Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217

Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (18G00003)

(GU Serie Generale n.9 del 12-01-2018)

Vigente al: 27-1-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
Visto l’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 3;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante
«Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi
dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell’amministrazione digitale;
Visto l’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell’8 settembre 2017;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 5 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 4 ottobre 2017;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per la
semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell’11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
«l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico,
documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;»;
l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti
caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza
o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da parte di
chiunque, anche per finalita’ commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti
all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili
gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private,
oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro
riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall’articolo 7 del
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;»;
2) la lettera n-ter) e’ sostituita dalla seguente: «n-ter)
domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un
servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico
di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento
(UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la
direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”,valido ai fini
delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;»;
3) dopo la lettera n-ter) e’ aggiunta la seguente: «n-quater)
servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione
pubblica fruibile a distanza per via elettronica;»;
4) alla lettera s), dopo la parola «titolare» sono inserite le
seguenti: «di firma elettronica» e le parole «e al destinatario» sono
sostituite dalle seguenti: «e a un soggetto terzo»;
5) alla lettera aa), dopo la parola «titolare» sono inserite le
seguenti: «di firma elettronica», dopo le parole «dispositivi per la»
e’ inserita la seguente: «sua» e dopo la parola «creazione» sono
inserite le seguenti: «nonche’ alle applicazioni per la sua
apposizione»;
6) dopo la lettera ee) e’ inserita la seguente: «ff) Linee guida:
le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di
cui all’articolo 71.»;
b) al comma 1-ter, dopo le parole: «recapito certificato» sono
aggiunte le seguenti: «qualificato ai sensi degli articoli 3, numero
37), e 44 del Regolamento eIDAS».

Art. 2

Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del
presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del
riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi
comprese le autorita’ di sistema portuale, nonche’ alle autorita’
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le societa’
quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
c) alle societa’ a controllo pubblico, come definite nel decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le societa’ quotate di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non
rientrino nella categoria di cui alla lettera b).»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni del
presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento
informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al
Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli
articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni
elettroniche di cui all’articolo 3-bis e al Capo IV, l’identita’
digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai
privati, ove non diversamente previsto.»;
c) al comma 4, le parole «, e la fruibilita’ delle informazioni
digitali» sono sostituite dalle seguenti: «e la fruibilita’ delle
informazioni digitali,» e le parole «ai gestori di servizi pubblici
ed» sono soppresse;
d) al comma 6, primo periodo, le parole «ispettive e di controllo
fiscale,» sono soppresse, dopo le parole «consultazioni elettorali»
sono inserite le seguenti: «, nonche’ alle comunicazioni di emergenza
e di allerta in ambito di protezione civile» e, al secondo periodo,
la parola «altresi’» e’ soppressa;
e) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente: «6-bis. Ferma restando
l’applicabilita’ delle disposizioni del presente decreto agli atti di
liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni
di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita’ e i
termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle
attivita’ e funzioni ispettive e di controllo fiscale.».

Art. 3

Modifiche alla Sezione II, Capo I, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. La rubrica della Sezione II, Capo I, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e’ sostituita dalla seguente: «Carta della
cittadinanza digitale».

Art. 4

Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «diritto di usare» sono inserite le
seguenti: «, in modo accessibile ed efficace,» e dopo le parole
«anche ai fini» sono inserite le seguenti: «dell’esercizio dei
diritti di accesso e»;
b) i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati.

Art. 5

Modifiche all’articolo 3-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Identita’ digitale e
Domicilio digitale»;
b) prima del comma 1 e’ inserito il seguente: «01. Chiunque ha il
diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria
identita’ digitale.»;
c) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in
albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle
imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto
nell’elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.»;
d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha
facolta’ di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere
nell’elenco di cui all’articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto
al comma 3-bis, chiunque ha la facolta’ di richiedere la
cancellazione del proprio domicilio digitale dall’elenco di cui
all’articolo 6-quater.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti
secondo le modalita’ stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche
possono altresi’ eleggere il domicilio digitale avvalendosi del
servizio di cui all’articolo 64-bis.
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l’obbligo di
fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare
ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita’ fissate
nelle Linee guida.»;
e) il comma 2 e’ abrogato;
f) il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente: «3-bis. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’AgID e il
Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, e’ stabilita la data a decorrere dalla
quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai
sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
Con lo stesso decreto sono determinate le modalita’ con le quali ai
predetti soggetti e’ messo a disposizione un domicilio digitale e
sono individuate altre modalita’ con le quali, per superare il
divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che
non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.»;
g) al comma 4-bis le parole «di cui ai commi 1 e 2 le
amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini»
sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla data fissata nel decreto
di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto
un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis» e le parole «ai
cittadini stessi» sono sostituite dalle seguenti: «agli stessi»;
h) al comma 4-ter le parole «e conservato» sono sostituite dalle
seguenti «ed e’ disponibile»;
i) al comma 4-quinquies:
1) al primo periodo, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 1-ter»;
2) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «In tal caso,
ferma restando la validita’ ai fini delle comunicazioni elettroniche
aventi valore legale, colui che lo ha eletto non puo’ opporre
eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del
ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.».

Art. 6

Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, la parola «Resta» e’ sostituita
dalle seguenti: «Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma
2, resta»;
b) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: «2-ter. I soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti
elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il
pagamento spontaneo di tributi di cui all’articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono
pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso
l’utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il
sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 e seguenti del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite l’Agenzia delle entrate e l’AgID, che
fissa, anche in maniera progressiva, le modalita’ tecniche per
l’effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la
piattaforma di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le
informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria
generale dello Stato.».

Art. 7

Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Utilizzo del domicilio
digitale»;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Le comunicazioni
tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti
negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a
quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari
ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni
elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui
all’articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e
del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla
notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga
diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal
mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se
rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la
prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al
destinatario medesimo. La data e l’ora di trasmissione e ricezione
del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformita’ alle Linee guida.»;
c) il comma 1-bis e’ abrogato;
d) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei
professionisti e’ l’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC)
delle imprese e dei professionisti di cui all’articolo 6-bis.
L’elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), e’ l’Indice degli indirizzi della pubblica
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui
all’articolo 6-ter. L’elenco dei domicili digitali delle persone
fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di
cui al primo e al secondo periodo e’ l’Indice degli indirizzi delle
persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui
all’articolo 6-quater.
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano
direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i
propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni
amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione
e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito
tributario. La conformita’ della copia informatica del documento
notificato all’originale e’ attestata dal responsabile del
procedimento in conformita’ a quanto disposto agli articoli 22 e
23-bis.».

Art. 8

Modifiche all’articolo 6-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica, le parole «degli indirizzi PEC» sono sostituite
dalle seguenti: «dei domicili digitali»;
b) al comma 1, le parole «la pubblica amministrazione» sono
sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all’articolo 2, comma
2», le parole «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente,» sono soppresse e le
parole «degli indirizzi di posta elettronica certificata» sono
sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»;
c) al comma 2, secondo periodo, le parole «Gli indirizzi PEC» sono
sostituite dalle seguenti: «I domicili digitali»;
d) il comma 3 e’ abrogato.

Art. 9

Modifiche all’articolo 6-ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica, le parole «degli indirizzi» sono sostituite dalle
seguenti: «dei domicili digitali»;
b) al comma 1, le parole «degli indirizzi» sono sostituite dalle
seguenti: «dei domicili digitali» e le parole «gli indirizzi di posta
elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «i domicili
digitali»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «al comma 1» sono
inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi».
2. Dopo l’articolo 6-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle
persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti
all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese). –
1. E’ istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle
persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti
all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese,
nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo
3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono
affidate all’AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture
informatiche delle Camere di commercio gia’ deputate alla gestione
dell’elenco di cui all’articolo 6-bis.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio
digitale e’ l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo
6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi
dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento dei
domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello
sviluppo economico rende disponibili all’AgID, tramite servizi
informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia’
contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6-bis.
3. Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62, AgID provvede
al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell’elenco di cui
al presente articolo nell’ANPR.
Art. 6-quinquies (Consultazione e accesso). – 1. La consultazione
on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater e’
consentita a chiunque senza necessita’ di autenticazione. Gli elenchi
sono realizzati in formato aperto.
2. L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli
articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e’ effettuata secondo le modalita’
fissate da AgID nelle Linee guida.
3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare
dell’indirizzo, e’ vietato l’utilizzo dei domicili digitali di cui al
presente articolo per finalita’ diverse dall’invio di comunicazioni
aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di
finalita’ istituzionali dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.
4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater
contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o
cessazione del domicilio digitale.».

Art. 10

Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Diritto a servizi
on-line semplici e integrati»;
b) prima del comma 1 e’ inserito il seguente: «01. Chiunque ha
diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato,
tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche
amministrazioni e il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis,
anche attraverso dispositivi mobili.»;
c) al comma 1, le parole «dei soggetti giuridici» sono sostituite
dalle seguenti: «degli utenti», le parole «i propri servizi per via
telematica» sono sostituite dalle seguenti: «on-line i propri
servizi» e le parole da «e livelli di qualita’» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dei livelli di qualita’
individuati e periodicamente aggiornati dall’AgID con proprie Linee
guida tenuto anche conto dell’evoluzione tecnologica»;
d) il comma 2 e’ abrogato;
e) al comma 4, le parole «gli interessati» sono sostituite dalle
seguenti: «gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al
difensore civico digitale di cui all’articolo 17,».

Art. 11

Modifiche all’articolo 8-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 8-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole da «attraverso un sistema» a «che rispetti
gli» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto degli».

Art. 12

Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole «nella predisposizione dei piani di cui
all’articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
nell’ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi,
attuano anche politiche di» sono sostituite dalle seguenti: «,
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche
di reclutamento e».

Art. 13

Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 2, primo periodo, dell’articolo 14 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole «utili per» sono
inserite le seguenti: «realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale
europea e nazionale e».

