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Decreto Ministero Pari Opportunità e Famiglia 15 aprile 2020, n. 62

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Decreto Ministero Pari Opportunità e Famiglia 15 aprile 2020, n. 62 

Regolamento recante modifiche al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. (20G00086)

(GU Serie Generale n.157 del 23-06-2020)

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’ E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l’articolo 17, comma 3;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento delle attivita’ svolte da tutte le pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale;

Visto altresi’ l’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, cosi’ come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, prima istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunita’;

Visto l’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’ ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 86/2018, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita’ le funzioni di competenza del Governo relative all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240, recante Attuazione dell’articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare, l’articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti e’ stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale e’ stato conferito al Ministro senza portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti, l’incarico per le pari opportunita’ e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena Bonetti e’ stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunita’, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240, anche al fine di adeguarlo alle modifiche legislative sopravvenute;

Ritenuto altresi’ opportuno integrare la composizione dell’Osservatorio, per assicurarne una piu’ efficace attivita’ di coordinamento delle azioni e una piu’ incisiva operativita’;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 dicembre 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 marzo 2020;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240

1. Al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, commi 1 e 3, lettera h), all’articolo 2, comma 2, all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, comma 2, all’articolo 5, comma 1, le espressioni «Ministro per le pari opportunita’» e «Dipartimento per le pari opportunita’» sono rispettivamente sostituite da «Autorita’ politica con delega alla famiglia» e «Dipartimento per le politiche della famiglia»;
b) all’articolo 1, comma 3, lettera f), le parole «, che sottopone all’approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia» sono soppresse;
c) l’articolo 2, comma 1, e’ sostituito dal seguente: «L’Osservatorio opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, e’ presieduto dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed e’ composto, per un triennio, da quattro componenti designati dall’Autorita’ politica con delega alla famiglia, di cui uno con funzioni di coordinatore scientifico da individuarsi tra il personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dall’Autorita’ politica con delega alle pari opportunita’, da sei componenti delle Amministrazioni centrali, designati rispettivamente dal Ministero dell’interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’istruzione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da tre componenti designati rispettivamente dal Capo della Polizia e dai Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e da tre componenti designati dalle associazioni nazionali operanti nel settore della lotta ai fenomeni dell’abuso e dello sfruttamento sessuale in danno dei minori scelte tra quelle con piu’ ampia diffusione territoriale delle strutture associative e con maggiore consistenza numerica dei soggetti rappresentati; l’Autorita’ Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza partecipa, in via permanente, ai lavori dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con un proprio rappresentante.»;
d) all’articolo 3, comma 2, le parole «spetta un compenso omnicomprensivo. I compensi sono definiti con determinazione del capo del Dipartimento per le pari opportunita’ nel limite delle risorse di cui all’articolo 6.» sono sostituite dalle seguenti: «non e’ riconosciuto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ai fini della partecipazione ai lavori dell’Osservatorio.».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 aprile 2020

Il Ministro: Bonetti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2020 Ufficio di controllo atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1333

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). – (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». – Si riporta il testo dell’art. 17, commi 1 e 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu’»: «Art. 17 (Attivita’ di coordinamento). – 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attivita’ svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attivita’ svolta ai sensi del comma 3. 1-bis. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunita’ l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivita’, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e’ autorizzata l’istituzione presso l’Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l’apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunita’ sono definite la composizione e le modalita’ di funzionamento dell’Osservatorio nonche’ le modalita’ di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l’istituzione e l’avvio delle attivita’ dell’Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall’anno 2009, si provvede ai sensi dell’art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).». – Si riporta il testo dell’art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, Supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, Supplemento ordinario: «Art. 12 (Soppressione di enti e societa’). – 1-19. (Omissis). 20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attivita’ svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all’art. 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all’art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall’art. 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche’ il Comitato nazionale di parita’ e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita’ di cui, rispettivamente, all’art. 8 ed all’art. 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresi’ ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all’art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l’esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennita’. (Omissis).». – Si riporta il testo dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’», in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018: «Art. 3 (Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilita’). – 1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita’: a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonche’ le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita’ e della paternita’, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita’ e alla natalita’, anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonche’ quelle concernenti l’Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all’art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi’: 1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalita’ ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui all’art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all’art. 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita’ familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565; 3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all’art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo delega; c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l’infanzia e l’adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nonche’ le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l’integrazione e l’inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi’: 1) le funzioni di competenza del Governo per l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e quelle gia’ proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche’ quelle relative all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; 2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285; d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilita’, anche con riferimento a quelle per l’inclusione scolastica, l’accessibilita’ e la mobilita’, fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonche’ le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilita’ e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonche’ la loro autonomia, anche avvalendosi dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. (Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il concerto nell’adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilita’.) Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi’: 1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all’art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria e’ riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. (Omissis).». – Il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240, recante «Attuazione dell’art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, Supplemento ordinario. – Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012. – Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, recante «Nomina dei ministri» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2019, Supplemento ordinario. – Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 settembre 2019, recante «Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2019, Supplemento ordinario. – Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019, Supplemento ordinario. Note all’art. 1: – Per il riferimento al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, si veda nelle note alle premesse.

Protocollo di accordo (08.04.2020)

Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”

Protocollo di Accordo (03.04.2020)

Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”

Edilizia scolastica

Oltre 12,7 milioni di euro per intervenire su danni agli istituti scolastici dovuti a eventi calamitosi o emergenze e garantire il diritto allo studio agli alunni. È stato registrato nei giorni scorsi il decreto che assegna queste risorse straordinarie agli enti locali che ne hanno fatto richiesta. Fondi che arriveranno al Comune e alla Città metropolitana di Venezia per 69 interventi su altrettante scuole danneggiate dall’alluvione dello scorso novembre, all’istituto del Comune di Leni dove gli studenti potranno seguire le lezioni anche quando per maltempo non potrà essere raggiunta la scuola di Lipari. O ancora alla scuola di Bosa (OR) dove, sempre per maltempo, si è verificato il crollo di un solaio e alla Città Metropolitana di Roma, in cui nove istituti secondari di II grado hanno subito danni a causa delle violente piogge dello scorso autunno.

“Nonostante le attività straordinarie legate all’emergenza sanitaria attuale, l’attività ordinaria del Ministero non può e non deve fermarsi – sottolinea la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina -.  Le esigenze delle scuole non sono scomparse con la chiusura degli istituti. Il nostro impegno per non lasciare indietro nessuno, in questo momento, è concentrato soprattutto sulla fornitura agli studenti di dispositivi digitali e connessioni per poter effettuare la didattica a distanza. Ma bisogna pensare anche al dopo, a quando si tornerà sui banchi e sarà quindi necessario accogliere nuovamente i nostri ragazzi in ambienti sicuri. L’erogazione di queste risorse agli enti locali le cui scuole sono state colpite da eventi calamitosi – conclude la Ministra – va esattamente in questa direzione”.

“Stiamo vivendo un momento di emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova il sistema di istruzione – aggiunge la Vice Ministra dell’Istruzione Anna Ascani – ma sappiamo bene che non dobbiamo trascurare nulla. È per questo che abbiamo liberato questi fondi che gli enti locali hanno richiesto. È importante garantire a ogni bambino e ragazzo la migliore formazione possibile. Dobbiamo intervenire tutte le volte in cui il diritto allo studio, anche a causa di eventi sui quali non abbiamo potere, viene compromesso. Il Ministero, come la scuola, non si ferma. Nessuno deve rimanere indietro”.

Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, AOOUFGAB 188

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, AOOUFGAB 188

Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto n. 87 del 2019 (cd. Mutui Bei 2018). (Decreto n. 188)

(GU Serie Generale n.115 del 06-05-2020)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l’art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta’ pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta’ degli enti locali, nonche’ la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la societa’ Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalita’ di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita’ ai contenuti dell’intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, in materia di accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l’art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l’esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dai enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell’ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche’ di anagrafe dell’edilizia scolastica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l’art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall’art. 1, comma 13 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche’ dall’art. 1, comma 85 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);

Visto altresi’, il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall’art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e’ autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l’art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita’ e finanza pubblica e, in particolare, l’art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un’amministrazione pubblica, e’ inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l’obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione della data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita’ strategiche, modalita’ e termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita’, di interventi di edilizia scolastica nonche’ i relativi finanziamenti;

Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive e, in particolare, l’art. 9, comma 2-quater, che ha esteso l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto in particolare l’art. 1, comma 160 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all’art. 11, comma 4-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale e’ stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l’allegato relativo agli stati di previsione;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l’art. 3, comma 9;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l’art. 20-bis, comma 2;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’, e in particolare l’art. 4, comma 3-quinquies;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita’ delle funzioni dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l’art. 6 concernente «Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca», che modifica l’art. 1, comma 345 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e, in particolare, l’allegato 4;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita’ di redazione della Programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e’ proceduto all’approvazione della Programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari a euro 170.000.000,00 tra le regioni;

Vista l’intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e’ proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale e’ stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla Programmazione unica nazionale, ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 – dei contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita’, nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa, nonche’ autorizzati gli interventi di cui all’allegato da Abruzzo al Veneto al medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si e’ proceduto all’aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019 con riferimento all’annualita’ 2019, nella quale confluiscono i singoli piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, con il quale si e’ proceduto a prorogare i termini per la proposta di aggiudicazione con riferimento agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, al 30 aprile 2020 in caso di progettazione esecutiva, al 30 settembre 2020 nel caso di studio di fattibilita’ e/o progettazione definitiva e al 31 dicembre 2020 nel caso di interventi di nuova costruzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

Dato atto che con il citato decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ stato diviso in Ministero dell’istruzione e in Ministero dell’universita’ e della ricerca e che secondo quanto previsto dall’art. 2 le attivita’ connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell’istruzione;

Dato atto che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati negli ultimi giorni introducono una serie di misure restrittive per il contenimento dell’epidemia che, incidendo inevitabilmente sulle attivita’ degli enti locali, non consentono il rispetto delle scadenze fissate dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960 e relative agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 1° febbraio 2019, n. 87;

Dato atto che con nota del 12 marzo 2020, prot. n. 4014, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle province d’Italia (UPI) hanno manifestato, congiuntamente, la difficolta’ da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di rispettare, tra gli altri, anche i termini fissati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, proprio in considerazione della situazione emergenziale e delle relative misure restrittive adottate dal Governo sull’intero territorio nazionale;

Ritenuto quindi necessario, alla luce delle motivazioni sopra esposte, prorogare ulteriormente i termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n. 87 del 2019;

Decreta:

Art. 1 Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi

1. I termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, fissati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, sono prorogati al 30 settembre 2020 in caso di progettazione esecutiva, al 31 dicembre 2020 nel caso di studio di fattibilita’ e/o progettazione definitiva e al 28 febbraio 2021 per gli interventi di nuova costruzione.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi concessi con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87.

Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge. Roma, 31 marzo 2020

Il Ministro: Azzolina

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 837

Decreto Ministeriale 30 marzo 2020, AOOUFGAB 191

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Decreto Ministeriale 30 marzo 2020, AOOUFGAB 191

Proroga del termine di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto n. 607 del 2017. (Decreto n. 191). (20A02449)

(GU Serie Generale n.115 del 06-05-2020)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Visti gli articoli 33, 34 e 117 della Costituzione italiana;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita’ e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca, e in particolare l’art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto in particolare l’art. 1, commi 177 e seguenti della citata legge n. 107 del 2015;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l’art. 1, comma 140;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e in particolare l’art. 25, commi 1 e 2-bis;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita’ delle funzioni dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l’art. 6, concernente «Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca», che modifica l’art. 1, comma 345 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, e in particolare l’art. 4; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e, in particolare, l’Allegato 4;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita’ di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale e’ stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state ripartite le risorse di cui all’art. 25, commi 1 e 2-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 tra le regioni, nonche’ individuate le province e le citta’ metropolitane beneficiarie;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il quale si e’ proceduto alla rettifica degli elenchi di alcune regioni;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120, con il quale il termine, inizialmente fissato per il 13 maggio 2019 per l’aggiudicazione degli interventi da parte di province e citta’ metropolitane, e’ stato prorogato al 15 ottobre 2019;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 novembre 2019, n. 1038, con il quale e’ stato fissato un nuovo ulteriore termine per l’aggiudicazione degli interventi da parte di province e citta’ metropolitane, individuato nella data del 31 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

