Decreto Ministeriale 9 gennaio 2018, n. 14

Decreto Ministeriale 9 gennaio 2018, n. 14

Messa a ordinamento dei bienni sperimentali AFAM

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma delle Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n.508;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello delle Accademie di Belle Arti e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello nei Conservatori di musica;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 127, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;
VISTO L’art. 1 commi 105, 106 e 107 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
VISTO L’art. 1 comma 27 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 di “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” che prevede: “Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio nei casi esplicitamente previsti dall’art. 3, comma 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci”;
CONSIDERATA La necessità di concludere la fase sperimentale riconducendo ad ordinamento i corsi accademici di secondo livello attivati in via sperimentale dalle Istituzioni.

DECRETA

  CAPO I
ISTITUZIONE DI CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO (DASL) ORDINAMENTALI

 

 

Art. 1

  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’art. 3 comma 1 punto b), e comma 4 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, pubbliche e private, e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi.
  2. Le Istituzioni possono istituire, con le modalità di cui al presente decreto, corsi di diploma accademico di secondo livello appartenenti a una o più Scuole o Dipartimenti. Non possono essere istituiti due diversi corsi di diploma accademico di secondo livello afferenti alla medesima Scuola qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti individuati tra le attività formative caratterizzanti.
  3. I regolamenti didattici delle Istituzioni, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono adeguati in conformità alle disposizioni di cui all’art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e del presente decreto.
  4. Successivamente all’accreditamento dei corsi di secondo livello ai sensi del presente decreto, i corsi di diploma accademico di secondo livello attivati in via sperimentale sono soppressi, fatta salva la garanzia agli studenti iscritti di portare a compimento il percorso di studi secondo il previgente ordinamento.

 

Art. 2

  1. Un corso di diploma accademico di secondo livello può essere attivato con il concorso di più Scuole della stessa istituzione o di più istituzioni nazionali o internazionali di pari livello.
  2. L’attivazione di un corso di diploma accademico di secondo livello viene proposto dalle Istituzioni come riferimento al proseguimento degli studi di un triennio o come nuova attivazione con indirizzi specifici.
  3. Per l’individuazione dei settori artistico disciplinari si fa riferimento ai decreti ministeriali di attivazione delle singole Scuole.
  4. Fatto salvo quanto specificamente previsto per gli ISIA al successivo comma 8, per quanto attiene i corsi accademici di secondo livello che costituiscono per denominazione e contenuti di indirizzo la prosecuzione dei trienni ordinamentali già autorizzati e attivati dalle Istituzioni, i crediti minimi delle attività formative di base e caratterizzanti, da definire in una percentuale pari a non meno del 60% (72 crediti) ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR 212/2005, sono così individuati rispetto ai settori indicati nei rispettivi trienni ordinamentali:
    • a. da 12 a 18 crediti nell’ambito dei settori delle discipline di base
    • b. da 54 a 60 crediti nell’ambito dei settori delle discipline caratterizzanti
  5. Per gli Istituti Superiori di Studi Musicali, nel rispetto delle quote previste dalle lettere a. e b) di cui al precedente comma 4, le restanti quote di crediti relative al 40% (48 crediti) vanno riservate dalle singole Istituzioni:
  • a. fino ad un massimo del 25% (12 crediti) a ulteriori attività di base e/o caratterizzanti individuate, in riferimento agli obiettivi formativi, tra i settori artistico-disciplinari previsti dai relativi decreti;b. alle attività integrative e affini o ulteriori (art. 9 comma 2, lett. b) e c) del DPR 212/2005);

    c. alle attività autonomamente scelte dallo studente per almeno 6 crediti formativi (art. 9 comma 4 del DPR 212/2005));

    d. alle attività formative relative alla prova finale per almeno 9 crediti (art. 9 comma 2 lett. a) del DPR 212/2005).

  1. Negli Istituti Superiori di Studi Musicali, per le nuove attivazioni di corsi accademici di secondo livello con denominazioni e contenuti specifici non corrispondenti a trienni precedenti, si fa riferimento a trienni ordinamentali già autorizzati, istituendo corsi accademici di secondo livello con specifici indirizzi coerenti con gli obbiettivi formativi e gli sbocchi professionali autonomamente definiti dalle Istituzioni. In tal caso almeno il 60% dei crediti da individuare ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR 212/2005, vanno scelti con il seguente criterio:
    • a. per almeno  il 50% (36 crediti) nell’ambito dei settori disciplinari di base e caratterizzanti presenti nei trienni già in ordinamento
    • b. per la restante quota, con autonoma determinazione delle Istituzioni, sulla base della specificità del percorso formativo che si vuole attuare, nell’ambito delle aree di riferimento coerenti con l’obbiettivo formativo che connota l’indirizzo prescelto.
  1. Per le Accademie di Belle Arti, l’Accademia Nazionale di Danza e l’Accademia Nazionale “Silvio D’Amico”, nel rispetto delle quote previste dalle lettere a. e b. di cui al precedente comma 4, le restanti quote di crediti relative al 40% (48 crediti) vanno riservate dalle singole Istituzioni:
  • a. per almeno il 50% (24 crediti) a ulteriori attività di base e caratterizzanti individuate, in riferimento agli obiettivi formativi, tra i settori artistico-disciplinari previsti dai relativi decreti;
  • b. alle attività integrative e affini o ulteriori (art. 9 comma 2, lett. b) e c) del DPR 212/2005);
  • c. alle attività autonomamente scelte dallo studente per almeno 6 crediti formativi (art. 9 comma 4) del DPR 212/2005);
  • d. alle attività formative relative alla prova finale per almeno 9 crediti (art. 9 comma 2 lett. a) del DPR 212/2005).
  1. Limitatamente agli Istituti Superiori per le industrie artistiche, per quanto attiene i corsi accademici di secondo livello che costituiscono per denominazione e contenuti di indirizzo la prosecuzione dei trienni ordinamentali già autorizzati, i crediti minimi delle attività formative di base e caratterizzanti, da definire in una percentuale pari a non meno del  60% (72 crediti) ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR 212/2005, sono così individuati rispetto ai settori indicati nei rispettivi trienni ordinamentali:
    • a. Fino a un massimo del 25% (18 crediti) nell’ambito dei settori delle discipline di base
    • b. Almeno il 75% (54 crediti) e comunque fino al raggiungimento di 72 CFA minimi nell’ambito dei settori delle discipline caratterizzanti.

Le restanti quote di crediti relative al 40% (48 crediti) vanno riservate dalle singole Istituzioni:

  • a. Fino a un massimo del  50% (24 crediti) a ulteriori attività di base e caratterizzanti individuate, in riferimento agli obiettivi formativi, tra i settori artistico-disciplinari previsti dai relativi decreti;
  • b. alle attività integrative e affini o ulteriori (art. 9 comma 2, lett. b) e c) del DPR 212/2005)
  • c. alle attività di tirocinio per almeno 9 crediti; 
  • d. alle attività autonomamente scelte dallo studente per almeno 6 crediti formativi (art. 9 comma 4) del DPR 212/2005);
  • e. alle attività formative relative alla prova finale per almeno 9 crediti (art. 9 comma 2 lett. a) del DPR 212/2005).

9. Al fine di evitare la parcellizzazione delle attività formative, in ciascun corso di diploma di secondo livello, non possono comunque essere previsti in totale più di 14 esami, fatte salve eventuali valutazioni finali con idoneità.

10. Quando il contenuto del corso non sia in nulla assimilabile ad una prosecuzione o ad una specificazione di indirizzo rispetto ad un triennio ordinamentale non si potranno attivare corsi accademici di secondo livello e si dovrà far riferimento all’attivazione di corsi di specializzazione o master di primo e secondo livello.

11. Fermo restando quanto indicato nel comma precedente, gli Istituti Superiori di Studi Musicali, considerate le peculiarità formative relative alle musiche d’insieme, possono attivare in tale ambito corsi di diploma accademico di secondo livello cui non corrisponde direttamente un unico corso di diploma accademico di primo livello.

Art. 3

  1. Gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di diploma accademico di secondo livello ricompresi nelle Scuole di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, comunque denominati, definiscono le modalità di svolgimento della prova finale.
  2. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma accademico di secondo livello, le istituzioni specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, anche con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali.
  3. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di diploma accademico di secondo livello a un altro, ovvero da un corso di una Istituzione a un altro di altra Istituzione di pari livello, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di diploma accademico di secondo livello di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
  4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di diploma accademico di secondo livello appartenenti alla medesima Scuola, la quota di crediti direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
  5. Le Istituzioni possono riconoscere, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative alla cui progettazione e realizzazione l’Istituzione abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi accademici riconoscibili è fissato per ogni corso di diploma accademico di secondo livello nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 12. Le attività già riconosciute ai fini dell’attribuzione di crediti formativi accademici nell’ambito di corsi di diploma accademico di primo livello non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di diploma accademico di secondo livello.

       Art. 4

  1. I regolamenti didattici dei corsi di diploma accademico di secondo livello determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l’ammissione a ciascun corso, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi accademici devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.
  2. I Regolamenti di cui al comma precedente fissano anche le modalità di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione ai fini dell’ammissione al corso di diploma accademico di secondo livello, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera e), del predetto decreto.
  3. L’ordinamento didattico di ciascun corso può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l’iscrizione di studenti in possesso di lauree o diplomi accademici di primo livello differenti, anche appartenenti a Scuole diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso.

