FAQ Handicap e Scuola – 61

Domande e risposte su Handicap e Scuola
a cura dell’avv.
Salvatore Nocera e di Evelina Chiocca


Elenco FAQ

Sono un’insegnante di sostegno della scuola primaria, quest’anno mi trovo a lavorare con una piccola con un gravissimo deficit celebrale (non vede, non parla e non cammina), data la grave situazione ho deciso di stabilire un contatto diretto con la mamma con la quale quotidianamente mi soffermo per parlare della piccola e delle attività svolte. La referente del plesso, (con la quale spesso mi scontro data la sua ottica anti inclusiva) vorrebbe che la mamma non entrasse nella scuola e che io aspettassi la mia alunna all’ingresso. Dato che non c’è un’assistente materiale incaricata al trasporto con il passeggino, spogliare e sollevare la piccola per sederla su una poltroncina (la mamma si fa carico di tutto e rifiuta sedia a rotelle e qualsiasi altro ausilio) vi chiedevo se c’è qualche normativa che consenta l’ingresso nella scuola (indipendentemente dal regolamento d’istituto) per accompagnare i figli disabili così da poter aggiornare la responsabile del plesso e di conseguenza la dirigente.

Nella scuola lo spostamento, e quindi l’accoglienza così da lei descritta, degli alunni con disabilità è compito dei collaboratori scolastici, individuati dal Dirigente scolastico.
Per quanto riguarda i colloqui, devono essere effettuati da tutti gli insegnanti della classe e non da uno solo. Per eventuali comunicazioni urgenti potete utilizzare un quaderno. Per gli incontri scuola-famiglia, invece, vi sono le ore destinate ai colloqui alle quali se ne possono aggiungere altre, su richiesta della famiglia o delle insegnanti della classe alla quale è iscritta l’alunna.

Desidero sapere se la scheda di valutazione di un bambino grave certificato della scuola primaria deve essere come il documento dei compagni con voti numerici nelle singole discipline e voto comportamento e qual è la normativa di riferimento.

Nella scuola primaria, per gli alunni con disabilità, così come per tutti gli altri alunni, la norma stabilisce che la valutazione sia espressa in decimi, mentre per il comportamento viene formulato un giudizio sintetico (D. lgs. n. 62/2017 e DPR 122/2009). La scheda, in cui non si fa riferimento al PEI, è la stessa che viene utilizzata per gli altri alunni.

Ho un figlio con una grave disabilita (art.3 comma 3 legge 104), ha frequentato la scuola elementare con gravissime difficoltà e adesso dovrei iscriverlo alle scuole medie. Vorrei sapere gentilmente se posso non iscriverlo oppure rischio qualcosa?

Anche per gli alunni con gravi disabilità l’obbligo scolastico si adempie solo dopo dieci anni di scolarizzazione a partire dalla classe prima della scuola primaria fino al compimento del sedicesimo anno di età. Può, invece, prendere in considerazione l’istruzione parentale, disciplinata dall’art. 23 del recente decreto legislativo n. 62/2017, in cui è stabilito quanto segue:
“In caso d’istruzione parentale, i genitori dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame d’idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.
Tuttavia la esortiamo a rivalutare la possibilità della frequenza a scuola, considerando l’importanza che riveste il ruolo dei compagni nel percorso formativo di suo figlio. Per il bambino poter andare a scuola con gli altri e interagire con i suoi pari è fondamentale sia per la socializzazione che per gli apprendimenti, in prospettiva dell’attuazione del Progetto di vita. È importante, dunque, che lei prenda contatti col Dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado alla quale avrebbe dovuto, già da febbraio, iscrivere suo figlio, facendo presente quali sono le difficoltà e le potenzialità di suo figlio, quali sono le risorse necessarie e quali le strategie didattiche da perseguire in una situazione di pluriminorazione, in cui il ragazzo si trova a vivere.
Concordate col Dirigente scolastico di formulare un abbozzo di PEI per l’anno prossimo, con la collaborazione dei docenti attuali e di qualche docente della scuola secondaria di primo grado che, nel frattempo, possa incontrare il ragazzo per rendersi conto di ciò che concretamente può realizzare.
Data la complessità del caso, certificate se sia possibile impostare, con la collaborazione del comune, un progetto di vita scolastica ed extrascolastica (ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328 del 2000 e dell’art. 6 del decreto legislativo n. 66 del 2017), con l’assegnazione di assistenti per l’autonomia (ai sensi dell’art. 13 comma 3 della legge 104/92) e con l’assegnazione di altre risorse, come assistenti domiciliari o la collaborazione di qualche organizzazione del Terzo Settore del vostro territorio, specie per un’accoglienza pomeridiana del ragazzo, in modo che si possa vedere come avviarne una vita non ghettizzata ma, ove possibile, orientata anche a possibili sbocchi lavorativi presso, ad esempio, una cooperativa sociale.

Il mio nipotino autistico frequenta la prima elementare ed ha ottenuto il sostegno ed è anche seguito privatamente da circa tre anni da una equipe specializzata. Detta equipe ha richiesto la possibilità di illustrare all’insegnante il metodo da loro seguito e quali sono i problemi riscontrati dal bambino. La scuola può opporsi alla richiesta di questa equipe di poter seguire alcune lezioni (circa tre mensili) al fine di valutare il metodo seguito dalla maestra per dare eventuali consigli conoscendo da tempo il bambino e valutare i progressi fatti dal bambino?

La collaborazione scuola-famiglia è presupposto determinante per garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità.
Quanto da lei richiesto, in relazione a suo nipote, sembra riguardare una precisa valutazione sulla didattica del docente di sostegno (ma, in realtà, l’osservazione dovrebbe interessare tutti i docenti della classe prima, in quanto sono tutti insegnanti dell’alunno); forse è poco noto, ma la didattica rientra nella libera scelta professionale degli insegnanti.
Tuttavia, poiché come detto, la cooperazione e la condivisione sono a fondamento del percorso di crescita del bambino, suggeriamo di chiedere la convocazione del GLHO e, in quella sede, valutare insieme prima di tutto la finalità dell’osservazione, poi l’opportunità e, infine, la fattibilità. Va infine precisato che una valutazione da parte di esterni richiede, necessariamente, il consenso dei genitori degli altri alunni.

Sono un educatore e seguo due ragazzi che, presso un liceo scientifico, seguono una programmazione per obiettivi minimi.
Quasi quotidianamente devo scontrarmi con le resistenze e la chiusura dei docenti infatti loro sostengono che si lavorerebbe molto meglio con una programmazione differenziata (i due alunni in questione riportano risultati lusinghieri ed incoraggianti nonostante le difficoltà) poiché secondo la loro visione l’alunno deve raggiungere gli obiettivi minimi che i singoli docenti hanno posto nella programmazione della classe all’inizio dell’anno scolastico.
Secondo il mio parere l’obiettivo minimo dei ragazzi in questione non dovrebbe essere quello della classe bensì ponderato, secondo il Pei, a quelle che sono le possibilità e la tempistiche degli alunni, anzi sono addirittura arrivato ad ipotizzare che se l’obiettivo fosse lo stesso della classe quell’ obiettivo che per un alunno normodotato vale 6 per un ragazzo disabile dovrebbe velere 10……le reazioni sono state un mix tra la risata e lo scandalismo. Chiedo delucidazione.
Altro nodo dolente riguarda il materiale fornito per lo studio a casa per le singole discipline, infatti credo che gli alunni dovrebbero essere forniti di materiale riassunto ad hoc, mappe concettuali, schemi , ecc invece gli insegnanti di sostegno si limitano a trasferire sul pc dei ragazzi in questione il materiale che i vari docenti curricolari forniscono alla classe oppure scaricare sul pc del ragazzo i capitoli dei CD allegati ai libri di testo delle varie discipline. Chiedo delucidazione.

a) Gli obiettivi minimi, ovvero riconducibili globalmente alla programmazione ministeriale, sono declinati nel PEI (attraverso la descrizione della programmazione individualizzata) e consentono allo studente di acquisire le competenze necessarie per poter, alla fine del percorso, acquisire il titolo di studio. Questo non significa che il percorso debba essere allineato a una mera valutazione numerica, ma al raggiungimento di quelle competenze basilari e fondamentali (per le quali determinati contenuti devono essere acquisiti). Nella prassi ciò si traduce con il raggiungimento della sufficienza, ma ciò non impedisce allo studente di ottenere voti maggiori, se dimostra di raggiungerli.
b) Sempre nel PEI devono essere indicati gli “ausili” e le “modalità di somministrazione delle prove” (che possono essere equipollenti, come prevede la norma) e, in particolare, i criteri di valutazione.
c) I docenti per il sostegno debbono mettere a disposizione dell’alunno tutti quegli strumenti ed ausilii necessari per il successo formativo, e quindi per il percorso scolastico, come mappe concettuali, contenuti semplificati, e ogni altra modalità che consenta all’alunno di raggiungere gli obiettivi programmati.

Sono la mamma di un bimbo di 11 anni con 104 art. 1. Gli sono state assegnate 5 ore di sostegno scolastico.
Da qualche tempo mi dice che di essere portato fuori dalla classe insieme a due compagni che hanno difficoltà.
Mi dice anche che durante le verifiche molte volte rimane solo al banco perchè il suo insegnante sta aiutando questi due ragazzini. Mio figlio ci rimane molto male perchè ha bisogno di sicurezza e se si accorge di essere solo va in ansia e non riesce più a lavorare e diventa aggressivo disturbando i compagni.
Ora io mi chiedo se questo sia giusto. In fin dei conti è mio figlio che ha diritto al docente di sostegno e credo che nelle ore che gli sono state assegnate il docente debba sostenere lui.
Posso fare qualcosa?

Se alla classe alla quale è iscritto suo figlio sono state assegnate cinque ore di sostegno, queste devono essere utilizzate a favore del processo inclusivo di suo figlio.
In relazione a quanto da lei descritto, si fa presente:
a) il fatto che suo figlio esca dalla classe insieme ad altri due bambini con difficoltà è contrario a quanto dispone la normativa in materia (in particolare si richiamano la legge 104/92 e le Linee guida del 4 agosto 2009)
b) se durante le verifiche il docente di sostegno si allontana da suo figlio, è necessario capire se questo è previsto nel PEI (se, cioè, si sta lavorando sull’autonomia personale e, quindi, sull’autonomia esecutiva); se, invece, da come lei scrive, questo allontanamento determina inevitabilmente l’insorgere di stati di ansia e di comportamenti aggressivi,è bene che ne parliate direttamente con tutte le insegnanti. Per questo suggeriamo di convocare un GLHO per capire che cosa è meglio fare, per rivedere gli accordi presi, per valutare eventuali cambiamenti, da concordare insieme, affinché il bambino possa trascorrere serenamente il tempo-scuola e abituarsi, sicuramente, a lavorare autonomamente ma in modo più graduale. Eventuali cambiamento vanno inseriti nel PEI.

Sono un’insegnante di Sostegno in un istituto superiore. È prassi, in questa scuola che, ove presente l’insegnante di sostegno (tranne eccezioni particolari), costui sostituisca senza considerare coloro che sono a disposizione e molti di loro non sostituiscono praticamente mai.
Che cosa posso fare per evitare queste sostituzioni arbitrarie, così come rimarcato dalle normative per l’inclusione scolastica?

Data la situazione, possiamo consigliarle di far intervenire direttamente le famiglie degli alunni con disabilità, affinché scrivano sia al Dirigente Scolastico che al Referente regionale per l’inclusione scolastica, mettendo in luce la violazione di quanto stabilito dalle Linee Guida ministeriali del 4 agosto 2009, che vietano espressamente di assegnare supplenze ai docenti per il sostegno quando l’alunno è in classe, ed evidenziando la presenza di tanti docenti a disposizione.

Vorrei avere un chiarimento riguardo la telescuola per alunni in gravità. Vorrei sapere se la famiglia può richiedere la telescuola anche quando l’ alunno si assenta da scuola per pochi giorni, o se invece si può attivarla solo per periodi di assenza che superino un mese come é previsto per l’istruzione domiciliare.

In base all’art. 16 del decreto legislativo n. 66/2017, le Istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, gli Enti locali e le ASL devono concordare azioni per garantire il diritto all’istruzione agli alunni per i quali sia stata accertata l’impossibilità della frequenza scolastica “per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione anche non continuativi”, per gravi patologie, certificate. L’istruzione domiciliare si realizza anche attraverso progetti per i quali possono essere utilizzate le nuove tecnologie.
Pertanto, per l’attuazione del progetto di istruzione domiciliare è necessaria una prognosi medica di almeno 30 giorni di assenza da scuola, anche non continuativi (ma che corrispondano a 30 giorni di lezione); in questo caso la ripresa con telecamera delle lezioni è un diritto; in mancanza di ciò, se la scuola e le famiglie consentono, è una concessione.

Sono interessata a svolgere il ruolo di assistente educativo presso le scuole e mi interessa sapere se anche un’assistente sociale con relativa preparazione corso aba può svolgere questo lavoro oppure se bisogna essere psicologo o educatore?

Per essere individuati come assistente per l’autonomia e la comunicazione personale, deve rivolgersi ai Comuni per la scuola dell’infanzia e per la scuola Primaria e alle Regioni per la scuola Secondaria; tenga presente che, per la nomina, ciascun Ente, sia esso comune o regione, fissa dei requisiti differenti.

Alla luce di quanto affermato sulla valutazione degli alunni diversamente abili nel decreto 62/2017, è ancora possibile attivare un progetto di permanenza alla scuola dell’infanzia per un bimbo certificazione di disabilità grave?

No, in quanto l’obbligo scolastico scatta, anche per gli alunni con disabilità, all’età di sei anni, senza eccezioni.

Avrei bisogno di un chiarimento sulla situazione che si è creata con l’iscrizione alla scuola materna di mia figlia.
Alla domanda di iscrizione ho allegato un certificato che attesta che stiamo facendo accertamenti medici per un ipotetica malattia genetica di mia figlia. Hanno accettato la documentazione assegnando la priorità, ma mi hanno già avvisato che la bambina non verrà presa nella scuola che ho indicato come prima scelta ma in quella di seconda scelta, perché la commissione la ritiene più adatta.
A me questa scuola non piace molto, per una serie di motivi avrei preferito l’altra ma il direttore mi ha detto che se non accetto la loro decisione la bambina non verrà accettata in nessun’altra scuola.
È corretto questo loro comportamento? Possono obbligarmi ad accettare la loro scelta?
La bambina allo stato attuale sta bene, non ha bisogno di nessun ausilio. Non ha bisogno di ascensori né altro. Mi hanno detto che uno dei motivi di scelta potrebbe essere che la scuola di seconda scelta è strutturata su un solo piano mentre l’altra è su due piani ma la bimba non ha problemi a fare le scale.

Di fronte all’irrigidimento della scuola, non essendoci priorità da far valere (come ad esempio la certificazione di disabilità), non si rileva a quale diritto voi, in quanto famiglia, possiate appellarvi.

Sono un’insegnante di sostegno della scuola media. Da qualche giorno è arrivata nella nostra scuola una nuova ragazzina grave, ma senza certificazioni, tolta dalla strada, che vive in una casa famiglia. In compenso la preside ha visto bene di togliere le ore di sostegno quelle che erano in rimaste in eccedenza e che dall’inizio dell’anno ne usufruivano comunque i ragazzi certificati, per darle a questa nuova ragazza. Certo a metà anno mi sembra una cosa molto scorretta. Lei che ne pensa, che posso fare?

Se le ore di sostegno erano assegnate ad altri alunni, non possono essere in alcun modo a questi sottratte.
Per l’alunna appena giunta nella scuola, se effettivamente sussistono condizioni che determinano la necessità di una valutazione, è bene che la scuola stessa si attivi interessando i servizi sociali. Contestualmente, nell’immediato, la scuola può disporre dell’organico del potenziamento.

Sono un’educatrice professionale, seguo un ragazzino autistico di 14 anni; quest’anno é prevista a scuola una gita di tre giorni e due notti.
Mi é stato chiesto di accompagnarlo in qualità di assistente alla comunicazione.
É obbligatorio? come funziona dal punto di vista della copertura assicurativa? Avendo il ragazzino bisogno di un’assistenza continua é legale che una persona sola si occupi di lui giorno e notte per tre giorni di seguito?

Alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione, oltre ai docenti, può prendere parte anche l’assistente all’autonomia e alla comunicazione, in qualità di accompagnatore dell’alunno con disabilità al quale l’assistente è stato assegnato. Si tenga presente che questa figura professionale può essere aggiuntiva rispetto ai docenti.
Se lei, in quanto assistente, ha dato disponibilità per accompagnare l’alunno e se è previstonel suo contratto, sicuramente deve partecipare al viaggio di istruzione. Per quanto concerne la copertura assicurativa, deve sentire l’ente che l’ha assunta.
Se invece lei non ha dato disponibilità e/o nel suo contratto non è previsto l’accompagnamento, può declinare la richiesta.

Sono una insegnante di sostegno di scuola superiore, gradirei sapere se per avere la riconferma del sostegno scolastico è necessaria pure la revisione della L.104 scaduta o è sufficiente il solo aggiornamento del profilo dinamico funzionale (PDF).

Per confermare o richiedere il sostegno, occorre la certificazione.

Il consiglio di classe può visionare la certificazione dell’alunno dsa depositata in segreteria?
Potreste indicarmi i riferimenti legislativi?

I docenti nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti al rispetto della privacy. Ciò premesso, tutti i docenti del Consiglio di classe non solo possono ma devono prendere visione della certificazione dell’alunno con DSA, purché questi sia iscritto alla classe in cui essi prestano servizio; la consultazione è indispensabile ai fini della stesura dei documenti di rito (nel caso qui descritto, del Piano Didattico Personalizzato), come previsto dalla norma in vigore (legge 170/2010, D.M 5669/2011 e allegate Linee Guida).

Mio figlio (adhd, spettro autistico leggero, ritardo cognitivo moderato) frequenta il quarto anno anno di un istituto alberghiero, finora ha svolto programma per obiettivi minimi, adesso ci chiedono di fargli svolgere una programmazione differenziata, altrimenti sarebbe bocciato. Il problema è che lui non vuole. Gli insegnanti lo hanno pertanto caricato di una raffica di compiti (verifiche) senza nessuna gradualità scatenando grave stato di ansia e perdita autostima (lo scorso anno non gli assagnavano compiti). Non riesce a farli ed è molto nervoso. In questo contesto ha reagito con le mani, in classe, picchiando un ragazzo che lo avrebbe apostrofato con l’appellativo di handicappato (l’insegnante non avrebbe sentito perché impegnata a discutere con altri ragazzi).
Si può chiedere più gradualità nel pei al fine dello svolgimento del programma?

Alla luce della situazione creatasi e dei fatti accaduti, suggeriamo di chiedere la convocazione urgente del GLHO, alla presenza del Dirigente Scolastico e di tutto il Consiglio di classe oltre agli specialisti e a voi, genitori, al fine di ricreare le condizioni per un sereno e proficuo percorso scolastico. Chiedere la differenziata al quarto anno di corso è abbastanza strano, come lo è pure anticipare, ai primi di febbraio, una bocciatura.
La norma stabilisce che gli studenti, per i quali il Consiglio di classe adotta una valutazione globalmente riconducibile ai programmi ministeriali, vanno adottate le misure necessarie, come la predisposizione di prove equipollenti, di strategie metodologico-didattiche, di ogni altra forma utile per garantire l’esercizio del diritto allo studio (OM 90/2001). Adottare una valutazione impropriamente definita per “obiettivi minimi” non significa ignorare che il ragazzo è studente con disabilità e non fa venir meno i diritti previsti.
In sede di GLHO, pertanto, concordate le strategie necessarie, facendo mettere tutto a verbale, modificando il PEI laddove necessario e chiedendo quella flessibilità e quelle azioni indispensabili per il contenimento dell’ansia e per rinforzare la sua autostima. Valutate anche la questione compiti, considerando che tali attività fanno parte della frequenza scolastica. Ci tenga informati.

Sono un insegnante di sostegno, gradirei sapere se anche quest’anno, alla luce delle nuove disposizioni dettate dalla Legge 107, va compilato il PROFILO DINAMICO FUNZIONALE per gli alunni diversamente abili, al passaggio dalla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado.

La normativa in vigore, al momento, non è cambiata. Pertanto il Profilo Dinamico Funzionale va regolarmente aggiornato, mentre va elaborato per le nuove certificazioni (prima stesura), come stabilito dalla legge 104/92 e dal DPR 24 febbraio 1994.
I cambiamenti introdotti dal Decreto legislativo n. 66/2017 entreranno in vigore nell’anno scolastico 2019-2010, previa emanazione dei decreti applicativi.

Nella mia scuola senza alcun riferimento normativo mi è stato detto (essendo io invalida al 70% e rientrando per requisiti e certificazioni tra i soggetti esentati dall obbligo di reperibilità) che qualora non venissi trovata a casa, dovrei giustificarmi col capo d’istituto.
Quanto dettomi trova riscontro in qualche legge o nota? qualora non esistesse legge che disciplina ciò può il capo d’istituto chiedere giustificazioni?

Con l’invalidità al 70% non deve dare giustificazioni, ma l’Amministrazione deve avere la documentazione che giustifica la sua invalidità, a norma della legge Madia per il Pubblico Impiego, entrata in vigore il 13 gennaio 2018.

Alla luce della legge 104/92 e relative leggi in materia, quale documentazione deve produrre la scuola e l’asl di riferimento? Parlo di un bambino di 10 anni in 5 elementare con certificazione art. 3 comma 3 nello spettro autistico. Noi facciamo glh che non vengono firmati ne verbalizzati al momento o se vengono verbalizzati non riceviamo copia e la dirigente scolastica addirittura diceva che nemmeno per il PEI era indispensabile la nostra firma, che abbiamo duvuto firmare, sbagliando, per paura.
Ora mi chiedo quale documentazione deve essere agli atti della scuola e dell’ASL? Come possiamo sapere se gli obiettivi del PEI sono stati raggiunti? Il glh viene fatto solo ad inizio anno.
E’ possibile chiedere una figura specializzata durante il glh per valutare l’andamento scolastico del bambino?

Documenti della scuola: nel fascicolo personale o individuale dell’alunno (ogni alunno a scuola ha un suo fascicolo) sono conservati tutti i documenti che lo riguardano; nello specifico, per l’alunno con disabilità, nel fascicolo sono inseriti:
a) la documentazione sanitaria (Diagnosi Funzionale e/o Verbale di accertamento rilasciati dall’ASL e consegnati alla famiglia; la famiglia consegna questi documenti alla scuola; in dirigente scolastico, in base a questi documenti, richiede il sostegno e ogni altra risorsa necessaria per garantire il diritto allo studio).
b) il Profilo Dinamico Funzionale (PDF). Contiene la programmazione a medio e lungo termine. Il PDF è elaborato “congiuntamente” da tutti gli insegnanti della classe insieme alla famiglia e agli specialisti ASL (il gruppo viene detto GLHO); è il primo documento che viene “scritto”, dopo la consegna della Diagnosi Funzionale e dopo un periodo di osservazione da parte della scuola (in genere entro fine ottobre o novembre). Il PDF è “periodicamente aggiornato” (in media a conclusione di ogni ciclo scolastico o quando necessario. Cfr. DPR 24 febbraio 1994). Viene firmato da tutti coloro che sono chiamati ad elaborarlo;
c) il Piano Educativo Individualizzato (PEI) (uno per ogni anno scolastico). Il PEI contiene la programmazione educativo-didattica per l’anno in corso dell’alunno con disabilità (quindi che cosa fa a scuola, con chi lo fa, ecc., oltre agli obiettivi educativi e didattici, le modalità di verifica e i criteri di valutazione). Il PEI è elaborato, congiuntamente, dal GLHO, cioè da tutti gli insegnanti della classe insieme alla famiglia e agli specialisti ASL (e, eventualmente, anche insieme all’assistente ad personam o AEC). Il PEI può essere modificato nel corso dell’anno se necessario sempre dallo stesso gruppo di lavoro che lo ha elaborato (GLHO). Il PEI può essere oggetto di valutazione a metà anno scolastico e a fine anno scolastico (la valutazione è effettuata dal GLHO); il PEI è firmato da tutti i componenti del GLHO (non è un optional firmare!) In sede di valutazione finale del PEI sono valutati i progressi conseguiti e se sono stati raggiunti gli obiettivi fissati nel PEI (in genere viene scritta una Relazione finale, condivisa nell’ultimo incontro e inserita nel fascicolo personale dell’alunno).
d) i Verbali o altri documenti (nel corso degli incontri scuola-famiglia o di elaborazione o valutazione del PEI o di aggiornamento del PDF, in genere, viene elaborato un verbale che poi è inserito nel fascicolo personale dell’alunno con disabilità).
Tutti questi documenti DEVONO essere resi disponibili ai genitori, in quanto esercenti la responsabilità genitoriale e in virtù della legge n. 241/1990, art. 24 e seguenti (in cui è affermato che la famiglia ha diritto ad avere copia dei documenti), e della Nota MIUR 4 agosto 2009, Prot. n. 4274 (Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità). La famiglia può inoltrare richiesta scritta al Dirigente Scolastico, rendendosi disponibile a pagare, eventualmente, le copie. La scuola deve consegnare alla famiglia i documenti richiesti (senza sbianchettare i dati sensibili: sono i genitori, infatti, che autorizzano la scuola ad utilizzare i dati sensibili del figlio, non viceversa).
Documenti dell’ASL: presso l’ASL saranno custodite le copie dei documenti rilasciati dalla stessa ASL.

Scrivo a nome di due famiglie, rispettivamente con un figlio disabile l.104 e uno certificato DSA.
Chiedono se, a fronte di motivata richiesta scritta alla Scuola di far entrare in classe per qualche ora l’esperto psicologo che li segue privatamente, il team docente possa rifiutare collaborazione, negando il bisogno dei bambini e non dicendosi d’accordo.
Inoltre gli insegnanti pretendono che, se sono costretti ad accettare lo psicologo in classe, questi non sia il medico curante dei bambini.
Premetto che il Dirigente Scolastico ha espresso parere favorevole.
Si domanda se il Dirigente in accordo con la famiglia, in virtù del principio di inclusione, possa imporre ai docenti l’accettazione e la collaborazione con l’esperto psicologo proposto dai genitori e la stesura di adeguata progettazione.

Per la stesura di un’adeguata progettazione, la norma prevede che famiglia, specialisti e scuola si incontrino e si confrontino. Questo vale in particolare per gli alunni con disabilità, mentre per gli alunni con DSA la progettazione è affidata alla famiglia e agli insegnanti della classe (nulla vieta che all’incontro, stante il consenso delle due parti, siano presenti gli specialisti dell’Asl o privati). Non sono programmate rilevazioni da parte degli specialisti in classe.
Se effettivamente vi è necessità di procedere in tal senso, è bene sapere che va acquisito il consenso degli altri genitori (si tratta sempre di una figura esterna che entra nella scuola e che osserva dei minori, per i quali le famiglie non possono non essere interpellate).
Il rifiuto dei docenti non va letto come rifiuto di collaborazione: la presenza di estranei in classe ha delle ricadute sul lavoro anche con gli altri alunni (distrazione, mancata concentrazione, curiosità legittime non aiutano certamente a lavorare proficuamente).
Se, tuttavia, le famiglie ritenessero questa osservazione irrinunciabile, consigliamo alle rispettive famiglie di chiedere la prima l’incontro del GLHO e la seconda un incontro con i docenti per valutare la necessità e la fattibilità della loro richiesta.

Scrivo per chiedere delucidazioni su una particolare modalità di svolgimento degli esami di stato. Il mio Dirigente sostiene che gli studenti DSA possono svolgere la terza prova con una materia in meno ovvero il consiglio di classe può proporre alla commissione esaminatrice una terza prova, dedicata allo studente DSA, ‘decurtata’ di una materia rispetto al resto della classe.
Pur avendo letto con cura le Ordinanze relative a scrutini ed esami che ogni anno forniscono indicazioni anche per studenti BES, non ho trovato indicazioni in tal senso pertanto chiedo a voi se realmente esiste questa possibilità che non mi risulta praticabile nemmeno per gli studenti con disabilità.

Se il suo quesito riguarda la scuola secondaria di Primo grado, va detto che la norma, presente in uno dei commi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 62/17, prevede quanto da lei descritto.
Nello specifico, gli studenti con DSA con esonero dalle lingue straniere sostengono una prova “dedicata”, decurtata quindi di una materia rispetto alla classe, mentre gli studenti con DSA per i quali è prevista la dispensa sostengono una prova orale “equivalente”.
Se il suo quesito, invece, riguarda la scuola secondaria di Secondo grado, la questione non si pone: per gli studenti con DSA per i quali è prevista la dispensa la prova scritta delle lingue straniere è sostituita da quella orale (e lo studente consegue il titolo), per gli studenti con DSA per i quali è previsto l’esonero sono predisposte prove differenziate e lo studente consegue un attestato.

Mio figlio ha avuto un incidente con il motorino… Entrambi i polsi rotti e ingessato per 50gg … Frequenta il primo anno delle superiori. Come puo essere tutelato per le verifiche scritte

Ai fini della validità dell’anno scolastico, a causa delle molte assenze, non c’è timore, poiché l’art 7 comma 14 del DPR. 122/09 consente di giustificarle con gravi motivi di salute, come effettivamente è.
La situazione (temporanea) di impossibilità di effettuare non solo le prove di verifica ma, probabilmente, anche i compiti scritti (come pure, immaginiamo, lo sfogliare i libri), può essere inquadrata in una condizione di BES, bisogno educativo speciale. Tale riconoscimento consente la stesura di un Piano didattico personalizzato temporaneo, in cui il Consiglio di classe stabilisce quali strumenti lo studente può utilizzare e quali dispense gli possono essere riconosciute. Lo studente potrà essere esonerato dallo scrivere autonomamente, dettando il suo lavoro a un docente (durante le prove) o potrà essergli riconosciuta la possibilità di avvalersi di strumenti tecnologici.
Per tutte quelle discipline per le quali non è necessaria la prova scritta, lo studente può sostenere prove orali, mentre per quelle in cui è possibile si può sostituire lo scritto con l’orale.