Dato atto che con il citato decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ stato diviso in Ministero dell’istruzione e in Ministero dell’universita’ e della ricerca e che secondo quanto previsto dall’art. 2 le attivita’ connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell’istruzione;

Dato atto che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati negli ultimi giorni introducono una serie di misure restrittive per il contenimento dell’infezione che, incidendo inevitabilmente sulle attivita’ degli enti locali, non consentono il rispetto della scadenza del 31 marzo 2020 prevista per la proposta di aggiudicazione degli interventi finanziati con il sopracitato decreto n. 607 del 2017;

Dato atto che con nota del 12 marzo 2020, protocollo n. 4014, l’Associazione nazionale dei comuni italiani e l’Unione delle province d’Italia hanno manifestato, congiuntamente, la difficolta’ da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di rispettare, tra gli altri, anche il termine del prossimo 31 marzo 2020 per l’aggiudicazione dei lavori di cui decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 novembre 2019, n. 1038, proprio in considerazione della situazione emergenziale e delle relative misure restrittive adottate dal Governo sull’intero territorio nazionale;

Ritenuto quindi, necessario, alla luce di quanto sopra esposto, prorogare il termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607 dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1 Proroga del termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi finanziati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607.

1. Per le ragioni espresse in premessa, il termine di scadenza per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, e’ prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo concesso con il sopracitato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607.

3. I termini e le modalita’ di erogazione del presente finanziamento restano i medesimi stabiliti nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607.

Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 30 marzo 2020

Il Ministro: Azzolina

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 911

Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, AOOUFGAB 174

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Decreto Ministeriale 10 marzo 2020, AOOUFGAB 174

Proroga del termine di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto n. 1007 del 2017. (Decreto n. 174). (20A02456)

(GU Serie Generale n.115 del 06-05-2020)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, disposizioni in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche’ di anagrafe dell’edilizia scolastica;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca, e in particolare l’art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto in particolare l’art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e in particolare l’art. 1, comma 140; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 18 novembre 2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita’ delle funzioni dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l’art. 6 concernente «Interventi urgenti sull’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca», che modifica l’art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, attualmente in corso di conversione, e in particolare l’art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita’ di attuazione dell’art. 10 del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale e’ stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si e’ proceduto alla ripartizione del fondo relativo all’art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 28 novembre 2017, n. 929, con il quale sono state ripartite tra le regioni le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 per un importo complessivo pari ad euro 1.058.255.963,00 per il triennio 2017-2019;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, con il quale sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento e le relative modalita’ di monitoraggio e rendicontazione;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 3 ottobre 2018, n. 638, con il quale e’ stata prevista la proroga del termine per la richiesta delle anticipazioni dei finanziamenti da parte degli enti locali beneficiari;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 giugno 2019, n. 471, con il quale sono stati modificati alcuni piani regionali ed e’ stato prorogato il termine di aggiudicazione da parte degli enti locali dal 19 agosto 2019 al 31 marzo 2020;

Dato atto che con decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ stato diviso in Ministero dell’istruzione e Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Considerato che secondo quanto previsto dall’art. 2 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2020 le attivita’ connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell’istruzione;

Dato atto che il capitolo di riferimento del presente finanziamento del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ l’8105, piani gestionali 8 e 9, come modificato rispetto all’originario cap. 7105, piani gestionali 8 e 9, a seguito dell’adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140;

Considerato che alcuni enti locali hanno richiesto e ottenuto di poter modificare il progetto da intervento di adeguamento sismico di un edificio esistente a nuova costruzione, in quanto soluzione tecnica piu’ conveniente e in grado di garantire i massimi livelli di sicurezza;

Dato atto che tali modifiche hanno determinato la necessita’ di rivedere le progettazioni e, quindi, tempi piu’ lunghi di esecuzione, tali da non consentire il rispetto del termine previsto per la proposta di aggiudicazione fissato al 31 marzo 2020;

Ritenuto quindi, opportuno, alla luce delle criticita’ rappresentate dagli enti relativamente al rispetto del termine di aggiudicazione e della necessita’ di realizzare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici ospitanti le istituzioni scolastiche, anche in considerazione delle anticipazioni gia’ erogate, prorogare il termine per l’aggiudicazione degli interventi di cui trattasi dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1 Proroga del termine per la proposta di aggiudicazione

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la proposta di aggiudicazione, di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 giugno 2019, n. 471, e’ prorogato al 31 ottobre 2020.

