Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2017, n. 206

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2017, n. 206

Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221)

(GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017)

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l’articolo
17, comma 1, lettera l);
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, in
particolare, gli articoli 18 e 22;
Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e, in
particolare, l’articolo 5;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in
particolare, l’articolo 55-septies, comma 5-bis;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in
particolare, l’articolo 4, comma 10-bis;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, recante «Determinazione delle
fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici dipendenti in caso di
assenza per malattia»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
15 luglio 1986, recante «Disciplina delle visite mediche di controllo
dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale, ai sensi dell’articolo 5, comma 12 e seguenti, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1986, n. 170;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
18 aprile 1996, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto
ministeriale 15 luglio 1986 concernente le visite mediche di
controllo dei lavoratori da parte dei medici iscritti nelle liste
speciali dell’INPS», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
1996, n. 99;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
12 ottobre 2000, recante «Integrazioni e modifiche al decreto
ministeriale 18 aprile 1996 concernente la disciplina delle visite
mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale, ai sensi dell’articolo 5, comma 12 e
seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
11 gennaio 2016, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto 15
luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei
lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2016, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016
con cui l’On. dott.ssa Maria Anna Madia e’ stata nominata Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 2016 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa
Maria Anna Madia e’ stato conferito l’incarico per la semplificazione
e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
gennaio 2017 recante «Delega di funzioni al Ministro senza
portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la
pubblica amministrazione»;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell’Adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 2017;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con
nota n. 1760 del 12 settembre 2017, ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge n. 400 del 1988, cui il predetto Dipartimento ha dato
riscontro con nota n. 10367 del 6 ottobre 2017;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Richiesta della visita di controllo

1. La visita fiscale puo’ essere richiesta, dal datore di lavoro
pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia
del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo
a disposizione dall’INPS.
2. L’INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali
telematici, all’assegnazione tempestiva della visita ai medici
incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
3. La visita puo’ essere disposta nei confronti dei dipendenti
pubblici anche su iniziativa dell’INPS, nei casi e secondo le
modalita’ preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto
di quanto previsto all’articolo 2.

Art. 2

Svolgimento delle visite fiscali

1. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza
sistematica e ripetitiva, anche in prossimita’ delle giornate festive
e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall’articolo
55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3

Fasce orarie di reperibilita’

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita’ dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i
seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
2. L’obbligo di reperibilita’ sussiste anche nei giorni non
lavorativi e festivi.

Art. 4

Esclusioni dall’obbligo di reperibilita’

1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di
reperibilita’ i dipendenti per i quali l’assenza e’ riconducibile ad
una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo
all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre
categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti
nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
invalidita’ riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Art. 5

Verbale di visita fiscale

1. Nell’assolvimento del controllo affidatogli il medico e’ tenuto
a redigere, nelle modalita’ telematiche indicate dall’INPS, il
verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla
capacita’ o incapacita’ al lavoro riscontrata.
2. Il verbale e’ trasmesso telematicamente all’INPS per le
attivita’ di competenza e viene messo a disposizione del dipendente
mediante apposito servizio telematico predisposto dall’INPS.
3. L’esito del verbale e’ reso tempestivamente disponibile,
mediante il servizio presente sul Portale dell’Istituto, al datore di
lavoro pubblico.
4. Le attivita’ di cui al presente articolo sono effettuate secondo
le modalita’ indicate dall’INPS nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 6

Variazione dell’indirizzo di reperibilita’

1. Il dipendente e’ tenuto a comunicare preventivamente
all’amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne
da’ tempestiva comunicazione all’INPS mediante i canali messi a
disposizione dall’Istituto, l’eventuale variazione dell’indirizzo di
reperibilita’, durante il periodo di prognosi.

Art. 7

Mancata effettuazione della visita fiscale

1. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
lavoratore all’indirizzo indicato, e’ data immediata comunicazione
motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta.
2. Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di
reperibilita’ fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a
visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio
medico legale dell’INPS competente per territorio. Il suddetto invito
viene consegnato con modalita’, stabilite dall’INPS nel rispetto
della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, idonee a garantirne la conoscibilita’ da parte del
destinatario.

Art. 8

Mancata accettazione dell’esito della visita

1. Qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale,
il medico e’ tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il
dissenso seduta stante.
2. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve
essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso
a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso
l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il
giudizio definitivo.
3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale
informa tempestivamente l’INPS e predispone apposito invito a visita
ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalita’
stabilite dall’INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9

Rientro anticipato al lavoro

1. Ai fini della ripresa dell’attivita’ lavorativa, per guarigione
anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel
certificato di malattia, il dipendente e’ tenuto a richiedere un
certificato sostitutivo.
2. Il certificato sostitutivo e’ rilasciato dal medesimo medico che
ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi
ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del
primo.

Art. 10

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, e’ abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 ottobre 2017

Il Ministro
per la semplificazione e la
pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017, n. 2404