Ho un bimbo che frequenta la 3a elementare. ha il sostegno e l’assistenza. Ha un lieve ritardo psichico. Frequenta un centro di riabilitazione. Volevo sapere se c’è una legge che obbliga noi mamme ad avvisare UN giorno prima la coordinatrice scolastica del fatto che lasciamo nostro figlio un’ora in più a scuola.

Va premesso che le attività di riabilitazione, compito degli specialisti sanitari, devono essere effettuate in orario non scolastico.
Se vi è necessità per il bambino di frequentare un centro di riabilitazione, forse è il caso di rivedere il tempo scuola e passare da un tempo pieno a quello normale, o, in alternativa, è necessario fissare gli appuntamenti negli orari di non frequenza.
Ciò premesso, lei, in quanto genitore, non è tenuta a comunicare alla scuola che il bambino sarà o meno presente a scuola, in quanto, da orario scolastico, il bambino “deve trovarsi a scuola”.
Immaginando che lei chieda il permesso di “uscita anticipata” ogni volta che va a prendere il bambino, nel caso qui descritto non sarebbe dovuta andare a prendere suo figlio a scuola; e così dovrà fare in futuro. Deve cioè lasciare suo figlio a scuola per il tempo di frequenza, spostando, al tempo stesso, gli appuntamenti degli specialisti in orario extrascolastico.

Sono una insegnante della scuola primaria, nella mia classe quinta c’è una bambina H grave che seguo dalla prima. Già nel glh di terza il neuropsichiatra che la segue aveva richiesto la permanenza alla fine della quinta. La richiesta è ufficialmente presente anche nei verbali degli anni successivi. Sono favorevoli alla permanenza sia io che le insegnanti di lettere e matematica, i genitori e gli operatori del centro e il neuropsichiatramentre non lo è la collega di religione. Ciononostante il Ds vuole mandarla alla secondaria di primo grado perché le prossime quinte non sembrano essere adatte ad accoglierla. È possibile che decida solo il Ds? Non si può inserire, trattandosi di un caso grave, direttamente in una prima o seconda che sarebbero più adatte a lei?

Per l’alunno con disabilità la scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti, predispone un percorso “individualizzato”, coerente con le capacità e le potenzialità possedute dall’alunno stesso.
Una buona progettazione favorisce l’organizzazione di percorsi di qualità, che accompagnano l’alunno nel suo processo di crescita nell’interazione con gli altri, nella comunicazione, nella socializzazione e negli apprendimenti.
A fronte di cambiamenti nelle capacità o in relazione, per esempio, agli obiettivi (come l’aver individuato obiettivi troppo alti o, al contrario, troppo bassi), il GLHO ha titolo di intervenire modificando il PEI. La flessibilità e l’adattabilità sono due caratteristiche fondamentali del Piano educativo individualizzato.
Fatichiamo pertanto a comprendere le ragioni per la bocciatura di un alunno con disabilità, ancor più quando queste sono associate alla condizione di gravità (come se la gravità fosse motivo sufficiente per decidere di interrompere o bloccare un percorso di vita).
Premesso che, nella situazione esposta, le valutazioni del D.S. sono coerenti e attinenti dal punto di vista pedagogico e ribadendo che non è compito dei genitori, e ancor meno lo è degli specialisti, bocciare o promuovere un alunno, si richiama il team dei docenti a questa sua responsabilità, che comporta, fra l’altro, di decidere non solo per l’alunno con disabilità, ma per ciascun alunno della classe nei tempi designati (e non certamente in anticipo di anni!).
A supporto della posizione assunta dal Dirigente scolastico, ovvero di procedere alla promozione dell’alunna, va aggiunto quanto stabilito dalla normativa in materia; la norma vigente attribuisce esclusivamente ai docenti contitolari della classe la responsabilità in merito alla “ammissione o non ammissione alla classe successiva” e sottolinea che l’eventualità di non ammissione deve intendersi come “straordinaria ed eccezionale”, subordinando la stessa a precisi vincoli: a) il primo è quello dell’unanimità da parte dei docenti contitolari della classe; b) il secondo riguarda la motivazione a supporto di una situazione necessariamente straordinaria, che la norma limita a “casi eccezionali e comprovati, per l’appunto, da specifica motivazione” (non fa testo, in questo caso, quanto avete concordato e trascritto nei verbali negli anni precedenti, in quanto si presenta come forma discriminatoria).

Nella mia scuola (un Liceo) frequenta attualmente il V anno uno studente autistico con particolari difficoltà, nonostante le quali il suo percorso scolastico è stato regolare e si è ottenuto un buon inserimento nella classe. Da alcuni mesi la famiglia chiede o meglio pretende che il ragazzo sia trattenuto alla scuola superiore perché non gradisce inserirlo nei servizi per disabili che nel nostro Comune sono presenti e tutto sommato ben funzionanti. Davanti al parere negativo della scuola, che non ritiene formativo per lui il permanere in una realtà diversa da quella della sua classe e dei compagni con cui ha convissuto per 5 anni, la madre ha chiaramente detto che non lo manderà a scuola a sostenere l’esame di stato, in modo che saremo obbligati a bocciarlo e quindi trattenerlo un altro anno. Il ragazzo svolge una programmazione molto differenziata (non parla, non ha relazioni pressoché con nessuno, non ha abilità grafiche, non legge, non è in grado di seguire ragionamenti semplici…) e potrà acquisire solo il certificato di competenze.
Gli alunni disabili inseriti nella nostra scuola sono 26 su 38 classi e il nostro Liceo è considerato un modello per l’inclusione; il nostro parere negativo è pertanto fondato non su pregiudizi più o meno evidenti ma esclusivamente su un PEI accuratamente predisposto per preparare il ragazzo all’uscita dalla scuola e sulla convinzione che per lui un ulteriore anno di scuola, con compagni più piccoli e diversi dai precedenti, non potrà apportare alcun beneficio e che il suo progetto di vita deve ormai svilupparsi fuori dalla scuola.
Aggiungo infine che dalla madre è recentemente arrivata anche una nuova proposta: iscrivere il ragazzo comunque un altro anno nel nostro Liceo e poi fargli frequentare non la classe ma solo alcuni dei laboratori attivati per gli alunni con grave disabilità (una-due mattine la settimana).
Che cosa possiamo fare, secondo lei?

Il Consiglio di classe è autonomo nel decidere l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, ed è responsabile delle sue scelte. La famiglia può sicuramente avanzare le sue richieste, ma non può imporle. Nel caso in cui lo studente non dovesse presentarsi agli esami, egli, per legge, viene considerato bocciato, ma ciò non comporta, quale diretta conseguenza, che lo studente abbia diritto alla ripetenza. La possibilità di ripetere l’anno, infatti, è vincolata a una delibera del Dirigente Scolastico o del Consiglio di classe e non è escluso che possa essere negata.
Per quanto concerne la seconda ipotesi avanzata dalla famiglia, e cioè di “iscrivere il ragazzo un altro anno per fargli poi frequentare non la classe, ma solo alcuni dei laboratori attivati dalla vostra scuola per gli alunni con grave disabilità (una-due mattine la settimana), ci domandiamo in che termini l’organizzazione di laboratori riservati ai soli alunni con disabilità, che le Linee Guida descrivono essere “contrari alle disposizioni della Legge 104/92”, possa connotare il vostro come un istituto di qualità. Errata e non perseguibile è la richiesta dei genitori; come risulta errata l’organizzazione dei laboratori attivati dalla vostra scuola, così come da lei descritti.
Suggeriamo pertanto di smantellare e chiudere i laboratori riservati ai soli alunni con disabilità, che rievocano le classi differenziali (abolite dalla legge 517/77) alla luce delle indicazioni normative vigenti citate che di seguito riportiamo: “è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico” (Linee Guida)
Al tempo stesso vi consigliamo di convocare il GLHO in modo da provare a persuadere la famiglia circa l’inopportunità della bocciatura e in merito alla impossibilità di effettuare scelte come quella descritta nella seconda ipotesi.

E’ il mio primo anno in servizio come insegnante di sostegno. Mi è stata assegnata una ragazza tetraplegica, i collaboratori scolastici, con tanto di avallo dei diversi sindacalisti ai quali è stato sottoposto il problema, asseriscono che non rientra tra le loro competenze somministrare la merenda e imboccare la ragazza, lo sto pertanto facendo io, anche che se sono convinta che non rientra neanche tra le funzioni del docente.
Potrei cortesemente avere dei precisi riferimenti normativi in merito, cosicché possa sciogliere dubbi dei collaboratori, docenti e Dirigente compresa?

Compete non ai docenti, bensì ai collaboratori scolastici, incaricati dal Dirigente Scolastico, somministrare i pasti e garantire l’assistenza igienica di base degli alunni con disabilità, in conformità del Contratto di lavoro, artt. 47 e 48, e allegato A.

Mio figlio certificato 104 frequenta la IV liceo vorrei sapere se il tempo in più concesso per le prove scritte ed orali è o può essere quantificato.
Inoltre per prove equipollenti es:se devo fare un tema di letteratura con collegamenti storici come può essere equiparata la prova? A crocette, multidomanda…

Per suo figlio, certificato con disabilità, devono essere predisposte prove equipollenti, i cui tempi di esecuzione dovrebbero coincidere con quelli richiesti ai compagni.
In merito alla richiesta di chiarimenti sul “tema di letteratura” si potrebbero sicuramente strutturare test a risposta multipla, oppure domande aperte o chiuse, o cloze come percorso equipollente; questo dipende anche da che cosa è stato indicato nel Piano Educativo Individualizzato, alla voce “Verifica”, ovvero prove di verifica.

Sono la mamma di un bambino disabile di nove anni, frequentante la quarta elementare di un istituto. Avrei bisogno di alcuni chiarimenti relativi all’interpretazione, fin troppo liberale, che taluni istituti compiono in materia di tributo relativo alle attività didattiche parascolastiche: i bambini disabili, sono tenuti a pagare o è la scuola che deve farsi carico dell’onere contributivo? Nello specifico sto parlando di una rappresentazione teatrale che si terrà nei locali della scuola al costo risibile di tre euro e cinquanta.
Sono madre di altri due bambini, ”normodotati”, che hanno regolarmente pagato il biglietto per partecipare alla rappresentazione in oggetto e, come facilmente intuibile, l’esborso non rappresenta un problema ma, quello che vorrei capire è se, difformemente da quanto previsto nella circolare ministeriale 291 del 92, mio figlio è tenuto o meno a pagare il biglietto.

Da quanto scrive, la rappresentazione teatrale rientrerebbe nelle attività che la scuola propone ai suoi alunni e, dato che ha un suo costo, viene chiesto alle famiglie di partecipare alla spesa con un contributo. Questo presuppone che tutti gli alunni della scuola aderiscano. Se qualche famiglia trovasse difficoltà nel partecipare, può farlo presente in segreteria e chiedere che la scuola sostenga la spesa per il figlio. Questo vale per tutti gli alunni, indipendentemente dalla condizione di disabilità

Vorrei sapere se i genitori dei ragazzi diversamente abili possono partecipare alla maturità al posto del docente di sostegno

La partecipazione agli esami in qualità di docenti o di aiuto spetta agli insegnanti per il sostegno o agli assistenti alla comunicazione e all’autonomia, individuati e incaricati, per i compiti necessari, direttamente dalla Commissione d’esame. Non possono i genitori partecipare alle operazioni d’esame.

Mia figlia nelle scuole superiori certificata DVA (RML) con comorbilità DSA (discalculica e disgrafica) ha per i primi 3 anni usfruito del PEI ad obiettivi minimi. Senza Ritocchi al PEI durante gli anni scorsi.
Qust’anno il CDC ha ritenuto opportuno optare per il PEI differenziato.
I quesiti sono i seguenti:
1) si può a ridosso della seconda parte dell’anno del 4° di scuola superiore passare da PEI obiettivi mini a differenziato? con tutte le conseguenze del caso?;
2) il rifiuto da parte della famiglia, implica ogni caso l’obbligo del CDC a rediger il PDP visto che rientra cmq nei DSA certificati?
3) nei tre anni precedenti per l’alunna non è mai stato redatto un PDF, tale mancanza può incidere sul’apprendimento regresso degli anni scorsi?
4) altresì l’ipotesi del programma differenziato gli è stato riferito a voce. Alla data odierna 14/12 non ha nè ricevuto una comunicazione formale e nè tantomeno gli è stato sottoposto un PEI.
QUALI SONO LE AZIONI CHE POSSO INTRAPRENDERE (LEGALI E NON) PER TUTELARE MIA FIGLIA CHE STA UINIZIANDO AD AVERE I PRIMI SINTOMI DI DEPRESSIONE?.
Il D.S. è a conoscenza di tale anomalia.

Premesso, ed è lecito chiederselo, che appare molto confusa la situazione di sua figlia dal punto di vista certificativo, determinando incompatibilità nella elaborazione dei documenti previsti, ci permettiamo di suggerirle di sottoporre sua figlia ad un’accurata valutazione, al fine di stabilire, con certezza, se si è in presenza di una disabilità intellettiva o di un disturbo evolutivo specifico di apprendimento. È appurato dalla comunità scientifica che, per certificare la presenza di “Disturbi specifici di apprendimento”, è necessario, prima di tutto, “escludere” la condizione di disabilità intellettiva. Insieme, infatti, queste due diagnosi non possono essere poste.
Veniamo ai quesiti da lei posti.
Quesito numero 1. Il Consiglio di classe può, sicuramente, avanzare la richiesta di un PEI differenziato, dopo attenta valutazione. Appare sicuramente strano che ciò avvenga a ridosso della classe quarta, dopo un triennio in cui per l’alunna è stata prevista una programmazione semplificata, ovvero “globalmente riconducibile agli obiettivi ministeriali” (OM 90/2001); tuttavia il Consiglio di classe ne ha la facoltà. Naturalmente il passaggio ad un PEI differenziato richiede che i genitori accettino e firmino; nel caso in cui la famiglia stabilisse di non accettare il PEI differenziato, il Consiglio di classe deve proseguire con la programmazione semplificata (ovvero riconducibile globalmente ai programmi ministeriali, ciò che a scuola, in questi ultimi anni, viene impropriamente devo “obiettivi minimi”).
Quesito numero 2. Il rifiuto da parte della famiglia di accettare il PEI differenziato obbliga la scuola a proseguire con la programmazione semplificata, come riportato nel punto 1. In questo caso l’alunna, solo ai fini della valutazione, è valutata come i compagni e potrà, se non raggiunge gli obiettivi fissati, essere bocciata. Il PDP, in questo caso, non trova ragione di essere predisposto, trattandosi di alunna con disabilità.
Quesito numero 3. Il Profilo Dinamico Funzionale è obbligatorio, subito dopo la consegna alla scuola, da parte della famiglia, della Diagnosi Funzionale. Il PDF viene periodicamente aggiornato (mentre il PEI viene scritto nuovo ogni anno). Indubbiamente la stesura del PDF è importante per una buona e solida progettazione didattica.
Quesito numero 4. Il Piano educativo individualizzato è un documento che viene elaborato congiuntamente da tutti i docenti della classe insieme agli specialisti dell’ASL e ai genitori e, in questo caso, anche con la partecipazione dell’alunna. Se ad oggi non è ancora stato convocato il gruppo di lavoro, suggeriamo di inviare immediata richiesta di convocazione.

Sul VOSTRO sito ho letto: “Le iscrizioni degli alunni in situazione di handicap che documentano la situazione di handicap, non possono essere rifiutate ed hanno la precedenza all’iscrizione (c.m. 363/94) in particolare poi se si tratta di gravita’ (art. 3 della legge 104/92). E’ consigliabile fare una lettera raccomandata con r.r. e citare le leggi a tutela dei ragazzi in situazione di handicap e diffidare la scuola ad adempiere così come obbliga la legge”
VOLEVO SAPERE SE io ho diritto ancora di essere inserita (??) dopo essere stata rifiutata, (?)
MA c’è un problema, !!! è che io alla dirigente all’inizio non ho detto di essere invalida psichica.
Posso ancora “PRETENDERE” che mi fanno entrare in classe per fare la V AFM (ex-Ragioneria) DURANTE QUESTO ANNO 2017/2018-………… per conseguire il mio diploma con obiettivi minimi?
o almeno che mi fanno entrare in virtù del fatto che la mia invalidità non mi fa accettare il fatto di rendere “PUBBLICHE” i miei problemi….
almeno farmi frequentare….anche se vengo bocciata….e poi rifare ancora la V effettiva l’anno prossimo 2018/2019? sono ferma da 2 anni e non ce la faccio più a stare senza poter prendere il mio diploma

Se lei si è regolarmente iscritta per la frequenza di quest’anno, avendole impedito di entrare in classe, anche adesso lei ha diritto di frequentare regolarmente.
Se invece non si è regolarmente iscritta, la scuola potrebbe obiettare che lei è fuori termini e deve quindi rinviare l’iscrizione all’anno prossimo, nel mese di gennaio, per poi frequentare il prossimo anno scolastico sempre con tutti i diritti (docente per il sostegno, eventuale assistenza e tipo di PEI da concordare con il Consiglio di classe).

Sono un professore di secondaria di II° nonché referente per il sostegno. Un quesito: gli alunni con programmazione differenziata possono essere bocciati? Quando e in che misura? La nostra scuola l’anno scorso ha deciso di “alzare” gli obiettivi di un paio di PEI per permettere a due ragazzi con grave sindrome dello spettro autistico di rimanere un altro anno a scuola, in mancanza di prospettive di uscita. Una delle famiglie ha richiesto di ripetere l’operazione anche quest’anno, sempre in virtù dell’assenza di prospettive in uscita, ma la scuola a questo punto è certa di compiere un illecito che si potrebbe configurare come danno erariale, dato che il percorso differenziato, per sua natura, non può dare luogo ad effettiva bocciatura, a meno che il Piano educativo individualizzato non “fallisca”, e dato che la permanenza a scuola di uno studente raggiunti gli obiettivi del suo piano non rientra più in un’ottica di “diritto”. Si possono avere delucidazioni in merito?

Per gli alunni con disabilità, la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve aver luogo.
Non è corretto aumentare gli obiettivi del PEI per giustificare la bocciatura di uno studente, e qui si prefigurerebbe un danno in quanto contrario a quanto previsto dalla normativa in materia; peraltro, a fronte di una ripetenza, gli obiettivi del PEI, devono poi essere ridotti l’anno successivo (OM 90/2001).
L’Ordinanza citata, infatti, afferma che in caso di PEI differenziato, il Consiglio di classe valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del PEI, e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del PEI; non può, comunque, essere preclusa ad un alunno con disabilità l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.

Sono la mamma di un bambino di 6 anni con una diagnosi di autismo. Nella sua diagnosi la commissione scrive: Minore invalido con necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L18\80) indennità di accompagnamento. Nella scuola ha un’assistente di sostegno ma non è solo per lui. La dirigente mi dice che è per la classe e non per lui solamente. Ha ragione?

Nella Diagnosi Funzionale, che voi come genitori avete consegnato alla scuola, sono indicate le risorse necessarie: ore di sostegno (insegnante) eventuale ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (assistente). Bisogna pertanto fare riferimento a quel documento per sapere quante sono le ore riconosciute e, di conseguenza, chiedere alla scuola che vengano rispettate.
Se il bambino era già certificato alla scuola dell’infanzia (e già nella scuola dell’infanzia aveva il sostegno), allora è necessario vedere anche quante ore di sostegno ed eventualmente quante ore di assistenza avete indicato come gruppo di lavoro, GLHO, nel PEI, o nel verbale allegato per questo anno scolastico: è al PEI che bisogna fare riferimento per sapere quante sono le ore effettive e, se risultassero meno di quelle previste, chiedete al D.S. che si attenga a quanto riportato nel PEI.

Siamo due genitori di un bambino di sette anni certificato con disabilità grave. L’anno scolastico è iniziato con una scarsissima comunicazione tra noi e la scuola, ma al di là di ciò è un’altra la questione che ci preme chiarire.
Abbiamo appena chiesto alle insegnanti di nostro figlio se al colloquio tra noi e loro poteva partecipare anche una figura esterna, esperta educatrice per bambini come mio figlio. Le insegnanti si sono rifiutate. Possono farlo? Dobbiamo soprassedere?

In genere gli incontri fra scuola e famiglia prevedono la sola presenza dei genitori e degli insegnanti della classe; ciò non vieta che la famiglia, se lo ritiene utile per il percorso formativo del figlio, possa chiedere la presenza di una terza persona (esperto, rappresentante di Associazione, persona di fiducia). Occorre considerare che i contenuti del colloquio, fra i genitori e gli insegnanti, riguardano il figlio, del quale esercitano la responsabilità genitoriale unicamente i genitori. Pertanto suggeriamo di inviare una lettera al D.S. per informarlo e chiedere, contestualmente, per lo specialista, individuato dagli stessi genitori, l’autorizzazione a partecipare agli incontri scuola-famiglia.

Oggi ho partecipato al GLH e la preside della I elementare vuole ridurre le 22 ore di AEC assegnate a mio figlio secondo legge e darle in parte ad una bambina che non ha la certificazione di mio figlio e può avere solo 5 ore…(perché mio figlio starebbe meglio della bambina secondo la preside). A sostegno di questa riduzione secondo la preside c’è una contraddizione dei codici sui certificati.
Inoltre sono sempre stata d’accordo che il sostegno e l’AEC di mio figlio erano per tutta la classe e non solo per lui: però di fronte a questa situazione mi sento in difficoltà e spero che possa darmi delucidazioni anche perché la preside mi ha detto che dovevo farmi fare una rettifica dall’ASL (la neuropsichiatra di mio figlio ha preso tempo per ora).

La certificazione ai fini scolastici si basa sul Classificatore ICD10 e reca art 3 comma 3 della legge n. 104/92; ai fini dell’assegnazione del numero di ore di sostegno, vale la dizione art. 3 comma 3, cui corrisponde di solito una intera cattedra di sostegno.
Se la DS non è convinta della certificazione, che è un atto pubbblico, invii essa stessa all’ASL la certificazione chiedendo una rettifica; sino a quando tale eventuale rettifica non interverrà, sua figlia ha diritto alla cattedra intera; nessuna ora può essere pertanto tolta a sua figlia per darla ad altro alunno certificato; peggio ancora se l’alunno non è certificato, poichè non può avere neppure un’ora di sostegno.
Comunque se a suo figlio sono state assegnate 22 ore di assistenza settimanali, il DS non può ridurle a suo piacimento neppure per darle ad altri; in tal caso, Lei impugni immediatamente dinanzi al TAR il provvedimento di riduzione del numero di ore.

Sono un’insegnate di un centro di formazione professionale ed in una classe prima abbiamo un ragazzo 104 con problemi psichici. Più volte è successo che colleghi si trovassero a gestire i suoi scatti di rabbia rischiando di essere picchiati o che uno dei compagni venisse colpito. Oltre al fatto che alcune volte il ragazzo stesso si mette in situazioni di pericolo.
Nonostante le lamentele e rimostranze da parte del corpo docente coinvolto alla direzione, attualmente l’unico provvedimento adottato sono solo più ore di sostegno ma non la copertura totale. Anche se, nonostante la presenza di un tutor, sono successi comunque situazioni di pericolo.
La mia domanda è: ma quali sono le responsabilità civili/penali di un docente qualora succedesse un incidente in classe durante le lezioni a causa di questo studente?

Dal punto di vista della responsabilità, ciascun docente della classe ha uguale responsabilità civile e penale nei confronti di ciascun studente. Per la situazione descritta, va predisposta una progettazione che aiuti l’alunno a controllare i suoi comportamenti, nel limite della fattibilità: suggeriamo di convocare urgentemente il GLHO e, in quella sede, prendere le decisioni opportune, verbalizzandole nel PEI.
Contestualmente suggeriamo di mettere in atto strategie didattiche che aiutino lo studente ad acquisire un maggiore autocontrollo.

Nella mia classe è presente un bambino in via di certificazione. Avendo l’istituto ore di sostegno da ripartire tra diversi casi alcune ore sono state assegnate anche a lui. Per lui dovremmo fare il PEI anche se la certificazione non arrivase entro l’anno?

Non solo non dovete predisporre un PEI finché non perverrà la documentazione da parte dell’ASL, ma non potete nemmeno assegnare “per quell’alunno” ore di sostengo didattico alla classe, sottraendole agli alunni certificati della vostra scuola..

Vorrei avere chiarimenti riguardo il numero massimo di insegnanti di sostegno in una classe. In quella di mia figlia ci sono tre bambini certificati 104 con due insegnanti di sostegno e altri casi problematici.

Il provvedimento sulla riorganizzazione del sistema scolastico del 2009 ha abrogato la norma che stabiliva il numero massimo di alunni con disabilità per classe; ne consegue che, in una classe, possano essere presenti più alunni e, di conseguenza, docenti incaricati su posto di sostegno. Potreste, se volete, far deliberare al Consiglio di Istituto, in base alla circolare annuale sulle iscrizioni, un tetto massimo di alunni con disabilità per classe, purché la delibera contenga i criteri di selezione in caso di eccesso di iscrizioni e purché la delibera venga pubblicata all’albo dell’Istituto anche on line prima dell’inizio della data di iscrizioni, fissata, per quest’anno, per martedì 16 Gennaio 2018.

Mi potrebbe aiutare a capire se conformemente al regolamento sull’autonomia scolastica di cui al DPR n°275/99,art.4,comma 2,lett.C, mio figlio dovendo recarsi in gita scolastica può usufruire dell’accompagnatore a spese della scuola, o se la scuola deve pagarci le spese per dover accompagnare nostro figlio.

Suo figlio, in quanto alunno della scuola, ha diritto a partecipare al viaggio di istruzione o all’uscita didattica programmata per la classe; alla famiglia sarà chiesto, come per i compagni, di partecipare alle spese del viaggio, mentre tale richiesta non sarà rivolta a coloro che sono incaricati di accompagnare gli studenti nell’uscita.
Pare abbastanza strano che la scuola chieda ai genitori di offrirsi quali accompagnatori: nel programmare questo tipo di attività, infatti, è necessario stabilire a priori se ci sono docenti disponibili e assicurarsi che siano in numero sufficiente per garantire la partecipazione di tutti gli studenti della classe. In assenza del numero necessario, l’uscita deve essere annullata. Non si capisce, di fatto, quali siano le motivazioni per le quali la scuola insisterebbe nel volere i genitori nel ruolo di accompagnatori, ancor più per il fatto che questo tipo di esperienza, come quella vissuta a scuola, è molto ricca e significativa per lo studente, che si trova a condividere un momento importante della sua storia scolastica e di vita insieme ai suoi compagni.
Nel caso in cui decideste di accompagnare vostro figlio, sarà la scuola che dovrà intervenire pagando le spese previste.

Ha validità il glho se i genitori nn sono presenti? Gli stessi nn hanno comunicato il motivo della loro assenza.

Il GLHO, per essere considerato tale, prevede la partecipazione della famiglia e degli specialisti dell’ASL. Ed è così importante che vi sia la famiglia, che le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009, Prot. n. 4274, puntualizzano che per gli incontri di GLHO il Dirigente scolastico debba concordare l’orario con la famiglia, proprio per favorirne la partecipazione. In assenza dei genitori, che non siano stati formalmente convocati, l’incontro non può tenersi e non può essere considerato GLHO a tutti gli effetti. Provate a sentire i genitori, potrebbero aver avuto un contrattempo. E, al tempo stesso, fissate una nuova data concordandola, dapprima, con loro, così come stabilito dalle Linee Guida.
Nel caso in cui, invece, a fronte di regolare convocazione, stabilendo insieme l’orario, la famiglia o chi esercita la responsabilità genitoriale non si presentasse, allora la riunione si svolgerà regolarmente e sarà valida a tutti gli effetti.

La certificazione di un ospedale contenente la diagnosi può dare corso alla possibile presenza di un insegnante di sostegno anche se la presentazione del documento e in corso d’anno?

La sola diagnosi non dà diritto al sostegno; per la richiesta del sostegno, la famiglia deve presentare la Diagnosi Funzionale; sarà poi il Dirigente Scolastico, anche in corso d’anno, a richiedere le risorse in essa previste.

Sono una docente di sostegno che segue un alunno con una grave patologia neuromuscolare, ma dal punto di vista cognitivo l’alunno é in grado di seguire la programmazione di classe e questo é stato scritto anche nel PEI con il consenso della neuropsichiatra. Ora le docenti di classe vorrebbero che lei seguisse una programmazione differenziata, ma io non sono d’accordo, come mi devo comportare?

La scelta della programmazione non è mai in carico allo specialista dell’ASL. Sorprende che la scuola si affidi a personale esterno per assumere decisioni che le competono quale compito attinente la professione docente. Ciò premesso, se è vero che, a parere dei docenti della classe, lo studente non può seguire la programmazione prevista per la classe frequentata, essi devono convocare la famiglia e sottoporre a questa la loro “unanime” decisione; sarà la famiglia a decidere, accettando o rifiutando la richiesta della scuola. Non si pone in questo caso la questione della valutazione, in quanto per lo studente è già stato stabilito in sede di GLHO il programma “coerente con quello ministeriale” previsto per la classe frequentata. Per lo studente, in quanto con disabilità, il Consiglio di classe deve predisporre prove equipollenti e l’utilizzo di ausili o altri supporti necessari. L’indicazione delle prove equipollenti e degli ausili dovrà essere specificata non solo nel PEI ma anche nel documento del 15 maggio affinché, in sede di esami di Stato, quanto previsto venga applicato e adottato da parte della Commissione a favore dello studente.

Sono una docente di scuola superiore, referente H, vorrei sapere se il Pei deve essere obbligatoriamente firmato da entrambi i genitori.

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato “congiuntamente” da tutti i docenti della classe, dai genitori e dagli specialisti dell’ASL che, una volta predisposto, lo sottoscrivono. La questione della firma congiunta si configura necessaria qualora i genitori fossero separati e/o in affidamento congiunto. La scuola è tenuta a convocare entrambi i genitori, concordando, nel caso di separazione, con ciascuno dei due la data dell’incontro (si rimanda alle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009, Prot. n. 4274).