2. Il mancato rispetto del termine di cui all’art. 1, comma 1, del presente del decreto comporta la decadenza dal contributo concesso con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007.

Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2020

Il Ministro: Azzolina

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 456

Cabina di regia per l’edilizia scolastica

Edilizia scolastica, riunita al Ministero la Cabina di regia alla presenza della Vice Ministra Ascani. “Prevedere misure per edilizia scolastica nei provvedimenti economici sul Coronavirus”

Misure per l’edilizia scolastica nei prossimi provvedimenti economici riguardanti il Coronavirus, per rilanciare e sostenere il comparto delle piccole e medie imprese, fortemente colpito dall’emergenza in corso, e allo stesso tempo finanziare interventi già cantierabili, garantendo così agli studenti scuole sicure e sostenibili. È questa la richiesta unitaria emersa oggi nel corso della riunione della Cabina di regia per l’edilizia scolastica tra Regioni, Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Unione Province d’Italia (UPI), che si è tenuta al Ministero dell’Istruzione alla presenza della Vice Ministra Anna Ascani.

“La Cabina di regia – dichiara la Vice Ministra – ci consente di mantenere un contatto diretto e immediato fra Ministero, Regioni ed Enti locali e di coinvolgere tutti i soggetti nelle scelte, con l’obiettivo di destinare prima possibile le risorse che abbiamo sbloccato. Stiamo vivendo una fase complicata, ma questo non può e non deve fermare il lavoro quotidiano sull’efficienza e la sicurezza delle nostre scuole. Condivido la richiesta che è emersa: si tratterebbe di un importante segnale non solo nei confronti dei ragazzi e delle famiglie, ma anche di un tessuto produttivo che rischia di essere fortemente sacrificato dall’emergenza in corso”.

Nel corso dell’incontro, inoltre, è stato fatto il punto sugli ultimi filoni di finanziamento attivati. Nello specifico, è alla firma il decreto che libera 510 milioni della prima tranche dei fondi della programmazione 2019 e, a seguito dell’adozione e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, saranno diramate agli enti locali beneficiari le linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi. Per quanto riguarda gli istituti scolastici di competenza delle Province e delle Città metropolitane, è stato avviato il lavoro di definizione di un Piano quinquennale che stanzia circa 850 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli edifici. E, infine, è alla firma il decreto ministeriale che proroga al 31 ottobre 2020 l’aggiudicazione dei lavori per i Comuni con riferimento alle risorse – 1,3 miliardi di euro – del Fondo comma 140 per interventi di adeguamento alla normativa antisismica.

La Cabina di regia per l’edilizia scolastica è uno spazio di confronto complementare all’Osservatorio nazionale, costituito in composizione ristretta e con modalità di lavoro maggiormente operative.

Adeguamento alla normativa antincendio

Azzolina: “On line il bando per l’adeguamento delle scuole alla normativa antincendio. Sono 98 i milioni a disposizione”. Ascani: “Stiamo liberando rapidamente le risorse per l’edilizia scolastica”

Pubblicato il bando che stanzia 98 milioni di euro per l’adeguamento delle scuole alla normativa antincendio.

“Quelle stanziate sono risorse importanti per la sicurezza dei ragazzi e del personale – sottolinea la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nel dare l’annuncio dello stanziamento -. Dobbiamo proseguire a stanziare rapidamente tutte le risorse che abbiamo a disposizione”.

“Avevamo promesso che avremmo liberato queste risorse in tempi rapidi, – dichiara la Vice Ministra Anna Ascani – così è stato. Grazie a questi fondi, siamo impegnati, insieme agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, a rendere sicure le nostre scuole. In questi mesi stiamo lavorando su più piani di finanziamento, ci stiamo occupando di adeguamento sismico, efficientamento energetico, verifiche preventive per evitare crolli di solai e controsoffitti. Non vogliamo tralasciare nessun aspetto. Vogliamo assicurare a ogni studente la migliore formazione possibile. E garantire edifici sicuri a giovani, famiglie e comunità scolastiche”.

Gli enti locali potranno presentare le proprie candidature fino alle 15.00 del 27 febbraio 2020. I Comuni potranno avere, per le scuole del primo ciclo, un contributo massimo di 70.000 euro, mentre le Province e le Città metropolitane, per gli istituti del secondo ciclo, potranno ottenere un contributo fino a 100.000 euro.

La selezione delle candidature avverrà sulla base di criteri precisi: vetustà degli edifici; numero di studenti presenti nell’edificio scolastico; livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto; eventuale quota di cofinanziamento.

In allegato, la tabella con il riparto regionale.

RegioneRiparto
ABRUZZOEuro 3.178.771,61
BASILICATAEuro 1.869.560,81
CALABRIAEuro 5.334.524,29
CAMPANIAEuro 9.868.234,90
EMILIA-ROMAGNAEuro 6.250.008,86
FRIULI-VENEZIA G.Euro 2.428.201,75
LAZIOEuro 8.080.604,92
LIGURIAEuro 2.182.508,95
LOMBARDIAEuro 12.859.377,54
MARCHEEuro 3.065.187,27
MOLISEEuro 1.069.275,69
PIEMONTEEuro 6.619.181,33
PUGLIAEuro 6.515.433,24
SARDEGNAEuro 3.369.693,63
SICILIAEuro 9.052.675,36
TOSCANAEuro 5.976.706,36
UMBRIAEuro 2.176.248,00
VALLE D’AOSTAEuro 525.465,02
VENETOEuro 7.578.340,47
TOTALEEuro 98.000.000,00

Verifiche e interventi su solai e controsoffitti

Scuola, online le graduatorie del Piano da 65,9 mln per verifiche e interventi su solai e controsoffitti 5.560 le indagini autorizzate

Ascani: “Assicuriamo agli studenti il diritto a formarsi in ambienti sicuri”

Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione le graduatorie del bando da 65,9 milioni di euro per un Piano straordinario per le verifiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e per eventuali interventi urgenti sulle situazioni di criticità che emergeranno dalle indagini. Nello specifico, verranno finanziate 5.560 verifiche: 1.265 su edifici di Province e Città metropolitane e 4.295 su strutture scolastiche comunali.

“A ottobre scorso – dichiara la Vice Ministra all’Istruzione, Anna Ascani – abbiamo stanziato 65,9 milioni di euro per il Piano straordinario di prevenzione dei crolli di solai e controsoffitti nelle scuole, oggi pubblichiamo le graduatorie degli enti locali che hanno aderito all’avviso pubblico e potranno beneficiare di queste risorse. E intervenire, quindi, rapidamente per assicurare ai nostri studenti il diritto di formarsi e crescere in ambienti sicuri. Purtroppo sappiamo bene che una delle maggiori ragioni di insicurezza delle nostre scuole è il crollo di intonaco dai soffitti: proprio nei giorni scorsi si sono verificati dei casi in due istituti. Ed è per questo che siamo impegnati giorno dopo giorno per fare concretamente dell’edilizia scolastica una delle nostre priorità”.

Le Regioni con il maggior numero di interventi che saranno finanziati a seguito di un avviso pubblico nazionale sono la Campania (943), la Lombardia (568) e la Puglia (531). Lo stanziamento complessivo prevede 40 milioni che saranno utilizzati per le verifiche sui solai e 25,9 milioni che serviranno a eseguire i lavori più urgenti. Obiettivi: verificare lo stato degli edifici scolastici, prevenire fenomeni di crollo di solai e controsoffitti e intervenire poi tempestivamente sulle criticità rilevate per garantire la sicurezza delle scuole.

Gli interventi candidati sono stati selezionati sulla base di precisi criteri: vetustà degli immobili, con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del 1970; presenza all’interno di una zona sismica; popolazione scolastica coinvolta; assenza di finanziamento negli ultimi 5 anni per interventi strutturali o per indagini diagnostiche; eventuale quota di cofinanziamento.

Il link alle graduatorie:
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-ind-diag.shtml

I piani BEI per l’edilizia scolastica

Presentati al MIUR i progetti-pilota per scuole più sicure e nuovi istituti

Scuole sicure. Ma anche scuole nuove e all’avanguardia. Sono stati presentati questa mattina al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca i progetti-pilota del primo piano per l’edilizia scolastica realizzati dal MIUR grazie al contributo della BEI (la Banca Europea per gli Investimenti) e di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che stipula i mutui con le regioni.  Una sinergia di eccellenza e modello anche per altri Paesi. Alla presentazione sono intervenuti il Ministro Lorenzo Fioramonti e la Vice Ministra all’Istruzione Anna Ascani.

Quasi 9.000 gli interventi in tutta Italia, per un investimento complessivo di circa 5,4 miliardiCinquemila circa i cantieri già chiusi o in via di chiusura. I progetti presentati riguardano l’adeguamento sismico, la messa in sicurezza e la manutenzione degli edifici. Ma anche scuole nuove su tutto il territorio nazionale con aule all’avanguardia, laboratori innovativi, istituti ad efficientamento energetico.

Ad oggi, oltre il 70% dei progetti risulta concluso per il primo piano avviato dal MIUR. La BEI, con l’ausilio di un team tecnicoappositamente nominato, ha proceduto ad effettuare sopralluoghi su un campione di 32 interventi. Quasi 2,5 i miliardi finanziati per un totale di oltre 5.570 interventi. In corso di attuazione il secondo piano che prevede quasi uno stanziamento di 2.979 milioni e più di 3.000 interventi.

Il sistema di monitoraggio nazionale realizzato dal MIUR, grazie a un investimento con i fondi PON “Per la Scuola “ 2014-2020 – Asse Governance –, si basa su un piano informativo che segue costantemente l’andamento dei cantieri per erogare così le risorse. È stato possibile, in questo modo, velocizzare i controlli e rendere possibili i pagamenti, ma anche fotografare per tempo le necessità, intervenendo anche con l’ausilio delle task force territoriali alla risoluzione delle criticità individuate.

Adeguamento normativa antincendio

Edilizia scolastica, un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio. Stanziati 98 milioni di euro

Un piano straordinario per adeguare gli istituti scolastici alla normativa antincendio. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, ha firmato oggi il decreto per gli interventi di messa a norma delle scuole. Il Piano straordinario prevede un finanziamento complessivo di 98 milioni di euro.

Le risorse saranno assegnate con un avviso pubblico nazionale rivolto agli Enti Locali da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Potranno candidarsi Comuni, Province, Unioni di comuni e Città metropolitane e i relativi contributi saranno concessi direttamente agli Enti Locali che così potranno mettere in regola gli istituti e le strutture adibite a uso scolastico entro la fine del 2021, come previsto dall’attuale normativa.

I contributi a disposizione degli Enti Locali saranno pari fino a 70.000 euro per le scuole del primo ciclo e fino a 100.000 per le scuole del secondo ciclo di istruzione.

Giornata nazionale per la sicurezza

Venerdì 22 novembre, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti e la Vice Ministra Anna Ascani saranno a Rivoli (TO) in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

Dalle ore 10.00, il Ministro e la Vice Ministra parteciperanno al corteo degli studenti che si snoderà per le strade di Rivoli, organizzato dalla Fondazione Benvenuti in Italia – Fondo Vito Scafidi, con partenza da Piazza Martiri.

Dalle ore 11.30, il Ministro e la Vice Ministra si sposteranno presso il Liceo scientifico “Darwin”, dove nel crollo del 2008 perse la vita lo studente Vito Scafidi. Nella Sala Audio 2 dell’istituto, Fioramonti e Ascani incontreranno studenti e associazioni, insieme alla mamma di Vito, Cinzia Scafidi, e con i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. Verranno mostrati i migliori progetti nazionali degli studenti sulla sicurezza nelle scuole. Saranno presentati inoltre il nuovo cruscotto dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica e il cruscotto informativo sui relativi finanziamenti.

A conclusione della mattinata, presso l’Aula “22 novembre” del Liceo “Darwin”, per la prima volta si riunirà a Rivoli l’Osservatorio nazionale per l’edilizia scolastica, presieduto dal Ministro Fioramonti.

Decreto Ministeriale 8 novembre 2019, AOOUFGAB 1038

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Assegnazione di nuovo termine di aggiudicazione degli interventi autorizzati con il decreto n. 607 dell’8 agosto 2017. (Decreto n. 1038/2019). (19A07929)
(GU Serie Generale n.296 del 18-12-2019)