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“Quale valutazione per quale scuola?”

“Quale valutazione per quale scuola?”

Atti del Convegno nazionale, Ferrara, 20 aprile 2013

Coordinamento “La scuola è di tutti”, Ferrara

 

Girolamo De Michele (La scuola è di tutti) – Meritocrazia e valutazione: una scuola per la società del controllo?

Mauro Presini (CIP Ferrara) e Maria Maletta (La scuola è di tutti) – Valutazione e handicap

Stefania Romani – La valutazione degli apprendimenti nella secondaria di primo grado

Antonio Ferrucci (USB) e Beatrice Trentini (FLC) – Il Regolamento del sistema nazionale di valutazione delle scuole pubbliche

Irina Aguiari – Unione degli Studenti – Dalla parte degli studenti: quale valutazione?

Gianluca Gabrielli (COBAS Bologna) – La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria

Carlo Salmaso (CESP Padova) – La valutazione degli apprendimenti in matematica

Nota INVALSI 23 aprile 2013

Nota INVALSI 23 aprile 2013

Svolgimento delle prove INVALSI 2012‐2013 per gli allievi con bisogni educativi speciali

Avviso 12 aprile 2013

Avviso 12 aprile 2013

Chiamata pubblica alla candidatura per la nomina dei tre componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80

Regolamento sul  sistema  nazionale  di  valutazione  in  materia  di
istruzione e formazione. (13G00121)

(GU n.155 del 4-7-2013)

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi  urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle  imprese  e  alle  famiglie,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
ed in particolare l'articolo 2, comma 4-undevicies; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo  per
la definizione delle norme generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1,  commi  da  612  a
615; 
  Visto  il  decreto-legge  7  settembre  2007,   n.   147,   recante
disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio   dell'anno
scolastico 2007-2008  ed  in  materia  di  concorsi  per  ricercatori
universitari, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  ottobre
2007, n. 176, ed in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera b),  e
5; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  disposizioni
urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in  particolare
l'articolo 19, comma  1,  che  prevede  il  ripristino  dell'Istituto
nazionale  di  documentazione  pedagogica,  innovazione   e   ricerca
educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia  scientifica,
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante  disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  ed  in  particolare
l'articolo 51; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, ed in particolare l'articolo 397; 
  Visto il decreto  legislativo  20  luglio  1999,  n.  258,  recante
riordino del Centro  europeo  dell'educazione,  della  biblioteca  di
documentazione pedagogica e trasformazione in  fondazione  del  Museo
nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2004,  n.  286,  recante
istituzione  del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del   sistema
educativo  di  istruzione   e   di   formazione,   nonche'   riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3  della  legge  28
marzo 2003, n. 53; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2009,  n.  213,  recante
riordino degli enti di ricerca in attuazione  dell'articolo  1  della
legge 27 settembre 2007, n. 165, ed in particolare l'articolo 17; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2009,
n.   17,   concernente   regolamento    recante    disposizioni    di
riorganizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  e  successive  modificazioni,  ed   in   particolare
l'articolo 9 che disciplina  le  modalita'  di  organizzazione  e  di
svolgimento della funzione ispettiva; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 agosto 2012; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
reso nell'Adunanza del 20 novembre 2012; 
  Ritenuto che le proposte emendative del Consiglio  nazionale  della
pubblica istruzione, condivisibili nelle finalita' e nelle  linee  di
fondo,  tuttavia  non   comportano   la   necessita'   di   apportare
modificazioni all'articolato, gia' idoneo a  soddisfare  le  esigenze
manifestate da tale organo; 
  Visto il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo  9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reso  nella
seduta del 25 ottobre 2012; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento - n. 337 del 6 febbraio
2013, con la quale e' stato comunicato che  l'Ufficio  di  Presidenza
della VII Commissione della Camera dei deputati ha convenuto  di  non
procedere all'esame dell'Atto n. 536; 
  Acquisito il parere della 7^ Commissione del Senato reso in data 14
febbraio 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 marzo 2013; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 

                                Emana 

                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

                       Definizioni e soggetti 

  1. Ai fini  del  presente  regolamento  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
  a) S.N.V.: Sistema nazionale di valutazione del  sistema  educativo
di  istruzione  e  formazione,   di   cui   all'articolo   2,   comma
4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; 
  b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca; 
  c) Ministro: Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  2. L'S.N.V. e' costituito dai seguenti soggetti: 
  a) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione  del  sistema  di
istruzione e formazione, di cui al decreto  legislativo  19  novembre
2004, n. 286; 
  b) Indire: Istituto  nazionale  di  documentazione,  innovazione  e
ricerca educativa, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111; 
  c) contingente  ispettivo:  contingente  di  dirigenti  di  seconda
fascia con funzione tecnico-ispettiva,  appartenenti  alla  dotazione
organica dirigenziale del  Ministero,  che  svolgono  l'attivita'  di
valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del presente decreto. 
  3. Concorrono, altresi', all'attivita' di valutazione: 
  a)  la  conferenza:  conferenza  per  il  coordinamento  funzionale
dell'S.N.V., di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto; 
  b) i nuclei di valutazione esterna:  nuclei  costituiti,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, da un  dirigente  tecnico  del  contingente
ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo  3,
comma 1, lettera f).
                               Art. 2 

               Obiettivi e organizzazione dell'S.N.V. 

  1. Ai fini del miglioramento della qualita' dell'offerta  formativa
e degli apprendimenti, l'S.N.V. valuta l'efficienza e l'efficacia del
sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza  con  quanto
previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
286. Esso si compone dell'Invalsi, che  ne  assume  il  coordinamento
funzionale, dell'Indire e del contingente ispettivo. 
  2. L'S.N.V. fornisce i risultati della valutazione di cui al  comma
1 ai direttori generali degli  uffici  scolastici  regionali  per  la
valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi  dell'articolo  25  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. 
  3. Con la direttiva di cui all'articolo 2,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro,  con  periodicita'
almeno  triennale,   individua   le   priorita'   strategiche   della
valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il
riferimento per le funzioni  di  coordinamento  svolte  dall'Invalsi,
nonche' i criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente
ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo
di    autovalutazione.     La     definizione     delle     modalita'
tecnico-scientifiche della valutazione rimane  in  capo  all'Invalsi,
sulla base degli standard vigenti in ambito europeo e internazionale. 
  4.  Con  riferimento  al  sistema  di   istruzione   e   formazione
professionale previsto  dal  Capo  III  del  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226, e ferme restando le competenze dell'Invalsi  di
cui all'articolo  22  di  detto  decreto  legislativo,  le  priorita'
strategiche e le modalita' di valutazione ai  sensi  dell'articolo  6
sono  definite  secondo  i  principi  del  presente  regolamento  dal
Ministro  con  linee  guida  adottate  d'intesa  con  la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 9 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, previo concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  5. E' istituita presso l'Invalsi, senza oneri aggiuntivi  a  carico
della finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale
dell'S.N.V., composta dal presidente dell'Istituto, che la  presiede,
dal  presidente  dell'Indire  e  dal   dirigente   tecnico   di   cui
all'articolo 5, comma 3. Ai  componenti  della  conferenza  non  sono
corrisposti  compensi  o  gettoni  di  presenza;  ai  rimborsi  spese
l'Istituto provvede, a decorrere dall'anno  2013,  nell'ambito  delle
risorse allo stesso assegnate a valere sul Fondo di cui  all'articolo
7 del decreto legislativo  5  giugno  1998,  n.  204.  La  conferenza
adotta,  su  proposta  dell'Invalsi,  i  protocolli  di  valutazione,
nonche' il programma delle visite di cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera b), e formula proposte  al  Ministro  ai  fini  dell'adozione
degli atti di cui ai commi 3 e 4.
                               Art. 3 

                               Invalsi 

  1. Ferme restando le attribuzioni  previste  dall'articolo  17  del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal
decreto-legge   7   settembre   2007,   n.   147,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  25  ottobre  2007,  n.  176,  nonche'  le
competenze gia' previste da altre disposizioni vigenti alla  data  di
entrata in vigore del presente  regolamento,  l'Invalsi,  nell'ambito
dell'S.N.V., in particolare: 
  a) assicura il coordinamento funzionale dell'S.N.V.; 
  b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle  visite
alle istituzioni scolastiche  da  parte  dei  nuclei  di  valutazione
esterna, di cui all'articolo 6; 
  c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai
quali l'S.N.V. individua le istituzioni scolastiche  che  necessitano
di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna; 
  d) mette  a  disposizione  delle  singole  istituzioni  scolastiche
strumenti relativi al procedimento di valutazione di cui all'articolo
6 per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 6, comma 1; 
  e) definisce  gli  indicatori  per  la  valutazione  dei  dirigenti
scolastici, in coerenza con le  disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  f) cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un  apposito
elenco degli esperti dei nuclei per la  valutazione  esterna  di  cui
all'articolo 6, comma 2, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale fine,  sulla
base dei  criteri  generali  definiti  con  direttiva  del  Ministro,
l'Invalsi con propria deliberazione stabilisce, entro sessanta giorni
dall'emanazione della direttiva stessa, le modalita' di  costituzione
e gestione di detto elenco; esso cura, altresi', la formazione  degli
ispettori che partecipano ai citati nuclei; 
  g) redige le  relazioni  al  Ministro  e  i  rapporti  sul  sistema
scolastico e formativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286,  in  modo  tale  da  consentire  anche  una
comparazione su base internazionale; 
  h) partecipa alle indagini internazionali e alle  altre  iniziative
in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia.
                               Art. 4 

                               Indire 

  1.  L'Indire  concorre  a  realizzare  gli  obiettivi   dell'S.N.V.
attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione
e attuazione dei piani di miglioramento della  qualita'  dell'offerta
formativa  e  dei  risultati  degli  apprendimenti  degli   studenti,
autonomamente adottati dalle stesse. A tale fine, cura il sostegno ai
processi di innovazione centrati  sulla  diffusione  e  sull'utilizzo
delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di  ricerca  tesi
al miglioramento della didattica, nonche' interventi di consulenza  e
di formazione in  servizio  del  personale  docente,  amministrativo,
tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base  di
richieste specifiche delle istituzioni scolastiche.
                               Art. 5 

                        Contingente ispettivo 

  1. Il contingente ispettivo concorre  a  realizzare  gli  obiettivi
dell'S.N.V. partecipando ai nuclei di valutazione di cui all'articolo
6, comma 2. Il numero di dirigenti che ne fanno parte e' individuato,
tenuto conto delle  altre  funzioni  assolte  da  tale  categoria  di
personale, con  decreto  del  Ministro  nell'ambito  della  dotazione
organica   dei   dirigenti   di   seconda   fascia    con    funzione
tecnico-ispettiva ed e'  ripartito  tra  amministrazione  centrale  e
periferica.  I  relativi  incarichi  di  funzione  dirigenziale   non
generale sono conferiti dal direttore generale  per  gli  ordinamenti
scolastici e l'autonomia scolastica del  Ministero  e  dai  direttori
generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. I direttori generali di cui  al  comma  1  rendono  conoscibili,
anche  mediante   pubblicazione   di   apposito   avviso   sul   sito
istituzionale del Ministero, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti
disponibili, acquisiscono le candidature dei dirigenti interessati  e
le valutano  secondo  criteri  che  valorizzino  anche  la  pregressa
esperienza nelle attivita' oggetto degli incarichi. Per la durata dei
medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati  in  via  esclusiva
nelle attivita' di valutazione. 
  3. Il dirigente che partecipa alla conferenza di  cui  all'articolo
2, comma 5, in rappresentanza del contingente ispettivo e'  designato
dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici  e  l'autonomia
scolastica del Ministero. Il relativo  incarico  e'  rinnovabile  una
sola volta.
                               Art. 6 

                     Procedimento di valutazione 

  1. Ai fini dell'articolo 2 il  procedimento  di  valutazione  delle
istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare il  ruolo
delle  scuole  nel  processo  di  autovalutazione,  sulla  base   dei
protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite  dalla
conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, nelle seguenti fasi, ed e'
assicurato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili in base al piano di riparto del Fondo di cui all'articolo
7 del  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  a  decorrere
dall'anno 2013: 
    a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche: 
  1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi
disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle  rilevazioni
sugli  apprendimenti  e  delle  elaborazioni  sul   valore   aggiunto
restituite dall'Invalsi, oltre  a  ulteriori  elementi  significativi
integrati dalla stessa scuola; 
  2) elaborazione  di  un  rapporto  di  autovalutazione  in  formato
elettronico,   secondo   un   quadro   di   riferimento   predisposto
dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento; 
    b) valutazione esterna: 
  1)  individuazione  da  parte  dell'Invalsi  delle  situazioni   da
sottoporre a verifica, sulla base  di  indicatori  di  efficienza  ed
efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo; 
  2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il  programma  e  i
protocolli  di  valutazione  adottati  dalla  conferenza   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 5; 
  3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche  dei  piani
di miglioramento in  base  agli  esiti  dell'analisi  effettuata  dai
nuclei; 
    c) azioni di miglioramento: 
      1)  definizione  e  attuazione  da  parte   delle   istituzioni
scolastiche degli  interventi  migliorativi  anche  con  il  supporto
dell'Indire o attraverso la collaborazione con universita',  enti  di
ricerca, associazioni professionali e culturali. Tale  collaborazione
avviene nei limiti delle risorse umane e  finanziarie  disponibili  e
senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche: 
      1)   pubblicazione,   diffusione   dei   risultati   raggiunti,
attraverso indicatori e dati comparabili, sia in  una  dimensione  di
trasparenza sia in una dimensione di  condivisione  e  promozione  al
miglioramento del servizio con la comunita' di appartenenza. 
  2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un  dirigente
tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). Al dirigente tecnico  non
spettano compensi, gettoni o indennita' comunque  denominate  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  valutazione.  L'Invalsi  definisce
annualmente i compensi  per  gli  esperti  impiegati  nelle  medesime
attivita', a decorrere dall'anno 2013, entro il limite delle  risorse
annualmente  assegnate  in  sede  di  riparto  del   Fondo   di   cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51,  comma  2,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  le  istituzioni  scolastiche  sono
soggette a periodiche rilevazioni  nazionali  sugli  apprendimenti  e
sulle  competenze   degli   studenti,   predisposte   e   organizzate
dall'Invalsi   anche   in   raccordo   alle    analoghe    iniziative
internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate  su  base  censuaria
nelle classi seconda e quinta della scuola primaria,  prima  e  terza
della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola
secondaria di secondo grado e comunque entro il limite,  a  decorrere
dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a  valere  sul
Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204. 
  4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare  le
aree di miglioramento organizzativo e  gestionale  delle  istituzioni
scolastiche direttamente riconducibili al  dirigente  scolastico,  ai
fini della valutazione dei risultati della sua  azione  dirigenziale,
secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  e  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro. 
  5. I piani di  miglioramento,  con  i  risultati  conseguiti  dalle
singole  istituzioni  scolastiche,  sono  comunicati   al   direttore
generale del competente Ufficio scolastico regionale,  che  ne  tiene
conto ai fini della individuazione degli obiettivi  da  assegnare  al
dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo  incarico
e della valutazione di cui al comma 4.
                               Art. 7 

Disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d'Aosta e  per
  le province autonome di Trento e di Bolzano. 

  1. La Regione autonoma Valle d'Aosta  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano realizzano le finalita' del presente  regolamento
nell'ambito delle  competenze  riconosciute  dai  rispettivi  statuti
speciali e dalle relative norme di  attuazione,  fatto  salvo  quanto
disposto dall'articolo 6, comma 3. 
  2.  Le  periodiche  rilevazioni  nazionali  sugli  apprendimenti  e
competenze degli studenti si svolgono sulla base  di  protocolli  con
l'Invalsi.
                               Art. 8 

                     Norme finali e transitorie 

  1. Sono abrogati: 
  a) gli articoli 2, commi 2, 3, 4, 5, e 3 del decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 258; 
  b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000,  n.
415,  relativo  all'organizzazione  dell'Indire,  e  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  2001,   n.   190,   relativo
all'organizzazione degli  Istituti  regionali  di  ricerca  educativa
(Irre). 
  2. Il contingente  ispettivo  e'  determinato  nel  regolamento  di
organizzazione del Ministero adottato ai sensi  dell'articolo  2  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 28 marzo 2013 

                             NAPOLITANO 

                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 

                                  Profumo, Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 

Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 58

Comunicato INVALSI 22 marzo 2013, Prot. n. 2421 (P)

Comunicato INVALSI 22 marzo 2013, Prot. n. 2421 (P)

Determinazione n. 35/2013

PROCEDURA COMPARATIVA per il conferimento di incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione per lo svolgimento delle attività di osservatore esterno connesse alla somministrazione delle prove per la rilevazione degli apprendimenti nell’ambito del Servizio Nazionale di Valutazione (area prove), alla somministrazione delle prove nell’ambito del progetto PON Sistema Informativo Integrato e valutazione degli apprendimenti (azione Misurazione dei progressi negli apprendimenti e creazione e sperimentazione di modelli per individuazione di comportamenti anomali sugli esiti degli apprendimenti) e alla somministrazione delle prove nell’ambito del progetto PON Valutazione.M@tabel+ (SEL 3/2013)

Bando

—————–

FAC-SIMILE

INTESTAZIONE DELLA SCUOLA/AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA

All’INVALSI

Villa Falconieri

Via F. Borromini, 5

00044 Frascati – Roma

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ Dirigente scolastico dell’Istituto/Dirigente amministrativo  ___________________________________________

autorizza

il/la prof/prof.ssa il/la dott./dott.ssa _____________________________________________, docente/dipendente presso questa istituzione scolastica/questa Amministrazione, a svolgere, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs n. 165/2001, nell’anno scolastico/nell’anno in corso la seguente attività di collaborazione con codesto Istituto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

______________________, lì

 

Il Dirigente Scolastico/Il Dirigente Amministrativo

_____________________________

 

Comunicato INVALSI 12 marzo 2013, Prot.n. 2084

Comunicato INVALSI

Determinazione n. 32/2013

Procedura selettiva per la partecipazione a corsi formativi per esperti nella valutazione esterna delle scuole e osservatori dei processi di insegnamento e apprendimento

Il Bando relativo a osservatori ed esperti di valutazione delle scuole predisposto da INVALSI è finalizzato alla selezione e alla formazione di personale da impiegare in alcuni progetti sperimentali che prevedono, tra l’altro, dei momenti di valutazione esterna delle scuole o di osservazione in classe (Vales e Valutazione e Miglioramento). Tali progetti sono anche utilizzati dall’INVALSI per sperimentare strumenti, percorsi e protocolli valutativi da impiegare, a regime, all’interno del Sistema Nazionale di Valutazione per come disegnato dal Regolamento approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 8 marzo. È però intrinseco alla natura sperimentale di tali progetti che gli strumenti, i percorsi e i protocolli elaborati non determinano in via definitiva quanto poi dovrà esser delineato all’interno del costituendo SNV. Tanto meno, i processi di selezione e di formazione di questo bando – finalizzato al reperimento di personale che possa già nei prossimi mesi essere utilizzato nei progetti Vales e Valutazione e Miglioramento – precostituiscono atto di selezione o prerequisito per l’inclusione all’interno dell’apposito elenco degli esperti dei nuclei di valutazione esterna previsti dal Regolamento. Fermo restando che le modalità di costituzione e gestione di questo elenco devono essere ancora definite secondo quanto previsto dal Regolamento, l’INVALSI preannuncia l’intenzione di avvalersi come strumento di reclutamento per i nuclei di valutazione di meccanismi di selezione basati sul superamento di una preventiva attività di formazione. Essa si svolgerà periodicamente e indicativamente nei mesi estivi.

Avviso:
La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente, accedendo al link Accesso alla candidatura online, nella seguente modalità:
– Registrazione e inserimento dei dati anagrafici;
– Inserimento dei dati curricolari;
– Stampa del report in formato pdf ricevuto dal sistema via email;
Sottoscrizione del report di cui sopra e invio dello stesso via fax, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento sottoscritta, al seguente numero: 06-94185240 entro le ore 10:00 del 25 marzo 2013.

