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Edilizia scolastica, indagini diagnostiche sui solai

Edilizia scolastica, on line il bando per le indagini diagnostiche sui solai

Giannini: “40 milioni disponibili per interventi in 7.000 scuole”

Sul sito sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (www.istruzione.it) è disponibile l’Avviso pubblico per il finanziamento di indagini diagnostiche da effettuare sui solai degli edifici scolastici. Grazie allo stanziamento di 40 milioni previsto dalla legge Buona Scuola sarà possibile intervenire in almeno 7.000 istituti.
“Dare scuole più belle, sicure e innovative ai nostri ragazzi, è l’obiettivo che perseguiamo fin dal nostro insediamento – dichiara il Ministro Stefania Giannini – . Questo bando è un ulteriore tassello di un piano che sta portando risultati importanti e visibili sul fronte dell’edilizia scolastica. Un piano fatto non solo di risorse, ma anche di una precisa programmazione nazionale e di un costante monitoraggio, mai realizzato prima, degli interventi”.
L’Avviso pubblico è rivolto a tutti gli Enti locali proprietari di edifici scolastici. Con questo bando il Ministero punta ad avere una radiografia delle condizioni dei solai degli istituti per prevenire i rischi di crollo e garantire al meglio la sicurezza dei ragazzi.
Gli Enti locali dovranno inviare la propria candidatura entro il 18 novembre 2015 esclusivamente tramite una apposita piattaforma on line che sarà accessibile dal 26 ottobre prossimo. I contributi saranno erogati nei 15 giorni successivi all’approvazione della graduatoria che sarà redatta per Regione e ambito provinciale, sulla base dei punteggi assegnati a ciascun edificio scolastico. Le indagini dovranno essere affidate – pena la revoca del contributo – non oltre il 31 dicembre 2015. Obiettivo: tempi certi per le indagini.
L’importo massimo del contributo per le indagini relative agli elementi strutturali è pari a 7.000 euro per le scuole del primo ciclo e a 9.000 per le scuole del secondo ciclo. Mentre è previsto un finanziamento di non oltre 4.000 euro per le indagini relative agli elementi non strutturali nelle scuole del primo ciclo e di 6.000 euro per le scuole del secondo ciclo.
I dati e i risultati delle indagini andranno ad aggiornare l’Anagrafe dell’edilizia scolastica.

Avviso 15 ottobre 2015, AOODGEFID 12812

Avviso 15 ottobre 2015, AOODGEFID 12812

Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento in favore di Enti Locali di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici

Pronto bando da 40 milioni per ispezioni dei solai

Scuola, il 22 novembre la Giornata nazionale della sicurezza
Pronto bando da 40 milioni per ispezioni dei solai

Si terrà il 22 novembre di ogni anno la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, istituita dalla legge ‘Buona Scuola’. La data è stata definitivamente concordata oggi durante la riunione dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica del Miur, presieduto dal Sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone. All’incontro hanno potuto partecipare per la prima volta anche le organizzazioni civiche rappresentate questa mattina da Cittadinanzattiva e Legambiente.

La Giornata nazionale ricorrerà nella data dell’anniversario del crollo avvenuto nel 2008 al liceo “Darwin” di Rivoli. Sarà un’occasione di sensibilizzazione negli istituti di tutto il Paese sul tema della sicurezza. Gli studenti saranno coinvolti in progetti e concorsi di idee.

Nella riunione odierna dell’Osservatorio è stata anche annunciata l’imminente pubblicazione, sul sito del Miur, del bando da 40 milioni di euro per le indagini diagnostiche sui solai di almeno 7.000 scuole. Gli Enti locali potranno candidarsi per attivare le indagini attraverso una piattaforma web che sarà messa disposizione nei prossimi giorni insieme al bando.

Inoltre, accogliendo una richiesta dell’Associazione nazionale comuni italiani, è stata decisa la proroga al 31 dicembre 2015 dei termini per l’aggiudicazione provvisoria degli interventi finanziati attraverso lo strumento dei mutui Bei. Tra gli argomenti esaminati anche i tempi e le modalità di aggiornamento dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, pubblicata sul sito del Miur nei mesi scorsi dopo venti anni di attesa.

“Uno strumento fondamentale di trasparenza – ha ricordato il Sottosegretario Faraone – che perfezioneremo grazie alla collaborazione con le scuole, gli enti locali e da oggi grazie anche al contributo delle associazioni che in passato si sono occupate autonomamente di questo monitoraggio. La partecipazione delle associazioni non si esaurirà nelle riunioni che di volta in volta vengono convocate. Vogliamo creare una sinergia costante con chi ha a cuore la sicurezza degli edifici che i ragazzi frequentano”.

Scuola, domani nuova riunione Osservatorio edilizia
Si apre anche alle associazioni. Faraone: “Un altro atto di trasparenza”

Nuova riunione domani dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica coordinato dal Miur e presieduto dal Sottosegretario Davide Faraone. Per la prima volta, grazie ad un decreto firmato dal Ministro Stefania Giannini in attuazione della legge Buona Scuola, d’ora in poi potranno partecipare anche le organizzazioni civiche. In occasione di ogni riunione dell’Osservatorio sarà reso pubblico un ordine del giorno e sarà data la possibilità alle associazioni di partecipare attivamente aderendo tramite un format on line.

“Dopo la pubblicazione dell’Anagrafe, un’altra scelta di trasparenza che riguarda l’edilizia scolastica: finalmente le associazioni, che in questi anni si sono occupate di sicurezza nelle scuole, svolgendo un lavoro meritorio per il Paese, potranno partecipare alle riunioni dell’Osservatorio fornendo un contributo fondamentale per la gestione e il monitoraggio degli interventi che di volta in volta predisporremo”, dichiara il Sottosegretario Davide Faraone.

“Le prime a partecipare saranno Cittadinanzattiva e Legambiente, le altre verranno in seguito – prosegue -. Per la prima volta creiamo sinergia tra chi opera in questo settore, perché unico è l’obiettivo che ci siamo prefissati: garantire ai ragazzi scuole sicure, decorose e innovative”.

Fra i punti all’ordine del giorno di domani: i nuovi interventi in materia di edilizia scolastica previsti dalla Buona Scuola, l’aggiornamento dei dati dell’Anagrafe dell’edilizia, l’informativa sulla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI ENTRO IL 2012 SUL SITO DEL MIT

“LA BUONA SCUOLA”: RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI ENTRO IL 2012 SUL SITO DEL MIT

GLI ENTI POSSONO RECUPERARE RISORSE RESIDUE. DEFINANZIAMENTI IN CASO DI MANCATO IMPEGNO E RISORSE DESTINATE AD ALTRI PROGETTI

 

13 agosto 2015 – Trenta giorni, dal 15 agosto al 14 settembre 2015 incluso per rendicontare i progetti di edilizia scolastica realizzati dagli enti locali con le risorse stanziate dal Governo, e di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT),  rispetto a provvedimenti che si sono succeduti dal 2002 al 2012, con uno stanziamento di oltre 1,2 miliardi.
In applicazione della riforma “La buona scuola”, infatti, la rendicontazione permetterà di utilizzare le risorse residue da parte degli stessi  enti che hanno portato a termine gli interventi previsti, oppure di recuperare le risorse di interventi non realizzati per destinarle a nuovi progetti, anche di altri enti. Questo al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti dalle leggi contemplate nella riforma.

I nuovi meccanismi, che si attivano tramite la rendicontazione sul sito del MIT, sono stati previsti dalla legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” pubblicata sulla GURI – Serie Generale – n.162 del 15/07/2015, la cosiddetta riforma della “buona scuola”.
Tutti gli enti locali competenti hanno ricevuto in questi giorni una nota di posta certificata, che illustra nel dettaglio le condizioni  stabilite dalla riforma.
La legge, infatti, introduce novità nei programmi di edilizia scolastica di competenza del MIT, in particolare:
– 1° e 2° programma stralcio della Legge n.289/02. Delibere CIPE 102/04, 143/06 e 17/08 (art.1, comma 165, prima parte);
– 3° programma stralcio della Legge n.289/02. D.M. 323/12 cd “Risoluzione Alfano” (art.1, comma 170);
– 1° e 2° programma stralcio di cui alle Delibere CIPE 32/10 e 6/12 (art.1, comma 165, seconda parte)

Programma stralcio 1° ed  2° della Legge n.289/02. Delibere CIPE 102/04, 143/06 e 17/08
La programmazione vigente prevede 1.593 interventi di miglioramento sismico per complessivi 489 milioni di euro. Ad oggi  risultano sottoscritti 1.361 documenti di attuazione per complessivi 408 milioni di euro.

Due le novità introdotte dalla Legge per questi interventi:
– La prima è la possibilità di utilizzare le economie maturate per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici.
Per utilizzare le economie gli Enti devono rendicontare al Mit l’intervento eseguito entro il 14/09/2015 (60 giorni dall’entrata in  vigore della Legge).
Gli Enti che non effettuano la rendicontazione perdono la possibilità di utilizzare le risorse residue.
– La seconda novità  è il definanziamento degli interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa.
Pertanto verranno definanziati tutti gli interventi per i quali l’Ente non ha provveduto a sottoscrivere il contratto di mutuo con Cassa depositi e prestiti ovvero non ha ancora provveduto all’aggiudicazione, anche parziale dei lavori.
Le somme definanziate sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica per la programmazione triennale 2015-2017, nonché degli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179, previsti sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.

