La Consulta boccia l’esclusione dei docenti di ruolo dai concorsi

da Corriere della sera

La Consulta boccia l’esclusione dei docenti di ruolo dai concorsi

Relatore del provvedimento Giuliano Amato. «Così si discriminano i docenti assunti a tempo indeterminato sia rispetto ai supplenti che rispetto a quelli delle scuole private»

Non c’è pace per la Buona Scuola. La riforma voluta dal governo Renzi che doveva servire a stabilizzare i precari storici della scuola ma anche a portare in classe una nuova generazione di maestri e professori sempre più preparati e motivati, ha ricevuto una sonora bocciatura da parte dei giudici della Consulta nella parte almeno in cui esclude i docenti già assunti a tempo indeterminato dalla partecipazione a nuovi concorsi pubblici (nei prossimi mesi ne sono previsti tre).

Il verdetto della Consulta

«La Corte costituzionale – si legge nel comunicato emesso dalla Consulta – ha dichiarato illegittima la disposizione dell’articolo 1, comma 110, della legge di riforma della scuola 107 e di conseguenza dell’articolo 17, terzo comma, del successivo decreto legislativo 59, là dove escludono dalla partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente gli insegnanti già assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali». Relatore della sentenza numero 251 depositata oggi è l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato. La pronuncia, spiega Palazzo della Consulta, «è destinata ad applicarsi anche alle prossime procedure concorsuali di reclutamento dei docenti». A partire dai primi due concorsi riservati previsti nei prossimi mesi per i precari di seconda fascia (docenti abilitati) e per quelli di terza fascia con almeno tre anni di servizio nelle scuole. Con la sentenza della Consulta anche i docenti di ruolo che volessero passare dalle medie al liceo potranno partecipare a questi concorsi nell’attesa che, sempre nel 2018, parta il nuovo sistema di selezione previsto dalla legge 107 che prevede prima il superamento di una prova concorsuale e successivamente tre anni di formazione iniziale e tirocinio fra università e scuole.

Discriminati rispetto a supplenti e docenti delle scuole private

A sollevare le questioni di legittimità era stato, con due distinte ordinanze, il Tar del Lazio. La sentenza dei giudici costituzionali si fonda sulla motivazione di una duplice disparità di trattamento dei docenti di ruolo sia rispetto ai supplenti che rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato nelle scuole private. «Il diritto di partecipare al concorso pubblico – scrivono i giudici costituzionali – è condizionato alla circostanza, invero “eccentrica” rispetto all’obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità, che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale. Di contro, un’analoga preclusione non è prevista per i docenti con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una scuola privata paritaria, né per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione». L’esclusione dai concorsi dei docenti già in ruolo non è giustificabile neanche in relazione alla finalità di assorbire il precariato, che «risulta contraddetta proprio dall’inesistenza di un’analoga preclusione per i docenti a tempo indeterminato della scuola paritaria», nonché per coloro che, in possesso delle necessarie abilitazioni, già abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Miur o di altre amministrazioni.

Il merito tradito dalla Buona Scuola

Inoltre, la preclusione imposta ai docenti di ruolo «può rivelarsi ininfluente ai fini dell’obiettivo asseritamente perseguito, non arrecando alcun sostanziale vantaggio in termini di migliore allocazione delle risorse lavorative», rileva la Consulta, dato che «l’accesso ai concorsi dei docenti con contratto a tempo indeterminato darebbe luogo, nel caso di esito favorevole, all’assunzione degli stessi nella nuova posizione, con conseguente scopertura della posizione precedentemente ricoperta, che potrebbe, quindi, essere successivamente assegnata ad altri». Per queste ragioni, «nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso», la norma contenuta nella riforma Buona scuola «confligge» con diversi articoli della Costituzione: «Il merito costituisce il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente», ricordano i giudici costituzionali, e tale preclusione «contraddice tale finalità, impedendo sia di realizzare la più ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità nell’accesso».