L’uscita da scuola dei ragazzi della secondaria

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L’uscita da scuola dei ragazzi della secondaria

di Giuseppe Guastini

 

Le recenti prese di posizione ministeriali sulle restrizioni all’uscita dei ragazzi della scuola sec. 1° grado sono l’occasione per tornare a ragionare sul quadro normativo che disciplina la figura dell’alunno minore e pensare a possibili aggiornamenti.
Personalmente ho esaminato tre diverse fonti normative:
1) i codici civile e penale, segnatamente l’Art. 2048 CC, l’Art. 591 CP e la giurisprudenza collegata;
2) la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’assemblea generale
ONU del 1989 e recepita dallo stato italiano;
3) Lo statuto dello studente, DPR 249/1998 con le modifiche del DPR 237/2007.
L’impressione che ne ho tratto è quella di un quadro incoerente e contraddittorio.

L’ALUNNO MINORE NEI CODICI CIVILE E PENALE
Il codici italiani e la giurisprudenza collegata trattano l’alunno minore più o meno come un incapace assoluto e configurano l’intera materia nella forma della “colpa” e della “responsabilità” in capo ai docenti (vigilanza di prossimità) e al dirigente scolastico (vigilanza organizzativa).

Art. 2048 del Codice Civile
Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte
…I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi…nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

 

Ancora più categorico è l’Art. 591 del codice penale che equipara il minore di anni 14 alla “persona incapace”:
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni…

 

Come si vede anche dal lessico (i docenti sono chiamati “precettori”) la norma del CC è piuttosto datata, risalente probabilmente ai primi decenni del ‘900. E’ anche probabile che nella formulazione il Legislatore sia stato influenzato dal fatto che la scuola di massa di allora era soprattutto la scuola elementare e la grandissima maggioranza degli alunni andava dai 6 ai 10 anni, situazione che lo ha indotto ad instaurare una tutela assoluta. Ma la condizione dell’incapacità totale può essere generalizzata anche ai ragazzi della secondaria di oggi? Sfortunatamente, in assenza di aggiornamenti e malgrado una certa indulgenza da parte dei singoli giudici, la disciplina (come per molti edifici scolastici) resta ancora quella di allora, con la differenza che a ricadere entro le previsioni dell’Art. 2048 sono oggi anche milioni di ragazzi over 11.

L’ALUNNO MINORE NELLA CONVENZIONE ONU E NELLO STATUTO DELLO STUDENTE Leggendo le norme più moderne che incidono e definiscono il profilo dello studente si ricava un’impressione totalmente diversa: lo studente, ancorché minore, è considerato soggetto capace ed autonomo, titolare di diritti, doveri e responsabilità.

Ecco alcuni stralci tratti dalla Convenzione ONU:
Art. 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente
la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente
prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

Art.14
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Art. 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi
pacificamente.
1.
Art. 29
1. d) …preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi… .

Non meno divergenti, rispetto al paradigma dell’incapacità idiomorfa, risulta lo “Statuto dello studente” (DPR 249/1998 con le modifiche del DPR 237/2007):

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
2. La scuola è una comunità di dialogo… In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno…
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione…quale che sia la loro età e condizione…

Art. 2 (Diritti)
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola… Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza a migliorare il proprio rendimento.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative…
8.
b) …offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

Art. 3 (Doveri)
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

“Art. 4 (Disciplina).
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

Non trovate che, almeno in termini di capacità ed autonomia (e vigilanza), il quadro normativo dovrebbe essere armonizzato e revisionato? Sfortunatamente a determinare il regime sanzionatorio e le posizioni MIUR non sono le norme contemporanee ma quelle più arcaiche.
In Svizzera l’uscita autonoma dalla scuola è fatto normale ed ordinario: diversamente rispetto all’Italia, la capacità di agire in autonomia è caratteristica propria del ragazzo, salvo che si provi il contrario (i ragazzi svizzeri sono più maturi di quelli italiani? Oppure, ad essere più maturo, è il Legislatore?).