Bando e Allegati

8 marzo Sistema Nazionale di Valutazione in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di venerdì 8 marzo 2013, approva definitivamente un Decreto Presidenziale recante il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione.
Il Regolamento è stato giò approvato, in prima lettura dal CdM il 24 agosto 2012 e dalla 7a Commissione Senato il 14 febbraio 2013.

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato un regolamento contenente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Di seguito un estratto del comunicato stampa del CdM ed il comunicato del MIUR:

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, il Consiglio dei Ministri ha approvato, salvo intese, un regolamento contenente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il codice, emanato in attuazione della legge anti-corruzione (legge n. 190 del 2012), in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare.
Tra le disposizioni del codice ci sono:
– il divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore (non superiore a 150 euro) – anche sotto forma di sconto. I regali e le altre utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali;
– la comunicazione del dipendente della propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partici politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio;
– la comunicazione, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all’obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
– l’obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall’assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
– la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati (che dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale).
– il rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all’utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell’ufficio;
– gli obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all’interno dell’organizzazione amministrativa;
– per i dirigenti, l’obbligo di comunicare all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d’interesse con le funzioni che svolgono; l’obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si diffondano notizie non vere sull’organizzazione, sull’attività e sugli altri dipendenti;
– è infine assicurato il meccanismo sanzionatorio per la violazione dei doveri di comportamento.

SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Su proposta del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il regolamento relativo all’istituzione e la disciplina del Sistema Nazionale di Valutazione (S.N.V.) in materia di istruzione e formazione, per le scuole del sistema pubblico nazionale di istruzione e le istituzioni formative accreditate dalle Regioni.
L’approvazione del regolamento consente di rispondere anche agli impegni assunti nel 2011 dall’Italia con l’Unione europea, in vista della programmazione dei fondi strutturali 2014/2020. Rispetto al testo iniziale sono state recepite, in larga misura, le osservazioni e proposte contenute nei pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e della VII Commissione del Senato.
Il S.N.V. si basa sull’attività dell’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione), che ne assume il coordinamento funzionale; sulla collaborazione dell’Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), che può aiutare le scuole nei piani di miglioramento; sulla presenza di un contingente di Ispettori con il compito di guidare i nuclei di valutazione esterna.
Ogni singola scuola costruirà il proprio rapporto di autovalutazione secondo un quadro di riferimento comune e con i dati messi a disposizione dal sistema informativo del MIUR (Scuola in chiaro), dall’INVALSI e dalle stesse istituzioni scolastiche. Il percorso si concluderà con la predisposizione di un piano di miglioramento e la rendicontazione pubblica dei risultati. Previste anche le visite dei nuclei esterni di valutazione. Sono oltre 1300 le istituzioni scolastiche che stanno già seguendo in via sperimentale questo percorso. Le istituzioni formative accreditate dalle Regioni verranno valutate secondo priorità e modalità stabilite in sede di Conferenza Unificata.

 

Approvato il Sistema nazionale di valutazione

(Roma, 8 marzo 2013) Dopo un percorso cominciato nel 2001 il Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, in via definitiva, il Regolamento che istituisce e disciplina il Sistema Nazionale di Valutazione delle scuole pubbliche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni. L’Italia si allinea così agli altri Paesi Europei sul versante della valutazione dei sistemi formativi pubblici, e risponde agli impegni assunti nel 2011 con l’Unione europea, in vista della programmazione dei fondi strutturali 2014/2020. Il regolamento ha concluso il suo iter di approvazione avviato il 24 agosto 2012 data in cui è stato presentato in 1° lettura al CdM, dopo aver superato tutti i passaggi prescritti dall’art.17, comma 2, della legge n. 400/88.

Il Sistema Nazionale di Valutazione ha lo scopo di:

  • dare al Paese un servizio fondamentale per poter aiutare ogni scuola a tenere sotto controllo gli indicatori di efficacia e di efficienza della sua offerta formativa ed impegnarsi nel miglioramento;
  • fornire all’Amministrazione scolastica, agli Uffici competenti, le informazioni utili a progettare azioni di sostegno per le scuole in difficoltà;
  • valutare i dirigenti scolastici e offrire alla società civile e ai decisori politici la dovuta rendicontazione sulla effettiva identità del sistema di istruzione e formazione.

Rispetto al testo iniziale, il Regolamento adottato oggi contiene modifiche che recepiscono, in larga misura, le osservazioni e le proposte contenute nei pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e della VII Commissione del Senato. Sono cambiamenti che hanno modificato in meglio il testo del decreto nel senso di una più compiuta valorizzazione dell’autonomia responsabile delle scuole nei processi di autovalutazione e di miglioramento della qualità del servizio offerto.

Il Regolamento dà attuazione alla delega conferita al Governo con il decreto legge n.225 del 2010 convertito in legge n.10 del 2011 e costituisce un rilevante passo avanti nel percorso cominciato con il decreto legislativo 286 del 2004. Il S.N.V. si impianta sull’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione) che predispone tutti gli adempimenti necessari per l’autovalutazione e la valutazione esterna delle scuole, sull’Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), che può supportare le scuole nei piani di miglioramento, su un contingente di Ispettori definito dal Ministro che ha il compito di guidare i nuclei di valutazione esterna. L’Invalsi ha anche il coordinamento funzionale dell’S.N.V.

Il procedimento di valutazione si snoda attraverso quattro fasi essenziali:

a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche, sulla base di un fascicolo elettronico di dati messi a disposizione dalle banche dati del sistema informativo del Ministero dell’istruzione (“Scuola in chiaro”), dell’ INVALSI e delle stesse istituzioni scolastiche, che si conclude con la stesura di un rapporto di autovalutazione da parte di ciascuna scuola, secondo un format elettronico predisposto dall’Invalsi e con la predisposizione di un piano di miglioramento.

b) valutazione esterna da parte di nuclei coordinati da un dirigente tecnico sulla base di protocolli, indicatori e programmi definiti dall’Invalsi, con la conseguente ridefinizione dei piani di miglioramento da parte delle istituzioni scolastiche;

c) azioni di miglioramento con l’ eventuale sostegno dell’Indire, o di Università, enti, associazioni scelti dalle scuole stesse;

d) rendicontazione pubblica dei risultati del processo, secondo una logica di trasparenza,di condivisione e di miglioramento del servizio scolastico con la comunità di appartenenza.

Sono più di 1300 le istituzioni scolastiche che, durante l’anno scolastico 2012/2013 stanno già seguendo in via sperimentale secondo diverse modalità questo percorso che è stato presentato e condiviso, all’ interno di specifiche conferenze di servizio, con tutti i dirigenti delle scuole italiane e i docenti referenti per la valutazione. Tra gennaio e marzo 2013 tutti i dirigenti delle scuole italiane e i docenti referenti per la valutazione (circa 26.000 persone), hanno infatti partecipato a seminari di presentazione del regolamento. A metà marzo tutte le scuole avranno a disposizione il fascicolo “scuola in chiaro” e il format per costruire il proprio rapporto di autovalutazione a, dal prossimo anno gli strumenti messi a punto dal progetto sperimentale Vales saranno disponibili per tutte le scuole.

14 febbraio SNV in 7a Senato

La 7a Commissione Senato, dopo aver esaminato, nel corso delle riunioni del 29 gennaio e 6 febbraio, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, il 14 febbraio esprime, a maggioranza, un parere favorevole con osservazioni.

(7a Senato, 29.1.13) Riferisce alla Commissione il relatore ASCIUTTI (PdL) il quale precisa che il provvedimento in esame è un regolamento di delegificazione, adottato dal Governo ai sensi del decreto-legge “mille proroghe” 2010 (n. 225/2010), che ha incaricato il Governo di individuare il sistema nazionale di valutazione (SNV) articolandone l’apparato in tre organi: l’INVALSI, l’INDIRE e il corpo ispettivo.

Il Governo ha pertanto adottato lo schema di regolamento in esame, che si inserisce nel più generale quadro definito dal decreto legislativo n. 286 del 2004, istitutivo del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e di riordino dell’INVALSI, di cui viene confermata la piena vigenza. A seguito di una specifica richiesta di chiarimenti in tal senso avanzata dal Consiglio di Stato, il regolamento in esame precisa infatti di porsi in linea di continuità con il predetto decreto legislativo, portandone a compimento gli obiettivi, nonché con le altre norme attualmente vigenti.

L’intervento, prosegue il relatore, cerca peraltro di colmare il grave ritardo del nostro Paese in termini di valutazione, promuovendo nel contempo un esercizio responsabile dell’autonomia da parte delle scuole. Esso è pertanto volto, fra l’altro, a migliorare l’efficienza e l’efficacia della valutazione, ad innalzare i livelli di apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli alunni, a favorire il consapevole esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza, nonché a facilitare l’ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro. A tale scopo sono previste misure di supporto alle scuole nell’analisi dei propri assetti organizzativi, di aiuto per le situazioni critiche, di sostegno alla comparabilità in una logica di confronto dei risultati e di valutazione dei dirigenti scolastici.

Come previsto dal decreto-legge n. 225 il servizio di valutazione è articolato in tre segmenti: l’INVALSI, l’INDIRE e gli ispettori. A tale proposito, sempre su richiesta del Consiglio di Stato, il Ministero ha chiarito di aver utilizzato la locuzione “contingente ispettivo” anziché “corpo ispettivo” prevista dalla legge, in quanto l’attività di valutazione non esaurisce i compiti dei dirigenti tecnici; pertanto l’uso del termini “contingente” chiarisce che alle funzioni di valutazione è destinata solo una parte dell’intero “corpo” degli ispettori.

Alla valutazione concorrono altresì la Conferenza per il coordinamento funzionale del SNV e i nuclei di valutazione esterna. A tale proposito, il Consiglio di Stato ha osservato che i predetti organi non sono previsti dalla legge ed ha pertanto invitato il Ministero a precisarne meglio i compiti e le funzioni. In risposta a tale considerazione, il Ministero ha espressamente citato dette articolazioni all’articolo 1 del regolamento e, nella relazione introduttiva, ha specificato che la particolare composizione dei nuclei (un dirigente tecnico del contingente ispettivo e due esperti) consente di realizzare un’opportuna integrazione delle competenze. Essi sono stati infatti introdotti proprio al fine di effettuare una più compiuta valutazione di tutti i molteplici aspetti che possono determinare la performance di una scuola. La Conferenza costituisce invece lo strumento di confronto e di sintesi attraverso cui si intende attuare la funzione di coordinamento espressamente prevista dalla legge.

