Rsu, l’Aran detta le nuove regole

da ItaliaOggi

Rsu, l’Aran detta le nuove regole

l vademecum per eleggere le rappresentanze sindacali unitarie, il voto dal 17 al 19 aprile

Carlo Forte

Un vademecum per le elezioni delle Rsu che si terranno dal 17 al 19 aprile prossimo in tutte le scuole. Lo ha diffuso l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) con una circolare emanata il 26 gennaio scorso (prot. 0000931 disponibile sul sito: aranagenzia.it). L’agenzia ha spiegato che le elezioni si svolgeranno contemporaneamente in tutte le amministrazioni dei vari comparti e che in nessun caso potranno essere rinviate per motivi organizzativi locali. Il 17 aprile dovrà essere destinato dalle commissioni all’insediamento del seggio elettorale e contestualmente inizieranno le operazioni di voto. Le commissioni dovranno anche definire l’orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi e, in particolare, quello del 19 aprile, ultimo giorno di votazione. L’orario dovrà essere reso noto con pubblicità preventiva a tutti gli elettori attraverso l’affissione all’albo dell’amministrazione.

Lo scrutinio dovrà avvenire necessariamente il 20 aprile. A prescindere dalla data di costituzione, il termine di validità di tutte le Rsu è da intendersi decorso. Pertanto le procedure elettorali dovranno tenersi in tutte le scuole. Anche nelle scuole dove le Rsu siano state elette tardivamente a seguito della caducazione della Rsu precedentemente in carica.

Ogni istituzione scolastica andrà intesa come collegio unico a prescindere dalla suddivsione della stessa in plessi e sedi staccate. Pertanto, tutti i lavoratori dell’istituzione scolastica di riferimento eleggeranno lo stesso collegio di Rsu, fermo restando che potranno essere costituiti anche più seggi elettorali all’interno della medesima istituzione scolastica.

L’accesso all’elettorato passivo, vale a dire alla possibilità di candidarsi, sarà consentito a tutto il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, anche se con contratto a tempo parziale e ai supplenti titolari di incarichi con termina fino al 31 agosto oppure fino al 30 giugno. Non potranno condidarsi, invece, i supplenti titolari di contratto di supplenza breve.

L’accesso alle candidature non sarà consentito ai presentatori di lista, ai dirigenti e ai dipendenti scolastici in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni. Sarà possibile condidarsi in una sola lista. In caso di doppia candidatura, l’interessato, previo invito scritto della commissione elettorale, dovrà optare per una sola sede. In mancanza di tale atto il dipendente sarà escluso dalla competizione elettorale. La lista dovrà essere presentata da un dirigente sindacale, che dovrà essere un dipendente del comparto o da un suo delegato, sempre dipendente del comparto dove la lista viene presentata. La posta in palio è il diritto di accesso alla contrattazione collettiva e alle prerogative sindacali (distacchi e permessi sindacali) che si consegue quando il tasso di rappresentatività del singolo sindacato non risulti inferiore al 5%. La percentuale si calcola facendo la media tra il numero degli iscritti e dei voti conseguiti alle elezioni delle Rsu: metà per il numero degli iscritti e l’altra metà per il voti alle Rsu. La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 43 del decreto legislativo 165/2001. In particolare, il comma 1 dispone che « l’Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale».

Allo stato attuale, nel comparto istruzione, università e ricerca, di cui fa parte la scuola, i sindacati rappresentativi sono 5: Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams. La rilevazione del dato elettorale avviene, di norma, ogni tre anni. Quello dell’ultima tornata, che è avvenuta nel 2015, però, è stato ufficializzato solo il 4 dicembre scorso. Il ritardo è dovuto al fatto che, nel frattempo le regole del gioco sono in gran parte mutate. Il legislatore, infatti, ha disposto la riduzione del numero dei comparti di contrattazione. E ciò ha determinato l’accorpamento dei comparti scuola, Afam (conservatori, accademie), università e ricerca in un comparto unico. L’accorpamento ha determinato la necessità di adeguare il contratto quadro sulle prerogative sindacali alla nuova situazione. E le trattative sono durate quasi tre anni: esattamente il tempo di validità dei voti Rsu le cui elezioni si rifanno ogni tre anni.

E dunque, i sindacati che hanno ottenuto meno voti nell’ultima tornata elettorale hanno continuato a fruire di un numero di distacchi e permessi che, se le rilevazioni fossero state effettuate con i nuovi dati, sarebbero spettati ad altre organizzazioni che nell’ultima tornata del 2015 avevano ottenuto un risultato migliore. Ciò vale solo per il dato elettorale, che si rinnova ogni tre anni. Il dato relativo al numero degli iscritti, invece, viene ricalcolato anno per anno. Dunque, la tardività dell’applicazione dei dati aggiornati ha assunto rilievo solo e per il 50% del tasso di rappresentatività: quello legato al dato elettorale.