Alunni a casa da soli se autorizzati Spuntano nuovi oneri per il personale

da ItaliaOggi

Alunni a casa da soli se autorizzati Spuntano nuovi oneri per il personale

Via libera dal senato alla norma sulle uscite dalle medie

Marco Nobilio

Gli alunni fino a 14 anni di età potranno ritornare a casa da soli al temine delle lezioni solo previa autorizzazione scritta da parte dei genitori. Idem per quanto riguarda la salita e la discesa dallo scuolabus e il tempo di sosta alla fermata. Lo prevede l’articolo 19-bis del disegno di legge 2942, approvato in prima lettura dal senato il 16 novembre scorso. Il testo passa ora alla camera per l’approvazione definitiva. Le nuove disposizioni esonerano dall’obbligo di vigilanza il personale della scuola e gli autisti degli scuolabus. E dovrebbero servire a sedare l’ondata di panico, che si era diffusa tra gli addetti ai lavori dopo la sentenza della Corte di cassazione depositata il 19 settembre 2017 (III sezione civile n.21593).

Panico ingiustificato, perché la Suprema corte non ha mutato il proprio costante orientamento, secondo il quale, al di fuori delle pertinenze degli edifici scolastici non sussiste alcun obbligo di vigilanza. Tale indirizzo è stato ribadito, da ultimo con la sentenza n. 19158/2014, con la quale la Cassazione ha accertato la inesistenza di responsabilità a carico dei docenti in caso di infortuni occorsi agli alunni al di fuori della scuola. La Suprema corte, inoltre, sostiene costantemente che eventuali azioni risarcitorie non possano essere intentate direttamente nei confronti dei docenti e delle istituzioni scolastiche, ma possano essere rivolte solo nei confronti del ministero dell’istruzione (19160/2014).

Per contro, con la sentenza del 19 settembre i giudici di legittimità hanno semplicemente sancito il principio, secondo il quale, se nel regolamento di istituto c’è scritto che i docenti dell’ultima ora devono vigilare all’uscita degli alunni da scuola, fino a quando questi ultimi salgano sullo scuolabus, la responsabilità dell’istituzione scolastica in caso di sinistri ed infortuni degli alunni sussiste anche nel caso in cui ciò avvenga al di fuori delle pertinenze dell’edificio scolastico. Ma ciò vale solo ed esclusivamente in quelle scuole dove il regolamento di istituto estenda l’obbligo di vigilanza oltre gli oneri ordinariamente previsti dalla legge. Perché il regolamento di istituto si colloca in rapporto di specialità rispetto alla normativa generale prevalendo su quest’ultima.

Nonostante tutto ciò, a seguito di notizie diffuse a mezzo stampa, poi rivelatesi prive di fondamento, nella maggior parte delle istituzioni scolastiche si è creata l’erronea convinzione che gli obblighi di vigilanza comprendessero in via ordinaria anche la vigilanza nelle pertinenze scolastiche dopo l’uscita da scuola. E che non fosse più possibile consentire agli alunni di tornare a casa da soli.

Di qui l’intervento del governo, tramite l’inclusione dell’articolo 19-bis nel maxiemendamento al decreto fiscale, approvato dal senato il 19 settembre scorso. Che rischia di ingenerare ulteriori problemi. Prevedere con legge ordinaria che per tornare a casa da soli gli alunni fino a 14 anni debbano essere autorizzati in forma scritta dai genitori implica, infatti, che in assenza di tale autorizzazione gli oneri di vigilanza di docenti e personale Ata debbano comprendere, in via ordinaria, la vigilanza anche dopo il decorso del termine dell’orario di lezione. Ciò comporta, a sua volta, che gli alunni non autorizzati in forma scritta debbano attendere i genitori a scuola. E in caso di ritardo di questi ultimi, debbano rimanere a scuola oltre l’orario. E ciò pone ulteriori interrogativi su chi debba provvedere alla prestazione di vigilanza e, al decorso del termine dell’orario di servizio, quali responsabilità possano profilarsi in capo ai genitori inadempienti.

Allo stato attuale il contratto di lavoro non prevede oneri di vigilanza a carico dei docenti al temine dell’orario di lezione. Pertanto, ai docenti non può essere richiesto di rimanere a scuola oltre l’orario per provvedere alla vigilanza. Salvo che ciò avvenga con il previo consenso degli interessati e tramite la quantificazione degli oneri in termini di allungamento dell’orario di lavoro e relativa determinazione della retribuzione accessoria spettante. Diverso è il caso dei collaboratori scolastici che, ai sensi della tabella A del vigente contratto di lavoro (si veda area A), sono tenuti ad assicurare la vigilanza sugli alunni «nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche». Ma ciò non vuol dire che i collaboratori scolastici possano essere obbligati ad assicurare la prestazione di vigilanza senza limiti di tempo. Perché anche i collaboratori sono vincolati solo fino al decorso del termine dell’orario di lavoro. E in ogni caso, essendo tenuti a svolgere anche le loro mansioni ordinarie, se dovesse diventare prassi che il collaboratore scolastico debba provvedere alla vigilanza una volta terminato l’orario delle lezioni, ciò comporterebbe la preclusione dello svolgimento delle ordinarie mansioni di pulizia dei locali scolastici. Ma una volta esaurito anche l’orario di lavoro dei collaboratori scolastici, in capo ai genitori potrebbero profilarsi gravi responsabilità anche di natura penale.