L’articolo 2 definisce gli obiettivi e l’organizzazione del SNV, precisando che il Ministro – d’intesa con la Conferenza unificata per quanto riguarda l’istruzione e formazione professionale – ogni tre anni ne individua le priorità strategiche, le quali rappresentano il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall’INVALSI. La definizione delle modalità tecnico-scientifiche della valutazione del sistema educativo di istruzione rimane tuttavia in capo all’INVALSI, sulla base di standard europei internazionali.

I successivi articoli 3, 4 e 5 definiscono rispettivamente i compiti dell’INVALSI, dell’INDIRE e del contingente ispettivo.

Con particolare riferimento all’INDIRE, il relatore rileva che il testo originario dello schema di regolamento recava una puntuale serie di funzioni, che il Consiglio di Stato ha tuttavia stigmatizzato in quanto prive di fondamento legislativo. Riferisce quindi che il Ministero ha ritenuto opportuno eliminare il riordino delle competenze dell’Istituto, confermandone solo il ruolo di supporto alle scuole nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell’offerta formativa, nonché di sostegno ai processi di innovazione.

L’articolo 6 disciplina il procedimento di valutazione, articolato in quattro fasi: autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento e rendicontazione sociale. Il Consiglio di Stato ha tuttavia criticato che non sia specificata la scadenza temporale di tali diverse fasi, né siano definite le priorità.

Gli articoli 7 e 8 recano, infine, disposizioni particolari per la Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché le norme finali e transitorie.

Il relatore riporta indi che su tale provvedimento ha espresso il suo parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), che ne ha criticato l’impianto, a suo giudizio eccessivamente rigido, tale da non lasciare spazio agli indispensabili aggiustamenti progressivi. Ha rilevato altresì che i nuovi compiti attribuiti all’INVALSI non possono prescindere da un processo di ristrutturazione dell’ente e da un suo cospicuo finanziamento. Infine ha rilevato che il ruolo del corpo ispettivo non appare coerente con la figura professionale dei dirigenti scolastici, come definita dal recente concorso. Il CNPI ha inoltre espresso la preoccupazione che le scuole siano ridotte a puro “oggetto” della valutazione e ha lamentato la mancanza di qualsiasi riferimento al necessario rapporto delle istituzioni con il territorio. Ha invece valutato positivamente l’articolazione del processo in varie fasi e l’assenza di un approccio premiale e/o sanzionatorio.

Conseguentemente, ha espresso un parere favorevole a condizione che siano apportate alcune modifiche: sia maggiormente valorizzato il ruolo delle Regioni e delle autonomie locali; sia rispettata l’autonomia scolastica; siano considerati anche i nuclei di valutazione interna, in relazione dialettica positiva con quelli esterni; sia riconosciuto il dovuto spazio alla contrattazione.

La Conferenza unificata ha invece espresso parere favorevole, essendo state recepite le sue osservazioni circa l’estensione delle disposizioni particolari alla regione Valle d’Aosta.

Quanto al parere del Consiglio di Stato, il relatore rammenta di avervi già fatto parzialmente cenno in precedenza; il Consiglio ha tuttavia espresso un parere talmente articolato e puntuale che egli ritiene opportuno darne conto più diffusamente.

Esso ha infatti riconosciuto, in premessa, che il regolamento sconta una certa lacunosità e sinteticità della disposizione di legge da cui trae origine, la quale si limita a stabilire che con regolamento sia “individuato il sistema nazionale di valutazione”, facendo così pensare ad una mera disciplina della struttura soggettiva del SVN piuttosto che ad una riorganizzazione delle sue attività. Inoltre, manca la definizione delle norme generali regolatrici della materia, che dovrebbero accompagnare i regolamenti di delegificazione. Il Consiglio ha perciò invitato il Ministero a chiarire il rapporto del nuovo regolamento con la preesistente disciplina legislativa, segnalando così una lacuna che è stata successivamente colmata dalla precisazione che il regolamento si pone in linea di continuità con la normativa vigente.

Il Consiglio di Stato ha altresì criticato che il regolamento non sia stato posto in rapporto con la riorganizzazione della funzione ispettiva, parimenti prevista dal decreto-legge “mille proroghe” 2010, rilevando che sarebbe stato preferibile un intervento unico e coordinato, ed ha espresso perplessità sull’uso dell’acronimo “SNV”, che il Ministero ha tuttavia confermato in quanto già in uso nelle sperimentazioni effettuate in ambito scolastico.

Quanto all’attività degli ispettori, il Consiglio ha rilevato che la legge ne prevede un’attività di valutazione diretta e non attraverso i nuclei, come invece disposto dallo schema di regolamento. Questa parte del testo è rimasta tuttavia immodificata.

Inoltre, il Consiglio ha invitato il Ministero a definire meglio il rapporto fra la funzione ispettiva e i compiti dei direttori generali, chiarendo le modalità attraverso cui il sistema supporta gli Uffici regionali nella valutazione dei dirigenti scolastici. È stato conseguentemente modificato il comma 2 dell’articolo 2, precisando che il SNV fornisce ai direttori generali il risultato della valutazione, per la successiva valutazione dei dirigenti scolastici, tenendo conto della peculiarità delle funzioni svolte. Quanto alle modalità di tale collaborazione, il Ministero non ha ritenuto opportuno definirle in questa sede, sostenendo che il tema è affrontato solo a livello generale.

Analogamente ha deciso l’Esecutivo con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale, per il quale le priorità strategiche e le modalità di valutazione saranno definite in un successivo momento con linee guida del Ministro adottate d’intesa con la Conferenza unificata. Anche a tale riguardo, l’Amministrazione ha preferito fare rinvio alla successiva intesa, segnalando che gli assetti organizzativi della formazione sono eterogenei sul territorio e quindi l’intesa costituisce la sede di coordinamento idonea a rendere omogenea la valutazione su tutto il territorio nazionale. Nel frattempo l’INVALSI ha comunque attivato con le Regioni progetti pilota per rendere operativa la valutazione in tempi brevi.

Il Ministero ha invece raccolto il suggerimento del Consiglio di Stato di spostare dall’articolo 2 (relativo all’organizzazione del SNV) all’articolo 6 (più propriamente riferito al procedimento di valutazione) la disposizione secondo cui le scuole sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti.

Circa i compiti dell’INVALSI, il Ministero non ha condiviso il suggerimento del Consiglio di enunciare precisamente i criteri attraverso cui l’Istituto definirà i protocolli di valutazione. Ha invece parzialmente ottemperato alla richiesta di chiarire gli strumenti che l’Istituto mette a disposizione delle scuole per le azioni di valutazione e ha specificato che la definizione degli indicatori relativi ai dirigenti scolastici deve avvenire in coerenza con il decreto legislativo “Brunetta” n. 150 del 2009. Ha altresì puntualizzato che la periodicità dei rapporti redatti sul sistema scolastico e formativo è triennale, come già disposto dal decreto legislativo n. 286 del 2004. Infine, ha introdotto la previsione di una direttiva ministeriale, attraverso la quale saranno definiti i criteri generali per la selezione degli esperti componenti dei nuclei di valutazione esterna, onde ridurre quel margine di discrezionalità censurato dal Consiglio.

Quanto ai compiti dell’INDIRE, il relatore ricorda di aver già menzionato la critica del Consiglio circa il riordino delle sue competenze, non sufficientemente supportato dalla fonte legislativa, cui ha fatto seguito l’eliminazione dell’articolo 4, comma 2.

Passando all’articolo 5, che disciplina i compiti del contingente ispettivo, il relatore pone in luce di aver già riferito sulla difformità fra la locuzione adottata nel regolamento e quella prevista dalla legge, nonché sull’assenza di coordinamento con il riordino della funzione ispettiva prevista dalla medesima norma primaria. Tiene tuttavia ad aggiungere che il Consiglio ha raccomandato di chiarire attraverso quali modalità il Ministero intende assicurare la piena indipendenza ed autonomia degli ispettori, a tal fine giudicando insufficiente il mero richiamo all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Consiglio ha altresì osservato criticamente che la consistenza del contingente ispettivo resta incerta, suggerendo di definirla invece, almeno provvisoriamente, nel regolamento, e di demandarne la fissazione a regime nell’ambito dell’ordinario procedimento di approvazione delle dotazioni organiche.

In merito al procedimento di valutazione, il relatore fa presente di aver già evidenziato come il Consiglio abbia suggerito di delineare in modo più preciso la sequenza temporale delle diverse fasi in cui esso si articola, deplorando l’assenza di qualunque indicazione circa le scadenze entro cui deve essere realizzata ciascuna di esse. Cita, a titolo di esempio, le azioni di miglioramento, che secondo il Consiglio non possono che essere l’ultimo passaggio dell’iter procedimentale, a valle di una compiuta valutazione.

In conclusione, nell’esprimere un giudizio complessivamente positivo sull’atto in esame, di cui il Governo sottolinea peraltro l’urgenza anche ai fini dell’accesso ai fondi strutturali europei nel prossimo settennio, il relatore propone l’espressione di un parere favorevole, che raccolga le osservazioni formulate dal CNPI e finora non recepite dal Governo, dichiarandosi aperto ad accogliere le altre osservazioni che emergeranno nel dibattito.

Nel dibattito interviene la senatrice SOLIANI (PD), la quale sottolinea l’importanza della questione strutturale sottesa alla valutazione e osserva che l’attività degli Istituti a ciò preposti è già stata sperimentata da anni. La sfida è infatti quella di costruire un sistema nazionale di valutazione all’altezza del compito. Ciò nonostante, ella non ritiene che la valutazione sia assolutamente decisiva per determinare la qualità di una scuola; piuttosto occorrono indirizzi programmatici sulla formazione dei docenti e, al cuore del sistema, deve essere posta l’autovalutazione. Non va infatti dimenticata, prosegue, l’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche rispetto ai grandi obiettivi. Occorre perciò che la valutazione sia collocata all’interno di un grande sistema di valori costituzionali. Da questo punto di vista, tuttavia, lo schema di regolamento appare a suo giudizio piuttosto modesto. Non a caso il Consiglio di Stato ha chiesto numerose modifiche e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha manifestato perplessità sullo scarso ruolo attribuito ai docenti e alle autonomie locali.

