Disegno di Legge (Senato, 29.10.2017)

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2017

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

DISEGNO DI LEGGE

Parte I

Titolo I

RISULTATI DIFFERENZIALI
DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2018, 2019 e 2020, sono indicati nell’allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Titolo II

MISURE PER LA CRESCITA

Capo I

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
FISCALE

Art. 2.

(Sterilizzazione dell’incremento di aliquote dell’IVA e delle accise)

1. All’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «di 1,14 punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1º gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020»;

b) alla lettera b), le parole: «di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1º gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 rispetto all’anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021;» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,2 punti percentuali dal 1º gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021;»;

c) alla lettera c), le parole: «10 milioni di euro per l’anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020».

Art. 3.

(Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

2) ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.»;

3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;

4) al comma 2-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;

5) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,» e le parole: «il 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni»;

6) al comma 2-sexies, le parole: «Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1º gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;

7) il comma 2-septies è sostituito dal seguente:

«2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci»;

8) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

«3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L’ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

3-quater. Al fine di agevolare l’esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa»;

b) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

2) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:

«1-sexies.1. — Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci»;

3) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2017», le parole: «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018», le parole: «anno 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017» e le parole: «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2018»;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali».

2. Per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

3. La detrazione di cui al comma 2 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Tra le spese indicate nei commi 2 e 3 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati.

5. La detrazione di cui ai commi da 2 a 4 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «Per il quadriennio 2014-2017,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2019».

Art. 4.

(Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15:

1) al comma 1, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:

«i-decies) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «e i-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: «, i-sexies) e i-decies)» e le parole: «per gli oneri di cui alla lettera f) il limite complessivo ivi stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies) i limiti complessivi ivi stabiliti»;

b) all’articolo 51, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;».

Art. 5.

(Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 2, le disposizioni dell’articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 2.

4. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 2 e 3, l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo di cui al comma 6 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 6, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Art. 6.

(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;

b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017».

Capo II

MISURE PER GLI INVESTIMENTI
INDUSTRIA 4.0

Art. 7.

(Sostegno agli investimenti delle PMI – Nuova Sabatini)

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente articolo, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di 33 milioni di euro per l’anno 2018, di 66 milioni di euro per l’anno 2019, di 66 milioni di euro per l’anno 2020, di 66 milioni di euro per l’anno 2021, di 66 milioni di euro per l’anno 2022 e di 33 milioni di euro per l’anno 2023.

2. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata alla concessione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo 1. Le risorse che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

3. Il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 8.

(Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0)

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 3.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 3, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

3. Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’Allegato 1.

4. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

5. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

8. Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

9. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.

10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo all’individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio nonché alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.

11. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 9.

(Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria)

1. Per consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, di incrementare l’offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, il fondo previsto dall’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 12 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è incrementato di 5 milioni di euro nell’anno 2018, 15 milioni di euro nell’anno 2019 e 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, senza maggiori oneri, i requisiti che gli Istituti tecnici superiori devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.

Art. 10.

(Sperimentazione della mobilità sostenibile)

1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzate al fondo di cui all’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle medesime finalità di cui al periodo precedente possono essere destinate le risorse di cui all’articolo 1, comma 613, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzate al programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.

Capo III

FINANZA PER LA CRESCITA

Art. 11.

(PIR e società immobiliari)

1. All’articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «che svolgono attività diverse da quella immobiliare» sono soppresse;

b) i periodi: «Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente articolo si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l’impresa svolge l’attività agricola» sono soppressi.

Art. 12.

(Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall’applicazione dell’addizionale all’IRES)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, dopo le parole: «fondi comuni d’investimento» sono inserite le seguenti: «e le società di intermediazione mobiliare»;

b) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«67. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare”».

2. All’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Art. 13.

(Imposta di registro)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20, comma 1:

1) le parole: «degli atti presentati» sono sostituite dalle seguenti: «dell’atto presentato»;

2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»;

b) all’articolo 53-bis, comma 1, le parole: «Le attribuzioni e i poteri» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri».

Art. 14.

(Credito d’imposta per spese per consulenze relative a quotazione PMI)

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo del credito di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all’individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Capo IV

ACCELERAZIONE DEL PROCESSO
DI ESECUZIONE E SOMMARIO

Art. 15.

(Velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo)

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..Stralciato ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2960-bis)

Capo V

MISURE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA E L’INCLUSIONE SOCIALE

Art. 16.

(Incentivo strutturale all’occupazione
giovanile stabile)

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 2.

4. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 1, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 4.

7. L’esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

8. L’esonero di cui al comma 1 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui al presente articolo, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

9. L’esonero di cui al comma 1 è elevato alla misura dell’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

10. A decorrere dal 1º gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data sono abrogati i commi 308, 309 e 310 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

11. L’esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

12. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 17.

(Sgravi contributivi under 40)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L’esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Art. 18.

(Incremento soglie reddituali «Bonus 80 euro»)

1. Al comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «24.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «24.600 euro» e le parole: «26.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «26.600 euro».

Art. 19.

(Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano)

1. Dopo l’articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. – (Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale). — 1. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni innanzi indicati, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione o delle regioni interessate, nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, può essere concessa la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all’articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e, nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi qualora il piano di risanamento di cui all’articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all’articolo 22, comma 2.

2. Ai fini dell’ammissione all’intervento di cui al comma 1, l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione o le regioni interessate, nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

3. All’onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 20.

(Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi)

1. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. – (Accordo di ricollocazione) — 1. Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all’articolo 24 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previste dai programmi presentati ai sensi dell’articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi dell’articolo 21, commi 2 e 3.

2. In deroga all’articolo 23, comma 4, terzo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, l’assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Esso è prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato consumato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l’intero ammontare dell’assegno. In deroga all’articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, ai lavoratori ammessi all’assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua.

3. L’accordo di cui al comma 1 può altresì prevedere che i centri per l’impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzare con l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il lavoratore che, in carico al servizio di cui al comma 2, accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere, beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.

5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4 è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi».

2. A decorrere dal 1º gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all’82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.

Art. 21.

(Prosecuzione di CIGS e mobilità in deroga nell’anno 2018 nelle aree di crisi complessa)

1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate, nell’anno 2018, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, come modificato dall’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 22.

(APE)

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;

b) al comma 179, lettera a), dopo le parole: «procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,» sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi»;

c) dopo il comma 179 è inserito il seguente:

«179-bis. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni»;

d) al comma 186, le parole: «300 milioni di euro per l’anno 2017, di 609 milioni di euro per l’anno 2018, di 647 milioni di euro per l’anno 2019, di 462 milioni di euro per l’anno 2020, di 280 milioni di euro per l’anno 2021, di 83 milioni di euro per l’anno 2022 e di 8 milioni di euro per l’anno 2023» sono sostitute dalle seguenti: «300 milioni di euro per l’anno 2017, di 688,7 milioni di euro per l’anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l’anno anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l’anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l’anno 2023».

Art. 23.

(Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata – RITA)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, denominata “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.

4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate»;

b) all’articolo 14, comma 2, lettera c), l’ultimo periodo è soppresso.

2. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 188 a 191 sono abrogati;

b) al comma 192, dopo le parole: «che accedono a RITA» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

Art. 24.

(Regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e l’INPS)

1. Le anticipazioni di bilancio concesse all’Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015 dell’Istituto stesso, per un totale di 88.878 milioni di euro sono compensate con i crediti verso lo Stato, risultanti dal medesimo rendiconto, fino a concorrenza dell’importo di 29.423 milioni di euro, e per l’eccedenza si intendono effettuate a titolo definitivo.

2. Con la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i capitoli del bilancio dell’INPS per i quali viene effettuata la compensazione nonché i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi.

Art. 25.

(Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà)

1. All’articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: «per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi» sono soppresse.

2. Per gli effetti di cui al comma 1, all’articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: «, a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l’utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2» sono soppresse;

b) al comma 3, il periodo: «L’estensione della platea è individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all’articolo 3, comma 2» è soppresso.

3. A decorrere dal 1º luglio 2018, l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come modificato dal comma 1, è abrogato. A decorrere dalla stessa data, sono corrispondentemente abrogati il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell’articolo 8 del medesimo decreto legislativo.

4. All’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, incrementato del dieci per cento».

5. All’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, al primo periodo, le parole: «pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 352 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

6. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 5, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 300 milioni di euro nel 2018, di 700 milioni di euro nel 2019, di 665 milioni di euro nel 2020 e di 637 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Lo stanziamento del medesimo Fondo è altresì incrementato di ulteriori 235 milioni di euro nel 2020 e di 263 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

7. Per gli effetti del comma 6, all’articolo 20 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l’anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l’anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI di cui all’articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l’anno 2018, fatto salvo l’eventuale disaccantonamento delle somme di cui all’articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l’anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l’anno 2020 ed in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. I limiti di spesa per l’erogazione del beneficio economico a decorrere dal 2020 sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all’articolo 7, comma 2».

Art. 26.

