Alternanza scuola-lavoro per diversamente abili, molto resta da codificare

da Il Sole 24 Ore

Alternanza scuola-lavoro per diversamente abili, molto resta da codificare

di Andrea Marchetti

La legge 107/15 prevede che gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado hanno obbligo di svolgere un percorso di alternanza scuola – lavoro: 200 ore per i licei e 400 ore per i tecnici e i professionali da effettuarsi negli ultimi tre anni del percorso quinquennale. Anche per lo studente con disabilità è necessario offrire le stesse condizioni in termini di ore, contenuti e pratica – professionale per le attività di alternanza scuola lavoro (Asl).

A partire dal primo gennaio 2019, il Dlgs 66/17 introdurrà importanti novità per l’inclusione degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. Assisteremo a un sostanziale cambiamento nel riconoscimento e nella certificazione dell’handicap da parte delle commissioni mediche competenti. In particolare, sarà prevista l’adozione del Profilo di funzionamento, come atto propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto individuale (Pi) e del Pei.
Di conseguenza, le scuole nella stesura dei percorsi didattico-formativi dovranno tener conto sia della certificazione della disabilità redatta secondo la Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari sorrelati (Icd) dell’Oms, sia del Profilo di funzionamento elaborato secondo la International classification of functioning, disability and health (Icf).

Attraverso l’utilizzo del sistema Icf le scuole dovranno rivedere le proprie modalità di valutazione dei livelli degli apprendimenti e delle competenze raggiunti dagli studenti con disabilità. Vi sarà, quindi, la necessità di riformulare la documentazione riguardante l’attestazione delle competenze fino ad oggi adottata dalle Istituzioni scolastiche per gli alunni diversamente abili sia per sostenere gli Esami di Stato, sia per coloro che svolgeranno percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro.
La modalità di realizzazione del percorso formativo in alternanza dipende dal tipo di deficit, dalla condizione psicofisica dello studente e dal programma da lui seguito.
Nell’organizzazione dei percorsi in Asl presso le strutture ospitanti (So), l’istituzione scolastica dovrà prestare particolare attenzione nell’individuazione del tutor interno che dovrà seguire lo studente con disabilità presso la So. Nella maggior parte dei casi sarà opportuno prevedere la presenza nel nuovo contesto operativo del tutor interno che in questi casi può essere il docente di sostegno o l’assistente educatore, al fine di consentire un graduale inserimento e di verificare di volta in volta se lo studente diversamente abile è in grado di svolgere le mansioni a lui assegnate in autonomia.

L’attività in alternanza deve rispondere innanzitutto alle modalità previste dal Pei, quindi, se attinente a percorsi differenziati o globalmente corrispondenti agli obiettivi della classe.
Per gli studenti che seguono percorsi differenziati, potrebbe risultare necessaria una flessibilità o riduzione oraria del percorso di Asl nelle So. Vi sono, infatti, patologie legate a deficit psicotici o alla sfera psicologica del soggetto che impediscono allo studente con disabilità di svolgere percorsi di alternanza in luoghi diversi da quelli della scuola e per la totale quantità di ore previste. L’istituzione scolastica dovrà quindi prevedere per questi ragazzi con deficit di adattamento agli ambienti esterni e/o con particolari difficoltà attentive o di applicazione, percorsi eventualmente alternativi e più confacenti alla loro personalità e alle loro reali capacità come ad esempio percorsi formativi in cooperative sociali, strutture di volontariato, impresa formativa simulata, laboratori scolastici.

La normativa vigente per l’alternanza scuola-lavoro non indica un rapporto prefissato tra l’attività pratica e quella teorica, quindi lo studente con disabilità può svolgere specifici moduli teorici o laboratoriali a scuola e parte dei moduli tecnico – professionali nelle strutture ospitanti. Di conseguenza, il percorso di formazione deve essere inserito all’interno di una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento.

Su questi e altri aspetti inerenti l’Asl per gli studenti con disabilità, si attendono, da parte del Miur specifiche indicazioni che dovranno affrontare le modalità per sostenere il nuovo esame di Stato, il contestuale rinnovo della modulistica relativa alla certificazione delle competenze per i ragazzi che affrontano percorsi differenziati e l’auspicio di una pubblicazione di linee guida a loro dedicate per la progettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.