09 1999

07 – 30 settembre Scuola e Parlamento

Aula Camera

14, 15, 16, 21, 22

riprende il dibattito, interrotto il 23 luglio us, sul testo unificato dei DdL sul Riordino dei Cicli Scolastici (DdL AC 4, 280, 1653, 2493, 3390, 3883, 3952, 4397, 4416, 4552)Il 14 ha inizio la votazione degli emendamenti all’art. 1 che, interrotta per mancanza del numero legale, riprende il 15 settembre.
Il 15 vengono approvati, con modifiche, gli artt. 1 e 2; mancando il numero legale le votazioni degli emendamenti all’art. 3 sono aggiornate al 16 settembre.
Il 16 vengono approvati alcuni emendamenti al comma 2 dell’art. 3. Il dibattito è aggiornato alla seduta del 21 settembre.
Il 21 vengono approvati gli artt. 3 e 4, con modifiche; la seduta è aggiornata al 22 settembre.
Il 22 settembre la Camera approva con 243 voti favorevoli e 17 contrari il DdL sul Riordino dei Cicli Scolastici.
Il testo approvato passa ora all’esame del Senato.

Riportiamo di seguito il testo degli Ordini del Giorno approvati dalla Camera:

  • La Camera, impegna il Governo a prevedere nell’attuazione della presente legge un ampio numero di ore di insegnamento della lingua latina nell’indirizzo classico-umanistico e scientifico.
  • La Camera rilevato che le norme dettate dal progetto di legge sul riordino dei cicli scolastici lasciano all’amministrazione ampi poteri discrezionali, impegna il Governo a garantire la tutela di quel grande patrimonio di capacità educativa e formativa costituito dal primo biennio.
  • La Camera, premesso che:
    la legge 15 marzo 1997, n. 59, all’articolo 21 attribuisce alle scuole autonomia finanziaria, organizzativa e didattica;
    il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attuativo del sopra citato articolo 21, sarà completamente operante dal 1o settembre del 2000;
    l’articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto attribuisce l’autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche per la definizione e realizzazione dell’offerta formativa, raccordando e sintetizzando esigenze e potenzialità individuali con gli obiettivi nazionali del sistema d’istruzione, autonomia che si sostanzia nella progettazione e realizzazione di interventi di educazione, formazione, istruzione adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti per garantire il loro successo formativo;
    l’articolo 3 definisce la predisposizione del piano dell’offerta formativa in coerenza con le esigenze della realtà locale, come includente diverse opzioni metodologiche e tenendo conto delle proposte e dei pareri provenienti a vario titolo dai genitori;
    l’articolo 4, commi 4 e 6, prevede la realizzazione di iniziative di orientamento scolastico e professionale, in coordinamento con iniziative assunte dagli enti locali, e la facilitazione dei passaggi (uscita e rientri) tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro;
    l’articolo 6 prevede l’esercizio dell’autonomia di ricerca anche attraverso l’integrazione con la formazione professionale;
    l’articolo 7, commi 8 e 9, consente la stipula di accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività e progetti;
    l’articolo 8, commi 2-6, consente di determinare il curricolo, valorizzando il pluralismo culturale e territoriale e tenendo conto delle effettive esigenze e delle attese delle famiglie, degli enti locali, dei contesti sociali, culturali ed economici, garantendo possibilità di opzione a studenti e famiglie;
    l’articolo 11 promuove progetti per l’esplorazione delle possibili innovazioni legate anche all’integrazione tra sistemi formativi;
    la legge n. 9 del 1999 istituisce l’obbligo scolastico fino a 15 anni e prevede all’articolo 4 iniziative di riorientamento anche verso la formazione professionale;
    lo schema di decreto ministeriale per l’attuazione dell’articolo 1 della legge n. 9 del 1999 prevede sia nella scuola media che nel primo anno della secondaria iniziative volte a sostenere in vario modo la scelta consapevole anche verso il canale della formazione professionale;
    la legge n. 144, all’articolo 68, istituisce l’obbligo formativo fino a 18 anni da adempiersi nella scuola, nella formazione professionale o nell’apprendistato e ipotizza passerelle tra i diversi percorsi di istruzione e formazione;
    il testo unificato in esame, all’articolo 4, detta le disposizioni relative al ciclo secondario;
    impegna il Governo
    a garantire un effettivo raccordo tra l’obbligo scolastico e l’obbligo formativo, riconoscendo pari dignità ai diversi canali formativi e fornendo agli studenti e alle famiglie la possibilità di una scelta informata, ampia e rispondente alla pluralità dei bisogni;
    a prevedere l’istituzione di un osservatorio costituito dai diversi soggetti interessati per monitorare l’andamento di quanto richiesto;
    a fornire una relazione alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all’attuazione di quanto indicato.
  • La Camera, considerato che:
    in merito alla riforma del sistema scolastico si è manifestato un ampio interesse che, nel corso di questa legislatura, ha sollecitato un forte impegno parlamentare concretizzatosi nella presentazione di numerosi disegni di legge, in audizioni presso la VII Commissione permanente (Cultura) della Camera delle diverse componenti che operano nel settore scolastico, in dibattiti e documenti, testimoniando l’importanza che il tema riveste sia nell’opinione pubblica che nei lavori parlamentari;
    una riforma di tale portata inciderà considerevolmente nella impostazione culturale e nella preparazione alla competizione internazionale delle future generazioni;
    su una riforma di questa portata è necessario ricercare il più ampio consenso di tutte le forze politiche rappresentative delle diverse espressioni tradizioni culturali del nostro paese;
    tale riforma riveste tutto il carattere di una riforma istituzionale e come tale deve essere attuata con la piena valorizzazione del Parlamento;
    impegna il Governo a dare attuazione alla riforma in esame con il rigoroso rispetto del ruolo delle Commissioni parlamentari competenti.
7a Com. Camera 7 predisposizione del programma dei lavori per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1999 e del calendario dei lavori per il periodo dall’8 settembre al 1° ottobre 1999
7a Com. Camera 14, 22 in sede referente, testo unificato e DdL relativi alla Riforma delle Accademie e dei Conservatori (AC. 688, 829, 1343, 1397 e 1998/B)Fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 21 settembre. Probabile il trasferimento alla sede legislativa.
7a Com. Camera 14 in sede referente, DdL AC 5029 sulle Arti musicali, visive e coreuticheLa Commissione approva delle modifiche al testo e dà mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sullo stesso. Nominato il Comitato dei nove.
7a Com. Camera 14, 15, 16, 21, 22 Comitato dei Nove, testo unificato dei DdL sul Riordino dei Cicli Scolastici (DdL AC 4, 280, 1653, 2493, 3390, 3883, 3952, 4397, 4416, 4552)
7a Com. Camera 15, 29 in sede referente, DdL AC 5980 sulla Terza fascia del ruolo dei professori universitari (già approvato dalla 7a commissione Senato)Fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 23 settembre.
7a Com. Camera 16, 21, 22, 29 in sede referente, DdL AC 6304, Interventi straordinari per i beni culturali (già approvato dal Senato)Fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 28 settembre, alle ore 12.
7a Com. Camera 22, 28 in sede referente, DdL AC 6130, Residenze universitarieFissato per martedì 5 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.
7a Com. Camera 22 in sede consultiva, Schema di regolamento di riordino del MURST
7a Com. Camera 22, 28 in sede consultiva, Schema di regolamento ministeriale in materia di autonomia didattica degli AteneiIl 22 settembre il relatore riferisce sullo Schema di regolamento:

  • (Lo schema) prevede significative innovazioni nel sistema universitario italiano, caratterizzato da un elevato tasso di abbandono degli studi universitari, da poca flessibilità e dalla necessità di adeguare l’ordinamento alla normativa comunitaria.
    Ritiene che le cause di ciò siano da ricercarsi soprattutto nel fatto che l’accesso all’università non tiene conto del percorso formativo dello studente, nell’eccessivo appesantimento dei programmi di studio dei singoli insegnamenti, nella ancora scarsa autonomia universitaria e nella mancata riforma della scuola secondaria.
    Il provvedimento si propone, in linea generale, di dare maggiore autonomia didattica alle università, di diversificare l’offerta formativa, consentendo l’uscita a diversi livelli di apprendimento, di migliorare la didattica anche adeguando i corsi di studio al mercato del lavoro, di favorire la maggiore mobilità degli studenti nell’Unione europea.
    Dopo aver accennato all’iter seguito dal progetto di riforma, illustra il contenuto del provvedimento.
    Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, le definizioni e le finalità.
    L’articolo 3 individua i titoli e i corsi di studio, prevedendo il corso di laurea, il corso di laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, il corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente (master universitario).
    L’articolo 4 istituisce le classi di corsi di studio, che raggruppano corsi di laurea con contenuti comuni. I corsi inseriti all’interno di una classe hanno lo stesso valore legale. Dovrebbe essere chiarito se un corso di studio possa appartenere ad una sola classe ovvero a più classi.
    L’articolo 5 definisce i crediti formativi universitari, che rappresentano la quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto nelle attività formative. Ad un credito corrispondono in linea generale 25 ore di lavoro, mentre la quantità di lavoro media svolto da uno studente è fissata in 60 crediti. I crediti sono poi acquisiti con il superamento dell’esame. Chiede chiarimenti sul comma 6 in merito alle forme di verifica periodica dei crediti e sul minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi predeterminati.
    L’articolo 6 riguarda i requisiti di ammissione ai corsi di studio. Dopo aver chiarito che il provvedimento non disciplina l’accesso programmato ai corsi, fa presente che attualmente sono previste solamente attività di orientamento e di preparazione. Osserva che una delle cause della dispersione universitaria è da rinvenirsi nella disomogeneità iniziale degli studenti; per tale motivo il comma 1 prevede che le università, oltre al diploma di scuola secondaria superiore, richiedano un’adeguata preparazione iniziale attestata dal possesso di requisiti curriculari ovvero da verificare con il superamento di specifiche prove; a tal fine sono organizzate specifiche attività formative propedeutiche. Non è chiaro se la verifica per l’ammissione debba essere fatta per ogni singolo studente, ovvero in base al diploma di scuola secondaria conseguito; inoltre è opportuno valutare la possibilità che la mancanza dell’adeguata preparazione iniziale possa essere superata attraverso l’attribuzione di determinati debiti formativi, da colmarsi nel primo semestre.
    L’articolo 7 reca norme sul conseguimento dei titoli di studio, prevedendo la necessità di 180 crediti per il conseguimento della laurea e di 300 per la laurea specialistica. La durata standard dei corsi di studio, ai sensi dell’articolo 8, è proporzionale al numero totale dei crediti. Ne consegue che per la laurea sono necessari tre anni e per la laurea specialistica ulteriori due anni. Ritiene tuttavia opportuno che l’articolo 8 specifichi con maggiore chiarezza la durata dei corsi.
    L’articolo 9 disciplina l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio. L’articolo 10, invece, regola, in modo particolarmente minuzioso, gli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi.
    L’articolo 11 disciplina i regolamenti didattici di ateneo e stabilisce che per conseguire la laurea sia necessario il superamento di una prova finale e per conseguire la laurea specialistica sia invece necessaria la discussione di una tesi.
    Infine, l’articolo 12 disciplina i regolamenti didattici dei corsi di studio e l’articolo 13 prevede le necessarie norme transitorie.
    Dopo aver ricordato gli aspetti più innovativi della riforma (istituzione delle classi di corsi di studio, norme per l’accesso ai corsi, crediti formativi), sottolinea la necessità di un raccordo tra i corsi di laurea e gli sbocchi occupazionali, anche al fine di evitare il sovraffollamento dei corsi di laurea specialistica.
    Fa presente, infine, che lo schema di regolamento in esame costituisce un tassello importante nel più generale processo di riforma di tutta l’istruzione.
7a Com. Camera 16, 28 in sede consultiva, Schema di decreto legislativo recante: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”Il 28 settembre la 7a Commissione esprime parere favorevole con osservazioni.
28 Indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica
7a Com. Camera 15, 16, 21, 22, 23, 28, 30 in sede referente, disegni di legge sulla parità scolasticaIl 15 settembre il relatore riferisce sulla proposta di legge AC 6270, approvata il 21 luglio us dal Senato:

  • “(…) Illustra, quindi, i diversi commi dell’articolo 1 che definisce il sistema nazionale d’istruzione e pone come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione. Definisce altresì le scuole paritarie e la parità giuridica di queste con la scuola statale.
    Sono previsti specifici requisiti per la richiesta della parità ed è specificato che le scuole non statali legalmente riconosciute, che non intendono chiedere il riconoscimento di parità, permangono nel loro attuale stato giuridico per tre anni, trascorsi i quali il Ministro della pubblica istruzione provvederà a proporre il definitivo superamento del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali alle due categorie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
    È, poi, previsto un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzione di borse di studio al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie. Tali borse di studio sono erogate in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie e sostengono la spesa effettivamente sostenuta e documentata. Per la copertura finanziaria delle borse di studio è fissato lo stanziamento di 250 miliardi per il 2000 e di 300 miliardi annui a decorrere dall’anno 2001.
    Ritiene che gli elementi fondamentali della riforma del sistema nazionale d’istruzione siano i seguenti: istituzione delle scuole paritarie, fissazione dei requisiti per l’ottenimento e il mantenimento della parità e i suoi effetti, la disciplina del personale delle scuole paritarie, finanziamento pubblico alle scuole paritarie o alle famiglie dei loro studenti.
    Fa presente che risultano abbinate al progetto di legge C. 6270 undici proposte di legge.
    Esaminando i singoli aspetti delle proposte di legge abbinate, fa presente che in merito ai requisiti prescritti per il riconoscimento della parità, l’A.C. 3414 (Berlusconi ed altri), l’A.C. 3448 (Marinacci), l’A.C. 3246 (Bono ed altri) e l’A.C. 4028 (Taradash ed altri) prevedono che le scuole facenti parte del servizio pubblico educativo, da chiunque gestite, debbano avere uno statuto, un progetto educativo, specifici piani di studio, una carta dei servizi scolastici, ed offrire garanzie in ordine alla qualificazione del personale docente, al rilascio dei titoli di studio e alla pubblicità dei bilanci. L’A.C. 4589 (Napoli ed altri) oltre alla presenza di uno statuto richiede l’attivazione di organi collegiali analoghi a quelli delle corrispondenti scuole statali. Richiede inoltre l’uniformazione alle norme in tema di alunni portatori di handicap.
    Altre proposte di legge, in particolare gli A.C. 1351 (Mattarella ed altri), 2839 (Pivetti), 5661(Vignali) richiedono per l’equiparazione, oltre alla presenza di un esplicito progetto educativo e di bilanci pubblici, talune garanzie a tutela del personale e l’adozione di regole analoghe a quelle previste per le scuole pubbliche con riguardo all’organizzazione interna, all’accoglimento di studenti portatori di handicap. L’A.C. 5661, inoltre, richiede il rispetto e la garanzia della libertà di insegnamento, dei diritti sindacali e dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della scuola. L’A.C. 2493-ter (Orlando) subordina, infine, il riconoscimento della parità al raggiungimento di determinati standard di qualità da stabilire in apposite sessioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
    Per ciò che riguarda gli effetti derivanti dal riconoscimento della parità la maggior parte dei progetti di legge in esame fa riferimento alla costituzione di un sistema integrato di istruzione, del quale entrerebbero a far parte le scuole statali e le scuole paritarie. Alcuni progetti di legge si limitano a sancire la piena equiparazione delle scuole paritarie a quelle statali nel quadro di un unico sistema pubblico integrato (A.C. 1351, 2059 e 3414). Altri precisano che alla parità consegue il riconoscimento della carriera scolastica, degli esami svolti e dei titoli di studio rilasciati (A.C. 4589). Le proposte di legge A.C. 5661 e A.C. 4589 prevedono per le scuole che rispondano ai requisiti prescritti, l’iscrizione in un apposito albo.
    L’A.C. 3414 prevede l’istituzione di un servizio nazionale di valutazione dell’intero sistema integrato di istruzione, come agenzia autonoma dell’amministrazione della pubblica istruzione, mentre il servizio scolastico viene fatto rientrare tra le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. L’A.C. 4589, invece, prevede che ciascuna istituzione scolastico-educativa costituisca una commissione di verifica e di valutazione perché vigili sulla conformità dell’intento formativo agli obiettivi fissati dallo Stato, nonché per garantire il rispetto di standard minimi di produttività della singola scuola. L’A.C. 5661, infine, prevede l’istituzione di una Commissione per la valutazione del sistema di istruzione, con specifiche sezioni regionali come parte integrante del sistema nazionale di valutazione.
    Alcuni progetti di legge si occupano del personale docente e non docente delle scuole paritarie. Si tratta, in particolare, degli A.C. 1351, A.C.5661 e A.C 4589, che prevedono tra i requisiti dell’equiparazione l’utilizzo di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti per il personale della scuola statale, mentre l’A.C. 3414 prevede che le scuole paritarie attingano per il reclutamento dei docenti a graduatorie provinciali esistenti presso i provveditorati. Infine, l’A.C. 4028 stabilisce che il personale direttivo e docente sia scelto dal direttore-gestore legale dell’ente gestore della scuola e l’A.C. 1351 assicura al personale lo stesso trattamento giuridico cui avrebbe diritto prestando servizio nelle scuole statali.
    Sul finanziamento pubblico, osserva che tutti i progetti in esame recano norme che prevedono strumenti finanziari volti ad assicurare, anche sul versante degli oneri a carico delle famiglie, la parità di trattamento degli alunni a prescindere dalla scelta di frequentare scuole statali, ovvero scuole non statali paritarie. A tal fine si gli strumenti sono differenziati: in alcuni casi i finanziamenti sono destinati alle famiglie, in altri hanno quali beneficiari diretti gli istituti scolastici.
    In particolare, gli A.C. 3414 e A.C.4589 propongono la soluzione del «buono scuola» quale titolo di credito personale e non negoziabile, il cui ammontare è commisurato al costo medio per studente sostenuto dallo Stato. Si tratta di un contributo ordinario erogato dallo Stato alle famiglie degli alunni, che possono «spenderlo» sia presso le istituzioni statali che presso quelle paritarie. L’A.C. 4589 prevede che per gli alunni particolarmente meritevoli e per gli alunni con handicap, l’ammontare del buono scuola è aumentato fino alla completa copertura della retta scolastica. Tale progetto prevede inoltre per le famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie, detrazioni fiscali al fine di coprire i costi sostenuti per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico. Anche gli A.C. 4028 e A.C. 3448 prevedono la soluzione del contributo statale attraverso il buono scuola, stabilendo che l’ammontare di esso non possa essere inferiore all’85 per cento della spesa locale e statale media annua distribuita per ogni studente in base ai titoli di spesa applicabili nell’esercizio finanziario relativo all’anno precedente. L’A.C. 3448 stabilisce, inoltre, la negoziabilità del buono scuola.
    L’A.C. 1690 prevede per gli alunni delle scuole riconosciute e autorizzate a compiere il servizio scolastico dell’obbligo, contributi diretti alle famiglie o indiretti tramite le scuole stesse, le cui modalità di erogazione sono rimesse ad un successivo regolamento ministeriale.
    L’A.C. 2839 stabilisce, invece, un contributo ordinario statale diretto, alle scuole non statali che abbiano i prescritti requisiti, per coprire le spese di gestione e quelle per il personale direttivo e docente. L’A.C. 2493-ter propone la soluzione di sgravi fiscali alle famiglie e alle scuole che entrano a far parte del sistema nazionale integrato. L’A.C. 5661 contiene, invece, una delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi recanti norme per il sostegno del diritto allo studio. Si prevede la detrazione dei costi relativi ai libri di testo, alle mense, ai trasporti, alle tasse scolastiche, con esclusione del pagamento delle rette. È previsto inoltre che il Governo regoli con decreto legislativo l’istituzione di borse di studio. Analogamente a tale ultima proposta, il testo approvato dal Senato prevede che i beneficiari delle previste agevolazioni fiscali siano individuati in base ai princìpi di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998.
    Per completare il panorama delle proposte di legge ritiene opportuno riassumere sinteticamente le linee caratterizzanti il disegno di legge A.S. 4127 (Sen. Tarolli) sostenuto al Senato dall’opposizione, che disegna una nuova classificazione delle scuole non statali e la prevede un intervento finanziario a favore delle famiglie degli alunni delle scuole che ottengono il riconoscimento della parità.
    Le scuole non statali vengono distinte in: scuole che non chiedono il riconoscimento legale, cui viene imposta una serie di requisiti; scuole che chiedono il riconoscimento legale, per le quali, oltre ai requisiti imposti alle scuole di cui al punto precedente, è richiesta l’idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente, ed ulteriori requisiti; scuole paritarie, che entrano a far parte del servizio scolastico nazionale unitamente alle scuole statali. Il riconoscimento della parità è subordinato alla presenza dei requisiti prescritti per il riconoscimento legale, ai quali devono aggiungersi la pubblicità del bilancio, l’accoglienza degli studenti con handicap, l’impostazione dell’organizzazione sui princìpi della partecipazione. Tali istituti possono avvalersi nella misura di non oltre un quarto di personale volontario o, con contratti di prestazione d’opera, di personale fornito dei titoli scientifici e professionali adeguati ai compiti affidati. È inoltre stabilita la piena equiparazione del servizio prestato dal personale docente delle scuole paritarie rispetto al personale delle scuole statali.
    È previsto un intervento finanziario dello Stato a favore delle famiglie degli alunni delle scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari. Tali interventi sono finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole paritarie alle stesse condizioni economiche previste per le scuole statali e sono volti a coprire l’intera spesa per gli alunni della scuola dell’obbligo e non meno del 70 per cento del costo medio per alunno di scuole statali per gli alunni delle scuole materne e superiori.
    In conclusione, ritiene che il testo approvato dal Senato, A.C. 6270, pur non potendo rispondere a tutte le esigenze, costituisca una buona mediazione. Esso, infatti, vede il sistema nazionale di istruzione composto di scuole statali e non statali paritarie e distingue le scuole private in paritarie e non paritarie; stabilisce i criteri per il riconoscimento della parità e la permanenza in essa; assoggetta le scuole paritarie alla valutazione nazionale come quelle statali; riconosce alle scuole paritarie la totale parità giuridica con quelle statali; riconosce alle scuole paritarie la libertà di indirizzo culturale e di ispirazione religiosa, secondo il progetto educativo d’istituto, e la libertà di indirizzo didattico-pedagogico; concede alle scuole paritarie la libertà di scelta degli insegnanti; concede contributi finanziari nel rispetto dell’articolo 33 della costituzione.
    Il punto in cui più divergono le varie proposte in discussione è, invece, quello relativo al tipo di finanziamento pubblico.”
7a Com. Camera 30 in sede referente, DdL sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche
7a Com. Senato 15 approvato in sede legislativa DdL n. 4164 su Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali e altri
7a Com. Senato 15, 16 discussione, DdL 3836 su Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (già approvato dalla Camera)
7a Com. Senato 23 in sede consultiva, Schema di decreto legislativo recante: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”: approvato il seguente parere:

  • “La 7a Commissione del Senato,
    esaminata, ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e, per la seconda deliberazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la seconda stesura dello schema di decreto legislativo recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” (n. 532);
    valutate le modificazioni apportate dal Governo, rispetto alla prima stesura, alla luce dei pareri espressi dalla Commissione stessa, dalla VIIª Commissione (cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, dal Consiglio di Stato, dal Consiglio nazionale per i Beni culturali e ambientali e dalla Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali;
    manifestato apprezzamento per l’approfondita istruttoria effettuata dai competenti organi e uffici;
    esaminato l’impianto della relazione governativa, sia per quel che concerne l’introduzione al problema e le osservazioni di carattere generale, sia per richiami puntuali volti a esplicitare le ragioni che hanno sostenuto la scelta di non recepire, in tutto o in parte singole proposte di modifica;
    preso atto della ribadita posizione pregiudizialmente contraria espressa dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome (UPI, ANCI, UNCEM) in merito allo stesso esercizio di delega in materia di beni ambientali, cui ha risposto implicitamente il parere espresso dal Consiglio di Stato che ritiene l’articolato riproduttivo delle norme esistenti e pertanto strettamente aderente ai limiti fissati per la delega;
    rilevato l’opportuno inserimento di alcuni elementi –  in parte oggetto di osservazioni formulate dalla stessa 7a Commissione del Senato nel precedente parere – che devono essere considerati positivamente, quali, in dettaglio: il riconoscimento a pieno titolo dei beni librari nel computo dei beni culturali, una più capillare attenzione al funzionamento e alla fruizione degli Archivi, un chiarimento maggiore sulle funzioni del Ministero anche alla luce di un accrescimento della responsabilità di pertinenza delle Regioni e dunque di un apprezzabile decentramento, anche attraverso un più completo recepimento dei principi di cui al decreto legislativo 112/98;
    esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
    1. Tale seconda deliberazione non ha potuto rispondere nel merito all’integrazione già precedentemente segnalata (primo parere espresso dalla 7a Commissione del Senato, osservazioni specifiche, punto 5) in merito al mancato inserimento, in materia di esportazione dei beni culturali, di una disposizione corrispondente a quella dell’art. 11, comma 1, della legge 30 marzo 1998, n. 88. In realtà, tale norma detta un principio in base al quale questa stessa legge ha di fatto interamente assegnate allo Stato le competenze in materia di esportazione di beni culturali. Si è quindi aperta una non semplice questione interpretativa derivante dal fatto che le Regioni hanno funzioni, riguardo all’esportazione in materia di beni librari, delegate fin dal 1972. La 7a Commissione, preso atto dell’invito alla riflessione da parte governativa su tale punto, rileva che il problema –  se pur correttamente risolto secondo gli ordinari criteri di successione nel tempo delle norme giuridiche –  richiede un’ulteriore e più approfondita considerazione, fors’anche nei termini di un esercizio più elastico della delega.
    2. In materia di archivi, oltre alle modifiche già positivamente apportate, sembrerebbe opportuno inserire espressamente nel testo unico le disposizioni relative alla vigilanza ed alla sorveglianza sugli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato, con particolare attenzione ai criteri di ordinamento, scarto e versamento, nonché una disposizione specifica sulla ricerca a scopi storici negli stessi archivi.
    3. All’articolo 18 (12 nella prima stesura) l’espressione: “il Ministero … provvede per quanto riguarda le esigenze del culto”, testualmente ripresa dalla legge n. 1089 del 1939, andrebbe meglio conformata ai principi costituzionali e a quelli cui è ispirato il nuovo Concordato tra Stato e Chiesa; si propone pertanto di sostituirla – riprendendo in parte la prima stesura –  con la seguente: “il Ministero e, per quanto di competenza, le Regioni, … procedono, per le esigenze di carattere religioso”. Il comma 2, ove è presente un errore materiale, andrebbe poi corretto come segue: “2. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si applica la disposizione di cui al comma 1 conformemente alle leggi che regolano i rispettivi rapporti con lo Stato sulla base delle intese di cui all’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.”.
    4. Nell’aggiornamento del testo unico previsto a norma di legge sembrerebbe opportuno inserire disposizioni in materia di:
    a) più precisa imputazione di competenza tra gli organi centrali e periferici del Ministero, concretamente possibile dopo l’emanazione del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 368 del 1998, anche alla luce delle innovazioni introdotte con il decreto legislativo n. 300 del 1999 riguardo alla struttura ed ai compiti delle soprintendenze regionali, tenuto conto del fatto che, attesi i limiti temporali della delega, nel testo unico non è stato possibile considerare né l’uno né l’altro provvedimento normativo. Ciò renderà possibile anche un’accentuazione dei principi di semplificazione e di snellimento burocratico che hanno informato la delega e la redazione del testo unico, in funzione di un rapporto più costruttivo fra l’Amministrazione e i cittadini proprietari di beni oggetto di tutela;
    b) revisione complessiva del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, attraverso la previa presentazione ed approvazione di un autonomo disegno di legge, indispensabile stanti i limiti particolarmente ristretti della delega in subiecta materia.”
7a Com. Senato 16, 21, 22, 29 in sede deliberante, disegni di legge nn. 4194 e 2905 su Università e RicercaFissato per venerdì 24 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferirsi al disegno di legge n. 4194, assunto a base della discussione.

Il 29 settembre la 7a Commissione approva il disegno di legge n. 4194 (con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 2905 e della petizione n. 633).

7a Com. Senato 23, 28 in sede consultiva, Schema di decreto ministeriale “Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei”
7a Com. Senato 22, 28, 29 in sede consultiva, Schema di regolamento concernente: “Organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”Il 29 settembre la 7a Commissione approva con il seguente parere:

  • “La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, esprime il seguente parere favorevole.
    Si prende atto che il Governo ha ritenuto necessario ed urgente, alla luce degli ampi processi di riforma che hanno interessato negli ultimi anni l’università e la ricerca italiana, e che tuttora le interessano, aggiornare l’assetto organizzativo del Ministero, avvalendosi del potere conferito in via generale dalla legge n. 400 del 1988.
    D’altra parte, il recentissimo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la complessiva riforma dell’organizzazione del Governo (decreto emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 15 marzo 1997, n. 59, “Bassanini uno”) ha previsto che, a partire dall’inizio della prossima legislatura, i due Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologia siano unificati nel Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; giunge così a conclusione la vicenda iniziata con la legge n. 168 del 1989, che dette vita al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica per sostanziale scorporo dalla pubblica istruzione. Al riguardo, la Commissione sottolinea che obiettivo della legge del 1989 fu il rafforzamento del coordinamento fra università e ricerca, e che il legislatore già allora si pose il problema di evitare uno “scollamento” fra università e istruzione, prevedendo apposite forme di coordinamento.
    Ciò premesso – e osservato ancora che il decreto legislativo n. 300 fa rinvio a sua volta,  per la compiuta definizione dell’ordinamento interno del nuovo Ministero, a ulteriori regolamenti emanati ai sensi della ricordata legge n. 400 del 1988, la Commissione considera che l’impianto del regolamento ora in esame sia compatibile,   per la parte trattata,  anche con la configurazione futura del Ministero.
    Quanto al merito particolare del testo, segnala l’opportunità di prevedere, all’articolo 2, comma 1, accanto alla segreteria particolare e distinta da questa, un ufficio di segreteria.
    Richiama infine il Governo alla necessità che, nel regolamento con il quale sarà disegnata la definitiva configurazione del futuro Ministero unificato, non vadano smarrite le finalità che ispirarono la legge n. 168 del 1989 e che in particolare sia prestata speciale attenzione al raccordo fra le competenze in materia di pubblica istruzione e quelle in materia di università e di ricerca”.
7a Com. Senato 23 Comunicazioni dei Ministri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sullo svolgimento dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno attivati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 460 del 24 novembre 1998 e svolgimento delle connesse interrogazioniRiportiamo di seguito il Comunicato Stampa della 7a Commissione Senato:

  • Il Ministro della pubblica istruzione Berlinguer e il Ministro dell’università Zecchino hanno effettuato stamane comunicazioni alla 7a Commissione del Senato sullo svolgimento dei corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno.
    Tali comunicazioni erano state sollecitate dal senatore Biscardi, vice Presidente della Commissione, il quale dall’estate scorsa aveva segnalato voci di irregolarità sullo svolgimento dei corsi medesimi. Sull’argomento erano state presentate anche cinque interrogazioni dai senatori Monteleone, Micele, Pagano, Masullo e Bergonzi.
    Il Ministro Berlinguer ha ricordato che, secondo le norme vigenti, i corsi possono essere svolti dalle università o anche mediante convenzione con enti privati. Prima di attivare i corsi, però, le università dovevano verificare presso ogni provveditore se nella provincia c’era effettiva necessità di nuovi docenti di sostegno. Inoltre le università potevano affidare agli enti convenzionati solo gli insegnamenti complementari e non quelli fondamentali dei corsi. Dopo le prime segnalazioni di irregolarità il Ministero ha indirizzato agli atenei e ai provveditori una lettera di richiamo. Dai primi effettuati- ha affermato il Ministro Berlinguer- non sempre le suddette regole sono state rispettate. Il Ministro ha quindi avvertito che i corsi al di fuori delle regole non saranno riconosciuti validi dal suo Ministero e che a questa indicazione è stata data la massima pubblicità.
    Il Ministro Zecchino a sua volta ha avvertito di avere richiamato l’attenzione di tutti gli atenei sul rispetto delle regole ed ha avviato ispezioni a campione.Sulla serie questione delle forti somme chieste dagli enti convenzionati ai corsisti, egli ha avvertito che il Ministero non dispone di poteri di controllo, ma ha comunque inviato i Rettori alla vigilanza. Infine ha giudicato inquietante il fatto che molte università del Centro-Nord abbiano stipulato convenzioni per lo svolgimento di corsi nel Mezzogiorno, a grandissima distanza dalla loro sede.
    Nel dibattito gli interroganti si sono dichiarati pienamente o parzialmente soddisfatti per le risposte avute.
    In particolare il senatore Micele ha segnalato che occorre dare la massima pubblicità al fatto che i corsi tenuti irregolarmente non saranno riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione.
    La senatrice Pagano ha detto che per sanare il vecchio problema di questi corsi occorre un severo controllo sugli enti che li svolgono, spesso inadeguati.
    Il senatore Masullo ha giudicato ingiuste le norme che consentono ancor oggi alle università di delegare ad altri il compito di preparare gli insegnanti, che dovrebbe spettare a loro in via esclusiva, ed ha quindi chiesto di sopprimere subito tali norme.
    Il senatore Bergonzi ha chiesto la immediata sospensione di tutti i corsi.
    Il senatore Rescaglio ha osservato che l’autonomia delle università non deve essere impropriamente evocata per discutibili interventi.
    Il senatore Asciutti ha invitato a non colpevolizzare solo gli enti privati, poiché spettava alle univerisità decidere se attivare in proprio i corsi o convenzionarsi con enti privati. Ha invocato chiarezza sui guadagni degli atenei e degli enti convenzionati derivanti dallo svolgimento dei corsi.
    Il Ministro Berlinguer ha risposto che egli intende promuovere la adozione di un decreto più severo di quello ora vigente.
    Infine il Vice Presidente Biscardi, che ha presieduto la seduta, ha preso atto della generale preoccupazione emersa dal dibattito e dell’orientamento favorevole alla sospensione dei corsi.

30 settembre Forum Associazioni Studentesche

Il 30 settembre il Ministero della Pubblica Istruzione e le Associazioni Studentesche Nazionali siglano un accordo per la costituzione del Forum delle Associazioni Studentesche Rappresentative.

30 settembre Incontro Ministri Istruzione UE

Il 30 settembre, sul tema “Apprendere in Europa: lavorare insieme per fronteggiare sfide comuni”, si svolge a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, l’incontro fra i ministri dell’Istruzione dell’Unione Europea.

Nel corso della manifestazione viene presentata Euro SchoolNet, la rete delle scuole europee, e si inaugura la Biblioteca Virtuale Europea.

30 settembre Progetto Lingue 2000

Le scuole interessate al Progetto Lingue 2000 (CM 197/99) devono presentare, entro il 30 settembre 1999, la richiesta di finanziamento compilando la scheda predisposta dal MPI.

Sull’argomento si veda anche la CM 217/99 e la Comunicazione 23.09.99, Prot.n. 184/AUT.

circolare 30 settembre 1999, n. 227
Progetto di Ricerca-azione “L’Istituto Comprensivo Sperimentale: laboratorio per l’innovazione”. – Documento di orientamento per il funzionamento degli Istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media

decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (in GU 29 ottobre 1999, n. 255)
Istituzione dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

circolare MURST 29 settembre 1999, Prot. n. 1701
Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno attivati ai sensi della Legge n. 104 del 1992

29 settembre Finanziaria 2000 e Sequenza Contrattuale

Di seguito un estratto del Comunicato Ufficiale n. 62 del 29 settembre 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 e la nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria.
Secondo il nuovo schema disposto dalla legge n.208/99, la manovra finanziaria si compone:
a) del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002, a legislazione vigente;
b) della legge finanziaria per il 2000 riguardante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, sulla base del più ampio contenuto disposto dalla riforma contabile, che ha trasferito in esso parte del contenuto del vecchio Collegato di sessione;
c) della relazione previsionale e programmatica per l’anno 2000, redatta sulla base della contestuale nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria.
Quest’ultimo documento procede all’aggiornamento dei principali dati macroeconomici e finanziari, sulla base della più recente evoluzione congiunturale, confermando sostanzialmente gli obiettivi definiti per il Conto delle Amministrazioni pubbliche con il Documento di programmazione di giugno: per il 2000, il deficit dovrebbe collocarsi intorno all’1,5 per cento del prodotto interno lordo, mentre il rapporto debito-PIL dovrebbe risultare inferiore al 113 per cento; per gli anni successivi è confermata la successione dei risultati precedentemente individuati, con un sostanziale pareggio dei conti pubblici nel 2003, che dovrebbe esporre un rapporto debito-PIL inferiore al 100 per cento.
In tale contesto, il disegno di legge relativo al bilancio a legislazione vigente, presentato dal Ministro Amato, introduce rilevanti novità di contenuto e strutturali, adeguandosi, tra l’altro, alla nuova classificazione economica delle spese in base al sistema europeo dei conti-SEC 95, nonché alla riforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999.
Il bilancio a legislazione vigente conclude con un saldo netto da finanziare in termini di competenza di 65,3 mila miliardi, con un avanzo primario di 83,8 mila miliardi e, per la prima volta dopo un trentennio in fase previsionale, con un risparmio pubblico di oltre 13,3 mila miliardi.
In termini di cassa, i risultati differenziali si mostrano analoghi, nel perseguimento della linea di rigore e di compatibilità con i conti del settore statale e della Pubblica Amministrazione.
Il disegno di legge finanziaria, presentato dal Ministro Amato, e dal Ministro Visco, attua la manovra individuata nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con impatto per l’anno 2000 per complessivi 15mila miliardi (4 mila per entrate da dismissioni immobiliari e 11 mila per riduzione di spese correnti).
Di tali correzioni, 4 mila miliardi sono destinati allo sviluppo, soprattutto attraverso il rifinanziamento di leggi di spesa al fine di favorire una maggiore ripresa economica e una più vigorosa occupazione.
Nel triennio considerato 2000-2002 gli interventi a favore dello sviluppo, tenuto conto dei limiti di impegno autorizzati, si aggira complessivamente intomo ai 45 mila miliardi.
Con la Legge Finanziaria, vengono sottoposti all’esame del Parlamento nuove disposizioni in materia di vendite di immobili da parte dello Stato e degli enti pubblici, dalle quali sono attesi 4 mila miliardi di entrate nel 2000. Le misure sulla spesa attengono a correzioni nel pubblico impiego e nell’acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione (3 mila miliardi); all’accentuazione del patto di stabilità interno con gli enti decentrati (3,3 mila miliardi); alla razionalizzazione della gestione del debito (2,5 mila miliardi); a interventi nel settore previdenziale intesi a riequilibrare la spesa anche mediante misure di riduzione di taluni privilegi (2 mila miliardi).
La legge finanziaria prevede, inoltre, apposita copertura per sgravi fiscali dell’ordine di 9,3 mila miliardi nel 2000; nel triennio, tale partita consentirà minori imposte per oltre 30 mila miliardi.
Infine, la Relazione previsionale e programmatica (che si allega in sintesi) in armonia con la nota di aggiornamento al Documento di programmazione, recepisce il nuovo quadro macroeconomico per gli anni considerati, collocando la crescita prevista per il 1999 sull’1,3 per cento e quella per il 2000 sul 2,2 per cento.
Alla discussione ha partecipato il Presidente della Regione siciliana On. Capodicasa, relativamente ai punti di specifico interesse.

Il Consiglio dei Ministri ha quindi autorizzato il Ministro per la Funzione Pubblica, Piazza, ad esprimere parere favorevole sull’ipotesi di accordo relativa alla sequenza contrattuale prevista dall’articolo 44 del CCNL 1998-2001 del comparto scuola. L’accordo è il completamento del citato contratto ed in particolare prevede la disciplina del personale di Accademie e Conservatori, delle scuole italiane all’estero, delle istituzioni educative, nonché del personale della scuola comandato presso i 20 Istituti regionali di ricerca sperimentazione, aggiornamento, educativi, presso il Centro europeo dell’educazione di Frascati e presso la Biblioteca didattico pedagogica di Firenze. Sono altresì previste procedure di mobilità dei docenti nell’ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie.

decreto ministero Beni e Attività Culturali 28 settembre 1999, n. 375
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente norme per l’istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato

lettera circolare 27 settembre 1999, Prot.n.6454/V
III Settimana Nazionale dell’Educazione Ambientale

circolare 24 settembre 1999, n. 224
Scuole situate nelle zone a rischio – Indicazioni operative

Nota Direzione Generale Istruzione Elementare 24 settembre 1999, Prot. n. 932
Scuole situate in zone a rischio. Finanziamento dei progetti – Art. 4 C.C.N.I.

nota 24 settembre 1999, Prot. n. 3494/A3B/I
Rapporti di lavoro a tempo determinato nelle Accademie di Belle Arti e nei Conservatori di Musica

nota MPI 23 settembre 1999, Prot. n.6862/M3E
Progetti UNESCO – a.s. 1999-2000

comunicazione MPI 23 settembre 1999, Prot.n. 184/AUT
L. 440/97 – Progetto Lingue 2000, potenziamento e arricchimento dell’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere. Piano di formazione

circolare interministeriale 23 settembre 1999
Art. 271. 23.12.1998, n, 448 – Fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore – Applicazione – D.P.C.M. 5.8.1999, n. 320

decreto 22 settembre 1999, n. 223
Ripartizione provinciale incarichi funzioni aggiuntive Personale ATA

circolare 22 settembre 1999, n. 222
Cap.1463 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l’e. f. 1999 “Spese per la partecipazione alla realizzazione del sistema pre-scolastico integrato”

direttiva 22 settembre 1999, n. 221
Realizzazione del sistema pre-scolastico integrato

decreto Presidenza Consiglio Ministri 22 settembre 1999
Determinazione del periodo di vigenza dell’ora legale per l’anno 2000

21 settembre
Ipotesi Accordo di interpretazione autentica dell’art. 34 comma 2 del Contratto Integrativo Nazionale n. 8/99/BL del 31.8.99

01 – 21 settembre Anno Scolastico 1999-2000

Molte le novità che caratterizzano il nuovo anno scolastico 1999-2000 e che investono 741.300 docenti e 7.713.762 studenti.

L’anno si apre con la prima applicazione delle nuove disposizioni che portano a 15 anni l’obbligo scolastico (Legge 9/99 e DM 323/99) ed a 18 l’obbligo formativo (Legge 144/99): sono oltre 30.000, secondo stime ministeriali, gli alunni che, in base alla nuova normativa, proseguiranno gli studi.

Prosegue nel nuovo anno scolastico, con la Lettera Circolare 194/99, la Direttiva 180/99 ed il DM 179/99, la sperimentazione dell’autonomia (il DPR 275/99 che regolamenta l’Autonomia Scolastica andrà in applicazione a partire dal 1° settembre 2000) che si coniuga con le novità e le nuove figure introdotte dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola – 1998/2001, firmato il 26 maggio, e dal successivo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, firmato il 31 agosto us. (vd., nel settore Didattica di Educazione&Scuola, Le Funzioni Obiettivo a cura di Vincenzo Diceglie).

Questo mentre

Le lezioni, sulla base dei rispettivi calendari scolastici, hanno inizio:

  • il 13 settembre in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e in provincia di Trento (scuole superiori),
  • il 14 settembre in provincia di Bolzano,
  • il 15 settembre in Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana, Umbria e Lazio (scuole dell’obbligo),
  • il 16 settembre in Veneto, Molise, Campania, Lazio (scuole superiori) e nella provincia di Trento (scuole dell’obbligo),
  • il 20 settembre in Liguria, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna,
  • il 21 settembre in Sicilia.

Il 10 giugno 2000 termineranno le lezioni nelle scuole di tutti gli ordini e gradi (con l’eccezione delle classi terminali degli istituti professionali e d’arte per le quali è prevista la data del 3 giugno 2000).

Il 14 giugno 2000 avranno inizio gli esami di licenza nelle scuole medie inferiori, mentre il 21 giugno 2000 sarà la volta degli esami di Stato, alla loro seconda annualità.

Le festività comuni a tutti saranno:

  • tutte le domeniche, l’1/11/99, l’8/12/99, il 25 e 26/12/99, l’1 ed il 6/1/2000, il 24 ed il 25/4/2000, l’1/5/2000 e la festa del S. Patrono.

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

lettera circolare 20 settembre 1999
Messaggio del Presidente della Repubblica alla scuola in occasione dell’inizio delle lezioni del corrente anno

08 – 18 settembre Concorso riservato

Entro il 18 settembre 1999 devono essere inviate ai provveditori agli studi le domande di partecipazione per la sessione riservata di esami, indetta con l’OM 153/99, firmata dal ministro della PI il 15 giugno us e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio us.

Numerosi aspiranti all’abilitazione in strumento musicale ci chiedono se, nelle more dell’entrata in vigore delle procedure relative alla nuova classe di concorso, possono abilitarsi con la sessione riservata in educazione musicale o se questo, coerentemente con l’unicità della scelta prevista per tutte le classi di concorso, pregiudicherà la partecipazione all’abilitazione riservata in strumento musicale.
Nel merito va precisato che in tempi brevissimi, non appena superato lo scoglio della corte dei conti, sarà definita la procedura per la nuova classe di strumento musicale e che questa prevederà l’opzione tra la procedura di abilitazione nella nuova classe o quella in educazione musicale eventualmente già attivata. Gli interessati possono perciò o confidare  nel rapido superamento della verifica della corte dei conti e nella rapida attivazione della sessione riservata per strumento musicale o iscriversi alla sessione riservata di educazione musicale, riservandosi di optare per  strumento musicale all’uscita della nuova procedura.