Art. 14

Modifiche all’articolo 14-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 2 dell’articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «emanazione di» sono inserite le
seguenti: «Linee guida contenenti», dopo le parole «nonche’ di» sono
inserite le seguenti: «indirizzo,» e dopo le parole «e controllo»
sono inserite le seguenti: «sull’attuazione e»;
b) alla lettera b), le parole «dalle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»
sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2»;
c) alla lettera c), dopo le parole «svolte dalle amministrazioni»
sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli investimenti effettuati
ai sensi dell’articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11
dicembre 2016, n. 232,»;
d) alla lettera g), primo periodo, la parola «non» e’ soppressa e,
dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Il parere e’ reso
entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
relativa richiesta e si applica l’articolo 17-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»;
e) alla lettera i), le parole «sui soggetti di cui all’articolo
44-bis» sono sostituite dalle seguenti: «sui conservatori di
documenti informatici accreditati».

Art. 15

Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
dopo il comma 2-ter e’ inserito il seguente: «2-quater. AgID
individua, nell’ambito delle Linee guida, criteri e modalita’ di
attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che ogni pubblica
amministrazione dia conto annualmente delle attivita’ previste dai
predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all’articolo 11,
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

Art. 16

Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), all’inizio del periodo sono inserite le
seguenti parole: «approva il piano triennale di cui all’articolo
14-bis, comma 2, lettera b), e»;
b) alla lettera c), all’inizio del periodo sono inserite le
seguenti parole: «promuove e»;
c) alla lettera e), all’inizio del periodo sono inserite le
seguenti parole: «stabilisce i».

Art. 17

Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Responsabile per la
transizione digitale e difensore civico digitale»;
b) al comma 1:
1) all’alinea, secondo periodo, le parole «ciascuno del predetti
soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna pubblica
amministrazione»;
2) alla lettera j), dopo le parole «dei sistemi di» sono inserite
le seguenti: «identita’ e domicilio digitale,» e dopo le parole «e
fruibilita’» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ del processo di
integrazione e interoperabilita’ tra i sistemi e servizi
dell’amministrazione e quello di cui all’articolo 64-bis»;
3) dopo la lettera j) e’ inserita la seguente: «j-bis)
pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi
informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne
la compatibilita’ con gli obiettivi di attuazione dell’agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale
di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b).»;
c) al comma 1-quater:
1) i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «1-quater. E’
istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civico per il
digitale, a cui e’ preposto un soggetto in possesso di adeguati
requisiti di terzieta’, autonomia e imparzialita’. Chiunque puo’
presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita
area presente sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni relative
a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in
materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica
amministrazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.
Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio
tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del
difensore civico sono pubblicate in un’apposita area del sito
Internet istituzionale.»;
2) all’ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«di ciascuna amministrazione»;
d) al comma 1-sexies le parole «ai commi» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma» e le parole «e 1-quater» sono soppresse;
e) dopo il comma 1-sexies e’ aggiunto il seguente: «1-septies. I
soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di
cui al medesimo comma anche in forma associata.».

Art. 18

Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. L’articolo 18 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Piattaforma nazionale per la governance della
trasformazione digitale). – 1. E’ realizzata presso l’AgID una
piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i
portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi
all’attuazione dell’agenda digitale.
2. AgID identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della
piattaforma in maniera tale da garantire che la stessa sia
accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati e che sia
idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera
trasparente, qualificata ed efficace.
3. Il Piano triennale per l’informatica nella pubblica
amministrazione di cui all’articolo 14-bis e’ pubblicato sulla
piattaforma e aggiornato di anno in anno.
4. Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
possono pubblicare sulla piattaforma i provvedimenti che intendono
adottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e
aggiornamenti periodici, gia’ adottati, aventi ad oggetto
l’attuazione dell’agenda digitale.
5. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), tengono
conto di suggerimenti e proposte emendative raccolte attraverso la
piattaforma.».

Art. 19

Modifiche al Capo II del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. La Rubrica del Capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e’ sostituita dalla seguente «DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME
ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI».

Art. 20

Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Il documento
informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha
l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi
e’ apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica
qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e’ formato,
previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un
processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo
71 con modalita’ tali da garantire la sicurezza, integrita’ e
immodificabilita’ del documento e, in maniera manifesta e inequivoca,
la sua riconducibilita’ all’autore. In tutti gli altri casi,
l’idoneita’ del documento informatico a soddisfare il requisito della
forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili
in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza,
integrita’ e immodificabilita’. La data e l’ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformita’ alle Linee guida.».
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata
o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica,
salvo che questi dia prova contraria.
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito
degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa,
anche regolamentare, in materia di processo telematico.»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai sensi dell’articolo
71» sono sostituite dalle seguenti: «con le Linee guida» e l’ultimo
periodo e’ soppresso.

Art. 21

Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Ulteriori disposizioni
relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale»;
b) i commi 1 e 2 sono abrogati;
c) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero sono formati con le ulteriori modalita’ di cui all’articolo
20, comma 1-bis, primo periodo».

Art. 22

Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da «se ad essi» fino a «elettronica
qualificata.» sono sostituite dalle seguenti: «se sono formati ai
sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. La copia per
immagine su supporto informatico di un documento analogico e’
prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il
documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del
documento analogico da cui e’ tratto, previo raffronto dei documenti
o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano
adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma
e del contenuto dell’originale e della copia.»;
c) al comma 2, le parole «con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata» sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole «dei commi 1,» sono inserite le
seguenti: «1-bis,».

