Capo I
Norme generali
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza
energetica recepita con decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili recepita con decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che, nelle
successive modificazioni, recepisce la direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che recepisce
la direttiva dell'11 febbraio 2004 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
interno dell'energia;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 recante
«Incentivazione della produzione di energia termica da fonti
rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole
dimensioni» (cosiddetto «Conto Termico»);
Visto il decreto interministeriale 5 luglio 2012
sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici;
Visto il decreto interministeriale 6 luglio 2012
sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;
Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la
revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano di
azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas
serra e l'aumento del loro assorbimento, successivamente modificata
con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2007 ed aggiornata con
delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che all'art. 1,
comma 1110, ha istituito un apposito Fondo rotativo per il
finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla
legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del
19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22
marzo 2003, e successivi aggiornamenti;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante:
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea»;
Visto in particolare l'art. 9 del citato decreto-legge n. 91 del
2014, che dispone «Interventi urgenti per l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici;
Visto che al comma 8 dell'art. 9 citato e' prevista l'adozione di
un decreto interministeriale con cui definire i criteri e le
modalita' di concessione, di erogazione e rimborso dei finanziamenti
a tasso agevolato nonche' le caratteristiche di strutturazione dei
fondi di investimento immobiliare e dei progetti di investimento da
questi presentati;
Visto l'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
l'individuazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti
agevolati;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17
novembre 2009 che ha definito il tasso di interesse da applicare ai
finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, successivamente
ridotto del cinquanta per cento ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge n. 91 del 2014;
Visto l'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
che, nell'istituire il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e
prestiti S.p.A. (nel seguito: CDP S.p.A.), rimanda ad apposita
convenzione per la definizione delle modalita' di gestione, dando
facolta' alla stessa CDP S.p.A. di avvalersi per l'istruttoria,
l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei
finanziamenti concessi di uno o piu' istituti di credito, scelti
sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e
diffusa copertura territoriale;
Vista la Convenzione per le attivita' di gestione del Fondo Kyoto
di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A., registrata
presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1 - Foglio
108;
Visto l'addendum alla convenzione per le attivita' di gestione del
Fondo Kyoto di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A. il 10 aprile 2014,
registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre 2014, Reg.
n. 1 - Foglio 3429;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal
regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e s.m.i.;
Visto il Testo Unico Bancario approvato con il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, Testo
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e
s.m.i.;
Visto l'art. 33 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), recante
disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per
l'edilizia scolastica», con particolare riferimento all'art. 3
«Competenze degli enti locali» e all'art. 8 «Trasferimento ed
utilizzazione degli immobili»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i., Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
luglio 2014, n. 142, Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli
Uffici di diretta collaborazione;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto individua e disciplina i criteri, e le
modalita' di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a
tasso agevolato, in attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei
fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di
investimento previsti dal comma 4 del citato art. 9.
2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono
concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per l'attuazione
del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, istituito
dall'art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come
modificato dall'art. 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (per
brevita' di seguito denominato «Fondo Kyoto»).
Art. 2
Risorse finanziarie
1. I finanziamenti a tasso agevolato per le finalita' di cui
all'art. 9, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116 sono
concessi nel limite massimo di Euro 350.000.000,00 a valere sulle
somme disponibili, alla data di emanazione del presente decreto, nel
conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB. ART.1
C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato
ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
2. Le rate di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato,
concessi ai sensi del richiamato art. 9, affluiscono al Fondo Kyoto e
sono destinate alle medesime finalita' di cui all'art. 1 del presente
decreto.
3. Nell'ambito del citato conto corrente infruttifero n. 25036
intestato «M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06» CDP S.p.a. gestisce le
risorse di cui al comma 1 sulla base di modalita' contabili idonee ad
assicurare la separata rendicontazione delle stesse.
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono cosi' ripartite:
a) nella misura di € 250.000.000, ai progetti di investimento
presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3;
b) nella misura di € 100.000.000, ai progetti di investimento
presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 6.
5. Alla chiusura dello sportello di presentazione delle domande, ai
sensi del successivo art. 10, comma 2, del presente decreto, le
eventuali somme residue delle risorse di cui ai punti a) e b) del
precedente comma, nel rispetto dell'ordine cronologico di
presentazione, possono essere destinate, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla
copertura delle eventuali istanze residue presentate dai soggetti di
cui ai successivi capi II e III, precedentemente non accolte a causa
del superamento delle risorse finanziarie individuate dal precedente
comma.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare le risorse residue di cui alle lettere a) e b)
del comma 4, dopo la conclusione delle procedure di al comma 5,
possono essere riprogrammate per i medesimi fini del presente
decreto.
Capo II
Soggetti pubblici competenti ai sensi dell’art. 9, comma 1 del
decreto-legge n. 91/2014
Art. 3
Ambito oggettivo di applicazione
1. Possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente
decreto i soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici
destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e
all'istruzione universitaria, nonche' di edifici pubblici dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui alla legge
21 dicembre 1999, n. 508.
2. Possono altresi' beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal
presente decreto i soggetti pubblici che a titolo gratuito o oneroso,
hanno in uso gli immobili di cui al comma 1, e in particolare i
soggetti che hanno in carico gli immobili di cui all'art. 8, comma 1
della legge n. 23/96 e s.m.i.
Art. 4
Criteri minimi degli interventi
1. Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i
soggetti beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:
a) i progetti relativi a interventi di incremento dell'efficienza
energetica e degli usi finali dell'energia dovranno conseguire un
miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio
oggetto di intervento di almeno due classi in un periodo massimo di
tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione
energetica;
b) i progetti di intervento dovranno rispettare i requisiti
tecnici minimi e i costi unitari massimi di cui al decreto del
Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28
dicembre 2012 (Conto Termico);
c) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle
condizioni degli edifici, dovranno prevedere l'adeguamento alle norme
sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti nonche' le norme in
materia di prevenzione antisismica. Tali opere, qualora strettamente
funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel
limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo
edificio ai sensi del successivo art. 5;
d) i progetti di intervento dovranno altresi' assicurare la
bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue
pertinenze contaminate da amianto. Tali opere, qualora strettamente
funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel
limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo
edificio ai sensi del successivo art. 5.
Art. 5
Importo massimo finanziabile e durata massima
del finanziamento
1. I progetti di intervento presentati dai soggetti di cui all'art.
3, potranno essere ammessi al finanziamento nel rispetto dei limiti
indicati nella sottostante tabella:
=====================================================================
| | Durata massima | Importo massimo |
| | finanziamento | finanziabile per |
| Tipologia intervento | agevolato | singolo edificio |
+==========================+====================+===================+
|Interventi che riguardano | | |
|esclusivamente l'analisi, | | |
|il monitoraggio, l'audit e| | Per Edificio Euro |
| la diagnosi energetica | Massimo 10 anni | 30.000,00 |
+--------------------------+--------------------+-------------------+
| Interventi relativi alla | | |
| sostituzione dei soli | | |
|impianti, incluse le opere| | |
| necessarie alla loro | | |
| installazione e posa in | | |
| opera, comprensivi della | | |
| progettazione e | | Per edificio Euro |
|certificazione energetica | | massimo |
| ex ante ed ex post | Massimo 20 anni | 1.000.000,00 |
+--------------------------+--------------------+-------------------+
| Interventi di | | |
| riqualificazione | | |
| energetica dell'edificio | | |
| inclusi gli impianti e | | |
| l'involucro comprese le | | |
| opere necessarie alla | | |
| installazione e posa in | | |
| opera, oltre che della | | |
| progettazione e | | Per edificio Euro |
|certificazione energetica | | massimo |
| ex ante ed ex post | Massimo 20 anni | 2.000.000,00 |
+--------------------------+--------------------+-------------------+
2. Potranno essere ammessi al finanziamento gli interventi come
descritti in tabella, i cui costi sono stati sostenuti in data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Qualora il costo complessivo del progetto di intervento sia
superiore agli importi massimi indicati nella tabella di cui al
precedente comma 1, il soggetto richiedente e' tenuto a: i)
dichiarare, in sede di richiesta di finanziamento agevolato, che
l'integrale copertura dell'intervento e' assicurata da ulteriori
risorse finanziarie rientranti nella propria disponibilita' e ii)
presentare, in sede di stipula del relativo contratto di
finanziamento, la documentazione comprovante la copertura integrale
dell'intervento.
Capo III
Fondi di investimento chiusi ai sensi dell’art. 9, comma 4,
decreto-legge n. 91/2014
Art. 6
Beneficiari
1. Ai fini del presente decreto sono definiti beneficiari i fondi
immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'art. 33, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 91/2014, la
struttura del patrimonio immobiliare dei fondi di cui al comma 1 puo'
essere costituita, alternativamente nei seguenti modi:
a) da immobili di proprieta' pubblica individuati dall'art. 9,
comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014,
b) da immobili di cui alla lettera a) nonche' da altri immobili
di proprieta' pubblica (patrimonio promiscuo).
3. Ai finanziamenti a tasso agevolato possono accedere, nei limiti
delle risorse di cui all'art. 2, comma 4, i progetti di investimento
di cui all'art. 7 del presente decreto in cui sono ricompresi, anche
nel caso di fondi di cui alla lettera b), comma 2, soltanto gli
edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonche' gli edifici destinati
alla istruzione universitaria.
Art. 7
Progetti di investimento - Definizione
1. Per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del
decreto-legge n. 91 del 2014, si intende il programma di
valorizzazione, attraverso interventi di efficientamento energetico,
riguardante gli immobili di proprieta' pubblica, quali gli edifici
scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonche' gli edifici destinati
alla istruzione universitaria, ricompresi nei fondi immobiliari
costituiti ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011,
n. 111.
2. I progetti di investimento dovranno garantire la convenienza
economica e l'efficacia dell'intervento con identificazione dei tempi
di ritorno dell'investimento. Tale dimostrazione dovra' essere
rappresentata in un separato documento riportante i costi energetici
per singole componenti concorrenti al calcolo della prestazione
energetica complessiva dell'edificio, il costo energetico totale
dell'edificio nella situazione anteriore all'intervento e i
corrispondenti costi energetici per singole componenti e totale a
realizzazione definitiva dell'intervento.
3. I soggetti proponenti il progetto di investimento dovranno, per
ogni singolo edificio in esso ricompreso, dichiarare:
a) la tipologia di intervento da attuare;
b) i costi totali dell'intervento, compresi quelli derivanti
dalla diagnosi energetica, dalla certificazione e dalla
progettazione;
c) i costi energetici e di esercizio dell'immobile
successivamente alla realizzazione dell'intervento;
d) i tempi di ritorno stimato dell'investimento;
e) che l'importo del finanziamento agevolato richiesto, sommato
ad eventuali contributi pubblici a fondo perduto o ad altri
finanziamenti pubblici gia' erogati al Fondo di Investimento, sia
inferiore al 50% del valore degli interventi del Fondo stesso.
4. L'attuazione dei progetti di investimento non potra' comportare
per il soggetto pubblico competente che ha conferito gli immobili al
Fondo di Investimento un aumento degli oneri e dei canoni rispetto
alla sommatoria degli oneri e dei canoni imputati all'immobile
antecedentemente l'attuazione degli interventi di efficientamento
energetico.
5. Il progetto di investimento non puo' comportare ulteriori e
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8
Criteri minimi degli interventi, importo massimo finanziabile e
durata massima del finanziamento
1. Gli interventi riguardanti gli immobili ricompresi nel progetto
di investimento devono rispettare i criteri di cui all'art. 4 del
presente decreto.
2. Ai progetti di investimento di cui all'art. 7 del presente
decreto possono essere concessi, nei limiti di importo massimo
finanziabile per singolo edificio di cui all'art. 5, comma 1 e nel
limite massimo del 20% del valore del Fondo di investimento
immobiliare, finanziamenti a tasso agevolato per la durata massima di
20 anni. L'importo massimo complessivo del finanziamento a tasso
agevolato non puo', in ogni caso, superare Euro 20.000.000,00 per
singolo progetto di investimento. La durata massima del finanziamento
agevolato non potra' comunque superare la durata massima del fondo di
investimento immobiliare chiuso beneficiario del finanziamento
costituito ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 98
del 2011.
3. L'importo massimo finanziabile, comunque, non potra' essere
superiore all'importo determinato ai sensi dell'art. 7, comma 3,
lettera e) del presente decreto.
Art. 9
Fondi d'investimento immobiliari chiusi
1. Per il conferimento nei Fondi d'investimento immobiliare chiusi
degli immobili ricompresi nel progetto di investimento di cui
all'art. 7 del presente decreto si applicano, in quanto compatibili,
le norme e le procedure previste all'art. 33, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. I fondi immobiliari di investimento chiusi presentano la domanda
di finanziamento agevolato nelle forme di cui al successivo art. 10,
comma 1 e si impegnano a pagare le rate di rimborso del
finanziamento.
3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare ulteriori
oneri per la finanza pubblica, in particolare per il soggetto
pubblico che conferisce gli immobili.
Capo IV
Disposizioni comuni relative alle modalita’ di finanziamento
Art. 10
Modalita' di presentazione delle domande e ammissione al
finanziamento
1. La richiesta di ammissione al finanziamento agevolato avviene
sulla base della presentazione del modulo di domanda, redatto, a pena
di esclusione, secondo gli schemi allegati al presente decreto, che
ne costituiscono parte integrante. Le domande di ammissione e la
relativa documentazione firmate digitalmente, devono essere inoltrate
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Direzione generale per il Clima e l'Energia e, in copia a CDP S.p.A.
mediante PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
fondokyoto@pec.minambiente.it; cdpspa@pec.cassaddpp.it. Saranno
dichiarate irricevibili le istanze non trasmesse nel rispetto delle
modalita' di cui al presente comma.
2. Le domande di ammissione al finanziamento potranno essere
presentate a decorrere dalla data di pubblicazione da parte del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e fino alle ore 17,00 del novantesimo giorno successivo:
fara' fede per l'ordine cronologico la data e l'orario riportato
nella ricevuta di accettazione rilasciata dal provider di posta
certificata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare. Sono ammessi piu' invii purche' nel primo invio sia
specificato il numero degli stessi; in questo caso fara' fede, per
l'ordine cronologico, la data della ricevuta di accettazione della
PEC riguardante il primo invio. I successivi invii dovranno avvenire
entro un termine massimo di 60 minuti dal primo.
3. Le domande di ammissione devono essere accompagnate dalla
documentazione prevista. Le dichiarazioni sono rese nelle forme
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'ammissione al finanziamento agevolato, avverra' fino al
raggiungimento del limite massimo delle risorse pari a 350.000.000,00
Euro.
5. L'istanza di accesso a finanziamento deve essere corredata, a
pena di inammissibilita', della seguente documentazione:
a) diagnosi energetica degli immobili;
b) certificazione energetica del plesso prima dell'intervento
proposto.
Art. 11
Forma tecnica e condizioni generali ed economiche
dei finanziamenti agevolati
1. I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di
scopo, a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate,
con applicazione del tasso fisso determinato ai sensi dell'art. 9,
comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno
successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento
agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti
conclusi nel primo semestre dell'anno.
3. Per le erogazioni, parziali o totali, dei prestiti in data
anteriore all'inizio dell'ammortamento, gli interessi di
preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso di interesse fisso
praticato sul prestito, dal giorno successivo all'erogazione fino al
giorno immediatamente precedente l'inizio dell'ammortamento.
4. Il soggetto beneficiario del finanziamento agevolato si obbliga
ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed
interessi a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento ed entro
e non oltre la data di scadenza del contratto di finanziamento
agevolato, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di
quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31
dicembre di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento.
5. Nel caso di ritardo da parte del soggetto beneficiario
nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al
contratto di finanziamento agevolato per capitale od interessi o ad
altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, sono dovuti,
sull'importo non pagato, gli interessi di mora al tasso di interesse
legale.
