Decreto Direttore Generale 27 marzo 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ufficio VII

 

Prot. MIURAOODGOS n.1903 /R.U./U

 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recepisce il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento all’art. 2, comma 1, lettera d) e all’art. 3, comma 4;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all’istruzione, e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, contenente disposizioni per valorizzare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione;

VISTO la legge 24 novembre 2009, n. 167 art. 1 bis, comma 5;

VISTO il decreto ministeriale del 27 luglio 2010, che definisce per l’anno scolastico 2010/2011 il programma annuale delle eccellenze nei diversi ambiti disciplinari dei percorsi di istruzione secondaria superiore e stabilisce, all’art. 5, i criteri utili alla determinazione del quantitativo massimale di studenti beneficiari della valorizzazione delle eccellenze per ciascuna competizione;

VISTO il decreto direttoriale del 25 ottobre 2011 con il quale questa Direzione Generale ha proceduto alla determinazione della quota pro-capite spettante a ciascuno studente che ha superato l’esame di Stato del secondo ciclo con il punteggio di 100 e lode;

CONSIDERATO che con il provvedimento ministeriale del 27 luglio 2010 sono state ripartite le risorse finanziarie, di cui allo stanziamento del cp. 1512, in misura indicativa di 1/3 in favore degli studenti risultati vincitori nelle competizioni, indicate nella tabella A, annessa allo stesso provvedimento e nella misura di 2/3 per la premiazione degli studenti che hanno ottenuto la votazione di 100 e lode agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione;

TENUTO CONTO dell’esito del monitoraggio effettuato al fine di rilevare i nominativi degli studenti meritevoli per ciascuna tipologia di eccellenza individuata con il citato decreto ministeriale del decreto ministeriale del 27 luglio 2010, nonché le istituzioni scolastiche frequentate dai medesimi;

DECRETA

Articolo 1

Ai fini della determinazione del numero di beneficiari per ciascuna delle competizioni individuate nell’allegato al decreto ministeriale del 27 luglio 2010, sulla base dei criteri riportati nell’art. 5 di detto decreto, si stabilisce di ripartire le stesse competizioni, o sezioni di competizioni, in cinque fasce. I requisiti per l’individuazione delle fasce e le attribuzioni delle fasce a ciascuna competizione sono riportate nei prospetti di cui agli allegati I e II.

 

Articolo 2

I quantitativi massimali di studenti beneficiari per ciascuna competizione, o sezione di competizione, sono determinati come segue.

Per le competizioni, o sezioni di competizioni, individuali:

  • fino a 100 studenti per ciascuna competizione della fascia “A”;
  • fino a 75 studenti per ciascuna competizione della fascia “B”;
  • fino a 50 studenti per ciascuna competizione della fascia “C”;
  • fino a 25 studenti per ciascuna competizione della fascia “D”;
  • fino a 10 studenti per ciascuna competizione della fascia “E”.

Per le competizioni, o sezioni di competizioni, per gruppi:

  • fino a 75 studenti per ciascuna competizione della fascia “A”;
  • fino a 60 studenti per ciascuna competizione della fascia “B”;
  • fino a 45 studenti per ciascuna competizione della fascia “C”;
  • fino a 30 studenti per ciascuna competizione della fascia “D”;
  • fino a 15 studenti per ciascuna competizione della fascia “E”.

Rimane salvo il fatto che, per ciascuna competizione o sezione di competizione, siano inclusi tra i beneficiari tutti gli studenti che, nelle rispettive graduatorie di merito, risultino collocati ex-aequo con chi si trovi in posizione utile e che in tali casi il numero di beneficiari di una competizione possa eccedere il quantitativo massimale stabilito. Gli studenti vincitori di premi in Olimpiadi internazionali ufficiali, alle quali ciascun Paese partecipi con un numero fissato di rappresentanti nazionali, non sono considerati nel computo dei sopra citati quantitativi massimali, e vengono inclusi in aggiunta a tali quantitativi massimali.

 

Articolo 3

Sulla base del monitoraggio effettuato e dei rispettivi quantitativi massimali, come stabiliti dagli articoli 1 e 2 e come riportati nell’allegato II, sono individuati, nell’allegato III al presente decreto, i nominativi degli studenti meritevoli di premio per i risultati raggiunti, con l’indicazione della rispettiva scuola frequentata e dei relativi codici identificativi della tipologia di premio a ciascuno assegnato, la quale tiene conto dei caratteri della manifestazione e dei rispettivi livelli di merito raggiunti. Gli elenchi dei diversi codici identificativi e delle corrispondenti tipologie di premio sono riportati nella tabella di cui all’allegato IV.

 

Articolo 4

Le risorse finanziarie per corrispondere i premi a ciascuno degli studenti elencati nell’allegato III sono assegnate dall’ANSAS, secondo i valori riportati nella tabella di cui all’allegato V.

 

Articolo 5

La premiazione degli studenti sarà effettuata dal dirigente scolastico dell’istituto frequentato secondo le forme previste dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007, qui di seguito riportate:

  • benefit e accreditamenti per l’accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
  • ammissione a tirocini formativi;
  • partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica;
  • viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
  • benefici di tipo economico;
  • altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

 

Articolo 6

L’ANSAS provvederà a curare l’inserimento degli studenti di cui all’allegato III nell’apposito Albo Nazionale delle Eccellenze.

 

Il Direttore Generale

f.to Carmela Palumbo

 

Albo Nazionale delle Eccellenze

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