Abbiamo un alunno di quinto superiore individuato BES da diversi anni per la difficoltà ad esprimersi in forma orale dinanzi ai docenti. Si tratta di una forma di mutismo selettivo (nel gruppo dei pari il ragazzo parla, ma solo se non vi sono adulti che possano ascoltarlo o vederlo parlare). Nel PDP abbiamo predisposto la sostituzione delle prove orali con prove scritte quando il suo grado di ansia non gli consente di esprimersi oralmente (ovvero quasi sempre).
Ci stiamo ora chiedendo se in base alla normativa vigente possiamo prevedere, per gli esami di Stato conclusivi, di proporre alla commissione la sostituzione del colloquio orale in forma scritta, dispensando quindi l’alunno dal colloquio orale vero e proprio, o se ciò non sia possibile.

La normativa BES ha introdotto il riconoscimento del “bisogno educativo speciale” quale condizione “temporanea”, non certo per un periodo lungo più anni; la nota Miur, Prot. 2563, del 22 novembre 2013, peraltro sottolinea che il Piano Didattico Personalizzato, adottato per una situazione rientrante in un termine temporale delimitato, non può superare l’anno scolastico stesso.
Nel caso degli alunni individuati come BES, la recente Ordinanza Ministeriale per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione prevede, nel caso specifico in cui tali accorgimenti siano stati indicati nel Piano Didattico Personalizzato e adottati nel corso dell’anno, il ricorso a “eventuali strumenti compensativi”, mentre non contempla il ricorso a misure dispensative né altre forme specifiche, come quelle da voi citate. Naturalmente quanto indicato nel PDP deve essere riportato nel documento del 15 maggio.

Con i tagli al servizio AEC,il dirigente della scuola in cui mio figlio frequenta la seconda elementare, mi ha detto che potrà, se necessario, cambiare classe a mio figlio. Quindi dal tempo pieno pieno mio figlio si troverà a frequentare una classe a tempo ridotto, cambiando sia docenti che compagni. Vorrei sapere se un dirigente ha potere in queste decisioni.

Il tempo scuola è liberamente scelto da ciascuna famiglia sulla base dell’offerta formativa della scuola presso la quale i genitori iscrivono il proprio figlio. Il Dirigente Scolastico non può, arbitrariamente, stabilire di modificare il percorso scelto dalla famiglia, tanto meno in corso d’anno.

Sono una docente, vi chiedo di avere delucidazioni in merito ad alunno con diabete (legge 104 art. 3 comma 3) a cui il Dirigente vuole assegnare alcune ore di sostegno pur non avendo il bambino problemi di apprendimento, anzi essendo uno dei migliori della sua classe. A diversi docenti sembra che il dare il sostegno invece di favorire l’inclusione, si faccia il contrario. La normativa cosa dice al riguardo.

Se la famiglia ha consegnato alla scuola la Diagnosi Funzionale e se in essa è indicato che debbano essere riconosciute ore di sostegno didattico, allora il Dirigente Scolastico è tenuto a inoltrare richiesta agli organi competenti.

Sono un docente di sostegno. Vorrei sapere se posso rifiutarmi di utilizzare un modello PDF secondo il modello ICF non avendo le competenze per farlo. Inoltre posso chiedere al Dirigente scolastico di attivare un corso di formazione specifico su tale argomento?

Non esistono modelli che vincolano; mentre, invece, sono vincolanti gli elementi descritti nel DPR 24 febbraio 1994 e quanto specificato dall’art. 12, comma 5, della legge 104/92 (che sarà modificato solo a partire dal 2019).
Quello che, invece, come docenti potete richiedere al D.S. è sicuramente di attivare un corso di formazione su ICF, in prospettiva anche dei nuovi cambiamenti che saranno introdotti dal Decreto legislativo 66/2017 a partire dall’anno scolastico 2019-2020

Sono una docente di sostegno, vorrei un chiarimento: l’ educatrice che segue una bambina disabile grave vuole andare al PEI di un altro alunno nelle ore in cui è in servizio sulla bambina, non venendo sostituita da un altro educatore. Quindi l’ alunna rimarrebbe scoperta. Vorrwi sapere cosa dice la normativa in merito.

La partecipazione alla stesura del PEI da parte anche degli assistenti (o educatori) è sicuramente da incentivare, in quanto fondamentale per stabilire modalità di interazione e concordare gli aspetti educativi relativi al percorso formativo dell’alunno, al quale collabora, con il suo intervento sull’autonomia personale e sulla comunicazione, anche questa figura professionale.
Tuttavia non è pensabile che l’assistente sottragga ore di servizio per recarsi ad un incontro che, di norma, deve essere tenuto in orario extrascolastico, proprio per favorire la massima partecipazione. Riteniamo pertanto che non si debba interrompere il servizio, e che l’assistente debba restare, per l’orario previsto, con l’alunna alla quale è stata assegnata.
Appare utile richiamare quanto indicato nelle “Linee guida” ministeriali del 4 agosto 2009 (Prot. N. 4274), in cui è stato stabilito che le riunioni di GLHO debbano essere svolte in un orario tale da consentire a tutti la massima partecipazione, senza quindi sottrarre ore agli alunni.
Per quanto riguarda gli insegnanti, le ore possono essere conteggiate nel “monte ore” di attività funzionali all’insegnamento e per il funzionamento degli organi collegiali (le riunioni del GLHO, di fatto, rientrano nelle riunioni degli organi collegiali).

Come devono comportarsi i docenti e gli insegnanti di sostegno quando un genitore rifiuta di far svolgere al figlio una programmazione differenziata non riconducibile agli obiettivi minimi. La ragazza frequenta il secondo anno di un liceo e durante il primo anno ha seguito una programmazione con obiettivi minimi.. É stata promossa nonostante avesse delle insufficienze perché è stato valutato soprattutto l’aspetto relazionale (tutto verbalizzato).. Questo anno scolastico stanno insorgendo molte problematiche ed è evidente che la ragazza non riesce a seguire.. Alle verifiche scritte e orali sfugge semore assentandosi e quando si riesce a interrogarla è impreparata

Nella scuola secondaria di secondo grado, coerentemente con quanto stabilito dall’O.M. 90/2001, il Consiglio di classe può adottare:
a) una programmazione“globalmente riconducibile ai programmi ministeriali” o semplificata;
b) oppure una programmazione differenziata.
Come stabilito dalla normativa in materia, ogni alunno ha diritto a una valutazione “trasparente e tempestiva”: questo vale anche per gli alunni con disabilità, per i quali la valutazione è riferita alle discipline (apprendimenti), al comportamento e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (DPR 122/2009). Questi sono gli elementi da considerarsi; da quanto scrive, invece, per quanto possa essere stato documentato, è stata posta particolare enfasi agli aspetti relazionali che, in base alla normativa vigente, non sono oggetto di valutazione. Gli aspetti relazionali potevano essere analizzati quali elementi del percorso di crescita, non certamente quale fattore predominante per una valutazione che, di fatto, ha condizionato, sempre da quanto scrive, il comportamento dello studente.
Se pertanto sono state attribuite insufficienze facendo riferimento più agli aspetti relazionali che ai contenuti disciplinari, appare motivato e legittimo il comportamento dei genitori che chiedono che, anche per quest’anno scolastico, si prosegua con una programmazione “globalmente riconducibile ai programmi ministeriali” altrimenti definita “semplificata”. La programmazione differenziata non può essere imposta alla famiglia né assunta arbitrariamente da parte del Consiglio di classe. Appare opportuno richiamare a una definizione dei criteri di valutazione che tenga conto delle discipline, al fine di recuperare lo studente dal punto di vista della motivazione.

E’ giunta presso la scuola in cui lavoro la certificazione di una alunna con diagnosi ICD 10 F 81.9
la mia domanda è la seguente: tutti i codici F 81 rientrano nei DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO e perciò va redatto un piano didattico personalizzato dal consiglio di classe?

Le tutele della legge 170/2010 riguardano gli alunni la cui diagnosi è coerente con i seguenti Disturbi Specifici di Apprendimento: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Le altre casistiche rientrano nel quadro più ampio dei Bisogni educativi speciali, normati dalla Direttiva del 27/12/12, dalla successiva CM 8/13 e dalla Nota Miur del 22 novembre 2013, Prot. N. 2563.

Cosa possiamo fare come genitori, educatori, società che ha ha cuore le persone con disabilità (fisica e cognitiva), quando nella scuola capitano insegnanti che farebbero meglio a stare a casa? Gente senza alcuna coscienza di ciò che dovrà fare, né tanto meno delle persone che vengono loro affidate da genitori col cuore in mano, i quali sanno che i loro figli spesso non potranno comunicare i loro disagi e si ritrovano a essere assistiti o accompagnati nel percorso scolastico da gente che viene pescata da una graduatoria senza alcuna preparazione, conoscenza, e purtroppo nemmeno formazione umana (non c’è da scandalizzarsi, purtroppo capita gente di ogni sorta!)?
Non si dà nemmeno ai presidi la libertà di sceglierli con dei colloqui, per valutarne l’idoneità. Dopotutto non sono insegnanti della scuola, ma insegnanti di un singolo alunno con la particolarità di una relazione 1:1 che si basi sull’empatia, sull’accoglienza, sulla conoscenza della sua disabilità e sul modo di accompagnare la persona in un percorso speciale e adatto alle sue risorse. Si richiede loro di aiutarli a integrarsi e interagire , relazionarsi, creare opportunità di relazione collaborando con gli altri docenti. Ma questo avviene in rari casi!

Occorre dapprima far chiarezza rispetto a compiti e ruoli, onde evitare confusione e fraintendimenti; la lettura delle “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, provvedimento emanato il 4 agosto 2009, potrebbe aiutare a orientare.
Nella scuola lavorano gli insegnanti, i quali sono incaricati, da parte del dirigente scolastico, su posto disciplinare o comune (insegnamento della disciplina) o su posto di sostegno (attività di sostegno alla classe). Quindi anche coloro che sono incaricati su posto di sostegno sono “docenti” e sono stati assunti in qualità di insegnanti. Va superata pertanto l’idea che il solo docente per il sostegno è responsabile della formazione dell’alunno con disabilità: tutti i docenti della classe ne rispondono in ugual misura.
Sulla questione delle competenze per lavorare con tutti gli alunni, non possiamo che condividere: ogni alunno ha diritto a essere accompagnato nel suo percorso scolastico in modo competente e qualificato al fine di raggiungere il successo formativo. E questo indipendentemente dal fatto che si tratti alunni con o senza disabilità. Dobbiamo imparare a far crescere una società in cui ciascuno sia riconosciuto in quanto persona, indipendentemente dal suo “funzionamento” (per riprendere un tipico termine proprio di ICF).
Alla base della professionalità del personale docente urge una formazione altrettanto coerente e diffusa, in cui tutti siano in grado di lavorare con tutti gli alunni, anche con gli alunni con disabilità. Nell’immediato una formazione diffusa obbligatoria per tutti, e un maggiore approfondimento sulle didattiche inclusive per coloro che si occupano delle attività di sostegno.

Nostra figlia ha un grave disabilita’ motoria, certificata ai sensi della Legge 104/92. Da sempre frequenta la scuola a distanza, tramite videoconferenza on-line, essendo impossibilitata alla frequenza in presenza per motivi terapeutici, assistenziali e di prevenzione. Ha sempre seguito un P.E.I. per obiettivi minimi, essendo l’orario della videoconferenza ridotto rispetto al monte ore settimanale.
Alla fine dell’anno scolastico 2016/2017 (fine Maggio), alcuni insegnanti ci hanno comunicato in modo informale che nella classe di nostra figlia è attivo il progetto ESABAC. Si e’ trattata per noi di una notizia inaspettata, in quanto nessuno ci aveva informati prima, ne’ al momento dell’iscrizione ne’ negli incontri preliminari o in quelli successivi con il Dirigente Scolastico, con il Consiglio di Classe e con l’équipe per l’adozione del P.E.I.
Nel P.T.O.F. dell’Istituto si parla del progetto ESABAC ma non e’ specificato in quale classe si attui e non ci e’ mai stato sottoposto alcun documento informativo o di richiesta relativo a tale progetto.
Sorvolando sul comportamento scorretto e sulla mancanza di tempestiva ed efficace comunicazione da parte del’Istitutzione scolastica, su ogni riflessione legata all’opportunita’ d’inserire una studentessa che frequenta per un orario ridotto in una classe dove si svolge l’ESABAC, le nostre domande sono le seguenti:
1. l’obbligatorietà del progetto ESABAC, estesa all’intera classe dal D.M. 95/2013, si applica anche agli studenti che seguono un P.E.I. per obiettivi minimi? All’esame di Stato mia figlia dovra’ sostenere anche le prove aggiuntive previste dall’ESABAC?
2. la rinuncia all’ESABAC puo’ inficiare l’equipollenza del percorso di studi e delle prove dell’esame di Stato, portando necessariamente ad un P.E.I. differenziato ed al mancato conseguimento del Diploma?
3. l’insegnamento di storia in lingua francese, previsto nelle classi dove si attua l’ESABAC, potrebbe essere considerato come attivita’ d’insegnamento in modalita’ CLIL nell’ambito di un P.E.I. per obiettivi minimi che non contempli l’adesione al progetto ESABAC?
Chiediamo chiarimenti anche in merito allo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro:
1. Attualmente per gli studenti dei Licei sono previste 200 ore nell’ultimo triennio. Cio’ vale anche per gli studenti che seguono un P.E.I. nel quale e’ prevista una riduzione dell’orario settimanale?
2. Per una studentessa che segue un P.E.I. per obiettivi minimi, una riduzione delle ore di alternanza scuola-lavoro, rispetto alle 200 previste, puo’ inficiare l’equipollenza del percorso di studi ed il conseguimento del Diploma al termine del quinquennio?

Quanto previsto dalla scuola come “obiettivi minimi” corrisponde al “PEI semplificato”, come stabilito dall’art. 15 dell’O.M. n. 90/2001: per alunni con disabilità, infatti, è necessario adottare un percorso “individualizzato”, costruito specificamente sulla base delle capacità e delle potenzialità; trattasi, in sintesi, di “programmazione globalmente riconducibile ai programmi ministeriali” (O.M. 90/2001).
In merito alla questione posta, è fuori dubbio che la scuola avrebbe dovuto informarvi, sin dal giorno dell’iscrizione, che per la sezione – alla quale vostra figlia è stata iscritta – era stato attivato il Progetto ESABAC, che avrebbe interessato la classe dal terzo anno. Questa mancata informazione è stata una grave omissione: avreste potuto chiedere un’altra sezione o, in assenza di sezioni possibili nella scuola, valutare se iscrivere vostra figlia ugualmente o se scegliere un altro Istituto. È vero che si tratta di un liceo linguistico, ma il progetto non riguarda l’insegnamento di una lingua in più, ma introduce insegnamenti in lingua e, di conseguenza, anche l’esame di Stato dovrà essere strutturato coerentemente agli insegnamenti svolti secondo il progetto ESABAC.
Che cosa fare a questo punto? Non resta che cambiare sezione, inserendo la studentessa in una classe in cui non viene attuato il progetto ESABAC. Non si vede altra soluzione possibile. Pertanto chiedete al Dirigente Scolastico di cambiare sezione, proprio per l’assenza di informazioni che la scuola avrebbe dovuto rilasciare sia durante l’iscrizione, sia negli anni successivi e durante gli incontri di GLHO. Inoltre esigete che per la studentessa siano garantite tutte le ore di lezione: trattandosi di interventi in videoconferenza, perché non le è consentito di fruire di tutti gli insegnamenti previsti per la sua classe?

Sono un’insegnante di sostegno di ruolo della scuola primaria da 17 anni,il Comune della scuola dove insegno fornisce tramite cooperative sociali il servizio di assistenza educativa a quasi tutti i bambini con legge 104, queste ore spesso vengono richieste in sede Pei per sopperire alle ore mancanti di sostegno…ad oggi con i nuovi Accordi ci viene detto che l’assistente nel caso in cui manca a scuola il bambino con disabilità può rimanere in classe per almeno 2 gg e uscire con altri bambini della classe che hanno delle difficoltà in altre aule! Mi chiedo dove sia la correttezza di queste pratiche considerato che l’inclusione si fa in classe e che dette assistenti sono nominate su quel bambino specifico.Non capisco più i ruoli. Chi è l’insegnante e chi l’assistente?Qual è la normativa a cui fare riferimento?

Occorre premettere che la richiesta di ore di “assistenza educativa” da parte della scuola finalizzata a “sopperire le ore di sostegno mancanti” appare decisamente fuori luogo; se il GLHO ritiene che debbano essere assegnate più ore di sostegno, per quale motivo pensare di poterle sostituire con una figura professionale differente da quella del docente specializzato?
Per quanto riguarda i nuovi Accordi, per cui all’assistente sono riconosciuti due giorni di servizio a fronte dell’assenza dell’alunno al quale è stato assegnato, trattandosi di decisione del Comune, non vi è nulla da dire; quello che il Comune non può fare è decidere, in quanto Ente esterno e non competente, o stabilire a priori come debbano essere impiegate quelle ore “dentro la scuola”.
Gli assistenti non possono lavorare con gli altri alunni della classe e, soprattutto, non possono portare fuori dalla classe nessun bambino; questo non solo è illegale, ma è molto grave. I docenti della classe hanno la responsabilità degli alunni, pertanto in assenza dell’alunno disabile, al quale l’assistente è stato assegnato, i docenti non possono far entrare in classe personale che giustifica la sua presenza in aula proprio per quello specifico alunno.

Sono la mamma di un bambino che ha 18 ore di sostegno nella scuola media. Mio figlio frequenta l’indirizzo musicale per cui ha un’ora il pomeriggio (all’interno della scuola) in cui ha lezione singola col professore di strumento.
Vorrei sapere se è legale che il prof. di sostegno di nostro figlio debba essere, su richiesta del professore di strumento, presente alla lezione singola togliendo così un’ora alla classe durante le lezioni mattutine.

Le ore di sostegno assegnate vengono distribuite, in genere, sulla base dell’orario della classe, delle attività programmate e, non da ultimo, del bisogno formativo dell’alunno. In ogni caso, in sede di GLHO, in fase di stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) è possibile per i componenti del gruppo confrontarsi su questo punto e valutare l’opportunità e l’efficacia della presenza del sostegno nell’ora pomeridiana di strumento musicale.

Nella mia regione vi è una legge regionale per l’assistenza educativa domiciliare ai non vedenti; dallo scorso anno scolastico il servizio è passato in mano ai comuni, i quali, non essendovi una regolamentazione regionale che uniformi lo svolgimento del servizio, gestiscono con enormi difformità lo stesso servizio in precedenza gestito dalle province; molti comuni sono partiti in ritardo rispetto all’anno scolastico e riducendo ulteriormente le ore a settimana a studente (anche tagliando dei mesi adducendo la mancanza di fondi); chiedo cosa possa fare un genitore nei confronti del comune inadempiente rispetto all’applicazione della normativa regionale e se tale inadempienza possa considerarsi come una interruzione di pubblico servizio con danni conseguenti alla persona (derivanti da aspetti educativi mancati)

Le consigliamo, se possibile, di riunirvi in molti genitori di diversi comuni, per fare presente alla Regione e a tutti i Comuni questa violazione ai diritti dei vostri figli, citando la recente sentenza della Corte costituzionale n. 275/2016, secondo la quale il nucleo essenziale del diritto allo studio, costituito dall’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, non può essere né violato né ridotto per motivi di bilancio.
Minacciate quindi che, se entro una settimana non verrà garantito egualmente il diritto su tutto il territorio regionale, vi vedrete costretti ad agire con un ricorso collettivo al TAR o al Tribunale civile, secondo quello che vi consiglieranno i vostri avvocati, minacciando pure di riservarvi di procedere anche per interruzione di un pubblico servizio.
Non vi consiglio, almeno per ora, di denunciare per l’interruzione del pubblico servizio, poiché le cause penali debbono precedere quelle civili e quindi rischiate di vedere rinviata di tanto tempo la trattazione dei ricorsi che, invece, vi potranno concedere in pochi giorni i provvedimenti di urgenza per ottenere le ore di assistenza mancanti.

Vorrei sapere cosa prescrive la legge italiana riguardo la possibilità per l’assistente educativo di uscire dalla classe con il minore per svolgere attività individuali, sulla base delle indicazioni dell’equipe multidisciplinare.
Il problema è emerso perché un’insegnante si è opposta, dicendo che la legge non mi permette di uscire da solo con il minore, ma non mi ha ancora mostrato quale sia la legge a cui fa riferimento ne mi ha indicato cosa prescrive esattamente.

L’assistente è una figura educativa professionale che, in base alla legge 104/92, è assegnata all’alunno con disabilità per l’assistenza all’autonomia personale e alla comunicazione. Svolge i suoi compiti in classe, in questo caso nella sezione, seguendo le indicazioni dell’insegnante.
Mentre agli insegnanti, che sono assegnati alla classe, sono affidati i bambini della sezione, compreso l’alunno con disabilità, e di questi ogni docente ne è responsabile.
Ora trattandosi di una scuola dell’Infanzia, lecito chiedersi quali potrebbero essere le motivazioni che giustifichino l’uscita dall’aula. Nella scuola dell’Infanzia le attività sono momenti di condivisione, di gioco, di scoperta di sé e del mondo, di interazione, di rapporto e di dialogo con i coetanei. Pertanto è decisamente auspicabile che il tempo scuola del bambino sia da effettuarsi in sezione, insieme ai suoi compagni.
Se in sede di GLHO il gruppo di lavoro ritiene che siano necessarie “uscite dall’aula” (in questo caso con la figura dell’assistente), tali uscite devono essere programmate, motivate puntualmente e, nel PEI, dovrà essere riportato quanto segue: con chi esce l’alunno, dove si reca (spazi), in quale momento (tempi, precisando dalle ore alle ore), per quale motivo, quali sono gli obiettivi da perseguirsi o le motivazioni che supportano la necessità dell’uscita, quali attività svolge fuori. Solo e unicamente a fronte di una progettazione puntuale e motivata e pienamente condivisa da tutti in sede di GLHO, allora potrebbero essere inserite tali uscite; diversamente l’assistente non può prendere la libera iniziativa di portare il bambino fuori dalla sezione e non basta neppure l’indicazione a voce degli specialisti. La decisione, ripetiamo, attiene esclusivamente al gruppo GLHO, in sede di definizione di pianificazione delle attività annuali (ovvero del PEI).

Sono un’insegnante di sostegno di un alunno iscritto al primo anno del liceo socio- economico che fruisce di 18 ore di sostegno (ritardo di apprendimento, difficoltà di linguaggio e difficoltà motorio- prassiche).
Al fine di garantire all’alunno la serenità necessaria e i suoi diritti di studente nel rispetto della normativa Le chiedo quanto segue:
-Nel caso di adozione di programmazione semplificata per obiettivi minimi può l’alunno, messo nelle condizioni a lui più favorevoli (prove equipollenti) essere “aiutato” dall’insegnante di sostegno durante lo svolgimento delle verifiche scritte ? Vi è una norma che regola questo aspetto?
– per ottenere la dispensa dalle prove scritte delle lingue straniere deve presentare certificazione del medico specialista che attesti la gravità del disturbo come avviene per i DSA? (l’alunno è disprassico e ha difficoltà di tipo fonetico- articolativo).
– utilizza abitualmente pc e calcolatrice, può avvalersi di altri strumenti compensativi ( mappe, ecc. ) come avviene per i DSA?

Nel caso in cui il Consiglio di classe adotti una “programmazione semplificata riconducibile ai programmi ministeriali” (OM 90/2001) fa testo quanto indicato nel Piano educativo individualizzato.
Se nel PEI è stato scritto che durante le prove (equipollenti) il docente per il sostegno partecipa in misura ben definita (per esempio: spostando un foglio; leggendo la consegna; porgendo lo strumento necessario), nel momento in cui l’alunno con disabilità affronta le prove di verifica, quanto concordato nel PEI dovrà essere attuato regolarmente e puntualmente.
Per quanto riguarda la dispensa essa è consentita unicamente per gli alunni con diagnosi di DSA, secondo una ben definita procedura.
Per gli alunni con disabilità, così come prevede la normativa a loro favore, in sede di PEI potete specificare che, per quanto riguarda le prove di lingua straniera, cioè le prove scritte, queste saranno sostituite da prove orali (tecnicamente questa modalità si chiama “prova equipollente” ed è “la! modalità prevista per gli alunni con disabilità, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale del 1987; ma, attenzione: non si tratta di una misura dispensativa, questione molto diversa e riguardante, per norma, altri alunni):
Analogamente per la calcolatrice o per le mappe mentali o concettuali: si tratta di ausili che per lo studente con disabilità diventano indispensabili in quanto la loro adozione risulta coerente con l’avvalersi di prove equipollenti.
Specificate questi elementi in modo puntuale e dettagliato nel PEI, perché in sede di esame di Stato questi riferimenti saranno determinanti per la costruzione delle prove (e dovranno essere riportati nel documento del 15 maggio).

Sono un’insegnante di una scuola primaria, le scrivo per sapere quale sia il numero massimo di bambini certificati dalla neuropsichiatria infantile ed aventi diritto all’insegnante di sostegno possa essere presente all’interno di un gruppo classe secondo le normative attuali.
Ho provato a rivolgermi alla mia referente dell’area handicap ma non ha saputo rispondermi, dicendomi che il numero è variabile sulla base del numero di iscritti presenti all’interno della scuola.
Attualmente la mia classe è composta da 18 alunni, dei quali 3 certificati (e uno in corso di certificazione) e mi chiedevo se tale proporzione fosse in linea con le normative del ns paese.

Il DPR 81/09, abrogando la normativa che fissava un tetto al numero di alunni con disabilità, non indica quanti possono essere iscritti per ciascuna classe.
Indubbiamente se nella scuola sono presenti più sezioni della stessa classe, è bene che i bambini con disabilità non siano presenti in una sola sezione, perché si riprodurrebbe una classe differenziale, che la legge italiana ha abrogato nel 1977.
Se, invece, la sezione è unica, i bambini frequentano, tutti, la stessa classe.

Nella scuola dell’infanzia dove presto servizio sono stati attivati tre laboratori e i bambini che seguo non sono sempre affidati a me. Due giorni a settimana ruotano in gruppi dove ci sono 2 insegnanti curriculari e 1 di sostegno. Praticamente i bambini ruotano nei vari laboratori e io in questi 2 giorni seguo altri bambini certificati mentre i miei vengono seguiti da altre insegnanti di sostegno. Volevo sapere se tale organizzazione e contemplata e che tutto sia in regola… (sicurezza, responsabilita).

Prima ancora di altre questioni, viene da chiedersi se lei è stata coinvolta nella fase di ideazione di questo progetto e, ancor prima, se tale progettazione sia stata condivisa e concordata nel Piano Educativo Individualizzato. Il fatto che lei si ponga delle domande, forse significa che non c’è stata una condivisione nemmeno a livello di gruppo docente.
È forse il caso di convocare con carattere di urgenza il GLHO e definire se tale organizzazione possa essere efficace o no per gli alunni, alle cui sezioni lei è stata assegnata, e per cercare di capire se per i bambini questa proposta può essere significativa o meno. Quindi riportare nel PEI quanto deciso.
Se in sede di GLHO il gruppo riterrà l’attività poco consona, la scuola dovrà ripensare la sua organizzazione e promuovere altre proposte significative per il bambino e, contemporaneamente, per i suoi compagni; se invece iin sede di GLHO il gruppo riterrà tale proposta valida, sarà bene definire in modo puntuale i tempi, gli spazi, le persone, le attività, le finalità e gli obiettivi, riportando il tutto accuratamente nel PEI.

Sono una docente di sostegno della scuola secondaria superiore. Ho seguito un alunno che presentava un lieve ritardo cognitivo.L’alunno ha seguito una programmazione per obiettivi minimi, ma ha mostrato uno scarso impegno soprattutto nelle ore extracurriculari ed ha effettuato numerose assenze e inoltre la famiglia è stata poco presente. Dopo aver informato la madre della possibilità dell’adozione di una programmazione differenziata, visto lo scarso impegno e le numerose assenze, mi chiedo se dal punto di vista legale siamo in regola visto che si tratta di un allievo con lieve ritardo cognitivo.

La programmazione per “obiettivi minimi” non è prevista da alcuna norma che riguarda il percorso formativo degli alunni con disabilità; per loro, infatti, è necessario adottare un percorso “individualizzato”, costruito specificamente sulla base delle capacità e delle potenzialità possedute dall’alunno per il quale si redige il PEI. Per la scuola secondaria di secondo grado, l’OM 90/2001 ha introdotto le seguenti diciture: “semplificato” o “differenziato”.
La scelta della programmazione differenziata, sempre in base al provvedimento richiamato, prevede che venga acquisito il consenso della famiglia, come voi, in quanto Consiglio di classe, correttamente avete fatto. La decisione, invece, di passare ad una programmazione differenziata motivando tale scelta con lo scarso impegno dell’alunno, con le assenze (che per gli alunni con disabilità potrebbero rientrare in una situazione di normalità, tanto che la normativa, al riguardo, è intervenuta sulla validità dell’anno scolastico, proprio a loro tutela) e con lo scarso impegno in merito alle ore extracurricolari (se si tratta di ore “extra curricolo”, di fatto, non rientrano nell’obbligatorietà, fatta eccezione per l’alternanza scuola-lavoro, rispetto alla quale andrebbe forse riconsiderata da parte dei docenti la scelta) appare abbastanza difficile da sostenere. Forse sarebbe il caso di rivedere la proposta formativa in generale, nonché le strategie e le metodologie didattiche, cercando di sostenere e potenziare la motivazione e di promuovere quelle attività in cui lo studente possa sperimentare il successo formativo e trovare, nuovamente, interesse per lo studio (anche attività effettuate con i compagni, modalità di apprendimento cooperativo o di lavoro in coppia, in cui pure lui sia coinvolto per aiutare gli altri, partendo dalle sue passioni e scegliendo attività per lui apprezzabili e accessibili).
A volte è necessario rivedere il “fare scuola” e spesso è proprio in questo cambiamento che si possono trovare risposte maggiormente efficaci e significative, rispetto all’abbassare, drasticamente, la progettazione di un percorso scolastico, fondamentale per l’attuazione del Progetto di Vita di una persona.

Scrivo in merito alla valutazione di una studentessa che seguo in qualità di insegnante di sostegno. La ragazza frequenta la classe IV di un liceo linguistico, non è affetta da nessun ritardo cognitivo, ma soffre di un disturbo psicotico per il quale assume farmaci specifici.
Secondo alcuni colleghi curricolari è necessario proporre una programmazione differenziata in quanto la ragazza non sarebbe in grado di raggiungere gli obiettivi minimi dipartimentali i quali, secondo gli stessi colleghi, non possono essere ulteriormente semplificati.
Ho fatto notare loro che il D.L. 297 del 94 parla di contenuti ridotti e/o sostituiti, ma non è servito a nulla. Alcuni di loro non vedono possibilità di semplificazione, se non attraverso la differenziazione della programmazione che però comporta la compromissione della possibilità di conseguire il diploma.
In una prima fase, la docente di matematica era d’accordo sulla possibilità di proporre una programmazione che prevedesse I contenuti essenziali e fondanti sia degli anni precedenti (quelli da recuperare), sia dell’anno in corso. Poi ha cambiato idea perché teme di aiutarla troppo.
Questa modalità sarebbe stata giusta? Esiste un qualche documento normativo che fa riferimento alla possibilità di prevedere soltanto I contenuti essenziali e fondanti di ogni disciplina? Contenuti che sono I docenti curricolari a individuare in base alla situazione della studentessa e che ovviamente non sempre possono coincidere con gli obiettivi minimi dipartimentali.
Come posso muovermi per aiutare questa ragazza che ha un QI nella norma a conseguire il diploma che le spetta?

Il principio generale stabilisce che il Consiglio di Classe, coerentemente con quanto sancito dall’art. 4 del Regolamento dell’autonomia, deve fissare, per ciascuno studente, criteri di valutazione, in considerazione del singolo percorso. Nello specifico, l’art. 15 dell’Ordinanza Ministeriale n. 90/2001 fornisce indicazioni in merito alla valutazione degli alunni con disabilità nella scuola Secondaria di Secondo grado, fermo restando che “l’individuazione del percorso curricolare, predisposto a favore dell’alunno con disabilità, è di competenza di tutto il Consiglio di classe” e non del solo docente incaricato su disciplina. Ma i contenuti, come giustamente riportato, non sempre coincidono con gli obiettivi minimi dipartimentali, in quanto possono essere in parte al di sotto come pure ad essi superiori. E se l’alunna in qualche disciplina raggiunge risultati superiori alla sufficienza, ha diritto ad avere, in quella disciplina, voti superiori a 6, ovvero fino a 10.
Ciò significa che anche per la studentessa si debbano prevedere, a fronte di un programma “globalmente riconducibile alla programmazione ministeriale”, forme di semplificazione e, in ogni caso, di personalizzazione da un punto di vista
– contenutistico e strumentale (uso di ausili, ecc.),
– delle scelte metodologico-didattiche da parte di ciascun docente,
– della predisposizione di prove “equipollenti”, così come stabilito dall’art 6 comma 1 del DPR n. 323/98, al fine di favorire il successo formativo, di cui tutti i docenti della classe sono “corresponsabili”.
La semplificazione dei materiali non è un privilegio, ma un diritto dettato dalla norma a tutela del diritto allo studio, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 3 della Costituzione italiana (principio di uguaglianza) e dall’art. 2 (principio di solidarietà).
Anche per quanto concerne il programma, non dovrebbe sussistere l’idea di “recuperare” quello del precedente anno scolastico, in quanto non trova fondamento. Se il Consiglio di classe ha promosso la studentessa alla classe successiva: o le ha attribuito dei debiti, e questi possono essere colmati anche mediante crediti acquisiti in ambito extrascolastico, oppure è bene che eviti di insistere sull’idea del “recupero durante l’attuale anno scolastico”. Si tenga presente che si è di fronte a un’alunna certificata con disabilità, i cui diritti devono essere tutelati e garantiti, prima di tutto, dagli stessi docenti della classe. In sintesi, il principio della individualizzazione del percorso, per gli studenti con disabilità, deve essere salvaguardato e tutelato sempre.

Per un’alunna con un deficit cognitivo gravissimo ( è in sedia a rotelle, non si muove da sola, non parla, non si nutre da sola, ha bisogno di assistenza continua alla persona) che a gennaio compirà 18 anni di età, e frequenta attualmente la classe terza media, posso richiedere rilascio del diploma finale o posso avere solo l’attestato di frequenza?

In linea generale, non si può non constatare che dopo 40 anni di integrazione scolastica si registrino ancora casi di alunni con età anagrafica ben distante da quelle dei compagni di classe, in quanto trattenuti o bocciati durante il loro percorso formativo. È il fallimento del progetto inclusivo! A 18 anni gli studenti, infatti, devono frequentare la scuola secondaria di secondo grado e questo indipendentemente dalla loro condizione e a tutela dei diritti ad essi riconosciuti (principi Costituzionali e art. 12 della legge 104/92).
Ciò premesso, per quanto riguarda l’Esame di stato della scuola secondaria di primo grado, come stabilito dall’art.11 del recente decreto legislativo n. 62/17, per lo studente con disabilità ogni singola sottocommissione (Consiglio di classe) predispone “prove differenziate”, che devono essere coerenti con il PEI, ovvero con il percorso effettivamente svolto durante l’anno; il superamento di dette prove comporta il conseguimento del titolo di studio (diploma).

Sono una disabile al 50% faccio la collaboratrice scolastica se un bambino ha il pannolone sono tenuta a cambiarlo? Le faccio presente che ho problemi di ernie e di ginocchia.

È compito del Dirigente incaricare un collaboratore per assolvere il compito di assistenza igienico-personale dell’alunno con disabilità, consentendogli, contestualmente (se già non lo ha fatto), la frequenza di un apposito corso a spese dell’USR. Dopo il corso il collaboratore – o la collaboratrice – sale di qualifica e ottiene un incremento stipendiale, valido ai fini pensionistici, di circa mille euro lordi l’anno.
Se il collaboratore individuato presenta giustificato motivo (ad esempio anch’egli è con disabilità motoria), il dirigente scolastico dovrà individuare un altro collaboratore, se presente nel suo istituto. Se non presente, dovrà chiedere la sostituzione del collaboratore impossibilitato all’adempimento del servizio, ai fini di tutelare l’interesse primario dell’alunno con disabilità e garantire l’esercizio del diritto allo studio.

Sono da poco stata nominata come supplente sul sostegno, avendo come classe di concorso la A059 (ex 060) area scientifica.
Nella preparazione dell’orario siamo stati affidati a classi intere e ci hanno detto che non dobbiamo curarci solo del ragazzo con 104 (di cui non siamo ancora a conoscenza dello stato di handicap, né delle ore attribuite) ma di tutti. Inoltre ci è stato detto che nella stessa classa non ci può essere più di un docente della stessa area, ma mi ritrovo a fare area tecnica a volte anche in compresenza con un collega di area tecnica.
Potrei avere chiarimenti su come dovrebbe essere organizzato questo sostegno?

L’insegnante di sostegno è assegnato alla classe ed è corresponsabile di tutti gli studenti della classe, che è chiamato a valutare in sede di valutazione intermedia e finale. Al tempo stesso, il docente è presente in quella specifica classe perché ad essa è iscritto un alunno con disabilità. Pertanto il docente deve essere informata in merito ai seguenti elementi:
a) sapere chi è l’alunno con disabilità e quante ore sono state assegnate;
b) prendere visione della documentazione pregressa, in genere custodita in segreteria o in direzione (Profilo Dinamico Funzionale, il documento che, periodicamente, deve essere aggiornato; PEI, Piano Educativo Individualizzato, degli anni precedenti, documento che deve essere elaborato per ogni nuovo anno scolastico; verbali e altri eventuali documenti contenuti nel fascicolo personale dell’alunno);
c) sapere qual è il suo orario di servizio.
Essendo incaricato per “le attività di sostegno”, e non per la singola disciplina o area, il docente di sostegno può essere presente anche nelle ore di insegnamento che non rientrano nella sua area (è utile ricordare che le aree di sostegno non esistono più, dal momento che la l.n. 328/2013 ha abrogato il comma 5 dell’art 13 della l.n. 104/92 che, per l’appunto, prevedeva le quattro aree di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado). In ogni caso, il docente di sostegno deve raccordarsi con il curricolare in servizio in merito alle attività programmate, cercando di coordinare l’intervento didattico individualizzato con quanto programmato per il resto della classe e favorendo l’interazione e la collaborazione fra gli alunni che lavorano insieme nella stessa classe. Durante il suo orario di servizio, se l’alunno è presente in classe, lei non può essere utilizzata per supplenze dei colleghi in altre classi o nella sua.
Entro questo mese, possibilmente, dovrà elaborare, insieme a tutti i colleghi della classe e con la collaborazione della famiglia e degli specialisti, il Piano Educativo Individualizzato, che contiene la programmazione curricolare per l’anno in corso prevista per l’alunno con disabilità. Tale gruppo in genere viene denominato GLHO. Nel frattempo prenda contatti con la famiglia per acquisire maggiori informazioni sullo studente. Ricordi che l’alunno con disabilità è alunno di tutti i docenti della classe, che ne sono responsabili e che devono, tutti, lavorare con lui.
Per quanto riguarda la questione compresenza da lei sollevata, dato che non le sono state fornite indicazioni in merito al nome dell’alunno e alle ore assegnate, potrebbe essere che nella classe sia iscritto un altro studente con disabilità.
Le suggeriamo di chiedere urgentemente un incontro con il dirigente scolastico e di farsi mettere per iscritto il caso al quale è stata assegnata e il numero delle ore di sostegno. Infine chieda che le venga consegnata copia della documentazione dello studente con disabilità.

In assenza del docente di sostegno, può, l’assistente specialistico, condurre l’alunno disabile, nell’aula detta “laboratorio creativo” e permanervi per ore intere?

Se non sussistono particolari indicazioni e accordi, motivati e concordati, nel PEI, l’assistente specialistico (o assistente ad personam) non può portare l’alunno con disabilità fuori dalla classe (e poi perché per così tanto tempo?). L’alunno con disabilità, infatti, è affidato ai docenti della sua classe, che ne sono responsabili e ha diritto a frequentare insieme ai suoi compagni; l’assistente specialistico deve restare nell’aula e svolgere il suo lavoro seguendo le indicazioni del docente in servizio.
Appare utile ricordare che la presenza della figura professionale dell’assistente ad personam (o specialistico) è determinata da bisogni di tipo assistenziale legati alla comunicazione e/o all’autonomia personale dell’alunno con disabilità (L. 104/92) al quale è assegnato.

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO PUO’ ANDARE A CASA DELLA BAMBINA/O PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO? SE SI QUAL E’ LA NORMATIVA A CUI FARE RIFERIMENTO?

L’insegnamento presso il domicilio è determinato da motivi di salute ed è regolato da precise norme coerenti con la scuola in ospedale, di cui il servizio di istruzione domiciliare costituisce un ampliamento.
Il Servizio di Istruzione Domiciliare prevede che, a seguito della formulazione di una prognosi d’impossibilità a frequentare la scuola per almeno 30 giorni per gravi motivi di salute, ovvero per terapie o cure da effettuarsi presso il domicilio, la famiglia inoltri richiesta, corredata con i documenti citati, alla scuola per l’attivazione del servizio di istruzione domiciliare (art. 16 del D.Lgs. n. 66/17).
La scuola dovrà predisporre un progetto, quindi individuare i docenti disponibili a prestare il loro servizio presso l’abitazione del bambino per il tempo previsto dalla documentazione sanitaria e, infine, inviare il progetto all’USR per l’autorizzazione. Il servizio di istruzione domiciliare viene attivato una volta pervenuta l’approvazione da parte dell’USR.

Sono una docente della scuola primaria a tempo pieno. Nel nostro plesso abbiamo un bambino autistico grave che sulle carte ha un rapporto 3 ad uno data la sua gravità! Fino all’anno scorso aveva l’insegnante di sostegno e l’assistente educativo data la sua gravità in quanto per la sua forza fa male agli altri inoltre è autolesionista. Quest’anno il comune ha tolto 2 h all’assistente educativa pertanto l’insegnante di sostegno ha chiesto più volte data la gravità al dirigente una soluzione perché da sola è impossibile! La dirigenza consapevole del pericolo ha obbligato i colleghi che hanno qualche ora di compresenza a sostituire l’assistente educativa! Potete immaginare che già il bambino è aggressivo vedendo persone nuove che girano attorno a lui e non conoscono le sue abitudini ovviamente diventa più aggressivo! La mia domanda è : il dirigente può obbligare un docente nella sua ora di compresenza a sostituire l’assistente educativo?

È utile innanzitutto rammentare che docenti e assistenti ad personam sono due figure professionali fra loro non interscambiabili.
Dalla sua email, appare poco chiaro il rapporto fra docente e alunno (trattandosi di gravità, infatti, dovrebbe esservi un rapporto 1:1, pari a 22 ore settimanali di sostegno).
L’assistente all’autonomia personale e alla comunicazione è una figura professionale che viene assegnata all’alunno in base a specifici bisogni, in genere prevista già nella Diagnosi Funzionale (prima certificazione) e, negli anni successivi, indicata dal GLHO nel Piano Educativo Individualizzato nella parte in cui sono esplicitate le risorse per l’anno successivo.
Se per questo alunno è stata inoltrata richiesta per un certo numero di ore per “l’assistente ad personam”, tali ore devono essere effettivamente assicurate: se a fronte di formale richiesta, inviata dalla scuola all’Ente locale, le ore risultano inferiori ai bisogni dell’alunno, allora occorre agire su altro piano.
I genitori del bambino potrebbero rivolgersi al Prefetto per chiedere che il Comune intervenga, provvedendo cioè o ad assegnare le ore per il monte ore necessario oppure ad attribuire i fondi o alla scuola (che dovrà provvedere a cercarlo) o alla famiglia (che deve dare una ricevuta, ottenendo l’autorizzazione della scuola per l’ingresso dell’assistente).
È possibile, infine, suggerire alla famiglia di inoltrare una diffida.

Sono una psicologa che da circa 4 anni segue, privatamente, come tutor, un ragazzo di 14 anni che attualmente è iscritto al primo anno di un istituto tecnico industriale. Sono stata convocata qualche giorno fa per il primo GLH operativo dalla sua insegnante di sostegno che però oggi mi scrive dicendomi che per motivi istituzionali e di legge non posso più parteciparvi, perchè può essere presente solo il medico ufficiale, ovvero lo psichiatra che una tantum firma le certificazioni. La mia domanda adesso è: come psicologa privata, se richiesto dai genitori (e in questo caso il consenso c’è), ho il diritto di partecipare al GLH? C’è una legge/articolo che posso presentare in cui si evidenzia che la mia presenza è legale?

La richiesta di partecipazione al GLHO deve essere inoltrata dalla famiglia e non dal docente incaricato su posto di sostegno. Chieda pertanto alla famiglia, se ritiene che lei debba essere presente all’incontro, di inoltrare richiesta scritta al Dirigente scolastico.

Ho una bambina di otto anni con problemi di linguaggio ma con una certificazione di art.3 comma 3 in situazioni di gravità fino al completamento degli studi …frequenta la terza elementare con il sostegno ..a oggi 21 ottobre siamo costretti per motivi personali a trasferirci. Cosa prevede l’assegnazione per l’insegnante di sostegno? È possibile ottenere un insegnante di sostegno o già le nomine sono state assegnate? La scuola deve accettare la bambina anche se è sprovvista ora di sostegno? La scuola rifiuta di inserirla.

La scuola non può rifiutare l’iscrizione della minore, salvo situazioni motivate (ad esempio classi sovraffollate), e questo anche a fronte della non immediata nomina del docente per il sostegno.
Nel frattempo il Dirigente Scolastico è tenuto a inoltrare urgente richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale e all’Ufficio Scolastico Territoriale affinché vengano assegnate, immediatamente, “ore in deroga” e garantire, così, il diritto allo studio di sua figlia.

Sono la mamma di un bambino di 6 anni appena iscritto alla scuola primaria. Durante la scuola dell’infanzia, benché vi fossero alcuni tratti autistici, il bambino ha frequentato normalmente senza certificazione né assistenza particolare. Si è deciso di fare in questo modo, di comune accordo con la maestra e con lo psicoterapeuta cui il bambino è in carico, poiché il bambino migliora visibilmente ogni qual volta viene trattato in modo “normale” , e l’aggiunta di figure professionali speciali non aveva ragione di essere. Mio figlio è infatti autonomo, non aggressivo, verbale. I problemi si sono manifestati all’ingresso nella scuola primaria, quest’anno, che cerca di imporci la presenza di un educatore in classe. Abbiamo così effettuato una diagnosi funzionale che rileva spettro autistico lieve, ma non abbiamo portato avanti l’iter per la richiesta di 104.
– può la scuola imporci un educatore?
– qualora procedessimo con la richiesta di invalidità 104, possiamo ottenere l’insegnante di sostegno e rifiutare la figura dell’educatore?
– può la scuola trattenere questo foglio di diagnosi, da noi ingenuamente consegnato, che ora utilizza contro di noi asserendo che il bambino è ingestibile o a nostra richiesta deve ridarcelo?

Se la famiglia decide di non consegnare la documentazione relativa alla certificazione di disabilità (e quindi non consegna alla scuola la Diagnosi Funzionale), la scuola non può richiedere alcuna risorsa, nemmeno la figura dell’educatore. Nel momento in cui voi consegnate alla scuola la Diagnosi Funzionale (D.F.), la scuola è tenuta a richiedere le risorse in essa indicate come, per esempio, l’insegnante per il sostegno e, se prevista, la figura addetta all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, definito educatore o assistente ad personam e normato dall’art. 13 comma 3 della legge 104/92.
Se, però, voi desiderate che vostro figlio prosegua il suo percorso senza l’assegnazione di un docente per il sostegno alla classe e (sempre se indicato nella D.F.) senza l’assegnazione al bambino di un educatore o assistente ad personam, dovete dichiarare, per iscritto, tale rinuncia e, da quel momento, ogni figura dovrà essere tolta nell’immediato. Tale azione è possibile, in quanto queste figure costituiscono un diritto, non un obbligo.

Sono insegnante di sostegno di un ragazzo di prima media epilettico con ritardo medio. L’alunno ha 18 ore di sostegno e 8 di assistenza educativa per un totale di 26 ore settimanali su 30. La famiglia è contraria ad una riduzione delle ore di frequenza. Nelle 4 ore in cui non siamo presenti né io né l’assistente, il ragazzo tende a scappare fuori dall’aula e nascondersi e gli insegnanti curricolari sono molto preoccupati dalla imprevedibilità del suo agire che spesso li costringe ad abbandonare l’aula per rincorrerlo. Cosa si può fare?

Lo studente ha diritto a frequentare la scuola per tutto il tempo del corso al quale si è iscritto; la riduzione dell’orario corrisponde ad una lesione al suo diritto allo studio. Pertanto questa ipotesi non va considerata.
In relazione alla situazione descritta, vi suggeriamo di parlarne con il Dirigente Scolastico, in quanto devono essere coinvolti i collaboratori scolastici che, per contratto, sono impegnati anche nella sorveglianza. Quindi convocate il GLHO d’urgenza e, in quella sede, riportate tutto nel PEI.

Sono una docente nella cui scuola è stata affidata, ad un docente specializzato, un ragazzo ipovedente (ha perso un occhio in seguito ad una grave patologia) con riconosciuta invalidità: 104/92 art.3 comma 1 (9 ore di sostegno). La ragazza, dunque, ha solo un handicap fisico. Il dirigente sostiene che, in assenza di ritardo cognitivo, non è necessario acquisire una diagnosi funzionale e che si potrebbe addirittura optare per una non elaborazione di un PEI. La domanda è: si può, in base alla situazione appena descritta, non richiedere una D.F.? Senza il citato documento, si può elaborare un PEI o addirittura ometterne la stesura? Io ritengo di no.

A seguito del riconoscimento della condizione di disabilità, viene redatta, da parte dell’equipe multidisciplinare, la Diagnosi Funzionale, utile ai fini della richiesta delle risorse per il sostegno, come indicato nell’art. 12 comma 5 della legge n. 104/92 (“All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale” viene predisposto un “Profilo Dinamico-Funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato”).
Pertanto se la famiglia della studentessa (o dello studente) non ha presentato contestuale Diagnosi Funzionale, la scuola non deve elaborare un Piano Educativo Individualizzato.

Sono la mamma di una ragazza Down di 18 anni frequentante la quarta di un liceo musicale. Ha 18 ore settimanali di sostegno, divise fra due insegnanti, fino ad oggi è coperta per nove ore perché manca ancora un insegnante. Continuano a dirmi che non dipende dalla scuola, volevo sapere se veramente non si può fare niente tranne aspettare o cosa posso fare per sbloccare questa situazione. Intanto mia figlia è tenuta in una tristissima aula di sostegno a colorare e sta cominciando a manifestare grossi disagi.

Per quanto riguarda le ore di sostegno, esse devono essere riconosciute fin dal primo giorno di scuola, ancor più se nel PEI del precedente anno scolastico (o nel relativo Verbale) sono state indicate 18 ore di sostegno per questo anno scolastico. In virtù di quanto indicato nel PEI e in base alla Sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, non vi resta che inoltrare ricorso affinché venga tutelato il diritto allo studio di vostra figlia, attraverso anche il riconoscimento delle ore necessarie per l’esercizio di tale diritto.
Le suggeriamo inoltre di intervenire, affinché sua figlia venga portata nella sua classe, insieme ai suoi compagni e non sia lasciata “parcheggiata” nella tristissima aula di sostegno (che non dovrebbe neppure esistere). L’integrazione, come prevede la legge 517/77, avviene nelle classi comuni e non nelle “aule di sostegno” che sono state abolite da anni. Richieda, pertanto, la convocazione urgente del GLHo al fine di chiarire da subito questa situazione. In sede di GLHO rammenti a tutti i docenti che sua figlia è alunna di ciascuno degli insegnanti della sua classe e non di uno e che ha diritto a stare insieme ai suoi coetanei.

Può un’insegnante di sostegno, disponibile a farlo, somministrare il pasto al bambino disabile o esistono leggi che le vietino di farlo? può fornirmi riferimenti normativi?

Non è compito dei docenti imboccare i bambini durante i pasti; tale compito spetta ai collaboratori scolastici (riferimento: CCNL, art. 47, tab. A).
Il Dirigente scolastico deve affidare l’incarico a uno dei suoi collaboratori scolastici, richiedendo, come nel caso descritto, di assistere durante i pasti l’alunno e, quindi, di imboccarlo.

Sono l’insegnante di sostegno di alunno cieco totale frequentante il 5 liceo, che ha sempre seguito una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi ministeriali. Mi chiedevo, per l’esame di maturità, oltre a richiedere il plico in Braille con prove equipollenti, è possibile una ulteriore semplificazione operata dalla commissione qualora tali prove fossero troppo difficili per lui? Durante l’anno svolge sempre prove uguali o equipollenti calibrate sulle sue conoscenze e capacità (soprattutto in matematica, chimica e fisica) ma nel caso della maturità queste arriverebbero già pronte. Come si può fare senza precludergli il conseguimento di titolo legale?

Premesso che la norma non parla di obiettivi minimi quando interviene a proposito della valutazione degli alunni, si richiama l’Ordinanza Ministeriale 90/2001 in cui sono previsti solamente due percorsi: uno differenziato e uno semplificato.
Nel caso in questione, pertanto, occorre rimodulare l’indicazione relativa alla programmazione utilizzando il termine “semplificata” e descrivendo, per ciascuna disciplina, i contenuti e gli obiettivi, nonché le competenze, previste (individualizzando il percorso).
Nel documento del 15 maggio, il Consiglio di classe affiderà alla Commissione d’Esame tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento dell’esame di Stato, compreso il Piano Educativo Individualizzato. La Commissione potrà, pertanto, avere informazioni puntuali dal PEI, in cui, per ciascuna disciplina, il Consiglio di classe avrà riportato competenze attese nonché obiettivi disciplinari, metodologie, contenuti, modalità di verifica (precisando eventuali adattamenti), criteri di verifica.

Ho un figlo per cui è stata riconosciuta disabilità grave secondo legge 104 art.3 comma 3.
Prima di ricevere la certificazione per handicap e invalidità civile abbiamo fatto richiesta ed abbiamo ottenuto il sostegno in classe.
Quando siamo andati a scuola a protocollare la certificazione di disabilità ci è stato detto che a loro questo documento non interessava…è giusto?
Inoltre il preside recentemente ci ha detto che il sostegno, essendo assegnato alla classe, non deve occuparsi esclusivamente di mio figlio ma di tutti i ragazzi problematici non certificati presenti in classe…è corretto? Qual è il riferimento normativo?

Per la richiesta del sostegno sono necessarie la copia della Diagnosi Funzionale e, in alcune regioni, anche la copia del Verbale di accertamento. Non serve, di fatto, consegnare la copia della certificazione di disabilità.
Il docente per il sostegno è assegnato alla classe: questo significa che sicuramente egli deve occuparsi, come i colleghi, di tutti gli alunni della classe ma, certamente, non deve occuparsi esclusivamente dei soli alunni problematici. La presenza del docente di sostegno, è bene ricordarlo, è vincolata a quella dell’alunno con disabilità, per il quale egli e i tutti i colleghi della classe programmano le attività di insegnamento volte a sviluppare le potenzialità dell’alunno con disabilità negli apprendimenti, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, promuovendo contestualmente l’inclusione.

Nel GLHO è possibile richiedere solo l’intervento di uno specialista privato e non dell’asl di competenza? E se tale specialista fosse in servizio in un centro a diversa distanza e pertanto impossibilitato a partecipare agli incontri è obbligato a farsi sostituire da qualcuno?

Come stabilito dalla normativa vigente, il GLHO è composto dai docenti della classe, dalla famiglia (o esercenti responsabilità genitoriale) e dagli specialisti che seguono l’alunno (facendo riferimento all’ASL). La famiglia, tuttavia, può avvalersi di specialisti di fiducia, comunicando alla scuola il nominativo e i contatti per l’inoltro dell’invito. La partecipazione ai lavori è ovviamente importante e, in genere, si cerca di concordare una data, proprio per favorire la presenza di tutti. In caso di impossibilità, si suggerisce di inviare comunicazione scritta con motivazione.

Sono un insegnante di scuola primaria e insegno matematica e scienze in una 4 e le discipline in una 1. In 4 c’è una bambina diversamente abile che non si riesce a gestire durante le ore del pomeriggio infatti lei stessa dice che è stanca. Ha 22 ore di sostegno ma al giovedì pomeriggio la sua insegnante non c’è. Giovedi pomeriggio ha avuto una crisi ed ha disturbato la classe x un’ora circa mettendosi ad urlare cantare ballare e sputare i suoi compagni. Sono stata aiutata dal bidello x un po ma poi essendo da sola in classe con o bambini ho telefonato i genitori di venire a prenderla. Vorrei sapere se ho fatto bene a telefonare i genitori oppure dovevo lasciarla in classe fino alle 16 : 30 con tutta la classe.

Purtroppo è ancora radicata, anche fra gli insegnanti, l’idea che l’alunno con disabilità abbia un “suo personale docente”. L’alunna con disabilità non era senza la “sua” insegnante, in quanto in classe era presente lei, che ci scrive, ovvero “una delle sue insegnanti”, così come il docente per il sostegno è docente di tutti gli alunni della classe.
Va poi aggiunto che, spesso, quando capitano situazioni di crisi manifestate dall’alunno con disabilità, queste vengono stigmatizzate come “disturbo” nei confronti degli altri. Lecito chiedersi, dunque: se la crisi avesse coinvolto un qualsiasi altro alunno, magari uno di quelli che vengono definiti normodotati, lei si sarebbe comportata allo stesso modo?
Per venire alla domanda postaci, in base alla descrizione fornita, le motivazioni che l’hanno spinta a chiamare i genitori, anticipando l’uscita da scuola dell’alunna, risultano non solo lesive del diritto allo studio dell’alunno con disabilità, ma anche discriminatorie nonché arbitrarie.
Ciò premesso, suggeriamo di condividere nel team di modulo le modalità operative per far fronte a situazioni critiche, le strategie più efficaci per una gestione generale del gruppo-classe, al fine di garantire a ciascuno il successo formativo all’interno di un percorso fortemente inclusivo.

Sono una docente di sostegno, nella mia scuola un’ insegnante è stata assunta dalla scuola su cattedra di sostegno e poi messa dalla dirigente su posto comune a fare italiano, perché la docente di itaiani é assente e non nomina perché la docente spezza continuamente la malattia e nessuno accetta la supplenza. É una cosa lecita? Il bambino rimane scoperto per alcune ore, cosa possiamo fare?

In relazione al processo inclusivo, le “Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” precisano che “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione” (Linee Guida 4/8/2009, Prot. n. 4274). L’insegnante incaricato su posto di sostegno assume, di fatto, la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera (art. 13, c. 6, della Legge 104/92).
Per le supplenze il Dirigente Scolastico deve attenersi a quanto indicato dal DM 131/07 e dalla Nota Prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010, in cui non solo è stabilito l’obbligo di supplenze per periodi brevi, ma viene ribadisce il divieto di utilizzo del docente per il sostegno in supplenze (per approfondimenti, vedasi le schede dell’avv. Salvatore Nocera pubblicate nel sito www.aipd.it: la Scheda n. 314 e, in relazione alla “immediata nomina di un supplente”, la Scheda n. 166).
Sul divieto di utilizzare per le supplenze il docente per il sostegno, durante il suo orario di servizio, si rimanda alla Nota USP di Bari n. 76/11.
In sintesi: in assenza di uno dei due docenti che operano in contitolarità nella classe alla quale sono stati assegnati – e nel caso specifico in assenza del docente curricolare – quello per il sostegno non può essere utilizzato come supplente.