06 1999

30 giugno Graduatorie Supplenze

Con la circolare 9 aprile 1999, n. 96, il MPI, nel confermare le vigenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze relative al personale docente, educativo e ATA anche per il prossimo as.1999/2000,  fissa al 30 giugno 1999 il termine ultimo per presentare la domanda per le Graduatorie Provinciali Esaurite (pubblicate il 30 aprile 1999) e per il reinserimento degli esclusi.

In Concorsi@edscuola.com a cura di Pino Santoro

01 – 30 giugno Scuola e Parlamento

La 7a Commissione del Senato esamina:

  • il 3 giugno, in sede referente, il DdL 4012 AS, relativo all’Ordinamento della scuola non statale;
  • il 3 giugno, in sede deliberante, il DdL per le Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (DdL n. 3836 AS), già approvato dalla Camera dei deputati;
  • il 3 e 30 giugno, in sede deliberante, il DdL 3167-B, per l’Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore della attività culturali (già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);
  • il 2 e 3 giugno la Disciplina dell’accesso ai corsi universitari: il testo è approvato nella seduta del 3 giugno 1999;
  • il 15 e 22 giugno, congiuntamente, i disegni di legge n. 4022 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), n. 1493 (Istituzione del numero chiuso nei corsi di laurea in medicina e chirurgia), n. 4001 (Nuove norme sul numero chiuso nelle facoltà universitarie), 4003 (Norme per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di laurea dell’università ad accesso programmato), 4020 (Norme di sanatoria relative all’iscrizione ai corsi universitari per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999);
  • il 2 e 23 giugno, in sede referente, il testo unificato dei DdL AS nn. 2619, 755, 1547, 2821 – Disciplina generale dell’attività musicale;
  • il 30 giugno, lo Schema di regolamento sull’innalzamento dell’obbligo di istruzione;
  • il 30 gilugno, il Piano di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l’anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;
  • il 30 giugno, Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sulla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola; riportiamo di seguito un estratto del resoconto della seduta:
    Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sulla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola.
    Il ministro BERLINGUER rileva preliminarmente che il decreto legislativo di riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, di prossima pubblicazione, trae origine dalla delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, con la quale il legislatore ha inteso affidare al Governo il riordino del comparto, nell’ambito del più generale riordino dell’Amministrazione statale prefigurato dalla stessa legge n. 59.
    La riforma degli organi collegiali territoriali si distingue peraltro, ricorda, dalla riforma degli organi collegiali interni della scuola, in ordine alla quale è in corso una apposita iniziativa legislativa di origine parlamentare, attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera dei deputati (atto Camera n. 2266 e abbinati).
    Nel dare attuazione alla predetta delega, il Governo ha dunque posto mano alla revisione della vigente normativa sugli organi collegiali territoriali, risalente ai famosi decreti delegati del 1974 che per la prima volta avevano introdotto forme di partecipazione alla vita della scuola. Tale revisione non poteva peraltro prescindere dalle principali novità degli ultimi anni in ambito scolastico: da un lato, l’autonomia delle singole istituzioni e il corrispondente superamento dell’impianto centralista dell’amministrazione scolastica e, dall’altro, il conferimento alle realtà locali ‘ operato dal decreto legislativo n. 112 dello scorso anno – di importanti funzioni e competenze già svolte a livello centrale (la programmazione dell’offerta formativa alle regioni e le procedure di dimensionamento della rete scolastica al concorso di scuole ed enti locali).
    In questo quadro, il Governo ha posto particolare attenzione nel modificare il centro di equilibrio della partecipazione agli indirizzi della scuola, in coerenza con la riforma complessiva del Ministero, che trasferisce dal capoluogo di provincia a quello di regione il fulcro delle principali attività. In tal senso, è stata superata la precedente ottica di rappresentanza provinciale e distrettuale, in favore dell’istituzione di consigli scolastici regionali. A livello subregionale, si è invece preferito attribuire alle regioni stesse la discrezionalità sul numero di organi locali da istituire, in ragione della rispettiva consistenza. Ciò, in considerazione della effettiva disomogeneità del territorio regionale che, se da un lato impone senz’altro l’istituzione di organismi locali, dall’altro sconsiglia tuttavia di imporre un modello unico su tutto il territorio nazionale.
    Altra linea guida della riforma, prosegue il Ministro, è stata quella di ridurre il numero dei componenti degli organi collegiali e di abbassare la soglia del numero legale, al fine di favorirne la vitalità.
    Quanto alla loro composizione, il Governo ha ritenuto di stimolare il rapporto con le realtà sociali circostanti, soprattutto per quanto riguarda gli organi territoriali locali. In un’ottica di autonomia, è infatti a suo giudizio indispensabile scongiurare il rischio di autoreferenzialità, che pure finora ha rappresentato un elemento critico del mondo della scuola. E’ stata pertanto prevista la partecipazione diretta delle componenti scolastiche (docenti, genitori e studenti), affiancata da rappresentanze di enti locali e delle parti sociali. Per quanto riguarda in particolare i consigli regionali, è prevista una prevalente rappresentanza interna del mondo scolastico; tuttavia, la partecipazione delle altre realtà sociali è assicurata dalla presenza dei presidenti degli organi sub-regionali e locali, assumendo che le sedi locali abbiano eletto alla presidenza esponenti delle diverse componenti. Per quanto riguarda invece il Consiglio superiore (che andrà a sostituire l’attuale Consiglio nazionale), si è inteso ridurne fortemente la composizione, evitando altresì la stratificazione dei rappresentanti dei diversi ordini e gradi di scuola. L’esperienza aveva d’altronde segnalato una forte carenza nella precedente rappresentanza ed in particolare quella della componente culturale educativa. Il nuovo Consiglio superiore pertanto non sarà più presieduto dal Ministro (ma avrà un presidente elettivo) e sarà composto da 36 anziché 76 membri di diversa estrazione: da una parte quindici membri elettivi della scuola e, dall’altra, quindici membri di nomina ministeriale, in ordine ai quali il Ministro attingerà fra gli esponenti di maggiore rilievo della cultura scolastica nazionale assicurando il massimo pluralismo. Ad essi si aggiungeranno poi tre rappresentanti delle scuole alloglotte e tre rappresentanti delle scuole pareggiate.
    Si apre il dibattito.
    Il senatore BISCARDI conviene con le linee di riforma illustrate dal Ministro. In particolare, ritiene che il riassetto del Consiglio nazionale fosse indifferibile, dal momento che la sua attuale composizione è risultata spesso fortemente condizionata da spinte corporative. Quanto alla composizione del nuovo Consiglio superiore, egli invita peraltro il Ministro a scegliere, fra i componenti di sua nomina, meno pedagogisti e più storici della scuola.
    Svolge poi alcune considerazioni sui consigli scolastici regionali e locali. Nel dichiararsi senz’altro d’accordo con l’istituzione di organi a livello regionale, coerenti con la riforma dell’Amministrazione scolastica, ritiene tuttavia che la loro durata non dovrebbe essere difforme da quella dei consigli regionali, di cui dovrebbero rappresentare l’interfaccia. Rileva poi rischi di difficoltà operative, attesa la necessità di eleggere i presidenti degli organi locali prima di ottenere un pieno funzionamento degli organi regionali.
    In una breve interruzione, il ministro BERLINGUER precisa che l’avvio dei consigli scolastici regionali è prevista per il 1° settembre 2001, garantendo così ampi margini di tempo per tutti i passaggi procedurali precedenti.
    Il senatore BISCARDI riprende il proprio intervento ribadendo le difficoltà operative dianzi segnalate. Auspica poi un maggiore coinvolgimento delle regioni nell’individuazione degli organi locali.
    Il senatore ASCIUTTI, nel lamentare il mancato consuntivo dell’attività degli attuali organi collegiali territoriali di cui la riforma prevede la soppressione, manifesta alcune perplessità: anzitutto l’ineleggibilità al Consiglio superiore, disposta dal comma 8 dell’articolo 2, dei soli membri del Parlamento nazionale.
    In una breve interruzione, il ministro BERLINGUER precisa che, nel testo definitivo, l’ineleggibilità è stata estesa ai Ministri ed ai parlamentari europei.
    Il senatore ASCIUTTI, riprendendo la parola, si duole poi della esclusione del Ministro dalla composizione (e dalla Presidenza) del nuovo Consiglio superiore. Chiede infine chiarimenti in ordine al comma 3 dell’articolo 4, che prevede la partecipazione ai consigli scolastici regionali di rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro e dei lavoratori, richiamando l’attenzione del Governo sulla presenza, in seno ad organismi chiamati ad esprimere pareri obbligatori sull’ordinamento scolastico, di componenti che nulla hanno a che fare con il mondo della scuola.
    Il senatore MASULLO rileva una incongruità, nel testo dello schema di decreto legislativo trasmesso dal Ministro al presidente Ossicini e da questi consegnato ai componenti della Commissione, in ordine al numero dei membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al comma 5 dell’articolo 2.
    Il ministro BERLINGUER precisa che, nel testo definitivo, è prevista la partecipazione di quindici componenti eletti, quindici componenti di nomina ministeriale (di cui tre designati dalla Conferenza Stato-regioni e tre designati dal CNEL), tre rappresentanti delle scuole alloglotte e tre rappresentanti delle scuole pareggiate. I rappresentanti delle Accademie e dei Conservatori, di cui al comma 7 del medesimo articolo 2, sono invece temporanei, in attesa del riordino dell’istruzione artistica superiore.
    Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

Il 3 giugno la Commissione Speciale in materia d’infanzia del Senato esamina i DdL sulla Istituzione dello Psicologo scolastico (DdL as 2967, 2888, 1829, 3345, 3620 e 3866).

Il 15, 17, 22 e 23 giugno l’11a Commissione (Lavoro) della Camera, in sede referente, esamina il DdL 5974 AC sulla Valorizzazione del personale della Scuola; il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 5974 è fissato per martedì 22 giugno 1999, alle ore 20.
Il 23 giugno la Commissione dà mandato al relatore Stelluti di riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo del disegno di legge trasmesso dal Senato e nomina il Comitato dei nove.

La 7a Commissione Istruzione della Camera affronta:

  • il 2 e 30 giugno, in sede referente, il DdL 5029, Arti musicali, visive e coreutiche;
  • l’1, 15 e 23 giugno, in sede referente, il DdL del Governo sulle Disposizioni in materia di università (AC 5924 e AC. 5531);
  • il 15, 17 (audizioni informali), e 22 giugno, in sede referente, il DdL sulla Terza fascia del ruolo dei professori universitari (AC. 5980, già approvato dalla 7a commissione Senato);
  • l’1, il 2, il 15, 17, 22 e 23 giugno, in sede referente, il testo unificato dei DdL sul Riordino dei Cicli Scolastici. Il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato è fissato per le ore 17 del 29 giugno.
    Riportiamo di seguito, dal resoconto della seduta del 23 giugno, l’intervento del ministro della PI:
    “(…) Il ministro Luigi Berlinguer, intervenendo in sede di replica, auspica che il lavoro parlamentare ponga in essere un testo coerente con le aspettative e di qualità.
    Rileva che alcuni deputati hanno espresso preoccupazioni in tal senso, criticando in particolare l’estrema sobrietà del testo. Ritiene invece che esso sia in linea con quello che dovrebbe essere un giusto riparto di competenze tra la legge e la normazione secondaria, non essendo auspicabile una legislazione ridondante e piena di leggi-provvedimento, che spesso i giuristi definiscono come legislazione manifesto o, addirittura, «messianica».
    Non si tratta di una delega al Governo, ma di una delega alla società, atteso che la legge dovrà essere posta in atto da una pluralità di soggetti. Ritiene invece opportuno che il testo definisca con precisione le finalità.
    Ricorda che la riforma «Gentile» nasceva quando l’obbligo scolastico, peraltro fortemente eluso, era limitato alle sole elementari. Oggi la situazione è molto cambiata e si cerca di generalizzare l’istruzione secondaria.
    Sul problema del doppio canale, istruzione e formazione professionale, ritiene anzitutto che non sia opportuno avere posizioni aprioristiche, ricordando come l’istituto professionale di Stato riveste già il rango di scuola. È invece necessario riempire di maggiori contenuti culturali la formazione professionale, senza abbassarne la qualità.
    Esprime, infine, soddisfazione sul fatto che, nella previsione dell’entrata in vigore del regolamento, sia aumentato il numero di iscrizioni alla scuola secondaria.”
  • il 15 e 16 giugno, il Piano di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l’anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi: la commissione esprime, il 16 giugno, parere favorevole;
  • il 22 e 23 giugno, lo Schema di regolamento sull’innalzamento dell’obbligo di istruzione; la Commissione, il 29 giugno, approva esprimendo il seguente parere:
    Parere sullo schema di regolamento contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione.
    La VII Commissione Cultura, esaminato lo schema di regolamento in oggetto,
    preso atto che i rapporti tra istruzione e formazione professionale, previsti dagli articoli 6 e 7, sono coerenti con le indicazioni della legge n. 9 del 1999 e rispettano l’ordine del giorno n. 5 approvato dal Senato il 13 gennaio 1999;
    rilevato che l’impostazione curriculare flessibile, che agevola passaggi di indirizzo, interventi integrativi, moduli di raccordo ecc., rientra nel quadro previsto dallo schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
    sottolineata l’importanza di un nuovo ed efficace approccio ordinamentale, pur nella consapevolezza che il miglioramento della scuola e della formazione dipende anche dall’organizzazione della didattica, dalla qualità degli insegnamenti, dalle risorse impiegate, dalle condizioni di governo, dal sistema di controllo, dai contenuti culturali,
    esprime parere favorevole
    con le seguenti osservazioni:
    1. all’articolo 2, comma 3, dopo le parole: «rilasciata la certificazione» inserire le seguenti: «delle conoscenze maturate, delle capacità e»;
    2. all’articolo 2, comma 4, dopo la parola: «curriculi» inserire le seguenti: «e mediante accordi con i centri di formazione professionale riconosciuti» e al punto 2) sopprimere le parole da: «costituiti anche da « fino alla fine del comma;
    3. all’articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «a rinforzare le competenze disciplinari di base» con le seguenti: «a consolidare le conoscenze disciplinari di base e a rinforzare le capacità e le competenze «;
    4. all’articolo 5, comma 1, dopo la parola: «conoscenze» inserire le seguenti: «, delle capacità»;
    5. all’articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «consentire», inserire le seguenti: «a conclusione dell’obbligo»; nel secondo periodo dopo le parole «ad offrire allo studente» inserire le seguenti: «, i cui genitori ne facciano richiesta,» e sostituire le parole: «non oltre il primo quadrimestre» con le seguenti: «non oltre i primi due mesi dell’anno scolastico»;
    6. all’articolo 6, comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «e per avviare con le stesse scuole e i centri di formazione professionale un piano coordinato territoriale di interventi.»;
    7. all’articolo 7, primo periodo, dopo la parola: «obbligo « inserire le seguenti: «con i centri di formazione professionale riconosciuti» e sostituire le parole: «nei centri di formazione professionale riconosciuti» con le seguenti: «in tali centri»;
    8. all’articolo 7, secondo periodo, sostituire le parole: «garantiscono l’acquisizione delle competenze di base» con le seguenti: «favoriscono l’acquisizione delle conoscenze e il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità e alle competenze di base»;
    9. all’articolo 9, comma 2, dopo la parola: «indica» inserire le seguenti: «le conoscenze, le capacità e»;
    10. in riferimento alle iniziative sperimentali previste dall’articolo 7, è particolarmente urgente che i Provveditorati agli studi, e per loro tramite le scuole, ricevano istruzioni in ordine alla possibilità, a partire dall’anno scolastico 1999-2000, di dar corso alle iniziative sperimentali di assolvimento dell’obbligo anche con forme di interazione con centri di formazione professionale riconosciuti, al fine di portarle a conoscenza degli alunni e delle loro famiglie, in occasione della consegna dei risultati di esame di licenza media;
  • il 29 giugno, la deliberazione per la trasmissione di osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva per l’attuazione della legge 59 del 1997 sullo Schema di decreto legislativo recante il riordino del Centro europeo dell’educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e la trasformazione dell’ente «Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo Da Vinci»; la Commissione approva con le seguenti osservazioni:
    «La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione);
    esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «Riordino del Centro europeo dell’educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione dell’Ente «Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci» in fondazione»,
    valutato positivamente il contenuto dello schema di decreto legislativo e ritenuto l’articolato idoneo a dare una nuova disciplina ad enti che dovranno assumere funzioni diverse per le quali erano stati istituiti in coerenza con le trasformazioni culturali e amministrative in atto,
    DELIBERA DI ESPRIMERE LE SEGUENTI OSSERVAZIONI
    a) sia esplicitato in premessa che la delega di cui il provvedimento costituisce esercizio è da riferirsi all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997, e non all’articolo 11, comma 1, lettera a), della medesima legge. Trattasi, infatti, del riordino di enti pubblici nazionali e non del riordino dei Ministeri e delle Amministrazioni centrali;
    b) la nuova disciplina recata dagli articoli 1, 2 e 3 sia formulata quale novella al testo unico in materia di pubblica istruzione».
  • il 23 giugno, l’Audizione del Sottosegretario per la pubblica istruzione Teresio Delfino relativamente alla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;
  • il 2 e 23 giugno l’indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica (audizioni).

Fra le interrogazioni a risposta immediata, svoltesi il 15 giugno nella 7a Commissione della Camera, segnaliamo quelle relative all’attribuzione dei crediti scolastici ed alla nomina di personale con contratto a tempo indeterminato in qualità di commissario d’esame, per le quali riportiamo di seguito un estratto del verbale della seduta.

5-06353 Riva: crediti scolastici formativi.

Lamberto RIVA (PD-U), illustrando l’interrogazione in titolo, chiede se non sia opportuno rivedere il meccanismo dei crediti scolastici formativi che, a suo giudizio, non sono equi nei confronti degli studenti per via della rigidità del meccanismo e della insufficienza delle fasce previste e della banda di oscillazione. Chiede infine un chiarimento sulla posizione dell’insegnante e dell’insegnamento di religione cattolica nell’attribuzione dei crediti scolastici e formativi.
Il sottosegretario Nadia MASINI fa presente che l’attività del consiglio di classe si articola in momenti distinti tra loro sotto il profilo logico – operativo: quello della effettuazione dello scrutinio finale nel quale si attribuiscono i voti relativi a ciascuna disciplina e si determina il punteggio costituente la media aritmetica di tali voti (a tale operazione aritmetica non concorre il giudizio dato dall’insegnante di religione per la sua disciplina); quello della individuazione della banda di oscillazione ad esso corrispondente e della conseguente assegnazione nell’ambito della stessa banda, del punteggio definitivo da assegnare a ciascun allievo sulla base della valutazione complessiva inerente l’interesse e l’impegno dimostrato dal medesimo al dialogo educativo, la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative nonché eventuali crediti formativi. A questa seconda fase partecipa il docente di religione per gli allievi che si avvalgono di tale insegnamento – con i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 202/90 che ha reso applicativa l’intesa con la CEI, stipulata a seguito dell’accordo modificativo del concordato lateranense – ed i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione per gli allievi che hanno seguito delle attività. Quanto al rilievo che il sistema finisce per penalizzare gli allievi privi di debito formativo, fa presente che mentre agli allievi promossi senza debito formativo può essere attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione in cui sono collocati, agli allievi promossi con debiti formativi va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione e soltanto nel caso di accertato superamento del debito formativo il consiglio di classe può integrare, in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico successivo, il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Fa presente infine che è stato già istituito un apposito Osservatorio con il compito di monitorare, verificare e valutare l’applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato.
Lamberto RIVA (PD-U), intervenendo in replica, si dichiara soddisfatto della precisazione del rappresentante del Governo sul ruolo dell’insegnante di religione, che fa parte del consiglio di classe. Ritiene, invece, che sia opportuno porre la massima attenzione al meccanismo dei crediti formativi. A tal fine propone, per esempio, di considerare il punteggio dei crediti scolastici e formativi come aggiuntivo rispetto ad un voto base risultante dalla media dei voti, di ampliare il punteggio riservato alle scuole, estendendo fino a 30 punti il peso del credito scolastico e formativo, di considerare nel calcolo della media dei voti come voto negativo il debito scolastico, che potrà essere eventualmente recuperato nell’anno successivo.

5-06354 Napoli: incarichi a commissari per i nuovi esami di Stato.

Angela NAPOLI (AN), illustra l’interrogazione in titolo sui criteri adottati per la nomina a commissari per gli esami di Stato. Risulta infatti che sono stati nominati docenti con contratto a tempo determinato ed anche molti insegnanti a riposo, mentre personale di ruolo che ha seguito corsi di aggiornamento nel corso di tutto l’anno non è stato invece chiamato. Altrove sono stati nominati gli stessi commissari dell’anno passato nonostante lo specifico divieto e in un istituto di Cittanova risulta essere nominata come commissario la sorella del capo d’istituto.
Data la complessità dello svolgimento delle nuove prove di esame chiede come sia possibile che personale a riposo o con contratto a tempo determinato sia stato privilegiato nella nomina a commissario.
Il sottosegretario Nadia MASINI osserva che i criteri seguiti nella formazione della commissione degli esami di Stato sono quelli previsti dalla normativa vigente; in particolare, è la stessa legge n. 425 del 1997 a prevedere che i capi di istituto e i docenti in pensione possano essere nominati nelle commissioni. Quanto ai docenti non abilitati, precisa che la normativa stabilisce un ordine di nomina secondo varie fasi territoriali: nel comune di abituale dimora o di servizio; nei comuni della provincia di abituale dimora o di servizio; nei comuni di altra provincia della regione di abituale dimora o di servizio.
Nell’ambito di ciascuna delle suddette fasi, le sedi non richieste da parte di docenti abilitati, di ruolo e non, sono state assegnate a docenti non abilitati che le hanno regolarmente richieste.
Circa le nomine di commissari d’esame nella stessa sede dove avevano svolto tale funzione nell’anno precedente, rileva che non esiste alcuna norma che ponga dei divieti in tal senso. Analogamente non è motivo di divieto di nomina il rapporto di parentela di un commissario con il capo d’istituto della stessa sede di esame.
Fa presente, infine, circa la preparazione sul nuovo modello di esame del personale a riposo, che il Ministero ha previsto la costituzione presso ciascun provveditorato agli studi di nuclei di supporto, formati da presidi e docenti già aggiornati, con compiti di assistenza alle commissione e, in particolare, di formazione e aggiornamento dei commissari che non hanno avuto l’opportunità di formazione durante l’anno scolastico.
In ogni caso, fa presente che esiste piena disponibilità da parte del Governo a monitorare e verificare le nomine dei commissari al fine di valutare eventuali disposizioni tenuto conto che le nomine sono effettuate tramite sistema informatico.
Angela NAPOLI (AN), intervenendo in replica, prende atto dell’impegno del Governo, ma ritiene comunque preoccupante il fatto che numerosi docenti di ruolo non siano stati nominati, nonostante le risorse finanziarie spese per la loro formazione, mentre docenti non di ruolo, a seguito di semplici corsi di aggiornamento, sono stati nominati commissari.
Fa presente che il nuovo modello di esame ha creato preoccupazioni maggiori nel personale docente piuttosto che negli studenti.

L’1 giugno la 7a Commissione della Camera esprime parere favorevole alla 11a Commissione in merito al DdL 5974 AC sulla Valorizzazione del personale della Scuola, con la seguente motivazione:

«La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione);
visto il disegno di legge 5974, contenente norme volte a valorizzare la funzione e l’impegno del personale della scuola per la piena attuazione dell’autonomia scolastica;
considerato che il disegno di legge stanzia risorse per 2.700 miliardi nel triennio 1999-2001, al fine di incrementare le risorse per il trattamento accessorio dei docenti, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva;
considerata positiva l’attenzione rivolta a migliorare il trattamento economico del personale scolastico, quale elemento centrale per l’attuazione delle riforme
esprime
PARERE FAVOREVOLE»

Dal 7 al 12 giugno i lavori parlamentari sono sospesi per le elezioni europee ed amministrative.

01 – 30 giugno Adozione Libri di Testo

L’adozione dei libri di testo nelle scuole elementari è regolamentata, sino al 1° settembre del 2000 (come previsto dall’art. 2, comma 2, del DPR che regolamenta l’attuazione dell’art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997), dalla CM 767/96, confermata dalla CM 724/97 e dalla CM 470/98.

Queste le scadenze e le operazioni previste per il mese di giugno:

  • entro 5 giorni dall’avvenuta adozione (26 – 31 maggio),
    • le copie dei testi non adottati saranno consegnate a cura dei docenti responsabili al coordinatore amministrativo della scuola, che ne prenderà nota“;
  • entro il 7 giugno i direttori didattici
    • curano l’affissione all’albo della scuola
      • di una copia dell’elenco dei testi adottati,
      • di un avviso con il quale si comunica che tutti gli atti relativi al procedimento di adozione sono consultabili dagli interessati nei locali indicati nell’avviso stesso
      • delle eventuali deliberazioni sui progetti di sperimentazione e delle conseguenti adozioni dei testi;
    • inviano “copia dell’elenco dei libri di testo ai Provveditori agli Studi, i quali, con apposito avviso da affiggere all’albo dell’Ufficio, comunicheranno che gli elenchi dei libri di testo adottati, trasmessi dai direttori didattici, possono essere consultati da chiunque ne abbia interesse“;
  • entro il 21 giugno i direttori didattici inviano l’elenco dei testi adottati e delle eventuali deliberazioni sui progetti di sperimentazione e delle conseguenti adozioni dei testi
    • all’Associazione Italiana Editori,
    • alle sezioni territoriali dell’ ANARPE.

Il DI 8 aprile 1999 e la CM 107/99, fissano, per l’anno scolastico 1999/2000, il prezzo di vendita al pubblico dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari.

L’adozione dei libri di testo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nei licei artistici ed istituti d’arte è regolamentata, sino al 1° settembre del 2000 (come previsto dall’art. 2, comma 2, del DPR che regolamenta l’attuazione dell’art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997), dalla CM 763/96, confermata dalla CM 725/97 e dalla CM 469/98.

Queste le scadenze e le operazioni previste per il mese di giugno:

  • entro il 4 giugno i capi di istituto inviano
    • all’Associazione Italiana Editori l’elenco dei testi adottati,
    • alle sezioni territoriali dell’ ANARPE, copia di detto elenco;
  • entro il 30 giugno i rappresentanti delle case editrici
    • possono ritirare le copie dei testi non adottate ricevute in saggio dalle scuole. “Le copie non ritirate e il materiale promozionale eventualmente consegnato alle scuole e ai docenti restano a disposizione delle scuole stesse ed utilizzate nelle biblioteche di classe o di istituto“.

05 – 30 giugno Esami di Stato

Di seguito le scadenze previste per il mese di giugno:

Termine delle lezioni Valutazione degli alunni interni e attribuzione del credito scolastico.
22 giugno Attribuzione ai candidati esterni da parte della commissione d’esame del punteggio del credito scolastico. Tale operazione avviene ogni anno il giorno precedente l’inizio delle prove scritte, e quindi varia secondo il calendario scolastico.
23 giugno Inizio dell’esame di stato – Svolgimento della prima prova scritta.

Prima Prova Scritta Esami AS 1998/99

24 giugno Svolgimento della seconda prova scritta.

Seconda Prova Scritta Esami AS 1998/99

25 giugno Giornata a disposizione della commissione per definire la struttura della terza prova scritta.
28 giugno La commissione decide il testo della terza prova scritta.Svolgimento della terza prova scritta.

(Quest’anno lo scorrimento di un giorno per lo svolgimento di tale prova è dovuto
alla coincidenza con il sabato ebraico)

Data variabile Due giorni prima della data di inizio dello svolgimento del colloquio la commissione rende noti i punteggi delle prove scritte ed il calendario dei colloqui mediante pubblicazione all’albo.

In Educazione&Scuola:

15 – 30 giugno Esami Licenza Media

L’OM 72/98 fissa l’inizio degli esami di licenza di scuola media al 15 giugno 1999; le operazioni relative devono concludersi entro il 30 giugno (vd. art. 9, comma 21, OOMM 80/95, 330/97, 65/98 e 128/99).

La CM 127/99 prevede inoltre che i presidenti di ogni commissione d’esame compilino, in duplice copia, una specifica scheda informativa.
Le due copie verranno inviate, rispettivamente

  • al Provveditorato secondo i tempi e le modalità che ogni Provveditore fisserà autonomamente,
  • entro il 15 luglio, al referente di settore delle segreterie tecniche presso le Sovrintendenze scolastiche regionali che
    • entro il 30 novembre farà pervenire un rapporto di sintesi sulle informazioni raccolte alla Direzione Generale che
    • entro il mese di febbraio 2000 redigerà un “Rapporto sugli esami di licenza media”.

decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233
Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

circolare 30 giugno 1999, Prot. n. 39831
Contratto Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo per l’anno scolastico 1999/2000

28 giugno 1999 Trasferimenti Personale Conservatori ed Accademie

Di seguito il calendario relativo ai trasferimenti del personale dei Conservatori e delle Accademie previsto dall’OM 134/99 e dal CCDN (trasmesso con DM 130/99):

Termine ultimo presentazione domanda di movimento 28 giugno
Termine ultimo presentazione della rinuncia alla domanda 15 luglio
Termine ultimo acquisizione a sistema delle domande di trasferimento territoriale 30 luglio
Termine ultimo acquisizione a sistema delle domande di mobilità professionale 20 settembre
Pubblicazione dei movimenti 15 ottobre

Le domande dovranno essere redatte utilizzando l’apposita modulistica allegata all’OM 134/99.

Su Mobilità e Trasferimenti si veda la rubrica ‘aperta’ di Educazione&Scuola:

27 giugno Istruzione per il Kosovo

I ministri dell’Istruzione di 32 stati dell’UE, riuniti in conferenza per due giorni a Budapest, invitano tutti i Paesi che ospitano bambini profughi del Kosovo ad assicurare loro l’insegnamento scolastico fino al ritorno in patria ed a partecipare alla ricostruzione delle scuole in Jugoslavia.

Nei prossimi mesi bisogna fare tutto il possibile per assicurare un’educazione al maggior numero di bambini o giovani costretti dalla guerra a lasciare le loro case” (dal comunicato diffuso al termine della conferenza).

04 – 25 giugno Riforma Ministeri e Organi Scolastici Territoriali

Il 25 giugno, il Consiglio dei Ministri, acquisito il parere positivo della Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali, approva in via definitiva il Decreto Legislativo di riforma degli Organi Scolastici Territoriali attuativo della legge n.59/97.

Di seguito il comunicato stampa del MPI:

Con il riordino degli organi collegiali a livello centrale, regionale e territoriale si concludono gli adempimenti previsti dall’articolo 21 della legge n.59/97 che ha introdotto l’autonomia scolastica. Uno specifico decreto legislativo, approvato oggi in via definitiva dal Consiglio dei ministri, disciplina e assicura rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola. Nel quadro del riordino si ridefinisce il ruolo di tutte le componenti. La loro partecipazione da pletorica, e pertanto teorica, diventa effettiva: si passa infatti, in tutto il territorio nazionale, da una platea interessata di circa 31mila membri a 4.300. In questo ambito assume maggiore rilievo anche la presenza dei genitori. Nei prossimi giorni sarà, inoltre, avviata una riflessione con tutte le rappresentanze dei genitori per valutare e ricercare assieme modi e forme più efficaci al fine di rendere effettivo il loro diritto – dovere di educare.

Gli organi collegiali sono tre:

A livello centrale, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione diventa anche un organo di supporto tecnico scientifico del ministro. Esso passa dagli attuali 76 a 36 membri, di cui 15 sono eletti dalla componente elettiva del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali, 15 sono nominati dal ministro della Pubblica Istruzione, 3 sono eletti rispettivamente dalle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle D’Aosta, 3 ancora sono nominati dal ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dei Comuni. Resta in carica 5 anni.

A livello regionale, il Consiglio scolastico regionale dell’istruzione assolve a livello regionale le stesse funzioni di quello nazionale, fornendo consulenza al dirigente regionale. E’ costituito dai presidenti dei Consigli scolastici locali (verosimilmente i genitori) poiché le altre componenti vi sono rappresentati con elezioni di secondo grado; da componenti eletti dalle rappresentanze delle scuole statali nei Consigli scolastici locali; da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute; da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle parti sociali. Il numero complessivo dei componenti eletti è determinato in proporzione al numero del personale scolastico e varia da 14 a 16 se inferiore o superiore a 50mila. Resta in carica tre anni.

A livello territoriale, il Consiglio scolastico locale sostituisce gli attuali Distretti e Consigli scolastici provinciali. Assolve una funzione di consulenza all’amministrazione, alle scuole e agli enti locali che lo richiedono sulla realizzazione dell’autonomia. E’ composto da rappresentanti eletti del personale della scuola del territorio, da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio delle medesime scuole, da due rappresentanti del personale amministrativo, da tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, da tre rappresentanti degli studenti designati dalle consulte provinciali degli studenti e da cinque rappresentanti designati dagli Enti locali. Il numero complessivo di componenti eletti è determinato in proporzione al numero del personale delle scuole statali nella misura di 14 o 16 se inferiore o superiore a 30mila. Resta in carica tre anni.

Il 4 giugno il Consiglio dei Ministri approva

  • un Decreto Legislativo di riforma degli Organi Scolastici Territoriali che istituisce
    • il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (al posto dell’attuale Consiglio Nazionale della PI)
      in carica per cinque anni è costituito da 36 membri (contro gli attuali 76)
    • il Consiglio Scolastico Regionale
      in carica per tre anni è costituito, in ragione del numero del personale, da 14-16 membri
    • il Consiglio Scolastico Locale (al posto dei Consigli Scolastici Provinciali e Distrettuali)
      in carica per tre anni è costituito, in ragione del numero del personale, da 14-16 membri;
  • uno Schema di Decreto Legislativo, relativo alla riforma dei ministeri, che prevede, a partire dalla prossima legislatura, la riduzione degli stessi dai 18 attuali a 11 (contro i 10 previsti inizialmente dal testo).
    Il testo passa ora all’esame del Parlamento che dovrà esprimersi definitivamente entro il 31 luglio (scadenza prevista dalla legge delega).

Approvati anche:

  • uno Schema di Decreto Legislativo che prevede un nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • un disegno di legge costituzionale che modifica il secondo comma dell’articolo 95 della Costituzione.

Questa la struttura delle modifiche proposte:

Attuale Legislatura Prossima Legislatura
Interno Interno
Affari Esteri Affari Esteri
Giustizia Giustizia
Difesa Difesa
Tesoro-BilancioFinanze Economia e Finanze
IndustriaCommercio estero

Agricoltura

Comunicazioni

Attività produttive e Comunicazioni
AmbienteLavori pubblici Ambiente e Tutela territorio
Lavori pubbliciTrasporti Infrastrutture e Trasporti
LavoroSanità Diritti sociali
Pubblica IstruzioneUniversità Istruzione, Università e Ricerca
Beni culturali Beni e Attività culturali

Di seguito un estratto del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 45 del 4 giugno 1999:

(…) Il Consiglio ha approvato su proposta del Presidente D’Alema, due schemi di decreti legislativi (in via preliminare per l’invio al parere della Commissione bicamerale competente) concernenti, rispettivamente, la riforma dell’organizzazione del Governo e il nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché un disegno di legge costituzionale che modifica il secondo comma dell’articolo 95 della Costituzione.
Il primo schema provvede, in coerenza con i principi di delega previsti dalla legge n.59 del 1997, a ridurre il numero dei Ministeri (complessivamente in 11), con l’obiettivo di eliminare le duplicazioni e dare vita ad organismi più coesi che possano meglio e più efficacemente tradurre la politica generale del Governo, nonché all’istituzione di Agenzie di settore ed al riordino dell’amministrazione periferica dello Stato. Il decreto contiene non solo la riforma degli apparati ministeriali presi singolarmente, ma una nuova organizzazione unitaria e complessiva del Governo centrale, al fine di svolgere nel modo migliore il ruolo che allo Stato spetta in ragione dell’appartenenza all’Unione Europea, del suo nuovo assetto decentrato e delle nuove esigenze di regolazione e di governo.
Il secondo schema, che provvede alla riforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risponde all’esigenza generale di disegnare una Presidenza moderna e coerente con il ruolo costituzionale di direzione, impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio al fine di assicurare l’unitarietà dell’azione di Governo, la collaborazione tra i diversi livelli di Governo, l’assunzione piena delle responsabilità connesse alla partecipazione all’Unione Europea.
Il terzo provvedimento (che modifica il secondo comma dell’articolo 95 della Costituzione) provvede ad adeguare le responsabilità ministeriali all’evoluzione legislativa nel frattempo intervenuta in ordine alla titolarità degli atti.

Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti:
Su proposta del Presidente del Consiglio, D’Alema, e del Ministro della Pubblica Istruzione, Berlinguer:
– uno schema di decreto legislativo che provvede al riordino degli Organi collegiali territoriali della Scuola ed in particolare del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei Consigli scolastici provinciali e dei Consigli scolastici distrettuali, in attuazione della legge n.59 del 1997. In sostituzione delle predette strutture sono istituiti, a livello centrale, il Consiglio superiore della pubblica istruzione; a livello regionale, i Consigli regionali dell’istruzione; a livello territoriale, i Consigli scolastici locali. Tale riorganizzazione si colloca nel complessivo riordino del sistema nazionale di istruzione, ispirandosi a criteri di armonizzazione con le nuove competenze dell’Amministrazione scolastica centrale e periferica, nonché di razionalizzazione e di semplificazione degli organi attualmente esistenti. Il nuovo assetto consente un più diretto collegamento con le comunità locali, valorizzando il contributo delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche. Il testo sarà trasmesso al parere della Conferenza unificata; (…)

Di seguito il comunicato stampa del MPI:

La riforma del ministero della Pubblica Istruzione sarà attuata entro il 2000. Il decreto legislativo di riordino dei ministeri, approvato oggi in prima lettura dal Consiglio dei ministri, prevede infatti che, limitatamente all’area dell’istruzione non universitaria, le disposizioni relative si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Si potrà attuare così l’autonomia delle istituzioni scolastiche, liberando la scuola da un ministero burocratico e da uffici provinciali prevalentemente amministrativi.

Amministrazione centrale
Gli uffici centrali saranno organizzati in dipartimenti, non più di due, e in uffici di livello dirigenziale, non più di tre. Questi ultimi non sono equiparati ai dipartimenti, ma sono servizi autonomi di supporto all’esercizio di funzione di comune interesse ai dipartimenti, relativamente alle materie di informatizzazione, comunicazione e affari economici.
I dipartimenti non avranno più compiti gerarchici e gestionali ma lavoreranno per obiettivi e funzioni. L’assunzione di una larga autonomia organizzativa e didattica delle scuole, il trasferimento sul territorio delle funzioni relative al reclutamento e alla mobilità del personale, non rendono più necessaria una gestione verticale e gerarchica.

Amministrazione nel territorio
Sono soppresse le sovrintendenze regionali e i provveditorati agli studi. Ciò non vuol dire abbandonare le istituzioni scolastiche a se stesse, ma solo affermare che le scuole autonome non hanno più bisogno di tutela, bensì di consulenza e supporti per l’assolvimento di compiti e funzioni ad esse trasferite. Il centro organizzativo si sposta sui capoluoghi di regione.
L’amministrazione periferica sarà articolata, infatti, in direzioni generali di ambito regionale. Esse avranno come riferimento l’amministrazione centrale nel coordinamento operativo del Dipartimento del territorio. Ad esse spetta attuare gli ordinamenti generali dell’istruzione ed esercitano, tra le funzioni che restano allo Stato, quelle relative a:

  • attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome
  • rapporti con le amministrazioni regionale e con gli enti locali
  • rapporti con le università e le agenzie formative
  • reclutamento e mobilità del personale scolastico
  • assegnazione delle risorse finanziarie e di personale delle scuole

Nel territorio provinciale sono previsti servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, articolate anche per funzioni.

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola
a livello centrale, regionale e locale.

Con il riordino degli organi collegiali a livello centrale, regionale e territoriale si chiude il nuovo disegno di governo della scuola. Uno specifico decreto legislativo, approvato oggi dal Consiglio dei ministri, disciplina e assicura rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola. Essi sono tre:

  • A livello centrale, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione passa dagli attuali 76 a 36 membri, di cui 15 sono eletti dalla componente elettiva del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali, 12 sono nominati dal ministro della Pubblica Istruzione, 3 sono eletti rispettivamente dalle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle D’Aosta, 3 ancora sono nominati dal ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dei Comuni. Resta in carica 5 anni.
  • A livello regionale, il Consiglio scolastico regionale dell’istruzione è costituito dai presidenti dei Consigli scolastici locali, da componenti eletti dalle rappresentanze delle scuole statali nei Consigli scolastici locali, da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle pareti sociali. Il numero complessivo dei componenti eletti è determinato in proporzione al numero del personale scolastico e varia da 14 a 16 se inferiore o superiore a 50mila. Resta in carica tre anni.
  • A livello territoriale, il Consiglio scolastico locale sostituisce gli attuali Distretti e Consigli scolastici provinciali. E’ composto da rappresentanti eletti del personale della scuola del territorio, da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio delle medesime scuole, da due rappresentanti del personale amministrativo, da tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, da tre rappresentanti degli studenti designati dalle consulte provinciali degli studenti e da cinque rappresentanti designati dagli Enti locali. Il numero complessivo di componenti eletti è determinato in proporzione al numero del personale delle scuole statali nella misura di 14 o 16 se inferiore o superiore a 30mila. Resta in carica tre anni.

  • Su Educazione&Scuola:

    15 – 25 giugno Trasferimenti Docenti elementari e medie

    Di seguito il calendario relativo alla diffusione dei risultati previsto dall’OM 15/99 e modificato dall’OM 115/99:

    Tipo di personale Diffusione risultati
    Docenti I grado 25 giugno
    Docenti Elementari 15 giugno

    Su Mobilità e Trasferimenti si veda la rubrica ‘aperta’ di Educazione&Scuola:

    circolare 24 giugno 1999, n. 160
    Progetto LINGUE 2000 – Potenziamento e arricchimento dei percorsi di insegnamento/apprendimento delle lingue straniere – Legge n. 440/1997

    09 – 23 giugno Contrattazione Integrativa

    Riprendono, a partire dal 9 giugno, gli incontri fra le OOSS della Scuola e l’ARAN per la stipula del contratto integrativo nazionale applicativo del CCNL-Scuola del 26 maggio 1999: l’amministrazione presenta una prima proposta di CCN Integrativo.

    Questi gli incontri previsti per il mese di giugno:

    • 16 giugno (mobilità e servizi minimi);
    • 18 giugno (risorse e formazione);
    • 22 giugno (capi di istituto, rappoerto di lavoro, personale ata);
    • 23 giugno.

    Di seguito il testo della convocazione:

    DA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE – GABINETTO
    AT CGIL SCUOLA – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA – CONFSAL/SNALS

    CONVOCAZIONE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NAZIONALE COMPARTO SCUOLA

    Da giorno 9 giugno 1999 at ore 15.30 est indetta trattativa con codeste organizzazioni sindacali per stipula contratto integrativo nazionale applicativo CCNL-Scuola del 26 maggio 1999. Trattativa proseguirà in giornate successive anche non lavorative. Calendarizzazione riunioni successive fino at stipula testo contrattuale sarà effettuata corso seduta iniziale. Riunioni si terranno presso salone On. Ministro P.I.
    Codeste organizzazioni sindacali sunt pregate intervenire con propri qualificati rappresentanti.

    Paradisi – Vice Capo Gabinetto Ministro Istruzione

    Nella sezione Accordi, Contratti, Pareri, Sentenze di Educazione&Scuola:

    circolare telegrafica 22 giugno 1999, n. 159
    Esami di Stato – Supplenti breve e saltuario nominato dai Consigli di Classe membro interno in seno alle commissioni – Trattamento economico principale

    circolare 22 giugno 1999, n. 158
    Applicazione disposizioni legge 3/5/99 n.124, art.11, comma 4

    Contratto Integrativo Concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del Personale Docente e Educativo – 21 giugno 1999

    decreto MURST 21 giugno 1999, n. 313
    Programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000

    telespresso MAE 21 giugno 1999, n. 120/1612
    Anno scolastico 1999/2000. Supplenze nelle istituzioni scolastiche all’estero. Telespresso 120/913/C del 24/3/1995. Telegramma 1123 del 14 giugno 1999

    decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (in SO n. 132/L alla GU 16 luglio 1999 n. 165)
    Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419

    18 – 19 giugno Laurea Europea

    Si svolge a Bologna una conferenza dei rettori e dei rappresentanti dei ministeri dell’educazione provenienti da Austria, Belgio, Bulgaria, Bielorussia, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Lettonia, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Svizzera, Repubblica serba di Bosnia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria: obiettivo la realizzazione di un progetto comune per l’istruzione superiore che consenta la mobilità di docenti e studenti in Europa e la spendibilità del titolo di studio in tutto il continente.

    Firmata il 19 giugno una dichiarazione congiunta dei Ministri Europei dell’Istruzione Superiore per l’adozione, entro il 2010, di un sistema fondato su

    • un ciclo di primo livello
    • un ciclo di secondo livello
    • il sistema dei crediti didattici

    Nella sezione Accordi, Contratti, Pareri, Sentenze di Educazione&Scuola:

    decreto 18 giugno 1999 (in SO n.160 della GU 25.08.99, n. 199)
    Approvazione delle prove di esame, i programmi ed i titoli culturali artistici e professionali valutabili, relativi ai concorsi per gli insegnamenti complementari nelle Accademie di belle arti

    circolare 18 giugno 1999, n. 157
    Esame di stato 1998-99. Assenza temporanea dei componenti delle commissioni giudicatrici

    18 giugno Conferenza Stato-Regioni

    La Conferenza unificata Stato-Regioni-Città e Autonomie Locali esprime parere favorevole:

    • sul Decreto Legislativo di riforma degli Organi Scolastici Territoriali che istituisce il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il Consiglio Scolastico Regionale ed il Consiglio Scolastico Locale;
    • sullo Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente il piano di riparto dei 200 miliardi disponibili, che permetterà, a partire dal prossimo AS 1999-2000, sulla base del redditometro,
      – a circa 452.000 alunni della scuola dell’obbligo di avere gratuitamente i libri di testo
      – a circa 365.000 studenti delle superiori di poterli utilizzare in comodato.

    ordinanza 15 giungo 1999, n. 153
    Indizione, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n.124, di una sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente, al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero dell’idoneità per gli insegnanti di scuola elementare, gli insegnanti tecnico pratici, gli insegnanti di arte applicata e per il personale educativo delle istituzioni educative

    03 – 15 giugno Corso-Concorso

    Il 15 giugno il Ministro della PI firma l’OM 153/99 sulla sessione riservata di esami; l’OM sarà ora inviata alla Corte dei Conti per il prescritto visto e, quindi, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale.
    Le domande di partecipazione alle procedure concorsuali dovranno essere prodotte entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione in GU.

    I corsi si svolgeranno a partire dal mese di settembre, per concludersi entro dicembre 1999.

    Saranno ammessi a parteciparvi:

    • Rispetto al servizio

    a) i docenti non abilitati e/o privi di idoneità con 360 gg. di servizio dall’a.s. 1989/90 fino al 25 maggio 1999, di cui almeno 180 dall’a.s. 1994/95 (il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso) nelle scuole statali, in quelle legalmente riconosciute, nelle scuole materne autorizzate ed elementari parificate;

    b) i docenti in possesso del titolo di specializzazione (DPR 979/75) con 360 gg. di servizio per attività di sostegno nelle scuole statali di ogni ordine e grado nello stesso periodo di cui sopra.

    • Rispetto al titolo di studio

    a) coloro che possiedono un titolo di studio valido per l’accesso

    b) i docenti che possiedono un titolo di studio non più valido in base alle norme vigenti ma che si trovano inclusi nelle corrispondenti graduatorie per supplenze

    c) i docenti in possesso di abilitazione per la classe di concorso del pregresso ordinamento.

    Per quanto riguarda il requisito del sevizio, saranno riconosciuti utili il periodo di effettivo insegnamento, nonché i periodi equiparati per legge o dal CCNL, prestati durante lo svolgimento dell’attività didattica ed educativa delle scuole previsto dal calendario scolastico, compresa la partecipazione agli scrutini e agli esami finali (non saranno riconosciuti utili però sia il servizio d’insegnamento di religione cattolica che il servizio in attività alternativa alla religione); sarà possibile cumulare il servizio prestato nelle scuole di vario ordine e grado (dalla scuola materna alla secondaria di II grado).

    La scelta della classe di concorso o dell’insegnamento non sarà legata al servizio prestato, bensì al titolo di studio posseduto.

    Per quanto riguarda i corsi essi:

    – si svolgeranno su base provinciale o subprovinciale (in base al numero dei candidati, che possono variare dai 30 ai 50, per scendere fino a 10 nelle zone disagiate);

    – avranno durata non superiore a 120 ore, finalizzate all’approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline;

    In particolare:

    – quelli relativi al conseguimento dell’abilitazione e/o idoneità nella scuola materna ed elementare ed i corsi di istitutore avranno una durata complessiva di 90 ore

    – quelli di scuola secondaria avranno una durata complessiva di 100 ore (ad eccezione di quelli relativi alle classi di concorso 49/A, 51/A, 52/A);

    – per i corsi relativi agli ambiti disciplinari la durata sarà di 110 ore.

    I corsi avranno struttura modulare; al modulo base partecipano tutti i docenti d’area (sarà finalizzato all’approfondimento di tematiche connesse alle metodologie ed alla didattica, mentre il modulo specifico all’approfondimento di tematiche relative alle varie discipline e/o alle attività di tirocinio).

    Il 10% delle ore del modulo può essere destinato ad attività di autoformazione.

    I docenti già abilitati possono chiedere di usufruire di una riduzione della frequenza del corso pari al 50% delle ore del modulo base

    Da rilevare che:

    – i docenti di scuola elementare potranno chiedere di partecipare ad un modulo specifico relativo all’insegnamento della lingua straniera (30 ore);

    – quelli della secondaria già abilitati in altra classe di concorso di essere esonerati dal modulo base.

    Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una prova orale volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relative alle discipline comprese nelle classi di concorso.

    Supererà l’esame e conseguirà l’abilitazione o l’idoneità il candidato che nella valutazione complessiva delle due prove, scritta e orale, raggiungerà il punteggio di 56/80.

    Per i docenti di sostegno le prove saranno volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap in connessione con le discipline di competenza.

    La commissione esaminatrice sarà composta da docenti del corso e sarà presieduta da un commissario esterno.

    Il punteggio finale sarà determinato dalla somma del punteggio conseguito nelle prove d’esame e da quello attribuito per gli anni d’insegnamento prestati (nelle scuole statali, per la medesima classe di concorso o posto di ruolo, per ogni anno di insegnamento saranno attribuiti punti 1,8 – 0,3 per ogni mese o frazione di almeno 16 gg. – fino ad un max di 20 punti; nelle scuole non statali, per la medesima classe di concorso o posto di ruolo, per ogni anno di insegnamento punti 0,9 – 0,15 per ogni mese o frazione di almeno 16 gg)

    I corsi prevedono l’obbligo di frequenza; assenze possibili: fino al 20% del monte ore complessivo (con particolari deroghe si potrà arrivare fino al 40%). Non rientrano nel computo le assenze dovute ad obblighi di servizio

    Un’ultima cosa: sarà consentita la partecipazione ad un solo corso-concorso.

    Il 10 giugno si è svolto l’incontro al MPI con le OO.SS. della scuola relativamente all’indizione dei corsi-concorsi riservati: il ministero ha dichiarato la sua volontà di far uscire in tempi brevissimi l’O.M., di cui nei prossimi giorni saremo in grado di fornirvi il testo.
    Resta confermato l’impianto generale della bozza già da tempo pubblicata da Educazione&Scuola.

    Le novità più importanti riguardano le prove d’esame. Il ministero intende confermare lo sbarramento rappresentato dalla prova scritta, anche se in forma “attenuata” (per superarla infatti non sarà previsto, come in generale per tutti i concorsi pubblici, una votazione pari o superiore a 28/40, ma sarà la Commissione a decidere se ammettere o meno i candidati a sostenere la prova orale).

    Il punteggio relativo al servizio sarà computato tra i 20 punti a disposizione della Commissione per riconoscere i titoli (il punteggio dell’abilitazione sarà infatti espresso in centesimi).

    Viene inoltre confermato che:

    a) il corso-concorso va sostenuto nella provincia in cui si è inseriti nelle graduatorie per supplenza (si potrà derogare a questa regola generale soltanto per ragioni particolari – per altro nel testo non meglio specificate);

    b) chi non è inserito in alcuna graduatoria per supplenza potrà partecipare al corso-concorso nella provincia di residenza;

    c) il servizio utile per essere ammessi dovrà essere prestato o nella scuola materna ed elementare oppure nella secondaria (sarà possibile cumulare il servizio fra tutti gli ordini soltanto nel caso in cui ciò sia necessario per conseguire il requisito dei 360 gg. di servizio utile: in questo caso sarà il candidato a decidere a quale corso-concorso partecipare);

    d) gli insegnanti di tirocinio in servizio negli istituti magistrali potranno partecipare alla sessione riservata, così come gli insegnanti di ruolo, per acquisire altra abilitazione da quella in loro possesso.

    Il 3 giugno si è tenuto il primo degli incontri tra il MPI e le OO.SS della scuola per affrontare le problematiche legate all’applicazione della legge 124/99. Riguardo al corso-concorso riservato, l’Amministrazione ha espresso il seguente orientamento.

    • SERVIZIO
      1) Per servizio effettivo è da intendersi quello corrispondente alla durata complessiva della nomina o del contratto a tempo determinato così come previsto dall’art. 25 del CCNL e quello riconosciuto dalle leggi;
      2) E’ valutabile il servizio all’estero se prestato nelle istituzioni scolastiche italiane con nomina MAE e nelle scuole legalmente riconosciute (certificato vidimato da parte del Console);
      3) il servizio è cumulabile per la scuola secondaria (tutte le classi di concorso) oppure per la scuola materna ed elementare;
      4) il servizio su posti di sostegno è valido come servizio prestato negli insegnamenti curricolari;
    • CORSI
      I soggetti interessati ai corsi di preparazione per il conseguimento dell’abilitazione, in possesso dei requisiti di servizio indicati dalla legge, sono:
      – il personale precario compreso quello in servizio all’estero o che ha prestato servizio nelle scuole italiane all’estero legalmente riconosciute;
      – i docenti di sostegno di cui all’art. 7 della legge;
      – il personale di ruolo;
      – il personale educativo in possesso del previsto servizio prestato nelle relative attività d’educatore;
      – i docenti di strumento musicale, per i quali sarà emessa una specifica O.M.
    • ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
      a) Iscrizioni max 50, minimo 20, con deroghe per casi particolari;
      b) durata da 100 a 120 ore;
      c) i docenti possono conseguire le abilitazioni contenute negli ambiti disciplinari;
      d) è possibile assentarsi fino al 15% delle ore previste;
      e) una parte delle ore del corso saranno destinate all’autoformazione.

    Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:

    15 giugno Calendario Scolastico 1999/2000

    L’Ordinanza Ministeriale 22 aprile 1999, n. 110 stabilisce che, entro il 15 giugno 1999, i Sovrintendenti scolastici regionali, acquisito il parere delle Regioni e dei Consigli scolastici regionali, rendano noti i calendari scolastici regionali.

    Il termine delle lezioni nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado è fissato per il 10 giugno 1999.

    Nella sezione Archivio di Educazione&Scuola:

    nota MPI 14 giugno 1999, Prot. n.39370/BL
    Esami di Stato – Personale supplente breve e saltuario nominato membro interno – Proroga contratto di lavoro – Quesito

    lettera circolare 14 giugno 1999, prot.n. 39376/BL
    Nuovo esame di Stato – Compensi e indennità – C.M. n. 104 del 16 aprile 1999 – Chiarimenti

    13 giugno Elezioni

    Domenica 13 giugno nei 15 Paesi dell’Unione Europea si vota per l’elezione del Parlamento europeo. Nella stessa giornata la maggior parte dei cittadini italiani sono chiamati ad eleggere il sindaco e il presidente rispettivamente nei propri comuni e provincie.

    Proseguono su Educazione&Scuola le lezioni di Educazione Civica curate da Eugenio Donadoni con

    circolare 11 giugno 1999, Prot.n.39311/BL
    Calendario scolastico nazionale per l’anno 1999/2000

    05 – 10 giugno Termine delle lezioni

    L’OM 72/98 stabilisce il termine delle lezioni per le scuole di ogni ordine e grado per il 10 giugno 1999, ad eccezione delle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d’arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d’arte, in cui le lezioni hanno termine il 5 giugno 1999.

    decreto MURST 8 giugno 1999, n. 235
    Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1991, n. 245, concernente: “Regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento”

    circolare 8 giugno 1999, prot. n. 39212 /BL
    Definizione organici e consistenza dotazioni provinciali personale comparto scuola – anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001 – schema di decreto ministeriale

    ordinanza funzione pubblica 4 giugno 1999, n. 1
    Legge 12 giugno 1990, n.146 –  Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione degli scrutini finali propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione dell’anno scolastico 1998/1999 nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione nel rispetto delle date fissate dal relativo calendario scolastico

    decreto 3 giugno 1999, n. 141
    Formazione Classi con alunni in situazione di handicap

    02 giugno TFR e Fondo Integrativo

    Il 2 giugno l’ARAN e le OOSS firmano un accordo quadro per la definizione del passaggio dall’attuale ‘liquidazione’ al ‘trattamento di fine rapporto’ (TFR) ed al ‘fondo integrativo’, già previsti dalla riforma Dini del 1995 e dalle successive leggi finanziarie, dagli accordi con le parti sociali e già delineati dall’art. 45 (Previdenza complementare) del nuovo CCNL siglato il 3 marzo us.
    Interessati oltre tre milioni di dipendenti pubblici; l’accordo, che dovrà ora essere formalizzato negli specifici contratti di comparto, passa all’esame della Corte dei Conti.

    Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:

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