Programma stralcio 3° della Legge n.289/02. D.M. 343/12
Il programma prevede 989 interventi di messa in sicurezza per complessivi 111,8 milioni di euro.
Ad oggi  risultano avviati 550 interventi per complessivi 72 milioni di euro.
La legge prevede il definanziamento degli interventi per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti alla data del 16/07/2015 (data di entrata in vigore della Legge).
Le somme definanziate sono destinate alla programmazione nazionale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.

Programma stralcio 1° ed  2° di cui alle Delibere CIPE 32/10 e 6/12
Il programma prevede 3.515 interventi di messa in sicurezza per complessivi 617 milioni di euro.
Ad oggi  risultano stipulate 3.279 convenzioni per complessivi 584 milioni di euro.
La legge prevede l’introduzione del meccanismo del silenzio-assenso sul parere che i Provveditorati devono esprimere entro 30 giorni sul progetto definitivo presentato dall’Ente. Prevede inoltre la revoca dei finanziamenti nel caso in cui gli enti non trasmettano al Mit le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il 12/01/2016 (180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge).

Modalità di rendicontazione
La rendicontazione avverrà telematicamente sul sito del Mit https://rendicontazionebuonascuola2015.mit.gov.it

Per ogni intervento, gli Enti titolari hanno ricevuto via pec dal Ministero le credenziali per l’autenticazione sul portale.
Per la rendicontazione gli Enti dovranno aggiornare la propria anagrafica, lo stato di avanzamento dell’intervento e comunicare il quadro economico all’attualità e l’importo delle economie che si intendono utilizzare.
Il sistema restituirà una ricevuta che gli Enti dovranno firmare (digitalmente) e trasmettere al MIT.
Il Mit ha aperto due pec “ad hoc”: rendicontazionescuole@pec.mit.gov.it  per la trasmissione della rendicontazione e info.rendicontazionescuole@pec.mit.gov.it per la richiesta di chiarimenti o informazioni.

7 agosto Anagrafe dell’Edlizia scolastica

Il 7 agosto, presso la Sala dei Ministri del MIUR, viene presentata l’Anagrafe dell’Edlizia scolastica prevista dall’art. 7 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23.

anagrafe


 

Scuola, presentata l’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica
Oltre 42.000 edifici censiti
Giannini: “Oggi passo avanti enorme per la scuola e il Paese”
Faraone: “Dopo 20 anni abbiamo un quadro dei nostri istituti”
Via a indagini sui solai di 7.000 scuole
Stanziati 300 milioni di euro per la costruzione di scuole innovative

Oltre 42mila (42.292) edifici scolastici censiti, di cui 33.825 risultati attivi, cioè  adibiti ad ospitare attività connesse con la vita scolastica. Il 55% è stato costruito prima del 1976, il 70% appositamente per uso scolastico.

Sono alcuni dei dati che emergono dall’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica presentata questa mattina dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, dal Sottosegretario Davide Faraone, e resa disponibile per la prima volta a vent’anni dall’entrata in vigore della legge n. 23 del 1996 che l’aveva istituita. Negli scorsi mesi le Regioni hanno trasmesso al Ministero i dati relativi allo stato di salute delle scuole che serviranno per una sempre migliore programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica. Alla presentazione ha partecipato anche Laura Galimberti, coordinatrice della Struttura di missione per l’Edilizia Scolastica di Palazzo Chigi.

“Oggi è una giornata in cui non solo la scuola italiana ma tutto il Paese fa un passo avanti enorme nella conoscenza reale dello stato dei nostri istituti – ha sottolineato il Ministro Stefania Giannini – Con questa Anagrafe, ora, conosciamo le condizioni dettagliate di ciascun edificio. Una fotografia – ha aggiunto il Ministro – che ci consente anche di poter programmare e investire al meglio i 3 miliardi e mezzo già disponibili per realizzare gli interventi laddove sono necessari, per abbellire, riqualificare e costruire scuole innovative. Per le famiglie, per gli studenti e per il Paese è un risultato davvero importante. Per la prima volta  abbiamo in una azione coordinata e congiunta il Governo, le Regioni, gli Enti locali”.

“Oggi è stata una giornata storica per l’edilizia scolastica del nostro Paese – ha detto il Sottosegretario Faraone – Dopo più di vent’anni finalmente è stata presentata l’Anagrafe. Un fatto per nulla scontato. Per avere i dati e renderli trasparenti abbiamo dovuto vincere diverse resistenze. Adesso con un click tutte le famiglie potranno vedere le condizioni della scuola dove mandano il figlio. Abbiamo un quadro chiaro dello stato degli istituti che i ragazzi frequentano. E grazie a questo quadro e a strumenti come l’Osservatorio e la programmazione unica, potremo finalmente intervenire strategicamente sulle criticità, senza disperdere le tante risorse che questo Governo sta stanziando”.

“Oggi siamo riusciti a produrre questo risultato grazie al grande patto tra Governo, Regioni ed Enti locali – ha spiegato Laura Galimberti – Un risultato significativo, frutto di un lavoro importante. Contiamo in questo buon inizio e su questa sinergia perché quando si parla di edilizia scolastica non si intende solo migliorare le condizioni degli edifici, ma anche la qualità stessa della didattica”.

Nel 77% dei casi, si evince dall’Anagrafe, gli edifici scolastici sono di proprietà dei Comuni, mentre nel 9% appartengono alle Province. Un 2% è riconducibile ad altri Enti pubblici e una percentuale uguale a società o persone private.

L’Anagrafe fornisce anche dati relativi alla mobilità, alla sostenibilità ambientale e alla qualità delle infrastrutture degli istituti che, ad esempio, nel 63% dei casi dispongono del servizio di scuolabus e nel 40% del trasporto per alunni disabili. Il 71% degli edifici scolastici ha poi preso degli accorgimenti per superare le barriere architettoniche – accesso con rampe, porte di larghezza minima di 0,90 m o servizi igienici per disabili; mentre nel 58% dei casi hanno individuato soluzioni per ridurre i consumi energetici, attraverso zonizzazione dell’impianto termico (64%), vetri doppi (62%), pannelli solari (46%).

Quanto alle condizioni di sicurezza, oltre il 70% delle scuole è in possesso del documento di valutazione del rischio (72%) e di un Piano di emergenza (73%). Il 39% è in possesso del certificato di agibilità/abitabilità. Al riguardo è da ricordare che il 50% degli edifici scolastici è stato costruito prima del 1971, anno di entrata in vigore della normativa che rende obbligatorio il certificato di collaudo statico. L’agibilità, dunque, va confrontata con tale dato e con gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.
I dati dell’Anagrafe saranno sottoposti a periodiche integrazioni e aggiornamenti.

Nel corso della conferenza stampa, inoltre, il Ministro Giannini ha firmato due importanti decreti. Il primo assegna 40 milioni di euro per le indagini diagnostiche dei solai, strutturali e non strutturali, in circa 7.000 scuole. Il secondo stanzia 300 milioni per la costruzione di scuole innovative. Il provvedimento prevede che le risorse vengano ripartite a livello regionale in modo che ciascuna Regione italiana abbia almeno un edificio di nuova generazione. Per individuare il modello di scuola più vicino alle esigenze e ai desideri di chi la vive quotidianamente, il Miur lancerà un concorso di idee aperto ai progettisti attraverso il quale saranno individuate proposte, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole e degli studenti, alle quali i nuovi edifici dovranno ispirarsi.

Il Ministro ha infine annunciato l’imminente investimento di 23 milioni di euro per l’avvio di 113 nuovi cantieri inseriti nel programma #Scuolesicure, che vanno ad aggiungersi ai 690 già avviati (l’85% dei quali ormai conclusi). “La corretta ed efficiente gestione del programma #Scuolesicure e l’efficace sistema di monitoraggio nazionale dell’edilizia e delle opere pubbliche – ha spiegato Giannini – ci hanno consentito di avere 23 milioni di risparmi che possiamo così reinvestire – ha concluso – in 113 nuovi cantieri”.

Scuola, Giannini e Faraone presentano al Miur
l’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica

Venerdì 7 agosto, alle 10, presso il Salone dei Ministri del Miur, in Viale Trastevere 76/A, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, e il Sottosegretario, Davide Faraone, presenteranno l’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica. Una fotografia completa degli edifici scolastici italiani, prevista dalla legge n. 23 del 1996 ma ancora mai resa disponibile. Dopo 20 anni, lo stato dell’edilizia scolastica diventa fruibile, nel segno della trasparenza e della responsabilità, in linea con quanto stabilito anche dalla legge di riforma del sistema d’istruzione, la numero 107/2015. Alla presentazione parteciperanno anche Laura Galimberti, Coordinatore della Struttura di missione per l’edilizia scolastica di Palazzo Chigi, e Simona Montesarchio, Direttore Generale del Miur per gli interventi in materia di edilizia scolastica.

7 agosto Anagrafe dell’Edilizia Scolastica

Il 7 agosto, presso il Salone dei Ministri del MIUR, si svolge la presentazione dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica 

Scuola, Giannini e Faraone presentano al Miur l’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica

Venerdì 7 agosto, alle 10, presso il Salone dei Ministri del Miur, in Viale Trastevere 76/A, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, e il Sottosegretario, Davide Faraone, presenteranno l’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica. Una fotografia completa degli edifici scolastici italiani, prevista dalla legge n. 23 del 1996 ma ancora mai resa disponibile. Dopo 20 anni, lo stato dell’edilizia scolastica diventa fruibile, nel segno della trasparenza e della responsabilità, in linea con quanto stabilito anche dalla legge di riforma del sistema d’istruzione, la numero 107/2015. Alla presentazione parteciperanno anche Laura Galimberti, Coordinatore della Struttura di missione per l’edilizia scolastica di Palazzo Chigi, e Simona Montesarchio, Direttore Generale del Miur per gli interventi in materia di edilizia scolastica.

Decreto Ministeriale 7 agosto 2015

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 7 agosto 2015

Ripartizione delle risorse e definizione dei criteri per la costruzione di scuole innovative. (15A07660)

(GU Serie Generale n.239 del 14-10-2015)

 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del  2015)
e, in particolare, l'art. 1, comma 153, che prevede  di  favorire  la
costruzione di scuole innovative dal punto di  vista  architettonico,
impiantistico,  tecnologico,  dell'efficienza  energetica   e   della
sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di
nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio; 
  Visto inoltre l'art. 1, comma 158, della citata legge  n.  107  del
2015, che prevede che per la realizzazione delle  scuole  innovative,
e' utilizzata quota parte delle risorse di cui all'art. 18, comma  8,
del  decreto-legge  21   giugno   2013,   n.   69   convertito,   con
modificazione, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  pari  a  euro  300
milioni nel triennio 2015-2017; 
  Considerato che il citato art. 1, comma 153, della citata legge  n.
107 del 2015 prevede che con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  da  adottare  d'intesa  con  la
Struttura di missione per il coordinamento e impulso  nell'attuazione
di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica  istituita
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio  2014
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della legge  stessa,  sono  ripartite
tra le Regioni le risorse pari a 300 milioni di euro e sono  definiti
i criteri per l'acquisizione da  parte  delle  stesse  Regioni  delle
manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle  aree
oggetto di intervento e interessati alla costruzione  di  una  scuola
innovativa; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e  in  particolare
l'art. 18, comma 8, con il quale erano stati  destinati  fino  a  100
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a  un  piano
di edilizia scolastica, nell'ambito  degli  investimenti  immobiliari
dell'INAIL previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui
all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  con  il
quale  e'  stata  istituita  la  Struttura   di   missione   per   il
coordinamento   e   impulso   nell'attuazione   di   interventi    di
riqualificazione dell'edilizia scolastica; 
  Considerato necessario ripartire le  risorse  a  livello  regionale
tenendo  conto  dei   dati   relativi   al   numero   di   alunni   e
all'affollamento    delle    strutture    contenuti     nell'Anagrafe
dell'edilizia scolastica, dando maggiore peso al  primo  criterio  in
ragione di assicurare strutture scolastiche nuove  in  considerazione
del numero degli alunni presenti e dell'incremento della  popolazione
scolastica; 
  Ritenuto   necessario,   altresi',   definire   i    criteri    per
l'acquisizione  da  parte  delle  Regioni  delle  manifestazioni   di
interesse da degli enti locali  proprietari  delle  aree  oggetto  di
intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa; 
  Acquisita l'intesa con la Struttura di missione con nota  prot.  n.
268 del 7 agosto 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Riparto risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 158, della legge  13  luglio
2015, n. 107 pari a euro 300 milioni sono ripartite  tra  le  Regioni
tenendo conto dei dati relativi alla popolazione  scolastica  e  alla
densita' contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica  e  secondo
la seguente tabella: 
 
    =============================================================
    |           Regione           |       Distribuzione         |
    +=============================+=============================+
    |Abruzzo                      |                 9.937.211,32|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Basilicata                   |                 7.269.495,32|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Calabria                     |                12.529.975,13|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Campania                     |                29.033.809,81|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Emilia-Romagna               |                19.542.138,35|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Friuli-Venezia G.            |                 8.920.892,66|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Lazio                        |                24.441.381,17|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Liguria                      |                10.069.879,41|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Lombardia                    |                35.725.784,45|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Marche                       |                11.233.977,82|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Molise                       |                 6.162.059,15|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Piemonte                     |                19.166.930,84|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Puglia                       |                21.633.515,52|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Sardegna                     |                10.443.723,92|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Sicilia                      |                24.940.702,70|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Toscana                      |                17.917.125,10|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Umbria                       |                 8.501.706,68|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Veneto                       |                20.946.743,29|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Valle d'Aosta                |                 1.582.947,35|
    +-----------------------------+-----------------------------+
    |Totale                       |             € 300.000.000,00|
    +-----------------------------+-----------------------------+
 
   2. Le risorse non  utilizzate  o  derivanti  da  economie  vengono
ripartite  con  successivo  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca in favore delle Regioni stesse. 
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a  finanziare  spese
per la costruzione di una nuova scuola. Non sono in ogni caso ammesse
e sono quindi a carico dell'ente locale le spese per: 
    a) indagini preliminari; 
    b) progettazione; 
    c) arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica; 
    d) eventuale demolizione dei fabbricati; 
    e) bonifica dell'area; 
    f) spese per la collocazione temporanea degli  alunni  durante  i
lavori. 
                               Art. 2 
 
        Criteri per acquisizione manifestazioni di interesse 
 
  1. Al fine di individuare le manifestazioni di  interesse  relative
agli enti locali interessati alla costruzione di scuole innovative le
Regioni devono tenere conto dei seguenti criteri: 
    a) utilizzo delle risorse esclusivamente per  la  costruzione  di
nuova scuola  in  un'area  nella  piena  disponibilita'  dell'ente  e
urbanisticamente  consona  all'edificazione,   libera   da   vincoli,
contenziosi in essere  e  quanto  altro  possa  risultare  motivo  di
impedimento o di ostacolo all'edificazione, anche  tenendo  conto  di
eventuale contestuale dismissione di immobili in locazione passiva; 
    b) ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo conto
della popolazione  scolastica  interessata  dalla  proposta,  nonche'
degli obiettivi di  razionalizzazione  della  rete  scolastica  e  di
accorpamento o aggregazione di piu' sedi scolastiche esistenti; 
    c) disponibilita' di  un  servizio  di  trasporto  per  garantire
collegamenti adeguati alle  esigenze  del  territorio  e  dell'utenza
della scuola da realizzare; 
    d) disponibilita' dell'ente a promuovere con la nuova  scuola  la
riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica attraverso strutture
che garantiscano lo svolgimento di attivita' dirette ad assicurare un
utilizzo  esteso  delle  dotazioni  scolastiche  (quali  biblioteche,
palestre, auditorium, spazi  comuni  di  condivisione,  laboratori  e
altro) nonche' a garantire un'ampia  apertura  e  coinvolgimento  del
territorio,  anche  attraverso  processi  di  riqualificazione  dello
stesso; 
    e) livello di innovazione didattica  che  si  intende  promuovere
nella nuova scuola, anche  attraverso  la  sperimentazione  di  nuovi
ambienti e modelli di apprendimento; 
    f) ulteriori criteri definiti  a  livello  regionale  sulla  base
delle proprie specificita' territoriali. 
  2. Le manifestazioni di  interesse  possono  riguardare  le  scuole
dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di  primo  e
di secondo grado e,  nel  caso  di  piu'  interventi  proposti  dalle
Regioni, questi devono  preferibilmente  interessare  istituzioni  di
diverso ordine e grado. 
  3.  Le  Regioni  interessate  selezionano  le   manifestazioni   di
interesse fino ad un massimo di cinque interventi e  le  trasmettono,
ai sensi dell'art. 1, comma 154, della legge n. 107 del 2015, entro e
non  oltre  il  15  ottobre  2015   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  al  seguente  indirizzo  di  posta
certificata:  dgefid@postacert.istruzione.it,  che   si   impegna   a
trasmettere le stesse alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Struttura di missione per l'edilizia scolastica, pena la revoca delle
risorse e l'assegnazione delle stesse in favore delle  altre  Regioni
da disporre con successivo decreto. 
  4. La Direzione generale per  interventi  in  materia  di  edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione  e
per  l'innovazione  digitale  fornisce   alle   Regioni   indicazioni
operative sulle modalita'  di  acquisizione  degli  interventi  dalle
stesse selezionati. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 agosto 2015 
 
                                                Il Ministro: Giannini 

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, foglio n. 3938 

29 luglio Edilizia scolastica: i primi 1.200 interventi finanziati con mutui BEI

Piano annuale edilizia scolastica 2015: elenco interventi

Edilizia scolastica, Giannini firma decreto: on line l’elenco dei primi 1.200 interventi finanziati con mutui BEI

È disponibile da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’elenco dei primi 1.215 interventi di edilizia scolastica per il 2015 che saranno finanziati attraverso lo strumento dei mutui agevolati BEI (Banca europea per gli investimenti), con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Gli oltre 1.200 interventi saranno coperti subito con un finanziamento totale di 739.272.550,50 euro.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha infatti firmato il decreto interministeriale Miur-Mef che autorizza le Regioni a stipulare i mutui con la BEI. Ogni Regione può ora utilizzare la quota di risorse che le è stata assegnata e gli enti locali indicati nel piano annuale 2015 possono avviare le procedure di gara e i relativi appalti per gli interventi nelle scuole del proprio territorio.
I 1.215 interventi rientrano fra quelli che le Regioni hanno indicato come prioritari nella programmazione nazionale per l’edilizia scolastica di cui l’Italia si è dotata quest’anno per la prima volta a maggio. Una programmazione che riguarda il triennio 2015-2017, per il quale il finanziamento totale previsto attraverso lo strumento dei mutui agevolati è di 905 milioni. A seguito delle verifiche sui progetti presentati per la prima annualità hanno avuto il via libera 1.215 interventi. I fondi non assegnati nel 2015 saranno utilizzati nel 2016 e nel 2017.

Protocollo per finanziamenti BEI all’edilizia scolastica

Firmato a Palazzo Chigi il Protocollo per i finanziamenti BEI all’edilizia scolastica

È stato firmato oggi a Palazzo Chigi il Protocollo d’intesa fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e la Banca Europea per gli Investimenti finalizzato al finanziamento del piano Miur che fa parte della più complessiva strategia del governo per l’edilizia scolastica che vede impegnati anche il Ministero delle infrastrutture e la specifica struttura di missione della Presidenza del Consiglio. 
Hanno siglato l’intesa il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Stefania Giannini e il Vicepresidente della BEI Dario Scannapieco, responsabile per le operazioni in Italia, Malta e Balcani. 
Il Protocollo impegna il Governo italiano a portare avanti gli interventi in materia di edilizia scolastica finanziati con fondi BEI, fornendo un periodico monitoraggio. BEI conferma la propria disponibilità a finanziare gli interventi del Piano fino ad un massimo di 940 milioni di euro, di cui 450 già firmati. Il finanziamento coprirà la ristrutturazione, la messa in sicurezza, l’adeguamento alle norme antisismiche, l’efficientamento energetico e la costruzione di nuovi edifici scolastici. 
Le risorse saranno erogate a Comuni, Province e Città Metropolitane sulla base di graduatorie di priorità predisposte dalle Regioni. Gli oneri di ammortamento saranno a carico dello Stato e, grazie a nuove modalità di erogazione, i beneficiari potranno utilizzare le risorse senza impatti sul proprio patto di stabilità interno. 
“La strategia del Governo, che fa perno sull’azione coordinata dei Ministri Giannini e Delrio – afferma il Sottosegretario Claudio De Vincenti – vuole determinare un salto di qualità delle strutture a disposizione dei giovani e della loro formazione. Questo tipo di intervento si collega concretamente con la riforma dell’organizzazione didattica predisposta dalla “Buona Scuola” in modo da creare le condizioni affinché insegnanti e studenti possano lavorare al meglio nei percorsi formativi. L’impegno della BEI fornisce un contributo decisivo per centrare l’obiettivo”. 
“Il Protocollo siglato oggi – sottolinea il Ministro Stefania Giannini – è l’ulteriore conferma della volontà del Governo di portare avanti tutti gli interventi pianificati in materia di edilizia scolastica. Nel merito, a fine maggio, l’Italia si è dotata, per la prima volta, di una programmazione nazionale che pianifica le opere da realizzare fra il 2015 e il 2017. Grazie alla collaborazione con la BEI possiamo già coprire i primi 1.300 interventi: il 75% riguarderà la messa in sicurezza di edifici, il 25% nuove costruzioni. Proprio in queste ore stiamo firmando i decreti che ci consentono di partire con i cantieri, nei prossimi giorni pubblicheremo l’elenco completo degli interventi del 2015. Abbiamo investimenti, una nuova governance che renderà più rapidi i tempi di assegnazione delle risorse e una solida programmazione per garantire scuole più sicure ai nostri studenti.”. 
“È motivo di orgoglio – dichiara Dario Scannapieco – poter affiancare il governo italiano nell’attuale sforzo di ammodernamento del settore scolastico del quale sono testimonianza la firma odierna del Protocollo d’intesa e l’avvio dei finanziamenti per l’edilizia per impegni totali pari a quasi un miliardo da parte della BEI. È il segnale che l’Europa è vicino ai cittadini degli Stati membri nel cruciale settore dell’educazione”.

Programmazione nazionale edilizia scolastica

Programmazione nazionale edilizia scolastica,
on line l’elenco degli interventi richiesti dalle Regioni

E’ disponibile da oggi, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’elenco completo degli interventi della prima Programmazione nazionale per l’edilizia scolastica per il triennio 2015/2017.
La scorsa settimana il Ministro Stefania Giannini ha firmato il decreto di approvazione dei piani inviati dalle Regioni, per un totale di 6.251 progetti e un fabbisogno di circa 3,7 miliardi. L’Italia si è dotata così, per la prima volta, di un’unica lista di priorità individuate dagli Enti locali. Priorità che saranno finanziate via via con le risorse disponibili nel corso del triennio. La prima tranche di 1.300 interventi sarà realizzata grazie ai mutui agevolati (cosiddetti mutui BEI), per un totale di 905 mln di euro di finanziamento.


Per la prima volta l’Italia si è dotata a maggio 2015 di una programmazione nazionale triennale degli interventi di edilizia scolastica per il periodo 2015/2017. Oltre 6.000 gli interventi richiesti dalle Regioni, sentiti gli Enti Locali. Per un fabbisogno totale di 3,7 miliardi di euro.

I primi 1.300 interventi saranno finanziati grazie a 905 milioni dei cosiddetti mutui BEI (Banca europea per gli Investimenti), mutui agevolati con oneri di ammortamento a carico dello Stato che potranno essere accesi dalle Regioni. Saranno finanziati interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di scuole, immobili all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica o adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari. Si potranno costruire nuovi edifici e realizzare palestre.

Beneficiari dei mutui saranno gli enti locali proprietari degli immobili che dovranno procedere all’aggiudicazione almeno provvisoria degli interventi entro il 31 ottobre 2015.


infografica_programmazione_triennale_interventi

Edilizia scolastica: sbloccati 905 milioni per 1.300 interventi

Edilizia scolastica, Giannini firma decreto:
“Varata la prima Programmazione nazionale pluriennale.
Sbloccati 905 milioni per 1.300 interventi”

“L’edilizia scolastica è sempre stata una priorità di questo governo e continua ad esserlo. Lo dimostra il decreto che ho firmato oggi grazie al quale, per la prima volta, il nostro Paese si dota di una Programmazione nazionale pluriennale di interventi sulla base delle priorità indicate dalle Regioni nei piani che ci hanno inviato a fine aprile e che oggi approviamo definitivamente”. Così il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini.

La Programmazione 2015/2017 ammonta a 6.368 interventi richiesti dalle Regioni (sulla base delle priorità indicate dagli enti locali) per un fabbisogno totale di 3,7 miliardi. I primi 1.300 interventi saranno coperti subito grazie ai 905 milioni dei mutui agevolati che le Regioni potranno accendere, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Bei (Banca europea per gli investimenti) e la Cassa depositi e prestiti. Il decreto firmato oggi, dando il via libera alla Programmazione unica nazionale, sblocca la spesa di questa somma. Fra i primi 1.300 interventi che saranno realizzati circa il 25% riguarda nuove costruzioni, il rimanente 75% è relativo a manutenzione e ristrutturazione di edifici esistenti.

“La Programmazione unica nazionale di cui l’Italia si dota oggi per la prima volta – spiega Giannini – scatta la fotografia delle necessità delle scuole e ci consente di fare quello che in passato non si è fatto: individuare in anticipo e su più annualità consecutive gli interventi da realizzare. Fino ad oggi si stilavano graduatorie ad hoc per ciascuna linea di finanziamento. Ora avremo una sola lista di priorità su cui investire le risorse che avremo a disposizione. Questo ci aiuterà a spendere meglio e più velocemente le risorse. Un approccio sistematico, un risultato importante – chiude il Ministro – che fa il paio con le novità sull’edilizia scolastica contenute nel disegno di legge ‘La Buona Scuola’ dove stanziamo 10 milioni in più all’anno per i mutui agevolati e 40 milioni per i controlli sui controsoffitti, dove recuperiamo risorse non spese in passato e sblocchiamo 300 milioni per la costruzione di scuole innovative”.

Decreto_Mutui_la_mappa_regionale_dei_finanziamenti

14 maggio Task Force Edilizia scolastica su sette regioni

Il 14 maggio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è svolto un incontro per fare il punto sul primo anno di lavoro della Task Force per l’Edilizia scolastica. 

Edilizia scolastica: attività Task Force si allarga a sette regioni

(Roma, 14.5.15) Si rafforza la collaborazione che il Governo ha avviato con le Regioni, le Province e i Comuni per rendere più sicure e migliori le scuole che ospitano alunni ed alunne italiani. I bracci operativi che sono stati messi a disposizione sono la Struttura di Missione per l’edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio e le Task Force per l’Edilizia scolastica nate dalla collaborazione tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale e le Regioni.

Durante un incontro di lavoro e di coordinamento tenuto questa mattina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presieduto dal Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, si è fatto il punto specifico del primo anno di lavoro della Task Force per l’Edilizia scolastica. 

Erano presenti il direttore dell’Agenzia per la Coesione Maria Ludovica Agrò e il capo della Struttura di missione Edilizia Scolastica presso la Presidenza del Consiglio, Laura Galimberti e, per il Miur, il direttore generale per l’Edilizia scolastica Simona Montesarchio. Hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni già coinvolte nel progetto (Calabria, Campania e Sicilia) e quelle candidate per l’allargamento dell’operazione nelle prossime settimane (Basilicata, Lazio, Lombardia e Puglia).

“Il governo ha indicato la scuola come priorità e, in questo caso, l’edilizia scolastica perché ci sono situazioni di emergenza da sbloccare – ha detto il Ministro Delrio – Non è possibile che ci siano progetti fermi da anni. Per questo affianchiamo alle scuole strutture di accompagnamento e presidio per contribuire a sbloccare l’attuazione dei progetti insieme alle istituzioni coinvolte”.

“Il lavoro che si sta svolgendo è molto importante – ha affermato il Sottosegretario De Vincenti – e l’opera delle task force dimostra che il problema principale non sono le risorse, bensì la capacità di tradurle in opere concrete. Questa è la strada giusta da seguire”.

Le Task Force sono costituite da tecnici dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, delle amministrazioni regionali e da professionisti esterni, giovani selezionati sulla base delle competenze e motivazione. Il loro obiettivo è di contribuire all’accelerazione dell’attuazione di interventi già finanziati, affiancando gli enti attuatori e presidiando i progetti fino alla piena fruibilità delle opere da parte degli studenti e degli insegnanti.

Gli investimenti attivi di edilizia scolastica nelle tre regioni dov’è stata già attivata la Task Force Edilizia Scolastica sono pari a 2,3 Miliardi di euro, di cui 567,6 milioni di euro in Calabria, 842,6 in Campania e 839 in Sicilia. I 2,3 Miliardi coprono 9.936 interventi e provengono da una pluralità di fonti di finanziamento.

Nel primo anno di lavoro i sopralluoghi effettuati dalle Task Force hanno interessato 397 interventi, per un investimento pari a 250,66 Milioni di euro.

Nei progetti che sono stati oggetto di sopralluogo le criticità riscontrate sono ascrivibili nel 62,5% dei casi a inadeguatezza tecnica o inerzia, in alcuni casi entrambe, da parte dei tanti soggetti coinvolti nel concretizzare le opere, a livello degli enti attuatori e degli enti regionali e statali responsabili per le varie autorizzazioni richieste e per il trasferimento delle risorse.

L’intervento delle Task Force nel 27% dei casi ha contribuito a risolvere le criticità e gli interventi hanno ripreso a marciare.

L’incontro, dopo una prima parte dedicata alla presentazione di casi concreti nelle regioni d’intervento della Task force, si è chiuso con la volontà di adesione da parte delle Regioni Basilicata, Puglia, Lazio e Lombardia al Protocollo d’intesa tra l’ Agenzia per la Coesione Territoriale e la Struttura di Missione per l’edilizia scolastica. 

Dalle prossime settimane l’attività di affiancamento e presidio delle task force edilizia scolastica si concentrerà anche sugli interventi a valere sul cosiddetto Decreto Mutui del 23 gennaio 2015, presidiando i progetti fin dalle primissime fasi di avvio al fine di contribuire alla qualità delle realizzazioni e al rispetto dei tempi previsti.


Task Force Edilizia scolastica

Decreto Ministero Ambiente 14 aprile 2015

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Decreto 14 aprile 2015

Misure per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici. (15A03601)

(GU Serie Generale n.109 del 13-5-2015)

Capo I

Norme generali

 
                  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre  2012  sull'efficienza
energetica recepita con decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 
  Vista   la   direttiva   2009/28/CE   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili recepita con decreto legislativo  3
marzo 2011, n. 28; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192  che,  nelle
successive modificazioni, recepisce  la  direttiva  2010/31/UE  sulla
prestazione energetica nell'edilizia; 
  Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che  recepisce
la direttiva dell'11 febbraio 2004 2004/8/CE sulla  promozione  della
cogenerazione basata su una  domanda  di  calore  utile  nel  mercato
interno dell'energia; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  28  dicembre  2012   recante
«Incentivazione  della  produzione  di  energia  termica   da   fonti
rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza  energetica  di   piccole
dimensioni» (cosiddetto «Conto Termico»); 
  Visto    il    decreto    interministeriale    5    luglio     2012
sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici; 
  Visto    il    decreto    interministeriale    6    luglio     2012
sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la
revisione delle linee guida per le politiche e  misure  nazionali  di
riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano  di
azione nazionale per la riduzione dei livelli di  emissione  dei  gas
serra e l'aumento del loro assorbimento,  successivamente  modificata
con deliberazione n. 135 dell'11  dicembre  2007  ed  aggiornata  con
delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che  all'art.  1,
comma  1110,  ha  istituito  un  apposito  Fondo  rotativo   per   il
finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del  Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui  cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre  1997,  reso  esecutivo  dalla
legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del
19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  68  del  22
marzo 2003, e successivi aggiornamenti; 
  Visto il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante:
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea»; 
  Visto in particolare l'art. 9 del citato decreto-legge  n.  91  del
2014,  che  dispone   «Interventi   urgenti   per   l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici; 
  Visto che al comma 8 dell'art. 9 citato e' prevista  l'adozione  di
un  decreto  interministeriale  con  cui  definire  i  criteri  e  le
modalita' di concessione, di erogazione e rimborso dei  finanziamenti
a tasso agevolato nonche' le caratteristiche  di  strutturazione  dei
fondi di investimento immobiliare e dei progetti di  investimento  da
questi presentati; 
  Visto l'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
l'individuazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti
agevolati; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17
novembre 2009 che ha definito il tasso di interesse da  applicare  ai
finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, successivamente
ridotto del cinquanta per cento ai sensi del comma 3 dell'art. 9  del
decreto-legge n. 91 del 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
che, nell'istituire  il  Fondo  Kyoto  presso  la  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A.  (nel  seguito:  CDP  S.p.A.),  rimanda  ad  apposita
convenzione per la definizione delle  modalita'  di  gestione,  dando
facolta' alla stessa  CDP  S.p.A.  di  avvalersi  per  l'istruttoria,
l'erogazione  e  per  tutti  gli  atti  connessi  alla  gestione  dei
finanziamenti concessi di uno o  piu'  istituti  di  credito,  scelti
sulla base di gare pubbliche in modo da  assicurare  una  omogenea  e
diffusa copertura territoriale; 
  Vista la Convenzione per le attivita' di gestione del  Fondo  Kyoto
di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare  e  CDP  S.p.A.,  registrata
presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1 - Foglio
108; 
  Visto l'addendum alla convenzione per le attivita' di gestione  del
Fondo Kyoto di cui all'art. 1, comma 1115  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sottoscritto tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e CDP  S.p.A.  il  10  aprile  2014,
registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre  2014,  Reg.
n. 1 - Foglio 3429; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e  dal
regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R. 5 ottobre  2010,  n.
207 e s.m.i.; 
  Visto il Testo Unico Bancario approvato con il decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio  1998,  n.  58,  Testo
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria  e
s.m.i.; 
  Visto l'art. 33  del  decreto-legge  del  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazione dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111
(Disposizioni urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria),  recante
disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia  scolastica»,  con  particolare  riferimento  all'art.   3
«Competenze  degli  enti  locali»  e  all'art.  8  «Trasferimento  ed
utilizzazione degli immobili»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508  e  s.m.i.,  Riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n. 142,  Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto individua  e  disciplina  i  criteri,  e  le
modalita' di concessione, erogazione e rimborso dei  finanziamenti  a
tasso agevolato, in  attuazione  dell'art.  9  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei
fondi  di  investimento  immobiliare  e  dei  correlati  progetti  di
investimento previsti dal comma 4 del citato art. 9. 
  2. I finanziamenti a  tasso  agevolato  di  cui  al  comma  1  sono
concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo  per  l'attuazione
del Protocollo  alla  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11  dicembre  1997,  istituito
dall'art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  come
modificato dall'art. 57 del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  134  (per
brevita' di seguito denominato «Fondo Kyoto»). 
                               Art. 2 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. I finanziamenti a  tasso  agevolato  per  le  finalita'  di  cui
all'art.  9,  del  citato  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.   91,
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116  sono
concessi nel limite massimo di Euro  350.000.000,00  a  valere  sulle
somme disponibili, alla data di emanazione del presente decreto,  nel
conto corrente infruttifero  n.  25036  intestato  «M.RO  AMB.  ART.1
C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria Centrale dello  Stato
ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296. 
  2. Le  rate  di  rimborso  dei  finanziamenti  a  tasso  agevolato,
concessi ai sensi del richiamato art. 9, affluiscono al Fondo Kyoto e
sono destinate alle medesime finalita' di cui all'art. 1 del presente
decreto. 
  3. Nell'ambito del citato  conto  corrente  infruttifero  n.  25036
intestato «M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06» CDP  S.p.a.  gestisce  le
risorse di cui al comma 1 sulla base di modalita' contabili idonee ad
assicurare la separata rendicontazione delle stesse. 
  4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono cosi' ripartite: 
    a) nella misura di € 250.000.000,  ai  progetti  di  investimento
presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3; 
    b) nella misura di € 100.000.000,  ai  progetti  di  investimento
presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 6. 
  5. Alla chiusura dello sportello di presentazione delle domande, ai
sensi del successivo art. 10,  comma  2,  del  presente  decreto,  le
eventuali somme residue delle risorse di cui ai punti  a)  e  b)  del
precedente   comma,   nel   rispetto   dell'ordine   cronologico   di
presentazione, possono essere destinate, con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  alla
copertura delle eventuali istanze residue presentate dai soggetti  di
cui ai successivi capi II e III, precedentemente non accolte a  causa
del superamento delle risorse finanziarie individuate dal  precedente
comma. 
  6. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare le risorse residue di cui alle lettere a) e  b)
del comma 4, dopo la conclusione  delle  procedure  di  al  comma  5,
possono  essere  riprogrammate  per  i  medesimi  fini  del  presente
decreto. 

Capo II
Soggetti pubblici competenti ai sensi dell’art. 9, comma 1 del
decreto-legge n. 91/2014

                               Art. 3 
 
                  Ambito oggettivo di applicazione 
 
  1. Possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal  presente
decreto  i  soggetti  pubblici  proprietari  di   immobili   pubblici
destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli  asili  nido,  e
all'istruzione universitaria, nonche' di edifici  pubblici  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui  alla  legge
21 dicembre 1999, n. 508. 
  2. Possono altresi' beneficiare dei finanziamenti disciplinati  dal
presente decreto i soggetti pubblici che a titolo gratuito o oneroso,
hanno in uso gli immobili di cui al  comma  1,  e  in  particolare  i
soggetti che hanno in carico gli immobili di cui all'art. 8, comma  1
della legge n. 23/96 e s.m.i. 
                               Art. 4 
 
                   Criteri minimi degli interventi 
 
  1. Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato  tutti  i
soggetti beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi: 
    a) i progetti relativi a interventi di incremento dell'efficienza
energetica e degli usi finali  dell'energia  dovranno  conseguire  un
miglioramento del parametro dell'efficienza energetica  dell'edificio
oggetto di intervento di almeno due classi in un periodo  massimo  di
tre  anni  dalla  data  di  inizio  dei  lavori  di  riqualificazione
energetica; 
    b) i progetti  di  intervento  dovranno  rispettare  i  requisiti
tecnici minimi e i costi  unitari  massimi  di  cui  al  decreto  del
Ministero per lo sviluppo economico  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  28
dicembre 2012 (Conto Termico); 
    c) i  progetti  di  intervento,  qualora  reso  necessario  dalle
condizioni degli edifici, dovranno prevedere l'adeguamento alle norme
sulla sicurezza dei luoghi e  degli  impianti  nonche'  le  norme  in
materia di prevenzione antisismica. Tali opere, qualora  strettamente
funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate  nel
limite  dell'importo  massimo  finanziabile  previsto   per   singolo
edificio ai sensi del successivo art. 5; 
    d) i progetti  di  intervento  dovranno  altresi'  assicurare  la
bonifica  o  messa  in  sicurezza  delle  parti  di  immobile  o  sue
pertinenze contaminate da amianto. Tali opere,  qualora  strettamente
funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate  nel
limite  dell'importo  massimo  finanziabile  previsto   per   singolo
edificio ai sensi del successivo art. 5. 
                               Art. 5 
 
            Importo massimo finanziabile e durata massima 
                          del finanziamento 
 
  1. I progetti di intervento presentati dai soggetti di cui all'art.
3, potranno essere ammessi al finanziamento nel rispetto  dei  limiti
indicati nella sottostante tabella: 
    
 
=====================================================================
|                          |   Durata massima   |  Importo massimo  |
|                          |   finanziamento    | finanziabile per  |
|   Tipologia intervento   |     agevolato      | singolo edificio  |
+==========================+====================+===================+
|Interventi che riguardano |                    |                   |
|esclusivamente l'analisi, |                    |                   |
|il monitoraggio, l'audit e|                    | Per Edificio Euro |
|  la diagnosi energetica  |  Massimo 10 anni   |     30.000,00     |
+--------------------------+--------------------+-------------------+
| Interventi relativi alla |                    |                   |
|  sostituzione dei soli   |                    |                   |
|impianti, incluse le opere|                    |                   |
|   necessarie alla loro   |                    |                   |
| installazione e posa in  |                    |                   |
| opera, comprensivi della |                    |                   |
|     progettazione e      |                    | Per edificio Euro |
|certificazione energetica |                    |      massimo      |
|    ex ante ed ex post    |  Massimo 20 anni   |   1.000.000,00    |
+--------------------------+--------------------+-------------------+
|      Interventi di       |                    |                   |
|     riqualificazione     |                    |                   |
| energetica dell'edificio |                    |                   |
|  inclusi gli impianti e  |                    |                   |
| l'involucro comprese le  |                    |                   |
|  opere necessarie alla   |                    |                   |
| installazione e posa in  |                    |                   |
|  opera, oltre che della  |                    |                   |
|     progettazione e      |                    | Per edificio Euro |
|certificazione energetica |                    |      massimo      |
|    ex ante ed ex post    |  Massimo 20 anni   |   2.000.000,00    |
+--------------------------+--------------------+-------------------+
 
  2. Potranno essere ammessi al  finanziamento  gli  interventi  come
descritti in tabella, i  cui  costi  sono  stati  sostenuti  in  data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Qualora il costo complessivo  del  progetto  di  intervento  sia
superiore agli importi massimi  indicati  nella  tabella  di  cui  al
precedente  comma  1,  il  soggetto  richiedente  e'  tenuto  a:   i)
dichiarare, in sede di  richiesta  di  finanziamento  agevolato,  che
l'integrale copertura  dell'intervento  e'  assicurata  da  ulteriori
risorse finanziarie rientranti nella  propria  disponibilita'  e  ii)
presentare,  in  sede  di   stipula   del   relativo   contratto   di
finanziamento, la documentazione comprovante la  copertura  integrale
dell'intervento. 

Capo III
Fondi di investimento chiusi ai sensi dell’art. 9, comma 4,
decreto-legge n. 91/2014

                               Art. 6 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Ai fini del presente decreto sono definiti beneficiari  i  fondi
immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'art.  33,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i. 
  2. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 91/2014,  la
struttura del patrimonio immobiliare dei fondi di cui al comma 1 puo'
essere costituita, alternativamente nei seguenti modi: 
    a) da immobili di proprieta' pubblica  individuati  dall'art.  9,
comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, 
    b) da immobili di cui alla lettera a) nonche' da  altri  immobili
di proprieta' pubblica (patrimonio promiscuo). 
  3. Ai finanziamenti a tasso agevolato possono accedere, nei  limiti
delle risorse di cui all'art. 2, comma 4, i progetti di  investimento
di cui all'art. 7 del presente decreto in cui sono ricompresi,  anche
nel caso di fondi di cui alla  lettera  b),  comma  2,  soltanto  gli
edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonche' gli edifici  destinati
alla istruzione universitaria. 
                               Art. 7 
 
               Progetti di investimento - Definizione 
 
  1. Per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del
decreto-legge  n.  91  del  2014,  si   intende   il   programma   di
valorizzazione, attraverso interventi di efficientamento  energetico,
riguardante gli immobili di proprieta' pubblica,  quali  gli  edifici
scolastici,  gli  asili  nido,  gli  edifici   dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonche' gli edifici  destinati
alla  istruzione  universitaria,  ricompresi  nei  fondi  immobiliari
costituiti ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011,
n. 111. 
  2. I progetti di investimento  dovranno  garantire  la  convenienza
economica e l'efficacia dell'intervento con identificazione dei tempi
di  ritorno  dell'investimento.  Tale  dimostrazione  dovra'   essere
rappresentata in un separato documento riportante i costi  energetici
per singole  componenti  concorrenti  al  calcolo  della  prestazione
energetica complessiva  dell'edificio,  il  costo  energetico  totale
dell'edificio  nella  situazione   anteriore   all'intervento   e   i
corrispondenti costi energetici per singole  componenti  e  totale  a
realizzazione definitiva dell'intervento. 
  3. I soggetti proponenti il progetto di investimento dovranno,  per
ogni singolo edificio in esso ricompreso, dichiarare: 
    a) la tipologia di intervento da attuare; 
    b) i costi  totali  dell'intervento,  compresi  quelli  derivanti
dalla   diagnosi   energetica,   dalla   certificazione    e    dalla
progettazione; 
    c)   i   costi   energetici   e   di   esercizio    dell'immobile
successivamente alla realizzazione dell'intervento; 
    d) i tempi di ritorno stimato dell'investimento; 
    e) che l'importo del finanziamento agevolato  richiesto,  sommato
ad  eventuali  contributi  pubblici  a  fondo  perduto  o  ad   altri
finanziamenti pubblici gia' erogati al  Fondo  di  Investimento,  sia
inferiore al 50% del valore degli interventi del Fondo stesso. 
  4. L'attuazione dei progetti di investimento non potra'  comportare
per il soggetto pubblico competente che ha conferito gli immobili  al
Fondo di Investimento un aumento degli oneri e  dei  canoni  rispetto
alla sommatoria  degli  oneri  e  dei  canoni  imputati  all'immobile
antecedentemente l'attuazione  degli  interventi  di  efficientamento
energetico. 
  5. Il progetto di investimento  non  puo'  comportare  ulteriori  e
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 8 
 
Criteri minimi  degli  interventi,  importo  massimo  finanziabile  e
                  durata massima del finanziamento 
 
  1. Gli interventi riguardanti gli immobili ricompresi nel  progetto
di investimento devono rispettare i criteri di  cui  all'art.  4  del
presente decreto. 
  2. Ai progetti di investimento  di  cui  all'art.  7  del  presente
decreto possono  essere  concessi,  nei  limiti  di  importo  massimo
finanziabile per singolo edificio di cui all'art. 5, comma  1  e  nel
limite  massimo  del  20%  del  valore  del  Fondo  di   investimento
immobiliare, finanziamenti a tasso agevolato per la durata massima di
20 anni. L'importo massimo  complessivo  del  finanziamento  a  tasso
agevolato non puo', in ogni caso,  superare  Euro  20.000.000,00  per
singolo progetto di investimento. La durata massima del finanziamento
agevolato non potra' comunque superare la durata massima del fondo di
investimento  immobiliare  chiuso  beneficiario   del   finanziamento
costituito ai sensi dell'art. 33, comma 2, del  decreto-legge  n.  98
del 2011. 
  3. L'importo massimo  finanziabile,  comunque,  non  potra'  essere
superiore all'importo determinato ai  sensi  dell'art.  7,  comma  3,
lettera e) del presente decreto. 
                               Art. 9 
 
               Fondi d'investimento immobiliari chiusi 
 
  1. Per il conferimento nei Fondi d'investimento immobiliare  chiusi
degli  immobili  ricompresi  nel  progetto  di  investimento  di  cui
all'art. 7 del presente decreto si applicano, in quanto  compatibili,
le  norme  e  le  procedure  previste  all'art.  33,  comma  2,   del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2. I fondi immobiliari di investimento chiusi presentano la domanda
di finanziamento agevolato nelle forme di cui al successivo art.  10,
comma  1  e  si  impegnano  a  pagare  le  rate   di   rimborso   del
finanziamento. 
  3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare ulteriori
oneri per  la  finanza  pubblica,  in  particolare  per  il  soggetto
pubblico che conferisce gli immobili. 

Capo IV
Disposizioni comuni relative alle modalita’ di finanziamento

                               Art. 10 
 
Modalita'  di   presentazione   delle   domande   e   ammissione   al
                            finanziamento 
 
  1. La richiesta di ammissione al  finanziamento  agevolato  avviene
sulla base della presentazione del modulo di domanda, redatto, a pena
di esclusione, secondo gli schemi allegati al presente  decreto,  che
ne costituiscono parte integrante. Le  domande  di  ammissione  e  la
relativa documentazione firmate digitalmente, devono essere inoltrate
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
Direzione generale per il Clima e l'Energia e, in copia a CDP  S.p.A.
mediante  PEC   ai   seguenti   indirizzi   di   posta   elettronica:
fondokyoto@pec.minambiente.it;    cdpspa@pec.cassaddpp.it.    Saranno
dichiarate irricevibili le istanze non trasmesse nel  rispetto  delle
modalita' di cui al presente comma. 
  2. Le  domande  di  ammissione  al  finanziamento  potranno  essere
presentate a decorrere dalla  data  di  pubblicazione  da  parte  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
apposito  comunicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
Italiana e fino alle ore 17,00  del  novantesimo  giorno  successivo:
fara' fede per l'ordine cronologico  la  data  e  l'orario  riportato
nella ricevuta di  accettazione  rilasciata  dal  provider  di  posta
certificata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare. Sono ammessi piu'  invii  purche'  nel  primo  invio  sia
specificato il numero degli stessi; in questo caso  fara'  fede,  per
l'ordine cronologico, la data della ricevuta  di  accettazione  della
PEC riguardante il primo invio. I successivi invii dovranno  avvenire
entro un termine massimo di 60 minuti dal primo. 
  3. Le  domande  di  ammissione  devono  essere  accompagnate  dalla
documentazione prevista.  Le  dichiarazioni  sono  rese  nelle  forme
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
  4.  L'ammissione  al  finanziamento  agevolato,  avverra'  fino  al
raggiungimento del limite massimo delle risorse pari a 350.000.000,00
Euro. 
  5. L'istanza di accesso a finanziamento deve  essere  corredata,  a
pena di inammissibilita', della seguente documentazione: 
    a) diagnosi energetica degli immobili; 
    b) certificazione energetica  del  plesso  prima  dell'intervento
proposto. 
                               Art. 11 
 
          Forma tecnica e condizioni generali ed economiche 
                     dei finanziamenti agevolati 
 
  1. I finanziamenti agevolati  assumono  la  forma  di  prestiti  di
scopo, a rate semestrali, costanti  (metodo  francese),  posticipate,
con applicazione del tasso fisso determinato ai  sensi  dell'art.  9,
comma  3,  del  decreto-legge  n.  91  del  2014,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  2. L'ammortamento dei prestiti decorre  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo  al  perfezionamento  del   contratto   di   finanziamento
agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso  anno  per  i  contratti
conclusi nel primo semestre dell'anno. 
  3. Per le erogazioni, parziali  o  totali,  dei  prestiti  in  data
anteriore   all'inizio   dell'ammortamento,    gli    interessi    di
preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso di interesse  fisso
praticato sul prestito, dal giorno successivo all'erogazione fino  al
giorno immediatamente precedente l'inizio dell'ammortamento. 
  4. Il soggetto beneficiario del finanziamento agevolato si  obbliga
ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di  capitale  ed
interessi a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento ed entro
e non oltre la  data  di  scadenza  del  contratto  di  finanziamento
agevolato, in rate semestrali costanti  posticipate,  comprensive  di
quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al  31
dicembre di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento. 
  5.  Nel  caso  di  ritardo  da  parte  del  soggetto   beneficiario
nell'effettuazione  di  qualsivoglia  pagamento  dovuto  in  base  al
contratto di finanziamento agevolato per capitale od interessi  o  ad
altro  titolo,  a  qualsiasi   causa   attribuibile,   sono   dovuti,
sull'importo non pagato, gli interessi di mora al tasso di  interesse
legale. 
  6.  E'  consentita  l'estinzione   anticipata   del   finanziamento
agevolato,  senza  oneri  o  commissioni  a   carico   del   soggetto
beneficiario del finanziamento agevolato. 
                               Art. 12 
 
         Modalita' di erogazione dei finanziamenti agevolati 
                      e documentazione di spesa 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle  domande,
verifica la completezza documentale delle  istanze  pervenute  e  dei
relativi allegati, nei limiti delle disponibilita'  delle  risorse  e
tenuto  conto  di  eventuali  domande  che  dovessero  risultare  non
ammissibili  per  carenza  documentale  o   non   sussistenza   delle
condizioni di procedibilita'  per  l'accesso  alle  agevolazioni.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo'
fare richiesta di chiarimenti  e/o  precisazioni  necessari  ai  fini
dell'istruttoria stessa, a mezzo  PEC.  Le  risposte  ai  chiarimenti
devono essere inoltrate a mezzo PEC, entro il termine  di  15  giorni
solari dalla data di ricezione della richiesta. In  caso  di  mancato
invio delle risposte, entro il citato termine di  15  giorni  solari,
l'istruttoria si conclude  con  la  decadenza  della  domanda.  Resta
inteso che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono
integrabili in momenti successivi a  quello  di  presentazione  della
stessa. 
  2. A conclusione delle verifiche, e comunque non  oltre  90  giorni
dalla data di ricezione delle  domande  ovvero  dalla  ricezione  dei
chiarimenti richiesti, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, Direzione generale per il Clima  e  l'Energia,
adotta il relativo provvedimento di  concessione  o  di  diniego  del
finanziamento agevolato. Le  verifiche  ai  sensi  dell'art.  71  del
D.P.R.  n.  445/2000  volte  ad   appurare   la   veridicita'   delle
dichiarazioni rese  dal  soggetto  richiedente  sono  effettuate  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3. Il provvedimento  di  concessione  determina  l'ammontare  e  la
durata del finanziamento  agevolato.  Il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  Direzione  generale  per  il
Clima  e  l'Energia  notifica  il  provvedimento  di  ammissione   al
finanziamento agevolato ai  soggetti  beneficiari  ed  a  CDP  S.p.A.
Successivamente CDP S.p.A. procede  alla  stipula  del  contratto  di
finanziamento  e  alla  successiva  erogazione   sulla   base   della
documentazione acquisita nelle forme previste dal D.P.R. 28  dicembre
2000, n. 445, secondo gli schemi di documentazione e di contratto  di
finanziamento allegati ad un secondo addendum alla Convenzione di cui
al comma 6. I soggetti beneficiari sono tenuti a  fornire,  via  PEC,
entro 120 giorni consecutivi dalla data di ricezione  della  notifica
del provvedimento di ammissione, tutta la  documentazione  necessaria
alla stipula  del  contratto  di  finanziamento  agevolato,  pena  la
decadenza del finanziamento agevolato. Qualora i soggetti beneficiari
si trovino impossibilitati a trasmettere  la  documentazione  per  la
stipula  nel  predetto  termine  di  120  giorni,  potranno  avanzare
richiesta di proroga dei termini mediante PEC da inviare al Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  per  la
relativa autorizzazione, e in copia  a  CDP  S.p.A.,  illustrando  le
ragioni che impediscono il rispetto dei citati termini e indicando la
durata della proroga stessa. 
  4. La CDP S.p.A. nel rispetto di quanto previsto nel  contratto  di
finanziamento, e previo nulla  osta  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  procede  all'erogazione  dei
finanziamenti ai relativi beneficiari. La CDP S.p.A. entro  5  giorni
lavorativi   da'   comunicazione   dell'avvenuta    erogazione    del
finanziamento  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare e al Ministero dell'istruzione dell'universita'
e della ricerca. 
  5. L'erogazione della prima tranche del finanziamento agevolato,  a
titolo di anticipazione e fino ad un massimo del 25% del suo importo,
viene disposta da CDP S.p.A., su richiesta del soggetto beneficiario,
previo avvenuto  rilascio  del  relativo  nulla  osta  da  parte  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.
L'erogazione delle tranche successive, a seguito degli adempimenti di
cui all'art. 13  comma  1,  per  il  restante  75%  dell'importo  del
finanziamento agevolato e' disposta sulla base degli schemi  allegati
ad un secondo addendum alla Convenzione di cui al successivo comma 6,
per stati di avanzamento, sottoscritti dal  direttore  dei  lavori  o
figura  analoga,  ciascuno  di  importo  non  inferiore  al  25%  del
finanziamento  stesso,  compresa   l'erogazione   a   saldo,   previa
acquisizione  del  relativo  nulla  osta  da  parte   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  L'erogazione
del saldo finale non potra' avvenire in assenza della  certificazione
di cui al comma 6 dell'art. 9 del decreto-legge n. 91 del 2014. 
  6. La CDP S.p.A. nello svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
presente decreto  opera  sulla  base  di  un  secondo  addendum  alla
convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare in data 15  novembre  2011  e  all'addendum
alla stessa gia' stipulato in data 10 aprile 2014, che dovra'  essere
sottoscritto entro 90 giorni dall'emanazione  del  presente  decreto.
Laddove applicabili, verranno utilizzati gli  schemi  e  le  garanzie
adottate da CDP  S.p.A.  per  la  concessione  e  il  perfezionamento
contrattuale dei finanziamenti agli Enti Pubblici, meglio specificate
nel secondo addendum alla  convenzione  stipulata  con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  15
novembre 2011 e all'addendum alla stessa gia' stipulato  in  data  10
aprile 2014, di cui al presente comma. 
                               Art. 13 
 
                 Tempi e modalita' di realizzazione 
                     degli investimenti ammessi 
 
  1. I soggetti beneficiari, in relazione a  ciascuno  degli  edifici
destinatari degli investimenti, sono tenuti a comunicare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a CDP S.p.A.
per mezzo PEC, entro 180 giorni dalla data di firma del contratto  di
finanziamento agevolato, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
  fondokyoto@pec.minambiente.it, cdpspa@pec.cassaddpp.it,  l'avvenuto
inizio dei lavori  specificandone  la  data  e  allegando  copia  del
verbale di consegna lavori nonche' il  quadro  economico  definitivo,
redatto nelle forme previste dal Codice degli Appalti, sulla base del
quale saranno effettuate le erogazioni di cui all'art. 12, commi 4  e
5. Eventuali richieste motivate di  proroga  dei  termini  di  inizio
lavori dovranno essere trasmesse al Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, per la relativa autorizzazione. 
  2. I lavori di realizzazione dell'intervento per  singolo  edificio
devono terminare entro e non oltre i successivi 36 mesi  a  decorrere
dalla  data  di  perfezionamento  del  contratto   di   finanziamento
agevolato. Per  giustificati  motivi  e  previa  istanza  debitamente
motivata da parte del soggetto beneficiario, puo' essere concessa una
proroga del predetto termine fino ad un massimo di 18 mesi dalla data
di scadenza. 
                               Art. 14 
 
             Casi di decadenza e revoca. Recupero somme 
 
  1.  La  mancata  produzione  della  certificazione  attestante   la
riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'art. 9, comma 6,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito  con  modificazioni
nella legge 11 agosto 2014, n. 116, comporta  la  revoca  dell'intero
finanziamento concesso.  Tale  certificazione  deve  essere  prodotta
insieme all'atto di collaudo. 
  2. Nel caso di finanziamenti agevolati erogati ai soggetti  di  cui
all'art. 9, gli stessi  dovranno,  a  pena  di  revoca,  produrre  la
certificazione  sulla  riduzione  dei  consumi  insieme  all'atto  di
collaudo  di  ogni  singolo  immobile  ricompreso  nel  progetto   di
investimento con le modalita' previste dal richiamato art.  9,  comma
6, del decreto-legge n. 91 del 2014. 
  3. Ulteriori casi di revoca del finanziamento agevolato sono: 
    a) mancato rispetto degli adempimenti di legge; 
    b) mancata realizzazione,  anche  parziale,  dell'intervento  nei
termini previsti dall'art. 13, comma 2; 
    c) sostanziale difformita' tra il progetto  presentato  e  quello
effettivamente realizzato; 
    d)  istanza  basata  su  dati,  notizie  o  dichiarazioni  false,
inesatte o reticenti; 
    e)  revoca  o  mancato   ottenimento   delle   autorizzazioni   e
concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento; 
    f) in ogni altro caso in cui dati, notizie o fatti circostanziati
fanno ritenere l'intervento non realizzabile; 
    g) nei casi indicati nel contratto di finanziamento  allegato  al
secondo addendum alla convenzione di cui all'art. 12,  comma  6,  del
presente decreto da stipularsi tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.A. 
  4. Costituiscono casi di decadenza dal finanziamento agevolato: 
    a) il mancato avvio di lavori entro  180  giorni  dalla  data  di
firma del contratto di finanziamento, in  assenza  di  autorizzazione
alla richiesta motivata di proroga del suddetto termine; 
    b) l'esecuzione di varianti  in  corso  d'opera  non  conformi  a
quanto previsto dall'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e s.m.i. e dal  regolamento  di  esecuzione  adottato  con  il
D.P.R. 5 ottobre 2010, 207. 
  5.  La  revoca  o  la  decadenza  dal  finanziamento  agevolato  e'
dichiarata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, anche  ad  esito  di  eventuali  comunicazioni
della CDP S.p.A., ovvero ad esito delle verifiche effettuate ai sensi
del successivo art. 16. Il  decreto  viene  trasmesso  dal  Ministero
dell'ambiente e del tutela del territorio  e  del  mare  al  soggetto
beneficiario e alla CDP S.p.A. a mezzo PEC. 
  6. La CDP S.p.A. provvede all'effettivo recupero delle somme con le
modalita' previste dalla convenzione di cui all'art. 1,  comma  1115,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sottoscritta  il  15  novembre
2011 tra il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare
e CDP S.p.A. 
  7. Il soggetto beneficiario in caso di  revoca  o  decadenza,  come
disciplinata  dal  presente  articolo,  dovra'  restituire  le  somme
ricevute al netto dell'eventuale capitale ammortizzato. L'importo  da
restituire  dovra'  essere  aumentato  degli  interessi   legali   da
computarsi dalla data di effettiva erogazione delle somme da parte di
CDP S.p.A. fino alla data di restituzione delle somme. 
                               Art. 15 
 
                            Cumulabilita' 
 
  1. I finanziamenti  agevolati  di  cui  al  presente  decreto  sono
cumulabili con altre forme di incentivazione previste dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale nei limiti dalle stesse previsti e
in ogni caso non possono superare cumulativamente il 50%  del  valore
del progetto. 
                               Art. 16 
 
                        Verifiche, controlli 
 
  1. La Direzione generale per il Clima  e  l'Energia  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  verifica  a
campione la regolare esecuzione degli interventi  finanziati  nonche'
la conformita' degli stessi al progetto presentato in sede di domanda
e la conformita' a legge delle varianti in corso d'opera  autorizzate
dalla Stazione appaltante. 
  2. In caso di difformita' la Direzione  generale  per  il  Clima  e
l'Energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare potra' revocare il finanziamento concesso nei modi  previsti
dall'art. 14. 
  3. La Direzione generale per il Clima  e  l'Energia  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  nei  casi
previsti dal presente articolo e in quelli di cui all'art.  14  dara'
comunicazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti
e alla Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
                               Art. 17 
 
        Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attivita' 
                           di informazione 
 
  1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo
delle risorse  del  Fondo  Kyoto,  nonche'  degli  effetti  aggregati
conseguiti a seguito della realizzazione degli  investimenti  con  le
stesse finanziati, la CDP S.p.A. elabora e trasmette alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare   e   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca un report semestrale di monitoraggio
finanziario dei finanziamenti agevolati, che  possa  essere  inserito
nelle visualizzazioni dei rispettivi  siti  web  o  nelle  forme  che
ciascuna Amministrazione riterra' piu' utili. 
  2. Il monitoraggio dei risparmi energetici  annualmente  conseguiti
attraverso le misure del presente  decreto  e'  assicurato  da  ENEA,
anche avvalendosi della diagnosi energetica e dell'attestazione della
prestazione  energetica  prodotte  rispettivamente   prima   e   dopo
l'esecuzione degli interventi. I risparmi  energetici  suddetti,  che
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui  all'art.  3  del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono comunicati da ENEA al
Ministero dello sviluppo economico entro il 30 marzo di ciascun anno,
per  gli  adempimenti  di  cui  all'art.  17  dello  stesso   decreto
legislativo. Dall'attivita' di  cui  al  presente  comma  non  devono
derivare ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. I soggetti beneficiari si impegnano  ad  aggiornare  in  maniera
tempestiva  e   sistematica   l'Anagrafe   dell'edilizia   scolastica
regionale,  quale  strumento  di  programmazione  che  favorisce   la
conoscenza del fabbisogno e la valutazione dei  progetti  presentati,
cosi' come previsto dall'art. 7, comma  1,  della  legge  11  gennaio
1996, n. 23. 
  4. Le procedure di monitoraggio degli interventi  effettuati  sugli
edifici  scolastici  sono  effettuate  nel   rispetto   del   decreto
legislativo  n.  229/2011,  tramite  l'utilizzo  della   Banca   Dati
Amministrazioni Pubbliche (BDAP). 
                               Art. 18 
 
                             Enti locali 
 
  1. Per gli enti locali, i finanziamenti a tasso  agevolato  di  cui
all'art. 1, comma 1 del presente  decreto  sono  concessi  in  deroga
all'art. 204 del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e
successive modificazioni e integrazioni. 
                               Art. 19 
 
                            Norma finale 
 
  1. Gli edifici oggetto di intervento  possono  essere  solo  quelli
gia' esistenti alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono di conseguenza esclusi gli edifici in fase di costruzione per  i
quali non vi e' stato alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto il collaudo dei lavori ai sensi del Codice degli Appalti. 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare potranno essere emanate  ulteriori  indicazioni
attuative  delle  procedure  definite  nel  secondo   addendum   alla
convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e la CDP S.p.A. in data 15  novembre  2011,
di cui all'art. 12, comma 6. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 14 aprile 2015 
 
                  Il Ministro dell'ambiente e della 
                  tutela del territorio e del mare 
                              Galletti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Giannini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1533 


Formulario candidatura allegato