da La Tecnica della Scuola
Sanzioni disciplinari dirigenti scolastici, tutto quello che c’è da sapere
Abbiamo visto in precedenza, quali sono le sanzioni disciplinari dei docenti, alla luce delle novità previste dal decreto Madia. Adesso, utilizzando ancora l’interessante vademecum della Flc Cgil, vediamo quali sono le sanzioni disciplinari per i dirigenti scolastici.
Sanzione pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00
La sanzione pecuniaria al preside da 150 a 350 euro viene inflitta dal Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale nei seguenti casi, regolati dall’art. 16 comma 4 CCNL 15/07/2010.
a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e degli obblighi di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio in correlazione con le esigenze della struttura e con l’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del DLgs 165/01 (licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio o giustificazione con certificazione medica falsa o che attesta falsamente lo stato di malattia);
- b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell’amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
- c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
- d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
- e) violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
- f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’amministrazione o per gli utenti;
- g) violazione del segreto d’ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all’amministrazione;
- h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies del DLgs 165/01 (identificazione del personale a contatto con il pubblico).
L’importo delle ritenute per la sanzione disciplinare, è bene sottolineare, è introitato dal bilancio dell’Amministrazione.
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni
Tale sospensione si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del DLgs 165/01: “Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell’incolpato che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti”.
La sospensione viene elargita dal Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale quando la sanzione è fino a 10 giorni. Da 11 a 15 giorni la sanzione viene decisa dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato
Questa tipologia di sanzione viene stabilita quando si verificano i casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, e dell’art. 55-septies, comma 6, del DLgs 165/01.
L’Art. 55-sexies, comma 3 prevede che “il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all’articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell’illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare”.
L’Art. 55-septies, comma 6, invece prevede che “il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche”.
Anche in questo caso la sospensione viene elargita dal Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale quando la sanzione è fino a 10 giorni. Da 11 a 3 mesi la sanzione viene decisa dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi
Si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del DLgs 165/01, ovvero: “la violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una più grave sanzione disciplinare”.
La sospensione viene elargita dal Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale quando la sanzione è fino a 10 giorni. Da 11 giorni a 3 mesi la sanzione viene decisa dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi
Invece, tale sanzione, si ha nei seguenti casi, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all’art. 16, comma 1 del CCNL 15/07/2010 per:
- a) recidiva nel biennio delle mancanze previste dall’art. 16, commi 4, 5 6 e 7, del CCNL 15/07/2010, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le infrazioni previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
- b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
- c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970;
- d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;
- e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1 lett. b) del DLgs 165/01, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
- f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad esso affidati;
- g) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’amministrazione o a terzi, salvo quanto previsto dall’art. 16, comma 7, del CCNL 15/07/2010;
- h) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti dei dipendenti dell’istituzione scolastica;
- i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
- j) grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della legge n. 69/2009.
A comminare la sanzione per il preside sarà il Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale quando la sanzione è fino a 10 giorni. Da 11 giorni a 6 mesi la sanzione viene decisa dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
Licenziamento con preavviso
Per quanto riguarda il licenziamento con preavviso del dirigente scolastico, la sanzione viene elargita esclusivamente dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione si applica
a) alle ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) del DLgs 165/01:
Art. 55-quater, comma 1, lett. b: “assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione”.
Art. 55-quater, comma 1, lett. c: “ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio”
b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, dell’art. 16 del CCNL 2006 – 2009, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio.
Licenziamento senza preavviso
Anche il licenziamento senza preavviso viene elargito dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari, in tal modo:
Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione si applica:
- a) alle ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del DLgs 165/01. Art.55-quater, lett. a), d), e) f):
- a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
- d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
- e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
- f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
- b) alla commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 18 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);c) alla condanna, anche non passata in giudicato, per:
- i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del DLgs 267/00; (4)
- gravi delitti commessi in servizio;
- delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.
(d) alla recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
e) alla recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.