Tutela dell’abilitante all’insegnamento tecnico-pratico

I docenti abilitati agli insegnamenti tecnico-pratici (Abilitati ITP), cui si sono aggiunti anche i docenti di insegnamenti artistici/musicali, si opporranno con forza, in ogni opportuna sede istituzionale, contro i recenti contenziosi per l’inserimento nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto di aspiranti con il solo diploma tecnico-professionale (maturità), graduatorie già riservate solo a chi ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento (art. 33, Cost.) a seguito della formazione specialistica didattico-pedagogica (PAS), volta a garantire la qualità della didattica laboratoriale, caposaldo della Buona Scuola, nell’istruzione tecnica-professionale.

Il fine ultimo dei contenziosi tra gli aspiranti ITP, senza alcuna formazione didattico-pedagogica abilitante all’insegnamento, e il MIUR per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, è quello di partecipare al piano transitorio per il passaggio al nuovo sistema di reclutamento dei docenti, il cosiddetto FIT (D. Lgs, 59/2017), ovvero la risposta sul piano assunzionale che il Governo Italiano, su delega del Parlamento, ha dato ai cittadini che hanno già conseguito:

  1. una formazione specialistica nei settori scientifico-disciplinari didattico-pedagogici (PAS/TFA),
  2. un esame di Stato specificamente abilitante all’insegnamento,
  3. una certificata esperienza di lungo servizio scolastico.

Invero, si ricorda che al percorso FIT possono partecipare tutti, anche aspiranti non ancora abilitati all’insegnamento, nonché privi di esperienza didattica: facendo un primo anno finalizzato al conseguimento della formazione didattico-pedagogica, si accede ad un secondo e terzo anno di tirocinio diretto e di inserimento lavorativo nella funzione docente.

Di fatto, i ricorrenti ai tribunali puntano al riconoscimento del solo diploma di istituto tecnico o professionale (o di istituti di formazione artistica-musicale) come equivalente della specializzazione/abilitazione per l’insegnamento, evitando così la specifica formazione universitaria.

È evidente che questa condizione viene ad inficiare la didattica laboratoriale, come pure la volontà legislativa di risolvere il precariato storico già formato/abilitato per l’insegnamento.

Ma chi sono i ricorrenti aspiranti ITP? Davvero sono cittadini cui sono stati negati diritti professionali? Non sono di certo quei lavoratori della scuola che ingiustamente hanno potuto frequentare solo il recente unico percorso di formazione universitaria-abilitazione professionale, il PAS – attivato per gli ITP dopo ben dieci anni dal 2005, negli anni 2014, 2015, 2016 -, perché questi lavoratori alla fin fine hanno conseguito l’abilitazione di Stato all’insegnamento.

PAS che per gli ITP, è bene ricordarlo, sono stati realizzati in tutte le classi di concorso (sì, in tutte, persino in quelle a esaurimento, come, ad esempio, per l’insegnamento dell’economia domestica collettiva), anche in modalità telematica per quelle a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale, checché ne dicano alcuni ricorrenti in dichiarazioni rese nell’ambito dei ricorsi giurisdizionali.

Non una parola, finora, è stata detta su questa vicenda di palese ingiustizia, paradossalmente neanche da chi in passato ha portato avanti con forza le battaglie per realizzare i percorsi di formazione-abilitazione all’insegnamento, proprio in vista della stabilità lavorativa.

Eppure, lo si ripete, ad essersi ormai tutti recentemente abilitati all’insegnamento, sono proprio quelli cui erano state negate le opportunità di formazione, abilitazione e stabilità professionale (volutamente non si annovera, fra questi diritti negati, il riconoscimento dell’asserito “valore abilitante” del diploma tecnico-professionale, perché gli insegnanti tecnico-pratici sono da sempre a conoscenza del fatto che la normativa scolastica attribuisce al superamento delle procedure concorsuali e formative per l’insegnamento il valore di abilitazione professionale).

Ora, c’è veramente qualcuno che, privo di sempre possibili conflitti di interesse, possa affermare che sia giusto che le persone a lungo precarie della scuola debbano partecipare ad un concorso straordinario, ideato specificamente per loro, al pari di chi non si è mai specializzato, né ha mai prestato servizio o, che al massimo, ha svolto qualche supplenza nell’ultimo triennio? E, soprattutto dopo che, per ristabilire i diritti di formazione, abilitazione e stabilità professionale disconosciuti per più di un decennio, hanno finalmente potuto conseguire negli ultimi tre anni, il TFA speciale, poi rinominato PAS, presso l’università di Stato (con oneri di tassazione – e di vitto e alloggio, per coloro che si sono dovute spostare fuori sede – a carico del diretto interessato)?

La situazione è totalmente diversa dalla nota vicenda legata al diploma magistrale, finalizzati alla formazione didattico-pedagogica degli insegnanti della scuola primaria, in quanto, come stabilisce il Testo Unico della Scuola (D. Lgs. 297/94, all’art. 197): “il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare”.

Ed infatti, sempre secondo il predetto Testo Unico (art. 191), “gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all’esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; […] gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l’esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautici”, attribuendo, invece, solo all’“istituto magistrale […], quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola elementare”.

Quello che accade è un’ingiustizia per gli insegnanti della didattica laboratoriale e per gli studenti, è per questo che in vista di ogni opportuna azione di difesa, si invita ogni docente abilitato all’insegnamento tecnico-pratico, ad inviare all’amministrazione scolastica una istanza per la tutela dei diritti e degli interessi concernenti le graduatorie di istituto del personale docente in possesso della formazione specialistica didattico-pedagogica – PAS (di cui si pubblica un esempio di formulario con le istruzioni di trasmissione in questa pagina web: https://sites.google.com/view/segretariatoitp).

 

Gagliardi, V. Capaldo

SiamoNoi Scuola

Segretariato per la qualità della Didattica Laboratoriale