Alternanza e formazione, i nodi

da ItaliaOggi

Alternanza e formazione, i nodi

Marco Nobilio

Servizio nelle attività di alternanza scuola lavoro e formazione obbligatoria. Ruota intorno a queste due questioni uno dei punti di maggiore frizione tra sindacati e Aran che, in questi giorni, stanno procedendo a tappe forzate in vista del rinnovo del contratto di lavoro dei lavoratori della scuola.

I sindacati stanno tenendo una posizione pressoché unanime volta ad evidenziare la necessità di qualificare e quantificare queste attività alla stregua di orario di lavoro in senso stretto. L’Aran, invece, ha presentato una proposta che non definisce in dettaglio questi impegni lasciando una zona d’ombra che potrebbe determinare forti incertezze in sede di applicazione.

Su queste questioni, peraltro, le trattative sono appena iniziate ed è probabile che si giunga ad un accordo che possa contemperare gli interessi contrapposti: da una parte la necessità di esplicitare questi oneri nel contratto in quanto previsti dalla legge e dall’altra l’esigenza di regolarli in modo chiaro, per consentire a dirigenti e docenti di lavorare serenamente e prevenire l’insorgenza di situazioni di contenzioso. Intanto, ad ore è atteso l’arrivo dell’integrazione dell’atto di indirizzo, che dovrebbe consentire di sbloccare la partita sui fondi della legge 107 e sulla maggiore specificità del trattamento giuridico dei docenti rispetto agli altri statali. Nel frattempo, tra oggi e domani dovrebbero essere fatti dei focus su università, ricerca e Afam.

Alternanza scuola-lavoro. L’articolo 1, commi 33-43, della legge 107/2015 prevede l’introduzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Per finanziare tali attività è previsto una stanziamento di 100 milioni di euro annui, che viene ripartito tra le scuole e versato nel fondo di istituto. I fondi a disposizione, dunque, sono del tutto insufficienti per finanziare adeguatamente lo straordinario. L’unica soluzione possibile, in assenza di ulteriori fondi, è che le relative attività vengano svolte all’interno dell’orario di lavoro ordinario. Ma per fare ciò è necessario che il contratto rechi le disposizioni necessarie.

Formazione. La legge 107/2015 prevede inoltre che i docenti debbano sottoporsi obbligatoriamente ad attività di formazione. E il fatto che legge qualifichi la formazione come un vero e proprio obbligo e non più come un diritto, fa sì che tale obbligo rientri nella prestazione aumentandone l’onerosità. Ciò determina la necessità di riproporzionare anche la retribuzione, a meno che tali oneri non vengano regolati e limitati contrattualmente all’interno del monte ore delle attività funzionali all’insegnamento e, in caso di eccedenza, retribuiti come attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (si veda la sentenza del Tribunale di Verona n.46 dell’11/04/2011).

Lo strumento è il contratto. Secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n.178/2015) peraltro: «Il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art. 45, comma 2, del dlgs. n. 165 del 2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (art. 45, comma 3, del dlgs. 165 del 2001)». La questione, dunque, va risolta attraverso specifiche clausole contrattuali che definiscano puntualmente il perimetro della prestazione collegando i relativi oneri all’orario di lavoro.

Cosa dice la legge. La necessità di regolare gli obblighi dei docenti al tavolo negoziale, peraltro, discende anche dall’articolo 2133 del codice civile, che sanziona con l’invalidità gli accordi che prevedano obblighi di lavoro non retribuiti (cosiddette rinunzie) oppure che prevedano retribuzioni inferiori agli importi previsti per la retribuzione della prestazione ordinaria o aggiuntiva. Pertanto, qualora il contratto collettivo dovesse omettere di regolare gli oneri connessi all’alternanza scuola-lavoro o alla formazione, il rischio che si corre è quello di esporre l’erario alla necessità di coprire le spettanze dei docenti in sede di contenzioso. Perché in questo caso i docenti avrebbero gioco facile a pretendere in giudizio la liquidazione dello straordinario. Ciò potrebbe esporre a sua volta i dirigenti alla responsabilità per danno erariale, limitatamente agli oneri economici aggiuntivi a livello di singole istituzioni scolastiche, in riferimento ai provvedimenti di attuazione alle disposizioni contenute nella legge 107/2015 per queste materie.

Le attività funzionali all’insegnamento. Con ogni probabilità la questione non deve essere sfuggita ai tecnici dell’Aran, perché la proposta relativa alla quantificazione del monte ore delle attività funzionali avanzata al tavolo negoziale prevede un unico monte di 80 ore l’anno per le attività funzionali all’insegnamento dei docenti. Ma anche così, in assenza di regole chiare, il rischio di pretendere prestazioni prive di adeguata copertura finanziaria resta alto.