(Promozione del welfare di comunità)

1. Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nel perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del citato decreto, alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, al disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili, su richiesta degli enti di cui all’articolo 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del terzo settore previsti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è riconosciuto alle fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell’ambito dell’attività non commerciale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l’impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 1. Al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d’imposta è comunicato dall’Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all’ACRI.

3. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito è utilizzato, e può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

Art. 27.

(Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l’ambito dell’istruzione e formazione professionale)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2018 per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all’integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l’ambito dell’istruzione e formazione professionale ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.

Art. 28.

(Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative)

1. Dopo l’articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis. – 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, iscritta sul medesimo Fondo».

2. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 511 è abrogato.

Art. 29.

(Censimenti permanenti)

1. L’ISTAT effettua i seguenti censimenti:

a) dall’anno 2018, il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;

b) dall’anno 2018, i censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni no profit e delle istituzioni pubbliche;

c) nell’anno 2020, il 7º censimento generale dell’agricoltura;

d) dall’anno 2021 il censimento permanente dell’agricoltura.

2. I censimenti permanenti sono basati sull’utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini dell’integrazione dei dati per l’effettuazione dei censimenti di cui al comma 1, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale, gli enti e gli organismi titolari delle basi dati di seguito indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell’Istituto, secondo le modalità e i tempi stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al comma 6, e nei successivi atti d’istruzione:

a) Archivi su lavoratori e pensionati dell’INPS;

b) Archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) Anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

d) Archivi sui flussi migratori del Ministero dell’interno;

e) Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas;

f) Archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici di AGEA;

g) Anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili dell’Agenzia delle entrate.

3. La mancata fornitura delle basi dati di cui al comma 2, costituisce violazione dell’obbligo di risposta, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata l’efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all’adozione del nuovo decreto.

5. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l’ISTAT effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonché mediante specifiche intese con le province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza, e ne disciplina l’organizzazione. Nei Piani generali di censimento sono definite: la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, nonché le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. L’ISTAT, attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, stabilisce altresì:

a) i criteri e le modalità per l’affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, l’organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze;

b) le modalità e i tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie;

c) i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le modalità di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all’articolo 13 del medesimo decreto; le modalità della comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici di cui al presente comma, lettera a), anche se non facenti parte del Sistema statistico nazionale, necessari per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6. L’ISTAT, d’intesa con il Ministero dell’interno, definisce, tramite il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell’ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all’articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.

7. Nelle more dell’adozione dei Piani generali di censimento di cui al comma 6, l’ISTAT assume, mediante circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l’aggiornamento delle basi territoriali e dell’ordinamento ecografico.

8. Per far fronte alle esigenze connesse all’esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 6, possono procedere all’eventuale utilizzo di risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell’ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall’ISTAT, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani.

9. La popolazione legale è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento.

10. Per il concorso alle spese dei censimenti di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2018, di euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di euro 51.881.600 per l’anno 2021 e di 26.881.600 annui a decorrere dall’anno 2022. Alla restante spesa di euro 74.707.968 per il 2018, euro 35.742.291 per il 2019 ed euro 20.768.941 per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse  derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte dell’ISTAT, delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalle disposizioni di seguito riportate, da destinare alla finalità dei Censimenti di cui al presente articolo:

a) articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche con riferimento all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Capo VI

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Art. 30.

(Fondo politiche per la famiglia)

1. Nello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo da destinare ad interventi per le politiche della famiglia, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.

Titolo I

MISURE DI SETTORE

Capo VI

MISURE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 31.

(Presidenza italiana dell’Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa)

1. Per fare fronte agli impegni derivanti dalla presidenza italiana dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2018.

Art. 32.

(Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa-Invitalia può operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale può essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù dell’articolo 25, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, autorizzata a effettuare finanziamenti e al rilascio di garanzie e all’assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.a. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.

2. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da Invitalia nei Paesi di cui al comma 1 sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in particolare delle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, delle misure restrittive adottate dall’Unione europea, sulla base dell’articolo 75 del Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE, delle indicazioni fornite a livello internazionale dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), nonché della normativa e degli indirizzi dell’Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all’esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

3. I crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito dell’esercizio delle attività di cui al comma 1 sono garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all’azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell’Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l’altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell’Ivass è espresso entro quindici giorni dalla relativa richiesta.

4. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia ai sensi del presente articolo, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell’incidenza sul bilancio dello Stato nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.

5. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l’anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente importo delle somme di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, giacenti sull’apposito conto di Tesoreria centrale, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è altresì alimentato dalle commissioni corrisposte per l’accesso alla garanzia.

6. Per le iniziative conseguenti all’eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà avvalersi di SACE S.p.a., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione ed a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul fondo di cui al comma 5.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l’ambito di applicazione della presente disposizione, con particolare riferimento al funzionamento della garanzia di cui al comma 5, nonché all’operatività di Invitalia quale istituzione finanziaria, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.a.

Art. 33.

(Personale a contratto degli uffici all’estero)

1. L’articolo 51, comma 8, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell’articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1º aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell’imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell’articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono determinati sulla base dell’intera retribuzione e, all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, le parole da: «ad una retribuzione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «all’intera retribuzione».

2. A decorrere dall’anno 2018, all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 2.820 unità»;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Il contingente di cui al primo comma è comprensivo di quello di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46».

3. Ai fini dell’incremento del contingente, come rideterminato dal comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa pari a euro 3.870.000 per l’anno 2018, euro 3.947.400 per l’anno 2019, euro 4.026.348 per l’anno 2020, euro 4.106.875 per l’anno 2021, euro 4.189.012 per l’anno 2022, euro 4.272.793 per l’anno 2023, euro 4.358.249 per l’anno 2024, euro 4.445.414 per l’anno 2025, euro 4.534.322 per l’anno 2026 ed euro 4.625.008 a decorrere dall’anno 2027.

4. Le dotazioni destinate all’erogazione delle indennità di cui all’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ridotte di euro 3.870.000 per l’anno 2018, euro 3.947.400 per l’anno 2019, euro 4.026.348 per l’anno 2020, euro 4.106.875 per l’anno 2021, euro 4.189.012 per l’anno 2022, euro 4.272.793 per l’anno 2023, euro 4.358.249 per l’anno 2024, euro 4.445.414 per l’anno 2025, euro 4.534.322 per l’anno 2026 ed euro 4.625.008 a decorrere dall’anno 2027.

Capo VI

MISURE PER LA SICUREZZA

Art. 34.

(Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose)

1. Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno, stanziate ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

(Misure nel campo della protezione
cibernetica e della sicurezza)

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..Stralciato ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2960-ter)

Art. 36.

(Assunzioni straordinarie nelle Forze
di polizia e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1º ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 3, per un numero massimo di:

a) 350 unità per l’anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell’Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) 700 unità per l’anno 2019, di cui 200 nella Polizia di Stato, 200 nell’Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria e 100 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) 2.112 unità per l’anno 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell’Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) 2.114 unità per l’anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell’Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

e) 2.118 unità per l’anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nell’Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Le assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Ai fini delle predette assunzioni, nonché di quelle di cui all’articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l’assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente elevato a 40 anni, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell’idoneità, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

3. Ai fini dell’attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 1.729.659 euro per l’anno 2018, di 16.165.500 euro per l’anno 2019, di 50.622.455 euro per l’anno 2020, di 130.399.030 euro per l’anno 2021, di 216.151.028 euro per l’anno 2022, di 291.118.527 euro per l’anno 2023, di 300.599.231 euro per l’anno 2024, di 301.977.895 euro per l’anno 2025, di 304.717.770 euro per l’anno 2026, di 307.461.018 euro per l’anno 2027, di 309.524.488 euro per l’anno 2028, di 309.540.559 euro per l’anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

Art. 37.

(Invio all’estero di personale appartenente alla carriera prefettizia)

1. Al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e rafforzare le iniziative a livello internazionale di contrasto al terrorismo, il Ministero dell’interno è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per un importo di spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. Al predetto personale della carriera prefettizia, che presta servizio all’estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell’Unione europea, ovvero organismi internazionali, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1808 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fatti salvi i casi in cui è prevista la corresponsione del trattamento economico di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 38.

(Contrattisti e personale delle aree II e III)

1. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell’interno è autorizzato, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità 2018 e 2019. Ai relativi oneri, pari ad euro 7.244.662 con riferimento all’anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall’anno 2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per l’anno 2018 mediante utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto ad euro 1.800.000 per l’anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall’anno 2019, a valere sulle facoltà assunzionali dell’amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Capo VI

MISURE IN FAVORE DELLA CULTURA

Art. 39.

(Interventi strutturali in materia
di patrimonio culturale)

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere fino ad un massimo di 200 unità di personale, appartenenti all’area terza — posizione economica F1, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all’articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Ministero comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell’economia e delle finanze le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere prorogati per l’anno 2018, non oltre il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, previsto dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come richiamato dall’articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2018.

3. All’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «versamenti all’entrata del bilancio dello Stato,» sono inserite le seguenti: «anche degli utili conseguiti dalla Società Ales S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale,».

4. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15:

1) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) le Diocesi, nei termini di cui al comma 2 e secondo le modalità definite con apposita ordinanza del Commissario straordinario»;

2) al comma 2, dopo le parole: «risorse proprie» sono inserite le seguenti: «e, ove finanziati con fondi pubblici, per le chiese di loro proprietà o degli enti ecclesiastici ad essi direttamente riconducibili, siano di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» e le parole: «Nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei rimanenti casi»;

b) all’articolo 15-bis, comma 6, lettera b), le parole: «per la durata di cinque anni a far data dal 2017» sono sostituite dalle seguenti: «; il personale di cui alla presente lettera è assunto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a tempo indeterminato, e decorsi cinque anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro ufficio del medesimo Ministero».

5. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera b) del comma 4, nel limite massimo di 1 milione di euro annui, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

6. In occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell’articolo 115 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In deroga all’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell’inizio dell’attività delle prestazioni, all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa.

7. Nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 1, comma 321, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri stabiliti annualmente mediante contrattazione collettiva integrativa.

8. Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è altresì autorizzato a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell’arte di Roma, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.

9. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito, a decorrere dal 2018, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a 3 milioni di euro. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. In attuazione della decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le azioni e gli interventi del programma di cui al presente comma.

11. All’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolo di “Capitale italiana della cultura” è conferito, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche per l’anno 2021 e per i successivi». Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

12. Le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa, dovuti dall’Accademia nazionale dei Lincei nell’ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.

13. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 119), le parole: «spettacoli teatrali» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari».

Capo VI

MISURE IN FAVORE DELLO SPORT

Art. 40.

(Disposizioni in materia di sport)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega calcio professionistico e alla Lega di serie D che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 12 per cento dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l’impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis“. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione dell’incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018»;

b) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. – (Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A) — 1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all’articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:

a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;

b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.

3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo principalmente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c)».

2. Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.

3. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:

a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;

b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;

c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;

d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

4. L’imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle società sportive dilettantistiche lucrative».

6. Al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo del Ministero dell’economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall’articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.

7. A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

8. Il credito d’imposta di cui al comma 7, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

9. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 8.

11. Al comma 2 dell’articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67»;

b) le parole: «7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».

12. Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito presso l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l’anno 2018, a 7 milioni di euro per l’anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione. L’utilizzo del fondo di cui al presente comma è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all’esercizio della pratica sportiva di cui alla lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani.

13. L’importo che residua alla data del 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile, di cui all’articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione, nel limite di 1 milione di euro all’anno, per la concessione da parte del CONI alle società appartenenti alla Lega calcio professionistico che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio; b) di un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il CONI, la Federazione italiana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico, sono definite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.

14. Al fine di corrispondere il contributo italiano all’Agenzia mondiale anti-doping (World Anti-doping Agency), è autorizzata l’ulteriore spesa di 1,2 milioni di euro per l’anno 2018 e di 850.000 euro a decorrere dall’anno 2019.

15. Al fine di sostenere la promozione e l’esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell’integrità psicofisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasferisce annualmente al Comitato italiano paralimpico (CIP) un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall’INAIL, sentito il CIP. Il trasferimento è effettuato in due rate semestrali previa approvazione da parte dell’INAIL di apposita relazione predisposta dal CIP attestante la realizzazione delle attività previste dai predetti piani nel periodo di riferimento. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede a carico del bilancio dell’INAIL, utilizzando le risorse già destinate in via strutturale per la remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VI

MISURE IN MATERIA SANITARIA

Art. 41.

(Misure in materia sanitaria)

1. L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è tenuta a adottare la determinazione avente ad oggetto il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l’anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell’importo dovuto entro i successivi trenta giorni.

2. L’AIFA conclude entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali relative ai contenziosi derivanti dall’applicazione dell’articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l’adempimento di cui al comma 1.

3. L’AIFA, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 2, adotta una determinazione riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunica altresì, sulla base della predetta determinazione, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3 dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede entro i successivi trenta giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3 dell’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale.

4. Ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del Servizio sanitario nazionale, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, avvia un monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è effettuato per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, su una o più aree terapeutiche ed è svolto sulla base dei dati di real world evidence e delle informazioni ricavate dai registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell’AIFA ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. L’esito del monitoraggio di cui al comma 4, ferma restando la cornice finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazionale, è funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, ivi ricomprendendo la valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci oncologici innovativi di cui all’articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell’articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

7. Al fine di incentivare l’efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica. A tal fine, fatto salvo quanto previsto ai commi 8, 9 e 10, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), d’intesa con la Conferenza unificata, sono adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione.

8. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui al comma 7 avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

9. Il Sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura l’integrazione del Sistema di gestione di cui al comma 8 con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici prevista dall’articolo 213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il sistema di interscambio delle fatture elettroniche di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e con l’infrastruttura della banca dati SIOPE di cui all’articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

10. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’AGID, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità e i tempi per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

11. Il Sistema di gestione di cui al comma 8 rientra tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Capo VI

MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 42.

(Funzionalità dell’amministrazione
giudiziaria)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l’anno 2018, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, nonché al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.

2. Limitatamente all’anno finanziario 2018, è ridotto di 20 milioni di euro il trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura il quale è autorizzato ad integrare la relativa dotazione annuale per l’ammontare di 20 milioni di euro derivanti dall’avanzo di amministrazione.

Art. 43.

(Giacenze nelle procedure concorsuali,
esecutive ed in sequestro conservativo)

1. All’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo rientrano in apposite gestioni separate del “Fondo unico giustizia”:

a) salvo che nei casi di cui all’articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e fino al riparto finale dell’attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell’articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942;

b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare;

c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 671 del codice di procedura civile;

d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.

2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui al comma 2-bis, costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e all’assegnatario»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter»;

c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

«6-ter. Le modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, anche in relazione a quanto disposto dal comma 6, sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto è individuato, relativamente ai procedimenti e alle procedure di cui al comma 2-bis sorti dopo l’entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, il tasso di interesse attivo di riferimento scelto tra quelli disponibili sul mercato interbancario per operazioni analoghe e continuativamente rilevati e pubblicati, che la banca o l’ufficio postale prescelto deve riconoscere al fine di garantire l’ordinario rendimento finanziario delle somme depositate. Per i procedimenti e le procedure di cui al comma 2-bis sorti dopo l’entrata in vigore del decreto di cui al presente comma il differenziale di cui al comma 2-ter è determinato in relazione al tasso di interesse attivo già riconosciuto»;

d) al comma 7, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con decreto».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, all’articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole da: «Su» fino a: «capitale» sono soppresse;

b) nel terzo comma, dopo la parola: «delegato» sono aggiunte le seguenti: «e, nel periodo di intestazione “Fondo unico giustizia” del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA».

Art. 44.

(Fondo per l’attuazione della riforma
del processo penale e dell’ordinamento
penitenziario)

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2018, di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze all’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario.

Art. 45.

(Assunzione di magistrati ordinari
e di avvocati e procuratori dello Stato)

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell’anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 10.646.068 per l’anno 2018, di euro 25.461.095 per l’anno 2019, di euro 27.843.664 per l’anno 2020, di euro 28.391.450 per l’anno 2021, di euro 36.014.275 per l’anno 2022, di euro 36.226.732 per l’anno 2023, di euro 36.878.367 per l’anno 2024, di euro 37.638.610 per l’anno 2025, di euro 38.290.249 per l’anno 2026 e di euro 39.050.492 a decorrere dall’anno 2027.

2. Al fine di assicurare all’Avvocatura dello Stato l’espletamento dei compiti ad essa assegnati dalla legge, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di venti e di venti unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell’Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.744.515 per l’anno 2018, di euro 4.048.015 per l’anno 2019, di euro 4.444.391 per l’anno 2020, di euro 4.717.550 per l’anno 2021, di euro 4.756.454 per l’anno 2022, di euro 5.272.762 per l’anno 2023, di euro 5.309.054 per l’anno 2024, di euro 5.440.072 per l’anno 2025, di euro 6.406.433 per l’anno 2026 e di euro 6.456.286 a decorrere dall’anno 2027.

Art. 46.

(Personale dell’amministrazione giudiziaria)

1. Al fine di favorire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, con le modalità di cui all’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, ad assumere, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria.

2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2018.

3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa nel limite di euro 26.704.640 per l’anno 2018 e di euro 49.409.280 annui a decorrere dall’anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Capo VI

MISURE IN MATERIA
DI AGRICOLTURA

Art. 47.

(Distretti del cibo)

1. L’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (Distretti del cibo). – 1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari sono istituiti i distretti del cibo.

2. Si definiscono distretti del cibo:

a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall’interrelazione e dall’integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

3. Le regioni provvedono all’individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.

4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. I criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019».

7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del precedente comma 2, al comma 8-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito» sono inserite le seguenti: «vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché».

Art. 48.

(IVA agevolata carne)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento. L’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui.

Capo VI

MISURE PER L’AMBIENTE
ED IL TERRITORIO

Art. 49.

(Piano invasi)

1. Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, per la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche, da attuare nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

2. Nelle more della definizione del Piano nazionale di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un Piano straordinario, che confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 1 e che è realizzato dai concessionari o richiedenti la concessione di derivazione o gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono, altresì, avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Il monitoraggio degli interventi è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche-BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificati come «PIANO INVASI». Ogni intervento è identificato dal Codice unico di progetto (CUP).

3. Per la realizzazione del Piano straordinario di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per il periodo 2018-2022. Le risorse del Piano straordinario rappresentano un’anticipazione delle risorse previste dal Piano nazionale.

Art. 50.

(Fondo rotativo per la bonifica
dei siti con rifiuti radioattivi)

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all’articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, è istituito un fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a finanziare le spese necessarie per i predetti interventi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. È comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l’attuazione degli interventi. Gli importi derivanti dall’esercizio del diritto di rivalsa sono versati su apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma.

Art. 51.

(Rafforzamento e razionalizzazione dell’azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia — Comitato d’indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo)

1. Per rafforzare e razionalizzare l’azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato d’indirizzo per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato è composto da tredici esperti del settore, di cui uno designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sei in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la rappresentanza dell’Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 1 è individuato il coordinatore del Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, è istituita l’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo», con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti:

a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, valutazione, monitoraggio e sorveglianza meteorologica e meteo-marina, l’omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;

b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche ed applicate attività di ricerca e sviluppo nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;

c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l’osservazione e la raccolta dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l’interoperabilità e l’interscambio di dati e informazioni;

d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;

e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;

f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;

g) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

4. La dotazione organica dell’Agenzia di cui al comma 3 è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

5. Alla copertura dell’organico dell’Agenzia si provvede: a) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. L’Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Al personale dell’Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

7. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l’Agenzia può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

8. Lo statuto di ItaliaMeteo è predisposto dal Comitato di cui al comma 1, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresì, i compiti di vigilanza che, per specifiche attività, il Comitato può delegare ad una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell’Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 4 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell’economia e finanze.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell’Agenzia e, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate e la stipula di apposite convenzioni per la definizione delle attività che l’Agenzia può svolgere a favore dei soggetti interessati. Nelle more della stipula delle convenzioni restano ferme le attività svolte da tutti i soggetti istituzionalmente competenti.

10. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 3 a 8 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l’anno 2018, 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per il funzionamento e per il personale dell’Agenzia da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

11. All’articolo 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo,» sono soppresse. Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo articolo 3-bis e l’articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 52.

(Interventi urgenti per la sicurezza stradale)

1. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l’assunzione a tempo indeterminato di cento unità di personale da inquadrare nel livello iniziale della terza area, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni nel triennio saranno attuate per 40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020.

2. In relazione alle assunzioni di cui al comma 1 la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. In attuazione dei commi 1 e 2 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Capo VI

MISURE PER L’ISTRUZIONE E
L’UNIVERSITÀ

Art. 53.

(Dirigenti scolastici)

1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l’anno 2018, di 41 milioni di euro per l’anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono altresì integrate con quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da destinare prioritariamente all’intervento di cui al primo periodo.

Art. 54.

(Personale amministrativo)

1. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono nominare supplenti brevi e saltuari ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all’articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’ambito del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. È bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l’assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in deroga ai requisiti professionali previsti.

3. All’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021».

Art. 55.

(Scatti stipendiali dei professori universitari)

1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall’anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall’articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell’ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell’ateneo. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l’anno 2020, 120 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

Art. 56.

(Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l’anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L’assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con l’obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

Art. 57.

(Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato)

1. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Allo scopo di adeguare l’importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018. L’adeguamento dell’importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

4. All’onere di cui al comma 3 si provvede, quanto ad euro 5 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, quanto ad euro 10 milioni, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

5. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30,54 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l’anno 2017, di 35 milioni di euro per l’anno 2018, di 21,87 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20,54 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020»;

b) al comma 298, le parole: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2017. A decorrere dal 2018».

Titolo I

POLITICHE INVARIATE

Art. 58.

(Politiche invariate)

1. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l’anno 2016, in 900 milioni di euro per l’anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

2. Le somme di cui al comma 1, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Le disposizioni recate dal comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

5. In relazione alla stipula definitiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno in cui ne è prevista l’erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All’articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «ed il regolare avvio delle stesse nell’anno scolastico 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «e garantire il regolare svolgimento delle attività per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019» e le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «il regolare svolgimento delle attività didattiche nell’anno scolastico 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «il regolare svolgimento delle attività didattiche degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019»;

c) al comma 4, dopo le parole: «64 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2017» sono aggiunte le seguenti: «, 192 milioni di euro per l’esercizio 2018 e 96 milioni euro per l’anno 2019».

7. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l’impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

8. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l’anno 2018, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2018.

9. All’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020». Conseguentemente all’elenco 1 allegato alla legge n. 190 del 2014 è aggiunta la seguente voce: «Altri lavori socialmente utili» con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Titolo I

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA (OBIETTIVI SPENDING MINISTERI ARTICOLO 22-BIS LEGGE N. 196 DEL 2009)

Art. 59.

(Misure di razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Le riduzioni di spesa contenute nella presente legge, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, per la definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2018 il comma 594 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

3. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, dopo le parole: «ed è riassegnato» sono inserite le seguenti: «per la parte eccedente l’importo di euro 11.537.000 per l’anno 2018, di euro 12.690.000 per l’anno 2019 e di euro 13.843.000 a decorrere dall’anno 2020».

4. A decorrere dall’anno 2018 i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento.

5. All’articolo 148, comma 2, della legge 27 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «possono essere riassegnate anche nell’esercizio successivo» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l’importo di 10 milioni di euro per l’anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, ».

6. All’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «per essere riassegnate» sono inserite le seguenti: «per la parte eccedente l’importo di 5 milioni di euro».

7. All’articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

8. All’articolo 63, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la parola: «quattrocento» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta».

9. Per gli anni 2018 e 2019 l’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, non si applica al Ministero della giustizia.

10. Qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della medesima legge, per il personale della Polizia di Stato, il Ministero dell’interno è autorizzato a provvedere tramite la concessione del buono pasto giornaliero. Il buono pasto di cui al primo periodo ha il medesimo valore di quello previsto per le condizioni di servizio disciplinate dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203.

11. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e dell’articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356.

Titolo I

MISURE PER GLI INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Art. 60.

(Contributo straordinario in favore del comune de L’Aquila)

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: «ivi previste.» sono inserite le seguenti: «Per l’anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell’importo complessivo di 10 milioni di euro».

2. Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: «ivi previste.» sono inserite le seguenti: «Per l’anno 2018 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro».

Art. 61.

(Finanziamenti bancari agevolati
per la ricostruzione)

1. L’articolo 43-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 43-ter – (Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione) — 1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle regioni interessate e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari delegati delle regioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 350 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, integrate di 9 milioni di euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro».

Art. 62.

(Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)

1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019. Per le finalità di cui al presente comma, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. All’articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le somme di cui al primo periodo non utilizzate nell’esercizio 2017 possono esserlo in quello successivo, per le medesime finalità di cui ai commi da 445 a 453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, nell’anno 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai sensi del comma 2.

Art. 63.

(Proroga esenzione IMU
su immobili inagibili)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, nell’anno 2018, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 2.

Art. 64.

(Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all’anno 2019 la sospensione, prevista dall’articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell’anno 2018, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell’articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2019, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in 3,6 milioni di euro per l’annualità 2018 e 2,9 milioni di euro per l’annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

4. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 3.

Art. 65.

(Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)

1. All’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018».

2. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, nel primo periodo, le parole: «16 febbraio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2018» e, nel secondo periodo, le parole: «fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018»;

b) al comma 12-ter, nel primo periodo, dopo le parole: «riscossa a decorrere da» la parola: «febbraio» è sostituita dalla seguente: «giugno» e dopo le parole: «di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: «per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11».

Art. 66.

(Misure in favore dei territori dell’isola di Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l’erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.

Art. 67.

(Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali – Polizze catastrofali)

1. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;».

2. Nella tariffa allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«

Assicurazioni contro gli eventi calamitosi 11-bis Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo I

REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 68.

(Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario)

1. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, come indicati nella tabella seguente, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell’anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al periodo precedente.

Tabella

Regioni Percentuali di riparto Riparto contributo
2018
Abruzzo 3,16% 69.576.736,84
Basilicata 2,50% 54.968.736,84
Calabria 4,46% 98.132.736,84
Campania 10,54% 231.876.526,32
Emilia-Romagna 8,51% 187.144.736,84
Lazio 11,70% 257.472.947,37
Liguria 3,10% 68.217.368,42
Lombardia 17,48% 384.615.578,95
Marche 3,48% 76.612.105,26
Molise 0,96% 21.058.631,58
Piemonte 8,23% 180.998.631,58
Puglia 8,15% 179.359.052,63
Toscana 7,82% 171.980.947,37
Umbria 1,96% 43.165.157,89
Veneto 7,95% 174.820.105,26
TOTALE 100,00% 2.200.000.000,00

2. Per l’anno 2018 il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all’articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all’articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 100 milioni di euro e per la quota rimanente è realizzato:

a) per 2.200 milioni di euro con il contributo di cui al comma 1;

b) per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse per l’edilizia sanitaria;

c) per 300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile 2018. In assenza dell’intesa, il contributo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al primo periodo è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

3. In deroga alle disposizioni recate dall’articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all’articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.

4. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, la parola: «2019», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2020»;

b) all’articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2019» e le parole: «A decorrere dall’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2020»;

2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2020»;

c) all’articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2020»;

2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019»;

d) all’articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

5. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell’approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale.

6. Le regioni di cui al comma 5, per gli anni dal 2018 al 2025, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l’anno 2017 rideterminato annualmente applicando all’anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l’anno 2018, del 2,5 per cento per l’anno 2019, del 3 per cento per l’anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all’articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all’anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all’anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.

7. Le regioni di cui al comma 5 certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 6 entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

8. Le regioni di cui al comma 5 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 5, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Nel caso in cui il piano di rientro sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla giunta regionale, il piano di rientro di cui al periodo precedente è adeguato a seguito dell’approvazione del rendiconto 2014 da parte del consiglio regionale.

9. All’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «non finanziati dall’avanzo di amministrazione» sono soppresse;

b) l’ultimo periodo è soppresso.

10. All’articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’ultimo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio».

11. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.

12. Al fine di favorire l’utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 11 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell’anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell’esercizio di riferimento.

13. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 12, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

14. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 13, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell’anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 13. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell’anno di riversamento delle risorse.

15. All’articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo» sono sostituite dalle seguenti: «Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati».

16. All’articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. È verificato l’andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica è effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell’articolo 4, commi 3 e 4, del presente decreto.

6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, è determinato l’ammontare complessivo degli spazi finanziari per l’anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all’importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

17. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l’impiego e di consolidarne l’attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l’impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 18.

18. Per le finalità di cui al comma 17, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 220 milioni di euro, a decorrere dal 2018.

19. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego e l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l’indirizzo, l’erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 21. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure avviate ai sensi del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

21. Per le finalità di cui ai commi 19 e 20, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 20, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’ANPAL sono incrementati, a decorrere dall’anno 2018, di 2,81 milioni di euro.

22. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dei commi 18 e 21, i trasferimenti di personale alle regioni, alle agenzie o agli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.

23. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 18 e 21 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

24. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell’anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. La seguente norma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

25. Il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è soppresso.

Art. 69.

(Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto speciale)

1. A decorrere dall’anno 2018, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo di 60 milioni di euro annui in favore dei territori delle autonomie speciali. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2018, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

2. A decorrere dall’anno 2018 alla regione Friuli Venezia Giulia non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all’articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Il comma 483 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.

4. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all’articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri, a carico del bilancio della Regione siciliana destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell’Accordo fra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono, altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla Regione per l’assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.

Art. 70.

(Risorse per province e città metropolitane)

1. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 352 milioni di euro per l’anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province un ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell’Unione delle province d’Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l’intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l’ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l’ammontare dei contributi di cui all’articolo 20 e del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell’importo non più dovuto dalle province del versamento previsto sino all’anno 2018 dall’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Al comma 1-bis dell’articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2017» e le parole: «per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2017».

3. Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo nell’importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell’UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l’intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dall’ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.

Art. 71.

(Interventi a favore dei comuni)

1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 400 milioni di euro per l’anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

2. I comuni di cui al comma 1 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l’anno 2018, del 20 settembre 2018 per l’anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l’anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.

3. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo 2018 per l’anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l’anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l’anno 2020, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno.

5. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 6 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 1, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell’esercizio successivo.

6. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 3 sono erogati dal Ministero dell’interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l’anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l’anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l’anno 2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l’anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l’anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l’anno 2020, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 8, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 5 e 6, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 7 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2018».

9. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 1.

10. Al comma 640 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall’anno 2018 ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti è attribuito un contributo, nel complessivo importo di 10 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a 500.000 euro annui, da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive. Gli enti beneficiari, nonché i criteri di riparto e di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente sono disciplinati con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2018».

11. Per gli anni dal 2018 al 2020 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l’articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1º gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Per l’anno 2018, le somme di cui al comma 11 sono incrementate dell’importo di 10 milioni di euro.

13. All’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l’anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2018»;

b) dopo le parole: «in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «fino all’anno 2017 e in misura non superiore a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018».

14. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all’articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata per gli anni 2018 e successivi di 10 milioni di euro annui. All’onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

15. Per l’anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato del Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017».

16. Per l’anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al comma 15.

Art. 72.

(Interventi in materia di enti territoriali)

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 485 è sostituito dal seguente:

«485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l’anno 2017, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali, di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell’ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023»;

b) dopo il comma 486 è inserito il seguente:

«486-bis. I comuni facenti parte di un’unione di comuni, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell’ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la quota di contributi trasferita all’unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni»;

c) al comma 487, alinea, dopo le parole: «Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari» sono inserite le seguenti: «destinati ad interventi di edilizia scolastica» e le parole: «20 gennaio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi»;

d) dopo il comma 487 è inserito il seguente:

«487-bis. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio per lo sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet http://www.sportgoverno.it/. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente;

b) all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente»;

e) alle lettere b) e c) del comma 488, le parole: «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della richiesta di spazi finanziari»;

f) dopo il comma 488-bis è inserito il seguente:

«488-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio per lo sport individua per ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l’adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;

b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;

c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l’adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;

d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP»;

g) il comma 489 è sostituito dal seguente:

«489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l’importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l’individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio per lo sport comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale»;

h) al comma 490, le parole: «20 gennaio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi»;

i) al comma 491, alinea, dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e di impiantistica sportiva»;

l) al comma 492, alinea, le parole: «20 febbraio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «20 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi»;

m) al comma 492, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;

n) al comma 493, dopo la parola: «a),» è inserita la seguente: «a-bis),»;

o) al comma 494 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2018, i termini di cui ai commi 487 e 487-bis, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 gennaio 2018, il 15 febbraio 2018, il 20 gennaio 2018 e il 20 febbraio 2018.»;

p) al comma 497, le parole: «20 gennaio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi»;

q) al comma 499, alinea, le parole: «15 febbraio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «20 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi»;

r) al comma 501 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2018, i termini di cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 gennaio 2018 e il 15 febbraio 2018.»;

s) il comma 507 è sostituito dal seguente:

«507. L’ente territoriale attesta l’utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l’invio della certificazione di verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo di cui al comma 470 del presente articolo. L’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi non siano stati totalmente utilizzati».

2. I commi 10 e 11 dell’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

3. All’articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall’articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Titolo I

MISURE PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO

Art. 73.

(Credito d’imposta per il Sud)

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al credito d’imposta concesso alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalità e le procedure indicate dall’articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata per un importo pari a 200 milioni di euro per l’anno 2018 e 100 milioni di euro per l’anno 2019. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di 200 milioni di euro per l’anno 2018 e di 100 milioni di euro per l’anno 2019.

Art. 74.

(Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)

1. I programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l’anno 2018, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero soggetti di età superiore ai trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Ai soggetti di cui al periodo precedente, per i quali è applicabile l’esonero contributivo previsto dall’articolo 16, le misure di cui al presente articolo possono prevedere, in deroga al comma 11 del medesimo articolo 16, l’estensione fino al 100 per cento del medesimo esonero, entro i limiti di importo annuo previsti dalle rispettive misure.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

Art. 75.

(Integrazione del finanziamento per le aree interne)

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall’articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, l’autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, è pari, complessivamente, a 281,18 milioni di euro. La ripartizione delle risorse, definita all’articolo 1, comma 812, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è modificata come segue: 16 milioni di euro per l’anno 2015, 60 milioni di euro per l’anno 2016, 94 milioni di euro per l’anno 2017, 20 milioni di euro per l’anno 2018, 30 milioni di euro per l’anno 2019, 30 milioni di euro per l’anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l’anno 2021.

Art. 76.

(Fondo imprese Sud)

1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è istituito un fondo denominato «Fondo imprese Sud», di seguito denominato «Fondo», a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attività produttiva nelle predette regioni. Il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull’annualità 2017 del Fondo per lo sviluppo e per la coesione, programmazione 2014-2020. La gestione del Fondo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa — Invitalia, di seguito denominata «Agenzia», che a tale fine può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno. L’Agenzia stipula all’uopo un’apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata dall’Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al presente comma sono accreditate su un’apposita contabilità speciale intestata all’Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.

2. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente, e dalla Banca del Mezzogiorno, dall’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.

3. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 1, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L’investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 1 alle medesime condizioni.

4. Il Fondo può inoltre investire, previa selezione tramite procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti, almeno nella quota parte derivante dalle risorse di cui al comma 1, integrate ai sensi del comma 3 con fondi privati, in imprese con caratteristiche di cui al comma 1. L’investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi.

5. Con la convenzione di cui al comma 1, sono definite le azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese, tenuto conto anche degli indicatori economici di ciascuna regione, le modalità di selezione dei soggetti di cui ai commi 3 e 4, anche tenendo conto della presenza di professionalità esperte dedicate esplicitamente alle finalità di cui al comma 1, e i livelli minimi di investimento da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, al fine di assicurare che vengano attivate risorse private in misura pari almeno a quelle dedicate dal Fondo. La convenzione definisce altresì le modalità e i termini di operatività del Fondo, il riconoscimento all’Agenzia degli oneri sostenuti nella gestione della misura, le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione, i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo, nonché le modalità di restituzione delle somme rivenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi. La convenzione può essere periodicamente aggiornata anche in relazione all’analisi dei risultati monitorati con le modalità di cui al comma 6.

6. L’Agenzia fornisce periodicamente, e con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati in merito all’impiego delle risorse, evidenziando le tipologie di attività esercitate dalle imprese che sono state interessate dalla misura, la loro crescita dimensionale in termini di fatturato e di occupazione derivante dall’apporto di capitale nonché la misura dell’apporto di capitale privato attivato.

7. Le risorse di cui al comma 1 sono gestite, nella contabilità speciale intestata all’Agenzia, assicurando la tracciabilità delle relative operazioni mediante adeguata codificazione, nel rispetto della normativa europea applicabile. Il presente articolo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ENTRATE

Capo VI

CONTRASTO ALL’EVASIONE

Art. 77.

(Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale)

1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dall’Agenzia delle entrate» sono aggiunte le seguenti: «anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti» e dopo la parola: «residenti» sono inserite le seguenti: «o stabiliti»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro il giorno 5 del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione»;

5) il comma 4 è abrogato;

6) al comma 5, le parole: «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3 e 3-bis»;

7) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

8) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria.

6-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo»;

b) all’articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori»;

c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti). — 1. Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto»;

d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Semplificazioni amministrative e contabili). — 1. Nell’ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi coloro che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;

b) una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo»;

e) l’articolo 5 è abrogato;

f) all’articolo 7, comma 1, le parole: «resta valida fino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «resta valida fino al 31 dicembre 2018».

2. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

«2-quater. Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica.

5. Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l’incremento e il potenziamento del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla Società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all’esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall’Amministrazione finanziaria. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.

Art. 78.

(Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali)

1. Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, e per gli altri prodotti carburanti o combustibili, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la loro immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all’articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, senza possibilità di compensazione. L’imposta è versata dal soggetto per conto del quale si procede all’immissione in consumo o all’estrazione dei prodotti di cui al presente comma. La base imponibile, che include l’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione precedente all’introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l’eventuale importo sul quale è stata versata l’imposta sul valore aggiunto in dogana all’atto dell’importazione.

2. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l’immissione in consumo o l’estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell’imposta sul valore aggiunto non versata.

3. Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 1, che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale previsto dall’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato anche come deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui l’estrazione dai luoghi indicati al comma 1 sia effettuata da un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o che presti idonea garanzia con le modalità ed i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l’attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa a quella prevista al comma 2, al fine di operare l’immissione in consumo o l’estrazione dei prodotti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1º febbraio 2018.

Art. 79.

(Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi)

1. Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’esercizio di tale attività, previa presentazione di apposita istanza. L’autorizzazione di cui al presente comma ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo.

2. Per i soggetti che risultino già titolari, nel territorio nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, di cui all’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l’autorizzazione di cui al comma 1 è sostituita da una comunicazione, avente validità annuale, da trasmettere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di iniziare l’attività di cui al comma 1; l’efficacia della medesima comunicazione è comunque vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell’autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l’esercizio del deposito fiscale.

3. L’attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all’acquisizione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2. Il medesimo atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso, dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato, all’ufficio delle dogane competente in relazione all’ubicazione del deposito medesimo.

4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l’istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 1, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; la medesima autorizzazione è revocata allorché ricorrano, nei confronti dello stesso soggetto, le condizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 23.

5. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l’autorizzazione di cui al comma 1 allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 1, le condizioni di cui all’articolo 23, comma 8, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Trova altresì applicazione quanto disposto dal comma 8, primo periodo, del predetto articolo 23, qualora ricorrano le condizioni ivi previste nei confronti del soggetto di cui al comma 1. L’autorizzazione è sempre sospesa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, qualora il soggetto autorizzato di cui al comma 1 sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA.

6. Nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 in materia di diniego, di sospensione e di revoca dell’autorizzazione di cui al comma 1 nonché di sospensione dell’istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi 4 e 5 ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

7. Nei casi in cui l’autorizzazione di cui al comma 1 sia sospesa o revocata ai sensi dei commi 4 e 5, ovvero sia stata sospesa o revocata l’autorizzazione o la licenza per l’esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 2, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati.

8. I soggetti autorizzati di cui al comma 1 ed i soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2 redigono un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito. L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi di cui al presente comma e può, a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l’osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.

9. L’estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione di cui al comma 1 o comunicazione di cui al comma 2 non sia più efficace, è consentita alle condizioni stabilite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

10. Per l’autorizzazione di cui al comma 1 è dovuto un diritto annuale da versare nella misura e secondo le modalità stabilite dall’articolo 63, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici.

11. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con particolare riferimento a quelle relative all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali di cui all’articolo 23 del predetto testo unico.

12. Ferma restando l’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede all’estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell’autorizzazione di cui al comma 1 ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2 ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell’estrazione dei prodotti energetici, è responsabile solidale per il pagamento dell’IVA afferente ai medesimi prodotti.

13. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo. Il medesimo decreto disciplina altresì il necessario flusso informativo dei dati tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione, anche telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni.

14. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento previsto dall’articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, a modifica delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti di cui ai commi 1 e 2 per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti stessi.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste ai commi 13 e 14, hanno efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 13.

Capo VI

MISURE DI SMALTIMENTO E DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHÉ DI ACCELERAZIONE DEL RECUPERO DEI CREDITI FISCALI

Art. 80.

(Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità)

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione, secondo le modalità individuate dal primo presidente con i programmi previsti dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di servizio onorario.

3. I magistrati ausiliari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione nella composizione integrata a norma dell’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Essi sono assegnati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte per essere destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti di cui al comma 1. Di ciascun collegio giudicante non possono far parte più di due magistrati ausiliari.

4. Possono essere chiamati all’ufficio onorario di magistrato ausiliario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non più di cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano maturato un’anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni.

5. Per la nomina a magistrato ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario.

6. Al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantatre anni di età.

7. Non possono essere nominati magistrati ausiliari coloro che, al momento della domanda e nel triennio precedente:

a) siano o siano stati membri del Parlamento nazionale ed europeo, deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali;

b) siano o siano stati sindaci, assessori comunali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

8. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, determina, con proprio decreto, le modalità e i termini di presentazione della domanda, prevedendo che alla selezione si procede, ove necessario, mediante due interpelli pubblicati nel rispetto di un intervallo temporale non superiore a sei mesi.

9. Per la nomina a magistrato ausiliario è riconosciuta preferenza, nell’ordine, al pregresso esercizio di funzioni di legittimità e alla minore anzianità anagrafica. Della pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 8 è dato avviso nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.

10. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio direttivo della Corte di cassazione che formula le proposte motivate di nomina.

11. Il magistrato ausiliario è nominato con decreto del Ministro della giustizia per la durata di tre anni, non prorogabili.

12. Il magistrato ausiliario cessa dall’incarico nelle ipotesi di decadenza, dimissioni e revoca a norma dei commi da 15 a 18.

13. Il magistrato ausiliario non può esercitare la professione di avvocato per tutto il periodo del mandato.

14. Il magistrato ausiliario ha l’obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell’articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall’articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

15. I magistrati ausiliari cessano dall’ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti richiesti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

16. In ogni momento il primo presidente della corte di cassazione propone motivatamente al consiglio direttivo la revoca del magistrato ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. È proposta la revoca del magistrato ausiliario che non abbia definito, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, un numero di procedimenti almeno pari a centocinquanta per anno.

17. Nei casi di cui al comma 16 il consiglio direttivo, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.

18. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

19. Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo omnicomprensivo di euro 1.000 mensili, per undici mensilità all’anno. L’importo di cui al presente comma non costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali né assistenziali.

20. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo i magistrati ordinari addetti all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono applicati, a norma del predetto comma, esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti di cui al comma 1.

21. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l’anno 2018, di euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per l’anno 2021.

Art. 81.

(Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale — Mutual Agreement Procedures — MAP)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell’Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, l’Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l’esame delle istanze, la connessa trattazione e gli atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga all’articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è autorizzata, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l’assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per l’anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l’anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in 0,62 milioni di euro per l’anno 2018, 3,2 milioni di euro per l’anno 2019, 5,8 milioni di euro per l’anno 2020 e 7,73 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 82.

(Pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

1. All’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».

2. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «10.000» e «diecimila», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «5.000» e «cinquemila»;

b) all’articolo 3, comma 4, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1º marzo 2018.

4. Resta fermo il potere regolamentare previsto dall’articolo 48-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 83.

(Sospensione deleghe di pagamento)

1. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-bis è inserito il seguente:

«49-ter. L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Capo VI

DISPOSIZIONI ULTERIORI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 84.

(Versamento dell’imposta sulle assicurazioni)

1. All’articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, la parola: «maggio» è sostituita dalle seguente: «novembre» e le parole: «provvisoriamente determinata» sono soppresse.

2. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 55 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 70 per cento per gli anni successivi.

Art. 85.

(Interessi passivi)

1. All’articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’ultimo periodo è soppresso.

2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Art. 86.

(Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica)

1. All’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la Nota 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale. L’imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all’originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all’articolo 15 del regolamento della Banca d’Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

Art. 87.

(Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’8 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 448 del 2001 è raddoppiata.

Art. 88.

(Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa)

1. All’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 5, le parole: «Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)»;

c) al comma 7, la lettera b) è abrogata.

2. All’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies)»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «non qualificati» sono soppresse;

c) al comma 3, il primo periodo è soppresso ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all’imposta sostitutiva di cui al comma 2»;

d) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.

3. All’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1»;

b) il comma 8 è abrogato.

4. All’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «lettere da c-bis) a c-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da c) a c-quinquies)» e al secondo periodo, le parole: «non qualificati» sono soppresse;

b) al comma 3, lettera d), le parole: «, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi» sono soppresse;

c) il comma 14 è abrogato.

5. All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del medesimo testo unico»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 67» sono sostituite dalle seguenti: «qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67»;

c) al comma 4, secondo periodo, la lettera a) è abrogata;

d) al comma 5, le parole: «o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del citato testo unico» sono soppresse.

6. All’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), se l’associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all’articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l’apporto è superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.

8. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017.

Art. 89.

(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G)

1. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, e con la decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, entro il 31 marzo 2018 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l’utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell’attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite. In linea con gli indirizzi dell’Unione europea, le procedure di selezione su base competitiva di cui al primo periodo sono definite in coerenza con l’obiettivo di garantire l’utilizzo dello spettro assicurando il più ampio livello di copertura e di accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, sul territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d’uso concessi, garantendo benefici socio-economici a lungo termine. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato entro il 30 settembre 2018 dal Ministero dello sviluppo economico alle disposizioni del presente comma e dei commi seguenti. Per i giudizi di cui al presente comma trova applicazione l’articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico provvede all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilità a far data dal 1º luglio 2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in conformità alle procedure di selezione su base competitiva definite dall’Autorità per le garanzie delle comunicazioni di cui al comma 1. Il termine relativo alla disponibilità delle frequenze di cui al primo periodo è fissato tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un’ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati.

3. Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalità di cui al comma 1, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell’attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite, deve avere luogo entro il 1° dicembre 2018. A fronte della liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre 2018 individua in favore degli operatori titolari del diritto d’uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5GHz, porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al comma 1, ultimo periodo, idonee all’esercizio dei servizi precedentemente assicurati mediante uso delle frequenze liberate.

4. Entro il 31 maggio 2018, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF 2018, considerando le codifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro ed utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle aree geografiche tecniche. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radio-elettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all’Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell’Accordo di Ginevra 2006. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all’Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate né assegnate.

5. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale e con la finalità della più efficiente gestione dello spettro consentita dall’impiego delle tecnologie più avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il calendario di cui al comma 6. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i diritti d’uso delle frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d’uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate ai sensi del comma 4 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessità di assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio di cui al comma 6 e la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali. Entro il 28 febbraio 2019, il Ministero dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d’uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali sulla base dei criteri definiti dall’Autorità di cui al medesimo periodo, e assegna i diritti d’uso delle frequenze in banda III VHF pianificate ai sensi del comma 4 al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 8 e riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l’informazione a livello regionale. In via transitoria secondo il calendario nazionale di cui al comma 6 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può utilizzare fino al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel multiplex del concessionario medesimo contenente l’informazione a livello regionale.

6. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è stabilito, previa consultazione pubblica, il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1, tenendo conto della necessità di fissare un periodo transitorio, dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d’uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l’informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, e secondo i seguenti criteri:

a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all’Italia;

b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d’uso in ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale;

c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal multiplex del servizio pubblico contenente l’informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze in banda III UHF destinate dal PNAF 2018 per la realizzazione del multiplex regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale di cui al comma 5;

d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori nazionali delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c), e contestuale attivazione di frequenze disponibili che devono essere individuate tenendo conto della necessità di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuità d’impresa;

e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d’uso nazionali;

f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d’uso nazionali di cui alla lettera e).

7. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 8, sulla base dei seguenti criteri: a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell’infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all’esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti. Le procedure di cui al primo periodo si concludono entro il 30 giugno 2019.

8. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 7, entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area geografica tecnica di cui al comma 4, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma 7, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l’accordo non è raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell’arco del periodo transitorio dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui al comma 6, lettera a), le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021.

9. In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree geografiche tecniche, di cui al comma 4, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un nuovo piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in coordinamento con le aree geografiche tecniche di cui al comma 4 ed in coerenza con le procedure di cui ai commi 4, 5, 7 e 8, entro il 30 novembre 2018. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, entro il 30 novembre 2018, stabilisce le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi, secondo i criteri di cui al citato articolo 32, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all’interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all’articolo 29, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione di cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 8, in linea con la sequenza temporale di cui all’ultimo periodo dello stesso comma 8.

10. In caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 6, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 3, fatte salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio fisso satellitare e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite di cui al comma 1, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694 — 790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 6 e fino all’effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d’uso in esito alle procedure di cui al comma 2 hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1º luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all’esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 6.

11. ………………………………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..Stralciato ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2960-quater)

12. In linea con la normativa europea, all’atto della concessione dei diritti d’uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l’affitto ad altre imprese dei diritti d’uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 5, 7 e 8 in conformità all’articolo 14-ter del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

13. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma sono utilizzati, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato, per le seguenti finalità:

a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalità, nell’ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, e 228,1 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022;

b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d’uso. Per tali finalità, nell’ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021;

c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all’articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalità, nell’ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022;

d) oneri finanziari e amministrativi relativi all’espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle seguenti attività: predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 2, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui commi 5, 7 e 8, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d’uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacità trasmissiva di cui al comma 7 e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. Per tali finalità, nell’ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2018, 10 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019, 14 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020, 18 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022.

14. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 13. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 13, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e ad assicurare l’efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative. A tal fine è autorizzata la spesa di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022.

16. Per le finalità di cui ai commi 13 e 15 il Ministero si avvale della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.

17. Al fine di coordinare le attività di cui al comma 13, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a costituire, nell’ambito delle risorse di cui alla lettera d) del predetto comma 13, una apposita task force avvalendosi anche di personale fino a cinque unità in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, rimborsandone i relativi oneri ai sensi di quanto previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Della suddetta task force può essere chiamato a far parte anche personale dipendente di società e organismi in house ovvero di società partecipate dello Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero dei relativi costi.

18. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 devono derivare proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro. Gli introiti derivanti dall’assegnazione delle bande di frequenza di cui al comma 2 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall’assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di euro per l’anno 2018, 50 milioni di euro per l’anno 2019, 300 milioni di euro per l’anno 2020, 150 milioni di euro per l’anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l’anno 2022. Qualora, a seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 1 e 2, comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verifichino minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provvede, nell’esercizio 2022, con le modalità di cui all’articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

19. I commi 165 e 166 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.

Art. 90.

(Disposizioni in materia di giochi)

1. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: «anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2018» e le parole: «nel corso dell’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro»;

b) alla lettera c), le parole: «euro 5.000» e «euro 2.500» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.500» e «euro 3.500»; dopo le parole: «legge 13 dicembre 2010, n. 220» sono inserite le seguenti: «anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti».

2. Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all’articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni. A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

3. Al fine di consentire l’espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1 e 2, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017.

Art. 91.

(Differimento disciplina IRI)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2018.

Titolo I

FONDI E ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 92.

(Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

Art. 93.

(Entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 431, lettera b), le parole: «si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell’esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell’esercizio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «si stima di incassare quali maggiori entrate risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate nell’ultimo esercizio consuntivato»;

b) al comma 432, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «sono annualmente utilizzate, nell’esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «sono annualmente utilizzate, dall’esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo»;

2) le parole: «e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «, per incrementare, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso»;

c) al comma 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «dell’anno in corso» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente»;

2) al secondo periodo, le parole: «, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento,» sono soppresse;

3) al terzo periodo, le parole: «La legge di stabilità,» sono sostituite dalle seguenti: «La legge di bilancio,».

2. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l’anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall’anno 2021.

Art. 94.

(Fondi speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-2020 restano determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Art. 95.

(Fondo investimenti)

1. Il fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 940 milioni di euro per l’anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l’anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al secondo, terzo e quarto periodo del citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono da adottare, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell’effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione delle opere.

Art. 96.

(Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività)

1. Per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2018, 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. Gli obiettivi di politica economica e industriale per la crescita e la competitività del Paese da perseguire con il Fondo sono definiti annualmente con delibera del Consiglio dei ministri. Il fondo è destinato a finanziare:

a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla competitività del Paese;

b) il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei progetti finanziati ai sensi della lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è individuato l’organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l’assetto organizzativo che consenta l’uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l’integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero. Il medesimo regolamento individua altresì l’amministrazione vigilante.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 97.