6. E' consentita l'estinzione anticipata del finanziamento
agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto
beneficiario del finanziamento agevolato.
Art. 12
Modalita' di erogazione dei finanziamenti agevolati
e documentazione di spesa
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande,
verifica la completezza documentale delle istanze pervenute e dei
relativi allegati, nei limiti delle disponibilita' delle risorse e
tenuto conto di eventuali domande che dovessero risultare non
ammissibili per carenza documentale o non sussistenza delle
condizioni di procedibilita' per l'accesso alle agevolazioni. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo'
fare richiesta di chiarimenti e/o precisazioni necessari ai fini
dell'istruttoria stessa, a mezzo PEC. Le risposte ai chiarimenti
devono essere inoltrate a mezzo PEC, entro il termine di 15 giorni
solari dalla data di ricezione della richiesta. In caso di mancato
invio delle risposte, entro il citato termine di 15 giorni solari,
l'istruttoria si conclude con la decadenza della domanda. Resta
inteso che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono
integrabili in momenti successivi a quello di presentazione della
stessa.
2. A conclusione delle verifiche, e comunque non oltre 90 giorni
dalla data di ricezione delle domande ovvero dalla ricezione dei
chiarimenti richiesti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Direzione generale per il Clima e l'Energia,
adotta il relativo provvedimento di concessione o di diniego del
finanziamento agevolato. Le verifiche ai sensi dell'art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000 volte ad appurare la veridicita' delle
dichiarazioni rese dal soggetto richiedente sono effettuate dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il provvedimento di concessione determina l'ammontare e la
durata del finanziamento agevolato. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il
Clima e l'Energia notifica il provvedimento di ammissione al
finanziamento agevolato ai soggetti beneficiari ed a CDP S.p.A.
Successivamente CDP S.p.A. procede alla stipula del contratto di
finanziamento e alla successiva erogazione sulla base della
documentazione acquisita nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, secondo gli schemi di documentazione e di contratto di
finanziamento allegati ad un secondo addendum alla Convenzione di cui
al comma 6. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire, via PEC,
entro 120 giorni consecutivi dalla data di ricezione della notifica
del provvedimento di ammissione, tutta la documentazione necessaria
alla stipula del contratto di finanziamento agevolato, pena la
decadenza del finanziamento agevolato. Qualora i soggetti beneficiari
si trovino impossibilitati a trasmettere la documentazione per la
stipula nel predetto termine di 120 giorni, potranno avanzare
richiesta di proroga dei termini mediante PEC da inviare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la
relativa autorizzazione, e in copia a CDP S.p.A., illustrando le
ragioni che impediscono il rispetto dei citati termini e indicando la
durata della proroga stessa.
4. La CDP S.p.A. nel rispetto di quanto previsto nel contratto di
finanziamento, e previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, procede all'erogazione dei
finanziamenti ai relativi beneficiari. La CDP S.p.A. entro 5 giorni
lavorativi da' comunicazione dell'avvenuta erogazione del
finanziamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministero dell'istruzione dell'universita'
e della ricerca.
5. L'erogazione della prima tranche del finanziamento agevolato, a
titolo di anticipazione e fino ad un massimo del 25% del suo importo,
viene disposta da CDP S.p.A., su richiesta del soggetto beneficiario,
previo avvenuto rilascio del relativo nulla osta da parte del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L'erogazione delle tranche successive, a seguito degli adempimenti di
cui all'art. 13 comma 1, per il restante 75% dell'importo del
finanziamento agevolato e' disposta sulla base degli schemi allegati
ad un secondo addendum alla Convenzione di cui al successivo comma 6,
per stati di avanzamento, sottoscritti dal direttore dei lavori o
figura analoga, ciascuno di importo non inferiore al 25% del
finanziamento stesso, compresa l'erogazione a saldo, previa
acquisizione del relativo nulla osta da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'erogazione
del saldo finale non potra' avvenire in assenza della certificazione
di cui al comma 6 dell'art. 9 del decreto-legge n. 91 del 2014.
6. La CDP S.p.A. nello svolgimento delle attivita' previste dal
presente decreto opera sulla base di un secondo addendum alla
convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 15 novembre 2011 e all'addendum
alla stessa gia' stipulato in data 10 aprile 2014, che dovra' essere
sottoscritto entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto.
Laddove applicabili, verranno utilizzati gli schemi e le garanzie
adottate da CDP S.p.A. per la concessione e il perfezionamento
contrattuale dei finanziamenti agli Enti Pubblici, meglio specificate
nel secondo addendum alla convenzione stipulata con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15
novembre 2011 e all'addendum alla stessa gia' stipulato in data 10
aprile 2014, di cui al presente comma.
Art. 13
Tempi e modalita' di realizzazione
degli investimenti ammessi
1. I soggetti beneficiari, in relazione a ciascuno degli edifici
destinatari degli investimenti, sono tenuti a comunicare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a CDP S.p.A.
per mezzo PEC, entro 180 giorni dalla data di firma del contratto di
finanziamento agevolato, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
fondokyoto@pec.minambiente.it, cdpspa@pec.cassaddpp.it, l'avvenuto
inizio dei lavori specificandone la data e allegando copia del
verbale di consegna lavori nonche' il quadro economico definitivo,
redatto nelle forme previste dal Codice degli Appalti, sulla base del
quale saranno effettuate le erogazioni di cui all'art. 12, commi 4 e
5. Eventuali richieste motivate di proroga dei termini di inizio
lavori dovranno essere trasmesse al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, per la relativa autorizzazione.
2. I lavori di realizzazione dell'intervento per singolo edificio
devono terminare entro e non oltre i successivi 36 mesi a decorrere
dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento
agevolato. Per giustificati motivi e previa istanza debitamente
motivata da parte del soggetto beneficiario, puo' essere concessa una
proroga del predetto termine fino ad un massimo di 18 mesi dalla data
di scadenza.
Art. 14
Casi di decadenza e revoca. Recupero somme
1. La mancata produzione della certificazione attestante la
riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni
nella legge 11 agosto 2014, n. 116, comporta la revoca dell'intero
finanziamento concesso. Tale certificazione deve essere prodotta
insieme all'atto di collaudo.
2. Nel caso di finanziamenti agevolati erogati ai soggetti di cui
all'art. 9, gli stessi dovranno, a pena di revoca, produrre la
certificazione sulla riduzione dei consumi insieme all'atto di
collaudo di ogni singolo immobile ricompreso nel progetto di
investimento con le modalita' previste dal richiamato art. 9, comma
6, del decreto-legge n. 91 del 2014.
3. Ulteriori casi di revoca del finanziamento agevolato sono:
a) mancato rispetto degli adempimenti di legge;
b) mancata realizzazione, anche parziale, dell'intervento nei
termini previsti dall'art. 13, comma 2;
c) sostanziale difformita' tra il progetto presentato e quello
effettivamente realizzato;
d) istanza basata su dati, notizie o dichiarazioni false,
inesatte o reticenti;
e) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e
concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento;
f) in ogni altro caso in cui dati, notizie o fatti circostanziati
fanno ritenere l'intervento non realizzabile;
g) nei casi indicati nel contratto di finanziamento allegato al
secondo addendum alla convenzione di cui all'art. 12, comma 6, del
presente decreto da stipularsi tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.A.
4. Costituiscono casi di decadenza dal finanziamento agevolato:
a) il mancato avvio di lavori entro 180 giorni dalla data di
firma del contratto di finanziamento, in assenza di autorizzazione
alla richiesta motivata di proroga del suddetto termine;
b) l'esecuzione di varianti in corso d'opera non conformi a
quanto previsto dall'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e s.m.i. e dal regolamento di esecuzione adottato con il
D.P.R. 5 ottobre 2010, 207.
5. La revoca o la decadenza dal finanziamento agevolato e'
dichiarata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, anche ad esito di eventuali comunicazioni
della CDP S.p.A., ovvero ad esito delle verifiche effettuate ai sensi
del successivo art. 16. Il decreto viene trasmesso dal Ministero
dell'ambiente e del tutela del territorio e del mare al soggetto
beneficiario e alla CDP S.p.A. a mezzo PEC.
6. La CDP S.p.A. provvede all'effettivo recupero delle somme con le
modalita' previste dalla convenzione di cui all'art. 1, comma 1115,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritta il 15 novembre
2011 tra il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare
e CDP S.p.A.
7. Il soggetto beneficiario in caso di revoca o decadenza, come
disciplinata dal presente articolo, dovra' restituire le somme
ricevute al netto dell'eventuale capitale ammortizzato. L'importo da
restituire dovra' essere aumentato degli interessi legali da
computarsi dalla data di effettiva erogazione delle somme da parte di
CDP S.p.A. fino alla data di restituzione delle somme.
Art. 15
Cumulabilita'
1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono
cumulabili con altre forme di incentivazione previste dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale nei limiti dalle stesse previsti e
in ogni caso non possono superare cumulativamente il 50% del valore
del progetto.
Art. 16
Verifiche, controlli
1. La Direzione generale per il Clima e l'Energia del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica a
campione la regolare esecuzione degli interventi finanziati nonche'
la conformita' degli stessi al progetto presentato in sede di domanda
e la conformita' a legge delle varianti in corso d'opera autorizzate
dalla Stazione appaltante.
2. In caso di difformita' la Direzione generale per il Clima e
l'Energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare potra' revocare il finanziamento concesso nei modi previsti
dall'art. 14.
3. La Direzione generale per il Clima e l'Energia del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei casi
previsti dal presente articolo e in quelli di cui all'art. 14 dara'
comunicazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti
e alla Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Art. 17
Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attivita'
di informazione
1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo
delle risorse del Fondo Kyoto, nonche' degli effetti aggregati
conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le
stesse finanziati, la CDP S.p.A. elabora e trasmette alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca un report semestrale di monitoraggio
finanziario dei finanziamenti agevolati, che possa essere inserito
nelle visualizzazioni dei rispettivi siti web o nelle forme che
ciascuna Amministrazione riterra' piu' utili.
2. Il monitoraggio dei risparmi energetici annualmente conseguiti
attraverso le misure del presente decreto e' assicurato da ENEA,
anche avvalendosi della diagnosi energetica e dell'attestazione della
prestazione energetica prodotte rispettivamente prima e dopo
l'esecuzione degli interventi. I risparmi energetici suddetti, che
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono comunicati da ENEA al
Ministero dello sviluppo economico entro il 30 marzo di ciascun anno,
per gli adempimenti di cui all'art. 17 dello stesso decreto
legislativo. Dall'attivita' di cui al presente comma non devono
derivare ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. I soggetti beneficiari si impegnano ad aggiornare in maniera
tempestiva e sistematica l'Anagrafe dell'edilizia scolastica
regionale, quale strumento di programmazione che favorisce la
conoscenza del fabbisogno e la valutazione dei progetti presentati,
cosi' come previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 11 gennaio
1996, n. 23.
4. Le procedure di monitoraggio degli interventi effettuati sugli
edifici scolastici sono effettuate nel rispetto del decreto
legislativo n. 229/2011, tramite l'utilizzo della Banca Dati
Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
Art. 18
Enti locali
1. Per gli enti locali, i finanziamenti a tasso agevolato di cui
all'art. 1, comma 1 del presente decreto sono concessi in deroga
all'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 19
Norma finale
1. Gli edifici oggetto di intervento possono essere solo quelli
gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono di conseguenza esclusi gli edifici in fase di costruzione per i
quali non vi e' stato alla data di entrata in vigore del presente
decreto il collaudo dei lavori ai sensi del Codice degli Appalti.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare potranno essere emanate ulteriori indicazioni
attuative delle procedure definite nel secondo addendum alla
convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e la CDP S.p.A. in data 15 novembre 2011,
di cui all'art. 12, comma 6.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 aprile 2015
Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 1533
Formulario candidatura allegato
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