03 2002

nota INAIL 31 Marzo 2003
Insegnanti di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi

31 marzo Ora Legale

L’ora legale (come previsto dalla Direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 gennaio 2001 e dal DPCM 21.09.01) è nuovamente in vigore dalle ore due di domenica 31 marzo 2002, alle ore tre (legali) di domenica 27 ottobre 2002.

30 marzo Parità

La CM 7/02 stabilisce che “Le istituzioni scolastiche non statali interessate ad ottenere la parità a decorrere dall’anno scolastico 2002/2003, sia che si tratti di scuole già “riconosciute” sia che si tratti di scuole non “riconosciute”, dovranno far pervenire le relative istanze all’Ufficio scolastico regionale competente per territorio entro il termine del 30 marzo 2002.”

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

in Scuole e Territorio

29 marzo Mobilità 2002 – 2003

L’OM 3/02 fissa il termine per la diffusione dei risultati delle domande di mobilità secondo il calendario di seguito riportato:

Tipo di personale Diffusione risultati
Docenti Elementari 29 marzo

Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:

In Mobilità, Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie

circolare ministero Economia e Finanze 28 marzo 2002, n. 235
Pagamento delle ore eccedenti l’orario di cattedra prestate in corsi collaterali disponibili per l’intero anno scolastico, attribuite a personale docente retribuito con ruolo di spesa fissa

nota 27 marzo 2002, Prot. n. 190
Avvio anno scolastico 2002/2003. Informativa

nota 26 marzo 2002, Prot. 6219
Commissioni degli esami di Stato. Anno scolastico 2001-2002 – Chiarimenti

decreto 25 marzo 2002
Preiscrizioni universitarie AA 2002-2003

circolare 25 marzo 2002, n. 39
Assegni premi e sussidi per il mantenimento e la diffusione delle scuole dell’infanzia non statali (art. 339 e seguenti del D.L.vo 16.4.1994, n. 297) – Anno scolastico 2001/2002 – Anno finanziario 2002, periodo gennaio-agosto 2002

nota 25 marzo 2002, Prot. 0985
Graduatoria supplenze III fascia ATA – D.M. 150/2001 – Quesito

comunicazione 22 marzo 2002
Problema sismico: Campagna di informazione nelle scuole materne, elementari e istituti comprensivi promossa dal Servizio sismico nazionale in collaborazione con il MIUR

22 marzo Dimissioni all’INDIRE

Il 22 marzo, come già successo lo scorso settembre per l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione (ex CEDE), anche il consiglio di amministrazione dell’INDIRE (ex BDP) dà le dimissioni.

Di seguito il comunicato stampa dell’INDIRE:

(Firenze, 22 marzo 2002) Il Prof. Lucio Guasti, Presidente dell’INDIRE ed i Consiglieri Maestro Mario Lodi, Proff. Francesco Palumbo e Giuseppe Tognon, riunitisi a Firenze il 22 marzo 2002 hanno rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato. Le dimissioni sono la conseguenza di una chiara imposizione politica. Non sono state, infatti, avanzate contestazioni di merito relative alle attività ed alla gestione dell’Istituto.
Il Presidente ed i Consiglieri si augurano che questo loro atto di responsabilità sia a vantaggio dell’Istituto, Ente oggi vigilato dal Ministro Letizia Moratti.

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

nota 21 marzo 2002, Prot. n.5937
Programma Socrates – Programma Europeo in materia di Istruzione Invito 2002 a presentare proposte per “Attività generali di osservazione e analisi” ( Az. 6.1.2)

21 marzo Graduatorie Permanenti

Il 21 marzo 2002 è il termine ultimo (trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – concorsi ed esami, – n.14 del 19 febbraio 2002, del decreto direttoriale 12 febbraio 2002) per la presentazione da parte del personale docente ed educativo interessato delle domande relative all’integrazione ed all’aggiornamento delle graduatorie permanenti per l’a.s.2002/2003.

Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:

Su Educazione&Scuola:

circolare 20 marzo 2002, n. 38
Formazione delle Commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore – licei musicali sperimentali – a.s.2001-2002 – nomine commissari esterni di strumento

20 – 21 marzo Consulte Studentesche

Con la CM 22 febbraio 2002, Prot. N.950/A3, il MIUR convoca a Roma, presso la sede del Ministero in Viale Trastevere, la Conferenza nazionale dei Presidenti delle Consulte degli studenti nei giorni 20 e 21 marzo 2002, per una consultazione sulla proposta di riforma degli ordinamenti scolastici.

Per ogni informazione – in aggiunta a quelle fornite dal MIUR con le note 1 marzo 2002, Prot. n.1042/A3  e 13 marzo 2002, Prot. n.1261/A3 – è possibile rivolgersi alla Direzione Generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie – Ufficio III, Tel. 06 5816269 – 06 58495913 – 06 58495915 – 06 58495819.

In Educazione&Scuola:

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

circolare 19 marzo 2002, n. 36
Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso:
– enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
– associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi;
– università e altri istituti di istruzione superiore.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – articolo 26, commi 8, 9 e 10. Anno scolastico 2002/2003

nota 19 marzo 2002, Prot. n. 912
C.C.N.L. per il personale dell’area V della Dirigenza Scolastica relativo al periodo 1.9.2000 – 31.12.2001

nota 19 marzo 2002, Prot. 5765 / INT/U05
PON Scuola 2000-2006 – Nuove Linee Guida per la realizzazione degli interventi

nota 19 marzo 2002, Prot. n. 500
Progetto A.L.I. – Accoglienza, Lingua, Intercultura – Scheda di rilevazione

nota 18 marzo 2002, Prot. n. 1008
Elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento. D.M. 19.4.2001, n. 75. Titolo di studio: Diploma di Licenza della Scuola Media

nota Aran 18 marzo 2002, Prot. n. 2964
Quesito sul personale ATA

circolare 15 marzo 2002, n. 34
Istituzione di nove Sezioni presso l’Avvocatura Generale dello Stato – Competenze della Settima Sezione

15 marzo Conto Consuntivo

Come previsto dal cc. 5 e 9, art. 18, del DI 44/01, “il conto consuntivo, è predisposto dal direttore (dei servizi generali e amministrativi) entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all’esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all’approvazione del Consiglio di istituto – ed – è affisso all’albo dell’istituzione scolastica entro quindici giorni dall’approvazione ed inserito, ove possibile, nell’apposito sito WEB dell’istituzione medesima.”
Il consuntivo è inviato al direttore regionale solo per conoscenza e non per l’approvazione.
Tutte le operazioni contabili devono essere concluse entro il 31 dicembre. Le operazioni contabili non concluse entro tale data devono essere annullate.

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

nota 14 marzo 2002, Prot. DGPSA/Uff.VII/ 1256
Contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per l’a.s. 2002/2003 – PRECISAZIONE

nota 14 marzo 2002, Prot.DGPSA/Uff.VII/ 1255
O.M. n. 3 del 14 gennaio 2002 prot.n.126 Contratto collettivo decentrato nazionale del 21.12.2001 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2002/2003 e del Testo coordinato del Contratto integrativo nazionale sottoscritto il 27.1.2000, dei Contratti collettivi decentrati nazionali del 18.1.2001 e del 21.12.2001: notifica degli estremi di registrazione da parte della Corte dei Conti

circolare 14 marzo 2002, n. 31
Esami di Stato. Formazione delle commissioni. Anno scolastico 2001-2002

CCNL Dirigenti Area V, siglato il 1° marzo 2002, in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 del 14 marzo 2002

14 marzo Riforma

Il disegno di legge concernente la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, già approvato nella sua prima stesura l’1 febbraio 2002, acquisito il parere della Conferenza Unificata, è approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 marzo 2002.

In Educazione&Scuola:

Di seguito gli esiti del sondaggio svolto nel mese di febbraio dalla rubrica Statistiche:

Il Progetto di Riforma della Scuola è…

Percentuale

N° voti

Ottimo 7.2% 203
Buono 5.1% 145
Sufficiente 3.5% 98
Mediocre 11.9% 336
Pessimo 72.2% 2036
Voti totali:

2818

Febbraio 2002

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

nota 13 marzo 2002, Prot. n.1261/A3
Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti. Roma 20 e 21 Marzo 2002

nota 13 marzo 2002, Prot. n 5297/INT/U04
Bando di partecipazione ai progetti organizzati dall’UNESCO

nota 11 marzo 2002, Prot.n.151
Liquidazione competenze al personale assunto con contratto a tempo determinato

circolare 8 marzo 2002, n. 30
D.D.G. 12 febbraio 2002 – Graduatorie permanenti – Integrazioni

nota 7 marzo 2002, Prot. n. 438/DIP/SEGR.
Giornata mondiale dell’Acqua – 22 marzo 2002

nota 7 marzo 2002, Prot. n.439/DIP/SEGR.
Oggetto: Premio “Costruiamo l’Europa”

nota 7 marzo 2002, Prot. n. 4774/INT/UO4
Oggetto: Viaggio premio in Germania: DIFFERIMENTO TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE DA PARTE DELLE DIREZIONI SCOLASTICHE REGIONALI

nota 7 marzo 2002, Prot. n.491 Uff. VII°
A) – Scuole, corsi ed organismi didattico/educativi stranieri in Italia. B) – Istituzioni scolastiche non statali meramente private di istruzione secondaria e scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate

nota 7 marzo 2002, Prot. n.160
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa. D.M. n. 66 del 20 aprile 2001

nota 6 marzo 2002, Prot. n.159
Personale A.T.A.- Proroga comandi

nota 6 marzo 2002, Prot. 4646
Gara Nazionale per gli alunni degli istituti professionali che hanno conseguito il diploma di qualifica nell’anno scolastico 2000/2001 e per gli alunni degli istituti tecnici che avranno conseguito l’ammissione al quinto anno di corso negli scrutini conclusivi del corrente anno scolastico 2001/2002

06 marzo Risultati Elezioni ENAM

Pubblichiamo di seguito i risultati definitivi delle elezioni per il rinnovo degli organi di governo dell’E.N.A.M. (Ente Nazionale Assistenza Magistrale), svoltesi nel novembre 2001:

Liste docenti:

LISTA

VOTI VALIDI

%

SEGGI
GILDA

18.082

8,64%

0

UIL

23.530

11,24%

1

UNICOBAS

75.64

3,61%

0

SNALS

37.305

17,82%

1

CGIL

37.049

17,70%

1

CISL

67.395

32,20%

3

AIMC

10.027

4,80%

0

COBAS

8.373

4,00%

0

TOTALE VOTI VALIDI

209.325

100

6

Liste Dirigenti Scolastici:

LISTA

VOTI VALIDI

%

SEGGI

ANDIS

589

28,50%

0

AIMC

221

10,69%

0

UIL

111

5,37%

0

CISL

628

30,37%

1

SNALS

187

9,04%

0

CGIL

332

16,05%

0

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

nota 5 marzo 2002, Prot 1122/A2
Decreto Legislativo n. 9 del 15.01.2002

nota 4 marzo 2002, Prot.17397/ INT U04
Consiglio d’Europa – Sistema di borse di studio per brevi corsi di aggiornamento all’estero. Circolare permanente del 23 marzo2001, prot.782/INT/UO4 Diffusione per l’anno 2002

04 – 31 marzo Organi Collegiali

Il 4 marzo 2002 il DdL sul Governo delle istituzioni scolastiche, relativo alla riforma degli organi collegiali della scuola, arriva in Aula.

Il testo originale proposto dal governo ha subito profonde trasformazioni nel corso del dibattito in Commissione (vd. Educazione&Scuola, 21 – 28 febbraio Organi Collegiali).

11- 12 gennaio 2002: Un Fazzoletto Bianco per la Scuola!

Di seguito gli esiti del sondaggio svolto nel mese di marzo dalla rubrica Statistiche:

Il Progetto di Riforma degli Organi Collegiali è…

Percentuale

N° voti

Ottimo 8,7 141
Buono 4,9 79
Sufficiente 2,3 37
Mediocre 8,2 133
Pessimo 75,9 1228
Voti totali:

1618

Marzo 2002

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

04 – 29 marzo Esami

La CM 23/02, alla luce delle novità introdotte dall’art. 22, comma 7, della legge 28.12.2001, n.448,

presidente
nominato, per ogni sede di esame, dal dirigente regionale competente e scelto tra il personale dirigente e docente delle scuole secondarie superiori;
commissioni esaminatrici composte:
nelle scuole statali e paritarie, dagli insegnanti delle materie oggetto di esame appartenenti alla classe del candidato;
nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, da commissari interni designati dai consigli di classe di tali scuole in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie a cui le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinate;

stabilisce i criteri per la formazione delle commissioni degli esami di Stato per l’anno scolastico 2001/2002, riportando il quadro delle principali disposizioni, in vigore, relative agli esami:

Legge 10.12.97, n. 425 (in G.U. n. 289 del 12.12.97) parzialmente modificata dall’art. 21, comma 20 bis, Legge 15.3.1997, n. 59, introdotto dall’art. 1, comma 22, della Legge 16.6.1998, n. 191;
DPR 23.07.98, n. 323 (in G.U. n. 210 del 9.9.98 – vedasi pure l’errata corrige in G.U. n. 223 del 24.9.98);
DM 28.02.02, n. 20, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta;
DM 18.09.98, n. 358, sulla costituzione delle aree disciplinari;
DM 24.02.00, n. 49, concernente tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
DM 26.10.00, n. 243, aventi ad oggetto certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell’esame;
DM 20.11.2000, riguardante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta;
DM 25.01.2001, n.104, Regolamento recante le modalità e i termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, che rimane in vigore per le parti non incompatibili con l’art.22, comma 7, della Legge 28.12.2001, n.448;
DM 25.01.2002, n.9, relativo alla determinazione del numero dei componenti delle commissioni degli esami di stato;
DM 28.02.02, n. 21, relativo ai criteri di nomina, designazione e sostituzione dei componenti le commissioni;
DM 28.02.02, n. 22, relativo agli esami di Stato nei corsi sperimentali.

Questi i termini previsti per gli adempimenti amministrativi e tecnici per il corrente anno scolastico:

Termine per l’abbinamento delle classi degli istituti legalmente riconosciuti agli istituti statali o paritari da parte degli uffici scolastici regionali e relativa comunicazione alle scuole

4/3/2002

Termine per la compilazione delle proposte di configurazione delle commissioni (modelli ES-0 ed ES-C) da parte dei dirigenti scolastici e recapito agli uffici scolastici regionali

14/3/2002

Termine per la presentazione delle schede di partecipazione dagli aspiranti ai dirigenti scolastici (modelli ES-1)

14/3/2002

Gestione delle proposte di configurazione delle commissioni (modelli ES-0) da parte degli uffici scolastici regionali

5–29/3/2002

Gestione delle schede di partecipazione (modelli ES-1) da parte degli istituti scolastici

5–29/3/2002

In Educazione&Scuola:

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

02 marzo Nontiscordardimè

Si svolge il 2 marzo la quarta edizione di “Nontiscordardimé – Operazione Scuole Pulite“, organizzata da Legambiente, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che ne dà notizia con la nota 21 febbraio 2002, Prot n. 302/DIP/SEGR.

Nel corso della giornata “(…) bambini, ragazzi, giovani, insegnanti e genitori, in maniera attiva e partecipata e all’insegna della collaborazione, dedicheranno una parte del loro tempo alla realizzazione di piccoli interventi volti a migliorare le condizioni dell’edificio scolastico (delle aule, degli spazi interni ed esterni, ecc.); si porranno in essere, inoltre, piccoli lavori di manutenzione (piantumazione di alberi, verniciatura di aule, abbellimenti di siti, costruzione di aiuole, ecc.) con l’intento di sviluppare il senso del rispetto e della tutela del patrimonio ambientale e dell’appartenenza alla scuola e al proprio contesto abitativo e di relazione.”

Maggiori informazioni in Rete sul sito di Legambiente.

01 – 27 marzo Attività Sindacale

Proseguono gli incontri di ARAN e MIUR con le OOSS della Scuola su:

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

01 marzo Cultura delle Religioni

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 1° marzo 2002, approva un disegno di legge sulla libertà religiosa che prevede, tra l’altro, la possibilità per le scuole di realizzare corsi dedicati a storia e cultura delle religioni.

Di seguito il comunicato stampa del MIUR:

(Roma, 1° marzo 2002) Famiglie, docenti e studenti potranno chiedere alle scuole di organizzare corsi di Storia e cultura delle religioni. E’ la prima volta che questa possibilità viene offerta dalla scuola italiana per rispondere alle richieste di una società sempre più multiculturale e multireligosa.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un disegno di legge recante “norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione dei culti ammessi”.
Il disegno di legge si muove su due linee fondamentali, l’una che ha riguardo alla sfera individuale attraverso l’affermazione e la tutela dei diritti di libertà di religione e di coscienza, l’altra che coglie l’aspetto associativo della libertà religiosa individuando la disciplina destinata alle confessioni religiose ed alla procedura per l’intesa con lo Stato.
Il disegno di legge prevede in particolare (art. 12) che le Istituzioni scolastiche possano organizzare “libere attività complementari relative al fenomeno religioso”, oltre a quelle già previste, su richiesta degli alunni o dei loro genitori, nell’ambito delle attività didattiche integrative determinate dalle stesse Istituzioni, nell’esercizio della propria autonomia.
Viene in tal modo rafforzata l’autonomia scolastica prevedendo l’utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche per attività complementari che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale religiosa senza che vi siano oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate.
Il provvedimento si inserisce in una visione della società rispettosa delle differenze, aperta al dialogo ed al confronto. La possibilità di un futuro di pace non può, infatti, che passare attraverso l’educazione al riconoscimento delle diversità culturali e religiose.

01 marzo Addio alla Lira

A partire dal 1° marzo 2002 la lira non può più essere usata per operazioni commerciali per le quali si userà esclusivamente l’euro. Banconote e monete in lire potranno comunque essere convertite in euro presso tutte le filiali della Banca d’Italia fino al 1° marzo 2012.

Il Comitato Euro proroga al 30 giugno 2002 il termine ultimo entro il quale sarà possibile cambiare gratuitamente le lire presso banche ed uffici postali.

Sul tema si veda in Educazione&Scuola:

nota 1 marzo 2002, Prot. N.1042/A3
Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti – Roma 20 e 21 marzo. Informazioni

nota 1 marzo 2002, Prot. n.275
Linee di indirizzo per la liquidazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc. e per la trattazione delle pratiche concernenti gli infortuni degli alunni

legge 1 marzo 2002, n. 39 (in SO n. 54 alla GU 26 marzo 2002, n. 72)
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001

circolare ministero interno 1 marzo 2002, n. 4 (in GU 6 giugno 2002, n. 131)
Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili

04 – 31 marzo Parlamento

Camera
Aula 4 DdL Organi Collegiali della ScuolaIl dibattito in Aula, già previsto per l’11 marzo, viene anticipato al 4 marzo 2002

(04.03.02) GIOVANNA BIANCHI CLERICI, Relatore per la maggioranza. Onorevoli colleghi, il provvedimento che la Commissione cultura propone al voto dell’Assemblea è volto a rinnovare la disciplina relativa agli organi di governo delle istituzioni scolastiche, alla luce delle rilevanti innovazioni di carattere ordinamentale intervenute nel corso degli ultimi anni.
Finalità preminente dell’intervento è quella di ridefinire la composizione, le funzioni e le responsabilità degli organi collegiali operanti in seno alle scuole, per consentire loro il pieno esercizio dell’autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo introdotta dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivamente disciplinata dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Allo stesso tempo, la revisione della disciplina sugli organi collegiali non può non tenere conto delle nuove responsabilità e dei nuovi compiti che sono stati attribuiti agli ex capi di istituto (divenuti dirigenti scolastici, ai sensi del medesimo articolo 21 della legge n. 59 del 1997, e dei successivi provvedimenti attuativi), compiti e responsabilità precisati e resi cogenti dal contratto recentemente siglato con le relative organizzazioni sindacali.
Infine, imprescindibile elemento di contestualizzazione della nuova disciplina è il riassetto delle competenze costituzionali in materia di istruzione che, ai sensi del nuovo testo dell’articolo 117, da una parte ha attribuito allo Stato la competenza esclusiva sulle norme generali in materia di istruzione e alle regioni una potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, dall’altra ha dato rilievo costituzionale all’autonomia delle istituzioni scolastiche già sancita a livello legislativo.
Anche tralasciando altri rilevanti interventi (come il riordino degli organi collegiali nazionali e periferici della scuola, disposto dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233) ed a prescindere dalle prospettive delle riforme in itinere, appare comunque evidente la necessità di procedere ad una profonda revisione delle norme vigenti in materia di organi collegiali, che risalgono sostanzialmente al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, e quindi ad una stagione, culturale e politica – quella dei cosiddetti decreti delegati -, assai distante dalla realtà e dalle esigenze di rappresentanza e di efficienza che emergono dal nuovo contesto.
Sull’urgenza di una complessiva riforma della materia si è d’altronde registrato il più ampio consenso tra le forze politiche in Commissione.
Passando all’esame degli aspetti procedurali che hanno condotto al testo oggi all’esame dell’Assemblea, va in primo luogo rilevato come tutte le principali componenti politiche si siano fatte promotrici di proposte di legge di riforma degli organi collegiali: ricordo la proposta di legge n. 774 a firma dell’onorevole Angela Napoli, presentata all’inizio della legislatura, alla quale si sono successivamente aggiunte tre distinte proposte di legge di iniziativa dei rappresentanti dei principali gruppi di opposizione in Commissione (le proposte di legge Grignaffini ed altri n. 1186; Gambale ed altri n. 1954 e Titti De Simone n. 2221) ed una proposta di legge sottoscritta dal presidente della Commissione Adornato e da tutti i rappresentanti dei gruppi di maggioranza (la proposta di legge n. 2010). L’urgenza dell’intervento era d’altronde così avvertita dai gruppi di opposizione da spingerli a richiedere l’inserimento delle proposte di legge nel calendario dei lavori dell’Assemblea all’interno della riserva di tempi e argomenti garantiti alle minoranze dal regolamento.
Concluso l’esame preliminare delle abbinate proposte di legge, la Commissione ha proceduto alla costituzione di un Comitato ristretto cui è stato affidato il compito di svolgere i necessari approfondimenti conoscitivi e di definire il testo da assumere come testo base. Il Comitato ristretto in primo luogo ha proceduto allo svolgimento di un intenso programma di audizioni informali in cui sono state coinvolte tutte le principali organizzazioni sindacali della scuola, numerose associazioni professionali dei docenti e le più portanti associazioni di genitori e studenti, oltre ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Concluso il ciclo di audizioni informali, in seno al Comitato ristretto si è aperto il confronto sulla definizione del testo da adottare come base. Nonostante l’emergere di alcuni significativi punti di convergenza e di mediazione, all’esito di tale confronto è prevalsa la considerazione della non conciliabilità delle posizioni della maggioranza e dell’opposizione su alcuni aspetti, limitati ma decisivi per l’intera impostazione della riforma (in primis il ruolo del dirigente scolastico all’interno del consiglio di istituto) e, quindi, si è dovuto prendere atto dell’impossibilità di giungere alla predisposizione di un testo unificato.
Pertanto, stante l’inserimento delle proposte di legge nel calendario dell’Assemblea su richiesta dei gruppi di opposizione, alla ripresa dell’esame in sede referente, in ossequio alle disposizioni degli articoli 23 e 24 del regolamento, e alle indicazioni fornite dal Presidente della Camera con lettera ai presidenti delle Commissioni permanenti del 10 febbraio 2000, la Commissione ha deliberato di adottare come testo base la proposta di legge sulla quale verteva la richiesta dei gruppi di opposizione, ovvero la proposta n. 1186. L’adozione di tale proposta come base per il seguito dell’esame è quindi avvenuta in applicazione delle norme poste a tutela del diritto delle minoranze a concorrere nella definizione degli argomenti da trattare in Commissione ed in Assemblea, e non corrispondeva ad un’indicazione di maggiore condivisione dei suoi contenuti rispetto alle proposte di legge abbinate.
Il vincolo relativo all’adozione del testo base non poneva d’altronde limiti formali al potere di emendazione del testo da parte della maggioranza, così com’è poi effettivamente avvenuto tramite l’approvazione di una serie di emendamenti che hanno profondamente modificato il testo della proposta di legge n. 1186 avvicinandolo sostanzialmente a quello della proposta n. 2010, benché permanga una serie di significative differenze scaturite a seguito del dibattito in seno al Comitato ristretto ed all’accoglimento di alcune osservazioni, anche dei rappresentanti dei gruppi di opposizione.
Il testo emendato è stato quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per acquisirne il prescritto parere. La XI Commissione (Lavoro) e la XII Commissione (Affari sociali), nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali non hanno espresso il parere, mentre la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con una condizione recepita dalla Commissione (si veda l’articolo 10 del testo della Commissione stessa). La I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole con una condizione ed una osservazione. In particolare, la condizione – non recepita nel testo presentato in Assemblea – richiede di rendere meno puntuali e specifiche le disposizioni relative alla composizione ed alle modalità di convocazione del collegio della scuola e alle modalità di individuazione del garante dell’utenza, nonché le modalità di convocazione del collegio dei docenti, per non comprimere eccessivamente l’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Il parere della I Commissione investe direttamente un nodo fondamentale della riforma proposta, in cui si confrontano la necessità di garantire l’autonomia delle istituzioni scolastiche con quella, altrettanto rilevante, di garantire regole certe ed omogenee su temi che, per la loro centralità ai fini della progettazione e dell’attuazione della nuova autonomia, non sembra possano essere lasciati a una regolamentazione disomogenea e potenzialmente arbitraria, in particolare per quanto riguarda le garanzie di rappresentanza. L’individuazione delle forme per il suo recepimento avrebbe, quindi, imposto la riapertura di un confronto generale sull’insieme del provvedimento e sugli equilibri tra i diversi organi. La maggioranza della Commissione ha ritenuto non opportuno comprimere tale confronto nell’ambito dei tempi ristretti tra l’espressione del parere e il termine ultimo utile per la conclusione dell’esame in sede referente, stante il suo inserimento nel programma dell’Assemblea a partire da oggi, 4 marzo.
Sulle questioni toccate dal parere della I Commissione, pertanto, ci si è riservati di operare una successiva riflessione ai fini della discussione in Assemblea, con l’impegno a valutare e promuovere opportune modifiche delle norme in oggetto, per accentuarne il carattere di principio.
Va, inoltre, segnalato il parere favorevole con condizioni e osservazioni del Comitato per la legislazione, che peraltro si era espresso sul testo base prima delle modifiche apportate dall’approvazione degli emendamenti. In particolare, va evidenziato che molte delle condizioni e osservazioni di tale parere non appaiono utilmente riferibili alla nuova formulazione del testo. Risulta, invece, riferibile anche alla nuova formulazione la richiesta di utilizzare la tecnica della novella al vigente testo unico delle disposizioni relative alle scuole di ogni ordine e grado. Sul punto, la Commissione ritiene di procedere ad un’ulteriore riflessione, per verificare la possibilità di conferire al Governo una delega per l’aggiornamento e il coordinamento delle norme del testo unico.
Al termine dell’iter sommariamente descritto, la Commissione ha licenziato per l’Assemblea il testo oggi in discussione.
Esso si basa sull’assunto di fondo che il nuovo assetto degli organi di governo delle istituzioni scolastiche debba valorizzare l’autonomia ad esse attribuita sulla base di un ristretto nucleo di disposizioni generali, valide sull’intero territorio nazionale e per tutti gli ordini e i gradi di scuole, cui si affiancano alcune disposizioni di principio che le regioni e le singole scuole potranno attuare secondo le rispettive e differenziate esigenze e competenze.
Nell’impostazione proposta, la nuova disciplina ridefinisce la composizione, le funzioni e i poteri degli organi delle istituzioni scolastiche autonome sulla base dei criteri di libertà, semplicità e responsabilità, lasciando peraltro alle singole istituzioni ampio spazio per esercitare la propria autonomia tramite l’apposito regolamento della scuola e le altre competenze attribuite ai diversi organi.
L’articolo 1 stabilisce i principi generali cui si ispira l’intervento legislativo. Sono, in primo luogo, individuati i soggetti che concorrono al governo delle istituzioni scolastiche e il rapporto tra norme statali, potestà legislativa delle regioni e autonomia delle istituzioni scolastiche.
Assai rilevanti sono i principi fissati dal comma 4, che richiama, tra l’altro, la necessità di valorizzare la funzione educativa dei docenti, il diritto all’apprendimento e alla partecipazione degli studenti, la libertà di scelta dei genitori e il patto educativo tra famiglie e docenti.
L’articolo 2 individua gli organi di governo delle istituzioni scolastiche, oggetto dei successivi articoli, ivi compreso il dirigente scolastico, i cui compiti essenziali, definiti dalla legislazione vigente, sono richiamati all’articolo 3.
L’articolo 4 disciplina le competenze fondamentali del consiglio della scuola, che è organo di indirizzo e programmazione delle attività dell’istituzione scolastica. Tra i compiti più rilevanti ad esso attribuiti si possono segnalare, oltre all’approvazione del bilancio, la deliberazione del regolamento della scuola – cui è demandata la definizione della maggior parte degli aspetti attinenti al funzionamento dell’istituzione stessa – e l’approvazione di eventuali accordi tra la scuola e soggetti esterni. Il piano dell’offerta formativa è, invece, predisposto dal collegio dei docenti e sottoposto all’adozione del consiglio della scuola, al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili.
La composizione del consiglio della scuola è oggetto dell’articolo 5, che fissa in undici il numero dei componenti. Oltre al dirigente scolastico ed al direttore dei servizi generali e amministrativi – che assumono la carica di presidente e di segretario del consiglio – ne fanno parte in primo luogo i rappresentanti dei docenti, dei genitori e, nella scuola secondaria superiore, degli studenti. Il numero di tali rappresentanti è di tre genitori, tre docenti e due studenti nelle secondarie superiori, cinque genitori e tre docenti nelle altre scuole. Si prevede, inoltre, che faccia parte del consiglio anche un rappresentante dell’ente locale tenuto per legge alla fornitura dell’edificio.
Con disposizione innovativa si prevede poi che il genitore che ha ottenuto più voti assuma la funzione di garante dell’utenza. Questi, tramite strumenti quali risoluzioni o documenti di altra natura, è chiamato a rappresentare in via continuativa il punto di vista e le esigenze degli utenti del servizio scolastico. Il garante, inoltre, presiede il nucleo di valutazione del servizio disciplinato dall’articolo 9.
L’articolo 6 definisce i compiti del collegio dei docenti, cui sono attribuite le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, provvedendo in particolare all’elaborazione del piano dell’offerta formativa. Il collegio, che è presieduto dal dirigente, potrà liberamente definire le forme di articolazione interna che parranno ad esso necessarie per il migliore svolgimento delle proprie funzioni.
L’articolo 7 demanda al regolamento della scuola la definizione delle sedi collegiali e delle modalità con cui i docenti procedono alla valutazione periodica e finale degli alunni.
L’articolo 8 stabilisce, in via di principio, che le istituzioni scolastiche debbono valorizzare la partecipazione degli studenti e dei genitori alle attività della scuola, demandando, ancora una volta, al regolamento della scuola le forme attraverso le quali tale partecipazione si realizza. È, inoltre, esteso ai genitori il diritto di riunione e di assemblea già previsto per gli studenti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998.
L’articolo 9 istituisce, presso ciascuna scuola, un nucleo di valutazione del funzionamento dell’istituto. Tale organismo, di cui fanno parte il garante dell’utenza, che lo presiede, un docente ed un esperto esterno, ha il compito di valutare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, anche alla luce delle priorità fissate dall’istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione.
L’articolo 10, inserito in recepimento del parere della Commissione bilancio, dispone che dall’attuazione della legge in discussione non debbano derivare oneri per il bilancio dello Stato.
Infine, l’articolo 11 reca l’abrogazione delle norme del testo unico relative ai previgenti organi collegiali delle scuole.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, in qualità di relatore del provvedimento vorrei richiamare l’attenzione dei colleghi sulle riflessioni politiche che hanno guidato l’azione della maggioranza parlamentare nel disegno dei nuovi organi di governo delle istituzioni scolastiche. Il modello immaginato prevede che accanto ad una figura caricata di importanti responsabilità di gestione e coordinamento (il dirigente scolastico) si collochi un organismo di indirizzo e programmazione altrettanto forte (il consiglio della scuola) al cui interno la componente dell’utenza, soprattutto quella di genitori e studenti, è significativamente valorizzata. Al loro fianco c’è il collegio dei docenti dotato delle prerogative, competenze didattiche ed articolazioni organizzative prima elencate. Il nucleo di valutazione del servizio e gli organi di valutazione collegiale degli alunni completano questo sistema orizzontale, ma diversificato nell’attribuzione delle responsabilità. Infatti, tutti gli organi di governo interagiscono e cooperano all’insegna di quell’obiettivo di riconduzione della responsabilità in capo al soggetto che la detiene, obiettivo tante volte invocato e raramente raggiunto nella vita della scuola e di ogni altra istituzione pubblica.
Peraltro, la scelta di assegnare la presidenza del consiglio al dirigente non smentisce, a nostro avviso, l’impostazione della proposta di legge stessa i cui principi ispiratori si riassumono nel tentativo di conciliare positivamente la riconduzione delle responsabilità e le garanzie di rappresentanza. Il garante dell’utenza, ossia di tutte le componenti della vita scolastica, rappresenta in questo senso una sorta di contraltare alla figura del dirigente scolastico e delle forti competenze che, come ricordato, la legislazione gli affida. Quella del garante è una figura, peraltro, del tutto innovativa nell’ordinamento scolastico e la scelta di affidare questo ruolo delicato ad un genitore è un segnale, non solo simbolico, della volontà di superare l’ostacolo della fievole partecipazione delle famiglie alla vita della scuola.
Quanto alle preoccupazioni di tutela e di osservanza alle disposizioni costituzionali attualmente in vigore, ritengo che esse saranno accolte positivamente nel corso dell’esame in aula. D’altronde, è sempre stato intendimento del relatore e della maggioranza la proposizione di un modello di organi di governo che si limitasse ad indicare alcuni, pochi, principi fondamentali, demandando, poi, ai regolamenti della singola istituzione la disciplina di tutti gli aspetti che coinvolgono la quotidiana conduzione della scuola.
Mi sembra, peraltro, che sia salvaguardato anche lo spazio di un intervento legislativo per le regioni che rilevino la necessità di far valere la propria potestà concorrente. In conclusione, come relatore per la maggioranza ritengo che le soluzioni delineate nella proposta di legge oggi al nostro esame – così come modificata nel corso dei lavori in Commissione – raggiungano lo scopo di superare l’ordinamento vigente, ormai obsoleto nel contesto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, e di ridisegnare un moderno sistema di organi di governo in grado di restituire alla scuola un ruolo centrale nella formazione dei giovani e nello sviluppo sociale e culturale del paese (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega nord Padania e di Forza Italia).

PIERA CAPITELLI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, presidente della VII Commissione, la proposta di legge che ci stiamo accingendo ad esaminare si colloca nel quadro delle controriforme della scuola proposte dall’attuale maggioranza e si richiama unicamente al governo delle istruzioni scolastiche, omettendo ogni riferimento effettivo alla partecipazione e alla collegialità.
Vorrei fare qualche osservazione sul testo della Commissione, al fine di rendere conto delle ragioni che ci hanno indotto alla presentazione di un testo di minoranza. Al di là di marginali e confuse mascherature, il progetto di legge approvato dalla VII Commissione riporta la scuola italiana a prima del 1974, cioè a prima dei decreti delegati.
Con esso viene cancellata, come un fatto esclusivamente negativo, l’esperienza, sicuramente complessa e contraddittoria, della partecipazione democratica di genitori, studenti ed operatori scolastici al governo della scuola, per affermare in sua vece, in forme autoritarie mai sperimentate in precedenza, una gestione burocratica e verticistica del processo educativo.
Un processo che per sua natura postula la partecipazione e la collegialità, viene isterilito e ingessato in forme e in procedure prioritariamente affidate alla responsabilità del dirigente scolastico. Ricordiamo che il dirigente scolastico, oltre ad assicurare, in base alle disposizioni legislative vigenti, la gestione unitaria dell’istituzione e la sua legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, così come è anche titolare della contrattazione sindacale a livello di istituto.
Con la proposta della maggioranza, come se non bastassero tutti quei compiti, si propone che il dirigente scolastico presieda, non più soltanto il collegio dei docenti, ma anche il consiglio della scuola. Con il progetto di legge al nostro esame si vuol ridurre ad una finzione il consiglio della scuola (ad esempio con l’esclusione degli ATA) ed anche ad un simulacro la partecipazione di genitori ed alunni. Si espungono di fatto gli organi di rappresentanza dei genitori e degli studenti, che potranno essere riproposti, non in virtù della loro previsione di legge, ma solo se le scuole (ricordiamo che i loro regolamenti sono approvati a maggioranza semplice) lo riterranno opportuno.
In questo quadro, appare puramente strumentale e diversiva la discussione che si è aperta nel centrodestra sulla maggioranza affidata alle componenti esterne del consiglio. Infatti, in quell’organismo – per come è stato congegnato, presieduto, attivato, riassunto e rappresentato dal dirigente scolastico – la rappresentanza dei genitori e degli studenti risulta totalmente svuotata.
Nessun ruolo viene assegnato agli studenti, che non vengono riconosciuti neppure come utenti: si tratta di un ruolo che, evidentemente, dovranno conquistare con le loro lotte, a cominciare da quella per la difesa e per l’applicazione del loro statuto.
Ma torniamo al dirigente. Esso viene indicato come titolare di funzioni di indirizzo e di programmazione e, contemporaneamente, di quelle di gestione e di coordinamento. Il progetto respinge, in tal modo, l’esigenza, universalmente avvertita, di distinguere e separare le funzioni, prospettando la più sfrenata sovrapposizione delle medesime ed evocando in tal modo scenari di conflittualità nelle scuole.
Non sappiamo come recepiranno i dirigenti scolastici la prospettazione del loro nuovo profilo professionale, male probabilmente! Siamo, infatti, convinti che la maggioranza di loro apprezzi il significato e il ruolo della partecipazione democratica come condizione unica per un governo efficace della complessità che caratterizza il funzionamento di ogni scuola. Inoltre, molti di loro hanno serie conoscenze in materia di organizzazione del lavoro. Conoscono, ad esempio, le applicazioni alla scuola delle teorie della qualità totale e sanno che certe forme di autoritarismo sono destinate a suscitare ingovernabilità e conflitti devastanti e, quindi, la più totale inefficienza. Ma, forse, ciò è quello che persegue l’attuale Governo.
Con la nostra proposta di legge, avendo la maggioranza in Commissione respinto ogni proposta sostanziale di modifica da noi avanzata, riproponiamo un’organica riforma della democrazia scolastica, coerente con le esigenze della recente autonomia e con la necessità di rafforzamento del sistema pubblico dell’istruzione.
La nostra proposta è rivolta innanzitutto al paese e alla scuola e vuole significare che l’alternativa all’annullamento della vita democratica delle istituzioni scolastiche è possibile. Essa, a partire dal dibattito che svolgeremo in quest’aula, dovrà crescere, dovrà essere discussa nelle scuole e dovrà affermarsi domani nel governo del paese.
Il testo che si sottopone all’esame della Camera dei deputati contiene le disposizioni relative agli organi collegiali per le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica e di autonomia. Molti principi in esso contenuti potranno essere utilmente utilizzati nella definizione dei regolamenti a livello delle singole scuole.
Le norme che proponiamo sostituiscono le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.
L’obiettivo è quello di attribuire funzioni, poteri e responsabilità ad organi non monocratici, che mettano in grado le istituzioni scolastiche di esercitare, nell’ambito del sistema nazionale pubblico dell’istruzione, l’autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo prevista dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
La nostra proposta si inserisce in un disegno di profonda riforma del sistema scolastico, che si collega inoltre al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sulla dirigenza scolastica, e al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sulla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, di recente congelati da un decreto-legge governativo. Ciò, peraltro, dopo che il Governo si era assunto la grave responsabilità istituzionale di non dare loro attuazione.
L’analisi dell’OCSE, compiuta per valutare l’insieme delle riforme avviate nel sistema scolastico italiano, mette in risalto la necessità di garantire, nel nostro paese, un processo di cooperazione tra tutte le componenti delle scuole – insistiamo sul termine «cooperazione» -, anche per affrontare le possibili situazioni di conflitto attraverso un processo decisionale democratico che permetta di risolverle nell’interesse degli studenti e della scuola.
D’altronde, l’esercizio dell’autonomia scolastica, previsto dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, richiede una legge che attribuisca funzioni, poteri, responsabilità agli organi dell’ente autonomo. È, quindi, necessario compiere alcune scelte, valide per tutto il territorio nazionale e previste in norme di carattere generale. Nell’ambito di tali scelte, le singole istituzioni avranno ampio spazio per esercitare la propria autonomia, discutendo e votando l’apposito regolamento.
Il testo della maggioranza tradisce tale esigenza perché, spazzando via tutta l’esperienza della partecipazione, affida ad una improbabile attività regolamentatrice delle scuole anche materie che, per loro natura, non possono che avere una valenza nazionale. Ad esempio, è possibile che in alcune scuole esista il comitato dei genitori e in alcune altre no? Oppure che in alcune scuole gli studenti possano ricorrere contro i provvedimenti disciplinari ed in altre no? Solo alcuni esempi per dimostrare la difficoltà di mettere in pratica le proposte confluite nel testo di maggioranza.
Nella nostra proposta, l’articolo 1, in attuazione delle norme generali che regolano il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, stabilisce l’oggetto di applicazione delle norme e recepisce il principio della cooperazione tra le varie componenti, nel rispetto delle differenziate esigenze formative e della conseguita autonomia.
L’articolo 2 elenca gli organi delle istituzioni scolastiche e fissa il principio della separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, da un lato, e le funzioni di gestione, dall’altro. Si tratta di un principio già previsto dalla normativa generale relativa all’organizzazione della pubblica amministrazione. Non è inopportuno ricordare a tale proposito che il decreto legislativo n. 165 del 2001 attribuisce le funzioni di indirizzo e di controllo ad organi di natura politica e le funzioni di gestione ai dirigenti. A tale riguardo, il testo governativo è solo foriero di conseguenze pesanti.
L’articolo 3 disciplina le competenze dell’organo di indirizzo e controllo per eccellenza: il consiglio dell’istituzione; l’articolo 4 ne stabilisce la composizione e la durata.
L’articolo 5 riguarda l’organo tecnico e professionale con competenze generali in materia didattica: il collegio dei docenti; sono previste forme di articolazione che ne garantiscano il funzionamento rispetto alle fondamentali competenze di natura disciplinare, di programmazione didattica e di valutazione.
L’articolo 7 garantisce – ripeto: garantisce – la costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti lasciando le scelte delle forme e delle modalità al regolamento di istituto; ribadisce inoltre il diritto di riunione e di assemblea per gli studenti, stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ed estende tale diritto ai genitori.
L’articolo 8 disciplina la funzione di verifica e di valutazione del collegio dei docenti per l’attività didattica; prevede, altresì, la costituzione di un’apposita commissione per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico.
L’articolo 9 stabilisce le modalità di adozione e modifica del regolamento dell’istituzione; si prevede per le decisioni la maggioranza dei componenti dell’organismo. La cosa è ignorata, invece, nel testo della maggioranza ove una qualsiasi maggioranza dei partecipanti alla riunione può assumere decisioni in materia.
L’articolo 10 contiene, infine, le disposizioni abrogative e l’indicazione di una delega per le necessarie modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Queste sono le nostre proposte, nella speranza che ci sia ancora qualche possibilità che il testo della maggioranza recepisca anche il lavoro svolto dalla minoranza nella quale ci sono persone, come ve ne sono nella maggioranza – questo non è da escludersi -, che conoscono profondamente il mondo della scuola e ne apprezzano la vita democratica (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l’Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

TITTI DE SIMONE, Relatore di minoranza. Signor Presidente, il testo approvato dalla Commissione cultura in materia di organi collegiali, a nostro avviso, peggiora profondamente la normativa vigente. Già la scelta di modificare il titolo del testo base in discussione in Commissione con il titolo «Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche» evidenzia, a nostro avviso, come, di fatto, si stia tentando di depotenziare il senso e il ruolo che gli organi collegiali hanno avuto in questi anni. Istituiti nel 1974, gli organi collegiali rappresentavano un obiettivo di un movimento che aveva contribuito alla democratizzazione della scuola. Certamente, non saranno stati perfetti e il loro funzionamento nella pratica avrebbe potuto essere migliorato, ma non certo nel senso indicato oggi dalla maggioranza con il testo che si è deciso di sottoporre all’esame dell’Assemblea.
Nelle istituzioni degli organi collegiali si era registrato un passo importante verso la democratizzazione della società e della scuola italiana. I principi di partecipazione e responsabilità, l’uno contraltare dell’altro, rappresentavano una nuova stagione in cui il confronto e la dialettica avrebbero portato le varie componenti della scuola ad esercitare il diritto-dovere democratico di partecipare al governo della cosa pubblica.
Oggi, con questa proposta della maggioranza si devasta profondamente questa concezione democratica. Per tali ragioni, nel corso dei lavori della Commissione, noi abbiamo ritenuto assolutamente inconciliabili le diverse posizioni espresse nella discussione sulle varie proposte di legge e, quindi, fin dall’inizio, abbiamo considerato che, viste queste filosofie così opposte, non si potesse arrivare alla definizione di un testo unico. Per questi motivi, noi riproporremo nella discussione di domani in Assemblea una nostra proposta di legge alternativa.
Nella proposta della maggioranza la scuola diventa a tutti gli effetti un’azienda e, come tutte le aziende, ha un padrone, che è il dirigente scolastico, con una concezione che mortifica profondamente tutte le altre componenti. Il dirigente scolastico assume su di sé tutti i poteri, ed è a sua volta ricattabile nel suo lavoro dal Governo centrale, dal punto di vista del posto di lavoro. Vi è un consiglio di scuola che non è altro che un consiglio di amministrazione, il quale, su proposta del dirigente scolastico, ha il compito di decidere i criteri per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola. Non vi è una rappresentanza di tutte le componenti della scuola, perché nel consiglio della scuola manca il personale ATA.
Nonostante il consistente movimento che si sta opponendo a una interpretazione della scuola dell’infanzia come istituzione assistenzialistica e priva di funzioni educative, nel testo del relatore si propone nuovamente la dizione di scuola materna. Abbiamo un dirigente scolastico che presiede tutto ciò che c’è da presiedere nella scuola, e addirittura si prevede anche l’esclusione di alcuni soggetti che vivono la scuola, a fronte dell’introduzione di soggetti esterni nel Consiglio della scuola, come il rappresentante dell’ente tenuto alla fornitura dei locali. C’è una iperrappresentanza dei genitori, che noi contestiamo profondamente, laddove nella scuola superiore diventa maggioritaria rispetto a quella degli studenti.
Il testo che noi intendiamo presentare in alternativa a quello del relatore per la maggioranza – che altro non è che la nostra proposta di legge – si pone l’obiettivo di disciplinare le modalità e l’organizzazione del governo delle istituzioni scolastiche al fine di garantire la gestione democratica e collegiale dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e la libertà di insegnamento: a nostro avviso, quest’ultima nel testo della maggioranza può essere pericolosamente attaccata con la nascita di figure ambigue e, quindi, pericolose, come quella del garante dell’utenza. Al contrario, la nostra proposta si ispira ai principi di democrazia, di partecipazione e di trasparenza, e valorizza la partecipazione di tutte le realtà che contribuiscono a formare l’articolato mondo della scuola. In un momento in cui la scuola è sottoposta a continui e ripetuti interventi di controriforma che, oltre a generare confusione e incertezze, la spingono verso un aziendalismo che non condividiamo, noi intendiamo rilanciare una scuola finalizzata allo sviluppo della persona.
È necessario rilanciare l’unitarietà del sistema scolastico nazionale e la salvaguardia di tutte le scuole, in ogni luogo e di ogni ordine, e ricondurre l’autonomia all’autogoverno. L’autonomia, quindi, si deve rispecchiare nelle forme simboliche e organizzative della scuola, nell’idea e nei contenuti di una comunità di autogoverno. Ciò presuppone, fermo restando il carattere nazionale del sistema, una gestione partecipata, plurale e democratica dell’istituzione scolastica, intesa come una funzione fondamentale dello Stato laico e pluralista. Gli organi collegiali rappresentano organismi preziosi, ma negli anni sono stati svuotati di funzioni reali e indeboliti. Crediamo, invece, che sia importante rilanciare la partecipazione e la facoltà decisionale dei soggetti che nella scuola vivono e operano, prevedendo forme di gestione non gerarchica e burocratica anche degli aspetti amministrativi delle scuole.
A nostro avviso, la scuola non può essere equiparata, nel suo funzionamento, ad un’azienda, ad una fabbrica, rendendola subalterna alle esigenze del mercato, anche nella sua organizzazione e nella sua gestione.
Per noi, la scuola è il luogo della conoscenza e della relazione, è uno spazio di cittadinanza che assolve al compito fondamentale di formare il cittadino, uomo o donna.
Gli alunni, sin dalla scuola dell’infanzia, devono imparare a incontrare gli altri e le altre, a decodificarne le modalità comunicative, a confrontarsi con le diversità e le uguaglianze, con i diversi punti di vista e le diverse esigenze dei singoli.
Gli organi collegiali sono, a nostro parere, il luogo dove le componenti delle diverse realtà scolastiche si incontrano, si ascoltano e insieme costruiscono, nella concretezza di ogni singola e specifica situazione, l’istituzione scolastica.
Il testo alternativo che proponiamo si compone di nove articoli e tende, tra l’altro, ad innovare e valorizzare il ruolo di alcuni istituti degli organi collegiali che, invece, nel testo di maggioranza vengono profondamente mortificati. Prime tra tutti, per le scuole superiori, sono l’assemblea degli studenti e l’assemblea dei genitori, che diventano, a tutti gli effetti, organi delle istituzioni scolastiche (l’assemblea degli studenti e dei genitori quali parti rilevanti della vita e della gestione democratica e collegiale della scuola).
All’articolo 1 si definiscono oggetto e finalità della proposta di legge che si ispira ai principi di democrazia e trasparenza per la definizione dei meccanismi di autogoverno delle istituzioni scolastiche.
Con l’articolo 2 si individuano gli organi di autogoverno e le funzioni del dirigente scolastico, che deve comunque agire nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli altri organi collegiali. (…)
Domani esamineremo gli altri articoli, volevo solo rilevare che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso un parere favorevole con un’osservazione che ha un peso, che spero venga rilevato nel modo giusto dall’Assemblea. Infatti, si viene a toccare un nodo fondamentale relativo ad una esasperazione dell’autonomia che comprime le garanzia di rappresentanza, sostanzialmente mette in atto una regolamentazione disomogenea e potenzialmente arbitraria di questa rappresentanza e istituisce la figura del garante dell’utenza, che rischia di esercitare un’ingerenza profonda nella libertà di insegnamento.
Concludo dicendo che in Commissione abbiamo svolto 60 audizioni e da queste è emerso, in modo molto evidente, che, di fronte a questa vostra proposta di riforma, non vi è il consenso di coloro che nella scuola vivono e operano. Di queste impressioni, di queste considerazioni il Governo e questa maggioranza, ancora una volta, non hanno voluto tenere conto. Noi, invece, pensiamo che sia il caso di opporsi alla vostra controriforma in Parlamento e nella società, perché crediamo, insieme al movimento che si sta mobilitando in queste settimane, che ci sia bisogno di aprire nel nostro paese un nuovo processo, per una scuola democratica laica, per il diritto universale all’istruzione, per la libertà di insegnamento, per una scuola includente e non delle disuguaglianze, come volete voi. (…)

VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca. Signor Presidente, colleghe e colleghi, il Governo ha deciso di intervenire soltanto in sede di replica perché stiamo discutendo un’iniziativa parlamentare e, quindi, ha ritenuto di dovere ascoltare e seguire il dibattito, così da prendere atto anche che il testo della Commissione, presentato e illustrato dall’onorevole Bianchi Clerici, sostanzialmente modifica la prima proposta Grignaffini.
Certamente stasera non entrerò nel dettaglio dell’articolato del testo della Commissione, ma vorrei soltanto ricordare che il Parlamento interviene in una materia, quella degli organi collegiali, con una riforma assolutamente urgente e necessaria. È stato ricordato come tale riforma sia stata oggetto di un lungo dibattito parlamentare, anche nella scorsa legislatura, e, dunque, il Governo ha tutto l’interesse a che il Parlamento decida in tempi rapidi e giunga all’approvazione della legge.
La partecipazione come criterio guida alla gestione della scuola pubblica oggi si iscrive – come è stato detto, ma lo crediamo anche noi – in un contesto profondamente cambiato, caratterizzato da più innovazioni: l’autonomia didattica e organizzativa, la dirigenza scolastica, il decentramento istituzionale. Ecco perché la riforma degli attuali organi collegiali, come è stata presentata dalla relatrice di maggioranza, tiene conto di questa cornice istituzionale e per questo il Governo esprime un parere ampiamente favorevole sul testo, ancorché siano stati annunciati emendamenti e modifiche che terranno conto anche dei pareri espressi dalle altre Commissioni.
In particolare, il Governo apprezza il fatto che si attribuisca ampio spazio all’autoregolamentazione delle scuole, in modo da riaffermare in senso sostanziale il principio dell’autonomia organizzativa. Il Governo apprezza altresì il fatto che il dirigente scolastico, figura di controllo e responsabile di gestione, presieda il consiglio della scuola, in modo da garantire allo Stato, di cui è funzionario, ai cittadini, verso i quali è responsabile dei risultati e agli insegnanti, di cui deve tutelare e valorizzare la libertà di insegnamento, cioè la capacità professionale e didattica, l’applicazione dei principi di efficacia e di efficienza all’organizzazione e al funzionamento della scuola.
Il Governo apprezza anche la significativa rappresentanza delle famiglie e l’istituzione della figura del garante per l’utenza che, in qualità di presidente del nucleo di valutazione, farà parte anche del consiglio della scuola. Il Governo apprezza ancora che il consiglio della scuola veda per la prima volta la presenza anche di rappresentanti esterni, in particolare del rappresentante degli enti locali, ai quali la Costituzione e la legge assegnano compiti sempre più incisivi nell’offerta formativa e nella predisposizione dei servizi di supporto alla sua attuazione.
Il Governo apprezza il fatto che l’intero impianto garantisca e rafforzi la libertà di insegnamento, intesa come capacità di interpretare i bisogni – è stato appena affermato anche dall’onorevole Garagnani – degli studenti e delle famiglie, all’interno delle finalità e degli obiettivi definiti dallo Stato.
Il Governo condivide anche l’opportunità di istituire un organo di autovalutazione della qualità della scuola, in modo da rendere più evidente ed operativa la dimensione della responsabilità che, comunque, non può essere disgiunta dall’autonomia, sia organizzativa sia didattica e, in particolare, il raccordo con l’istituto nazionale della valutazione.
Il Governo condivide, infine, l’indicazione fornita dal provvedimento in riferimento ai diritti di partecipazione e di associazione delle componenti, dei genitori e degli studenti, ed il rimando all’autonomia regolamentare per l’indicazione, invece, delle modalità di partecipazione delle diverse componenti alla vita della scuola.
Esprimiamo, dunque, un giudizio estremamente positivo. Ci auguriamo di poter contribuire alla migliore elaborazione della legge, anche in quest’ultima fase di revisione emendativa. Seguiremo i lavori con attenzione; abbiamo tutto l’interesse a che questo ramo del Parlamento licenzi al più presto il provvedimento. Grazie, Presidente, grazie, onorevoli colleghi.

Commissioni
7a 25 – 31 Sospensione lavori Commissione
7a 6, 7, 12, 13, 14, 21 in sede referente, DdL AC. 1315, Equipollenza tra diploma in educazione fisica e laurea in scienze motorie e sportiveIl 21 marzo 2002 è avviata la procedura per la richiesta di trasferimento alla sede legislativa del testo del provvedimento, come modificato dall’emendamento approvato.
7a 5, 6, 7, 12 in sede referente, DdL A.C. 2301 e 2309, Docenti di scuole straniere operanti in Italia
7a 5, 6, 12, 21 Interrogazioni
7a 6, 19 in sede referente, DdL A C. 1773 e 2009, Regolarizzazione delle iscrizioni a diplomi universitari e di laurea per l’anno accademico 2000-2001
7a 12 in sede referente, DdL A.C. 2238, Disposizioni concernenti la scuola, l’università e la ricerca scientifica
7a 5, 6 comitato dei nove, DdL Organi Collegiali della Scuola
7a 5, 6 in sede consultiva, A.C. 2122 bis, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
Senato
Commissioni
7a 26 in sede consultiva, Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l’esercizio finanziario 2002

Riferisce il presidente ASCIUTTI, il quale ricorda come, lo scorso mese di febbraio, la Commissione abbia esaminato il piano di riparto generale, presentato dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca alle Camere, delle somme destinate ad enti, istituti ed associazioni per l’anno 2002. Si trattava in verità di una prima ripartizione di massima delle somme stanziate dalla legge finanziaria 2002, fra settore dell’ex Pubblica Istruzione e settore dell’ex Università. L’accorpamento dei due settori in un unico Ministero rendeva infatti necessario, quest’anno per la prima volta, ripartire anzitutto i fondi complessivi fra le due finalità, onde poi procedere alle ripartizioni di dettaglio. Ciò era tanto più indispensabile in quanto i due settori (Pubblica istruzione e Università) procedono con meccanismi affatto diversi: la Pubblica istruzione ripartisce infatti i fondi di sua competenza attraverso un piano di riparto sottoposto al parere delle Camere, l’Università procede invece per bandi di concorso.
La prima ripartizione di massima sottoposta al giudizio delle Camere lo scorso febbraio riguardava dunque i 19.219.276 euro stanziati dalla legge finanziaria 2002, assegnandone 8.059.000 alla Pubblica istruzione e 11.160.276 all’Università.
Al riguardo, egli ricorda che – anche a seguito delle richieste di chiarimenti avanzate nel corso del dibattito parlamentare – è stato possibile accertare che la somma complessiva di 19.219.276 euro sconta sia la riduzione del 10,43 per cento operata dall’articolo 32, comma 3, della legge finanziaria, sia la rimodulazione operata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria stessa.
Conseguentemente, la Commissione bilancio manifestò un orientamento favorevole sulla ripartizione in questione.
La Commissione istruzione non espresse tuttavia, ricorda ancora il Presidente-relatore, il proprio parere al Governo in quanto, all’atto della votazione, mancò il numero legale prescritto dal Regolamento.
Ad essa fa ora seguito il riparto dettagliato degli 8.059.000 euro assegnati alla Pubblica istruzione, che vengono distribuiti fra gli enti e associazioni già compresi nella tabella A allegata al collegato alla finanziaria per il 1996 (che per la prima volta unificò in un unico capitolo di spesa le erogazioni disposte per legge in favore di istituti ed associazioni varie), cui si aggiunge il Museo internazionale delle ceramiche di Faenza, inserito nella tabella 1 allegata alla legge finanziaria 2002: a detti enti viene confermato il contributo erogato nel 2001, proporzionalmente ridotto a seguito delle decurtazioni imposte dalla legge finanziaria.
Il Presidente relatore segnala che l’unica differenza rispetto agli anni passati pare essere l’assegnazione di un contributo unico in favore delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, da ripartire successivamente sulla base delle spese sostenute ed opportunamente documentate. Al riguardo sottolinea peraltro che nella documentazione trasmessa dal Ministero, gli unici materiali assenti sono proprio i preconsuntivi 2001 di tali istituti. Gli anni passati invece nel riparto erano puntualmente indicate le somme destinate ai singoli istituti.
Conclude osservando che viene invece confermata la scelta, operata a partire dal 1999, di destinare una parte delle risorse ad associazioni professionali per discipline, da assegnarsi successivamente sulla base di progetti che saranno presentati dalle singole associazioni dopo un’opportuna valutazione delle finalità.

7a 26 in sede referente, DdL AS 998, Istituzione sperimentale del Servizio di psicologia scolastica

Riferisce alla Commissione la senatrice BIANCONI, la quale ricorda come il disegno di legge in esame riprenda pressochè testualmente il testo elaborato nella precedente legislatura dalla Commissione speciale per l’infanzia. In merito a quel testo, che aveva registrato il consenso di tutte le forze politiche e che era frutto di un lungo lavoro originato da diverse iniziative legislative parlamentari, la predetta Commissione speciale aveva richiesto la sede deliberante. Tuttavia, a causa dell’esiguità delle risorse finanziarie destinate al disegno di legge, venne a mancare la necessaria convinzione per condurre l’iter legislativo sino al suo termine. Si ritenne, infatti, da parte di alcuni parlamentari che l’intervento operato da quel provvedimento, finanziato in maniera inadeguata, sarebbe stato scarsamente significativo e non risolutivo. La speranza pertanto è che il nuovo Parlamento possa dotare questo disegno di legge di un corredo finanziario più consono alle esigenze.
Illustrando poi il provvedimento nel merito, la relatrice evidenzia che esso conferma le scelte operate nella precedente legislatura lasciando alle regioni e all’autonomia scolastica la più ampia potestà di avviare o meno il Servizio di psicologia scolastica e quindi eventualmente di organizzarlo. Tale impostazione trova peraltro un fondamento ancora maggiore a seguito della intervenuta riforma del Titolo V della Costituzione.
Ugualmente confermata, inoltre, è la decisione di correggere finalmente a livello nazionale un equivoco risalente nel tempo, che ha determinato una lacuna gravissima – a livello nazionale e non semplicemente locale – a danno dei minori. La distribuzione delle risorse professionali seguita all’approvazione della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ha infatti penalizzato particolarmente il settore della psicologia scolastica, in quanto l’assistenza psicologica è stata soprattutto rivolta agli adulti, agli adolescenti e ai minori già diagnosticati come malati. Tale utilizzazione degli psicologi italiani è andata a discapito della prevenzione, proprio in uno dei settori dove la differenza dei costi fra prevenzione e cura è più macroscopica e nonostante tutte le ricerche a livello internazionale dimostrino che le malattie psichiatriche, criminali e tossicodipendenti possono essere evitate solo se i minori vengono messi in grado di elaborare psicologicamente in maniera precoce i loro problemi.
Ella dà poi conto dei singoli articoli del provvedimento, iniziando dall’articolo 1 che prevede la possibilità per le regioni di istituire il Servizio di psicologia scolastica, a livello sperimentale, per la durata di un triennio. Tale servizio viene considerato quale supporto all’attività delle singole istituzioni scolastiche e delle famiglie, avente lo scopo di contribuire al miglioramento della vita scolastica attraverso il sostegno allo sviluppo armonico dell’alunno e la prevenzione del disagio sociale e relazionale.
L’articolo 2 disciplina invece l’organizzazione del Servizio, prevedendo il ricorso a strutture specializzate o a singoli professionisti comunque iscritti all’ordine professionale degli psicologi. Viene inoltre riconosciuta alle istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, la facoltà di avvalersi dei Servizi di psicologia scolastica istituiti. Quanto all’articolo 3 del disegno di legge, esso precisa i compiti e le attività del Servizio sopra menzionato. Al riguardo, la relatrice si sofferma in particolare sull’attività di consulenza e sostegno ai docenti, agli alunni e ai loro genitori sia in forma collegiale sia individuale, sulla promozione di attività di formazione per gli operatori scolastici e sull’attività di orientamento e collegamento per e con i genitori finalizzata alla promozione e al coordinamento delle attività di orientamento scolastico e professionale, ricordando nel contempo il compito del Servizio di operare il collegamento con altri servizi territoriali, fatte salve le rispettive competenze.
La fase di sperimentazione del Servizio di psicologia scolastica è invece oggetto dell’articolo 4, che stabilisce che sia il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca a coordinare e assicurare il monitoraggio della predetta sperimentazione per la durata di tre anni scolastici, in vista della realizzazione di almeno un Servizio permanente in ogni regione o provincia autonoma. A tale scopo, viene istituito con decreto ministeriale un comitato tecnico-scientifico, della cui composizione dà puntualmente conto la relatrice.
Infine, ella riferisce sull’articolo 5, relativo alla copertura finanziaria del provvedimento, per il quale vengono stanziati più di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

7a 13 in sede referente, Disciplina attività musicali
Infanzia 6 Indagine conoscitiva sull’abuso e lo sfruttamento dei minori

01 – 28 marzo Governo

28 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 9,50 a Palazzo Chigi

– Il Consiglio ha inoltre approvato i seguenti provvedimenti: (…)
su proposta del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Moratti:
– uno schema di regolamento che definisce i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, in attuazione della legge n.508 del 1999. Sul provvedimento saranno acquisiti i prescritti pareri; (…)
La seduta ha avuto termine alle ore 13,45.

20 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10,00 a Palazzo Chigi

Il Consiglio ha commemorato, con un minuto di raccoglimento, la figura del prof. Marco BIAGI, assassinato ieri sera a Bologna, ed ha espresso sentimenti di profondo cordoglio ai familiari, disponendo altresì per lo svolgimento dei funerali di Stato. Ha deciso inoltre di rivolgere ai Sindacati l’invito a riprendere il dialogo anche per onorare la memoria del prof. BIAGI (“uomo del dialogo”) il quale si è costantemente impegnato per un confronto democratico fra Governo e parti sociali.
Il Ministro dell’Interno Scajola, immediatamente rientrato dagli Stati Uniti per coordinare le indagini sull’odioso delitto, ha riferito sulla dinamica dell’attentato ed ha assicurato l’impegno assoluto degli apparati di sicurezza per individuare gli assassini.
Successivamente, il Consiglio ha affrontato il problema dell’immigrazione clandestina, all’esito anche del recente sbarco avvenuto in Sicilia. L’accelerazione del fenomeno, registrata in questi ultimi mesi, impone – ha sottolineato il Presidente Berlusconi – un’azione immediata e coordinata a livello europeo, con il coinvolgimento di tutti i Governi dell’Unione, al fine di adottare strategie comuni ed efficaci soprattutto nei confronti dei Paesi da cui hanno origine i flussi emigratori clandestini. Tuttavia – ha soggiunto il Presidente Berlusconi – occorre nell’immediato adottare misure urgenti per fronteggiare adeguatamente, sul piano organizzativo, le numerose presenze di stranieri irregolari, ricorrendo alla dichiarazione dello stato di emergenza, proposta dal Ministro Scajola. Il Consiglio ha condiviso ed ha deliberato in tali sensi.
In materia di immigrazione, il Consiglio ha assunto le seguenti ulteriori decisioni:
– nomina di un Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla clandestinità degli stranieri irregolari;
– iniziative con gli altri Stati dell’Unione europea per fare delle frontiere italiane la “frontiera d’Europa”;
– revisione della disciplina in materia di diritto di asilo;
– richiamo per consultazioni degli Ambasciatori italiani presso i Paesi da cui hanno origine i flussi emigratori, nonché iniziative per eventuali penalizzazioni in campo economico nei confronti degli stessi;
– interventi economici a sostegno dei Paesi che adottano adeguate politiche di contenimento del fenomeno migratorio, al fine di favorire uno sviluppo economico all’interno degli stessi.
Il Presidente Berlusconi ha poi invitato i Ministri ad assumere per tempo le necessarie iniziative per il semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea, tenuto conto dei particolari impegni che ne conseguono sul piano organizzativo e della sicurezza. Per raggiungere tali obiettivi con tempestività ed efficacia, ha proposto di dichiarare “grande evento” il predetto periodo di Presidenza e tutte le manifestazioni ed eventi connessi (a norma delle disposizioni in materia di protezione civile), al fine di provvedere con strumenti straordinari alla predisposizione degli opportuni interventi. Il Consiglio ha concordato sull’iniziativa.
Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti: (…)
Il Consiglio ha inoltre proseguito l’esame del disegno di legge che provvede ad adeguare l’ordinamento della Repubblica alle modifiche costituzionali introdotte dalla legge n.3 del 2001.(…)
La seduta ha avuto termine alle ore 13,40.

14 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 9,55 a Palazzo Chigi

(…) Dopo approfondito esame, su proposta del Ministro del Lavoro, Maroni, il Consiglio ha approvato un emendamento correttivo dell’art.10 del disegno di legge n. 848/Senato, che ha i seguenti prioritari obiettivi:
a) introdurre finalmente in Italia una “borsa del lavoro” affinché domanda e offerta si incontrino agevolmente attraverso il rapido decollo dei servizi privati all’impiego e del sistema informativo del lavoro;
b) avviare il collegamento tra formazione continua e sussidi ai disoccupati, in modo da sostenere chi cerca davvero lavoro e disincentivare comportamenti passivi;
c) diffondere il lavoro a tempo parziale (8% in Italia contro 18% in media UE e 41% in Olanda) e altre tipologie contrattuali (lavoro a chiamata, lavoro occasionale, leasing di manodopera) attraverso regole semplici e flessibili, utili ad accrescere le opportunità di lavoro;
d) estendere le tutele a forme di lavoro che oggi ne sono prive, come le collaborazioni coordinate e continuative.
La proposta definita oggi è rivolta ad accrescere il numero dei posti di lavoro regolari e stabili attraverso l’esperimento, per quattro anni, di sostituire la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro con quella del risarcimento nel caso di licenziamento ingiustificato, già oggi vigente per i lavoratori di aziende con meno di 15 dipendenti. Il licenziamento ingiustificato non deve essere confuso con quello discriminatorio o a danno della donna che si sposa o si trova in maternità, che rimane nullo e quindi assistito dalla reintegrazione nel posto di lavoro. Si tratta pertanto di una norma già applicata a molti lavoratori in Italia (circa 3 milioni) e, peraltro, largamente prevalente in Europa; solo in Italia, Austria e Portogallo si applica la sanzione della reintegrazione obbligatoria.
Il risarcimento in luogo della reitegrazione è previsto per:
a) i lavoratori che emergono dall’economia sommersa;
b) i lavoratori assunti oltre i 15 dipendenti al fine di stimolare la crescita dell’occupazione e della dimensione nelle piccole imprese;
c) la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato nelle Regioni del Mezzogiorno, al fine di accrescere le possibilità di attrarre investimenti in occasione della prevista ripresa economica.
Il Consiglio ha poi deciso l’istituzione di un tavolo di confronto con la Parti sociali per la definizione dello “Statuto dei lavori”.
Successivamente, il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti: (…)
su proposta del Ministro dell’Istruzione e dell’Università, Moratti:
un disegno di legge (approvato in via definitiva a seguito del parere reso dalla Conferenza unificata) recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; (…)
Il Consiglio, previa relazione del Ministro per gli Affari Regionali, La Loggia, ha avviato l’esame di uno schema di disegno di legge che, in relazione alle significative modifiche costituzionali introdotte dalla legge n.3 del 2001, provvede ad adeguare l’ordinamento della Repubblica per la concreta applicazione della riforma del titolo V della Costituzione. (…)
La seduta ha avuto termine alle ore 14,55.

7 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10,10 a Palazzo Chigi

Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti: (…)
su proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro per la Funzione Pubblica, Frattini:
– un disegno di legge che, apportando modifiche ed integrazioni alla legge n.241 del 1990, provvede a riaffermare con maggiore vigore il principio di legalità dell’azione amministrativa. Inoltre, le Amministrazioni pubbliche avranno la facoltà di ricorrere anche a strumenti di diritto privato nel perseguimento dei relativi fini istituzionali. Il complesso degli interventi posti in essere rafforza le misure di tutela del cittadino, con particolare riferimento ad eventuali comportamenti illegittimi delle Amministrazioni. Ulteriori disposizioni provvedono a potenziare l’istituto della Conferenza di servizi e le competenze della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
Sul provvedimento è stato acquisito il parere della Conferenza unificata; (…)
La seduta ha avuto termine alle ore 12,35.

1 Il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 10,30 a Palazzo Chigi

(…) Il Presidente Berlusconi ha altresì comunicato che, in occasione del recente protocollo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali relativamente al rapporto di lavoro pubblico, il Governo si è impegnato a conformare la propria attività in materia al rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n.165 del 2001, che riserva alla contrattazione collettiva taluni istituti particolari (per esempio, il trattamento economico) del predetto rapporto di lavoro. Conseguentemente si dovrà evitare l’assunzione di iniziative in deroga alla riserva negoziale. In tali sensi, il Presidente adotterà una direttiva.
Il Consiglio ha quindi approvato i seguenti provvedimenti:
su proposta del Presidente Berlusconi :
– un disegno di legge recante norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi, che integra la riforma della legislazione ecclesiastica avviata nel 1984 e articolatasi nella revisione concordataria, nell’approvazione delle norme sugli enti cattolici e il sostentamento del clero, nonché nella applicazione del procedimento di cui al terzo comma dell’articolo 8 della Costituzione per la regolamentazione, sulla base di “intese”, dei rapporti tra lo Stato ed alcune Confessioni religiose, che hanno segnato la prima, significativa fase di un vasto processo di rinnovamento tutt’oggi in corso.
Con il presente disegno di legge il Governo intende dare compiuta attuazione ai principi costituzionali in materia di libertà di coscienza, di religione o credenza e, contestualmente, abrogare la normativa ancora vigente sull’esercizio di culti diversi dal cattolico che venivano in altro contesto definiti “ammessi”.
Il provvedimento, la cui elaborazione è stata possibile grazie a contributi tecnici di alto livello, rappresenta un significativo passo del Governo per rispondere alle legittime esigenze di numerose e importanti Confessioni religiose largamente rappresentate in Italia (quale, tra le altre, quella islamica) che resterebbero altrimenti ancora soggette alla legislazione sui cosiddetti “culti ammessi”;
su proposta del Presidente Berlusconi e del Ministro per la Funzione Pubblica, Frattini:
– un decreto presidenziale per l’approvazione di un elenco di rilevazioni statistiche (rientranti nel Programma statistico nazionale 2002-2004) che comportano obbligo di risposta per i soggetti privati. L’iniziativa è finalizzata ad assicurare l’acquisizione di dati e notizie, ritenuti essenziali per il Sistema informativo nazionale;
su proposta del Presidente Berlusconi e dei Ministri Stanca e Frattini:
– un regolamento che, in linea con il processo di sviluppo dell’e-government, provvede a disciplinare le procedure telematiche di cui le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, attraverso il ricorso a sistemi automatizzati per la scelta del contraente. L’iniziativa (che pone l’Italia nei primi posti a livello mondiale nell’utilizzo di tali strumenti informatici) è finalizzata a garantire non soltanto maggiore trasparenza, economicità e rapidità delle gare, ma anche la più ampia partecipazione al mercato delle forniture pubbliche; (…)
La seduta ha avuto termine alle ore 12,30.

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Educazione&Scuola©