Concorso abilitati scuola secondaria

Pubblicato nella GU 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.30 del 13-04-2018 l’Avviso relativo alle aggregazioni territoriali del concorso docenti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 59/2017



A causa dell’elevata concentrazione delle domande di partecipazione al concorso in prossimità della scadenza del termine finale, si rende noto che l’originario termine di chiusura delle istanze (22 marzo ore 23.59) è prorogato alle ore 14 del 26 marzo.

  • Avviso 20 marzo 2018
    Proroga del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso docenti di cui all’art.17 comma 2 lettera b decreto legislativo 59/2017

Scuola, in 50.000 iscritti a concorso per docenti abilitati della secondaria di I e II grado. Età media 43 anni, prevalgono le donne

Sono poco meno di 50.000 le e gli insegnanti che hanno presentato domanda per partecipare al concorso per docenti abilitati della scuola secondaria di I e II grado bandito lo scorso febbraio. Ieri, alle 14.00, si è chiusa la fase di presentazione delle domande: sono 49.901 quelle inoltrate al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Secondo una prima analisi dei dati, il numero maggiore di domande è stato presentato al Sud (23.476), seguito dal Nord (17.036) e dal Centro (9.389). La regione con il maggior numero di domande (si veda la tabella sotto) è la Campania (7.352 istanze inoltrate), seguono Lombardia (7.161), Sicilia (6.340), Lazio (4.797). Hanno presentato domanda soprattutto candidate donne: sono 34.020. L’età media di chi ha fatto domanda di partecipazione è 43 anni. Potevano presentare istanza anche le e i docenti già di ruolo: ne sono pervenute 10.404. La maggior parte delle domande proviene da insegnanti specializzati sul sostegno nella scuola di II grado e abilitati in Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado. A seguire abilitati in discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e scienze giuridico-economiche.

Poteva presentare domanda, come da bando, chi ha già una abilitazione per la scuola secondaria o è specializzato per l’insegnamento sul sostegno, inclusi le e i docenti già di ruolo. Le aspiranti e gli aspiranti insegnanti sosterranno una prova orale (il punteggio massimo è di 40 punti) e saranno inseriti in una graduatoria di merito, anche in virtù del punteggio derivante dai titoli posseduti e dal servizio pregresso (massimo 60 punti). Le docenti e i docenti vincitori del concorso dovranno poi superare con una valutazione positiva un anno di formazione e di tirocinio per la definitiva immissione in ruolo. La loro attitudine all’insegnamento verrà valutata anche con visite in classe.

L’iter del concorso per abilitati è iniziato lo scorso dicembre con la firma del necessario decreto da parte della Ministra Valeria Fedeli e con la pubblicazione dello stesso decreto in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 febbraio. Il bando di concorso rientra tra quelli previsti da uno degli otto decreti attuativi della Legge 107 del 2015 che ha disegnato un nuovo modello di reclutamento per i docenti con percorsi definiti e tempi certi per il ruolo. Il nuovo modello prevede anche una fase transitoria di cui il concorso per abilitati rappresenta il primo step. Seguiranno infatti il bando per docenti iscritti nelle graduatorie di istituto non abilitati ma con tre anni di servizio almeno alle spalle e quello per i neo-laureati.

La tabella regionale delle istanze:

Regione – Istanze inoltrate

ABRUZZO 1.356

BASILICATA 704

CALABRIA 2.451

CAMPANIA 7.352

EMILIA ROMAGNA 2.803

FRIULI VENEZIA GIULIA 680

LAZIO 4.797

LIGURIA 855

LOMBARDIA 7.161

MARCHE 1.235

MOLISE 378

PIEMONTE 2.501

PUGLIA 3.813

SARDEGNA 1.082

SICILIA 6.340

TOSCANA 2.650

UMBRIA 707

VENETO 3.036

Totale nazionale 49.901


  • Nota 15 marzo 2018, AOODGPER 14192
    Concorso docenti di cui all’art.17 comma 2 lett. b del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59. Commissioni di valutazione. Apertura funzioni per la presentazione delle candidature

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.14 del 16-02-2018 il bando del concorso per il reclutamento di docenti abilitati all’insegnamento nella scuola secondaria.

Per partecipare al concorso le docenti e i docenti potranno fare domanda dalle ore 9.00 di martedì 20 febbraio fino alle 23.59 del 22 marzo (termine prorogato alle ore 14 del 26 marzo 2018), esclusivamente on line attraverso il sito dedicato.

Il bando di concorso rientra tra quelli previsti da uno degli otto decreti attuativi della Legge 107 del 2015 che vuole disegnare un nuovo modello di reclutamento per i docenti con percorsi definiti e tempi certi per il ruolo.

Alla selezione potrà partecipare chi ha una abilitazione o è specializzato per l’insegnamento sul sostegno, inclusi anche le e i docenti già di ruolo. Le aspiranti e gli aspiranti insegnanti che sosterranno una prova orale (il punteggio massimo è di 40 punti) saranno inseriti in una graduatoria di merito, anche in virtù del punteggio derivante dai titoli posseduti e dal servizio pregresso (massimo 60 punti). Le docenti e i docenti vincitori del concorso per l’immissione in ruolo dovranno poi superare con una valutazione positiva un anno di formazione e di tirocinio. Nel corso di questo anno la loro attitudine all’insegnamento verrà valutata anche con visite in classe.

Il concorso è la prima delle tre selezioni che il Ministero sta avviando in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 che introduce un nuovo modello di reclutamento per la scuola secondaria.

La selezione sarà aperta a chi ha una abilitazione o è specializzato sul sostegno.

Le graduatorie di merito saranno regionali e formate sulla base di una prova orale (massimo 40 punti) e del punteggio derivante dai titoli e dal servizio pregresso (massimo 60 punti).

  • Decreto Dipartimentale 1 febbraio 2018, AOODPIT 85
    Concorso di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Pubblicato nella (GU Serie Generale n.33 del 09-02-2018) il

  • Decreto Ministeriale 15 dicembre 2017
    Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all’art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

Faq

(Venerdì, 9 marzo 2018)

  1. D: Il Bando prevede il pagamento di un diritto di segreteria di 5 euro. Io sono abilitato in più classi di concorso della scuola secondaria. Come devo effettuare il pagamento?R: Il pagamento deve essere effettuato, distintamente per ogni procedura a cui si partecipa. Quindi, se si partecipa per più classi di concorso, il pagamento deve essere effettuato per ciascuna classe di concorso/posto per cui si concorre. Anche per la partecipazione ad una classe di concorso ricompresa in un ambito disciplinare verticale, il pagamento deve essere effettuato per ciascuna classe di concorso ricompresa nell’ambito.
  2. D: Ho conseguito l’abilitazione con una procedura che dà accesso ad un ambito disciplinare verticale. Ho verificato che l’istanza consente di comunicare la richiesta di partecipazione solo per le singole classi facenti parte dell’ambito. Posso dichiarare due volte la stessa abilitazione?R: Sì, la stessa abilitazione può essere spesa sia per la classe di concorso di scuola secondaria di primo grado che per quella del secondo grado. Le due classi possono essere richieste entrambe. Non è possibile chiedere l’ambito, ma le singole classi di concorso facenti parte dell’ambito.
  3. D: Nel Menù Procedura di conseguimento dell’abilitazione che differenza c’è tra TFA D.M. 249/2010 art. 3 comma 3 e TFA D.M. 249/2010 art.15 comma 1 e 17?R: L’art. 3, com.3 del D.M. 249/2010 fa riferimento esclusivamente ai corsi di abilitazione nelle discipline artistiche, musicali e coreutiche. Indicare l’ art. 15 comma 1 e 17 del D.M. 249/2010 per tutte le altre abilitazioni conseguite con corsi TFA ordinari
  4. D: Quali sono i titoli di abilitazione che danno diritto al bonus di 19 punti previsto in Tabella? (Punti A.1.2. – A.2.2 e A.3.2.)R: Sono quelli riportati al punto A.4 della tabella di valutazione di titoli di II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo, allegata quale Tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n. 374.
  5. D: Per le abilitazioni che necessitano di titoli congiunti (A023, A053, A055, A063, A064), il riferimento al 31 maggio 2017 è relativo al solo titolo di specializzazione o si estende anche ai titoli congiunti?R: Anche i titoli congiunti devono essere posseduti alla data del 31 maggio 2017.
  6. D: Per il titolo di specializzazione in Italiano L2, richiesto per l’accesso alla classe di concorso A023, il D.M. 92/2016 fa riferimento ai soli titoli conseguiti entro l’anno accademico 2015/16. I titoli conseguiti successivamente non sarebbero quindi validi?R: Il riferimento all’a. s. 2015/2016 era relativo al concorso per titoli ed esami del 2016. Ai fini della presente procedura sono validi anche i titoli acquisiti successivamente, purché entro il 31 maggio 2017.
  7. D: Al punto B.5.1. della Tabella è prevista l’attribuzione di 5 punti per il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici…. “per altra classe di concorso o tipologia di posto”. Vale anche per i Concorsi per la scuola primaria, per la scuola dell’infanzia, per il personale educativo e per i posti di sostegno?R: Si.
  8. D: E’ valutabile il titolo di specializzazione sul sostegno da acquisire con il III ciclo di TFA (punto B.5.7.)?R: No, in quanto sono valutabili soltanto i titoli posseduti alla data di scadenza della domanda. Il titolo di specializzazione non ancora conseguito ma da conseguirsi entro il 30 giugno 2018 vale solo come requisito di accesso con riserva.
  9. D: Ho letto che la certificazione C1 in lingua straniera vale 6 punti; avendo due certificazioni C1, sono solo 6 punti o si sommano e ne sono 12? Posso inserirle entrambe (punto B.5.10)?R: La funzione POLIS permette l’inserimento di più di una certificazione linguistica purché, se di pari livello, relative a lingue diverse.
  10. D: Il punto B.5.10 della tabella fa riferimento in modo generico alle “Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera”. Pertanto sono valutabili tutte le certificazioni linguistiche oppure soltanto quelle relative alle lingue Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco?R: Sono valutabili tutte le lingue straniere. Infatti il D.M. 7 marzo 2012, prot. 3889, sulle certificazioni non fa distinzioni tra lingue comunitarie e non.
  11. D: Al punto D.1.2. della Tabella è prevista la valutazione del servizio di insegnamento prestato “su altra classe di concorso o tipologia di posto..”. Quindi è valutabile anche il servizio prestato sulla scuola primaria, sulla scuola dell’infanzia e come personale educativo?R: Si.
  12. D: Posso inserire un servizio non specifico o scegliere su quale classe di concorso caricare il punteggio dei miei servizi?R: Nella dichiarazione dei titoli di servizio non si deve indicare se si tratti di servizio specifico o non specifico. Tutti i servizi dichiarati sono valutati in base a ciascuna classe di concorso per cui si partecipa.
  13. D: è possibile inserire per ogni anno scolastico il servizio prestato contemporaneamente in più classi di concorso per le quali si concorre? Oppure per ogni anno si è obbligati a scegliere una sola classe di concorso?R: Per ogni anno scolastico è possibile inserire il servizio prestato su più classi di concorso /tipologia posto.
  14. D: Chi raggiunge i 180 giorni di servizio negli ultimi giorni prima della scadenza può comunque dichiararli pur presentando la domanda prima della maturazione dell’effettivo servizio o deve attendere di averli raggiunti?R: Ai fini del raggiungimento dei 180 giorni è consentito dichiarare il servizio sino al 22 marzo 2018 anche se la domanda di partecipazione al presente concorso viene inoltrata in data anteriore. Purché il sevizio venga effettivamente svolto e sia coperto da contratto. Si ricorda, altresì, che il servizio prestato non è un requisito di accesso al concorso ma titolo valutabile.
  15. D: Cosa si intende per 180 giorni continuativi? Quali contratti sono valutabili?R: È necessario un unico contratto o proroga del medesimo contratto ,che comprenda un periodo di servizio continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, oppure che il servizio sia stato prestato con contratto sino all’avente diritto e trasformato in altro contratto fino al raggiungimento dei 180 gg, oppure che il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1°febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio.
  16. D: Per servizio continuativo si intende anche il servizio prestato senza interruzione ma con contratti diversi anche su scuole diverse?R. No, fatto salvo quanto specificato nella faq precedente.
  17. D: E’ valido il servizio prestato con un contratto sino all’avente diritto trasformato in altro contratto fino al raggiungimento di 180 giorni?R: Sì a condizione che il servizio sia continuativo e non vi sia stata interruzione tra i contratti.
  18. D: Eventuali assenze interrompono il conteggio dei 180 giorni continuativi, o fa fede la durata del contratto?R: Si considera valido il servizio giuridico in costanza di contratto. Tra le tipologie più frequenti sono ricomprese ad esempio l’assenza per malattia, congedo per maternità o parentale.
  19. D: Non sono certo che un titolo in mio possesso sia tra quelli richiesti dalla Tabella dei titoli, chi può darmi conferma? Quale punteggio avrò ?R: Il Candidato può dichiarare tutti i titoli in suo possesso, è esclusiva competenza delle Commissioni di Concorso valutare i titoli in base alla tabella punteggi allegata al DM 995/2017. Non rappresenta falsa dichiarazione dichiarare titoli effettivamente posseduti che si rivelino a giudizio delle Commissioni non valutabili. Per qualsiasi precisazione o dichiarazione titoli che non possa essere indicata nei campi previsti del modello di domanda, si invita a utilizzare la sezione NOTE.
  20. D: Relativamente alle classi di concorso A-53, A 55 -A 63 -A-64 istituite con il D.P.R. n. 19/2016, come è valutabile il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17 dai docenti abilitati nelle classi di concorso A31 e A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201, nelle discipline di cui all’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 nei Licei Musicali corrispondenti alle nuove classi di concorso?R: Tale servizio è valutabile come servizio specifico, ai sensi del punto D.1.1. della Tabella di valutazione dei titoli. A tal fine gli aspiranti dichiareranno tali servizi caricandoli tutti sulla nuova classe di concorso, precisando poi nella sezione NOTE, che i servizi dichiarati sulla classe di concorso di nuova istituzione sono stati prestati nel liceo musicale, con nomina da una delle classi di concorso di vecchio ordinamento (A031, A032, A077) in quanto antecedenti all’entrata in vigore del D.P.R. 19/2016.

Si è svolta giovedì 1 febbraio 2018 l’informativa sindacale sul prossimo bando di concorso per l’ingresso nella scuola secondaria di primo e secondo grado aperto alle docenti e ai docenti già abilitati. La Ministra Valeria Fedeli ha firmato il decreto con le regole del nuovo concorso a dicembre. L’iter del decreto è stato recentemente completato ed è prossima la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, unitamente al bando di concorso vero e proprio.

Le domande si potranno presentare dalle 9:00 del 20 febbraio prossimo fino alle 23:59 del 22 marzo. Con l’emanazione del bando il MIUR attiverà anche una pagina tematica dedicata al concorso sul proprio sito con tutte le informazioni per le candidate e i candidati e con l’apposita sezione per poter presentare la domanda per via telematica.

Il concorso sarà la prima delle tre selezioni che il Ministero sta avviando in base a quanto previsto da uno dei decreti attuativi della legge 107 varati ad aprile, quello che disegna un nuovo modello di reclutamento per la scuola secondaria facendo in modo che ci siano tempi certi e percorsi definiti per diventare insegnanti.

Il decreto di aprile prevede, in particolare, una fase transitoria rivolta a chi oggi già insegna nella scuola. Il primo bando, quello su cui oggi si è svolta l’informativa, sarà aperto a chi è già abilitato all’insegnamento. Un secondo bando, riguarderà chi insegna da tre anni come precario nelle scuole. Poi partiranno i nuovi concorsi ordinari per laureate e laureati, le cui vincitrici e i cui vincitori saranno immessi in percorsi triennali di formazione (FIT) con prova finale di valutazione che dà accesso, in caso di superamento positivo, alla definitiva immissione in ruolo.

Il bando per abilitati
La selezione sarà aperta a chi ha una abilitazione o è specializzato sul sostegno, inclusi le docenti e i docenti già di ruolo. Le graduatorie di merito saranno regionali e formate sulla base di una prova orale (massimo 40 punti) e del punteggio derivante dai titoli e dal servizio pregresso (massimo 60 punti). Durante l’anno di formazione iniziale e tirocinio, il docente sarà sottoposto a visite in classe per verificarne l’attitudine alla professione. L’anno si concluderà con una valutazione che, se positiva, porterà all’immissione in ruolo definitiva.


La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha firmato il 13 dicembre il decreto con le modalità di svolgimento del prossimo concorso per il reclutamento di docenti di scuola secondaria aperto a chi è già in possesso di abilitazione. Il provvedimento dovrà ora essere registrato dalla Corte dei conti e, subito dopo, il Ministero emanerà il bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

“Il decreto firmato – spiega Fedeli – riguarda la prima di tre selezioni che stiamo avviando in base a quanto previsto da uno dei decreti attuativi della legge 107 varati ad aprile, che disegna un nuovo modello di reclutamento per fare in modo ci siano tempi certi e percorsi definiti per diventare insegnanti”.

Il decreto di aprile prevede una fase transitoria rivolta a chi oggi già insegna nella scuola. Il primo bando, cui fa riferimento il decreto siglato ieri, sarà aperto a chi è già abilitato all’insegnamento. Un secondo bando, di successiva emanazione, riguarderà chi insegna da tre anni come precario nelle scuole. Poi partiranno i nuovi concorsi ordinari per laureate e laureati, le cui vincitrici e i cui vincitori saranno immessi in percorsi triennali di formazione (FIT) con prova finale di valutazione che dà accesso, in caso di superamento positivo, alla definitiva immissione in ruolo.

“Avevamo promesso tempi celeri per questi provvedimenti e stiamo mantenendo gli impegni. Come annunciato anche in Parlamento, lo scorso 10 ottobre, il primo concorso, quello per abilitate e abilitati, sarà bandito in anticipo rispetto al termine che la legge fissa a febbraio 2018”, spiega Fedeli, che prosegue, “il nuovo sistema di reclutamento andrà a regime nel giro di un triennio interrompendo, finalmente, la prassi per cui si entrava nella scuola solo dopo un lungo precariato. D’ora in poi i concorsi avranno cadenza biennale. Le nuove regole garantiranno un’ancor maggiore qualificazione professionale delle docenti e dei docenti. E consentiranno alle e ai giovani che vogliono insegnare di non dover affrontare percorsi dal futuro incerto”.

Il decreto firmato ieri sera prevede una selezione aperta a chi ha una abilitazione o è specializzato sul sostegno, inclusi le docenti e i docenti già di ruolo. Le graduatorie di merito saranno regionali e formate sulla base di una prova orale (massimo 40 punti) e del punteggio derivante dai titoli e dal servizio pregresso (massimo 60 punti). Durante l’anno di formazione iniziale e tirocinio, il docente sarà sottoposto a visite in classe per verificarne l’attitudine alla professione. L’anno si concluderà con una valutazione che, se positiva, porterà all’immissione in ruolo definitiva.

La Ministra ha firmato anche il decreto con i criteri per la verifica in itinere e finale degli standard professionali delle e dei docenti che, dopo aver vinto il concorso saranno ammessi all’anno di formazione iniziale o, nel caso dei bandi per non abilitati e laureati, al cosiddetto FIT.

“La valutazione – chiude Fedeli – diventa una parte essenziale del percorso di inserimento delle docenti e dei docenti in classe. Per garantire un insegnamento di qualità alle studentesse e agli studenti. Ma anche per far sì che ogni docente possa essere accompagnato verso il ruolo definitivo rafforzando la propria preparazione, facendo ricerca-azione, confrontandosi con i tutor che saranno selezionati per verificare la loro attività ma anche per supportarla e aiutarne il miglioramento”.

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