Trasporto scolastico: legittima la revoca della gara se non c’è la copertura finanziaria da parte del Comune

da Il Sole 24 Ore 

Trasporto scolastico: legittima la revoca della gara se non c’è la copertura finanziaria da parte del Comune

di Ilenia Filippetti

Il venir meno delle risorse finanziarie costituisce una ragione valida e sufficiente per non dar corso alla stipulazione del contratto, e ciò anche nei casi in cui sia già intervenuta l’aggiudicazione definitiva della gara. È questo il principio affermato dal Tar Lazio, Roma, Sezione II bis, con la sentenza numero 11680 del 24 novembre 2017.

Il caso
Nel giugno 2017 un Comune laziale aveva indetto una gara per affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia primaria e secondaria di I grado e per il servizio di trasporto degli alunni disabili presso gli istituti superiori posti al di fuori del territorio comunale. Successivamente, il Comune aveva disposto l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2017 non prevedendo risorse per il trasporto scolastico; a corollario, il Comune aveva disposto di annullare in autotutela la gara, tenuto conto del fatto che l’offerta della concorrente prima classificata era risultata anomala e non era ancora pervenuto il parere di congruità in relazione ai chiarimenti presentati dall’aggiudicataria.
A fonte di tale annullamento, l’impresa provvisoriamente aggiudicataria proponeva ricorso al Tar Lazio chiedendo la condanna del Comune al risarcimento dei danni nonché il riconoscimento dell’indennizzo a causa della revoca della procedura di affidamento disposta in autotutela.

La decisione
Con la pronuncia in rassegna il Tar Lazio sottolinea che, in effetti, nel bilancio comunale dell’anno 2017 non erano stati stanziati i fondi necessari per il servizio del trasporto scolastico; considerato, pertanto, che non si era ancora provveduto all’aggiudicazione definitiva, la gara era stata legittimamente revocata dal Comune, essendo sopravvenuta la predetta carenza di risorse finanziarie.
Il Tar evidenzia, in particolare, che per giudicare legittimo il predetto provvedimento di revoca è sufficiente richiamare la giurisprudenza resa dalla medesima sezione del Giudice amministrativo del Lazio che, con la sentenza n. 4885 del 2017, aveva già notato come «il venir meno delle risorse finanziarie costituisca ragione valida e sufficiente per non dare corso alla stipulazione del contratto, nonostante l’aggiudicazione definitiva già intervenuta».
Nel caso di specie dedotto nella pronuncia in rassegna, peraltro, non si era neppure pervenuti alla aggiudicazione definitiva, essendo l’offerta della ricorrente ancora sottoposta alla verifica di anomalia, con la conseguenza che, a maggior ragione, il Tar Lazio ha ritenuto legittima la revoca della procedura a causa della sopravvenuta carenza di risorse finanziarie: è del tutto evidente – nota il Tribunale amministrativo – che, in difetto delle risorse, la stipulazione del contratto è oggettivamente impossibile e ciò basta a giustificare il provvedimento di revoca dell’intera procedura di gara.

I precedenti
La giurisprudenza amministrativa, peraltro, è stata da sempre granitica nell’affermare il predetto principio: si veda, al riguardo, la recente pronuncia del Tar Lazio numero 10465 del 2016, nella quale è stato affermato che, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge numero 241 del 1990, è pienamente legittima la revoca di un provvedimento di aggiudicazione definitiva di appalto pubblico, ove si tratti di revoca motivata da ragioni di sopravvenienze fattuali o giuridiche. Nello stesso senso, è stato sempre costante l’orientamento dei Tribunali amministrativi in forza del quale le sopravvenute difficoltà finanziarie della stazione appaltante oppure la carenza ab origine della necessaria copertura finanziaria, costituiscono una valida ragione per disporre la revoca di un affidamento di servizi, e ciò addirittura dopo l’avvenuta stipulazione del contratto; a fortiori, pertanto, tali principi debbono trovare applicazione nei casi in cui il contratto non è stato ancora stipulato, posto che neanche l’aggiudicazione definitiva equivale ad accettazione dell’offerta.

L’approfondimento
Nel caso deciso con la pronuncia in rassegna, l’impresa ricorrente aveva eccepito l’irragionevolezza della revoca in quanto il servizio oggetto di affidamento sarebbe stato talmente essenziale da impedire la sussistenza di qualsiasi motivo di interesse pubblico a non effettuare lo stesso; la rinuncia al servizio di trasporto degli alunni disabili presso gli istituti superiori posti al di fuori del territorio comunale, in particolare, si porrebbe in contrasto con l’articolo 38 della Costituzione, così come confermato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 275 del 2016 nella quale è stata ribadita la natura fondamentale del diritto all’istruzione dei disabili, tutelato anche a livello internazionale dall’articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Il Tar ha tuttavia ritenuta infondata anche tale censura, evidenziando che, nel caso di specie, la gara era in espletamento per l’affidamento del servizio di trasporto degli alunni nelle scuole del Comune e, solo marginalmente, per il trasporto dei disabili anche presso istituti collocati fuori dal Comune: il valore della gara, infatti, era stimato in una base d’asta di oltre tre milioni di euro e, di questa somma, solo una parte marginale sarebbe stata destinata al servizio di trasporto dei disabili.
Il Giudice amministrativo sottolinea che, in ogni caso, la predetta sentenza n. 275 del 2016 della Corte costituzionale (che mira a delimitare la discrezionalità del legislatore regionale che non può trascurare la regolamentazione del servizio di trasporto degli alunni disabili), non può comunque essere interpretata nel senso di obbligare qualsiasi amministrazione comunale a garantire il servizio indipendentemente dalle risorse finanziarie disponibili, in quanto tutti i servizi alla persona richiedono comunque un impegno finanziario e, pertanto, risultano inevitabilmente condizionati dalla situazione finanziaria dell’Ente erogante. Con ciò – prosegue il Tar Lazio – non si vuol negare che il diritto all’istruzione degli alunni disabili, per essere efficacemente garantito, richieda l’adempimento di un adeguato servizio di trasporto; nella fattispecie concreta, peraltro, la grave situazione finanziaria dell’Ente comunale, affetto da uno squilibrio di bilancio stimato in quattro milioni di euro per ciascuna annualità, ha richiesto innanzitutto il commissariamento del Comune e, successivamente, l’adozione di gravi decisioni da parte del Commissario straordinario che hanno comportato la cancellazione dal bilancio annuale dei fondi per il servizio di trasporto scolastico.

Conclusioni
In conclusione, la pronuncia in rassegna evidenzia che l’azzeramento dei fondi per il servizio di trasporto scolastico non può essere automaticamente considerato come una violazione del diritto costituzionale all’istruzione degli alunni disabili, posto che, nel caso concreto, l’amministrazione comunale, pur nella ristrettezza finanziaria in cui si è trovata ad operare, era comunque riuscita a garantire, almeno fino alla fine dell’anno 2017, il servizio di trasporto per gli alunni disabili, impegnando le residue e le sia pur scarse disponibilità finanziarie a tal fine reperite.

La sentenza:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MWQOCIP2FAXWOYTLPC2XMSLAN4&q=