Art. 23

Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 2-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «I soggetti
che procedono all’apposizione del contrassegno rendono disponibili
gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee
soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.».

Art. 24

Modifiche all’articolo 23-ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. La copia su
supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche
amministrazioni in origine su supporto analogico e’ prodotta mediante
processi e strumenti che assicurano che il documento informatico
abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui e’
tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di
processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di
garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della
copia.»;
b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. In materia di
formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.».

Art. 25

Modifiche alla Sezione II, Capo II, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82

1. La Rubrica della Sezione II, Capo II, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e’ sostituita dalla seguente: «Firme elettroniche,
certificati e prestatori di servizi fiduciari».

Art. 26

Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 4 dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di
firma digitale» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
linee guida definiscono altresi’ le modalita’, anche temporali, di
apposizione della firma.».

Art. 27

Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «, fatta salva la
possibilita’ di utilizzare uno pseudonimo,» sono soppresse e, al
secondo periodo, le parole «, quale ad esempio un codice di sicurezza
sociale o un codice identificativo generale» sono soppresse;
b) al comma 3:
1) all’alinea, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti:
«di firma elettronica»;
2) alla lettera a), dopo la parola «titolare» sono inserite le
seguenti: «di firma elettronica»;
3) dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: «c-bis) uno
pseudonimo, qualificato come tale.»;
c) al comma 3-bis:
1) prima del primo periodo e’ inserito il seguente: «Le
informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi
e chiaramente evidenziati nel certificato.»;
2) al primo periodo, dopo le parole «comma 3 possono» e’ inserita
la seguente: «anche»;
3) al secondo periodo, le parole «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con le Linee
guida».
d) al comma 4, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti:
«di firma elettronica»;
e) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Il
certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni di cui ai
commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del
certificato di firma.».

Art. 28

Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I soggetti che
intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere
l’attivita’ di gestore di posta elettronica certificata o di gestore
dell’identita’ digitale di cui all’articolo 64 presentano all’AgID
domanda di qualificazione, secondo le modalita’ fissate dalle Linee
guida. I soggetti che intendono svolgere l’attivita’ di conservatore
di documenti informatici presentano all’AgID domanda di
accreditamento, secondo le modalita’ fissate dalle Linee guida.»;
b) al comma 2, le parole: «Regolamento eIDAS.» sono sostituite
dalle seguenti: «Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica di
societa’ di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilita’,
tecnologici e organizzativi, nonche’ delle garanzie assicurative e di
eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell’attivita’
svolta e alla responsabilita’ assunta nei confronti dei propri utenti
e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto
della disciplina europea, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita l’AgID. Il predetto decreto determina altresi’
i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all’AgID per lo
svolgimento delle predette attivita’, nonche’ i requisiti e le
condizioni per lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 1 da
parte di amministrazioni pubbliche.»;
c) il comma 3 e’ abrogato.

Art. 29

Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica, le parole «e di» sono sostituite dalle seguenti:
«e dei»;
b) al comma 1, le parole «di cui all’articolo 64 e i soggetti di
cui all’articolo 44-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e i
conservatori di documenti informatici, iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 29, comma 6,»;
c) al comma 3:
1) il primo periodo e’ soppresso;
2) al secondo periodo, le parole «Il certificatore» sono sostituite
dalle seguenti: «Il prestatore di servizi di firma digitale o di
altra firma elettronica qualificata», dopo le parole «ecceda i
limiti» e’ inserita la seguente: «eventualmente» e le parole da «o
derivanti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi dell’articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d’uso e
di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto
dall’articolo 28, comma 3-bis».

Art. 30

Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica dopo la parola «titolare» sono inserite le
seguenti: «di firma elettronica qualificata»;
b) al comma 3:
1) all’alinea, le parole «, ai sensi dell’articolo 19,» sono
soppresse;
2) alla lettera g), dopo la parola «titolare», ovunque ricorra,
sono inserite le seguenti: «di firma elettronica qualificata».

Art. 31

Modifiche all’articolo 32-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «, limitatamente alle
attivita’ di conservazione di firme, sigilli o certificati
elettronici, ai soggetti di cui all’articolo 44-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «ai conservatori accreditati», le parole «Regolamento
eIDAS e o» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento eIDAS o»,
dopo le parole «del presente Codice» sono inserite le seguenti:
«relative alla prestazione dei predetti servizi», le parole «euro
4.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000,00» e le
parole «euro 40.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro
400.000,00»;
b) al comma 1, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Le
violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e
gli interessi di una pluralita’ di utenti o relative a significative
carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si
considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni,
dispone altresi’ la cancellazione del fornitore del servizio
dall’elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o
qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni.»;
c) al comma 1-bis, le parole «, prima di irrogare» sono sostituite
dalla seguente: «irroga», le parole «, diffida» sono sostituite dalle
seguenti: « e diffida» e le parole «dal Regolamento eIDAS o dal
presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative
modalita’ per adempiere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
disciplina vigente»;
d) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Fatti salvi i casi di
forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un
malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1
che determini l’interruzione del servizio, ovvero in caso di mancata
o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli
utenti, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgID,
ferma restando l’irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida
altresi’ i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la regolarita’
del servizio o ad effettuare le comunicazioni previste. Se
l’interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva
comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente
alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione
dall’elenco pubblico.».

Art. 32

Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «certificatori accreditati»
sono sostituite dalle seguenti: «prestatori di servizi di firma
digitale o di altra firma elettronica qualificata»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche
amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti
informatici:
a) all’interno della propria struttura organizzativa;
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della
disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati
come conservatori presso l’AgID.»;
c) il comma 2 e’ abrogato.

Art. 33

Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dopo le parole «al titolare» sono inserite le seguenti:
«di firma elettronica».

Art. 34

Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 2 dell’articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per
violazione delle regole tecniche ivi contenute».

Art. 35

Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 38 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole «di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, della giustizia e dell’economia e delle finanze, sentiti»
sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Dipartimento della
funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell’economia e
delle finanze, nonche’».

Art. 36

Modifiche al Capo III del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. La Rubrica del Capo III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e’ sostituita dalla seguente: «GESTIONE, CONSERVAZIONE E
ACCESSIBILITA’ DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI».
2. Dopo il Capo III e’ inserita la seguente Sezione: «Sezione I.
Documenti della pubblica amministrazione».

Art. 37

Modifiche all’articolo 40-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 40-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole «pervengono o sono inviate dalle caselle di
posta elettronica di cui agli articoli 6-ter, comma 1, 47, commi 1 e
3,» sono sostituite dalle seguenti: «provengono da o sono inviate a
domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all’articolo
3-bis,».
2. Dopo l’articolo 40-bis e’ inserito il seguente: «Art. 40-ter
(Sistema pubblico di ricerca documentale). – 1. La Presidenza del
Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di
un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a
obblighi di pubblicita’ legale, trasparenza o a registrazione di
protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all’articolo 40-bis e
dei fascicoli dei procedimenti di cui all’articolo 41, nonche’ a
consentirne l’accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai
sensi della disciplina vigente.».
3. Dopo l’articolo 40-ter e’ inserita, al Capo III, la seguente
Sezione: «Sezione II. Gestione e conservazione dei documenti».

Art. 38

Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole «e cooperazione
applicativa» sono sostituite dalla seguente: «o integrazione» e le
parole «dall’articolo 12, comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«dagli articoli 12 e 64-bis»;
b) al comma 2-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni
previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli
articoli 40-ter e 64-bis»;
c) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole «Le regole» sono
sostituite dalle seguenti: «Le Linee guida», dopo la parola
«identificazione» sono inserite le seguenti «, l’accessibilita’
attraverso i suddetti servizi», dopo le parole «l’utilizzo del
fascicolo» sono inserite le seguenti: «sono dettate dall’AgID ai
sensi dell’articolo 71 e», e le parole «della cooperazione
applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai
sensi dell’articolo 71» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’integrazione»;
d) al comma 2-ter, lettera e-bis), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole «apposto con modalita’ idonee a consentirne
l’indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui
all’articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida»;
e) al comma 2-quater, le parole «dei singoli documenti;» sono
sostituite dalle seguenti: «dei singoli documenti. Il fascicolo
informatico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, nonche’ l’immediata conoscibilita’ anche attraverso i servizi di
cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello
stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito
elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi
dell’articolo 71, Linee guida idonee a garantire l’interoperabilita’
tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi
di cui agli articoli 40-ter e 64-bis».

Art. 39

Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Conservazione ed
esibizione dei documenti»;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Gli obblighi di
conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a
tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le
relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la
conformita’ ai documenti originali e sono conformi alle Linee
guida.»;
c) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ai
medesimi soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Le amministrazioni
rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti
attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con
l’identita’ digitale di cui all’articolo 64 ed integrati con i
servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis»;
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai
sensi della disciplina vigente al momento dell’invio dei singoli
documenti nel sistema di conservazione».

Art. 40

Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il sistema di
gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni,
di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e’ organizzato e gestito, anche in modo da
assicurare l’indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli
informatici attraverso il sistema di cui all’articolo 40-ter nel
rispetto delle Linee guida.»;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole «e conservazione» sono
soppresse, dopo la parola «informatici» sono inserite le seguenti:
«delle pubbliche amministrazioni» e al secondo periodo le parole
«procedimenti conclusi» sono sostituite dalle seguenti: «procedimenti
non conclusi»;
c) il comma 1-ter e’ sostituito dal seguente: «1-ter. Il sistema di
conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso
conservato, caratteristiche di autenticita’, integrita’,
affidabilita’, leggibilita’, reperibilita’, secondo le modalita’
indicate nelle Linee guida.»;
d) dopo il comma 1-ter e’ aggiunto il seguente: «1-quater. Il
responsabile della conservazione, che opera d’intesa con il
responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile
della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, puo’
affidare, ai sensi dell’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la
conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o
privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e
di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione
della pubblica amministrazione, che opera d’intesa, oltre che con i
responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della
gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti
informatici secondo quanto previsto all’articolo 34, comma 1-bis.».

Art. 41

Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole «fonte di» sono soppresse.

Art. 42

Modifiche all’articolo 46 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 46 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, la parola «telematica» e’ sostituita dalla seguente:
«digitale» e le parole «le informazioni relative a stati, fatti e
qualita’ personali previste» sono sostituite dalle seguenti: «i dati
sensibili e giudiziari consentiti».

