Circolare Ministeriale 30 settembre 1992, n. 278

Circolare Ministeriale 30 settembre 1992, n. 278

Prot. n. 725

Oggetto: Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Accesso ai documenti amministrativi

Come è noto, nella G.U. n. 177 del 29 luglio 1992, è stato pubblicato il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, concernente il Regolamento governativo per la disciplina dell’esercizio di accesso ai documenti amministrativi, emanato ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La stessa legge 241, all’art. 24, comma 4, fa obbligo alle singole amministrazioni di individuare, con uno o più regolamenti, le categorie di documenti da esse formati, o comunque rientranti nella loro disponibilit…, da sottrarre all’accesso. E il Regolamento governativo all’art. 13 consente che la ricognizione può essere fatta entro il tempo massimo di un anno dalla sua entrata in vigore.

Nelle more dell’adozione del Regolamento Ministeriale, il diniego di accesso può essere opposto soltanto con provvedimento motivato del ministro.

Il Regolamento governativo, al comma 7 dell’art. 4, stabilisce, inoltre, che il responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all’unit… organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente.

In attesa che siano adottate le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nelle sue varie forme, ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge 241/90, il rilascio delle copie Š subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Il pagamento delle fotocopie -mediante marche amministrative da apporre sulla richiesta e da annullare con la stessa data del rilascio delle copie- stabilito, in via transitoria, dalla C.M. 7 marzo 1991, n. 57 (pubblicata sul B.U., parte I, n. 11-12 del 14- 21 marzo 1991) rimane fissato in œ. 100 a facciata fino al formato di cm 21 x 29,7 e di œ. 150 a facciata per formati superiori.

Nel richiamare l’attenzione degli uffici in indirizzo che il diritto di accesso pu• essere esercitato “da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, si precisa che l’accoglimento della richiesta è, comunque, subordinato -nelle more dell’adozione del Regolamento ministeriale- al rispetto delle modalità e delle disposizioni stabilite dal Regolamento governativo.

Per adempiere all’obbligo di questo Ministero, di individuare, con uno o più regolamenti, le categorie di documenti da sottrarre in tutto o in parte all’accesso, per le esigenze di cui alla lettera d) (riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese) del comma 2 dell’art. 24 della legge 241/90, si invitano gli uffici in indirizzo, ciascuno per la parte di propria competenza, a segnalare tempestivamente a questa Direzione generale, con i criteri fissati all’art. 8 del Regolamento governativo, eventuali altri casi di esclusione -oltre quelli già segnalati in osservanza della C.M. 7 marzo 1991, n. 57- significando che la ricognizione, da effettuarsi nell’ambito dei singoli uffici centrali e periferici, dovrà riguardare anche le tipologie di atti -individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica- afferenti l’attività amministrativa delle istituzioni scolastiche e degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero.