Visite fiscali: tutte le novità e le modalità di svolgimento

da Tuttoscuola

Visite fiscali: tutte le novità e le modalità di svolgimento 

La pubblicazione sulla G.U. (n. 302 del 29.12.2017) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 206 del 17.10.2017, che entrerà in vigore il prossimo 13 gennaio 2018, aggiunge un tassello fondamentale alle modalità di effettuazione delle visite fiscali per i dipendenti dei comparti pubblici privatizzati, quindi, anche per il personale del comparto scolastico. Di seguito, le novità di maggior rilievo.

Richiesta della visita fiscale

Il Decreto, con l’art. 1, dopo avere ribadito quel che è già previsto dal vigente CCNL della scuola, ovvero la possibilità di richiedere, da parte del datore di lavoro (per la scuola, il dirigente scolastico), la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza per malattia del dipendente, introduce un elemento ulteriore. Anche l’Inps, di propria iniziativa e con modalità autonome e predefinite, potrà disporre le visite fiscali nei confronti di tutti i dipendenti pubblici.

Richiama inoltre, con l’art. 2, l’obbligo del datore di lavoro di richiedere la visita fiscale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55-septies, comma 5, del d.lgs. n. 165/01, vale a dire in tutte le situazioni in cui l’assenza per malattia “…si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Di più. Precisa che per tali tipologie di assenze le visite fiscali possono avere “ cadenza sistematica e ripetitiva”. Cioè, essere disposte non solo con ricorrenza regolare e ripetuta, ma essere svolte anche per più volte per uno stesso periodo di malattia.

Ed è, quest’ultima, una innovazione di non poco conto, posta in atto – quasi certamente – per contrastare e/o prevenire il triste fenomeno dell’assenteismo.

Fasce orarie di reperibilità

Le fasce orarie di reperibilità domiciliare (cfr. art. 3) del dipendente assente per malattia non subiscono variazioni, rimangono quelle fissate dal precedente Decreto(n. 206/2009), ovvero dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, di tutti i giorni non lavorativi e festivi. Non è stata accolta, per questo aspetto, la sollecitazione del Consiglio di Stato, intesa a equiparare le fasce di reperibilità oraria del settore pubblico con quelle del settore privato.

Esclusione dall’obbligo di reperibilità

Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità domiciliare (cfr. art.4) i dipendenti assenti:

  • per patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • per causa di servizio ascrivibile alle prime 3 categorie della Tab. A del Dpr 30.12.1981, n. 834 ( mancanza di arti, deformazioni, gravi forme di cecità, ecc…) o da patologie di cui alla Tab. E dello stesso Decreto ( soggetti affetti da gravi forme di invalidità e che percepiscono assegni di superinvalidità);
  • per stati patologici connessi a invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Anche per questo aspetto – salva la conferma del non obbligo di reperibilità per i dipendenti affetti da patologie con terapie salvavita – è dato constatare un severo giro di vite rispetto alla disciplina previgente.

In particolare, non risultano più inclusi tra coloro che non hanno l’obbligo di reperibilità domiciliare i soggetti che – pur affetti da patologie riconosciute come derivanti da causa di servizio – riscontrano forme patologiche di minore gravità (ad es., sindrome ansiosa, gastriti, bronchiti, ecc…). Va ricordato, inoltre, che la causa di servizio è istituto giuridico abrogato dal 2011 (cfr. art. 6, D.L. n. 201. Del 2011, convertito con L. n. 21472011).

Inoltre, anche la malattia connessa o derivante da invalidità riconosciuta ha subito un brusco ridimensionamento. Con la normativa previgente, infatti, erano esclusi dall’obbligo di reperibilità tutti i soggetti titolari di una qualsiasi e non quantificata percentuale d’invalidità. Ora, invece, tale esclusione riguarda – come già evidenziato – i soli dipendenti con un’invalidità superiore ai 2/3.

 Modalità di svolgimento della visita fiscale

Il medico, subito dopo l’effettuazione della visita ed utilizzando una specifica modalità telematica approntata dall’Inps, redige il relativo verbale, che viene:

  • messo a disposizione del dipendente tramite un apposito servizio telematico;
  • reso disponibile al datore di lavoro tramite un “ambito dedicato” del portale dell’Istituto previdenziale.

L’esito della visita, però, viene comunicato dal medico al dipendente seduta stante. Ed ove quest’ultimo non concordi con la decisione assunta in merito dal medico, deve eccepirlo immediatamente con la contestale apposizione della propria firma sul verbale. Il medico, da parte sua, preso atto del dissenso espresso, invita il dipendente ad una successiva visita ambulatoriale, nel primo giorno utile.

Un po’ diversa è la procedura da seguire qualora il dipendente, che ha espresso esplicito dissenso, opponga un netto rifiuto alla apposizione della propria firma sul processo verbale. In tal caso, il medico informa sollecitamente l’Inps e predispone un apposito invito per la visita ambulatoriale.

Mancata effettuazione della visita

Nel caso in cui la visita fiscale non venga effettuata a motivo dell’assenza del dipendente dal domicilio indicato, l’Inps provvede a darne notizia al datore di lavoro che l’ha richiesta e, al contempo, il medico lascia – per il dipendente – un apposito invito per la visita ambulatoriale.

Rientro anticipato al lavoro

Nell’ipotesi di guarigione anticipata rispetto ad un precedente periodo di prognosi, il dipendente – per poter riprendere servizio – è tenuto a produrre un certificato sostitutivo. Il certificato sostitutivo deve essere rilasciato dal medico che ha redatto la certificazione di malattia con prognosi ancora in corso o, da altro medico, in caso di assenza o d’impedimento assoluto del primo.