Art. 43

Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «Le pubbliche
amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,»
sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettere a) e b),» e le parole «nell’Indice PA» sono
sostituite dalle seguenti: «nell’Indice dei domicili digitali delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole «La pubbliche
amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche
amministrazioni».

Art. 44

Modifiche al Capo V del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Alla rubrica del Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, le parole «E SERVIZI IN RETE» sono sostituite dalle seguenti: «,
IDENTITA’ DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ON-LINE».

Art. 45

Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Le pubbliche
amministrazioni, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali,
procedono all’analisi dei propri dati anche in combinazione con
quelli detenuti da altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita’ si
svolge secondo le modalita’ individuate dall’AgID con le Linee
guida.»;
b) il comma 3 e’ abrogato.
2. Dopo l’articolo 50-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). – 1. La
Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo
sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale
Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita’ istituzionali, dai soggetti di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle
autorita’ amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione, nonche’ alla condivisione dei dati tra i soggetti che
hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli
adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in
conformita’ alla disciplina vigente.
2. In sede di prima applicazione, la sperimentazione della
Piattaforma Digitale Nazionale Dati e’ affidata al Commissario
straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale non oltre il 31
dicembre 2018.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il
Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale
provvede, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalita’
stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali e dal
decreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati detenuti dai soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle
autorita’ amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione, organizzarli e conservarli, nel rispetto delle norme
tecniche e delle metodologie idonee a garantire la condivisione dei
dati tra le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID nelle Linee
guida. I soggetti che detengono i dati identificati nel decreto di
cui al comma 4, hanno l’obbligo di riscontrare la richiesta del
Commissario, rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni
titolari dei dati, sono stabilite le modalita’ di attuazione del
presente articolo al fine di favorire la condivisione dei dati fra le
pubbliche amministrazioni, di semplificare l’accesso ai dati stessi
da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi e di
semplificare gli adempimenti e gli oneri amministrativi per i
cittadini e le imprese, ed e’ identificato l’elenco dei dati che i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione
delle autorita’ amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione, sono tenuti a rendere disponibili per le finalita’ di
cui al comma 3; l’elenco e’ aggiornato periodicamente con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati.
Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti e le modalita’ di
acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati.
5. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma Digitale Nazionale
Dati non modifica la titolarita’ del dato.».

Art. 46

Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica dopo la parola «Sicurezza» sono inserite le
seguenti «e disponibilita’»;
b) al comma 1-bis, lettera c), le parole «la pubblica
amministrazione e l’innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «la
semplificazione e la pubblica amministrazione»;
c) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti: «2-ter. I soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di
sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le
procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida.
2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel
rispetto delle Linee guida adottate dall’AgID, piani di emergenza in
grado di assicurare la continuita’ operativa delle operazioni
indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale
operativita’. Onde garantire quanto previsto, e’ possibile il ricorso
all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’erogazione
di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei
soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato
coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei
pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa
degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata
del bilancio statale».

Art. 47

Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Rubrica, le parole «delle pubbliche amministrazioni» sono
soppresse;
b) al comma 2, primo periodo, le parole «le amministrazioni
titolari» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2,», le parole «all’articolo 68, comma 3,» sono
sostituite dalle seguenti: «all’articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e
l-ter),» e il secondo periodo e’ soppresso;
c) al comma 3, le parole da «la raccolta» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «la formazione, la raccolta e
la gestione di dati, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
prevedono clausole idonee a consentirne l’utilizzazione in
conformita’ a quanto previsto dall’articolo 50»;
d) al comma 4, le parole da «ai sensi dell’articolo» fino alla fine
del periodo sono soppresse;
e) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

Art. 48

Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1-bis dell’articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, la parola «definitivi» e’ soppressa.

Art. 49

Modifiche all’articolo 54 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’
quelli previsti dalla legislazione vigente».

Art. 50

Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, le parole «Con decreto adottato ai» sono sostituite dalla
seguente: «Ai».

Art. 51

Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati
di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle
informazioni ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo
standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee
guida.
2-ter. Le amministrazioni responsabili delle basi di dati di
interesse nazionale definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento
dei servizi per l’utilizzo delle medesime basi di dati.»;
b) il comma 3-ter e’ sostituito dal seguente: «3-ter. AgID,
tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli
obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua e pubblica
l’elenco delle basi di dati di interesse nazionale.».

Art. 52

Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al primo periodo, la parola «singoli» e’ soppressa;
2) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Al fine dello
svolgimento delle proprie funzioni, il Comune puo’ utilizzare i dati
anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente
allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di
servizi o funzionalita’ non fornite da ANPR.»;
3) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’ANPR assicura ai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l’accesso
ai dati contenuti nell’ANPR.»;
b) al comma 5, le parole «le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 2, comma 2, del presente Codice» sono sostituite dalle
seguenti: «i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e
b),»;
c) al comma 6, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c)
all’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR, tra i
quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle
dichiarazioni di nascita ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e
della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello
stesso decreto nonche’ della denuncia di morte prevista dall’articolo
1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile
con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della
salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010.».

