Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell’Imposta di Bollo

 

TITOLO I – Oggetto e specie dell’imposta e modi di pagamento

  • art.1 in vig dal 01/01/73 Oggetto dell’imposta
    • Sono soggetti alla imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.
    • Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.
  • art.2 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 2 DPR 30/12/82 N. 955 Atti soggetti a bollo sin dall’origine o in caso d’uso
    • L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda.
    • Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione.
    • Delle cambiali emesse all’estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato .
  • art.3 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 3 DPR 30/12/82 N. 955 Modi di pagamento
    • L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
      • 1) in modo ordinario, mediante l’impiego dell’apposita carta filigranata e bollata di cui all’art. 4;
      • 2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;
      • 3) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
    • Le frazioni degli importi dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a lire cento per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superiori a lire cinquanta.
    • In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di lire cento ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell’art. 9 della tariffa allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiali di cui all’art. 11 della medesima tariffa per i quali l’imposta minima è stabilita in lire cinquecento.
    • L’intendenza di finanza può autorizzare singoli uffici statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale dell’intendenza stessa, a riscuotere l’imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e documenti da essi formati.
    • Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti gli uffici statali ai quali può essere concessa l’autorizzazione di cui al comma precedente, nonché le modalità di riscossione e versamento del tributo.
  • art.4 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 4 DPR 30/12/82 N. 955 Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone
    • La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata è inferiore all’imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.
    • La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.
    • Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonché le modalità d’applicazione del visto per bollo.
  • art.5 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 5 DPR 30/12/82 N. 955 Definizione di foglio, di pagina e di copia
    • Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella:
      • a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
      • b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata.
    • Per i tabulati meccanografici l’imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.
    • Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale.
  • art.6 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 6 DPR 31/12/82 N. 955 Misura del tributo in caso d’uso
    • Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d’uso l’imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.
  • art.7 ARTICOLO SOPPRESSO DALL’ART. 7 DPR 30/12/82 N. 955 Definizione di ricevuta.
    • Agli effetti dell’applicazione del presente decreto e dell’annessa tariffa, per ricevuta s’intende ogni dichiarazione scritta ed ogni annotazione, anche se non firmate, rilasciate per liberazione, totale o parziale, di un’obbligazione pecuniaria.
  • art.8 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 8 DPR 30/12/82 N. 955 Onere del tributo nei rapporti con lo Stato
    • Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

TITOLO II – Modi di applicazione dell’imposta

  • art.9 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 9 DPR 30/12/82 N. 955 Carta bollata
    • Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.
    • Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.
    • E’ vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento.
  • art.10 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 10 DPR 30/12/82 N. 955 Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario
    • Nei casi in cui il pagamento dell’imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservino i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.
    • La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.
  • art.11 Bollo straordinario
    • Per gli atti soggetti a bollo fin dall’origine l’applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l’eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.
    • E’ vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull’impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.
  • art.12 Marche da bollo
    • L’annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.
    • Per l’annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
    • Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l’annullamento in conformità dei precedenti commi.
    • E’ vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.
  • art.13 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 11, DPR 30/12/82, n. 955 Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio
    • Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l’applicazione dell’imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.
    • Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.
    • In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:
      • 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;
      • 2) la ratifica apposta sull’atto cui si riferisce;
      • 3) l’accettazione del mandatario apposta sull’atto contenente il mandato;
      • 4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l’originale;
      • 5) l’accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull’atto relativo;
      • 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
      • 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l’iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;
      • 8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;
      • 9) il certificato scritto sull’estratto catastale e attestante l’imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
      • 10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell’affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
      • 11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;
      • 12) gli atti d’istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull’originale e sulla copia dell’atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;
      • 13) l’autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
      • 14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;
      • 15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.
  • art.14 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 12, DPR 30/12/82, n. 955 Speciali modalità di pagamento
    • Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l’imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione (1).
    • L’autorizzazione all’impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta dell’interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, dall’intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.
    • L’utente delle macchine bollatrici non può cederne l’uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dall’intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, può essere rilasciata anche dall’ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina è posta in uso.
    •  (1) Si vedano il DM 07/06/73, e il DM 11/09/78.
  • art.15 MODIFICATO DALL’ART. 3, COMMA 136, L. 28/12/95 N. 549 Pagamento in modo virtuale
    • Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l’intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (1).
    • Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell’imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.
    • Ai fini dell’autorizzazione di cui al precedente comma, l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l’anno.
    • L’ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l’autorizzazione dell’intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il 31 dicembre ripartendone l’ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
    • Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all’ufficio del registro una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
    • L’ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.
    • Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall’ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell’imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell’imposta per l’anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell’anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l’ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all’imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d’anno, delle modifiche intervenute nel corso dell’ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l’applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall’ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
    • L’autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all’interessato.
    • L’interessato, che intenda rinunziare all’autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all’intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell’imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.
    •  (1) Si vedano il DM 07/06/73, e il DM 10/02/88.
  • art.16 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 14 DPR 30/12/82 N. 955 Riscossione coattiva
    • Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
    • Per l’imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l’art. 36 della tariffa allegata al presente decreto.