L’8 settembre il Ministero ha inviato ai provveditori la CM 215/99 contenente chiarimenti circa le iscrizioni e le procedure delle sessioni riservate di abilitazione ex O.M. 153/99. La circolare affronta e chiarisce molti degli argomenti che sono in questi giorni oggetto di quesito da parte di aspiranti e strutture, in particolare:

  • Titoli di accesso: si precisa che i titoli sono comunque quelli previsti dal D.M. 39/98 e dal D.M. 354/98 (e non quelli degli allegati all’O.M. nel caso che questi ultimi si discostino dai due decreti);

  • Cumulabilità dei servizi: si precisa che i servizi di scuola elementare e di scuola secondaria sono cumulabili al fine del raggiungimento dei 360 giorni nell’uno o nell’altro ordine di scuola, non che sono validi (in altre parole vale 359 + 1, non vale 360 + 0);

  • Servizio prestato su sostegno: si precisa che la partecipazione alla procedura prevista per gli insegnanti di sostegno si applica solo a chi ha i 360 giorni interamente su sostegno, i quali in questo caso possono far valere il servizio ai fini dei 20 punti solo per una delle classi di concorso dell’area disciplinare;

  • Servizi all’estero: i servizi nelle scuole private vanno certificati allo stesso modo di quelle italiane;

  • Abilitazioni corrispondenti: viene confermata l’ambivalenza delle abilitazioni degli ambiti disciplinari da 1 a 5, la validità di 43A + 36A per la 37A e le comprensività delle classi 51A, 52A e 49A , sia ai fini dell’accesso alla sessione riservata che ai fini della validità delle abilitazioni che si acquisiranno con la sessione riservata stessa;

  • Lingua straniera elementari: non è ammessa la partecipazione alla sola prova di lingua straniera per coloro che sono già idonei per posti normali;

  • Riduzione frequenza per docenti già abilitati: non incide sulle assenze;

  • Servizio scuole non statali: conferma la faccenda dei versamenti, i quali in caso di inadempienza della scuola possono anche essere versati dagli interessati;

  • Servizio effettivo: sono sostanzialmente esclusi dal computo le assenze per malattia non retribuite, le maternità facoltative non retribuite, i permessi non retribuiti e il congedo ordinario;

  • Domande di partecipazione: si dispone che i provveditori inviino agli indirizzi giusti domande eventualmente indirizzate erroneamente e che siano osservate con attenzione le indicazioni sulle eventuali regolarizzazioni dei documenti.

Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:

13 – 17 settembre Esami di Stato – Sessione Straordinaria

Il DM 204/99 stabilisce il seguente calendario per la sessione straordinaria degli Esami di Stato 1998-99:

13 settembre 1999 Insediamento delle commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria
14 settembre 1999 Prima Prova ScrittaTerza Prova Scritta per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte

Colloquio per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta

15 settembre 1999 Seconda Prova ScrittaEsame per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta
17 settembre 1999 Terza Prova ScrittaEsame per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta
Dopo la correzione delle prove scritte Colloquio

In Educazione&Scuola:

nota direzione generale istruzione tecnica 16.09.99, Prot. 3153
Iniziative per l’attuazione della legge 20 gennaio 1999, n.9 – Elevamento dell’obbligo di istruzione

16 settembre Prolungamento Obbligo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999 è pubblicato il decreto ministeriale 323/99 attuativo dell’articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione.

In Educazione&Scuola:

01 –  15 settembre Immissioni in Ruolo

Il MPI con Nota prot. n. 34/MP del 01.09.99 ha trasmesso il DM n. 207 del 30.08.99 concernente la programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’anno scolastico 1999-2000 del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole e istituti di ogni ordine e grado.

Con la successiva Nota prot. n. 43/MP del 03.09.99 viene trasmessa la tabella contenente l’ipotesi di distribuzione del contingente delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente e del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario per provincia e ordine di scuola.

L’ulteriore ipotesi analitica di distribuzione tra ruoli, classi di concorso e profili professionali, per ciascuna provincia, viene comunicata nei seguenti giorni:

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

nota MPI 15 settembre 1999, Prot. n. 87/MP
Assunzioni con rapporto a lavoro a tempo indeterminato del personale scolastico per l’anno scolastico 1999-2000

14 settembre Ricerca Eurispes

Da una ricerca condotta dall’Eurispes risulta che:

  • l’Italia è al nono posto in Europa come livello di istruzione;
  • il 4,7% degli iscritti alla prima media abbandona gli studi;
  • di coloro che raggiungono la licenza media:
    • l’80% si iscrive alle scuole superiori,
    • il 66,7% arriva a conseguire un diploma,
    • il 46,7 si iscrive all’università,
    • il 16,5 si laurea;
  • il 33,9% degli italiani possiede, al massimo, la licenza elementare (il 54,6 raggiunge la licenza media);
  • solo il 30% dei giovani, ad un anno dal diploma, trova lavoro (contro il 37,2% degli spagnoli, il 58,3% dei francesi, il 67,6% dei britannici e l’81,7% dei tedeschi);
  • l’89,4% delle scuole ha presentato proposte di sperimentazione per la sperimentazione dell’autonomia.

13 settembre Scuola e Riforme

Il Ministro della Pubblica Istruzione interviene, nel corso di un’intervista pubblicata il 13 settembre dal Corriere della Sera, sulle riforme che investono la scuola col nuovo anno scolastico.

«Nel prossimo esame di Stato agli orali bisognerà rispondere su tutte le materie, guai alle commissioni che si accontenteranno soltanto della tesina (…) nella seconda edizione dell’esame non potranno ripetersi le stesse concessioni motivate dalla novità della prova. I crediti vanno uniformati (…) Occorre sperimentare un ventaglio più ampio di terze prove. Infine gli studenti devono impadronirsi anche di altri stili letterari. Al posto del tema molti hanno scelto l’articolo di giornale o per il saggio breve, ma poi come l’hanno scritto?».

«Ho fiducia che la Camera approvi presto questo disegno di legge (sul riordino dei cicli scolastici – NdR) per passarlo al Senato. Al massimo entro alcuni mesi dovremmo avere il varo della legge. – Sulla parità – c’è un accordo partitico e non solo parlamentare. Il mio auspicio è che la Camera approvi il testo del Senato. Vedo la possibilità di avere la parità rapidamente. E’ stato un piccolo miracolo politico».

«L’attuazione dell’obbligo scolastico non sarà perfetta ovunque. E’ umano. Per prepararsi serve un anno e le scuole hanno avuto solo pochi mesi. Gli insegnanti faranno la radiografia delle capacità dei ragazzi (stiamo parlando di quelle decine di migliaia che hanno dei problemi), li aiuteranno a comprendere se hanno scelto bene o no ed esamineranno anche la possibilità di un passaggio ad un altro tipo di scuola.
Quest’anno avremo più tempo e potremo lavorare anche sull’orientamento dei ragazzi di terza media. I docenti delle superiori andranno nelle classi non per illustrare genericamente i loro corsi ma per fare piccoli interventi di didattica orientata. Daranno dei brevi saggi di latino, matematica o materie tecniche. Purtroppo la disponibilità degli insegnanti è limitata. Ma cominceremo».

  • La procedura concorsuale selettiva per l’individuazione dei docenti destinatari della maggiorazione retributiva prevista dall’art. 29 del nuovo CCNL Scuola 1998-2001 e dall’art. 38 del CCNI Scuola 1998-2001:

«Si terrà conto del curriculum del candidato. Questa prima valutazione sarà interna e verrà fatta sulla scorta di certificazioni e opinioni espresse nella scuola. Poi il candidato si sottoporrà al giudizio di una commissione esterna che assisterà, senza interferire minimamente per l’intera durata, ad una lezione».

«I primi li abbiamo già fatti ed è in corso l’elaborazione dei risultati. A fine settembre avremo i primi dati sul rendimento scolastico di alcune classi di prima e terza media e del secondo e terzo superiore. Scopriremo quanta matematica o quanta storia hanno appreso i ragazzi. La ricerca è stata fatta dall’Istituto nazionale sulla qualità dell’istruzione, diventato grazie ad una recente legge (Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n. 258 – NdR), ancora da regolamentare, una sorta di Authority. Hanno collaborato l’Ocse e l’Iea, due enti internazionali che si occupano di istruzione».

«Un’altra legge fresca da regolamentare e applicare (Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – NdR), come quella che ha istituito il servizio nazionale di valutazione. Delle direzioni generali resteranno solo due dipartimenti con delle articolazioni».

  • I tempi previsti per l’attuazione delle riforme:

«L’impostazione, per quanto riguarda i tempi è di chiudere rapidamente con le leggi per evitare che si ripeta quanto accaduto in passato, quando sulla scuola non si legiferava mai. Ma una volta acquisita la certezza normativa vorremmo il massimo di gradualità nell’attuazione. L’autonomia, approvata nel ’97 andrà a regime nel 2000-2001. L’esame di Stato, attuato parzialmente quest’anno per la prima volta, andrà a regime tra due. Per la riforma dei cicli scolastici ci vorrà più tempo, riguarda un arco di 12 anni. La riforma ci impone di modificare programmi e curricula. Occorreranno mesi e mesi di discussione per definire i nuovi saperi».

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

decreto Ministero Finanze 13 settembre 1999
Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche

circolare 13 settembre 1999, n. 217
“Progetto Lingue 2000” – legge n. 440/97 – Azione di potenziamento della lingua straniera curricolare e della seconda lingua straniera sperimentale ex art. 278 D.L.vo 297/94 nella scuola media – anno scolastico 1999-2000

circolare MURST 13 settembre 1999, prot. n. 1585
Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno (legge n. 104/92, art.14, comma 4; decreto interministeriale 24/11/1998, n. 460, art.6)

lettera circolare 10 settembre 1999, Prot. n.6660/G2S
Viaggio premio di studio nella Repubblica Federale di Germania per studenti italiani

10 settembre Concorso per Titoli nei Conservatori

Il comma 1, articolo 4, del Decreto Ministeriale (Concorso per soli titoli ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie nazionali permanenti, a cattedre di insegnamento ed a posti di accompagnatore al pianoforte nei Conservatori di Musica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, del 27 luglio 1999, prevede che “i candidati debbono presentare in carta semplice, la domanda di ammissione al concorso, i titoli valutabili ed ogni eventuale documentazione, – entro il termine perentorio del 10 settembre 1999 – al MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – ISPETTORATO PER L’ISTRUZIONE ARTISTICA – VIA CARCANI, 61 – 00153 ROMA (…)“.

Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto Scuola – Anni 1998-2001
in SO n. 171 alla GU 9 settembre 1999, n. 212

circolare 7 settembre 1999, n. 213
Adempimenti preordinati all’avvio delle attività didattiche dell’anno scolastico 1999/2000

09 settembre Concorsi Ordinari

Il 12 ottobre verranno pubblicati i calendari delle prove degli ordinari sulla Gazzetta Ufficiale. La conferma viene dal Gabinetto del Ministro, che ha ribadito l’intenzione di svolgere per fine novembre almeno le prove scritte dei concorsi della scuola materna ed elementare e quelle di alcuni ambiti disciplinari della scuola secondaria. Tra questi ultimi il più accreditato ad aprire la stagione concorsuale sembra essere l’ambito 4-9, vale a dire quello riguardante le quattro classi di materie letterarie 43A-50A-51A-52A.

Nel concorso del 1991 il calendario delle prove scritte dei concorsi della scuola secondaria occupò quasi un intero anno. Anche se adesso le classi di concorso sono una sessantina, mentre allora erano oltre cento, anche se le prove sono state in alcuni casi sfoltite dal sistema degli ambiti disciplinari e anche se allora ci furono di mezzo le vacanze estive, c’è ragione di ritenere che comunque l’insieme delle prove scritte terminerà non prima della primavera inoltrata.

Sul tema si veda la rubrica di Educazione&Scuola:

nota MPI 9 settembre 1999, Prot. n. 83/MP
Assunzioni con rapporto a lavoro a tempo indeterminato del personale scolastico per l’anno scolastico 1999-2000

circolare 8 settembre 1999, n. 215
O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 – Sessione riservata di esami ai fini del conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado – Chiarimenti –

circolare 8 settembre 1999, n. 214
Contratto integrativo nazionale. Effetti sulla programmazione delle attività scolastiche per l’a.s. 1999-2000

comunicazione IEFS 8 settembre 1999, Prot. n. 4904/A1
Attività di orientamento – Preiscrizioni universitarie

nota MPI 6 settembre 1999, Prot. n. 4073/H/10
Legge n.104/92, art.14, comma 4 e D.I. n.460 del 24/11/1998, art. 6 – Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno

decreto 6 settembre 1999 (in GU 11 settembre 1999, n. 214)
Ripartizione del primo piano annuale del secondo triennio di programmazione di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, concernente l’edilizia scolastica

03 settembre Riforma Ricerca

Il 3 settembre il Consiglio dei Ministri approva “(…) un decreto legislativo con cui viene istituito l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e, contestualmente, vengono dettate norme concernenti altri enti sottoposti alla vigilanza del MURST e disposizioni sulla incentivazione, la costituzione ed il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca. Nell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia confluiscono l’Istituto nazionale di geofisica, l’Osservatorio Vesuviano, l’Istituto internazionale di vulcanologia di Catania, l’Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo e l’Istituto del rischio sismico di Milano (questi ultimi tre, istituti del CNR). L’INGV ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile (…)” (dal Comunicato Ufficiale n. 58 del 3 settembre 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

circolare 3 settembre 1999, n. 211
Linee d’indirizzo per l’aggiornamento, la formazione in servizio e lo sviluppo professionale degli insegnanti, del personale non docente, dei capi d’istituto delle scuole e degli istituti educativi e del personale in servizio negli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica, relative all’utilizzo delle risorse dell’anno finanziario 1999 – Trasmissione direttiva

direttiva 3 settembre 1999, n. 210
Linee d’indirizzo per l’aggiornamento, la formazione in servizio e lo sviluppo professionale degli insegnanti, del personale non docente, dei capi d’istituto delle scuole e degli istituti educativi e del personale in servizio negli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica, relative all’utilizzo delle risorse dell’anno finanziario 1999

circolare 2 settembre 1999, n. 209
Progetto sperimentale nazionale “Orientamento formativo nella scuola media”. Iniziative di diffusione e formazione del materiale multimediale

nota MPI 3 settembre 1999, prot. n. 43/MP
Assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’anno scolastico 1999-2000

nota MPI 2 settembre 1999, Prot. n. 4065/H/10
Legge n.104/92, art.14, comma 4 e D.I. n.460 del 24/11/1998, art. 6 – Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno

nota MPI 2 settembre 1999, prot. n. 417773/BL
Trasmissione Decreto Interministeriale 13 luglio 1999, n. 172

01 settembre Preiscrizioni Università – AA 1999-2000

Il MURST rende noti i primi dati relativi alle preiscrizioni per l’anno accademico 1999-2000: i preiscriti sono in totale 162.025 (93.671 dei quali donne) e rappresentano il 37,4% del totale dei neodiplomati.

Di seguito uno schema dei preiscritti divisi per gruppi di corsi di studio:

Gruppi di corsi

Totale
Agrario 4.734
Architettura 8.239
Chimico-Farmaceutico 4.354
Economico-Statistico 20.849
Geo-Biologico 6.432
Giuridico 14.279
Ingegneria 20.894
Insegnamento 4.416
Letterario 12.366
Linguistico 8.107
Medico 19.181
Politico-Sociale 13.141
Psicologico 6.585
Scientifico 6.122
Non indicato 12.326

Totale

162.025

Nel settore Archivio di Educazione&Scuola:

nota MPI 1 settembre 1999, prot. n. 34/MP
Trasmissione del D.M. n. 207 del 30 agosto 1999 concernente la programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’anno scolastico 1999-2000 del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole e istituti di ogni ordine e grado

decreto presidente repubblica 1 settembre 1999 (in GU 25.10.99, n. 251)
Determinazione, per l’anno scolastico 1999-2000, del contingente di personale della scuola con contratto a tempo indeterminato

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