Art. 53

Modifiche all’articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole da «istituita, presso» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «gestita dall’Autorita’
Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’articolo 213 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Art. 54

Modifiche all’articolo 62-ter del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «all’articolo 58, comma 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «all’articolo 60, comma 2-bis,»;
b) al comma 7, lettera a), le parole «il medico di medicina
generale» sono sostituite dalle seguenti: «le scelte del medico di
medicina generale e del pediatra di libera scelta».

Art. 55

Modifiche alla Sezione III, Capo V, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. La rubrica della Sezione III, Capo V, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e’ sostituita dalla seguente: «Identita’ digitali,
istanze e servizi on-line».

Art. 56

Modifiche all’articolo 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, prima del primo periodo e’ inserito il
seguente: «L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche
amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene
tramite SPID.» e, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Resta
fermo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 01.»;
b) al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole «alle imprese»
sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti privati» e, al secondo
periodo, le parole «l’impresa» sono sostituite dalle seguenti: «i
predetti soggetti»;
c) i commi 2-septies e 2-octies sono abrogati;
d) al comma 2-novies le parole «2-octies» sono sostituite dalle
seguenti: «2-quater»;
e) dopo il comma 2-novies e’ inserito il seguente: «2-decies. Le
pubbliche amministrazioni, in qualita’ di fornitori dei servizi,
usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai
gestori di identita’ digitali e dai gestori di attributi
qualificati.»;
f) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, e’ stabilita’ la data
a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
utilizzano esclusivamente le identita’ digitali ai fini
dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.».

Art. 57

Modifiche all’articolo 64-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «unico» e’ soppressa;
b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di
rendere effettivo il diritto di cui all’articolo 7, comma 01, i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i fornitori di identita’
digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di
evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in
modo da garantire l’integrazione e l’interoperabilita’ tra i diversi
sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per
ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di
consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di
qualita’ di cui all’articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di
analisi individuati dall’AgID con le Linee guida.».

Art. 58

Modifiche all’articolo 65 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole da «la firma digitale» fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «una delle
forme di cui all’articolo 20»;
b) al comma 1, lettera c-bis), primo periodo, le parole «mediante
la propria casella di posta elettronica certificata» sono sostituite
dalle seguenti: «dal proprio domicilio digitale» e le parole
«dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «elezione di domicilio
speciale ai sensi dell’articolo 47 del Codice civile».

Art. 59

Modifiche al Capo V del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Nel Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
parole «Sezione IV Carte elettroniche» sono soppresse.

Art. 60

Modifiche all’articolo 66 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, e dell’analogo documento, rilasciato a
seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell’eta’
prevista dalla legge per il rilascio della carta d’identita’
elettronica,» sono soppresse e le parole «per la funzione pubblica,
con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie» sono sostituite
dalle seguenti: «per la semplificazione e la pubblica
amministrazione»;
b) al comma 5, le parole «di concerto con» sono sostituite dalla
seguente: «sentiti» e le parole «, sentita» sono sostituite dalla
seguente: «e».

Art. 61

Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis le parole «12 aprile 2006 n. 163» sono sostituite
dalle seguenti: «n. 50 del 2016»;
b) il comma 3 e’ abrogato.

Art. 62

Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All’articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da «ove possibile» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «salvo che cio’ risulti
eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere
tecnico-economico, che l’amministrazione committente sia sempre
titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, appositamente
sviluppati per essa»;
b) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Al medesimo
fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la
relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni
informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o piu’
piattaforme individuate dall’AgID con proprie Linee guida.».

Art. 63

Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Il comma 1 dell’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e’ sostituito dal seguente: «1. L’AgID, previa
consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta
giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la
protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche’
acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida
contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del
presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro
pubblicazione nell’apposita area del sito Internet istituzionale
dell’AgID e di essa ne e’ data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con
la procedura di cui al primo periodo.».

Art. 64

Abrogazioni

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono abrogati:
a) l’articolo 33;
b) l’articolo 44-bis;
c) l’articolo 63;
d) l’articolo 70.
2. Al comma 1 dell’articolo 61 del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo
le parole: «del suddetto decreto ministeriale» sono sostituite dalle
seguenti: «delle Linee guida di cui all’articolo 71 del decreto
legislativo n. 82 del 2005».

Art. 65

Disposizioni transitorie

1. Il diritto di cui all’articolo 3-bis, comma 01, e’ riconosciuto
a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di
utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma
2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le
pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 5, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 82 del
2005, come introdotto dal presente decreto, e’ adottato entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. La realizzazione dell’indice di cui all’articolo 6-quater del
decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal presente decreto,
e’ effettuata dall’AgID entro dodici mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto. AgID cessa la gestione del predetto elenco al
completamento dell’ANPR, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 3,
del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente
decreto.
5. In sede di prima applicazione dell’articolo 6-quater, comma 2,
del decreto legislativo n. 82 del 2005, AgID comunica alle imprese e
ai professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, risultano iscritti in albi ed elenchi, tramite l’indirizzo
di cui all’articolo 6-bis del suddetto decreto, l’inserimento dello
stesso indirizzo nell’elenco di cui all’articolo 6-quater del
medesimo decreto. Entro trenta giorni l’interessato puo’ comunicare
il proprio dissenso ovvero indicare un indirizzo diverso.
6. Il diritto di cui all’articolo 7, comma 01, e’ riconosciuto a
decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui
all’articolo 64-bis.
7. L’articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e’ abrogato
a decorrere dal 1° gennaio 2019.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
come modificato dal presente decreto, e’ adottato entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino
all’adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni
dell’articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione
previgente all’entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179 e dell’articolo 44-bis, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all’entrata
in vigore del presente decreto.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 50-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
come introdotto dal presente decreto, e’ adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Le regole tecniche emanate ai sensi dell’articolo 71 del
decreto legislativo n. 82 del 2005, nel testo vigente prima
dell’entrata in vigore del presente decreto, restano efficaci fino
all’eventuale modifica o abrogazione da parte delle Linee guida di
cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto.

Art. 66

Disposizioni di coordinamento e finali

1. Nel decreto legislativo n. 82 del 2005, ad eccezione degli
articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di
cui all’articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi
dell’articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
71», «regole tecniche stabilite dall’articolo 71» e «regole tecniche
dettate ai sensi dell’articolo 71» ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «Linee guida».
2. Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del
decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le
attivita’ previste dall’articolo 17, comma 1-quater e dall’articolo
71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive
disposte dal presente decreto, l’AgID puo’ avvalersi, in aggiunta
alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unita’ di
personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o
fuori ruolo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Il suddetto personale conserva il trattamento
economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative,
con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in
ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli
emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri
oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico
dell’AgID.
3. Il rinvio all’articolo 68 comma 3, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 82 del 2005, si intende riferito all’articolo 1, comma
1, rispettivamente alle lettere l-bis) e m-bis).
4. All’articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, le parole «l’attestazione e la dichiarazione
di nascita e il certificato di cui all’articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396» sono sostituite
dalle seguenti: «le attestazioni e le dichiarazioni di nascita ai
sensi dell’articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e la dichiarazione di morte ai
sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonche’ la denuncia
di morte prevista dall’articolo 1 del regolamento di polizia
mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285».
5. L’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, e’ sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 15 dicembre
2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in
materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si
intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis,
6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche’ il registro
generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della
giustizia.».
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia, sono
stabiliti le modalita’ e i tempi per la confluenza dell’elenco di cui
all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012 in una
sezione speciale dell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto
legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli uffici
giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli
avvocati. Con il medesimo decreto sono altresi’ stabilite le
modalita’ con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino
gia’ iscritte nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12, del
decreto-legge n. 179 del 2012, comunicano l’indirizzo di posta
elettronica certificata da inserire nella sezione speciale di cui al
presente comma. A decorrere dalla data fissata nel suddetto decreto,
ai fini di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012,
si intende per pubblico elenco anche la predetta sezione dell’elenco
di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005.
7. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 492, dopo la lettera a-bis), e’ inserita la seguente:
«a-ter) spese per investimenti finalizzati all’attuazione del Piano
triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di cui
all’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
relativi allo sviluppo software e alla manutenzione evolutiva, ivi
compresi la progettazione, la realizzazione, il collaudo,
l’installazione e l’avviamento presso l’ente locale di software
sviluppato ad hoc o di software pre-esistente e reingegnerizzato, la
personalizzazione di software applicativo gia’ in dotazione dell’ente
locale o sviluppato per conto di altra unita’ organizzativa e
riutilizzato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
1. interventi finalizzati all’attuazione delle azioni relative
alla razionalizzazione dei data center e all’adozione del cloud,
nonche’ per la connettivita’; allo sviluppo di base dati di interesse
nazionale e alla valorizzazione degli open data nonche’ all’adozione
delle piattaforme abilitanti; all’adozione del nuovo modello di
interoperabilita’; all’implementazione delle misure di sicurezza
all’interno delle proprie infrastrutture e all’adesione alla
piattaforma digitale nazionale di raccolta dei dati;
2. interventi finalizzati all’attuazione delle restanti azioni
contenute all’interno del Piano triennale per l’informatica nella
pubblica amministrazione.»;
b) al comma 493, dopo le parole «alle lettere 0a), a-bis),» sono
inserite le seguenti: «a-ter),»;
c) il comma 585 e’ sostituito dal seguente: «585. Per la
realizzazione delle azioni e delle iniziative, nonche’ dei progetti
connessi e strumentali all’attuazione del Codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
dell’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi
dell’Agenda digitale europea, e’ autorizzata la spesa di 11 milioni
di euro per l’anno 2017 e di 20 milioni di euro per l’anno 2018. Le
risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza
contabile. Nell’ambito delle funzioni assegnate, il Commissario
straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale di cui
all’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179,
provvede all’utilizzo delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma per il conseguimento degli obiettivi dell’Agenda
digitale.».
8. Al fine di garantire l’interoperabilita’ e lo scambio di dati
tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.
126, e l’articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica
delle informazioni in essi contenute.

Art. 67

Disposizioni finanziarie

1. All’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 18, 37
e 45 del presente decreto si provvede con le risorse di cui
all’articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, come
modificato dall’articolo 66.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, all’attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 13 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando