Concorso DS, la fase di accesso: domande e risposte

da Tuttoscuola

Concorso DS, la fase di accesso: domande e risposte

Pubblichiamo di seguito le risposte dei nostri esperti ai quesiti che sono giunti in redazione durante il webinar dello scorso 28 novembre relativo al bando del concorso DS. Potete fare altre domande scrivendo a redazione@tuttoscuola.com.

Diploma di conservatorio

“Salve. Sono una docente di  scuola primaria,  di ruolo dal 2001. Sono diplomata in conservatorio (vecchio ordinamento – oboe) e ho completato il diploma magistrale con il quinto anno integrativo. Il mio dubbio è sulla possibilità di fare la domanda per il concorso da dirigente. Grazie”.

La risposta dell’esperto
Tra i requisiti di ammissione al concorso e in particolare per i titoli di studio richiesti, l’articolo 3 del bando prevede espressamente come titolo utile: diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. Riteniamo sussista la condizione per partecipare.

Diploma ISEF

“Ci sono versioni contrastanti sul diploma ISEF quale titolo valido per la partecipazione al concorso. Posso presentare domanda? Grazie”.

La risposta dell’esperto
Nella nota a margine dell’articolo 3 del bando (Requisiti di ammissione) si precisa che:
“Ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.136 il diploma ISEF equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente. Pertanto per la partecipazione al concorso di cui al presente bando, è necessario che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze motorie debbano aver conseguito anche un’apposita laurea specialistica. Analogamente, il titolo di Baccalaureato rilasciato da una Università pontificia non può essere considerato quale titolo di accesso in quanto equivalente ad un diploma universitario. Infine, nemmeno il Magistero in Scienze religiose può consentire l’accesso alla procedura concorsuale in quanto è da ritenersi applicabile la disciplina contenuta nella legge 11 luglio 2002, n. 148, che demanda alla competenza delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (art. 2) nonché delle amministrazioni statali (art. 5) la facoltà di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studi svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri”.

Servizio scuole all’estero

Gentilissimi, avrei un dubbio da sottoporvi. Sono una docente di ruolo  di scuola primaria  dal 1985. Mi chiedevo:

– Sono stata vincitrice di 3 concorsi Ministero Affari Esteri/Miur, per docenti di ruolo, per docenza nelle scuole italiane all’estero. (per un totale all’estero di 12 anni). Devo specificarlo come punto A.5 (punti 0, 50 x 3) o come punto A.9 (punti 0, 50 x 2)?
– Per due anni, ho avuto altresì, sempre con incarico Mae/Miur. L’incarico di direzione didattica presso l’Istituto Legalmente Riconosciuto Fondazione Torino di Belo Horizonte – Brasile per gli anni  1999-2000 e 2000-2001. Devo specificarlo nel punto B.1 (punti 2,50 x 2)? Vi ringrazio per le possibili delucidazioni. Grazie mille, e, in attesa di un gradito riscontro, porgo cordiali saluti”.

La risposta dell’esperto
La valutazione del servizio non è immediata. Infatti i titoli culturali, professionali e di servizio non vanno dichiarati unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, bensì dopo la prova scritta e soltanto da parte di chi l’ha superata. L’art. 10 del bando prevede in proposito: “I candidati, che hanno superato la prova scritta dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione … La dichiarazione viene inoltrata esclusivamente attraverso POLIS, secondo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi”.

Primo quesito. Per quanto riguarda la valutazione dei titoli prevista nella lettera A della Tabella non vi sono riferimenti al superamento di concorsi di qualsiasi tipo. Riteniamo, quindi, che non Le possano essere attribuiti punti per il superamento dei tre concorsi al MAE.

Secondo quesito. Al punto B1 della Tabella si prevede la seguente valutazione: Per ogni anno scolastico di servizio prestato in qualità di dirigente scolastico o preside incaricato ai sensi dell’articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Occorre, dunque, verificare se il citato art. 477 del TU contempla situazioni simile a quella richiamata.

L’art. 477 (Incarichi di presidenza) recita in proposito Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.

Gli incarichi di presidenza si riferiscono a scuole statali e sono conferiti dall’Amministrazione scolastica in base a specifiche graduatorie provinciali. Riteniamo che l’incarico segnalato non rientri tra quelli previsti e valutabili.

Sospensione dall’insegnamento

Tra i requisiti generali e dei titoli di preferenza il cui possesso è da dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso, alla lettera t) si richiede di dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 497 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Cosa prevede questo art. 497?”.

La risposta dell’esperto
L’articolo 497 del Testo Unico sulle norme generali per l’istruzione definisce gli effetti della eventuale sospensione dall’insegnamento irrogata come sanzione disciplinare (art. 494) per  per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Questo il testo integrale dell’art. 497 citato dal bando:

“Art. 497 – Effetti della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio

  1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui all’articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell’attribuzione dell’aumento periodico dello stipendio.
  2. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui all’articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell’aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
  3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.
  4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l’accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
  5. Il tempo di sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio è detratto dal computo dell’anzianità di carriera.
    6. Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell’anzianità richiesta per l’ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell’anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.”

Titoli di preferenza

“Buonasera. Ho un dubbio: tra i titoli di preferenza dobbiamo indicare il 17 (aver prestato servizio senza demerito). Ora nelle compilazioni precedenti come concorsi o graduatorie, questa voce me la facevano saltare perché relativa a vecchie normative.  Cosa intende stavolta? Debbo spuntarla comunque? Cordiali saluti”.

La risposta dell’esperto
La preferenza per avere prestato servizio senza demerito non è stata abrogata. Nella domanda di ammissione regolamentata dall’articolo 4 del bando dove (comma 6) il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e di preferenza, la lettera h) prevede che sia dichiarato il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Cosa prevedono quei due commi dell’art. 5 del DPR 487/1994?

Il comma 4 al n. 17 prevede la preferenza a parità di merito per “coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso (cioè nella scuola)”.

Va detto che in questo tipo di concorso, dove, a seguito dell’anzianità richiesta di almeno cinque anni di servizio, tutti i candidati si trovano nell’identica situazione di lodevole servizio per non meno di un anno, questo titolo di preferenza non è, di fatto, applicabile.

Il comma 5 estende il titolo di preferenza nei casi in cui il candidato si trova nella condizione “di aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche (cioè in amministrazioni diverse dalla scuola”.