Assenze nella scuola primaria: ecco come funzionano, istruzioni per l’uso

da Tuttoscuola

Assenze nella scuola primaria: ecco come funzionano, istruzioni per l’uso

La scuola primaria, in quanto scuola dell’obbligo, non ammette assenze dalle lezioni se non per motivate ragioni di famiglia o di salute. Qualora l’assenza dell’alunno da scuola sia dovuta a ragioni di salute e comporti una assenza continuativa che si prolunga oltre i cinque giorni, occorre, di norma, che l’alunno giustifichi l’assenza. Una norma di medicina scolastica prescrive, infatti, che gli alunni possono essere riammessi a scuola solo presentando specifico certificato medico quando la malattia superi i cinque giorni continuativi. Tuttavia, recenti disposizioni sanitarie hanno rimesso direttamente alle Regioni la competenza in materia di medicina scolastica anche con riferimento ai certificati medici per la riammissione degli alunni a scuola dopo un periodo di malattia.

Assenze a scuola, le eccezioni

Si sono registrate già eccezioni rispetto al criterio generale di certificare le assenze per malattia superiori ai cinque giorni. Infatti, ad esempio, la Regione Lombardia ha stabilito con apposita legge regionale che per tutte le scuole delle province lombarde è abolito l’obbligo di rilascio di certificati medici di riammissione oltre i cinque giorni di assenza da scuola. In tali casi riteniamo che, in mancanza del certificato medico non più dovuto, la famiglia possa semplicemente comunicare alla scuola il motivo dell’assenza, anche nell’interesse della salute del proprio figlio e degli altri bambini. Per particolari malattie infettive che abbiano comportato anche un ricovero ospedaliero per il livello di gravità della malattia stessa, la certificazione medica è necessaria per la riammissione a scuola.

Assenze a scuola: cosa fare se sono troppe

Qualora le assenze da scuola siano frequenti e non giustificate, il dirigente provvede ad avvisare le famiglie sollecitandole a un comportamento di maggiore cooperazione con la scuola per non vanificare il diritto all’istruzione che la Costituzione della Repubblica Italiana garantisce a tutti i cittadini. Nel caso in cui la famiglia non ottemperi all’obbligo di istruzione dei figli (frequenza gravemente saltuaria o addirittura non frequenza alle lezioni), il dirigente provvede a segnalare alla magistratura la violazione della specifica norma del codice civile.