Esame di terza media: quel voto di ammissione che fa discutere

da Tuttoscuola

Esame di terza media: quel voto di ammissione che fa discutere

Continuano in tutte le regioni le Conferenze di servizio organizzate dal Ministero dell’Istruzione per informare i dirigenti scolastici del primo ciclo sul nuovo esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza media.

Sono diverse, in proposito, le modifiche introdotte dal decreto legislativo 62/2017 attuativo della delega prevista dalla Buona Scuola e confermate dal decreto ministeriale 741 del 3 ottobre scorso e dalla successiva circolare pro. 1865 del 10 ottobre.

Come si sa, perde peso, ad esempio, la valutazione del comportamento, declassato da voto in decimi a giudizio sintetico, senza più costituire possibile elemento ostativo per l’ammissione all’esame.

Perde peso anche l’eventuale voto insufficiente in una o più materie che, a differenza di prima quando costituiva motivo di non ammissione, ora può costituire motivo di ammissione su decisione motivata del Consiglio di classe nello scrutinio finale.

Suscita invece qualche perplessità, secondo quanto raccolto da Tuttoscuola su segnalazione di diversi dirigenti scolastici, la disposizione relativa alla determinazione del voto di ammissione, un voto che – altra novità del nuovo esame – peserà per il 50% sul voto finale dell’esame di licenza.

In precedenza, e fino allo scorso giugno, il voto di ammissione all’esame di terza media, cosiddetto di idoneità, veniva determinato dalla media dei voti attribuiti alle varie materie, tenendo conto anche del percorso scolastico del triennio.

Ora invece – questa la perplessità di molti – il voto tiene conto soltanto del percorso scolastico triennale, senza cenno alcuno ai livelli di apprendimento conseguiti nello scrutinio finale, senza che vengano previsti criteri per la sua determinazione.

Va detto, tuttavia, che le stesse disposizioni aggiungono “in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti”.

Le perplessità su questo punto possono essere superate dalla delibera dl collegio che, a nostro parere, potrà decidere se attribuire o meno un peso significativo ai livelli di apprendimento rilevati nell’ultimo anno rispetto agli anni precedenti, in quanto, in una logica del processo formativo, hanno sicuramente maggior valore i risultati conseguiti al termine del processo stesso.