Legge 4 dicembre 2017, n. 172

Legge 4 dicembre 2017, n. 172

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie. (17G00186)

(GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, e’
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. All’articolo 162-ter del codice penale e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 4 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148

Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta
Ufficiale – Serie generale – n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato
con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: “Disposizioni urgenti in
materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla
disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.”.
(17A08254)

(GU n.284 del 5-12-2017)

Vigente al: 5-12-2017

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche’ dell’art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Estensione della definizione agevolata dei carichi

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all’articolo 6,
comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della
rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del
decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 e’
fissato nel mese di luglio 2018.
2. (Soppresso).
3. Al fine di consentire alle Universita’ degli studi che hanno
aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto
dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 125,
di completare i relativi versamenti entro l’anno 2018 e di usufruire
dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il
pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 e’
differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3
milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo
1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, e’ incrementato di 8,3
milioni di euro nel 2018.
4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito
denominato « Decreto », per quanto non derogate da quelle dei commi
da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi
affidati agli agenti della riscossione:
a) dal 2000 al 2016:
1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del
comma 2 dell’articolo 6 del Decreto;
2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24
ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla
definizione agevolata, in applicazione dell’alinea del comma 8
dell’articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato
tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al
31 dicembre 2016;
b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore
manifesta all’agente della riscossione la sua volonta’ di avvalersene
rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le
modalita’ e in conformita’ alla modulistica pubblicate dallo stesso
agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31
dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l’impegno di
cui al comma 2 dell’articolo 6 del Decreto.
6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4 si
applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui
all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il pagamento delle stesse
somme, salvo quanto previsto dal comma 8, puo’ essere effettuato in
un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da
pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018,
ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
7. L’agente della riscossione:
a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del
presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con
posta ordinaria, l’avviso previsto dal comma 3-ter dell’articolo 6
del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l’ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche’
delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di
esse.
8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai
carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi in piani
di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non
risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31
dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1):
a) l’agente della riscossione comunica al debitore:
1) entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31
dicembre 2016 e non pagate;
2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma
7, lettera b);
b) il debitore e’ tenuto a pagare:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l’importo ad esso
comunicato ai sensi della lettera a), numero 1). Il mancato,
insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina
automaticamente l’improcedibilita’ dell’istanza;
2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti
rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l’80 per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
3) entro febbraio 2019, l’ultima rata relativa al restante 20 per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del
presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell’articolo 6 del
Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal
comma 5:
a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a),
numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della
prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, e’ sospeso
il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla
stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla
medesima data;
b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione e
si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo,
dell’articolo 6 del Decreto.
10-bis. In deroga alle disposizioni dell’alinea dell’articolo 6,
comma 8, del Decreto, la facolta’ di definizione dei carichi di cui
al comma 4, lettera b), del presente articolo puo’ essere esercitata
senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in
essere.
10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter
dell’articolo 6 del Decreto.
10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter si applicano
anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle
disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10-quinquies. All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: « Le
comunicazioni di inesigibilita’ relative alle quote affidate agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017,
anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi
delle societa’ del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli
anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita’ di consegna partendo
dalla piu’ recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo
al 2021 ».
10-sexies. All’articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: « 2019
» e’ sostituita dalla seguente: « 2020 ».
11. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016,
n. 225, dopo le parole « 2 aprile 1958, n. 377 » sono inserite le
seguenti: « , per l’armonizzazione della disciplina previdenziale del
personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella
dell’assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e
dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335. ».
Al comma 8 del citato articolo 1 del Decreto e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Per la tutela dell’integrita’ dei bilanci
pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonche’ nel
rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attivita’ di supporto
propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli
enti locali e delle societa’ da essi partecipate sono affidate a
soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».
11-bis. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e’ incrementato di 13 milioni di euro per
l’anno 2018 e di 96 milioni di euro per l’anno 2019. Il Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato
di 25,1 milioni di euro per l’anno 2019.
11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies e 11-bis,
si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l’anno 2018 e a 96
milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti
dall’applicazione dei commi da 4 a 10-sexies del presente articolo,
e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
11-quater. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle
regioni, delle province, delle citta’ metropolitane e dei comuni, non
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti
stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei
propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione
delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di
cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono
fatti salvi gli effetti gia’ prodotti dalla eventuale definizione
agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti
ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 1-bis

Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
per spese di progettazione

1. All’articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo le parole: « nonche’ a interventi volti a favorire
l’insediamento di attivita’ di agricoltura nell’ambito urbano » sono
aggiunte le seguenti: « e a spese di progettazione per opere
pubbliche ».

Art. 1-ter

Disposizioni relative alla trasmissione
dei dati delle fatture emesse e ricevute

1. Le sanzioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l’errata trasmissione dei
dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall’articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall’articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano
relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre
2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28
febbraio 2018.
2. Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo
21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
a) e’ in facolta’ dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza
semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti
coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che
non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data
e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota
applicata e all’imposta nonche’ alla tipologia dell’operazione ai
fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura;
b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di
importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi
dell’articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, e’ in facolta’
dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I
dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o
del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive,
la partita IVA del cessionario o committente per il documento
riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del
documento riepilogativo nonche’ l’ammontare imponibile complessivo e
l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota
applicata.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla
trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei
consumatori finali.
4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui
all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui
all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita’ di attuazione del presente articolo.
6. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, le parole: « all’articolo 11, comma 1 » sono sostituite dalle
seguenti: « all’articolo 11, comma 2-bis ».

Art. 2

Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e
contributivi e altri interventi nei territori colpiti da calamita’
naturali

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9
settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel
territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di
Collesalvetti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei
versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche’
dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017
ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto gia’
versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi’, nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma
1.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In caso
di impossibilita’ dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i
versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e’
applicabile l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 e’ subordinata alla
richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilita’ della casa di
abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli
uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono
essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I
soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti
dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini relativi
agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti
tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017.
4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e’ incrementato di 25 milioni di euro per l’anno 2017. Agli
oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi
3-bis e 4.
4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 4, pari a complessivi
25 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede, quanto a 10 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
dei bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2017, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero e, quanto a 15 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. (Soppresso).
5-bis. Il termine di scadenza della sospensione dei termini
relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 ottobre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017, e’
prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione e’ subordinata alla
richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di
inagibilita’, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello
studio professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell’Agenzia
delle entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i
versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017
al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro il 16
ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si
applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno,
anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto gia’
versato.
5-ter. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola
Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi
il 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia, purche’ distrutti od oggetto
di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31
dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul
reddito delle societa’, fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita’ dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di
imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi’,
esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata
scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva
ricostruzione o agibilita’ dei fabbricati stessi e comunque fino
all’anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo’ dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o
l’inagibilita’ totale o parziale del fabbricato all’autorita’
comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto
di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate
territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell’interno e
del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri
e le modalita’ per il rimborso ai comuni interessati del minor
gettito connesso all’esenzione di cui al secondo periodo.
6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l’anno
2017 a carico dei comuni di cui ai commi 1 e 5-bis connessi alla
sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai
medesimi commi 1 e 5-bis, e’ istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell’interno, un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di
euro per l’anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto
del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla
ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l’Agenzia delle
entrate-Struttura di gestione versa all’entrata del bilancio dello
Stato una quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei
singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune
di cui ai commi 1 e 5-bis.
6-bis. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 5-bis e
5-ter, pari ad euro 2.550.000 per l’anno 2017, ad euro 110.000 per
l’anno 2018 e ad euro 60.000 per l’anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni
di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia
colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, e’ autorizzata la spesa di euro
20.000.000 per l’anno 2019 e di euro 10.000.000 per l’anno 2020, da
iscrivere in apposito fondo.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a euro
20.000.000 per l’anno 2019 e a euro 10.000.000 per l’anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2017, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti gli interventi e le modalita’ di ripartizione del fondo di
cui al comma 6-ter per l’erogazione, la ripartizione, la
ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni
interessati.
6-sexies. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita’
produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, e’
concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per
gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni
di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia un
contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di
reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell’attivita’ nei
sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.
6-septies. La perdita di reddito di cui al comma 6-sexies e’
calcolata sulla base dei dati finanziari dell’impresa colpita
confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto
2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni, ove
disponibili, precedenti il verificarsi degli eventi sismici,
escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e
calcolata per lo stesso semestre dell’anno.
6-octies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi a
condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia
giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici
e la perdita di reddito.
6-novies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi nel
rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE)
n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.
6-decies. I criteri, le procedure, le modalita’ di concessione e di
erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale
di cui ai commi da 6-sexies a 6-novies sono stabiliti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6-undecies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da
6-sexies a 6-novies, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli
anni 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno
2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per
l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. All’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: « Gli adempimenti e
i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione
di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un
massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di
maggio 2018.».
7-bis. L’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori da parte
del beneficiario dei contributi, di cui agli articoli 6, comma 13, e
12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
avviene a seguito dell’approvazione definitiva del progetto da parte
degli Uffici speciali per la ricostruzione.
8. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 430, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e’ ridotto di 100 milioni di euro per l’anno
2018.

Art. 2-bis

Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori
misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. All’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli oneri
derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di
quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse
di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto».
2. All’articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di
supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i
procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando
la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo
svolgimento dell’attivita’ istruttoria relativa al rilascio dei
titoli abilitativi edilizi, nonche’ all’adozione dell’atto finale per
il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione
all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente
e assicurando il necessario coordinamento con l’attivita’ di
quest’ultimo »;
b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice
commissario puo’ essere costituita presso l’Ufficio speciale per la
ricostruzione uno Sportello unico per le attivita’ produttive (SUAP)
unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge le relative
funzioni limitatamente alle competenze attribuite all’Ufficio
speciale per la ricostruzione dal presente decreto ».
3. All’articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: « definire i criteri in
base ai quali le Regioni » sono inserite le seguenti: « , su proposta
dei Comuni, »;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma
2, sono definiti i criteri e le modalita’ per la concessione dei
contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo
legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di
entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma si provvede, nel limite di euro
2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all’articolo 4, comma
3 ».
4. All’articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori
asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche
in deroga all’articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui all’articolo 3, che ne danno notizia agli uffici
comunali competenti, l’avvio dei lavori edilizi di riparazione o
ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni
stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonche’ dei
contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica,
ivi inclusa quella paesaggistica, con l’indicazione del progettista
abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori
e dell’impresa esecutrice, purche’ le costruzioni non siano state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono
stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o
autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle
vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle
in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati,
entro il termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori,
provvedono a presentare la documentazione che non sia stata gia’
allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o
ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e
dell’autorizzazione sismica »;
b) al primo periodo del comma 4, le parole: « 31 dicembre 2017 »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2018 »;
c) il secondo periodo del comma 4 e’ sostituito dai seguenti: « Con
ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma
2, il Commissario straordinario puo’ disporre il differimento del
termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non
oltre il 31 luglio 2018. Il mancato rispetto dei termini e delle
modalita’ di cui al presente comma determina l’inammissibilita’ della
domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini
previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo
per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto
interessato ».
5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi
professionali e nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 229 del 2016, abilitati all’esercizio della professione
relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito
dell’edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, di
cui all’articolo 8, comma 1, dello stesso decreto, provvedono entro
la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla presentazione
della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e della
documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.
L’inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle
modalita’ di redazione e presentazione della scheda AeDES previste
dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, determina la
cancellazione del professionista dall’elenco speciale di cui
all’articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento
al professionista del compenso per l’attivita’ svolta e
l’inammissibilita’ della domanda di contributo prevista dall’articolo
8 del medesimo decreto-legge.
6. Dopo l’articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e’ inserito il seguente:
«Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze
abitative). – 1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in
assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24
agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai
proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su
immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di
cui all’articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono
provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in
deroga all’articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilita’ paesaggistica,
nonche’ del nulla osta dell’Ente parco di cui all’articolo 13 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purche’
sussistano le seguenti condizioni:
a) il richiedente sia proprietario o suo parente entro il terzo
grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento su un
immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui
all’articolo 1 del presente decreto;
b) il richiedente sia altresi’ proprietario o suo parente entro il
terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento
sull’area su cui e’ stato realizzato l’immobile in assenza di titolo
abilitativo;
c) l’area su cui e’ stato realizzato l’immobile privo di titolo
ricada in uno dei Comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis e
risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico
comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto del parco,
se ricompresa all’interno del perimetro di un parco nazionale o
regionale, vigenti alla data dell’evento sismico;
d) la volumetria dell’immobile realizzato in assenza di titolo
abilitativo non sia superiore a quella dell’immobile dichiarato
inagibile;
e) il richiedente abbia presentato, ovvero presenti contestualmente
alla comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001, domanda di accesso a contributo ai sensi dell’articolo
5 del presente decreto per la ricostruzione dell’immobile dichiarato
inagibile;
f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unita’ a
uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;
g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente
e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze
anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.
2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati:
a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che
attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 nonche’ il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese
quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;
b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui
all’allegato 1 all’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, attestante i danni
riportati dall’edificio distrutto o danneggiato dal sisma, nonche’
della conseguente ordinanza di inagibilita’;
c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la
sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e g)
del comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di
novanta giorni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le
opere realizzate all’esito della concessione del contributo e una
volta ultimati i lavori di ricostruzione dell’edificio distrutto o
danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell’assegnazione di
una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L’inosservanza
dell’obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di
legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo
abilitativo.
4. Qualora l’immobile realizzato abbia le caratteristiche di
un’opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue
condizioni di cui al comma 1, ai fini dell’applicazione del presente
articolo non e’ richiesta la conformita’ alle previsioni dello
strumento urbanistico comunale e del piano di assetto del parco.
5. In caso di valutazione negativa della compatibilita’ urbanistica
degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di
compatibilita’ paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni
previste dalla legislazione vigente.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a
condizione che la comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune
territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La
presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per
l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far
data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti
che l’immobile non e’ ancora utilizzabile a fini abitativi ».
7. All’articolo 11, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: « entro il termine di centocinquanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite
dalle seguenti: « entro il termine stabilito dal Commissario
straordinario con proprio provvedimento ».
8. L’articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Interventi su edifici gia’ interessati da precedenti
eventi sismici). – 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei
Comuni di cui all’articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e gia’
danneggiati per effetto dell’evento sismico del 2009, qualora questi
siano stati gia’ ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino dell’agibilita’
sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni
determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto e’ in
ogni caso richiesto ed erogato con le modalita’ e le procedure di cui
al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno
determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di
entita’ inferiore rispetto al danno gia’ riportato dall’immobile, il
contributo ulteriore e’ richiesto ed erogato con le modalita’ e le
procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora il
nuovo danno sia di entita’ prevalente rispetto a quello pregresso, le
istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite
e definite secondo le modalita’ e le condizioni stabilite nel
presente decreto.
3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli
Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell’articolo
67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti
criteri tecnici per l’accertamento della prevalenza o meno dei danni
ulteriori, nonche’ le modalita’ e le procedure per l’accesso ai
contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del
presente articolo.
4. L’erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al
primo periodo del comma 2 da parte dell’Ufficio speciale per la
ricostruzione di cui al comma 3 e’ posta a carico della contabilita’
speciale del Commissario straordinario di cui all’articolo 4, comma
3, ed e’ oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le
modalita’ di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal
Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 2, comma 2, di
concerto con l’Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti
dall’attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite
di euro 40 milioni per l’anno 2018, con le risorse di cui
all’articolo 4, comma 3.
5. Per le attivita’ di sostegno al sistema produttivo e allo
sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti
si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente
titolo, secondo le modalita’ ivi previste.
6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati
o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria,
del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi
sismici di cui all’articolo 1, che determini un’inagibilita’ indotta
di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumita’, si
applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando
quelle gia’ finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalita’ e
le condizioni previste dal presente decreto».
9. All’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, le parole: « pubblici o paritari »
sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione di quelli paritari » e
le parole: « e degli immobili demaniali o di proprieta’ di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storicoartistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « ,
degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie
di proprieta’ pubblica e degli immobili di proprieta’ di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
ed utilizzati per le esigenze di culto »;
b) la lettera c) del comma 1 e’ sostituita dalla seguente:
«c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che
a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a) »;
c) alla lettera a) del comma 2, le parole: «predisporre e approvare
un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle
urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti
urbanistici attuativi » sono sostituite dalle seguenti: « predisporre
e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli
interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi
sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza
di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili
a dolo o colpa degli operatori economici »;
d) al comma 2, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti
idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili
di instabilita’ dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e
nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come
individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), con
priorita’ per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati
ed infrastrutture »;
e) dopo il comma 3-bis e’ inserito il seguente:
«3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a),
b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito
provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il
Commissario straordinario puo’ individuare, con specifica
motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono
un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente
periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma
1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione
commissariale di cui all’articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della
soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste
dal comma 3-bis del presente articolo»;
f) dopo il comma 3-sexies e’ inserito il seguente:
«3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11
per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli
interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei
abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi
fenomeni di instabilita’ dinamica in fase sismica che impediscono il
recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed
attivita’ produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede
con le risorse di cui all’articolo 4»;
g) al comma 4-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del
presente decreto»;
h) al comma 5, le parole: « Conferenza permanente » sono sostituite
dalle seguenti: « Conferenza permanente ovvero della Conferenza
regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 16, ».
10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si
applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei
programmi previsti dal comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, gia’ approvati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
11. L’articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere
pubbliche e ai beni culturali). – 1. Per la riparazione, il
ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere
pubbliche e dei beni culturali, di cui all’articolo 14, comma 1, i
soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli
Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l’Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro
proprieta’ di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 14 e
di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui
all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma
1, il Presidente della Regione – vice commissario con apposito
provvedimento puo’ delegare lo svolgimento di tutta l’attivita’
necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali
interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell’articolo
38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma
1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui
all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore e’ svolta dal
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo».
12. All’articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) approva, ai sensi dell’articolo 27 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai
soggetti di cui all’articolo 14, comma 4, e all’articolo 15, comma 1,
del presente decreto»;
b) al comma 4, le parole: « e per quelli attuati dalle Regioni ai
sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi
del medesimo articolo 15, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: «
per quelli attuati dai soggetti di cui all’articolo 15, comma 1,
lettere a) ed e), e comma 2 ».
13. L’articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Centrale unica di committenza). – 1. Salvo quanto
previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all’articolo 15,
comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle
opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si
avvalgono di una centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza e’ individuata:
a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui
all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite
numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;
b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 1 dell’articolo 15, nell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1
dell’articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli
interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti
con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le
necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici
speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al
fine di assicurare l’effettuazione dei controlli di cui all’articolo
32.
4. Resta ferma la possibilita’ per i soggetti attuatori di cui
all’articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo
articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche
dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A.
5. In deroga alle previsioni contenute nell’articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali
di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le
funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori,
servizi e forniture, afferenti gli interventi previsti al comma 1.
6. Fermo l’obbligo della centrale unica di committenza di procedere
all’effettuazione di tutta l’attivita’ occorrente per la
realizzazione degli interventi di cui all’articolo 14, i rapporti tra
i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati
da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di
remunerativita’, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 5, comma
1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le
risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il
Commissario straordinario con proprio provvedimento ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, disciplina le modalita’ di trasferimento in
favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie ».
14. All’articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le modalita’ e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al
comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente
dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, il Commissario
straordinario, i Presidenti delle Regioni – vice commissari e le
centrali uniche di committenza di cui all’articolo 18. Resta ferma,
in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario
straordinario nei rapporti con l’Autorita’ nazionale anticorruzione,
da attuare anche tramite l’istituzione di un’unica piattaforma
informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della
documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle
verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all’articolo
2, comma 2, sono disciplinate le modalita’ di attuazione del presente
comma, nonche’ le modalita’ per il monitoraggio della ricostruzione
pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all’articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici
connessi alle attivita’ di ricostruzione».
15. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse di cui
all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
16. All’articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: « pubblica e » sono soppresse.
17. All’articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: « Al
personale della struttura e’ riconosciuto il trattamento economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il
trattamento economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta
comunque l’indennita’ di amministrazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri. »;
b) al comma 3-bis:
1) all’alinea, dopo le parole: « trattamento economico » sono
inserite le seguenti: « fondamentale ed accessorio » e le parole: «
viene corrisposto secondo le seguenti modalita’ » sono sostituite
dalle seguenti: « e’ anticipato dalle amministrazioni di provenienza
e corrisposto secondo le seguenti modalita’ »;
2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le
Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita’ provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al
pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche’
dell’indennita’ di amministrazione. Qualora l’indennita’ di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti
l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale e l’indennita’ di
amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario
straordinario»;
c) al comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente
comma e’ corrisposto secondo le modalita’ indicate nelle lettere a),
b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al
rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di
appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato
alla struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro
l’anno di competenza all’apposito capitolo dello stato di previsione
dell’amministrazione di appartenenza »;
d) al comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli
esperti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 settembre 2016 »;
e) al comma 7, lettera b), le parole: « , nelle more della
definizione di appositi accordi nell’ambito della contrattazione
integrativa decentrata, » sono soppresse, le parole: « fino al 30 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 30 per cento » e le
parole: « fino al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: «
del 20 per cento »;
f) al comma 7, lettera c), le parole: « nelle more della
definizione di appositi accordi nell’ambito della contrattazione
integrativa decentrata » sono soppresse;
g) al comma 7-bis, dopo le parole: « al comma 7 » sono inserite le
seguenti: « , lettere a), b) e c), »;
h) al comma 8 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con uno
o piu’ provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, sono stabilite le modalita’ di
liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle
amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis,
3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche ».
18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi
inseriti nei programmi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto,
sono disciplinate la costituzione del fondo previsto dall’articolo
113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
la ripartizione delle relative risorse. L’ordinanza di cui al
precedente periodo e’ adottata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19. In deroga alle previsioni dell’articolo 157, comma 3, del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
relativamente agli interventi di cui all’articolo 14 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attivita’ di progettazione,
direzione lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita’ di supporto
possono essere affidate anche al personale assunto secondo le
modalita’ previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229. Fermi restando le incompatibilita’ e i divieti
previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al
precedente periodo puo’ svolgere anche le funzioni di responsabile
unico del procedimento ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
20. All’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: « e non rinnovabili » sono soppresse
ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo
possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal
comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una
durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unita’
di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le
procedure di cui al comma 3 »;
b) al comma 3-quater e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Con uno o piu’ provvedimenti adottati secondo le modalita’ previste
dal precedente periodo, e’ disposta l’assegnazione delle risorse
finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre
2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis ».
21. All’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 » ed e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Con riguardo alle attivita’ economiche nonche’ per i
soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
inagibile o distrutta, localizzate in una “zona rossa” istituita
mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24
agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente
disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al
medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, e’ fissato al 31 dicembre 2020 ».
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell’articolo 14 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei
mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione
dell’intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri
aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito
internet, della possibilita’ di chiedere la sospensione delle rate,
indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche’ il
termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della
facolta’ di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario
finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle
ipotesi previste dal primo periodo del citato comma 6 dell’articolo
14 del decreto-legge n. 244 del 2016, ovvero fino al 31 dicembre
2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma
6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del
finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il
termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del Governo
e l’Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di
un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e
dei finanziamenti sospesi ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
23. All’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.
45, al quarto periodo, le parole: « con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico » sono
sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell’economia e
delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico ».
24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino
l’inagibilita’ del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione
prevista dall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, come prorogato dall’articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e’ differita alla
data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla
restituzione delle somme gia’ versate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
25. Le autorita’ di regolazione di cui all’articolo 48, comma 2,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri
provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano
le modalita’ di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi
delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma
24 nonche’ del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche
di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del
2016, individuando anche le modalita’ per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie,
facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
26. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,
le parole: « dalla fine del periodo di sospensione » sono sostituite
dalle seguenti: « dal 1° giugno 2018 ».
27. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste
dall’articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88,
possono stipulare anche con altri Comuni appartenenti a Regioni
diverse convenzioni per l’ufficio di segreteria comunale o aderire a
convenzioni gia’ in atto, anche se non posti in posizione di confine.
28. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le parole: « diritti reali di garanzia », ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: « diritti reali di godimento ».
29. All’articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, le parole: « per la durata di un anno » sono sostituite
dalle seguenti: « per la durata di due anni » ed e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4
dell’articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono
aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96
ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ».
30. All’articolo 67-ter, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, le parole: « Dal 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « Dal 2023 ».
31. All’articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della
funzionalita’ degli immobili adibiti ad uso scolastico e
universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli
interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati,
fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di
rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture le procedure di cui all’articolo 63,
commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei
criteri di aggiudicazione dell’appalto, e’ rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti
nell’elenco degli operatori economici di cui all’articolo 67-quater,
comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono
affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalita’ stabilite
dall’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e
ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e
universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si
avvalgono del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti
nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l’Autorita’
nazionale anticorruzione.
9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis si applica
l’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita’ e
gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo
sono disciplinati mediante apposito accordo tra il presidente
dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il
citato Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti
nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».
32. Dal 1° maggio 2018, gli Uffici territoriali per la
ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell’articolo 3
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del
23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la
ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno
2012 sono soppressi. E’ altresi’ soppresso il Comitato di Area
omogenea di cui all’articolo 4 del decreto del Commissario delegato
per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29
giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali
per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1 del decreto del
Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione
Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all’Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito
dall’articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli
Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree
omogenee ai sensi dell’articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attivita’ di competenza
dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la
direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell’Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria
determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del
suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio
2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a
tempo determinato dai comuni, e’ trasferito agli stessi comuni fino a
scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli
Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell’Ufficio
speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui
all’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di
garantire lo svolgimento delle attivita’ di competenza degli Uffici
territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualita’ il
processo di soppressione di detti Uffici. L’Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere puo’, tramite convenzioni con
comuni, aprire sportelli in una o piu’ sedi degli Uffici territoriali
per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i
compiti gia’ di competenza degli Uffici territoriali medesimi.
33. E’ istituita una sezione speciale dell’Anagrafe antimafia degli
esecutori prevista dall’articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l’elenco degli operatori
economici di cui all’articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni generali che regolano l’Anagrafe
antimafia degli esecutori di cui all’articolo 30, comma 6, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La tenuta della sezione
speciale con i relativi adempimenti e’ affidata alla Struttura di
missione di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229.
34. All’articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, dopo le parole: « individuati ai sensi » sono inserite
le seguenti: « dell’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
».
35. Il termine di cui all’articolo 67-ter, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita’, assegnata
a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al
medesimo articolo 67-ter, comma 2, e’ prorogato fino 31 dicembre
2020.
36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all’esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese
sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la citta’ dell’Aquila,
del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell’Ufficio speciale per i
comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi
dell’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime
condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente
normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato
presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti
contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le
sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione
della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
37. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 35 e 36, quantificati nel limite di spesa di euro
2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i
titolari degli Uffici speciali ai sensi dell’articolo 67-ter, comma
3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, si provvede mediante l’utilizzo delle somme
stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
recante il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di
servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma
437 dell’articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attivita’
finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e
occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i
comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare,
alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti
stipulati ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e successive
modificazioni, in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli
alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni
pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti
in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla
normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del
contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti
dall’applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle
esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e
locali istituzionalmente preposte all’attivita’ della ricostruzione,
nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell’Aquila e di
euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita’, si
provvede mediante l’utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’ambito della quota
destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e
assistenza qualificata.
39. L’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.
45, e’ abrogato.
40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell’articolo 2,
lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione di
cui all’articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi dall’Aquila,
possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e
complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i
suddetti interventi non siano stati gia’ eseguiti, finalizzati alla
riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa
in sicurezza del territorio e delle cavita’ danneggiate o rese
instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle
infrastrutture di servizi. Il programma di interventi e’ predisposto
e adottato dai comuni entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, in
coerenza con i piani di ricostruzione approvati. Il programma di
interventi e’ sottoposto alla verifica dell’Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruita’
tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di
programmazione ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate
alla ricostruzione. L’Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere dispone, con propria determinazione, i criteri per
la valutazione della connessione e della complementarieta’ agli
interventi di ricostruzione pubblica.
41. Gli assegnatari di alloggi di societa’ cooperativa a proprieta’
indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell’articolo 1
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adibiti ad
abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno gia’
beneficiato del contributo per l’acquisto di abitazione equivalente
di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e
all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono tenuti a cedere al
comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del
complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico
dell’assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua
qualita’ di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio
la proprieta’ della quota passa al comune.
42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell’articolo
3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestato la loro
attivita’ possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la
garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della
relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, al
suddetto personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti
requisiti:
a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato
ai sensi del citato articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, presso l’amministrazione che bandisce il
concorso;
b) in forza di uno o piu’ contratti stipulati ai sensi
dell’articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni
continuativi di attivita’ presso l’amministrazione che bandisce il
concorso.
43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni
dell’Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed
interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa
normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato
dall’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato
dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e’
cosi’ ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi,
Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico,
Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla,
Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino,
Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San
Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.
I Presidenti delle regioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualita’ di Commissari
delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato
l’effettivo avanzamento dell’opera di ricostruzione, a ridurre il
perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di
emergenza e della relativa normativa emergenziale.
44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e’ ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuita’
delle procedure connesse all’attivita’ di ricostruzione. Alle
conseguenti attivita’ e alle relative spese si fa fronte con le
risorse previste a legislazione vigente.