TITOLO III – Atti e scritti per i quali l’imposta è prenotata a debito

  • art.17 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 15 DPR 30/12/82 N. 955 Atti dei procedimenti giurisdizionali
    • Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l’imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio è prenotata a debito.
    • Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell’art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
    • Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.
  • art.18 Atti di persone od enti ammessi al gratuito patrocinio
    • Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione.

TITOLO IV – Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell’imposta; obblighi, divieti, solidarietà

  • art.19 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 16 DPR 30/12/82 N. 955 Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali
    • Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell’ufficio che li ha ricevuti e, per l’autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell’art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.
  • art.20 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo
    • La cambiale, il vaglia cambiario e l’assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall’origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall’estero, prima che se ne faccia uso.
    • Il portatore o possessore, non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l’imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative.
    • La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d’ufficio.
  • art.21 Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario
    • I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell’ammontare dell’imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l’ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.
  • Art.22 MODIFICATO DALL’ART. 5, DLGS 18/12/97 N. 473 Solidarietà
    • Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni amministrative:
    • 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
    • 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.
    • La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all’ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore (1).
    • [ ].
    • (1) Comma rettificato in GU 04/03/83 n. 62.
  • art.23  Patti sull’onere del tributo e delle sanzioni
    • I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l’imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

TITOLO V – Sanzioni

  • art.24 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti
    • 1. L’inosservanza degli obblighi stabiliti dall’articolo 19 è punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.
  • art.25 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Omesso od insufficiente pagamento dell’imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio
    • 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta.
    • 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l’imposta, con un minimo di lire duecentomila.
    • 3. L’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall’ultimo comma dell’articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta.”;
  • art.26 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici
    • 1. L’utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all’ultimo comma dell’articolo 14 e` punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
  • art.27 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Violazioni costituenti reati
    • Nei casi di falsificazione, contraffazione e alterazione di valori bollati, di bollo a punzone o di attestazioni di pagamento delle imposte di bollo corrisposte in modo virtuale o con avviso per bollo o mediante l’uso di macchine bollatrici, oltre alle sanzioni previste dal codice penale sono applicabili le pene pecuniarie e soprattasse stabilite dal presente decreto per il mancato pagamento dell’imposta ove dovuta.
    • Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall’art. 466 del codice penale.
  • art.28 ARTICOLO ABROGATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Pena pecuniaria per l’inosservanza di altre prescrizioni
    • Chiunque, fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti, non osservi le prescrizioni del presente decreto e della allegata tariffa è soggetto alla pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 120.000 per ciascuna infrazione (1).
    •  (1) La misura minima della pena pecuniaria è stata elevata dall’art. 114, secondo e terzo comma, L. 24/11/81, n. 689 e dall’art. 8, comma 1, DL 30/09/89, n. 332; la misura massima è stata elevata unicamente dal citato art. 8, comma 1, DL 30/09/89, n. 332. A norma dell’art. 10 della L. n. 689/81 le pene proporzionali non hanno limite massimo.
  • art.29 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 21 DPR 30/12/82 N. 955 E SUCCESSIVAMENTE ABROGATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell’imposta
    • Per l’omesso od insufficiente pagamento dell’imposta dovuta in modo virtuale, si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell’imposta non versata.
    • La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta alla metà se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione.
  • art.30 Responsabilità dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria
    • Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell’Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l’atto.
  • art.31 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto
    • Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell’imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell’accertamento della violazione.
    • La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull’atto o documento della pena pecuniaria riscossa.
    • Nell’ipotesi prevista dall’art. 19 la regolarizzazione avviene sull’originale o sulla copia inviata all’ufficio del registro.
  • art.32 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Irreperibilità di valori bollati
    • E’ ammesso corrispondere l’imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all’ufficio del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell’atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all’atto o documento cui si riferisce.
    • Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l’imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.
    • E’ altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell’imposta purché gli stessi siano presentati all’ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell’atto.
    • Il pagamento dell’imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzioni amministrative.

TITOLO VI – Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni

  • art.33 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria
    • Le controversie relative all’applicazione delle imposte e soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l’ammontare controverso delle imposte supera centomila lire.
    • Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall’art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.
    • Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
    • L’autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte in contestazione.
    • Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile l’azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l’azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa (1).
    • (1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 406 del 23/11/93, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5 del presente articolo, nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi di imposta, l’esperibilità dell’azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
  • art.34 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Accertamento delle violazioni
    • Per l’accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto e per l’applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
  • art.35 Organi competenti all’accertamento delle violazioni
    • L’accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all’uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.
    • I soggetti indicati nell’art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.
    • L’obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.
    • I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.
  • art.36 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 23 DPR 30/12/82 N. 955 Modalità di accertamento delle violazioni
    • Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbano risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve esser sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.
    • Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
    • La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente.
  • art.37 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Termini di decadenza – Rimborsi
    • L’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
    • L’intervenuta decadenza non autorizza l’uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell’imposta nella misura dovuta al momento dell’uso.
    • La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.
    • Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:
      • a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
      • b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.
    • La domanda di rimborso deve essere presentata a pena di decadenza, all’intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l’ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell’imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l’ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l’atto; il rimborso è comunque subordinato all’assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull’atto e all’adozione da parte dell’ufficio del registro, presso il quale è stata assolta l’imposta di misura idonea a rendere inutilizzabile l’atto.
  • art.38 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Ripartizione delle pene pecuniarie
    • Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

TITOLO VII – Vendita dei valori bollati

  • art.39 MODIFICATO DALL’ART. 4 L. 29/01/86 N. 25 Distribuzione, vendita al pubblico e aggio
    • La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell’intendente di finanza.
    • Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l’aggio calcolato sull’ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell’anno, nella seguente misura:
      • a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
      • b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
      • c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b): del 2 per cento.
    • Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.
    • Il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l’aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.
    • Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.
    • I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.
    • I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all’esterno del proprio locale un avviso recante l’indicazione “valori bollati” ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze (1).
    • L’autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere revocata dall’intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.
    • L’autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata dall’intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all’Erario.
    • Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell’autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell’aggio, deve essere presentata all’Intendenza di finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell’interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell’accoglimento della rinuncia.
    • Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potrà invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.
    • Il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.
    • Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché dell’aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.
    • Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell’art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovrà provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.(1) Il D.M. 3 agosto 1984 (Gazz. Uff. 4 settembre 1984, n. 243) ha così disposto: “I rivenditori di generi di monopolio, obbligati a termine dell’art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, alla esposizione dell’insegna indicante ” valori bollati”, possono aggiungere alla targa regolarmente già prevista dalle vigenti disposizioni, la scritta “valori bollati” da collocare sotto la dicitura “tabacchi”, o – se ancora esistente – “sali e tabacchi”.
    • I soggetti diversi dai rivenditori di generi di monopolio, con esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita dei valori bollati, e i rivenditori di generi di monopolio che non intendono avvalersi della facoltà di cui sopra, devono esporre all’esterno del locale un’insegna di cm. 50×20, a fondo nero opaco, recante, in colore bianco, lo stemma della Repubblica italiana e la scritta “valori bollati”.
    • Per una migliore visibilità a distanza di tale insegna, i rivenditori possono adoperare qualsiasi materiale e qualsiasi sistema di illuminazione, ferme restando le caratteristiche di cui innanzi.
    • Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed avrà esecuzione dal 1° gennaio 1985″.

TITOLO VIII – Disposizioni transitorie e finali

  • art.40 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 26 DPR 30/12/82 N. 955 Disposizioni transitorie
    • Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del numero 6 dell’art. 9 o del sesto comma dell’art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
    • Per le cambiali di cui al primo comma dell’art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.
  • art.41 Integrazione dei valori
    • I libri ed i registri già bollati in modo straordinario che all’attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell’uso, essere integrati, sino a concorrenza dell’imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l’osservanza delle norme di cui all’art. 12.
  • art.42 Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.
  • TABELLA
    • Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto (1) (2)
    • 1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.
    • 2. Elenchi e ruoli concernenti l’ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni (1).
    • 3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l’esercizio dell’azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall’imputato o incolpato (1).
    • 4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell’interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 17 del presente decreto.
    • 5. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.
    • Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.
    • Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.
    • Atti e copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera degli esattori e dei ricevitori con le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.
    • Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.
    • Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all’art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (1).
    • 6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
    • Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto, la esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (1).
    • 7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali non soggetti all’imposta di bollo sostitutiva di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente (3).
    • Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.
    • Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive (1).
    • 8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell’interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.
    • Per fruire dell’esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all’ufficio che deve rilasciare l’atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell’autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell’elenco previsto dall’art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.
    • Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.
    • Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull’atto risulti tale scopo.
    • 9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.
    • Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.
    • Domande e relativa documentazione per l’iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione (1).
    • 10. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell’esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.
    • 11. Atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
    • Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.
    • Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all’esonero o alla frequenza dell’insegnamento religioso (1).
    • 12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
    • Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:
    • 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
    • 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
    • 3) in materia di pensioni dirette o di riversibilità;
    • 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.
    • Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.
    • Atti e documenti relativi all’esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.
    • Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze (1).
    • 13. Atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l’inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell’interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all’assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell’elenco di cui all’art. 15, D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.
    • 14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.
    • Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.
    • 15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.
    • Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.
    • Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all’esportazione e all’importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all’esportazione.
    • Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell’interesse dell’ente o dell’impresa.
    • Domande di autorizzazione d’importazione ai sensi dell’articolo 115 del Trattato CEE (1).
    • 16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (1).
    • 17. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all’ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all’ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.
    • 18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.
    • Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:
    • a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all’estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
    • b) per gli italiani all’estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
    • c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
    • d) per gli indigenti (1).
    • 19. Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.
    • [20. Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.
    • Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L. 1.000.000.000.
    • Nota: L’esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:
    • a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità dell’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualità;
    • b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;
    • c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano – fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale – a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;
    • d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di società cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonché per gli atti diretti o relativi all’acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.
    • La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.
    • Per le cooperative agricole ed edilizie l’esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnati ai soci né alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati] (1) (4).
    • 21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all’arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l’affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.
    • Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.
    • 21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in materia (5).
    • 22. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell’indennità di espropriazione.
    • 23. Testamenti di qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti.
    • 24. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti (1).
    • 25. Contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all’art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l’accettazione dei relativi conti fra le parti (6).
    • 26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato (6).
    • 27. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari, trattati nell’interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere (6).
    • 27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). (7)
    • 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari. (8)
    • (1) Così sostituito dall’art. 28 del D.P.R. 30/12/82, n. 955.
    • (2) Si veda anche l’art. 7, comma 5 della Legge 29/12/90, n. 405.
    • (3) Capoverso così modificato prima dall’art. 16 della Legge 24/12/93, n. 537 ed in seguito dall’art. 3 del D.L. 31/12/96, n. 669. Successivamente l’art. 7 della Legge 08/05/98, n. 146 ha modificato ulteriormente il presente capoverso.
    • (4) Numero abrogato dall’art. 66 del D.L. 30/08/93, n. 331.
    • (5) Aggiunto dall’art. 7-bis del D.L. 29/12/83, n. 746.
    • (6) Così sostituito dall’art. 28 del D.P.R. 30/12/82, n. 955.
    • (7) Numero aggiunto dall’art. 17 del D.Lgs. 04/12/97, n. 460.
    • (8) Articolo aggiunto dall’art. 5 della Legge 03/06/99, n. 157.

TARIFFA (Parte I)

 

ATTI E SCRITTI SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

1

1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio (1) 20.000  

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all’ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.
    • 1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 2678 del codice civile nonché le conseguenti istanze per l’iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti: lire 320.000. (2) (3)
  • Note
    • 1. Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale.
    • 1-bis. L’imposta è dovuta in misura cumulativa, all’atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l’esecuzione delle formalità per via telematica. (2)
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.
  • (2) L’art. 3-quinquies del D.Lgs. 18/12/97, n. 463 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 18/01/2000, n.9) inserisce il comma 1-bis e la nota 1-bis.
  • (3) Comma così modificato dall’art. 9 del DPR 18/08/00, n. 308.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

2

1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio (1) 20.000  

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 1. In questo articolo sono comprese:
      • a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali;
      • b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.
    • 2. L’imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l’assolvimento dell’I.V.A.
    • 2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000 (2).
    • 2 ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, lire 20.000.(3)
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/04/96, n. 662.
  • (2) Nota aggiunta dall’art. 8 del D.L. 30/02/93, n. 557, modificata dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662 e poi così sostituita dall’art. 3 della Legge 18/02/97, n. 28.
  • (3) Nota aggiunta dall’art. 6 della Legge 13/05/99, n. 133.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

3

1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio (1) 20.000  

 

  •  Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell’imposta sul valore aggiunto o doganali, l’imposta può essere corrisposta in modo virtuale.
    • 2. L’imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l’iscrizione nel registro generale dei testamenti è assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull’esemplare destinato all’archivio notarile è applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull’esemplare destinato al registro generale dei testamenti.
  • Note
    • 1. Per le domande di voltura l’imposta è dovuta per ogni voltura.
    • 2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l’imposta non è dovuta. (2)
    • 3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici contro indicati alla amministrazione competente.
    • 4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l’imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell’ufficio del registro bollo di Roma (art. 7, secondo comma, della predetta legge).
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150, Legge 23/12/96, n. 662.
  • (2) Nota così modificata dall’art. 19 della Legge 18/02/99, n. 28.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

3

2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all’articolo 16 lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio (1) 20.000  
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

4

1. Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio (1) 20.000  

    

  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell’imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l’imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.
  • Note
    • 1. Per le copie dichiarate conformi l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale.
    • 2. Sono esenti dall’imposta:
      • a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l’intestatario ne ha perduto il possesso;
      • b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all’originale;
      • c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti di chiarazioni sostitutive;
      • d) denunce di smarrimento e relative certificazioni;
      • e) atti e documenti relativi all’istruzione secondaria di 2° grado.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

4

2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio (1)
3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio (1)
20.000

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

5

1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all’articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: per ogni foglio (1) 20.000  
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

1. Cambiali:

a) emesse e pagabili nello Stato: per ogni mille lire o frazionedi mille lire

b) emesse nello Stato e pagabili all’estero: per ogni mille lire o frazione di mille lire

   

12

 

9

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Apposita carta bollata. Quando l’imposta dovuta non corrisponde a uno dei tagli dell’apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza d’imposta, totale o parziale è riscossa con visto per bollo, quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.
    • 2. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l’indicazione dell’impresa emittente.
  • Note
    • 1. Non è dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento.
    • 2. Resta fermo l’articolo 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699.
    • 3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario è soggetta all’imposta propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria è soggetta all’imposta prevista dall’articolo 2.

  

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

2. Vaglia cambiari all’ordine di aziende di credito, nonché di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141: per ogni mille lire o frazione di mille lire    

11

 

  • Note
    • 3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d’Italia o per l’incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l’accettazione di tratte a copertura di esportazioni: per ogni milione di lire o frazione di milione    

100

  • Note
    • 4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazioni bancarie autorizzate a norma dell’articolo 1 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, numero 1162, convertito nella legge 9 aprile 1931, numero 3161. I moduli completati nell’importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell’emittente, devono essere presentati, prima dell’accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici del registro o agli uffici postali. Se gli istituti di credito subordinano l’accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull’acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del presente comma compresa la riduzione dell’imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell’imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all’imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell’esportazione.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all’articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonché cambiali finanziarie: per ogni milione di lire o frazione di milione (1)    

 

 

100

  • Note
    • 5. Se le cambiali sono acquistate dall’impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall’istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l’indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola “senza garanzia” o equivalente.
  • (1) Numero così modificato dall’art. 2 della Legge 13/01/94, n. 43.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni e ad altre disposizioni legislative in materia: per ogni milione di lire o frazione di milione    

 

 

100

  • Modo di pagamento
    • 1. Apposita carta bollata. Quando l’imposta dovuta non corrisponde ad uno dei tagli della apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o parziale, è riscossa con visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.
    • 2. Gli uffici del registro possono concedere alle aziende o agli istituti di credito e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l’indicazione delle aziende e degli istituti di credito e degli altri enti.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601: per ogni milione di lire o frazione di milione    

 

100

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al primo comma dell’articolo 32 della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia:

a) all’ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento;

b) all’ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all’articolo 15, lettere g) ed h), della stessa legge: per ogni milione di lire o frazione di milione

   

 

 

 

100

  • Note
    • 6. I titoli di cui al punto 7, lettera a), non sono soggetti all’obbligo di integrazione dell’imposta di bollo ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell’ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreché attengano ad operazioni di credito all’esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al punto 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all’ordine del Mediocredito centrale.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.), dalla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (C.E.C.A.), dalla Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d’Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1981, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796): per ogni milione di lire o frazione di milione    

 

 

100

  •  Modo di pagamento
    • 1. Come al punto 1.
  • Note
    • 1. Come al punto 1.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

7

1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa  

Le stesse imposte stabilite per le cambiali

  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo.
    • 2. L’imposta può essere pagata, anche parzialmente, mediante marche da annullarsi dall’ufficio del registro, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l’imposta supera tale limite, la differenza o l’intera imposta è riscossa con visto per bollo.
  • Note
    • 1. Come all’art. 6.
    • 2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all’imposta fissa di cui all’art. 2.
    • 3. All’imposta fissa di L. 20.000 (1), da corrispondersi mediante marche, sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

8

1. Duplicati e copie di cambiali e degli altri titoli indicati negli articoli 6 e 7 della presente tariffa

Le stesse imposte stabilite per l’originale con il massimo di L. 1.000

  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata per cambiali e marche per cambiali da annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro.
  • Note
    • 1. Come all’art. 6.
    • 2. L’applicazione dell’imposta fissa per i duplicati e le copie è subordinata alla loro integrale concordanza con l’originale o con un duplicato o con una copia in regola col bollo da esibirsi all’atto della richiesta della bollazione: in difetto è applicabile l’imposta proporzionale come per l’originale.
    • 3. Non sono soggette all’imposta le copie di cambiali usate come avviso di scadenza, purché munite di conforme dicitura.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

9

1. Assegni bancari:

a) emessi con l’osservanza dei requisiti di cui all’art. 1, numeri 1, 2, 3 e 5, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni assegno

 

500

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Marche da bollo e bollo a punzone.
  • Note
    • 1. Non è dovuta imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo né in caso di protesto per mancanza di fondi.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

9

1. Assegni bancari:

b) emessi senza l’osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione

 

Le stesse imposte stabilite per le cambiali

  • Modo di pagamento
    • 2. Come all’art. 5.
  • Note
    • 2. Non si considera postdatato l’assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella di emissione.
    • 3. Per gli assegni tratti su aziende od istituti di credito esteri l’imposta è dovuta all’atto della loro negoziazione presso l’azienda o l’istituto di credito che per prima li negozia.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

10

Assegni circolari:

a) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni mille lire ad anno

   

6

  •  Modo di pagamento
    • 1. Versamento all’ufficio del registro.
  • Note
    • 1. Non è dovuta imposta per la girata e la quietanza.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

10

1. Assegni circolari:

b) emessi in difformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736

 

Le stesse imposte stabilite per le cambiali

  • Modo di pagamento
    • 2. Come all’art. 5.
  • Note
    • 2. L’imposta deve essere liquidata sull’ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.
    • 3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi più succursali o sedi in diverse province la denunzia deve presentarsi all’ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

10

2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia: per ogni mille lire ad anno    

4

  • Modo di pagamento
    • 1. Versamento all’ufficio del registro.
  • Note
    • 1. L’imposta comprende quella di emissione e di quietanza.
    • L’imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l’applicazione dell’imposta.
    • 2. L’importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare.
    • 3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all’imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

11

1. Biglietti e titoli fiduciari dell’istituto di emissione

Un decimo del saggio ufficiale dello sconto con un minimo di lire 0,50 per cento

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Versamento diretto all’ufficio del registro o ad altro ufficio autorizzato.
  • Note
    • 1. L’imposta annua è dovuta sulla circolazione media, sotto deduzione dell’intero ammontare delle riserve auree ed equiparate possedute dall’istituto. Non sono soggetti all’imposta i biglietti emessi per anticipazioni al Tesoro