 

Art. 5

  1. A completamento del processo di messa a ordinamento, previsto dall’art. 1, comma 105, della legge 228 del 24 dicembre 2012, i corsi di diploma accademico di secondo livello vengono inseriti da ciascuna Istituzione nei rispettivi Regolamenti didattici, previo espletamento delle procedure di cui al presente decreto. I corsi accademici di secondo livello assumono specifiche codifiche e denominazioni derivanti dalla trasformazione di quelle dei corrispondenti corsi di primo livello, attraverso la sostituzione negli acronimi dei codici, delle lettere PL con SL.

 

 

CAPO II
ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO AFAM

Art. 6

  1. Nelle more dell’emanazione del Decreto di cui all’art. 2, comma 7, lett. g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativo alle procedure, tempi e modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta formativa,   i corsi di studio di cui al presente decreto sono accreditati nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui ai successivi articoli, fermo restando la conformità all’ordinamento didattico, verificata dal Ministero sulla base  di quanto previsto nel Capo I del presente decreto.
  2. Le Istituzioni, con delibere del Consiglio di Amministrazione su proposta conforme del Consiglio Accademico, inoltrano al Ministero istanza di accreditamento dei corsi di studio biennali.
  3. I singoli corsi di secondo livello sono approvati con decreti ministeriali secondo modalità, tempistiche e procedure che saranno definite con successivi provvedimenti direttoriali per rendere operativa in via informatica la procedura per le richieste di accreditamento.
  4. L’accreditamento dei corsi decorre dall’anno accademico 2018-2019.
  5. Limitatamente agli Istituti Superiori di studi musicali di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, vengono istituiti i Comitati territoriali di coordinamento tra le Istituzioni, con il compito di vagliare le istanze di accreditamento di cui al comma 2 al fine di ottimizzare l’offerta formativa sulla base dei seguenti criteri:
    1. sostenibilità dell’iniziativa in riferimento al numero di studenti che si intendono iscrivere ai corsi accademici di secondo livello;
    2. configurazione di analoga offerta formativa già presente, o contemporaneamente richiesta, in altra Istituzione territorialmente contigua  tale da non giustificare sul piano numerico e finanziario una duplice attivazione.
  6. I Comitati di cui al comma precedente sono costituiti dai Direttori delle Istituzioni territorialmente competenti come da allegato A.

Art. 7

  1. In via preliminare saranno accreditati i  corsi già autorizzati in via sperimentale con Decreto del Ministro ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.
  2. Concluse  le procedure di accreditamento di cui al comma precedente  con la determinazione delle nuove codifiche ai sensi dell’art. 5, verrà emanata la tabella di corrispondenza di cui all’art. 1, comma 106, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

 

Art. 8

  1. La richiesta di attivazione di nuovi corsi di secondo livello da parte delle Istituzioni, ivi comprese quelle di cui all’art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212,  è esaminata dal Ministero e, per quanto di competenza, dall’Anvur sulla base dei seguenti elementi:

 

    • a. parere rilasciato dai Comitati di cui all’art. 6, comma 5, limitatamente agli Istituti musicali di studi superiori interessati.
    • b. possesso dei requisiti didattici e di qualificazione della ricerca.
    • c. valutazione relativa alla sussistenza di dotazioni edilizie e strumentali che devono avere carattere di stabilità.
    • d. valutazione, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, della docenza da impegnare nei corsi commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative e rapportata al numero degli studenti iscrivibili.
    • e. valutazione relativa alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie con l’obiettivo di verificare la sostenibilità e la qualità complessiva dell’Istituzione e dei corsi con particolar riguardo alla congruità delle risorse economiche previste per la docenza in rapporto alla tipologia dei corsi da attivare
    • f. organizzazione dell’istituto coerente con i principi organizzativi di cui  D.P.R. n. 132/2003

Art. 9

  1. Con successivo Decreto del Ministro saranno stabilite le modalità e i tempi di verifica per la valutazione dei percorsi biennali intrapresi ai sensi dei commi precedenti, anche ai fini della loro prosecuzione, tenuto conto:
    • a) della persistenza dei requisiti che hanno condotto all’accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte, anche con l’analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna sulla base delle indicazioni date annualmente dall’ Anvur;
    • b) della rispondenza degli obiettivi formativi ai risultati di apprendimento attesi e agli sbocchi occupazionali individuati, nell’ambito dei percorsi formativi;
  2. Nel caso di disattivazioni, le Istituzioni assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo prevedendo anche la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

 

Il Ministro
Sen.Valeria Fedeli