Art. 2-ter

Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna
interessate da eventi climatici avversi nel 2017

1. Ai fini di perseguire il ripristino del potenziale produttivo e
di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del
settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del
2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, alla
regione Sardegna e’ assegnato un contributo di 10 milioni di euro per
l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per l’anno 2018 da erogare a
titolo di concorso all’attivita’ di indennizzo per le aziende
agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici
avversi nel corso del 2017.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per
l’anno 2017 e a 15 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2017, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2017, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3

Estensione Split payment a tutte
le societa’ controllate dalla P.A.

1. All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese
le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non
inferiore al 70 per cento;
a) societa’ controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma,
n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dai Ministeri;
b) societa’ controllate direttamente o indirettamente, ai sensi
dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa’ di
cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) societa’ partecipate, per una percentuale complessiva del
capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b),
a) e b);
d) societa’ quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa
italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto;
con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al
comma 1 puo’ essere individuato un indice alternativo di riferimento
per il mercato azionario. ».
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle
norme di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal
1º gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa
fattura a partire dalla medesima data.

Art. 4

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
e in materia di audiovisivo

1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, le parole: « alle imprese e ai lavoratori autonomi
» sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese, ai lavoratori
autonomi e agli enti non commerciali » e dopo le parole: « quotidiana
e periodica » sono inserite le seguenti: « anche on line »;
a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti
dai seguenti: « Per la concessione del credito di imposta di cui al
comma 1 e’ autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno
2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal
periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo
e’ da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro
sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le
risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta medesimo
sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita’ speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – fondi di
bilancio” per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo
delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198. »;
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della
prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro,
a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri dello stanziamento relativo all’annualita’ 2018, e’
destinata al riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente
sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana
e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno
2017 al 31 dicembre 2017, purche’ il loro valore superi almeno dell’1
per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione
nel corrispondente periodo dell’anno 2016.».
2. All’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la
lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre 2016,
n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”; » e la
lettera e) e’ soppressa.

Art. 5

Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l’anno 2018

1. All’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole « e’ incrementata di 1,5 punti
percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali
a decorrere dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «
e’ incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di
ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019»;
2) alla lettera c), le parole « 350 milioni di euro per l’anno 2019
e ciascuno degli anni successivi; » sono sostituite dalle seguenti: «
10 milioni di euro per l’anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno
degli anni successivi ».

Art. 5-bis

Modifica all’articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504

1. All’articolo 39-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 e’ sostituito dal
seguente:
«4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre
dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante
o dall’importatore, e’ di quarantacinque giorni sia per i
procedimenti di cui al comma 1 che per i provvedimenti di cui al
comma 2».

Art. 5-ter

Decorrenza di disposizioni fiscali contenute
nel codice del terzo settore

1. All’articolo 99, comma 3, del codice del terzo settore, di cui
al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: « Fino
all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera h), » sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino
all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera h), ».

Art. 5-quater

Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle societa’
di mutuo soccorso

1. All’articolo 83, comma 5, del codice di cui al decreto
legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: « per un importo
superiore a 1.300 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per un
importo non superiore a 1.300 euro ».

Art. 5-quinquies

Detraibilita’ degli alimenti a fini medici speciali

1. All’articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per
oneri, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere »
sono inserite le seguenti: « , nonche’ dalle spese sostenute per
l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione
A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del
Ministro della sanita’ 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli
destinati ai lattanti ». La disposizione di cui al periodo precedente
si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre
2017 e al 31 dicembre 2018.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 20
milioni di euro per l’anno 2018 e a 11,4 milioni di euro per l’anno
2019, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 11,4 milioni di euro per l’anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e’ incrementato di 8,6 milioni di euro nell’anno 2020. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dal comma 1.

Art. 5-sexies

Interpretazione autentica dell’articolo 104 del decreto legislativo 2
agosto 2017, n. 117

1. L’articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto
2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza
indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell’applicabilita’
delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente
modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di
entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo
n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale
richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a
trovare applicazione senza soluzione di continuita’ fino al 31
dicembre 2017.

Art. 5-septies

Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l’emersione
di redditi prodotti all’estero

1. Le attivita’ depositate e le somme detenute su conti correnti e
sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli
obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti
in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all’estero,
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o
che hanno prestato la propria attivita’ lavorativa in via
continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi,
derivanti da redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 6, comma
1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi
prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore
delle attivita’ e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di
imposte, sanzioni e interessi.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed
alle attivita’ derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti
nello Stato estero di prestazione della propria attivita’ lavorativa
in via continuativa.
3. L’istanza di regolarizzazione puo’ essere trasmessa fino al 31
luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere
spontaneamente al versamento in un’unica soluzione di quanto dovuto
entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione
prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Il versamento puo’ essere ripartito
in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il
pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30
settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di
regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto
in un’unica soluzione o dell’ultima rata.
4. Anche in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al
30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attivita’ oggetto
della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle
norme di cui ai commi precedenti.
6. Il presente articolo non si applica alle attivita’ ed alle somme
gia’ oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15
dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.
Non si da’ luogo al rimborso delle somme gia’ versate.

Art. 5-octies

Norma interpretativa dell’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79

1. Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, come sostituito dall’articolo 3, comma 165, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti
dall’applicazione del comma 1 del medesimo articolo 12 affluiscono ad
appositi fondi destinati al personale dell’Amministrazione al fine di
incentivare le attivita’ di cui al citato comma 1, per essere
assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione
integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di
performance assegnati.

Titolo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MISSIONI INTERNAZIONALI, FORZE DI
POLIZIA E MILITARI

Art. 6

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145
e disposizioni in materia contabile

1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: « 2-bis. Le
deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2,
sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei
relativi oneri, verificata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. »;
1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dell’economia e
delle finanze, » sono inserite le seguenti: « da emanare entro
sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di
cui al comma 2, »;
2) al comma 4, le parole « al fabbisogno finanziario di cui al
medesimo comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « alle risorse
iscritte sul fondo di cui all’articolo 4 » e la parola « mensili »,
ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: « trimestrali »;
3) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: « 4-bis. Fino
all’emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l’avvio
delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di
presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle
Camere, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle
amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di una somma non
superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui
all’articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni
tecniche. »;
b) all’articolo 3:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: « e con il Ministro
dell’interno per la parte di competenza » sono sostituite dalle
seguenti: « , con il Ministro dell’interno per la parte di competenza
e con il Ministro dell’economia e delle finanze » ed al terzo
periodo, dopo la parola « missioni », sono inserite le seguenti: « ,
verificata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, »;
2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: « 1-bis. Ai fini della
prosecuzione delle missioni in corso per l’anno successivo, la
relazione di cui al comma 1 e’ corredata della relazione tecnica
sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »;
c) all’articolo 4:
01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dell’economia e
delle finanze, » sono inserite le seguenti: « da emanare entro
sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di
cui al comma 1 dell’articolo 3, »;
1) al comma 4, la parola « mensili », ovunque ricorra, e’
sostituita dalla seguente: « trimestrali »;
2) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente: « 4-bis. Fino
all’emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la
prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle
deliberazioni parlamentari di cui all’articolo 3, comma 1, entro
dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il
Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle
amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di una somma non
superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione
tecnica di cui all’articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione
del fondo di cui al comma 1 del presente articolo. ».
c-bis) all’articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «
nelle missioni internazionali, » sono inserite le seguenti: « nonche’
al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle
funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni,
anche se ubicati in territorio nazionale, ».
1-bis. All’articolo 538-bis del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: « di assicurazione e di trasporto »
sono soppresse;
b) al comma 1, dopo le parole: « di trasporto » sono inserite le
seguenti: « , l’approvvigionamento di carbo-lubrificanti, la
manutenzione di mezzi, sistemi d’arma e apparati di telecomunicazione
».
2. All’articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole « 1º gennaio 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « 1º gennaio 2019 »;
b) al comma 4, le parole « durata massima di 12 mesi » sono
sostituite dalle seguenti: « durata massima di 24 mesi ».
3. All’articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato ».
4. All’articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.
95 del 29 maggio 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato ».
4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi,
materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di
porto – Guardia costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e’ autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la
permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
disciplinate le condizioni e le modalita’ per la stipula degli atti e
l’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina
in materia negoziale e del principio di economicita’.
5. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni
internazionali per l’ultimo trimestre del 2017, il fondo di cui
all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e’
incrementato di euro 140 milioni per l’esercizio 2017. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell’articolo 20.
5-bis. All’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: « nella misura del
50 per cento » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: « nella misura del 25 per cento all’incentivazione della
produttivita’ e al fabbisogno formativo del personale amministrativo
della giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di
cui all’articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e nella misura del 75 per cento alle spese di
funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa »;
b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: « magistratura
amministrativa » sono sostituite dalle seguenti: « magistratura e di
quello amministrativo di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31
agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2016, n. 197 »;
c) al comma 12, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: « Ai
fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco degli uffici giudiziari
presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti
procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento
rispetto all’anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato
comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco degli
uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione
delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei
programmi di gestione di cui al comma 1 »;
d) al comma 13, primo periodo, le parole: « gli organi di
autogoverno della magistratura amministrativa e » sono sostituite
dalle seguenti: « l’organo di autogoverno della magistratura »;
e) al comma 13 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
Presidente del Consiglio di Stato, sentito l’organo di autogoverno
della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse
di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa,
tenendo conto della produttivita’ e delle dimensioni di ciascun
ufficio».

Art. 6-bis

Risorse per l’espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di
Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie
esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il
potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo
internazionale nonche’ per il finanziamento di interventi diversi di
manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in
favore del Ministero dell’interno e’ autorizzata la spesa complessiva
di 4,5 milioni di euro per l’anno 2017, da destinare:
a) quanto a 3,5 milioni di euro per l’anno 2017, alla Polizia di
Stato per l’acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per
il contrasto del terrorismo internazionale nonche’ per il
finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e
adattamento di strutture ed impianti;
b) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2017, al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco per l’acquisto e il potenziamento dei sistemi
informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonche’
per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione
straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 4,5
milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

Art. 7

Disposizioni in materia di personale
delle Forze di polizia e di personale militare

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
il comma 10 e’ sostituito dal seguente: « 10. Fermo restando quanto
previsto all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge,
le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non
utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella
misura del 50 per cento, all’attuazione della revisione dei ruoli
delle forze di polizia di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a),
numero 1, della legge. ».
2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facolta’ assunzionali
del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalita’ di
cui all’articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954 euro a decorrere dall’anno
2017, sono destinate:
a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante incremento
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per 30.120.313
euro per l’anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per
15.004.387 euro a decorrere dal 2019;
b) all’autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1º dicembre
2017, in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste a legislazione
vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli
iniziali, 137 unita’ per l’Arma dei carabinieri, 123 unita’ per la
Polizia di Stato e 48 unita’ per la Polizia Penitenziaria, a
decorrere dal 1º novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della
Guardia di finanza, a decorrere dal 1º febbraio 2018, 22 allievi
finanzieri per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di
543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l’anno 2018 e di
16.006.567 euro a decorrere dal 2019;
c) all’autorizzazione all’assunzione straordinaria, nei rispettivi
ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017,
quale anticipazione delle ordinarie facolta’ assunzionali relative
all’anno 2018, previste dall’articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 169 unita’ nella Polizia di Stato,
54 unita’ nell’Arma dei carabinieri e 57 unita’ nella Polizia
Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l’anno 2017 e di
4.587.592 euro per l’anno 2018.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con provvedimenti dei
Ministeri dell’interno, dell’economia e delle finanze, della
giustizia e della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita’
attuative del comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, anche
attraverso l’ampliamento dei posti dei concorsi gia’ banditi e ancora
in atto o conclusi nel 2017. Per la Polizia di Stato e il Corpo di
polizia penitenziaria, in via eccezionale, le modalita’ attuative
possono comprendere, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
2199 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, lo scorrimento
delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo
in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Con i
medesimi provvedimenti possono essere altresi’ definite le modalita’
attuative per le assunzioni nelle rispettive forze di polizia, in
aggiunta alle facolta’ assunzionali, autorizzate con decreto del
Presidente del Consiglio del 4 agosto 2017, in attuazione
dell’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel
rispetto delle riserve di legge per il personale delle Forze armate.
4. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in
materia di tutela ambientale e forestale, nonche’ il presidio del
territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalita’
esistenti, l’Arma dei carabinieri e’ autorizzata ad assumere a tempo
indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della
legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 3.066.000 euro
annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato,
ha svolto nell’anno 2017 le attivita’ di cui alla medesima legge n.
124 del 1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai
sensi dell’articolo 20.
4-bis. Per le medesime finalita’ di cui al comma 4:
a) l’Arma dei carabinieri e’ autorizzata all’assunzione di
personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5
aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi
previsto, nel numero di 45 unita’ per l’anno 2018, 30 unita’ per
l’anno 2019 e 30 unita’ per l’anno 2020. Per l’attuazione del
presente comma e’ autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per
l’anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3,2 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2020. Ai predetti oneri si provvede,
quanto a 1,4 milioni di euro per l’anno 2018 e a 3,2 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2017, allo scopo utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) all’articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all’incarico, ove
esistenti nelle strutture in uso all’Arma dei carabinieri per le
esigenze di cui all’articolo 7 del presente decreto, sono attribuiti
al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture
per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora
disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla
legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture ».
4-ter. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia
di bilinguismo, al personale di cui all’articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e’ riservata
un’aliquota di posti pari all’1 per cento, con arrotondamento
all’unita’ superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi
del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia.
5. All’articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
dopo le parole: « ha facolta’ di pernottare in caserma » sono
inserite le seguenti: « a titolo gratuito ».
6. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti
all’applicazione del comma 5, valutati in euro 144.000 per l’anno
2017 e in euro 346.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
7. Al fine di assicurare la necessaria continuita’ nell’esercizio
delle funzioni di comando anche per le esigenze della sicurezza
nazionale, all’articolo 1094, comma 3, al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, le parole « durano in carica non meno di due anni
» sono sostituite dalle seguenti: « durano in carica tre anni senza
possibilita’ di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il
personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di
eta’ previsti per il grado, puo’ esserne disposto, a domanda, il
collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello
per raggiungimento dei limiti di eta’, con riconoscimento, in
aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento
pensionistico e dell’indennita’ di buonuscita che sarebbero spettati
in caso di permanenza in servizio fino al limite di eta’, compresi
gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.
».
8. Nei casi in cui dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 7 trova applicazione il riconoscimento dei benefici
previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei
limiti di eta’ previsti per il grado, il Ministero della difesa
comunica l’ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero
dell’economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria
dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo
616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. All’articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n.
189, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il
mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non
e’ prorogabile ne’ rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel
corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo
per raggiungimento dei limiti di eta’, e’ richiamato d’autorita’ fino
al termine del mandato. ».
10. In fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di
entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se di
durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, sono estesi fino
alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso
di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.
10-bis. L’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini
italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale
civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno
alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle dipendenze
di organismi militari della Comunita’ atlantica o di quelli dei
singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio
nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti
di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli
organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche
delle amministrazioni riceventi, con le modalita’ previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato
in attuazione dell’articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle
amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o
regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con
le risorse del fondo di cui all’articolo 2, comma 100, della legge n.
244 del 2007, la cui dotazione e’ incrementata di 2 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma
possono essere disposte nei limiti delle disponibilita’ del predetto
fondo.
10-ter. All’articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dallo stesso comma,
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « data del 31 dicembre 2012 » sono
sostituite dalle seguenti: « data del 31 ottobre 2017 »;
b) al primo periodo, le parole: « adottati entro il 31 dicembre
2012 » sono sostituite con le seguenti: « adottati entro il 31
dicembre 2017 »;
10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2
milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo
616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
10-quinquies. Dopo l’articolo 1917 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e’ inserito il seguente:
«Art. 1917-bis (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio
tra ruoli). – 1. A far data dall’entrata in vigore dei decreti
legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, il personale militare
iscritto ai fondi di cui all’articolo 1913 che transita tra ruoli e’
iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di
iscrizione al fondo di provenienza. L’intero importo dei contributi
versati e’ trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal
fine, il diritto alla liquidazione dell’indennita’ supplementare e’
riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio
prestato nei diversi ruoli ».
10-sexies. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017,
riferite all’anno 2017 e non utilizzate per le finalita’ ivi
previste, gia’ destinate alla contrattazione collettiva del pubblico
impiego ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera b), sono
destinate ad incrementare le risorse per il pagamento del compenso
per lavoro straordinario con riferimento alle ore di lavoro
straordinario effettuale dal personale della Polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione degli eventi
G7 svoltisi durante l’anno 2017.

Art. 7-bis

Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria

1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali
della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria fissandola in
un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento si
provvede, altresi’, alla modifica delle tabelle allegate al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18
settembre 2006, n. 276.
2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta riduzione
dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria e, per gli effetti
della medesima disposizione, sono conseguentemente rideterminate le
piante organiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria
assegnato agli istituti penitenziari.
3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le
funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento
economico e lo stato giuridico in conformita’ a quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.
4. Gli orchestrali ritenuti non piu’ idonei per la parte di
appartenenza, all’esito di specifiche valutazioni disposte a norma
del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006, sono
immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi
alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero.

Titolo III
FONDI ED ULTERIORI MISURE PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Art. 8

Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e
finanziamento Fondo occupazione

1. A seguito dell’attivita’ di monitoraggio e verifica relativa
alla misura di salvaguardia prevista dall’articolo 1 commi da 214 a
218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i benefici di cui al citato
comma 214 sono riconosciuti nel limite di 16.294 soggetti e nel
limite massimo di 112,2 milioni di euro per l’anno 2017, di 167,4
milioni di euro per l’anno 2018, di 179,3 milioni di euro per l’anno
2019, di 152,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 121,2 milioni di
euro per l’anno 2021, di 86,3 milioni di euro per l’anno 2022, di
53,7 milioni di euro per l’anno 2023, di 27,8 milioni di euro per
l’anno 2024, di 7,2 milioni di euro per l’anno 2025, di 3,1 milioni
di euro per l’anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l’anno 2027, di
0,8 milioni di euro per l’anno 2028, di 0,2 milioni di euro per
l’anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l’anno 2030.
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati
ai sensi del comma 218 dell’articolo 1 della predetta legge n. 232
del 2016, sono corrispondentemente rideterminati in 243,4 milioni di
euro per l’anno 2013, 908,9 milioni di euro per l’anno 2014, 1.618,5
milioni di euro per l’anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l’anno
2016, 1.908,4 milioni di euro per l’anno 2017, 1.438,0 milioni di
euro per l’anno 2018, 914,1 milioni di euro per l’anno 2019, 540,2
milioni di euro per l’anno 2020, 316,0 milioni di euro per l’anno
2021, 189,8 milioni di euro per l’anno 2022, 63,6 milioni di euro per
l’anno 2023, 27,8 milioni di euro per l’anno 2024, 7,2 milioni di
euro per l’anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l’anno 2026, di 1,5
milioni di euro per l’anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l’anno
2028, di 0,2 milioni di euro per l’anno 2029 e di 0,1 milioni di euro
per l’anno 2030, cui corrisponde la rideterminazione del limite
numerico massimo complessivo in 153.389 soggetti.
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e’ incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2017,
137,6 milioni di euro per l’anno 2018, 188,7 milioni di euro per
l’anno 2019, 180,9 milioni di euro per l’anno 2020, 139,8 milioni di
euro per l’anno 2021, 84,7 milioni di euro per l’anno 2022, 18,3
milioni di euro per l’anno 2023, 1,8 milioni di euro per l’anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per
24,8 milioni di euro per l’anno 2017, 137,6 milioni di euro per
l’anno 2018, 188,7 milioni di euro per l’anno 2019, 180,9 milioni di
euro per l’anno 2020, 139,8 milioni di euro per l’anno 2021, 84,7
milioni di euro per l’anno 2022, 18,3 milioni di euro per l’anno 2023
e 1,8 milioni di euro per l’anno 2025, mediante utilizzo delle
accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 1, comma
221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e per
175,2 milioni di euro per l’anno 2017, 6,8 milioni di euro per l’anno
2024, 0,1 milioni di euro per l’anno 2026, 1,5 milioni di euro per
l’anno 2027, 0,8 milioni di euro per l’anno 2028, 0,2 milioni di euro
per l’anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l’anno 2030, ai sensi
dell’articolo 20.

Art. 8-bis

Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati

1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma
4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,
l’opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti
per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d’imposta 2016 restano
applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n.
238. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita’ di restituzione delle maggiori imposte eventualmente
versate per l’anno 2016.
2. Le disposizioni contenute nell’articolo 44 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e nell’articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e
dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis», e di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,4 milioni
di euro per l’anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 9

Fondo garanzia PMI

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e’ incrementata di 300 milioni di euro per
l’anno 2017 e di 200 milioni di euro per l’anno 2018. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell’articolo 20.
2. All’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dopo il
comma 2-bis e’ inserito il seguente: «2-ter: Per l’anno 2017, le
entrate di cui al comma 1, incassate nell’ultimo bimestre 2016, sono
riassegnate, per l’importo di 23 milioni di euro, al Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ».
2-bis. All’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, dopo le parole: « con l’intervento » sono inserite le
seguenti: « della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ».

Art. 9-bis

Accesso al credito e partecipazione
dei professionisti ai confidi

1. Ai commi 1 e 8 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo la parola: «
professionisti » sono aggiunte le seguenti: « , anche non organizzati
in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma
2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ».

Art. 10

Anticipazione risorse Fondo solidarieta’
dell’Unione europea

1. Al comma 1 dell’articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, le parole: « fino a 700 milioni di euro » sono sostituite
dalle seguenti: « fino a 1 miliardo di euro ».

Art. 11

Fondo imprese

1. All’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente lettera: «
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione.
»;
b) dopo il comma 3-bis, e’ aggiunto il seguente: «3-ter. Per le
finalita’ di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi
finanziamenti in favore di imprese di cui all’articolo 1, lettera a)
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano
rilevanti difficolta’ finanziarie ai fini della continuazione delle
attivita’ produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.
Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina
comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita’ e criteri per la
concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.
L’erogazione puo’ avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria
da estinguere entro l’esercizio finanziario a valere sulla dotazione
del Fondo. ».
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, lettera b), la dotazione del
Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e’ incrementata di 300 milioni di euro per
l’esercizio 2018.
2-bis. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
123, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: « Gli oneri
derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse
destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17 ».
2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il
requisito del limite di eta’ di cui al comma 2 dell’articolo 1 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende soddisfatto se
posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91.

Art. 11-bis

Modifica all’articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d’impresa

1. All’articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo
il comma 1-bis e’ aggiunto il seguente:
« 1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli
230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile possono essere
sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici
».

Art. 12

Procedura di cessione Alitalia

1. Il termine per l’espletamento delle procedure di cui
all’articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e’
esteso sino al 30 aprile 2018, al fine di consentire il completamento
della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad
Alitalia – Societa’ Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre societa’ del
medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di
svolgimento.
2. Allo scopo di garantire l’adempimento delle obbligazioni di
trasporto assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data
di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuita’
del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione
dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il
territorio nazionale esercitati dalle societa’ di cui al precedente
comma 1 nelle more dell’esecuzione della procedura di cessione dei
complessi aziendali, nonche’ allo scopo di consentire la definizione
ed il perseguimento del programma della relativa procedura di
amministrazione straordinaria, l’ammontare del finanziamento a titolo
oneroso di cui all’articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, e’ incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi
nell’anno 2018. Tale importo puo’ essere erogato anche mediante
anticipazioni di tesoreria ed e’ restituito entro il termine
dell’esercizio. La durata del finanziamento, per la quota erogata nel
2017, e’ prorogata fino al 30 settembre 2018. L’organo commissariale
provvede al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso
della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle
indilazionabili esigenze gestionali delle predette societa’ e per il
perseguimento delle finalita’ di cui al programma
dell’amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto
dell’articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
2-bis. Al fine di assicurare il diritto alla mobilita’ e gli
obiettivi di continuita’ territoriale, i cessionari che subentrano
nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono
tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle
more della conclusione della gara.
3. A seguito dell’autorizzazione all’esecuzione del programma di
cessione dei complessi aziendali di Alitalia – Societa’ Aerea
Italiana S.p.A. e dalle altre societa’ del medesimo gruppo in
amministrazione straordinaria, l’organo commissariale delle predette
societa’ puo’ esercitare la facolta’ di cui all’articolo 50, comma 1
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sino alla data di
efficacia della cessione dei predetti complessi aziendali; sino a
tale data non trova applicazione quanto previsto dal comma 3 della
medesima disposizione. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 50,
comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Nell’ambito
delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle societa’ di
cui al primo periodo del presente comma, trovano applicazione le
disposizioni dettate per le imprese di cui all’articolo 2, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 12-bis

Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attivita’ connesse al
controllo del traffico aereo e a garantire l’efficienza e la
sicurezza in volo

1. Al fine di ottimizzare le attivita’ connesse al controllo del
traffico aereo e di garantire l’efficienza e la sicurezza in volo:
a) al comma 2 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la
parola: « aerea » sono inserite le seguenti: « e ai lavoratori
appartenenti ai profili professionali di cui all’articolo 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 248, »;
b) all’articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, i commi 3 e 4 sono
abrogati.
2. Per l’attuazione del comma 1 e’ autorizzata la spesa di 121.000
euro per l’anno 2018, 196.000 euro per l’anno 2019, 316.000 euro per
l’anno 2020, 627.000 euro per l’anno 2021, 973.000 euro per l’anno
2022, 1.300.000 euro per l’anno 2023, 1.450.000 euro per l’anno 2024
e 2.510.000 euro a decorrere dall’anno 2025 alla cui copertura, pari
a 121.000 euro per l’anno 2018 e a 2.510.000 euro a decorrere
dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2017, allo scopo utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

Art. 12-ter

Societa’ di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91
e’ sostituito dal seguente:
«91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti
dalla societa’ di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi per le
limitazioni imposte alle attivita’ aeroportuali civili dalle
operazioni militari conseguenti all’applicazione della risoluzione n.
1973 dell’ONU, i diritti di cui all’articolo 1 della legge 5 maggio
1976, n. 324, introitati dalla medesima societa’ di gestione ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilita’ della societa’ di
gestione ».

Art. 13

Norme in materia di trasparenza societaria

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 120:
1) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: “4-bis. In
occasione dell’acquisto di una partecipazione in emittenti quotati
pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per
cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall’articolo 106,
comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai
commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli
obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi
successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la
responsabilita’ del dichiarante:
a) i modi di finanziamento dell’acquisizione;
b) se agisce solo o in concerto;
c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonche’ se
intende acquisire il controllo dell’emittente o comunque esercitare
un’influenza sulla gestione della societa’ e, in tali casi, la
strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti
parasociali di cui e’ parte;
e) se intende proporre l’integrazione o la revoca degli organi
amministrativi o di controllo dell’emittente.
La CONSOB puo’ individuare con proprio regolamento i casi in cui la
suddetta dichiarazione non e’ dovuta, tenendo conto delle
caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della
societa’ di cui sono state acquistate le azioni.
La dichiarazione e’ trasmessa alla societa’ di cui sono state
acquistate le azioni e alla CONSOB, nonche’ e’ oggetto di
comunicazione al pubblico secondo le modalita’ e i termini stabiliti
con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4,
lettere c) e d).
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 185, se nel
termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione
intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze
oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere
senza ritardo indirizzata alla societa’ e alla CONSOB e portata alla
conoscenza del pubblico secondo le medesime modalita’. La nuova
dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato
nel primo periodo del presente comma. »;
2) al comma 5, dopo le parole « le comunicazioni previste dal
comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « o la dichiarazione prevista
dal comma 4-bis »;
b) all’articolo 193, comma 2, le parole « rispettivamente dagli
articoli 120, commi 2, 2-bis e 4 » sono sostituite dalle seguenti: «
rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis ».
1-bis. All’articolo 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n.
580, le parole: « e possono essere rinnovati per una sola volta »
sono sostituite dalle seguenti: « e possono essere rinnovati per due
volte ».
1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB
dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al comma
3 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129,
sono adottate entro il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di
cui all’articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono esercitate dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico
dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a
decorrere dal 1° dicembre 2018.

Art. 13-bis

Disposizioni in materia di concessioni autostradali

1. Per il perseguimento delle finalita’ di cui ai protocolli di
intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni
pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo
mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli
Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio
mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo
sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture
autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28
Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia e’ assicurato come
segue:
a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e
la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono
stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le
regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi
protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche
avvalersi di societa’ in house, esistenti o appositamente costituite,
nel cui capitale non figurino privati;
c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che
eventuali debiti delle societa’ concessionarie uscenti e il valore di
subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti.
2. Entro trenta giorni dalla data dell’affidamento di cui al comma
4, la Societa’ Autobrennero Spa provvede a versare all’entrata del
bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione
fiscale fino alla predetta data nel fondo di cui all’articolo 55,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e trasferite alla societa’ Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza
alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote
annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13,
della legge n. 449 del 1997 sono versate dal concessionario
dell’infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita’ di cui al
periodo precedente entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio
dell’anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente
comma sono utilizzate per le finalita’ di cui al citato articolo 55,
comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell’ambito del contratto di
programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e la RFI Spa.
3. Il concessionario dell’infrastruttura autostradale A22
Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70
milioni di euro, a partire dalla data dell’affidamento e fino a
concorrenza del valore di concessione, che e’ versato all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato su un apposito fondo da
istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze. Nella determinazione del valore di concessione, di cui
al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme gia’
erogate dallo Stato per la realizzazione dell’infrastruttura. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari
autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, dopo
l’approvazione del CIPE, previo parere dell’Autorita’ di regolazione
dei trasporti sullo schema di convenzione. I medesimi concessionari
mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente.
5. All’articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Art. 13-ter

Modifica delle disposizioni sulla confisca,
a tutela della trasparenza societaria

1. Il comma 1 dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e’ sostituito dal seguente:
«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno
dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche’ dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter,
primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di
produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,
603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al
secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55, comma 5, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall’articolo 295,
secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del
presente decreto, dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al
comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per
finalita’ di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell’ordine costituzionale, e’ sempre disposta la confisca del
denaro, dei beni o delle altre utilita’ di cui il condannato non puo’
giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona
fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita’
a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attivita’ economica. In ogni caso il condannato non puo’ giustificare
la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro
utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione
fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle
disposizioni che precedono e’ ordinata in caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e
635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte
riguardano tre o piu’ sistemi.