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

12

1. [Libretti di risparmio: per ogni esemplare] (1) 2.500  

4

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 1. Non è dovuta imposta per le quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.
  • (1) Articolo abrogato dall’art. 16 della Legge 24/12/93, n. 537.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

13

1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare (1)  

 

2.500

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Marche o bollo a punzone.
    • 2. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l’imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell’emissione degli stessi. (2)
    • Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell’imposta sul valore aggiunto o doganali, l’imposta è riscossa dagli uffici stessi.
  • Note
    • 1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l’imposta si applica per ciascun percipiente.
    • 2. L’imposta non è dovuta:
    • a) quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l’indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
    • b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti;
    • c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.
    • 3. Sono esenti dall’imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150, della Legge 23/12/96, n. 662.
  • (2) Periodo dapprima modificato dall’art. 6 della L. 08/05/98, n. 146 ed in seguito dall’art. 6 della L. 13/05/99, n. 133.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

13

2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare (1)  

 

2.500

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all’imposta.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150, della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

13

2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare:

a) con periodicità annuale

b) con periodicità semestrale

c) con periodicità trimestrale

d) con periodicità mensile (2)

 

 

 

33.000

16.500

8.250

2.750

 
  • Note
    • 3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l’imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell’estratto conto, rispettivamente, di lire 39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica (2).
    • 3-ter. L’imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici dell’Ente poste italiane, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell’articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L’estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno. Non sono soggetti all’imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell’applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d’ufficio. (2)
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.
  • (2) Aggiunto dall’art. 8 del D.L. 30/12/93, n. 557, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione e in seguito così modificato dall’art. 3 del D.L. 31/12/96 n. 669.Le note 3-bis e 3-ter sono state successivamente così modificate dall’art. 3, comma 136 della Legge 28/12/95, n. 549. Infine, la nota 3-ter è stata così modificata dall’art. 3 del D.L. 669/96 e dall’art. 6 della Legge 08/05/98, n. 146.

 Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

14

1. Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l’incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare:

quando la somma non supera lire 100.000

oltre lire 100.000 fino a lire 250.000

oltre lire 250.000 fino a lire 500.000

oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000

oltre lire 1.000.000

 

 

 

1.000

2.000

4.000

7.000

10.000

 

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 1. Non è dovuta imposta per la quietanza.
    • 2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l’imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

15

[1. Carte di credito: per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d’importo superiore alle lire 50.000 eseguita con l’utilizzo di carte di credito od altri documenti equipollenti che consentono di effettuare il pagamento senza la contestuale corresponsione di denaro, compreso il bancomat P.O.S.] (1)  

 

500

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Versamento all’ufficio del registro.
  • Note
    • 1. L’imposta è dovuta dal soggetto emittente la carta di credito o il documento equipollente, con diritto di rivalsa verso l’intestatario. L’imposta relativa alle operazioni contabilizzate in ciascun mese deve essere versata all’ufficio del registro su presentazione di apposita denuncia, entro il giorno 20 del mese successivo.
  • (1) Numero abrogato dall’art. 8 del D.L. 30/12/93, n. 557.

 Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

15

2. Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a L. 150.000: per ogni esemplare  

1.000

 
  •  Modo di pagamento
    • 2. Marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 2. Non è dovuta altra imposta per la quietanza apposta sul titolo.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

16

1. Libri e registri:

a) repertori; libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine (1)

 

 

20.000

 
  •  Modo di pagamento
    • 1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull’ultima pagina numerata.
    • 2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l’imposta può essere assolta direttamente all’ufficio del registro; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull’ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.
  • Note
    • 1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l’impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

16

1. Libri e registri:

b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all’art. 2678 del Codice civile: per ogni formalità (1)

 

 

20.000

 
  •  Modo di pagamento
    • 3. Alla conservatoria dei registri immobiliari.
  • Note
    • 2. L’imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

17

1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

18

1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell’articolo 2435 del Codice civile: per ogni foglio (1)  

20.000

 
  •  Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

19

1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali (1)  

20.000

 
  •  Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 1. Sono esenti dall’imposta i certificati rilasciati da organi dell’Autorità giudiziaria relativi alla materia penale.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

