Circolare Ministeriale 25 maggio 1993, n. 163

Circolare Ministeriale 25 maggio 1993, n. 163

Prot. n. 94

Oggetto: Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Rilascio copia documenti amministrativi – Rimborso spese di produzione.

 

Con C.M. 30 settembre 1992, n. 278 (prot. n. 725) sono state emanate disposizioni per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. In particolare si confermava il costo delle fotocopie, fissato in via transitoria dalla C.M. 7 marzo 1991, n. 57 in lire 100 a facciata fino al formato di cm. 21 x 29,7 e in lire 150 a facciata per formati superiori.

Sull’argomento è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri impartendo direttive con nota 19 marzo 1993, n. 27720/928/46-UCA che qui di seguito si trascrive per opportuna informazione e norma:

“Com’è noto, la legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per

l’esame e l’estrazione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonch‚ i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti.

Il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento di attuazione delle norme di principio in materia di diritto di accesso), agli artt. 5 e 6 stabilisce che la copia dei documenti è rilasciata all’interessato previo pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità determinate da ciascuna amministrazione. In proposito, talune amministrazioni hanno fatto pervenire richiesta di direttive ai fini della determinazione del corrispettivo delle copie rilasciate a richiesta di privati e delle modalità di riscossione.

Esaminata la questione in sede di coordinamento interministeriale appare in via prioritaria l’esigenza che, in attuazione degli artt. 5 e 6 del richiamato D.P.R. 352/1992, le amministrazioni debbano fissare le modalità operative per rilascio di copia di documenti nonché‚ l’importo dovuto dai richiedenti per ciascuna copia con criteri di uniformità e di praticità al fine di assicurare un pari trattamento a tutti i cittadini nell’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

A tal fine si ritiene equitativo suggerire la fissazione di un corrispettivo omnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento fotoriproduttore, etc.) dell’importo fisso di lire 500 per il rilascio da 1 a 2 copie, di lire 1000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell’ufficio. Tale indicazione tiene conto dell’esigenza di rendere più agevole l’acquisto delle marche da bollo, non facilmente rinvenibili in commercio in valori inferiori alle 500 lire.

Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l’uso di apparecchiature speciali, procedure di ricerca di particolare difficoltà, o formati particolari su carta speciale, ciascuna amministrazione potrà individuare costi diversi da corrispondere sempre mediante applicazione di marche da bollo.

Ciascuna amministrazione provvederà ad estendere le direttive che precedono agli enti pubblici vigilati o comunque rientranti nell’ambito di rispettiva competenza”.

Pertanto, gli uffici in indirizzo sono pregati di uniformarsi alle sopra riportate direttive e di provvedere agli adempimenti di competenza nel senso indicato dalla predetta nota della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le citate circolari n. 57/91 e n. 278/92 sono, di conseguenza, modificate in conformità alle disposizioni suddette.

I provveditori agli studi dirameranno le predette disposizioni alle dipendenti scuole.