Gli emendamenti in materia di uscita autonoma

Gli emendamenti in materia di uscita autonoma

di Cinzia Olivieri

 

Sono stati presentati gli emendamenti al disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili». Tra i numerosi proposti, quelli in materia di uscita autonoma degli alunni da scuola.

Non può dubitarsi si tratti di esigenza indifferibile a seguito del vero e proprio panico generalizzato determinato dall’ordinanza della Cassazione – terza Sezione Civile – n. 21593/2017, la quale, per la precisione, ha respinto tanto il ricorso principale proposto in sede civile dal MIUR quanto quello incidentale dei familiari del minore che aveva perso la vita all’uscita da scuola, investito da un autobus di linea e relativamente al quale tragico evento le sentenze di condanna, sia in sede penale che civile, erano state pronunciate diversi anni addietro.

Inutile rilevare che nel caso di specie non ricorreva alcun caso di “uscita autonoma”.

Anzi, l Tribunale, già con sentenza 654 del 2009, aveva dichiarato che la responsabilità del sinistro era da ascriversi per un residuo 20% al Ministero, sulla base di quanto emerso nel processo penale, svolto sui medesimi fatti a carico dell’insegnante dell’ultima ora e della preside nel corso del giudizio civile, “perché ai sensi dell’articolo 3 del regolamento d’istituto non doveva essere interrotta la vigilanza della scuola fino all’affidamento dei minori al personale di trasporto o, in mancanza di questo, a soggetti pubblici responsabili. Nel caso di specie invece i ragazzi appena usciti dalla scuola sarebbero stati lasciati liberi sulla strada pubblica.

Sebbene dunque palesemente non sussistesse alcuna autorizzazione all’uscita in autonomia, ma piuttosto fosse stato riscontrato un caso di difetto di vigilanza in contrasto ad una obbligazione contrattuale, improvvisamente le pratiche consolidate delle scuole sono state messe in crisi, così che timori sempre più diffusi hanno portato tantissimi istituti scolastici a richiedere la necessaria riconsegna del minore ai genitori, quanto meno fino a tutta la secondaria di primo grado.

Si è fatto richiamo, tra l’altro, anche all’art. 591 c.p., sebbene non ricorresse abbandono ed il limite dei 14 anni imporrebbe la presenza dei genitori di fatto quanto meno fino al primo anno della secondaria di secondo grado.

Comunque sembra ormai che l’unica soluzione sia di natura normativa.

Sulle proposte di seguito riportate, di emendamento al cd. “Decreto Fiscale”, si fondano quindi le speranze di risoluzione della questione:

Proposta di modifica n. 19.0.2 al DDL n. 2942

19.0.2

GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, CORSINI,CASSON

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Autorizzazione a consentire l’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici)

  1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori possono autorizzare per iscritto, con nota indirizzata al dirigente preposto, l’Istituto scolastico a consentire l’uscita autonoma ed indipendente del minori dai locali della scuola e comunque dal perimetro scolastico al termine dell’orario delle lezioni e, in generale di ogni attività riconducibile alla didattica che si svolge all’interno dei suddetti locali.
  2. L’autorizzazione di cui al comma 1 dev’essere confermata all’inizio di ogni anno scolastico ovvero, in caso di trasferimento del minore ad altro Istituto scolastico, trasmessa al nuovo Istituto.
  3. L’autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico, ivi compreso quello non docente, da ogni responsabilità civile e penale connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, custodia e cura sui minori, a prescindere da quanto eventualmente previsto e disciplinato dal Regolamento dell’Istituto scolastico.
  4. Al fine dell’esonero dalle responsabilità di cui al comma 3, l’Istituto scolastico deve rifiutare l’autorizzazione ovvero concederla a determinate, specifiche condizioni, con nota scritta motivata indirizza ai genitori ed ai tutori, in ogni ipotesi in cui la predetta autorizzazione sia contraria agli interessi di sicurezza ed incolumità del minore, tenuto conto della sua età e del suo grado di autonomia nonché del contesto e di ogni altra circostanza idonea a comprimere e limitare il processo di autoresponsabilizzazione del minore stesso».

Proposta di modifica n. 19.0.3 al DDL n. 2942

19.0.3

MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, DEL BARBA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, SAGGESE, SPILABOTTE, VALENTINI, FASIOLO, MATTESINI, CANTINI, MORGONI, SANTINI, ZANONI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

  1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni.
  2. L’autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza».

 

Proposta di modifica n. 19.0.4 al DDL n. 2942

19.0.4

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, MATTESINI, FASIOLO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di uscita autonoma degli alunni dalla scuola)

  1. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che stabilisce anche le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima, anche autonoma, sulla base della valutazione degli elementi soggettivi e di contesto in condivisione con le famiglie ed in considerazione delle scelte educative dalle stesse formulate. Il regolamento interno ha potere deliberante, altresì, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42″».

 

Proposta di modifica n. 19.0.4 al DDL n. 2942

19.0.4 (testo 2)

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, MATTESINI, FASIOLO, FABBRI, SANTINI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di uscita autonoma degli alunni dalla scuola)

  1. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che stabilisce anche le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42. Lo stesso regolamento disciplina la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, l’uscita dalla medesima e il trasporto scolastico. Per i minori di anni 14 l’uscita dalla scuola e dai mezzi di trasporto scolastico può essere agita in autonomia sulla base della valutazione degli elementi soggettivi e di contesto in condivisione con le famiglie ed in considerazione delle scelte educative dalle stesse formulate. Il regolamento interno ha potere deliberante, altresì, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42″».