Pur prendendo atto dell’urgenza evidenziata dal ministro Giarda nella lettera di trasmissione del provvedimento alle Camere, nella quale si rimarca la necessità di un adeguato sistema di valutazione per accedere ai fondi strutturali europei della prossima programmazione settennale, ella non può esimersi dunque da alcune considerazioni critiche.

Fra queste, osserva che la valutazione non deve indirizzarsi solo alle scuole in difficoltà, per le quali è certamente essenziale, ma deve rivolgersi a tutte le istituzioni, ivi comprese quelle di eccellenza. Anche a questo riguardo, tuttavia, il provvedimento risulta a suo avviso piuttosto carente.

Ella si sofferma indi sulla tripartizione prevista dallo schema di regolamento, secondo cui il sistema di valutazione si articola in tre segmenti: Invalsi, Indire e contingente ispettivo. A questo proposito, nel sottolineare l’importanza della funzione ispettiva, si sofferma sulla diversa locuzione adottata nello schema di regolamento rispetto alla legge, che a suo giudizio sottintende una modifica concettuale. Inoltre, censura la disposizione secondo cui la funzione ispettiva deve avvenire senza oneri per lo Stato, che indubbiamente ne sminuisce il rilievo.

Ritiene altresì che la valutazione esterna debba relazionarsi con percorsi molto chiari di coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e lamenta la mancanza di indicazioni in tal senso nel provvedimento in esame.

Pone infine l’accento sui condizionamenti interni ed esterni che hanno evidentemente svolto un ruolo determinante nella stesura dell’atto e chiede al Governo di chiarire una volta per tutte quali e quanti interessi personali e particolari abbiano trovato soddisfazione nell’organizzazione proposta che, complessivamente, risulta assai inferiore rispetto alle sfide in campo. Le esigenze reali della scuola non sono infatti a suo avviso considerate dal provvedimento, ad esempio in termini di bilancio sociale verso il territorio e le famiglie. Al contrario, esso finisce per essere una mera veste burocratica, tagliata su misura per perpetuare interessi di cui il Paese non ha alcun bisogno.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) condivide l’amarezza della senatrice Soliani e sottolinea a sua volta l’importanza della valutazione per la scuola, che rappresenta il bene più prezioso di un Paese per la sua funzione di trasmissione culturale e di fonte di ricchezza materiale e immateriale. Occorre perciò che tutte le migliori forze di un Paese siano costantemente tese per ottenere una scuola sempre migliore. Invece, sembra che in Italia ci si accontenti di una mera sopravvivenza, accettando che la scuola svolga un ruolo di sola assistenza. In questo senso, ella interpreta i ripetuti tagli orizzontali inferti al settore nel corso della legislatura, che ne hanno svuotato sia la qualità sia la quantità. Reputa perciò financo marginale discutere di una valutazione che si rivolge ad una scuola ormai estremamente impoverita ed auspica che il prossimo Parlamento, con continuità istituzionale rispetto all’attuale, raccolga il testimone della vigilanza su tematiche così delicate.

Ella richiama indi l’articolato parere del Consiglio di Stato sul provvedimento, che sembra aver colto assai più del Ministero l’importanza del ruolo svolto dalla scuola. Si sofferma indi sui nuclei di valutazione, giudicandone burocratica la componente esterna. In particolare, si chiede chi saranno gli esperti chiamati a farne parte e a quali rendite di posizione rispondano. Al contrario, avrebbe preferito che ne facessero parte rappresentanti degli enti locali, degli organi collegiali della scuola, delle organizzazioni sindacali, ovvero delle associazioni di settore. Occorre infatti che la responsabilità dell’autonomia scolastica sia condivisa tra chi la dirige, chi vi lavora, e chi ne usufruisce, a tutela di una effettiva qualificazione.

Dopo aver auspicato che siano resi noti in anticipo i parametri per la valutazione e siano adeguatamente valorizzate le professionalità maturate, conclude richiamando la contraddittoria vicenda dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS), da prima chiamata a sostituire l’INDIRE e poi repentinamente soppressa per fare nuovamente posto al predetto Istituto. Al riguardo, pone in luce l’esigenza di non mortificare i dirigenti che vi hanno ricoperto un ruolo non secondario, invitando il Governo a riconoscere l’attività da loro prestata anziché ricondurli all’insegnamento dopo un periodo di esonero.

Prende indi la parola il presidente POSSA (PdL) il quale osserva come la valutazione sia stata la parola chiave della Commissione per tutto l’arco della legislatura. Al riguardo, sottolinea peraltro come in azienda, secondo la teoria del controllo, il feedback della valutazione assuma un’importanza determinante, purchè esso sia localizzato e tempestivo. In quest’ottica, l’autovalutazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a),dello schema di documento in esame sembra assumere un rilievo strategico in quanto certamente locale e auspicabilmente tempestiva. Essa deve essere tuttavia supportata da una valutazione esterna, come ad esempio i test OCSE PISA, su cui tuttavia il testo è piuttosto reticente. Nel corso dell’audizione dei rappresentanti dell’INVALSI, svolta dalla Commissione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui fondi strutturali europei, è del resto emersa una opposizione serpeggiante alla valutazione nella scuola, atteso che da questa deriva la formazione di un giudizio sulle capacità di insegnamento dei singoli. Il Presidente invita perciò a risolvere preliminarmente un problema di accettazione culturale della valutazione nella scuola, in linea con quanto avviene in forma assolutamente standard nell’industria e, più in generale, nel privato.

Dopo aver auspicato che il provvedimento si arricchisca dunque di maggiori contenuti, come ad esempio i predetti test OCSE PISA, i cui risultati non a caso sono ripresi anche dai periodici Rapporti della Commissione europea sull’utilizzo dei fondi strutturali, richiama altresì la lotta alla dispersione scolastica, il cui obiettivo europeo per il 2020 è del 10 per cento, mentre l’Italia ne è ancora piuttosto lontana.

Manifesta comunque un giudizio favorevole sullo schema di regolamento, anche attese le istanze di urgenza manifestate dal Governo, auspicando tuttavia che siano precisate le modalità della valutazione e ne sia risolta la problematica preliminare dell’accettazione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(7a Senato, 6.2.13) Riprende l’esame sospeso nella seduta del 29 gennaio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva ed ha avuto inizio il dibattito. Comunica altresì che sono state contattate per le vie brevi le Commissioni 1ª e 5ª, chiamate ad esprimere osservazioni sull’atto in titolo, le quali hanno informato che non si sarebbero riunite a tal fine; pertanto, la 7ª Commissione può procedere senza attendere la scadenza del termine loro assegnato.

Non essendoci nessun altro intervento nel dibattito, replica il relatore ASCIUTTI (PdL), il quale illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore RUSCONI (PD), ricordando di aver già preannunciato l’indisponibilità del suo Gruppo a votare il parere sul provvedimento, domanda al Governo di esporre le ragioni dell’urgenza. Ribadisce altresì che in un momento di scioglimento delle Camere dovrebbero essere votati solo provvedimenti su cui si raggiunge una concordanza tra le forze politiche.

Il sottosegretario Elena UGOLINI ricorda che il tema della valutazione è in discussione dal 2001, allorquando fu istituito uno specifico gruppo per l’elaborazione di un sistema nazionale di valutazione delle scuole, in linea con le richieste dell’Europa. Dopo aver riportato i risultati insoddisfacenti degli studenti nelle prove INVALSI, segnala che già dal 2000 le rilevazioni OCSE-PISA avevano mostrato la profonda discrepanza tra il Nord e il Sud e tra scuole dello stesso livello. L’Unione europea aveva perciò chiesto a più riprese all’Italia di dotarsi di un sistema nazionale di valutazione anche per intervenire efficacemente sulle scuole con difficoltà.

Fa presente poi che il provvedimento ha iniziato il suo l’iter nel Consiglio dei ministri nell’agosto 2012; riconosce comunque che sarebbe stato preferibile trattare l’argomento lo scorso autunno. Invita tuttavia a considerare la lunga gestazione del testo, che trae spunto dal lavoro di Governi diversi ed è frutto di numerose mediazioni aventi lo scopo di mettere la scuola al centro del processo di valutazione.

Si sofferma inoltre sulle osservazioni contenute nello schema di parere, in particolare sull’esigenza di consolidare l’INVALSI e di attribuire alla scuola un ruolo da protagonista, sulla necessità di estendere la valutazione a tutto il sistema in modo progressivo, sul tema del rapporto tra valutazione esterna e interna, anche con riferimento alle indagini PIRLS e TIMMS.

Rivendicando l’impegno profuso negli ultimi dodici anni, afferma che l’istituzione di un sistema di valutazione risulta cruciale anche in vista dell’assegnazione dei fondi europei per il prossimo settennio di programmazione. Per tali ragioni, l’Esecutivo ha ritenuto di sottoporre l’atto al parere delle Camere, benché sciolte, proprio per intraprendere un percorso richiesto dall’Unione europea.

La senatrice SOLIANI (PD) fornisce una valutazione conclusiva di tipo politico sul provvedimento in esame. Dà atto al sottosegretario Ugolini di essersi impegnata a livello istituzionale e personale per un obiettivo del tutto condivisibile e indispensabile per la scuola italiana. Pur rispettando pertanto il valore intrinseco della valutazione, anche in campo internazionale, ritiene a nome del Gruppo che l’impianto proposto dall’Esecutivo sia inadeguato al compito da svolgere. Rileva infatti criticamente la presenza di tre soggetti separati e la previsione di un contingente ispettivo in luogo di un corpo ispettivo con una cabina di regia a suo giudizio alquanto aleatoria.

Ravvisa invece nello schema di regolamento la volontà di operare una celata riorganizzazione del Ministero che nulla ha a che fare con la valutazione. Ribadisce comunque la piena adesione del suo schieramento all’introduzione di un sistema di valutazione ma non nei termini previsti dal provvedimento. Dichiara quindi che il suo Gruppo non parteciperà al voto.

Il senatore PITTONI (LNP) dichiara l’astensione del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE constata dunque che la Commissione non è in numero legale per deliberare. Rinvia dunque il seguito dell’esame.

(7a Senato, 14.2.13) Il relatore ASCIUTTI (PdL) dà conto di alcune modifiche apportate allo schema di parere tanto nella premessa relativa alla connessione tra il provvedimento in esame e l’accesso ai fondi strutturali europei, quanto nelle osservazioni. In particolare fa presente di aver esplicitato la sollecitazione dell’Europa nei confronti della creazione di un sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. Aggiunge poi di aver unificato le precedenti osservazioni nn. 3 e 4 nell’osservazione n. 3 relativa alla consistenza del contingente ispettivo e alla scadenza temporale delle fasi della valutazione. Sottolinea altresì di aver in parte ridefinito il ruolo delle scuole nel processo di valutazione e di aver richiamato anche le indagini PIRLS e TIMMS oltre a quelle OCSE-PISA nell’osservazione finale riferita al rapporto tra l’attività di valutazione e le rilevazioni esterne. Raccomanda indi l’approvazione dello schema di parere come riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

tenuto conto che la normativa di riferimento ha incaricato il Governo di individuare il sistema nazionale di valutazione (SNV) articolandone l’apparato in tre organi: l’INVALSI, l’INDIRE e il corpo ispettivo, senza tuttavia precisare le norme generali regolatrici della materia, come osservato dal Consiglio di Stato;

preso atto che lo schema di regolamento in esame si inserisce nel più generale quadro definito dal decreto legislativo n. 286 del 2004, istitutivo del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e di riordino dell’INVALSI, di cui viene confermata la piena vigenza;

considerate positivamente le finalità dell’intervento, che cerca di promuovere un esercizio responsabile dell’autonomia da parte delle scuole, migliorando l’efficienza e l’efficacia della valutazione, innalzando i livelli di apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli alunni, favorendo il consapevole esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza, nonché facilitando l’ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro;

osservato che rispetto al decreto-legge n. 225, il Ministero ha utilizzato la locuzione “contingente ispettivo” anziché “corpo ispettivo”, in quanto l’attività di valutazione non esaurisce i compiti dei dirigenti tecnici; pertanto l’uso del termine “contingente” chiarisce che alle funzioni di valutazione è destinata solo una parte dell’intero “corpo” degli ispettori;

rilevato altresì che alla valutazione concorrono la Conferenza per il coordinamento funzionale del SNV e i nuclei di valutazione esterna, i quali pur non essendo previsti dalla legge, consentono di realizzare un’opportuna integrazione delle competenze essendo composti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da  due esperti;

quanto all’articolato, esaminati:

–        l’articolo 2, che definisce gli obiettivi e l’organizzazione del SNV, precisando che il Ministro – d’intesa con la Conferenza unificata per quanto riguarda l’istruzione e formazione professionale – ogni tre anni ne individua le priorità strategiche, le quali rappresentano il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall’INVALSI. La definizione delle modalità tecnico-scientifiche della valutazione del sistema educativo di istruzione rimane tuttavia in capo all’INVALSI, sulla base di standard europei internazionali,

–        gli articoli 3, 4 e 5, che definiscono rispettivamente i compiti dell’INVALSI, dell’INDIRE e del contingente ispettivo,

–        l’articolo 6, che disciplina il procedimento di valutazione, distinto in quattro fasi: autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento e rendicontazione sociale,

–        gli articoli 7 e 8, che recano disposizioni particolari per la Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché le norme finali e transitorie;

valutati in maniera approfondita i pareri espressi dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata;

tenuto conto inoltre dell’urgenza del provvedimento, anche ai fini dell’accesso ai fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020, in relazione a quanto evidenziato dai competenti organismi comunitari che, nell’ambito delle misure del controllo dell’efficacia della spesa pubblica, hanno segnalato, da tempo, la necessità che l’Italia si doti di un sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

preso atto che, con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale, l’Esecutivo definirà le priorità strategiche e le modalità di valutazione in un successivo momento con linee guida adottate d’intesa con la Conferenza unificata, che costituisce la sede di coordinamento idonea a rendere omogenea la valutazione su tutto il territorio nazionale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1.     in linea generale, si sottolinea l’importanza del problema di accettazione culturale della valutazione nella scuola. Si ritiene peraltro che la valutazione non debba indirizzarsi solo alle scuole in difficoltà, per le quali è certamente essenziale, ma debba rivolgersi a tutte le istituzioni, ivi comprese quelle di eccellenza;

2.     quanto all’articolo 3, si ritiene che i nuovi compiti attribuiti all’INVALSI non possano prescindere da un processo di consolidamento dell’ente e da un suo cospicuo finanziamento;

3.     in ordine alla funzione ispettiva, che avrebbe dovuto essere riorganizzata contestualmente, si invita il Governo a determinare, nell’ambito del regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,  la consistenza del contingente ispettivo e ad assicurare la piena indipendenza ed autonomia degli ispettori con la direttiva del Ministro richiamata all’articolo 2, comma 3, dello schema di regolamento in esame, nella quale vanno specificate, ogni tre anni, anche le priorità e la scadenza temporale delle fasi della valutazione;

4.     si manifesta preoccupazione per il ruolo delle scuole nel processo di valutazione, che vanno coinvolte nell’individuazione delle priorità strategiche del sistema nazionale di valutazione e messe nelle condizioni di essere protagoniste del processo di progressivo miglioramento della qualità del servizio nel rispetto del principio di sussidiarietà e in relazione al necessario rapporto con le istituzioni del territorio. A questo fine, occorre assicurare uno spazio idoneo all’autovalutazione delle istituzioni scolastiche;

5.     si invita a dare il giusto peso anche ai nuclei di valutazione interna, in relazione dialettica positiva con quelli esterni attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati (stakeholders), come indicato anche dall’Unione europea;

6.     si auspica che l’attività di valutazione si rapporti in maniera proficua anche con le rilevazioni esterne, come ad esempio, le indagini OCSE-PISA, PIRLS e TIMMS.

Nota 5 dicembre 2012, MIURAOODGOS Prot. n.8039

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Segreteria del Direttore

 

Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali

LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

LORO SEDI

e.p.c  Al Capo Dipartimento per l’Istruzione

SEDE

 

Oggetto: Chiarimenti in merito all’assegnazione delle ore di insegnamento e alle modalità di valutazione periodica e finale di alcune discipline dei Licei artistici, dei Licei musicali e/o coreutici e degli Istituti tecnici del settore “Tecnologico”.

 

Sono pervenute a questa Direzione Generale numerose richieste di chiarimenti concernenti le modalità di suddivisione delle ore di insegnamento e le conseguenti modalità di valutazione periodica e finale relative ad  alcune discipline presenti nei  Licei artistici con indirizzo “Arti figurative”, nei Licei musicali e coreutici e nel secondo biennio degli Istituti tecnici, settore “Tecnologico”.

Si forniscono, pertanto, le seguenti indicazioni operative.

1 – Per quanto riguarda l’insegnamento di “Discipline pittoriche e/o Discipline plastiche e scultoree”, previsto a partire dal terzo anno nell’indirizzo “Arti figurative” del Liceo artistico, va evidenziato che è rimessa alla singola istituzione scolastica la scelta, per un curricolo esclusivamente di Discipline pittoriche, con assegnazione di tutte le ore di insegnamento ai docenti della materia, oppure per un curricolo esclusivamente di Discipline plastiche, con assegnazione di tutte le ore di insegnamento ai relativi docenti, oppure per un curricolo comprendente entrambi gli insegnamenti, che preveda la suddivisione delle ore di insegnamento tra i docenti delle classi di concorso interessate. In quest’ultimo caso, le modalità di espressione della valutazione negli scrutini intermedi e in quelli finali dovranno prevedere due votazioni separate, considerati i distinti obiettivi di apprendimento tra le due discipline.

La scelta sopra richiamata, da effettuarsi da parte delle istituzioni scolastiche, implica di conseguenza a monte la scelta di un insegnamento più caratterizzato dall’approfondimento di una sola disciplina o, al contrario, di un insegnamento più generalista, che fornisca conoscenze e competenze in entrambe le discipline.

La decisione da parte delle istituzioni scolastiche dovrà considerare anche l’esigenza imprescindibile di non creare né posizioni di soprannumerarietà né classi miste (o articolate), avendo nel contempo riguardo sia per le opzioni formulate da studenti e famiglie sia per l’opportuna varietà dell’offerta formativa.

E’ il caso di precisare che il “Laboratorio di Figurazione” dovrà essere dedicato solo alla Pittura o, in alternativa, alla Scultura, se la scuola ha fatto una scelta specifica (Discipline pittoriche o Discipline plastiche) mentre dovrà essere equamente diviso fra Pittura e Scultura qualora la scuola abbia deciso di configurare l’indirizzo sui due insegnamenti (Discipline pittoriche e Discipline plastiche). In quest’ultimo caso anche per il Laboratorio dovranno essere espresse valutazioni disgiunte ed autonome rispettivamente per il Laboratorio di pittura e per il Laboratorio di scultura.

 

2 – Per il Liceo musicale e coreutico, sezione musicale, si ritiene opportuno precisare che la valutazione periodica e finale della disciplina “Esecuzione e Interpretazione”, presente fin dal primo anno e che prevede l’insegnamento del I° e del II° strumento, affidati a due distinti docenti in possesso di specifiche competenze, dovrà prevedere l’attribuzione di un voto distinto per ciascun insegnamento impartito.

Per la disciplina “Laboratorio di musica d’insieme” cui afferiscono quattro specifiche sottosezioni, la valutazione sarà, invece, espressa con un voto unico attribuito per l’insegnamento e non per ogni singola disciplina compresa nell’insegnamento medesimo fermo restando che tale voto risulterà dalla ponderata sintesi di singole valutazioni di sottosezione.

Va, inoltre, precisato che nel Liceo musicale e coreutico, sezione coreutica, la disciplina “Tecniche della danza”, presente fin dal primo anno,  si articola nell’insegnamento della Tecnica della danza classica e nell’insegnamento della Tecnica della danza contemporanea, affidati a due diversi docenti. La valutazione sarà, quindi, espressa con l’assegnazione di un voto distinto per ciascuna articolazione.

 

3 – Un’altra questione sollevata riguarda la modalità di valutazione periodica e finale della disciplina “Complementi di matematica” prevista nel secondo biennio degli Istituti tecnici del settore “Tecnologico”, in relazione alla disciplina “Matematica”.

Come si rileva dalle “Linee guida per il secondo biennio e quinto anno”, la disciplina “Complementi di matematica” rappresenta “(…) un anello di congiunzione tra la cultura matematica generale e quella scientifica, tecnologica e professionale di ogni indirizzo. Infatti numerose applicazioni tecnologiche sarebbero affrontate in maniera acritica e senza consapevolezza se non ci fossero alla base sicure conoscenze e abilità provenienti dal campo scientifico sperimentale e matematico”.

Ne discende che la programmazione delle attività didattiche di “Complementi di matematica” deve risultare pienamente integrata sia con le discipline dell’area di indirizzo, sia con “Matematica” dell’area generale.

Le due discipline in questione costituiscono, pertanto, un insegnamento unitario, sia pure caratterizzato da tematiche/moduli diversi e unica dovrà essere di conseguenza la votazione espressa negli scrutini periodici e finali.

Qualora la disciplina “Complementi di matematica” risulti assegnata a un docente diverso da quello di “Matematica” della stessa classe, negli scrutini intermedi e finali i due docenti concorderanno, con le modalità usualmente adottate per le valutazioni congiunte, eventualmente con media ponderata, la valutazione complessiva dei risultati di apprendimento raggiunti nella disciplina unitaria, tenendo conto delle tematiche/moduli che la caratterizzano ed eventualmente del loro diverso peso rispetto agli obiettivi.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Carmela Palumbo

Parere CNPI 20 novembre 2012, MIURAOODGOS Prot.n. 7551

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Uff. VIII

Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

 

All’On.le Ministro

SEDE

Oggetto: Parere sullo schema di DPR recante: “regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”.

Adunanza del 20 novembre 2012
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la nota prot. n. 5488 del 4.09.2012 con la quale l’ Ufficio Legislativo ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all’argomento in oggetto;

Visti gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994;

Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l’esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

ESPRIME

il proprio parere nei seguenti termini:

Il tema della valutazione nei sistemi di istruzione/formazione, è da tempo al centro degli interventi che i Paesi della comunità europea, e non solo, hanno realizzato nel corso degli anni.
Ovunque i Governi abbiano praticato politiche di valutazione, non sono mancate le reazioni delle categorie interessate e un dibattito che ha consentito progressivi aggiustamenti rispetto alle norme iniziali.

In sostanza il CNPI ritiene che la valutazione nell’ambito del sistema debba essere ricondotta a una pratica che , individuati obiettivi e percorsi, proceda periodicamente per aggiustamenti progressivi utilizzando al meglio i contributi che possono emergere dal confronto con il mondo accademico, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni professionali della scuola, con la ricerca educativa e soprattutto con le scuole protagoniste del processo. Tali considerazioni sono state esposte, con positivo riscontro, nell’audizione con il Sottosegretario Elena Ugolini.

Questo tipo di approccio va chiaramente esplicitato nel Regolamento in oggetto che , al contrario, non solo presenta un impianto rigido ma non lascia margini per una reale pratica da parte delle scuole e dei suoi attori, finalizzata alla perfettibilità in itinere del processo.

Nel complesso, il provvedimento appare pertanto segnato da una redazione eccessivamente generica ed affrettata che rende la bozza in esame al di sotto delle esigenze maturate sul versante di questo delicato problema.

I soggetti cardine del sistema, così come delineati dalla bozza ( art.1 e segg), sono tre:

  • l’INVALSI , soggetto che propone i protocolli di valutazione, definisce gli indicatori e coordina il sistema. Un ruolo decisamente forte, impegnativo, impensabile senza un processo di ristrutturazione dell’Ente e delle sue risorse ( di cui, nella bozza, non vi sono tracce);
  • l’INDIRE, soggetto chiamato a fornire alle scuole un supporto per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei risultati di apprendimento degli studenti;
  • il CORPO ISPETTIVO, che partecipa ai previsti Nuclei di valutazione. Una figura insomma di facilitatore dei processi funzionali al miglioramento della qualità della scuola; un profilo che non appare coerente con la figura professionale definita dal recente concorso e di cui appare opportuno, alla luce di quanto previsto dal Regolamento sul Snv, ripensarne profilo e funzione.

Il Coordinamento funzionale del sistema è assicurato da una Conferenza costituita presso l’Invalsi e composta dai Presidenti Invalsi e Indire e da un dirigente tecnico del MIUR.

Il CNPI rileva a questo proposito quattro osservazioni:

  1. le scuole rischiano di essere ridotte a puro “oggetto” della valutazione e non parte attiva del processo sperimentale ( e ciò richiederebbe in primo luogo investimenti mirati), in netto contrasto con il profilo giuridico delle IIS che sono riconosciute come titolari di una autonomia costituzionalmente garantita;
  2. compiti e funzioni dei tre soggetti/cardine richiedono un profondo lavoro di ristrutturazione/qualificazione e investimento , senza il quale verrebbero a mancare i presupposti per l’architettura di sistema;
  3. manca qualsiasi riferimento al necessario rapporto con le istituzioni del territorio; una valutazione del sistema non può prescindere da questo nesso così fondamentale per l’analisi e lo sviluppo di una scuola di qualità;
  4. alcun riferimento si rileva nei confronti della Scuola dell’Infanzia che pur vanta significative riflessioni e ricerche legate alla valutazione (vedi la ricerca curata dal MIUR e dal CEDE – oggi INVALSI – del 2001 e lo strumento denominato AV.S.I. – Autovalutazione Scuola Infanzia – ). Il CNPI auspica un progetto di ricerca/azione sulle modalità e criteri di valutazione, coerente con le finalità formative e le peculiarità della Scuola dell’Infanzia.

Il procedimento di valutazione appare composto da quattro fasi:

  1. autovalutazione delle scuole: sulla base dei dati forniti dal sistema informativo del Ministero e dell’Invalsi, le scuole analizzano e verificano il proprio servizio, elaborano un rapporto e formulano un piano di miglioramento;
  2. valutazione esterna: viene effettuate nelle scuole che presentano maggiori difficoltà ed è basata sulle visite del nucleo di valutazione ( un dirigente tecnico del nucleo ispettivo e due esperti scelti e selezionati dall’Invalsi) che contribuiranno al processo valutativo della scuola avendo a riferimento i programmi e i protocolli definiti dalla Conferenza di Coordinamento del S.N.V e alla messa a punto del piano di miglioramento. La limitazione alle sole scuole “ in difficoltà ”rischia di snaturare il significato di valutazione come processo mirato al miglioramento continuo e di oscurare il ruolo positivo che modelli virtuosi di gestione possono produrre nel contesto territoriale dato;
  3. azioni di miglioramento: le scuole definiscono e attuano gli interventi migliorativi con il supporto dell’Indire e/o Università, centri di ricerca, associazioni professionali, ecc.;
  4. rendicontazione sociale: piena trasparenza e diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, in una logica di miglioramento e condivisione con la comunità di appartenenza, tenendo conto della particolare incidenza che possono determinare le problematiche relative al disagio sociale , alla dispersione scolastica, all’inserimento di alunni con disabilità.

Ciò premesso, il CNPI considera elementi postivi:

  • la previsione di un procedimento di valutazione articolato in varie fasi che parte dalla scuola e ritorna alla scuola;
  • l’assenza di un approccio premiale e/o sanzionatorio che per lungo tempo ha costituito un oggettivo limite del dibattito intorno alla valutazione;
  • l’inclusione fra gli obiettivi del S.N.V.della formazione professionale di competenza regionale; l’importanza della formazione professionale e la sua articolazione normativa e organizzativa a livello regionale, richiede infatti una specifica azione di indirizzo istituzionale a garanzia dell’imprescindibile unitarietà dei percorsi e degli esiti formativi a livello nazionale ed europeo, così come richiesto dalle normative vigenti .In tale contesto va affermato con chiarezza il vincolo per le scuole paritarie ad assumere quanto disposto con il nuovo regolamento.

Il CNPI ritiene tuttavia di evidenziare, in particolare, alcuni elementi non condivisibili e problematici presenti nella bozza di regolamento:

  • un evidente squilibrio fra i soggetti cardine del sistema, con un ruolo eccessivo dell’Invalsi chiamato ad operare senza che siano stati definiti prioritariamente i livelli essenziali di istruzione e formazione;appare inoltre del tutto eluso il ruolo che il personale della scuola può essere chiamato ad assumere in relazione alla costituzione dei previsti nuclei di valutazione;
  • problemi di corretta interpretazione delle norme riguardanti i Dirigenti scolastici ;
  • la definizione di un S.N.V è certamente condizione necessaria per attivare un processo di miglioramento della qualità nelle scuole ma,parimenti, senza un investimento mirato alla formazione degli operatori sulla cultura della valutazione, difficilmente potranno essere raggiunti gli obiettivi che il provvedimento afferma di voler realizzare.

Avendo infine a riferimento l’ottica richiamata in premessa, il CNPI sottolinea quattro punti critici che andrebbero presi in considerazione:

  1. Regioni ed autonomie locali sono soggetti “interessati” al miglioramento dei risultati delle scuole e pertanto debbono essere coinvolte nel processo di valutazione;
  2. in relazione ai provvedimenti in corso per la riforma degli oo.cc della scuola, al di là di specifici dettagli, le scuole, anche in relazione all’attuale Titolo V, non possono essere chiamate solo “ad aderire” a quanto disposto dal Ministero. Del resto solo da una dinamica dialettica positiva tra scuole e amministrazione, può nascere un processo virtuoso di miglioramento reciproco. E’ impensabile infatti che le scuole siano sollecitate a processi di miglioramento senza che siano previste ricadute e modifiche sulla stessa struttura a livello amministrativo ( dal Ministero agli uffici regionali);
  3. e’ assente infine, nella bozza di regolamento, un qualsiasi riferimento ai nuclei di valutazione interna alle IIS; limite grave perché una relazione dialettica tra nuclei interni ed esterni è certamente una delle condizioni per realizzare il miglioramento auspicato;
  4. la realizzazione di quanto previsto dal Regolamento, certamente modificherà sensibilmente impegni, carichi di lavoro, profili ed organizzazione del lavoro del personale impegnato nelle IIS. L’insieme di queste problematiche dovrà trovare nella contrattazione il luogo elettivo per le soluzioni più opportune.

Il CNPI, sulla base di quanto sopra e con l’auspicio che vengano recepite nella stesura finale, formula le seguenti proposte di emendamento:

Emendamento integrativo all’art.2 comma 1

Dopo “decreto legislativo 19 nov. 2004,n°286” aggiungere “ in coerenza con gli obiettivi indicati dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2009, per garantire i diritti di cittadinanza, l’inclusione sociale, l’opportunità di accesso al lavoro e all’apprendimento permanente di tutti , comprese le persone svantaggiate e in situazione di handicap” .

Emendamento integrativo all’art.2 comma 2

Dopo “ L’Snv supporta… e successive modificazioni”, aggiungere “ nel rispetto delle norme previste dal contratto nazionale-area V”;

Emendamento aggiuntivo all’art.2 ,aggiungere punto 7

“ Ogni tre anni il Ministro dell’Istruzione, tenendo anche conto dell’odg con parere favorevole del Governo e della Commissione affari costituzionali del 28.04.2012, verifica, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il CNPI, lo stato di attuazione del processo e definisce, con apposite linee guida, gli obiettivi prioritari per il triennio successivo”

Emendamento sostitutivo all’art.3 lettera c

“ definisce gli indicatori di efficienza ed efficacia e sulla base delle priorità individuate dal Ministro, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il CNPI; individua le istituzioni scolastiche e formative nelle quali attivare prioritariamente la valutazione esterna”

Emendamento integrativo all’art.3 lettera f

Dopo “legislazione vigente”, aggiungere..”avvalendosi anche di tutte le risorse professionali presenti nel mondo della scuola”

Emendamento integrativo all’art.6 comma 1 lettera d

Dopo “ comunità di appartenenza” aggiungere “ Il Dirigente scolastico, il Collegio Docenti e il Consiglio di istituto, curano, per le parti di loro competenza, la rendicontazione sociale della istituzione scolastica. Analogamente a quanto previsto per il Pof di cui all’art 3 DPR 275/99, il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti Locali e le diverse realtà istituzionali , culturali ,sociali ed economiche, operanti sul territorio”

Emendamento integrativo art.6 comma 3 e abrogazione comma 4

“Tenendo conto di quanto previsto dall’art.25 del Dlgs n°165 e dal contratto nazionale di lavoro-area V…”(segue testo regolamento); conseguentemente si chiede l’abrogazione del comma 4 stesso articolo.

Con le suesposte considerazioni e proposte emendative, si esprime il richiesto parere.

IL SEGRETARIO DEL CNPI

Maria Grazia Buscema

IL VICE PRESIDENTE

Mario Guglietti

Nota INVALSI novembre 2012

Oggetto: La restituzione dei dati SNV 2012 e Prova nazionale 2012

A partire da quest’anno scolastico (a.s. 2012‐13) i dati del Servizio nazionale di valutazione (SNV) e della Prova nazionale (PN) sono restituiti alle singole scuole secondo modalità in parte diverse rispetto al passato.

Come di consueto, l’accesso ai dati di una determinata istituzione scolastica può avvenire solo tramite un codice (username) e una password, che l’INVALSI trasmette per e‐mail esclusivamente al Dirigente scolastico.

Quest’anno sono stati previsti cinque livelli di accesso ai dati, tutti protetti da password. Il Dirigente scolastico di ogni scuola riceve un insieme di password, le quali consentono accessi diversi che corrispondono differenti possibilità di visualizzazione dei dati di scuola. Pertanto, il Dirigente scolastico distribuisce alle figure di seguito elencate le rispettive credenziali di accesso per consentire loro la visualizzazione dei dati, differenziata in base al ruolo ricoperto all’interno della scuola. Più precisamente:

  1. Accesso per il Dirigente scolastico. Mediante username e password trasmessa dall’INVALSI, il Dirigente scolastico può visualizzare tutti i dati della scuola, articolati anche per singola classe.
  2. Accesso per il Referente per la valutazione. Mediante apposite username e password trasmesse dall’INVALSI al Dirigente scolastico, il referente per la valutazione può visualizzare tutti i dati della scuola, articolati anche per singola classe. All’atto del primo accesso, il Referente della valutazione deve registrarsi presso il sito dell’INVALSI nell’apposita sezione, indicando il proprio nome, cognome e indirizzo email.
  3. Accesso per il presidente del Consiglio d’Istituto. Mediante apposite username e password trasmesse dall’INVALSI al Dirigente scolastico, il presidente del Consiglio d’Istituto ha accesso a quasi tutti i dati di scuola, ma non alla disaggregazione per classi.
  4. Accesso per i docenti di classi NON interessate dalle rilevazioni SNV e PN. Mediante apposite username e password trasmesse dall’INVALSI al Dirigente scolastico, i docenti di classi che NON hanno partecipato alle rilevazioni SNV e PN possono visualizzare i dati complessivi di scuola, ma non quelli delle singole classi.
  5. Accesso per i docenti di una classe interessata dalle rilevazioni SNV e PN. Mediante apposite username e password trasmesse dall’INVALSI al Dirigente scolastico, i membri di un determinato Consiglio di classe possono visualizzare le analisi relative a quella determinata classe e quelle complessive di scuola. Con le credenziali relative a questa tipologia di accesso non possono essere visualizzate le disaggregazioni relative ad altre classi che hanno partecipato alle rilevazioni SNV e PN della scuola.

Tutte le cinque tipologie di credenziali sono trasmesse dall’INVALSI al Dirigente scolastico, in modo che questi possa preventivamente visionare la tipologia di dati e di analisi che divengono accessibili mediante la consegna agli interessati delle predette credenziali.

A partire da quest’anno le singole scuole hanno, inoltre, la facoltà di far pubblicare sul portale “Scuola in chiaro” alcuni dati sulle rilevazioni INVALSI. Dal momento in cui sono disponibili tutti i dati relativi alle classi che hanno sostenuto le prove SNV e PN nell’a.s. 2011‐12, il Dirigente scolastico può accedere a un’anteprima delle elaborazioni (una tavola e due grafici) che l’INVALSI trasmette al MIUR, previo consenso esplicito del Dirigente scolastico espresso attraverso il sito dell’INVALSI stesso (in un’apposita sezione disponibile a breve). La pubblicazione dei dati sul portale “Scuola in chiaro” è limitata alle sole elaborazioni al netto dell’eventuale presenza di comportamenti irregolari durante lo svolgimento delle prove (cheating).

Circolare Ministeriale 18 ottobre 2012, n. 89

Prot. MIURAOODGOS/6751

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica

 

Ai Dirigenti scolastici degli

Istituti di Istruzione secondaria di II grado

LORO SEDI

 

Ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

e p.c.

Al Capo di Gabinetto

SEDE

 

Al Capo Dipartimento per l’Istruzione

SEDE

 

Al Direttore generale per l’istruzione

e Formazione tecnica superiore

e i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

SEDE

 

Oggetto: Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – Indicazioni per gli scrutini dell’anno scolastico 2012-13.

 

Con la presente circolare si fa seguito alle precedenti note (nota n. 3320 del 9 novembre 2010 e circolare n. 94 del 18 ottobre 2011) indirizzate alle istituzioni scolastiche di secondo grado e relative alla valutazione periodica degli apprendimenti.

 

Considerato che la materia dovrà essere oggetto di disciplina in sede di revisione del Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) e che le scuole hanno comunque necessità di operare sulla base di elementi certi di riferimento, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni generali a tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, tenuto altresì conto che i nuovi curricoli introdotti dal riordino interessano per la prima volta anche le classi iniziali del secondo biennio.

 

Va innanzi tutto precisato che nelle classi quarte e quinte dei percorsi liceali, artistici, tecnici e professionali gli scrutini si svolgeranno con le consuete modalità, nel rispetto delle norme ancora vigenti.

 

Per le classi prime, seconde e terze e nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi assetti ordinamentali, occorre avere come principale riferimento l’art. 4, comma 4, del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e l’art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno2009, n. 122. Vanno inoltre tenute in considerazione le esperienze di eccellenza in materia di valutazione già condotte dalle singole istituzioni scolastiche e le numerose osservazioni e proposte pervenute al Ministero, in questi due anni trascorsi dall’avvio dei nuovi ordinamenti, nel quadro di un confronto continuo e proficuo.

 

Alla luce di quanto sopra si indica alle istituzioni scolastiche l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.

 

Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.

 

Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, dalle Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all’obbligo d’istruzione.

 

La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è del resto già sottolineata dall’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.” A sua volta il piano dell’offerta formativa “è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale […]” (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009).

 

La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato dall’art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione.

 

Nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo. Ciò al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento.

 

Quest’esigenza è tanto più forte in caso di scelta, per lo scrutinio intermedio, della modalità di valutazione attraverso un voto unico che esprimerà necessariamente la sintesi di differenti tipologie di prove, adottate in corrispondenza di diverse attività didattiche di aula, di laboratorio e sul campo.

 

Per esemplificare la necessità di adottare forme di verifica diverse e adeguate agli specifici obiettivi di apprendimento, si possono prendere in considerazione le indicazioni previste per Scienze naturali, nel liceo scientifico, lì dove si richiama il valore della dimensione sperimentale e, di conseguenza, la varietà di approcci e attività da far svolgere agli studenti: “Tale dimensione rimane un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche attraverso brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere scientifico”.

 

Analogamente, per l’insegnamento della Lingua inglese, sia negli istituti tecnici che nei professionali: “Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il docente individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e interattivi”, con la conseguente adozione di tipologie di verifica coerenti con le scelte metodologiche adottate.

 

Con riferimento alla scelta delle prove di verifica le istituzioni scolastiche dovranno, altresì, porre particolare attenzione alle discipline di indirizzo che potranno essere oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato, come previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007 n.1.

 

Per quanto riguarda le prove relative agli esami di idoneità e integrativi saranno emanate specifiche disposizioni.

 

Si fa presente infine che ove le istituzioni scolastiche utilizzino le quote di autonomia previste dai Regolamenti di riordino dei licei (art. 10, comma 1, lett. c) D.P.R. 89/2010), dei tecnici (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 88/2010) e dei professionali (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 87/10) per introdurre nuove discipline curricolari, così come, limitatamente ai licei, nel caso di potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, D.P.R. 89/2010, la valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale avverrà attraverso le stesse modalità e dovrà rispondere agli stessi principi generali.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo