Archivi categoria: Decreti PCM

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2022

Adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio asili nido ed aggiornamento dei dati relativi al fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2022. (22A06351)

(GU Serie Generale n.270 del 18-11-2022 – Suppl. Ordinario n. 41)

Delibera del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2022

Delibera del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2022 

Proroga dello stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. (22A03182)

(GU Serie Generale n.122 del 26-05-2022)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 12 maggio 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 24 e 29;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 con la quale e’ stato dichiarato, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina e con la quale sono stati stanziati euro 3.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero e’ stata adottata per assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all’art. 1, comma 2, della citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 e’ stato integrato di euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 marzo 2022, n. 870 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina»;

Viste le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 marzo 2022, n. 877 e del 26 marzo 2022, n. 880 recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina»;

Vista la nota del 4 maggio 2022 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con la quale e’ stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticita’ sono tuttora in corso e che, quindi, l’emergenza non puo’ ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza per intervento all’estero;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina.

La presente delibera sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidentedel Consiglio dei ministri
Draghi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2022

Aggiornamento delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass. (22A01497)

(GU Serie Generale n.53 del 04-03-2022)

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2022, n. 58

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 

Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione. (22G00067)

(GU Serie Generale n.130 del 06-06-2022)

Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 

Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 

Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e’ richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19. (22A00555)

(GU Serie Generale n.18 del 24-01-2022)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l’omogenea definizione delle modalita’ organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attivita’ culturali, sportive e ricreative, nonche’ per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» e, in particolare, l’art. 7, concernente disposizioni per l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», in particolare l’art. 1, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», che ha esteso l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione SARS-CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonche’ ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta’;

Visto l’art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», cosi’ come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, che stabilisce che fino al 31 marzo 2022, nell’ambito del territorio nazionale, l’accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e alle attivita’ commerciali e’ consentito solo ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021;

Visto, altresi’, che la lettera b), del comma 1-bis, dell’art. 9-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021 cosi’ come modificato dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la individuazione delle esigenze essenziali e primarie della persona, per soddisfare le quali e’ possibile accedere senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonche’ gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita’ di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale e’ stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanita’ pubblica internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanita’ del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Ritenuto necessario individuare le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, non e’ richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge e che la necessita’ di tale individuazione sussista solo per i servizi e per le attivita’ che non si svolgono all’aperto, non essendo richiesto il possesso di una delle suddette certificazioni verdi COVID-19 per le attivita’ all’aperto a eccezione dei casi previsti dall’art. 8 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;

Considerato che nell’attuale contesto emergenziale possono essere ritenute esigenze essenziali e primarie della persona da garantire anche senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, solamente quelle di carattere alimentare e prima necessita’, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale;

Sulla proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto disposto dall’art. 9-sexies, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonche’ quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall’art. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attivita’ che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non e’ richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti: a) esigenze alimentari e di prima necessita’ per le quali e’ consentito l’accesso esclusivamente alle attivita’ commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto;
b) esigenze di salute, per le quali e’ sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche’ a quelle veterinarie, per ogni finalita’ di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
c) esigenze di sicurezza, per le quali e’ consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attivita’ istituzionali indifferibili, nonche’ quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali e’ consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di eta’ o incapaci, nonche’ per consentire lo svolgimento di attivita’ di indagine o giurisdizionale per cui e’ necessaria la presenza della persona convocata.

2. Il rispetto delle misure di cui al presente articolo e’ assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

3. Il presente decreto acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.

Roma, 21 gennaio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro della salute Speranza
Il Ministro dell’economia e delle finanze Franco
Il Ministro della giustizia Cartabia
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 127

ALLEGATO

Attivita’ commerciali di vendita al dettaglio

(art. 1, comma 1, lettera a))
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. (21A07539)

(GU Serie Generale n.299 del 17-12-2021)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2021

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante: «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche’ dei tempi e delle modalita’ di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese». (21A07264)

(GU Serie Generale n.296 del 14-12-2021)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e, in particolare, l’art. 64, comma 2-sexies;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS» e, in particolare, gli articoli 8, 13 e 24;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell’8 settembre 2015 relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e, in particolare, l’art. 1, comma 2 e il numero 2.4.1 (Disposizioni generali) del relativo allegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche’ dei tempi e delle modalita’ di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014;

Visto, in particolare, l’art. 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 che detta disposizioni in materia di accreditamento dei gestori dell’identita’ digitale;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato 24 marzo 2016, n. 01214/2016, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 21 luglio 2015, n. 09951/2015, nonche’ la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 13 ottobre 2016, n. 10214;

Considerata la necessita’ di adeguare la disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, anche tenendo conto della normativa europea sopravvenuta – relativamente ai requisiti che i gestori dell’identita’ digitale devono possedere ai fini dell’accreditamento – specificamente dettata dall’art. 1, comma 2 e dal numero 2.4.1 (Disposizioni generali) dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell’8 settembre 2015, secondo cui i fornitori di un servizio correlato all’identificazione elettronica devono essere «un’autorita’ pubblica o un’entita’ giuridica riconosciuta come tale dall’ordinamento giuridico di uno Stato membro, avente un’organizzazione consolidata e pienamente operativa sotto tutti gli aspetti pertinenti per la fornitura dei servizi» ed essere «in grado di dimostrare il possesso della capacita’ di assumere il rischio della responsabilita’ per danni, nonche’ di risorse finanziarie sufficienti per l’esercizio e la prestazione continuativa dei servizi»;

Ritenuto che, anche considerando i requisiti tecnici e di sicurezza comunque imposti per l’accreditamento e l’esercizio del servizio, deve comunque prevedersi il possesso da parte del gestore dell’identita’ digitale di un’organizzazione consolidata e pienamente operativa e di risorse finanziarie, in termini di capitale o patrimonio minimo, di importo adeguato rispetto all’organizzazione e alle risorse necessarie per lo svolgimento continuativo della sua attivita’, unitamente ad una polizza assicurativa adeguata rispetto ai rischi connessi alla fornitura di un servizio di sempre maggiore diffusione, che consente l’accesso a servizi erogati in rete sul presupposto dell’identificazione personale dell’utente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale il dott. Vittorio Colao e’ stata nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao e’ stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao e’ stata conferita la delega di funzioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 e della legge 21 giugno 1986, n. 317 modificata, da ultimo, dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223;

Su proposta del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1 Modifica alle premesse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014

1. Nelle premesse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014, dopo il capoverso: «Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – serie L 257 del 28 agosto 2014;», e’ inserito il seguente: «Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell’8 settembre 2015 relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e, in particolare, l’art. 1, comma 2 e il numero 2.4.1 (Disposizioni generali) del relativo allegato;».

Art. 2 Modifica all’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014

1. All’art. 7, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, dopo le parole «di cui» sono inserite le seguenti: «al regolamento (UE) 2016/679 e».

Art. 3 Modifiche all’art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014

1. All’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima della lettera b) e’ inserita la seguente: «0 b) essere una persona giuridica riconosciuta, con un patrimonio o un capitale sociale non inferiore a trecentomila euro e con un’organizzazione consolidata e pienamente operativa sotto tutti gli aspetti pertinenti per la fornitura dei servizi»;
b) dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: «c-bis) disporre, per il risarcimento dei danni causati, con dolo o colpa, a qualsiasi persona fisica o giuridica a causa del mancato adempimento degli obblighi connessi alla gestione del sistema SPID, di una adeguata copertura assicurativa di almeno 1,5 milioni di euro annui e centocinquantamila euro per singolo sinistro;»
b) alla lettera g) dopo le parole «nel rispetto del» sono inserite le seguenti: «regolamento (UE) 2016/679 e del»;
c) al comma 4, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c-bis)».

Art. 4 Modifiche all’art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014

1. All’art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle parole «sessanta giorni» e le parole da «gli eventuali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i gestori sostitutivi e le modalita’ tecniche e operative per il trasferimento delle identita’ digitali, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Agenzia ai sensi dell’art. 4.»;
b) al comma 2, dopo le parole «dichiarazione di accettazione» sono aggiunte le seguenti: », recepimento di eventuali prescrizioni dell’Agenzia in ordine alle modalita’ del trasferimento»;
c) il comma 3 e’ soppresso;
d) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. Nel caso in cui, a seguito della cessazione dell’attivita’ da parte di un gestore dell’identita’ digitale o della revoca del suo accreditamento, nessun altro gestore e’ disponibile a subentrare con le modalita’ del comma 2, l’Agenzia, con determinazione del direttore generale recante anche prescrizioni in ordine alle modalita’ del trasferimento, provvede a ridistribuire le identita’ digitali rilasciate dal gestore cessato o revocato tra tutti gli altri gestori che subentreranno nella relativa gestione in misura proporzionale alla ripartizione percentuale, tra gli stessi, di tutte le identita’ SPID rilasciate alla data della cessazione o della revoca. ».

Art. 5 Modifica all’art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014

1. All’art. 16, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, le parole «degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi di cui all’art. 57-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi di cui all’art. 6-ter».

Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo ed e’ efficace dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2021

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Colao
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta
Il Ministro dell’economia e delle finanze Franco

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2021
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2798

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021 

Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale. (21A06125)

(GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″». (21A06126)

(GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021)

Delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione. (22A02228)

(GU Serie Generale n.84 del 09-04-2022)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021 

Disposizioni in materia di modalitaà ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. (21A06102)

(GU Serie Generale n.244 del 12-10-2021)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell’art. 3, commi 6-bis e 6-ter, e dell’art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita’ di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale e’ stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanita’ pubblica internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanita’ del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e, in particolare, l’art. 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l’art. 87, comma 1, secondo periodo, che prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e’ una delle modalita’ ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto altresi’, il comma 4, del citato art. 87, che prevede che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche’ le autorita’ amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al medesimo articolo;

Considerato che l’estensione della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico gia’ adottate dalle amministrazioni pubbliche;

Considerato, altresi’, che occorre sostenere cittadini ed imprese nelle attivita’ connesse allo sviluppo delle attivita’ produttive e all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che a tale scopo occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacita’;

Ritenuto che a questo scopo sia necessario superare la modalita’ di utilizzo del lavoro agile nel periodo emergenziale come una delle modalita’ ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa per consentire alle pubbliche amministrazioni di dare il massimo supporto alla ripresa delle attivita’ produttive e alle famiglie, attraverso il ritorno al lavoro in presenza come modalita’ ordinaria della prestazione lavorativa;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1 Misure in materia di pubblico impiego

1. A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalita’ ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ quella svolta in presenza.

2. Nell’attuazione di quanto stabilito al comma 1, le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorita’.

3. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Roma, 23 settembre 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2021 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2513

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2021 

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″». (21A05414)

(GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2021 

Autorizzazione all’avvio di due procedure concorsuali per la copertura di 5.116 posti per l’insegnamento della religione cattolica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. (21A05655)

(GU Serie Generale n.232 del 28-09-2021)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante «Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175 recante «Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n, 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”;

Visti, in particolare, l’art. 1 della legge n. 186 del 2003, relativo all’istituzione dei ruoli regionali e l’art. 2 concernente le dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica;

Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1, della legge n. 186 del 2003, secondo il quale, tra l’altro, l’accesso ai ruoli di cui all’art. 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’Intesa di cui all’art. 1, comma 1, e successive modifiche, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all’art. 2, commi 2 e 3;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», come modificato dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea»;

Visto l’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, secondo cui il Ministro dell’istruzione e’ autorizzato a bandire, entro l’anno 2021, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il comma 2 dell’art. 1- bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che prevede che una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 puo’ essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneita’ rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualita’ di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», e, in particolare, l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione, prot. n. 2514 del 19 gennaio 2021, con la quale e’ richiesta l’autorizzazione ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di n. 5.816 posti di personale insegnante di religione cattolica, di cui n. 3.029 per la scuola di infanzia e primaria e n. 2.787 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

Preso atto, altresi’, che, con la suddetta nota prot. n. 991 del 14 gennaio 2020, del Ministro dell’istruzione viene specificato, tra l’altro, che le cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino, a qualunque titolo, nel prossimo triennio sono congrue rispetto ai posti per i quali si chiede l’autorizzazione a bandire;

Considerato che nella predetta nota prot. n. 991 del 14 gennaio 2020, del Ministro dell’istruzione viene comunicato che la prevista intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana e’ stata sottoscritta in data 14 dicembre 2020;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 febbraio 2021, n. 2870 che trasmette le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui alla nota dell’8 febbraio 2021, n. 26243, nella quale si richiedono ulteriori elementi informativi;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell’istruzione, prot. n. 9488 del 3 marzo 2021, con la quale e’ trasmesso, con nota prot. n. 7625 in pari data della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, il riscontro alla richiesta di ulteriori elementi informativi,

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Gabinetto prot. n. 5841 del 1° aprile 2021 che trasmette la nota, prot. n. 54016 del 25 marzo 2021, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale, nell’esprimere considerazioni di merito, si esprime parere favorevole all’avvio delle procedure concorsuali per n. 5.116 unita’;

Ritenuto di poter autorizzare l’avvio di procedure di reclutamento di cui l’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per di un totale di n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, on.le prof. Renato Brunetta;

Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato ad avviare due procedure concorsuali, di cui una per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, l’altra per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per esami e titoli per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2021

per il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta
Il Ministro dell’economia e delle finanze Franco

Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2232

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021

Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19». (21A03739)

(GU Serie Generale n.143 del 17-06-2021)