20 (1)

1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: per ogni foglio  

20.000

 
  • Modo di pagamento:
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
    • 2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L’imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all’ufficio del registro di Roma nelle misure di seguito indicate:
      • 1) davanti al Giudice di pace ……………………… L. 90.000
      • 2) davanti al Tribunale:
      • a) per i procedimenti di cognizione …………….. ” 105.000
      • b) per i procedimenti di esecuzione
      • immobiliare ………………………………………….. ” 240.000
      • di altra natura, limitatamente a quelli il cui
      • valore supera L. 5.000.000 ……………………… ” 120.000
      • 3) davanti alla Corte di appello …………………. ”  90.000
      • 4) davanti alla Corte di cassazione ……………. ”  60.000
      • 5) per i procedimenti speciali …………………… ”  60.000
    • 3. L’imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 180.000, con le modalità di cui al comma 2.
    • 4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l’imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è versata, contestualmente all’imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni. (2)
    • 5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l’imposta, se dovuta, è assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.
    • 6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell’art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l’intervento all’adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull’avviso di convocazione, l’imposta è assolta con marche.
    • 7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche.
  • Note:
    • 1. L’imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell’art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma.
    • 2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.
    • 3. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.
    • 4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell’imposta nella misura e con le modalita’ stabilite nel presente articolo.
    • 5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all’art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l’indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
    • 6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.
  • (1) L’art. 20 della presente tariffa è stato così sostituito dall’art. 242 e dall’allegato 3 al D.Lgs. 19/02/98, n. 51, con la decorrenza indicata nell’art. 247 dello stesso decreto.
  • (2) Numero così sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 04/05/99, n. 138.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

20

2. Atti d’intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio  

20.000

 
  • Modo di pagamento:
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • Note:
    • 1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d’intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

20

3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all’art. 825 del codice di procedura civile  

80.000

 
  • Modo di pagamento:
    • 1. Modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
  • Note:
    • 1. L’imposta va corrisposta all’atto della registrazione del provvedimento.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

21

1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale:

a) cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio (1)

 

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

21

1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale:

b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio (1)

 

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 2. All’ufficio del registro.
  • Note
    • 1. L’imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell’autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

21

2. Atti e documenti inerenti all’azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

TARIFFA (Parte II)

ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL’IMPOSTA IN CASO D’USO

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

22

1. Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • Note
    • 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall’origine.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

23

1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta (1)  

20.000

 
  •   Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

23

2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l’indicazione del prezzo: per ogni documento (1)  

20.000

 

  

 (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

24

1. Atti e documenti di cui all’art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’art. 1341 del Codice civile: per ogni foglio o esemplare (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • Note
    • 1. L’imposta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

25

1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un’impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare (1)  

 

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
    •  
  • Note
    • 1. I documenti di cui contro sono soggetti all’imposta in caso d’uso a condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
    • 2. Le qualifiche debbono risultare dall’intestazione degli atti.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

26

1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all’esercizio di mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

27

1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità: per ogni foglio o esemplare (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

28

1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni foglio o esemplare 600  
  •  Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

29

1. Titoli di credito provenienti dall’estero:

a) assegni circolari

 

200

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

29

1. Titoli di credito provenienti dall’estero:

b) cambiali

Nella stessa misura stabilita per le cambiali emesse nello

  • Modo di pagamento
    • 2. Marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o visto per bollo. Per le cambiali assoggettate all’imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di Stati esteri, l’imposta è ridotta alla metà.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

29

1. Titoli di credito provenienti dall’estero:

c) cambiali e titoli equivalenti, di cui al primo comma dell’art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, emessi all’estero all’ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all’ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all’art. 15, lettere g) e h), della stessa legge: per ogni milione di lire o frazione di milione

 

100

 

  

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

30

1. Atti diversi da quelli indicati nell’art. 29, documenti e registri provenienti dall’estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all’imposta

Nella stessa misura degli atti similari compiuti nello Stato

  •  Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • Note
    • 1. Quando l’imposta è commisurata al valore dell’atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell’imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

31

1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

32

1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell’imposta sin dall’origine ovvero l’esenzione:

per ogni esemplare dell’atto, documento o di altro scritto (1)

per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto (1)

20.000

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.