Art. 14

Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di
revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli
investimenti extra UE

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 8, e’ aggiunto il seguente «
8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidita’
previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica
di cui al presente articolo e’ soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell’operazione e comunque non
inferiore all’uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle
imprese coinvolte nell’ultimo esercizio per il quale sia stato
approvato il bilancio. »;
b) all’articolo 2:
1) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole « I pareri di cui
al comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di operazione
posta in essere da un soggetto esterno all’Unione europea, 1-ter »;
2) dopo il comma 1-bis e’ aggiunto il seguente: « 1-ter. Con uno o
piu’ regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro degli
affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono
individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un
pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, i settori ad alta
intensita’ tecnologica tra cui:
a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento
e gestione dati, infrastrutture finanziarie;
b) tecnologie critiche, compresa l’intelligenza artificiale, la
robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni
a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o
nucleare;
c) sicurezza dell’approvvigionamento di input critici;
d) accesso a informazioni sensibili o capacita’ di controllare le
informazioni sensibili.
Con i medesimi regolamenti sono individuati altresi’ la tipologia
di atti o operazioni all’interno di un medesimo gruppo ai quali non
si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti
di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e sono
aggiornati almeno ogni tre anni. »;
3) al comma 2, dopo le parole « Qualsiasi delibera, atto o
operazione, adottato da o nei confronti di una societa’ che detiene
uno o piu’ degli attivi individuati ai sensi del comma 1 » sono
aggiunte le seguenti « o 1-ter »;
4) al comma 5 primo periodo, dopo le parole « gli attivi
individuati come strategici ai sensi del comma 1 » sono aggiunte le
seguenti: « nonche’ di quelli di cui al comma 1-ter »;
5) al comma 6, primo periodo, dopo le parole « comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato
di cui al comma 3 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero un pericolo
per la sicurezza o per l’ordine pubblico »; dopo l’ultimo capoverso
e’ inserito il seguente: « Per determinare se un investimento estero
possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico e’ possibile
prendere in considerazione la circostanza che l’investitore straniero
e’ controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente
all’Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi. »;
6) al comma 7 le parole « di cui ai commi 3 e 6 » sono
sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi precedenti » e dopo la
lettera b) e’ inserita la seguente: « b-bis) per le operazioni di cui
al comma 5 e’ valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli
interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per
l’ordine pubblico; »;
c) all’articolo 3, dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente: «
8-bis. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle sanzioni
amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689. Non si applica in ogni caso il
pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689. ».
2. Il presente articolo si applica solo alle procedure avviate in
data successiva alla sua entrata in vigore.

Art. 15

Incremento contratto di programma RFI

1. E’ autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l’anno 2017
per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti
2017 – 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la societa’ Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
1-bis. All’articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « e i relativi eventuali aggiornamenti »
sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al
comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano
sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie
recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una
informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si
procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Per
sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento
le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1,
con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi
al singolo programma o progetto di investimento».
1-ter. All’articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.
112, il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa
consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di
sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria sulla base di un
finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima
applicazione, tale strategia e’ definita nel Documento di economia e
finanza, nell’Allegato concernente fabbisogni e progetti di
infrastrutture, sino all’approvazione del primo documento pluriennale
di pianificazione di cui all’articolo 201 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modificazioni, che definisce, tra l’altro, la strategia di
sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria».
1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio
pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio
nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e l’impresa ferroviaria individuata sulla base della
vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE
sullo schema di contratto proposto dall’Amministrazione. Tali
contratti sono approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
1-quinquies. Al fine di garantire la continuita’ dei servizi
essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, e’ attribuito
alla regione Piemonte un contributo straordinario dell’importo
complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per
l’anno 2017 e 5 milioni di euro per l’anno 2018, per far fronte alla
situazione finanziaria della Societa’ GTT S.p.A..
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a 35
milioni di euro per l’anno 2017 e a 5 milioni di euro per l’anno
2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo
sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti
importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura
di cui al comma 1-quinquies, sono portati in prededuzione dalla quota
spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della
citata programmazione 2014-2020.
1-septies. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto
ferroviario merci di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e’ autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro
per l’anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

Art. 15-bis

Disposizioni per facilitare l’affidamento
dei contratti di tesoreria

1. Al comma 9 dell’articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La
convenzione di tesoreria di cui al comma 1 puo’ prevedere un limite
piu’ basso. L’importo dell’anticipazione specificata in convenzione
e’ da ritenersi vincolante sia per la regione che per l’istituto
tesoriere ».

Art. 15-ter

Interventi per la tutela e il miglioramento
della sicurezza ferroviaria e marittima

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: « alle reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite
unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche’
alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti »
sono aggiunte le seguenti: « , fino al 30 giugno 2019 »;
b) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli
standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate
dal resto del sistema ferroviario nonche’ ai gestori del servizio che
operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle
tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo
restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti
isolate transfrontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonche’ ai
gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia
di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma.
Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l’ANSF valuta
le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio
sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle
caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio
di trasporto ».
2. A seguito dell’estensione dei compiti attribuiti all’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di reti
ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto
espletamento delle necessarie ed indifferibili attivita’, essenziali
per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli
operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonche’ per gestire
le significative modifiche all’attuale quadro regolatorio in materia
di sicurezza e interoperabilita’ ferroviaria derivanti dal cosiddetto
« IV pacchetto ferroviario », l’ANSF medesima e’ autorizzata, in
deroga alla normativa vigente, all’assunzione a tempo indeterminato
tramite concorso pubblico di 20 unita’ complessive di personale nel
biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna
categoria/area.
3. Per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018
l’ANSF e’ autorizzata all’assunzione di 11 funzionari e 9
collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4, comma
3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dall’articolo 4, comma 3-quinquies, del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche
professionalita’ necessarie per garantire il presidio della sicurezza
ferroviaria.
4. A decorrere dall’anno 2018 la Direzione generale per le
investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede a effettuare le
investigazioni anche su:
a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del
sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali,
urbani o suburbani, nonche’ gli incidenti che si verificano sui
sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le
procedure di investigazione definiti al capo V del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
b) gli incidenti nelle vie d’acqua interne nazionali, applicando i
criteri e le procedure di investigazione stabiliti dal decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 165;
c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro
a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. All’articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma
1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle
disposizioni adottate dall’ANSF in materia di adeguamento dei sistemi
di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento
alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate
dall’ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo,
successivo al primo, nell’adeguamento alle misure di sicurezza, si
applica un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10
per cento della sanzione da applicare ».

Art. 15-quater

Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul
fiume Po

1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa
in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione
insistenti sul fiume Po, e’ autorizzata la spesa fino a 35 milioni di
euro per l’anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province
interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. All’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al
capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi dell’ANAS
Spa sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate per
le finalita’ del presente articolo sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate sui capitoli di
provenienza. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15-quinquies

Modifica all’articolo 703 del codice della navigazione

1. Il quinto comma dell’articolo 703 del codice della navigazione
e’ sostituito dai seguenti:
«Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario
subentrante ha l’obbligo di corrispondere al concessionario uscente
il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell’atto di
concessione, tale valore, per gli immobili e gli impianti fissi
insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per
intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati
dal concessionario uscente con proprie risorse, inseriti nel
contratto di programma e approvati dall’ENAC, e’ pari al valore delle
opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di
eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni
ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile
dalla contabilita’ analitica regolatoria certificata presentata dal
concessionario uscente per l’annualita’ immediatamente precedente.
Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro
sul sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con
proprie risorse e destinati allo svolgimento di attivita’ di natura
commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano
di proprieta’ del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla
societa’ concessionaria alcun rimborso.
Il concessionario uscente e’ obbligato a proseguire
nell’amministrazione dell’esercizio ordinario dell’aeroporto alle
stesse condizioni fissate all’atto di concessione sino al subentro
del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di
subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione
dell’ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.
In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la
concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario
che subentra ha l’obbligo di rimborsare al precedente concessionario
il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non
amovibili, come indicato nei periodi precedenti riguardanti la
scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 1453 del codice civile.
La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed
indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora
meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi e
indennizzi siano gia’ previsti nelle convenzioni di gestione
aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate ».

Art. 16

Disposizioni contabili urgenti
per l’Associazione Croce Rossa italiana

1. Al fine di garantire l’effettiva messa in liquidazione dell’Ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana, al decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 5, le parole « per l’anno 2016 » sono
soppresse;
b) all’articolo 4:
1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. L’Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed
immobili da trasferire in proprieta’ all’Associazione ai sensi del
presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della
proprieta’, producono gli effetti previsti dall’articolo 2644 del
codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I
provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresi’,
titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da
trasferire in proprieta’ all’Associazione nonche’ per l’assunzione in
consistenza da parte di quest’ultima. I provvedimenti di cui al
presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse
previste per la trascrizione, nonche’ di ogni imposta o tassa
connessa con il trasferimento della proprieta’ dei beni
all’Associazione. »;
1-bis) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli
comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e
comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei
comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la
cancellazione delle relative partite contabili »;
2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
c) all’articolo 6, comma 4, terzo periodo, le parole « , quinto
periodo » sono soppresse;
d) all’articolo 8, comma 2:
1) il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: « A far data dal 1º
gennaio 2018, l’Ente e’ posto in liquidazione ai sensi del titolo V
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni
di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di
cui all’articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente
l’organo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario
liquidatore e l’organo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b)
quale comitato di sorveglianza. Detti organi, nominati dal Ministro
della salute, restano in carica per 3 anni e possono essere
prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La gestione
separata di cui all’articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre
2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del
Presidente dell’Ente. La massa attiva e passiva, cosi’ individuate
confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario
liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attivita’
connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato,
secondo le medesime modalita’ di cui al presente comma, con
provvedimento del Presidente dell’Ente nell’ambito del contingente di
personale gia’ individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico
alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad
altra amministrazione, il termine del 1º aprile 2018 sotto indicato,
operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale
trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, e’ differito
fino a dichiarazione di cessata necessita’ da parte del commissario
liquidatore. Resta fermo, all’atto dell’effettivo trasferimento, il
divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la
durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale.
Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai
fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di
interesse pubblico dell’Associazione sono trasferiti alla stessa. »;
2) al secondo periodo, le parole « Alla medesima data » sono
sostituite dalle seguenti: « Alla conclusione della liquidazione, » e
le parole « salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente
dell’Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria », sono
soppresse.
2-bis) al quinto periodo, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2018 ».
1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale
dipendente dall’Associazione della Croce rossa italiana (CRI)
risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, ed appartenente all’area professionale e
medica, il medesimo personale puo’ essere collocato in mobilita’, a
domanda, nel rispetto della disponibilita’ in organico e delle
facolta’ assunzionali previste a legislazione vigente, nell’ambito
della dirigenza delle professionalita’ sanitarie del Ministero della
salute e dell’Agenzia italiana del farmaco, nell’ambito della
dirigenza medica dell’Istituto nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie
della Poverta’ limitatamente al personale appartenente all’area
medica di seconda fascia di cui al contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dirigente dell’area VI per il
quadriennio 2002-2005, nonche’ nell’ambito della dirigenza medica e
della professione infermieristica dell’Istituto superiore di
sanità-Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro nazionale
sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli
enti di ricerca.
1-ter. Il personale della CRI, di cui al comma 1-bis, che abbia
svolto compiti e funzioni nell’ambito della sanita’ pubblica puo’
essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se e’
in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella
ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento.

Art. 17

Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica
ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio
e del Comune di Matera

1. Ai fini della continuazione degli interventi del programma di
bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell’area di rilevante
interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui
all’articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono assegnati al Soggetto Attuatore 27 milioni di euro per l’anno
2017.
2. Per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione
urbana strumentali o complementari agli interventi di cui
all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono trasferiti al Comune di Matera 3 milioni di euro per l’anno
2017.
3. Ai relativi oneri si provvede per 30 milioni di euro per l’anno
2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, versate
all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite
definitivamente all’erario.

Art. 17-bis

Disposizioni in materia di competenze dei comuni relativamente ai
siti di importanza comunitaria

1. All’articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il
comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire ai comuni l’acquisizione delle
risorse provenienti dall’esercizio delle funzioni previste dal comma
1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti e’ esercitata dal
comune nel cui territorio devono essere eseguiti gli interventi
previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade nel
territorio di piu’ comuni, assicurando l’adeguata competenza
nell’effettuazione delle valutazioni».

Art. 17-ter

Disposizioni in materia di 5 per mille

1. All’articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall’anno 2018, per ciascun esercizio
finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative
al periodo d’imposta precedente, una quota pari al 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo
1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, puo’ essere
destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori
delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita’ di accesso al contributo,
di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonche’ di riparto ed
erogazione delle somme ».

Art. 17-quater

Sostegno alla progettazione degli enti locali

1. All’articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni,
compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma
2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006,
contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per
opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2017. Per
gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono
assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per
spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad
interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili
pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto
idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l’anno 2018 e di
30 milioni di euro per l’anno 2019 »;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1
non puo’ essere superiore all’importo della progettazione individuato
ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e
successive modificazioni, ai fini della determinazione dei
corrispettivi »;
c) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero
dell’interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l’anno
2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La
richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello
progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di
progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare. A
decorrere dal 2018:
a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per
permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di
miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di
messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso
di contributo per la relativa progettazione;
b) ciascun comune puo’ inviare fino ad un massimo di tre richieste
di contributo per la stessa annualita’;
c) la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della
pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti
programmatori del medesimo comune o in altro strumento di
programmazione »;
d) al comma 3, alinea, dopo le parole: « tenendo conto » sono
inserite le seguenti: « , per l’anno 2017, »;
e) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 2018 l’ordine di priorita’ ai fini della
determinazione dell’ammontare del contributo e’ il seguente:
a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di
miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici
costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In
tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della
vulnerabilita’ sismica, da effettuare contestualmente alla
progettazione;
b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di
miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici
sulla base di verifica della vulnerabilita’ sismica gia’ effettuata;
c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del
territorio dal dissesto idrogeologico »;
f) al comma 4, dopo le parole: « del comma 3 » sono inserite le
seguenti: « per l’anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma
3-bis per gli anni 2018 e 2019 »;
g) al secondo periodo del comma 5, le parole: « banca dati l’ultimo
» sono sostituite dalle seguenti: « banca dati i documenti contabili
di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016,
riferiti all’ultimo »;
h) al comma 10, dopo la parola: « statali » sono inserite le
seguenti: « e dello stesso Comune »;
i) al comma 11, le parole: « a 15 milioni di euro per l’anno 2018 e
a 20 milioni di euro per l’anno 2019 » sono sostituite dalle
seguenti:
« a 25 milioni di euro per l’anno 2018 e a 30 milioni di euro per
l’anno 2019 »;
l) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: « Fondo per la
progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e
per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico
».
2. La rubrica del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
e’ sostituita dalla seguente: « Ulteriori interventi in favore delle
zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto
idrogeologico».
3. All’articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
«d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti
finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al
recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la
popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione ».
4. Al fine di migliorare la capacita’ di programmazione e
progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di
partenariato pubblico-privato, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti puo’ stipulare apposita convenzione con la Cassa
depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai
sensi dell’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, che disciplina le attivita’ di supporto e assistenza tecnica
connesse all’utilizzo del Fondo istituito dall’articolo 202, comma 1,
lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
5. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilita’
delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani
Strategici delle Citta’ Metropolitane e con i Piani urbani per la
mobilita’ sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo
istituito dall’articolo 202, comma 1, lettera a),del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate
anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione.

Art. 17-quinquies

Disposizioni in materia di enti locali

1. Al comma 2-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n.
140, dopo le parole: « Comune di Campomarino (Campobasso) » sono
inserite le seguenti: « e del comune di San Salvo (Chieti) ».

Art. 18

Finanziamento di specifici obiettivi connessi all’attivita’ di
ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento
dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi
connessi all’attivita’ di ricerca, assistenza e cura relativi al
miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza,
ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e’ accantonata per l’anno 2017, la somma di 32,5
milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le
disponibilita’ finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per
l’anno 2017. La somma di cui al periodo precedente e’ cosi’
ripartita:
a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private
accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per
le caratteristiche di specificita’ e innovativita’ nell’erogazione di
prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza
di trapianti di tipo allogenico;
b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private
accreditate, centri di riferimento nazionale per l’adroterapia,
eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante
l’irradiazione con ioni carbonio.
b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private
accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle
neuroscienze, eroganti programmi di alta specialita’
neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di
personalizzazione delle prestazioni e di attivita’ di ricerca
scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e
neurologico.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro
quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1.
2-bis. L’articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i
titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi
previsti, il quale, a seguito dell’adeguamento dei rispettivi
ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto
legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale,
sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel
che concerne la possibilita’ di ottenere la mobilita’ dai medesimi
enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario
nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi.

Art. 18-bis

Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci
erogati dal Servizio sanitario nazionale

1. All’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole: « non superiore a lire 750 milioni
» sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a euro 450.000 »;
b) al quinto periodo, le parole: « non superiore a lire 500 milioni
» sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a euro 300.000 ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1° gennaio
2018.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e’ incrementato di
9,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

Art. 18-ter

Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali
per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di
formazione professionale regionale e alle scuole private non
paritarie

1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono gia’
state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui
all’articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n.
119, sono applicabili a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 e
dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei
corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019,
nel rispetto delle modalita’ operative congiuntamente definite dal
Ministero della salute e dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di
cui al comma 1 sono applicabili gia’ per l’anno scolastico e il
calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i
centri di formazione professionale regionale in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a
condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali
si concluda entro il 10 marzo 2018.

Art. 18-quater

Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico

1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze,
autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in
osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing
practices-GMP) secondo le direttive dell’Unione europea, recepite con
il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, provvede alla
coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e
preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie,
al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e
per la conduzione di studi clinici.
2. Per assicurare la disponibilita’ di cannabis a uso medico sul
territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuita’
terapeutica dei pazienti gia’ in trattamento, l’Organismo statale per
la cannabis di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre
2015, puo’ autorizzare l’importazione di quote di cannabis da
conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze,
ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le
farmacie.
3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di
cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico
farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con
decreto del Ministro della salute, uno o piu’ enti o imprese da
autorizzare alla coltivazione nonche’ alla trasformazione, con
l’obbligo di operare secondo le Good agricultural and collecting
practices (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso
Stabilimento.
4. Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n.
38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione
continua in medicina di cui all’articolo 16-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la
formazione continua di cui all’articolo 2, comma 357, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dispone che l’aggiornamento periodico del
personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche
attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una
specifica conoscenza professionale sulle potenzialita’ terapeutiche
delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle
diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.
5. Al fine di agevolare l’assunzione di medicinali a base di
cannabis da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico farmaceutico
militare di Firenze provvede allo sviluppo di nuove preparazioni
vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle
farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.
6. Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal
medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo
2010, n. 38, nonche’ per gli altri impieghi previsti dall’allegato
tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, sono
a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato. Il medico puo’ altresi’ prescrivere le predette
preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell’articolo 5
del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
7. Per le finalita’ di cui al comma 1 e’ autorizzata la spesa di
euro 1.600.000 per l’anno 2017 e per le finalita’ di cui al comma 2
e’ autorizzata la spesa di euro 700.000 per l’anno 2017. Ai relativi
oneri, pari a complessivi 2.300.000 euro per l’anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18-quinquies

Debiti sanitari della regione Sardegna

1. Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31
dicembre 2016, la regione Sardegna puo’ far richiesta di utilizzo
delle risorse generate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e
riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 1/2011
dell’11 gennaio 2011, relativi al territorio della regione medesima.
Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa
autorizzazione.

Art. 19

Liberalizzazione in materia di collecting diritti d’autore

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole:
« Societa’ italiana degli autori e degli editori » sono aggiunte le
seguenti: « e gli altri organismi di gestione collettiva », e la
parola « remuneri » e’ sostituita dalla seguente: « remunerino »;
b) all’articolo 180:
1) al primo comma, dopo le parole: « Societa’ italiana degli autori
ed editori (S.I.A.E.) », sono aggiunte le seguenti: « ed agli altri
organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15
marzo 2017, n. 35 »;
2) al terzo comma, le parole: « dell’ente » sono sostituite dalle
seguenti: « della Societa’ italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) » e la parola: « esso » e’ sostituita dalla seguente: «
essa ».
2. Per gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo
180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in
Italia, l’esercizio dell’attivita’ di intermediazione e’ in ogni caso
subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del
decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 3, dopo le parole: « Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « definisce
con proprio provvedimento »;
b) all’articolo 20, comma 2, le parole: « organismi di gestione
collettiva ed » sono soppresse.

Art. 19-bis

Disposizioni in materia di uscita dei minori
di 14 anni dai locali scolastici

1. I genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, i tutori e
i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei
minori di 14 anni, in considerazione dell’eta’ di questi ultimi, del
loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un
processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono
autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a
consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali
scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione
esonera il personale scolastico dalla responsabilita’ connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di
trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la
responsabilita’ genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei
minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera
dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita’ scolastiche.

Art. 19-ter

Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato

1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, primo e secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano
agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui
organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte
degli iscritti.

Art. 19-quater

Banca dati nazionale degli operatori economici

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e
l’implementazione delle nuove funzionalita’ della Banca dati
nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, comma 1,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e’ autorizzata la spesa di euro 100.000 per
l’anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2018. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma
2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ autorizzato a
stipulare una convenzione con l’Autorita’ nazionale anticorruzione
utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All’onere
derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro
per l’anno 2017 e a 1.500.000 euro a decorrere dall’anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 19-quinquies

Adeguamento della disciplina sulla circolazione
e vendita di sigarette elettroniche

1. All’articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: « In attesa » fino a: « altresi’ »
sono sostituite dalle seguenti: « La vendita dei prodotti contenenti
nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e’ effettuata in via esclusiva »;
b) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attivita’ prevalente nella
vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis gia’
attivi prima della data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite con decreto direttoriale dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31
marzo 2018, le modalita’ e i requisiti per l’autorizzazione e
l’approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e
1-bis. Nelle more dell’adozione del decreto e’ consentita la
prosecuzione dell’attivita’ agli esercizi indicati nel primo periodo
del presente comma ».
2. All’articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11, la parola: « transfrontaliera » e’ soppressa;
b) al comma 12, le parole da: « , in difetto » fino alla fine del
comma sono soppresse.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e’ incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

Art. 19-sexies

Assegnazione di immobili conferiti a fondi comuni
di investimento immobiliare

1. All’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «
L’Agenzia del demanio puo’ assegnare i predetti immobili, laddove non
necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di amministrazioni
statali di cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro il 31
dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020
per il Fondo Patrimonio Uno ».

Art. 19-septies

Disposizioni per garantire l’autonomia
del Garante del contribuente

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:
a) i commi 404 e 405 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, sono abrogati;
b) il comma 4 dell’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
e’ sostituito dal seguente:
«4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo e’ fissato in euro
2.788,87. Al Garante del contribuente che risiede in un comune
diverso da quello in cui ha sede l’organo compete il rimborso delle
spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione
alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in
uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la
residenza il Garante ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000 euro a
decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 si applica l’articolo 17,
commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 19-octies

Disposizioni in materia di riscossione

1. All’articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, le parole: « da parte dell’agenzia » sono
sostituite dalle seguenti: « da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze ».
2. All’articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la
parola: « municipale » sono aggiunte le seguenti: « ; in tal caso,
quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie
piu’ formalita’, le stesse possono essere compiute, in un periodo di
tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli
sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attivita’ svolta
mediante relazione datata e sottoscritta ».
3. All’articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, le parole: « e gli enti pubblici non economici
» sono sostituite dalle seguenti: « , gli enti pubblici non economici
e l’ente Agenzia delle entrate-Riscossione ».
4. I termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e
comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle
entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia, adottato d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che
comportino gravi difficolta’ per la loro regolare tempestiva
esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi
agli adempimenti stessi.
5. La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve
garantire un termine congruo, comunque non superiore a sessanta
giorni, per l’effettuazione degli adempimenti medesimi.
6. All’articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
dopo il comma 4-ter e’ aggiunto il seguente:
«4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta
dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici e’,
in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su
supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso,
ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti
sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta
avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza ».

Art. 19-novies

Disposizioni in materia di assicurazione
professionale obbligatoria

1. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n.
247, le parole: « a se’ e » sono soppresse.

Art. 19-decies

Regime di sostegno alla cogenerazione
per teleriscaldamento

1. Gli interventi su unita’ di cogenerazione che non rientrano
nella definizione di rifacimento ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19
settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilita’
termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di
sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
e che si abbinano ad un’estensione della rete in termini di aumento
della capacita’ di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui
all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007,
n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel regolamento
delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015. Il
Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalita’ di
accesso al regime di sostegno con apposito decreto da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

Art. 19-undecies

Misure per favorire la candidatura di Milano
come sede dell’Agenzia EMA

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della citta’ di
Milano quale sede dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), e’
autorizzato, in favore della regione Lombardia, un contributo pari a
un milione di euro per l’anno 2017 per la realizzazione delle
attivita’ di progettazione degli interventi connessi al trasferimento
nonche’ per le attivita’ di promozione della candidatura medesima. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2017, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della salute.

Art. 19-duodecies

Modifica alla tabella A allegata
alla legge n. 93 del 1994

1. Alla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, dopo
la voce: « Istituto del nastro azzurro » e’ aggiunta, in fine, la
seguente: « Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC) ».

Art. 19-terdecies

Modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011
in materia di documentazione antimafia

1. Al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 83, comma 3-bis, dopo le parole: « fondi europei »
sono aggiunte le seguenti: « per un importo superiore a 5.000 euro »;
b) all’articolo 91, comma 1-bis, dopo le parole: « fondi europei »
sono aggiunte le seguenti: « per un importo superiore a 5.000 euro ».

Art. 19-quaterdecies

Introduzione dell’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n.
247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali
degli avvocati

1. Dopo l’articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e’
inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie). – 1. Il
compenso degli avvocati iscritti all’albo, nei rapporti professionali
regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in
forma associata o societaria, delle attivita’ di cui all’articolo 2,
commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e
assicurative, nonche’ di imprese non rientranti nelle categorie delle
microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e’
disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con
riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente
predisposte dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso
determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta
proporzionato alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro svolto,
nonche’ al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale,
tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto
del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13,
comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente
predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova
contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le
clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che
determinano, anche in ragione della non equita’ del compenso
pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico
dell’avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state
oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che
consistono:
a) nella riserva al cliente della facolta’ di modificare
unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell’attribuzione al cliente della facolta’ di rifiutare la
stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del
contratto;
c) nell’attribuzione al cliente della facolta’ di pretendere
prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo
gratuito;
d) nell’anticipazione delle spese della controversia a carico
dell’avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la
rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla
prestazione dell’attivita’ professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta
giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o
di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di
lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il
minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le
spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o
recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione
sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo
cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta
compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione,
anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o
fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la
consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di
sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano
vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e
approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed
approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle
convenzioni che attestano genericamente l’avvenuto svolgimento delle
trattative senza specifica indicazione delle modalita’ con le quali
le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6
sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La
nullita’ opera soltanto a vantaggio dell’avvocato.
9. L’azione diretta alla dichiarazione della nullita’ di una o piu’
clausole delle convenzioni di cui al comma 1 e’ proposta, a pena di
decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle
convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equita’ del compenso e la
vessatorieta’ di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente
articolo, dichiara la nullita’ della clausola e determina il compenso
dell’avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi
dell’articolo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile ».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 13-bis della legge 31
dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai
professionisti di cui all’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n.
81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di
cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai
decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di
trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attivita’,
garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle
prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi
conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 19-quinquiesdecies

Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia,
reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza
di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi

1. All’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione
elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e
della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali
a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non
rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese.
1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di
comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro
il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
1-quater. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni
garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe
generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i
consumatori possano compiere scelte informate.
1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l’Autorita’ per
le garanzie nelle comunicazioni ordina all’operatore la cessazione
della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente
percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti,
indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore
a trenta giorni »;
b) al comma 4, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: « La
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3,
3-bis, 3-ter e 3-quater e’ sanzionata dall’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni applicando l’articolo 98, comma 16, del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’inottemperanza
agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-quinquies e’ sanzionata
applicando l’articolo 98, comma 11, del medesimo codice »;
c) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-bis
costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e
nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello standard da
parte dell’operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al
comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in
favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione,
maggiorato di euro 1 per ogni giorno successivo alla scadenza del
termine assegnato dall’Autorita’ ai sensi del comma 1-quinquies.
L’Autorita’ vigila sul rispetto della presente disposizione
nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ».
2. All’articolo 98, comma 11, del citato codice di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: « da euro 120.000,00
ad euro 2.500.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro
240.000,00 ad euro 5.000.000,00 ».
3. All’articolo 71 del citato decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione
elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito alle
caratteristiche dell’infrastruttura fisica utilizzata per
l’erogazione dei servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni definisce le caratteristiche
tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di
infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra
ottica completa l’infrastruttura che assicura il collegamento in
fibra fino all’unita’ immobiliare del cliente. Costituisce pratica
commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni comunicazione al
pubblico dell’offerta di servizi di comunicazione elettronica che non
rispetti le caratteristiche tecniche definite dall’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni ».

Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. In applicazione dell’articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede
ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere,
relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad
estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall’articolo
4, paragrafo 1, dell’atto di concessione, in modo da assicurare nuove
e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50
milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno
2018.
2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui
all’articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
incrementato di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze e’ istituito un Fondo, in termini di saldo netto da
finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro
per l’anno 2018.
4. All’articolo 11, comma 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le
parole « e 80 milioni di euro per il 2018 » sono soppresse.
5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7,
comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e
dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e
l) del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l’anno
2017, a 2.425 milioni di euro per l’anno 2018, a 354,566 milioni di
euro per l’anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l’anno 2020, a
3,066 milioni di euro per l’anno 2021, a 3,089 milioni di euro per
l’anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l’anno 2023, a 9,866 milioni
di euro per l’anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l’anno 2025, a
4,866 milioni di euro per l’anno 2026, a 7,14 milioni di euro per
l’anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l’anno 2028, a 3,266 milioni
di euro per l’anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l’anno 2030 e a
3,066 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031 e, che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per
l’anno 2017, si provvede:
a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l’anno 2017, mediante
riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle
missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei
Ministeri come indicate nell’elenco 1 allegato al presente decreto;
b) quanto a 37,677 milioni di euro per l’anno 2017, mediante
riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell’extra
gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di
cui all’articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c), della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2017, mediante utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate
all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite
definitivamente all’erario;
d) quanto a 80 milioni di euro per l’anno 2017, mediante utilizzo
delle somme versate entro il 30 settembre 2017 all’entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate
ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo
definitivamente all’erario;
e) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.898,7 milioni
di euro per l’anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l’anno 2019, a
142,913 milioni di euro per l’anno 2020, a 0,325 milioni di euro per
l’anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l’anno 2023, a 1,482 milioni
di euro per l’anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l’anno 2025,
che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085
milioni di euro per l’anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per
l’anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l’anno 2019, a 233,289
milioni di euro per l’anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l’anno
2021, a 90,376 milioni di euro per l’anno 2022, a 91,103 milioni di
euro per l’anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l’anno 2024, a
90,612 milioni di euro per l’anno 2025, a 90,376 milioni di euro per
gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
f) quanto a 334 milioni di euro mediante versamento, nell’anno
2018, all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in
conto residui sul capitolo 7400 dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, comma
6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;
g) quanto a 200 milioni di euro mediante versamento, nell’anno
2018, all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte
nell’anno 2017 in conto competenza sul capitolo 7400 dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.
191;
h) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2020, a 2,75 milioni di
euro per l’anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l’anno 2022, a 2,4
milioni di euro per l’anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l’anno
2024, a 2,83 milioni di euro per l’anno 2025, a 4,9 milioni di euro
per l’anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l’anno 2027, a 3,9 milioni
di euro per l’anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l’anno 2029, a 3,2
milioni di euro per l’anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
i) quanto a 250 milioni di euro per l’anno 2017, in termini di
fabbisogno, mediante corrispondente versamento delle somme gestite
presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e
Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2016, n. 151 da
detenere sul predetto conto sino al termine dell’esercizio.
6. All’articolo 1, comma 634, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
dopo le parole: « si provvede mediante » sono inserite le seguenti: «
l’eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per
l’esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi
affidati agli agenti della riscossione dall’anno 2000 all’anno 2016,
di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e
dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui
all’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la ».
7. Con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste
delle quote di emissione di CO2, di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30 milioni di
euro a copertura degli oneri derivanti dall’articolo 18 a valere
sulla quota destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e quanto a 30 milioni di euro ai sensi del
comma 5, lettera c) del presente articolo a valere sulla quota
destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui al
comma 3 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del
2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al
fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni
indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a
investimenti con finalita’ ambientali derivante dalla direttiva
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009.
7-bis. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e
le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
8. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell’amministrazione
competente, il Ministero dell’economia e delle finanze puo’ disporre
il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione
avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui
pertinenti capitoli di spesa.
8-bis. All’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « 100 chilometri » sono inserite le seguenti: «
, o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o
disagiate, »;
b) le parole: « e comunque in una provincia diversa, » sono
soppresse;
c) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: « La disposizione
di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi
d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 ».
8-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8-bis, pari a
13,7 milioni di euro per l’anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l’anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato di 5,9 milioni di euro
nell’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 162-ter del Codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 162-ter. (Estinzione del reato per condotte
riparatorie). – Nei casi di procedibilita’ a querela
soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il
reato, sentite le parti e la persona offesa, quando
l’imputato ha riparato interamente, entro il termine
massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le
restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove
possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Il risarcimento del danno puo’ essere riconosciuto anche in
seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e
seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non
accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la
congruita’ della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto
a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo
comma, l’imputato puo’ chiedere al giudice la fissazione di
un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per
provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto
dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se
accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e
fissa la successiva udienza alla scadenza del termine
stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla
predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.
Durante la sospensione del processo, il corso della
prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240,
secondo comma.
Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al
primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
nei casi di cui all’articolo 612-bis.».
Avvertenza:
Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale –
n. 242 del 16 ottobre 2017.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 60.