(Disciplina finanziaria e contabile della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si applicano alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall’articolo 49, commi 1-ter e 1-quater, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Art. 98.

(Liquidazione patrimoni)

1. Nelle more del termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti ai sensi dell’articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 1, commi da 488 a 595, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Collegio dei periti predispone una valutazione estimativa intermedia dell’esito della liquidazione e determina l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l’esito economico effettivo consuntivato nella fase intermedia della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo, il 70 per cento è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze ed è versato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2018. La disposizione si applica, in quanto compatibile, al patrimonio separato di cui all’articolo 41, commi da 16-ter a 16-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Qualora al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti il risultato dell’attività liquidatoria relativo ad uno dei patrimoni separati risultasse inferiore al corrispettivo pagato è consentita la compensazione con l’eventuale maggiore importo conseguito al termine dell’attività liquidatoria da altro patrimonio separato.

2. L’attivo della liquidazione del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, di cui all’articolo 41, comma 16-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, presente nel bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, è versato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2018.

Art. 99.

(Equo compenso)

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………………………………………………………………..
………………………………………………………………..Stralciato ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2960-quinquies)

Art. 100.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: «codice civile» sono aggiunte le seguenti: «, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all’articolo 12-bis»;

b) al capo I del titolo II, dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis. – (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). — 1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall’articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).

2. L’applicazione dell’articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d’Italia può disciplinare l’emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello»;

c) all’articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società».

2. Al capo II-bis del titolo IV della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l’articolo 60-bis.4 è aggiunto il seguente:

«Art. 60-bis.4-bis. – (Strumenti di debito chirografario di secondo livello) – 1. Le Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell’articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l’articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario».

3. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall’articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati.

Art. 101.

(Istituto di geofisica e vulcanologia)

1. Al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l’allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) promuove un piano straordinario per lo sviluppo e l’implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano mediante l’implementazione della rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio «space weather».

2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.

Art. 102.

(Modifica della tabella A di cui all’articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93)

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………………………………………………………………..Stralciato ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 2960-sexies)

Parte I

Art. 103.

(Stato di previsione dell’entrata)

1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2018, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1).

Art. 104.

(Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l’anno 2018, in 55.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa — Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l’anno finanziario 2018, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 18.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l’anno finanziario 2018, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all’articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, per l’anno finanziario 2018, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 7.300 milioni di euro.

6. Per gli effetti di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l’anno finanziario 2018, quelle descritte nell’elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l’anno finanziario 2018, nell’elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell’ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2018, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Protezione sociale per particolari categorie», azione «Promozione e garanzia delle pari opportunità», nell’ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2018, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall’Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l’effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per l’attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2018, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l’effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all’amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall’effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l’anno 2018, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell’ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12. Nell’elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2018, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell’anno 2018, ai sensi dell’articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l’anno finanziario 2018, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell’ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell’entrata, dalla società Equitalia Giustizia SpA a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2018, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2018, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

18. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2018, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all’emissione di titoli del debito pubblico.

19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2018, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale della Guardia di finanza.

Art. 105.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno finanziario 2018, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 106.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l’attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 107.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell’ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2018.

Art. 108.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell’economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l’anno finanziario 2018, per l’effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 109.

(Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 110.

(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell’ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell’entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell’ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2018, per essere destinate alle spese relative all’educazione fisica, all’attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all’adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell’interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2018, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, occorrenti per l’attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall’articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall’articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l’anno finanziario 2018, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell’interno, e nel capitolo 2872, istituito nell’ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell’articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l’anno finanziario 2018, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l’attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2018, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell’articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell’articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2018, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, anche tra missioni e programmi diversi.

9. Ferma restando l’adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l’erogazione nell’anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

11. Al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie nell’ambito del sistema di erogazione unificata dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane Spa, con Azienda nazionale autonoma delle strade S.p.A. e con Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell’interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

Art. 111.

(Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 112.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2018, ai sensi dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l’anno 2018, è fissato in 136 unità.

4. Nell’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2018, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l’esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l’anno finanziario 2018, le disposizioni dell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 113.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2018, ai sensi dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 64;

2) Marina n. 33;

3) Aeronautica n. 78;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 26;

3) Aeronautica n. 9;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 98;

2) Marina n. 20;

3) Aeronautica n. 25;

4) Carabinieri n. 70.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l’anno 2018, come segue:

1) Esercito n. 280;

2) Marina n. 300;

3) Aeronautica n. 242;

4) Carabinieri n. 110.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa 1’Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2018, come segue:

1) Esercito n. 420;

2) Marina n. 355;

3) Aeronautica n. 281.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2018, come segue:

1) Esercito n. 480;

2) Marina n. 200;

3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell’Alleanza atlantica (NATO), di cui al programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell’ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» ed ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell’ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l’anno 2018, le disposizioni contenute nell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell’ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2018, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2018, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2018, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell’ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2018, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d’Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell’Arma dei carabinieri.

Art. 114.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nell’ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’anno finanziario 2018, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all’articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l’anno finanziario 2018 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione», nell’ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2018, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 115.

(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l’anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell’ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico dello spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l’anno finanziario 2018, il Ministro dell’economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l’esportazione e dell’espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico». A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 116.

(Stato di previsione del Ministero
della salute)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2018, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 117.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 852.234.316.297, in euro 862.740.670.331 e in euro 858.624.860.313 in termini di competenza, nonché in euro 869.226.051.445, in euro 868.614.126.578 e in euro 862.675.864.555 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2018-2020.

Art. 118.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2018-2020, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 119.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell’ambito dei programmi interessati, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l’anno finanziario 2018, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l’esercizio finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all’accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell’esercizio finanziario 2017 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l’operatività delle amministrazioni.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l’anno finanziario 2018, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2018, delle somme versate all’entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell’articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l’anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l’attuazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. In attuazione dell’articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l’anno finanziario 2018, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all’articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2017, versate all’entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall’incarico.

16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione dell’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia per la coesione territoriale.

18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all’eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell’attività di ricognizione svolta in attuazione dell’articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2018-2020 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell’entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

20. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

21. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l’acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

22. Le assegnazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per corrispondere ad eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, per l’anno finanziario 2018, tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell’anno 2017. L’utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.

23. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l’anno finanziario 2018, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2018, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.

25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2018, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell’Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

26. Su proposta del Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l’anno finanziario 2018, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell’ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».

27. Ai fini dell’attuazione del programma di interventi previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l’anno finanziario 2018, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all’attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2018, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

29. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2018, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dall’Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

30. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2018. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell’anno 2018 per essere utilizzate nell’esercizio successivo.

31. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.

32. Relativamente alle gestioni contabili oggetto di riconduzione al regime di contabilità ordinaria ai sensi dell’articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le somme che, a seguito della chiusura dei conti di tesoreria, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per effetto dei versamenti operati da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonché dall’Unione europea in favore delle strutture dei Ministeri titolari delle medesime gestioni, sono riassegnate negli stati di previsione dei Ministeri interessati, al fine di mantenere l’operatività delle stesse.

33. Le somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

Art. 120.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2018.

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
– COMPETENZA –
Descrizione risultato differenziale 2018 2019 2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -45.470 -25.600 -13.600
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 274.000 267.000 247.000
– CASSA –
Descrizione risultato differenziale 2018 2019 2020
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -103.850 -73.500 -59.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 332.000 314.500 293.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

TABELLE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO
DEL PROVVEDIMENTO
2018 2019 2020
Accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate
Ministero dell’economia e delle finanze 82.223.732 160.884.124 160.884.124
Ministero dello sviluppo economico 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Ministero della giustizia 11.178.632 15.069.841 15.069.841
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 60.000.000 70.000.000 70.000.000
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2.000.000 10.000.000 10.000.000
Ministero dell’interno 2.000.000 10.000.000 10.000.000
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 4.320.500 10.000.000 10.000.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8.000.000 10.000.000 10.000.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 10.000.000 20.000.000 20.000.000
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 4.000.000 5.000.000 5.000.000
Ministero della salute 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate 215.722.864 342.953.965 342.953.965
di cui regolazione debitoria
di cui limite impegno

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO
DEL PROVVEDIMENTO
2018 2019 2020
Accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate
Ministero dell’economia e delle finanze 201.400.000 244.648.000 216.148.000
Ministero dello sviluppo economico 43.000.000 43.000.000 43.000.000
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27.753.000 27.753.000 27.753.000
Ministero della giustizia 2.000.000 15.000.000 25.000.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 5.000.000 10.000.000 20.000.000
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20.000.000 30.000.000 30.000.000
Ministero dell’interno 16.000.000 50.000.000 50.000.000
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 27.748.000 50.000.000 50.000.000
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 1.000.000 10.000.000 20.000.000
Ministero della salute 23.000.000 23.000.000 23.000.000
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate 366.901.000 503.401.000 504.901.000
di cui regolazione debitoria
di cui limite impegno