legge 18/2009. Tale principio impone alla scuola – ove ci sia bisogno – le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati (che non implichino un carico sproporzionato) per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base egualitaria, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali.