Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2017

Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2017

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 6.260 unità di personale ATA. (17A07188)

(GU Serie Generale n.250 del 25-10-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, e in particolare l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in
particolare l’art. 19, e successive modificazioni ed integrazioni,
che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa
relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l’art. 3,
comma 1, che nell’ambito della disciplina delle facolta’ di
assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce
l’applicazione della normativa di settore per il comparto scuola;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2015), ed in particolare l’art. 1, commi da 420 a 428,
riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle
province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al
personale della Croce rossa italiana;
Visto, in particolare, il comma 425 dell’art. 1 della legge n. 190
del 2014 che ricomprende i posti del personale amministrativo del
comparto scuola ai fini delle suddette procedure di mobilita’;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, recante criteri per la
mobilita’ del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti
di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana,
nonche’ dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento
delle funzioni di polizia municipale;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca del 19 luglio 2017, n. 30834, recante richiesta di
autorizzazione, per l’anno scolastico 2017/2018, all’assunzione a
tempo indeterminato di n. 5.913 unita’ di personale amministrativo,
tecnico ed Ausiliario (A.T.A.), a fronte di un pari numero di
cessazioni dal servizio;
Visto l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci
per cento delle facolta’ di assunzione previste dalla normativa
vigente per gli anni 2017 e 2018;
Considerato che nella suddetta nota del 19 luglio 2017, n. 30834,
il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca
richiede di poter utilizzare per le immissioni in ruolo del personale
ATA, oltre ai n. 5.913 posti derivanti dalle cessazioni dal servizio,
anche n. 347 posti gia’ autorizzati e accantonati ai fini del
ricollocamento del personale in esubero degli enti di area vasta e
della Croce rossa italiana;
Considerato che nella medesima nota del 19 luglio 2017, n. 30834,
il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca e
richiede, altresi’, di poter posticipare al successivo anno
scolastico 2018-2019 le procedure di mobilita’ del personale delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che anche
quest’ultima richiesta puo’ essere accolta non essendo ancora
pervenute comunicazioni per la ricollocazione del predetto personale;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – del 28 luglio
2017, n. 156453/2017, con la quale vengono richiesti chiarimenti in
ordine alla distribuzione territoriale suddivisa per profili
professionali, delle cessazioni di personale ATA al 31 agosto 2017;
Vista la comunicazione, pervenuta mediante posta elettronica del 31
luglio 2017, del Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della
ricerca con la quale si precisa che, con riferimento al personale
ATA, le cessazioni al 1° settembre 2017 ammontano a n. 5.913 unita’
totali (di cui n. 1.803 Assistenti amministrativi, n. 399 Assistenti
tecnici, cinque cuochi, due addetti alle aziende agrarie, n. 3.255
collaboratori scolastici, n. 442 DSGA-direttore dei servizi generali
ed amministrativi, quattro guardarobieri e tre infermieri) e che
disponibilita’ per l’anno scolastico 2017/2018 ammontano a n. 12.513
posti totali (di cui n. 1.472 DSGA-Direttore dei servizi generali ed
amministrativi, n. 2.578 Assistenti amministrativi, n. 865 assistenti
tecnici, n. 7.378 collaboratori scolastici n. 220 fra cuochi, addetti
alle aziende agrarie, guardarobieri e infermieri);
Vista l’ulteriore comunicazione, pervenuta mediante posta
elettronica del 31 luglio 2017, del Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca con la quale viene precisato che i
soprannumeri derivanti dai processi di mobilita’ previsti dalla legge
saranno riassorbiti a decorrere dal 1° settembre 2017 e che le nomine
in ruolo non saranno effettuate nelle province e per i profili per i
quali vi sia una situazione di esubero;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 4 agosto 2017 n. 16073 che trasmette le valutazioni del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 4 agosto 2017,
n. 160326/2017 che esprime parere favorevole alle autorizzazioni ad
assumere, in favore del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, n. 6260 unita’ di personale ATA;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ferma restando la disponibilita’ in
organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo,
l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato n. 6.260 unita’ di
personale ATA, di cui 5.913 corrispondenti alle effettive cessazioni
e n. 347 corrispondenti ai posti gia’ autorizzati ed accantonati nel
precedente anno scolastico e non utilizzati ai fini del
ricollocamento del personale in esubero degli enti di area vasta e
della Croce rossa italiana;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 agosto 2017;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’
autorizzato, per l’anno scolastico 2017/2018, ad assumere a tempo
indeterminato sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un
numero di unita’ pari a n. 6.260 unita’ di personale ATA.

Art. 2

Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
trasmette, entro il 31 dicembre 2017, per le necessarie verifiche,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la
funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati
concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente
decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 9 agosto 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2004