Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017

Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. (18A00452)

(GU Serie Generale n.20 del 25-01-2018)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nella riunione dell’11 dicembre 2017

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-Citta’ ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante
«Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali»;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita’
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)» ed in particolare l’art. 2, commi 107, lettera h)
e 109;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti» ed in particolare, l’art. 1, commi
180 e 181, lettera e);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016
recante «IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela
dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva –
2016-2017»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente
l’«Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni» ed, in particolare, l’art. 8 «Piano di
azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato
di educazione e di istruzione»;
Vista la nota prot. n. 34456 del 31 ottobre 2017 con la quale
l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca ha trasmesso lo schema di delibera del Consiglio dei
ministri e la relazione recante «Piano di azione nazionale
pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e
di istruzione di cui all’art. 8 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni»;
Visto il verbale della seduta della Conferenza Unificata del 2
novembre 2017, repertorio atti n. 133 C.U, dal quale risulta sancita
l’intesa sullo schema di decreto in esame;
Rilevato che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che
consentono al Consiglio dei ministri di adottare la deliberazione
recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del
Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione
del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni»;
Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;

Delibera:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministro» e «Ministero» si intendono rispettivamente il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
b) «Decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65;
c) «Piano» si intende il Piano di azione nazionale pluriennale
per la promozione del Sistema integrato di educazione e di
istruzione;
d) «Sistema integrato» si intende il Sistema integrato di
educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in eta’
compresa dalla nascita sino ai sei anni;
e) «Intesa» si intende l’intesa in sede della Conferenza
Unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
f) «Fondo» si intende il Fondo nazionale per il sistema integrato
di educazione e di istruzione, di cui all’art. 12 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
g) «Sezione Primavera» si intende il servizio educativo per
bambini di eta’ compresa tra i 24 e 36 mesi.

Art. 2

Finalita’ del Piano di azione nazionale pluriennale

1. E’ adottato il «Piano di azione nazionale pluriennale per la
promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente
l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni».
2. L’adozione del Piano e’ volta a favorire l’attuazione degli
obiettivi strategici del Sistema integrato, di cui all’art. 4 e dei
principi fondamentali di cui all’art. 12, comma 4, del decreto
legislativo. A tal fine, la Cabina di regia di cui all’art. 5 del
presente decreto ha il compito di definire indicatori per la
misurazione del grado di raggiungimento dei predetti obiettivi.
3. Il Piano definisce, per un triennio, la destinazione delle
risorse disponibili per consolidare, ampliare e qualificare il
Sistema integrato, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di
cui all’art. 12 del decreto legislativo e in relazione alle ulteriori
risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati.

Art. 3

Definizione degli interventi

1. Il Piano, nella sua articolazione triennale, prevede interventi
ciascuno riconducibile ad una o piu’ delle seguenti tipologie:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia,
restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed
estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio,
risparmio energetico e fruibilita’ di stabili di proprieta’ delle
amministrazioni pubbliche;
b) il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei
servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in
considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
c) interventi di formazione continua in servizio del personale
educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano
nazionale di formazione di cui all’art. 1, comma 124 della legge 13
luglio 2015 n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti» e la promozione dei coordinamenti pedagogici
territoriali.
2. Gli interventi del Piano definiti dalla programmazione delle
regioni, di cui all’art. 4 comma 3, perseguono le seguenti finalita’:
a) consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per
l’infanzia a titolarita’ pubblica e privata convenzionata, di cui
all’art. 2 del decreto legislativo, anche per favorire l’attuazione
dell’art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove si prevede la
riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle
famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per
l’infanzia pubblici e privati;
b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di
norma aggregate alle scuole dell’infanzia statali o paritarie o
inserite nei Poli per l’infanzia, per superare progressivamente gli
anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia;
c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini
nella fascia di eta’ compresa tra zero e sei anni, in particolare nei
territori in cui sono carenti scuole dell’infanzia statali, come
previsto dall’art. 12, comma 4 del decreto legislativo;
d) riqualificare edifici scolastici di proprieta’ pubblica, gia’
esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi
edifici di proprieta’ pubblica, anche per costituire poli per
l’infanzia, di cui all’art. 3 del decreto legislativo;
e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente,
in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di
cui all’art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e
promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.
3. Ciascun intervento deve garantire l’incremento di almeno uno
degli indicatori di cui all’art. 2, comma 2.
4. L’assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli
interventi individuati dal Piano si realizza esclusivamente come
cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi
per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia. Le regioni assicurano un
finanziamento pari almeno al venti per cento per l’anno 2018 e, a
partire dall’anno 2019, pari al trenta per cento delle risorse
assicurate dallo Stato.

Art. 4

Procedura e termini del finanziamento

1. Il Ministro, entro il mese di febbraio di ciascun anno di
vigenza del Piano, sentita la Cabina di regia di cui all’art. 5,
definisce le linee strategiche d’intervento e promuove un’intesa,
avente ad oggetto il riparto del Fondo, in considerazione della
compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato da parte
dello Stato e delle regioni.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il mese di marzo di ciascun anno di vigenza del Piano, sulla base
delle finalita’ di cui all’art. 3 comma 2, definiscono le tipologie
prioritarie di intervento, le relative caratteristiche, nonche’ le
modalita’ di presentazione delle istanze da parte dei comuni, in
forma singola o associata.
3. I comuni, in forma singola o associata, entro il mese di aprile
di ciascun anno di vigenza del Piano, inviano alle regioni le
richieste relative all’attuazione del Piano, sulla base delle
tipologie prioritarie di intervento definite dalle regioni.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli
obiettivi di cui al comma 3 con risorse a carico del proprio
bilancio.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il mese di giugno di ciascun anno di vigenza del Piano, definiscono
la programmazione territoriale, nei limiti delle somme del riparto di
cui al comma 1, sentite le associazioni regionali dell’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne danno comunicazione al
Ministero ai fini della ripartizione delle risorse.
6. La programmazione regionale e’ costituita da un elenco di
interventi, per ciascuno dei quali sono indicati:
a. il comune, in forma singola o associata, interessato;
b. l’importo del finanziamento, diviso tra quota statale, quota
regionale e quota comunale ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto
legislativo;
c. la tipologia, di cui all’art. 3, comma 1;
d. la finalita’ perseguita, di cui all’art. 3, comma 2;
e. la variazione attesa degli indicatori di risultato riferibili
alle linee strategiche di cui al comma 1.
7. Il Ministero, entro il 31luglio di ciascun anno di vigenza del
Piano, provvede ad erogare direttamente ai comuni, in forma singola o
associata, le risorse, in relazione alla programmazione regionale.

Art. 5

Monitoraggio e Cabina di regia

1. Ai fini dell’attuazione del disposto di cui all’art. 11 del
decreto legislativo, entro il 30 novembre di ciascun anno di vigenza
del Piano, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
previa acquisizione dei dati forniti dai comuni, in forma singola o
associata, trasmettono al Ministero una relazione dettagliata, avente
ad oggetto il monitoraggio degli interventi di cui all’art. 3, comma
1, con riferimento alle risorse impiegate, alla loro gestione ed al
raggiungimento delle finalita’ di cui all’art. 3, comma 2.
2. Gli esiti del monitoraggio sono posti a base della
determinazione del riparto delle risorse del successivo anno di
vigenza del Piano.
3. E’ costituita presso il Ministero una Cabina di regia con
funzioni di supporto, di monitoraggio e valutazione dell’attuazione e
dell’efficacia degli interventi del Piano. La Cabina di regia e’
costituita con decreto del Ministro, e’ presieduta da un
rappresentante del Ministero ed e’ composta da quattro rappresentanti
designati dal medesimo Ministero e quattro rappresentanti designati
dalla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
4. Al fine di monitorare l’attuazione annuale del Piano di azione
nazionale, la Cabina di regia ha il compito di proporre al Ministro
le linee strategiche e di valutare il concorso degli interventi
inseriti nelle programmazioni regionali al raggiungimento degli
obiettivi strategici, di cui all’art. 4 del decreto legislativo.
5. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi,
indennita’, gettoni di presenza o altre utilita’ comunque denominate,
ne’ rimborsi spese.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Ministero, per l’esercizio finanziario 2017, promuove
un’intesa per il riparto del Fondo nazionale per il Sistema
integrato, di cui all’art. 12, comma 3, del decreto legislativo.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il giorno successivo dalla data della presente delibera, trasmettono
al Ministero l’elenco dei comuni, in forma singola o associata,
ammessi al finanziamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il 31 gennaio 2018, trasmettono al Ministero le tipologie di
interventi di cui all’art. 3, comma 1, attuati o da attuare, sulla
base delle risorse erogate ai comuni, singoli o in forma associata.
La presente delibera sara’ trasmessa ai competenti organi di
controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 37