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Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2020

Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2020 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, per l’anno scolastico 2020/2021, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, vario personale. (20A06278)

(GU n.287 del 18-11-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche’ in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita’ della gestione accademica»;

Visto l’art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, secondo il quale l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l’art. 17, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b);

Visto quanto disposto dai commi 17 e seguenti dell’art. 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle misure volte alla riduzione del ricorso ai contratti a tempo determinato sui posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo;

Visto quanto disposto dall’art. 1, comma 18-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente al contemperamento delle istanze dei soggetti collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, banditi nel 2016 con la necessita’ di mantenere la regolarita’ dei concorsi ordinari, per titoli ed esami, previsti dalla normativa vigente;

Visto inoltre, l’art. 1, comma 18-quater, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, che dispone che, in via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non e’ stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’art. 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al medesimo comma scelgono la provincia di assegnazione con priorita’ rispetto alle ordinarie operazioni di mobilita’ e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni gia’ conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte;

Visto l’art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019 che, al comma 3, prevede che nelle more dell’espletamento del concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all’art. 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all’indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d’insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

Visti l’art. 3, comma 1, e l’art. 2, della legge n. 186 del 2003, relativamente all’accesso ai ruoli degli insegnanti di religione cattolica; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare il Capo VIII recante misure in materia di istruzione;

Visti gli articoli dal 551 al 554 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, concernenti il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia, e comma 6-bis relativamente all’autorizzazione allo scorrimento di graduatoria per la copertura di posti di collaboratore scolastico;

Visto il comma 81 dell’art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci per cento delle facolta’ di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo del comparto scuola;

Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca dovra’ mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l’eventuale mobilita’ del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, sulle future facolta’ di assunzione del personale ATA ove sorgesse la necessita’ di dover riallocare il suddetto personale;

Visto il comma 619 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, relativamente all’immissione in ruolo, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici;

Visti i commi 738, 739 e 740 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, relativi all’autorizzazione, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, della trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’art. 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell’art. 1, commi da 619 a 621, della medesima legge, con il corrispondente incremento della dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l’art. 7, comma 10-sexies, che prevede, tra l’altro, che a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, e’ autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’art. 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall’art. 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016), e in particolare l’art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 10 luglio 2020, n. 5313, recante richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2020/2021, alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 85.218 unita’, di cui n. 63.771 su posti comuni e n. 21.447 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto l’esubero di n. 410 unita’, e di un numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021 pari a n. 30.620;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 8126, con la quale, a seguito di interlocuzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono fornite informazioni aggiuntive in merito alla richiesta assunzionale di cui alla precedente nota del 10 luglio 2020, n. 5313;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 agosto 2020, n. 12974, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 6 agosto 2020, n. 159971 con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere n. 84.808 unita’ di personale docente su posto comune e di sostegno per l’anno scolastico 2020/2021;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 21 luglio 2020, n. 6426, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2020/2021, all’assunzione a tempo indeterminato di novantuno unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 267 unita’, tenuto conto di n. 22 esuberi;

Tenuto conto che nella predetta nota del Ministro dell’istruzione del 21 luglio 2020, n. 6426, viene specificato che nel computo delle cessazioni dal servizio e’ stato tenuto conto di n. 101 cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2020, nonche’ di n. 12 cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019 che non sono state oggetto di autorizzazione all’assunzione per l’anno scolastico 2019/2020 in considerazione dei tempi di applicazione del predetto art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 5 agosto 2020, n. 157073, con la quale viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 91 unita’ di personale educativo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 22 luglio 2020, n. 6540, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2020/2021, all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 11.323 unita’ di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale;

Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato, al netto degli esuberi, tenendo conto delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2020, pari a n. 9.169 unita’ di personale ATA, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell’anno scolastico 2019/2020 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nonche’ delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019 che non sono state oggetto di autorizzazione all’assunzione per l’anno scolastico 2019/2020 pari a n. 1.065;

Preso atto che nella predetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 e’ specificato che i risparmi derivanti dalle cessazioni riferite all’anno scolastico 2019/2020 saranno utilizzati per il reclutamento di un contingente di n. 698 unita’ composto esclusivamente da unita’ appartenenti profilo di D.S.G.A – Direttore dei servizi generali e amministrativi e che, pertanto, il contingente totale di D.S.G.A per il quale e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione ammonta a n. 1.985 unita’, pari alla somma delle suddette 698 unita’ piu’ n. 463 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020, n. 760 cessazioni gia’ certificate e accantonate nell’anno scolastico 2019/2020 e n. 64 cessazioni relative all’anno scolastico 2019/2020 con tardiva certificazione del diritto alla pensione;

Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540, si rappresenta che il numero di unita’ di assistenti amministrativi e tecnici aventi diritto alla trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno, ai sensi di quanto disposto dal richiamato comma 10-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019, e’ pari a n. 473 unita’;

Tenuto conto che nella predetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 e’ altresi’ specificato che i collaboratori scolastici aspiranti all’immissione in ruolo ai sensi delle previsioni di cui all’art. 1, commi 622 e seguenti, della legge n. 205 del 2017 ammontano a n. 159 unita’;

Preso atto che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale ATA per il triennio scolastico 2019/2022 in corso di formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540, e’ specificato che non sono emerse esigenze di ricollocamento del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ex all’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, e che, pertanto, si richiede che il previsto accantonamento del 10% delle facolta’ assunzionali per il 2017 e 2018 possa essere posticipato all’anno scolastico 2021/2022;

Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540, e’ altresi’ specificato che non si e’ a conoscenza di ulteriori sviluppo che interessino il Ministero dell’istruzione con riferimento al il personale destinatario delle procedure di mobilita’ intercompartimentale di cui all’art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce Rossa Italiana;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 agosto 2020, n. 12983, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 5 agosto 2020, n. 157075, con la quale si esprime l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2020/2021 nel limite di n. 11.323 unita’ di personale ATA, di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo determinato e n. 11 a tempo parziale;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 24 luglio 2020, n. 6799 con cui si richiede, per l’anno scolastico 2020/2021, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2020 pari a n. 489 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020 pari a n. 542 unita’, l’autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 529 dirigenti scolastici, di cui n. 29 unita’ per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania, n. 458 unita’ di vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 42 unita’ per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 agosto 2020, n. 12979 che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 5 agosto 2020, n. 157074, con la quale si comunica di non avere osservazioni in merito alla richiesta di assumere n. 529 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2020/2021;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 23 luglio 2020, n. 6625 con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2020/2021 pari a n. 6.600 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020 pari a n. 472 unita’, si richiede, per l’anno scolastico 2020/2021, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di un numero di unita’ di personale insegnante di religione cattolica sufficiente a coprire le attuali iscrizioni nelle graduatorie di merito in ragione di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 3, comma 1, della legge n. 186 del 2003;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 5 agosto 2020, n. 157072, con la quale viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 472 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari alle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020;

Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: n. 84.808 unita’ di personale docente; n. 472 unita’ di insegnanti di religione cattolica; n. 91 unita’ di personale educativo; n. 11.323 unita’ di personale ATA, di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale e n. 11 a tempo parziale; n. 529 dirigenti scolastici; Visto l’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che prevede la possibilita’ di deroga al termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo di cui all’art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2020/2021, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
a) n. 84.808 unita’ di personale docente;
b) n. 472 unita’ di insegnanti di religione cattolica; c) n. 91 unita’ di personale educativo;
d) n. 11.323 unita’ di personale ATA, di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale e n. 11 a tempo parziale; e) n. 529 dirigenti scolastici.

Art. 2

Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2020, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 25 agosto 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Reg. prev. n. 2171

Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020

Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020 

Nomina del dott. Giuseppe DE CRISTOFARO a Sottosegretario di Stato per l’universita’ e la ricerca, con cessazione dalla carica di Sottosegretario di Stato per l’istruzione. (20A04633)

(GU Serie Generale n.211 del 25-08-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 2020 con il quale l’on. dott.ssa Anna Ascani e il dott. Giuseppe De Cristofaro sono stati nominati Sottosegretari di Stato per l’istruzione;

Visto l’art. 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro dell’universita’ e della ricerca;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Il dott. Giuseppe De Cristofaro e’ nominato Sottosegretario di Stato per l’universita’ e la ricerca, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato per l’istruzione.

Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma addi’, 14 agosto 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Azzolina, Ministro dell’istruzione
Manfredi, Ministro dell’universita’ e della ricerca

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 1869

Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2020

Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2020

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, concernente indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». (20A01499)

(GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante: «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto del 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2020, con il quale e’ stato indetto per il giorno di domenica 29 marzo 2020 il referendum popolare confermativo avente il seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019?»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, con il quale sono state disposte misure per il contrasto, il contenimento, l’informazione e la prevenzione sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;

Emana il seguente decreto:

E’ revocato il proprio decreto del 28 gennaio 2020 di indizione, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, del referendum popolare confermativo avente il seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019?».

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 5 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Lamorgese, Ministro dell’interno
Bonafede, Ministro della giustizia

Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020

Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020

Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento. (20A00671)

(GU Serie Generale n.23 del 29-01-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante: «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto l’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita’ 2014);

Visto il testo della legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019;

Vista l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, emessa il 23 gennaio 2020, depositata e comunicata in pari data, con la quale e’ stata dichiarata legittima e ammessa la richiesta di referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, per l’approvazione del suddetto testo della legge costituzionale;

Visto, in particolare, l’articolo 15 della citata legge n. 352 del 1970, il quale prevede che il referendum sia indetto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo abbia ammesso e che il medesimo si svolga in una domenica compresa fra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;

Emana il seguente decreto:

E’ indetto il referendum popolare confermativo avente il seguente quesito:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?».
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 29 marzo 2020.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 28 gennaio 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell’interno
Bonafede, Ministro della giustizia

Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2020

Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2020

Nomina dell’on. dott.ssa Anna ASCANI e del dott. Giuseppe DE CRISTOFARO a Sottosegretari di Stato per l’Istruzione. (20A00619)

(GU Serie Generale n.21 del 27-01-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto l’art. 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’art. 1, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con il quale l’on. dott.ssa Lucia Azzolina e’ stata nominata Ministro dell’istruzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

L’on. dott.ssa Anna ASCANI e il dott. Giuseppe DE CRISTOFARO sono nominati Sottosegretari di Stato per l’Istruzione.

Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addi’ 17 gennaio 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Azzolina, Ministro dell’istruzione

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 108

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020

Nomina a Ministro dell’istruzione dell’on. dott.ssa Lucia AZZOLINA. (20A00314)
(GU Serie Generale n.11 del 15-01-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 92 della Costituzione;
Visto il proprio decreto in data 4 settembre 2019, recante nomina dei Ministri;
Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 2019, con il quale il prof. Giuseppe Conte e’ stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, e, in particolare, l’art. 2, comma 1, che modifica l’art. 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l’art. 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’art. 1, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1
L’on. dott.ssa Lucia AZZOLINA e’ nominata Ministro dell’istruzione.

Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addi’ 10 gennaio 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 22

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020

Nomina a Ministro dell’università e della ricerca del prof. Gaetano MANFREDI. (20A00315)
(GU Serie Generale n.11 del 15-01-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 92 della Costituzione;
Visto il proprio decreto in data 4 settembre 2019, recante nomina dei Ministri;
Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 2019, con il quale il prof. Giuseppe Conte e’ stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, e, in particolare, l’art. 2, comma 1, che modifica l’art. 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l’art. 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’art. 1, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1
Il prof. Gaetano MANFREDI e’ nominato Ministro dell’universita’ e della ricerca.

Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addi’ 10 gennaio 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 23

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2019

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall’on. prof. Lorenzo FIORAMONTI dalla carica di Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e conferimento dell’incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri prof. Giuseppe CONTE. (19A08143)
(GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 92 della Costituzione;
Visto l’art. 9, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il proprio decreto in data 4 settembre 2019, recante nomina dei Ministri;
Viste le dimissioni rassegnate dall’on. prof. Lorenzo FIORAMONTI dalla carica di Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1
Sono accettate le dimissioni rassegnate dall’on. prof. Lorenzo FIORAMONTI dalla carica di Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 2
Il prof. Giuseppe CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri, e’ incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2463

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 2019

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 2019 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno accademico 2019/2020, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 386 unità di personale docente, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia nonchè all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalità di cui al comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017. (20A00255)

(GU Serie Generale n.13 del 17-01-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l’art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

Visto l’art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

Visto l’art. 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo cui le graduatorie nazionali di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il comma 653 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede, tra l’altro, che a decorrere dall’anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli;

Visto il successivo comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che a decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e’ pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato;

Considerato che il predetto comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 prevede anche che nell’ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e’ destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;

Visto il comma 655 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, che dispone, tra l’altro, che il personale docente, che non sia gia’ titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni, nei corsi previsti dall’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e nei percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e’ inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma 366 dell’art. 1 che prevede, tra l’altro, che i commi da 360 a 364 (relativi alle modalita’ semplificate di reclutamento e validita’ delle graduatorie di concorso) non si applicano alle assunzioni del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo e, in particolare, l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 3, che prevede l’applicazione della normativa di settore al comparto della scuola e alle universita’;

Vista la nota del 7 agosto 2019, prot. n. 24815, con la quale il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca richiede l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l’anno accademico 2019/2020, complessivamente n. 386 docenti, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia, nonche’ all’accantonamento di risorse pari al 10% del budget assunzionale per le finalita’ di cui al comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017;

Considerato che con la suddetta nota del 7 agosto 2019, prot. n. 24815, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ha comunicato che le cattedre vacanti all’inizio dell’anno accademico 2019/2020 sono pari a n. 1.476, di cui n. 1.360 di prima fascia e n. 116 di seconda fascia e che le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2019 sono stimate in n. 282 unita’ di personale docente, di cui n. 262 di prima fascia e n. 20 di seconda fascia;

Preso atto che con la suddetta nota prot. n. 24815 del 7 agosto 2019, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ha reso noto che nel contingente totale richiesto di n. 386 unita’ di personale docente sono ricomprese n. 2 unita’ di personale docente di prima fascia, a valere sul residuo di unita’ gia’ autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2018, ad oggi non assunte;

Considerato che con la suddetta nota prot. n. 24815 del 7 agosto 2019, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ha reso noto che il 10% della spesa sostenuta nell’anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato risulta essere pari ad euro 5.406.502,73, che tale importo si aggiunge al turn over del personale, come previsto dal sopra citato comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 e che tale somma consentira’ il passaggio alla prima fascia di n. 265 docenti di seconda fascia;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze, del 29 ottobre 2019, prot. n. 19352, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Igop del 23 ottobre 2019, prot. n. 232808 recante parere favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato, per l’anno accademico 2019/2020, di n. 386 docenti, di cui alla predetta nota prot. n. 24815 del 7 agosto 2019, ed altresi’ all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalita’ di cui al suddetto comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017;

Ritenuto, fermo restando da parte dell’Amministrazione l’utilizzo di graduatorie valide, di poter autorizzare, per l’anno accademico 2019/2020, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 386 unita’ di personale docente, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia, di assentire all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalita’ di cui al comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determina degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2019; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ricorrendo all’utilizzo di graduatorie valide, e’ autorizzato all’assunzione a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno accademico 2019/2020 di n. 386 unita’ di personale docente, di cui n. 351 di prima fascia e n. 35 di seconda fascia.
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ altresi’ autorizzato all’accantonamento di una quota pari al 10% del budget assunzionale per le finalita’ di cui al comma 654 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017.

Art. 2
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2019, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 9 dicembre 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2431

Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2019

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno scolastico 2019/2020, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, alla nomina in ruolo di n. 53.627 unità di personale docente, n. 2.117 dirigenti scolastici, n. 7.646 unità di personale ATA, nonchè alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale per n. 226 unità di medesimo personale, corrispondente a 113 posti interi, e n. 355 unità di personale educativo. (19A06136)
(GU Serie Generale n.234 del 05-10-2019)

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143

Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. (19G00150) (GU Serie Generale n.294 del 16-12-2019)

Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 2019, n. 94

Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nella Regione Valle d’Aosta. (19G00102)
(GU Serie Generale n.196 del 22-08-2019)

Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2018

Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2018

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca on. prof. Lorenzo FIORAMONTI, a norma dell’articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (18A06706)

(GU Serie Generale n.240 del 15-10-2018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, cosi come modificato dalla legge 26 marzo
2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno
2018, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 13
settembre 2018, ai fini dell’attribuzione del titolo di Vice
Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del
1988, ha approvato l’unita delega di funzioni al Sottosegretario di
Stato on. prof. Lorenzo Fioramonti, conferitagli dal Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca on. prof. Lorenzo FIORAMONTI e’
attribuito il titolo di Vice Ministro.
Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione.

Dato a Roma, addi’ 1° ottobre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bussetti, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
1907

Allegato

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in
particolare l’art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare
gli articoli 7, 49 e 50;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in
particolare l’art. 4, che individua le funzioni di competenza
dell’organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole
dagli atti di competenza dei dirigenti, e l’art. 14 che definisce gli
ambiti di esercizio di dette funzioni dell’organo di vertice;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e, in particolare, l’art. 1, commi 1, 5 e 11;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato;
Visto l’art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009,
n. 16, recante regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione presso il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018,
recante, tra gli altri, la nomina del dott. Marco Bussetti a Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018,
recante, fra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato per
l’istruzione, l’universita’ e la ricerca dell’on. prof. Lorenzo
Fioramonti;
Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al
suddetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

  1. All’on. prof. Lorenzo FIORAMONTI, Sottosegretario di Stato del
    Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, e’
    conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del
    Ministro, gli affari inerenti alle materie indicate al successivo
    art. 2.
  2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e
    provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di
    regolamento escluda la possibilita’ di delega, nonche’ quelli che,
    sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se’ avocati o
    comunque direttamente compiuti.
  3. Al coordinamento necessario all’attuazione del presente
    decreto provvede l’ufficio di Gabinetto.

Art. 2.

  1. All’on. prof. Lorenzo Fioramonti e’ conferita la delega a
    trattare le seguenti materie:
    a) indirizzo e coordinamento del sistema della formazione
    superiore, con riferimento alle istituzioni universitarie e alle
    istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
    (a.f.a.m.);
    b) programmazione e sviluppo del sistema universitario;
    c) promozione e sviluppo del sistema di alta formazione
    artistica, musicale e coreutica;
    d) completamento dell’attuazione della riforma delle
    istituzioni a.f.a.m. di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
    e) armonizzazione e integrazione del sistema della formazione
    superiore nello spazio europeo della formazione, attuazione delle
    norme comunitarie e internazionali in materia di formazione
    superiore;
    f) promozione dell’internazionalizzazione della formazione
    superiore;
    g) aggiornamento dell’offerta formativa delle istituzioni
    universitarie, con particolare riferimento all’adeguamento delle
    classi dei corsi di studio;
    h) promozione della cultura scientifica;
    i) sviluppo dell’offerta formativa dell’alta formazione
    artistica, musicale e coreutica e della produzione artistica;
    j) monitoraggio dell’attuazione e aggiornamento della
    disciplina della contabilita’ economico patrimoniale delle
    universita’, monitoraggio degli indicatori di equilibrio economico,
    finanziario e patrimoniale ai fini delle valutazioni di competenza
    del Ministero;
    k) raccordo tra istruzione scolastica, istruzione universitaria
    e alta formazione artistica, musicale e coreutica, con il sistema
    produttivo e delle professioni e con altre pubbliche amministrazioni;
    l) promozione del diritto allo studio degli studenti
    universitari e delle istituzioni a.f.a.m. e monitoraggio
    sull’attuazione degli interventi, anche attraverso l’Osservatorio
    nazionale per il diritto allo studio di cui all’art. 20 del decreto
    legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
    m) orientamento degli studenti universitari e dell’a.f.a.m., in
    raccordo con il sistema educativo di istruzione formazione e di
    formazione professionale;
    n) sistemi di accesso al sistema universitario e a.f.a.m.;
    raccordo con il Ministero della salute per gli adempimenti relativi
    alla programmazione dell’accesso a medicina e alle scuole di
    specializzazione medica;
    o) monitoraggio dell’attivita’ di tutorato per gli studenti
    della formazione superiore sia durante la frequenza dei corsi che
    volta all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
    p) indirizzi per l’attuazione delle attivita’ di competenza del
    Ministero in materia di residenze universitarie;
    q) valorizzazione delle carriere dei ricercatori delle
    istituzioni della formazione superiore, della loro autonomia e del
    loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e
    internazionali e della loro mobilita’ in sede internazionale;
    r) promozione della trasparenza nei sistemi di reclutamento del
    personale delle istituzioni della formazione superiore e indirizzi
    per il contrasto della corruzione;
    s) rapporti con le regioni nelle materie oggetto di delega;
    t) questioni specifiche di volta in volta individuate dal
    Ministro nell’ambito delle materie di competenza del Ministero.
  2. Il Sottosegretario di Stato on. prof. Lorenzo Fioramonti e’
    delegato, in caso di impedimento del Ministro e sulla base delle
    indicazioni del Ministro, a intervenire presso le Camere, in
    rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a
    risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario
    nel corso dei lavori parlamentari.
  3. Il Sottosegretario di Stato on. prof. Lorenzo Fioramonti e’
    delegato a partecipare alle riunioni preparatorie del Comitato
    interministeriale per la programmazione economica e, in caso di
    impedimento del Ministro, alle riunioni del Comitato medesimo.
  4. In caso di impedimento, il Ministro puo’ delegare, di volta in
    volta, al Sottosegretario di Stato, on. prof. Lorenzo Fioramonti, i
    rapporti con le istituzioni europee e internazionali e la
    partecipazione alle missioni internazionali, nelle materie di
    competenza del Ministero, nonche’ la presidenza di commissioni e
    comitati operanti nell’ambito delle attribuzioni del Ministero e la
    partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato – Regioni, della
    Conferenza Stato – citta’ ed autonomie locali e della Conferenza
    unificata e alle riunioni di Comitati interministeriali.

Art. 3.

  1. Non sono compresi nella delega di cui all’art. 2, oltre agli
    atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti
    da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:
    a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione
    di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i
    programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle
    direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni
    dell’ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali del
    Ministero, nonche’ degli enti e degli istituti sottoposti a controllo
    o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio
    dei ministri e ai Comitati interministeriali;
    b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione
    ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti ed istituti
    sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero, nonche’ le nomine e
    le designazioni, previste da disposizioni legislative, di
    rappresentanti del Ministero in seno ad enti, societa’, collegi,
    commissioni e comitati;
    c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di
    comitati istituiti o promossi dal Ministro;
    d) la valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti
    preposti ai centri di responsabilita’ sulla base degli elementi
    forniti dall’organo di valutazione e controllo strategico e sui
    risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di
    controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati
    dall’organo di direzione politica;
    e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli
    uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che
    presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il
    coordinamento delle attivita’ tra le direzioni del Ministero;
    f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell’art. 14 del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
    ed integrazioni;
    g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del
    Governo, nonche’ le risposte agli organi di controllo sui
    provvedimenti del Ministro;
    h) l’adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle
    materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
    i) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la
    nomina di arbitri.
    Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per il
    controllo preventivo di legittimita’ e al competente Ufficio di
    controllo di regolarita’ contabile e sara’ pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2018

Il Ministro: Bussetti

Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2018

Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2018

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per l’anno scolastico 2018/2019, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, alla nomina in ruolo e alle nomine per ammissione al terzo anno del percorso FIT di n. 57.322 unita’ di personale docente, di cui n. 43.980 docenti su posto comune e n. 13.342 docenti su posto di sostegno, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 46 unita’ di personale educativo, di n. 212 unita’ di dirigente scolastico e a n. 9.838 unita’ di personale ATA, di cui n. 789 a tempo parziale al 50 per cento. (18A05997)

(GU Serie Generale n.218 del 19-09-2018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, e in particolare l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni, concernente disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e in particolare l’art. 19 che reca
disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa
all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari, e in particolare l’art. 3,
comma 1, che nell’ambito della disciplina delle facolta’ di
assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce
l’applicazione della normativa di settore per il comparto scuola;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, recante approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti;
Visto l’art. 1, comma 75, della legge n. 107 del 2015, che
definisce i criteri per la determinazione dell’organico dei posti di
sostegno;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e in
particolare l’art. 9 in materia di dotazioni organiche dei percorsi
di istruzione professionale;
Visti i commi 2, lettera b), 3 e 5 dell’art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 che, nell’ambito della disciplina
transitoria per il reclutamento del personale docente, prevedono la
copertura dei posti vacanti e disponibili nelle scuole secondarie,
ferma restando la procedura autorizzatoria di cui al citato art. 39
della n. 449 del 1997, tramite scorrimento delle graduatorie di
merito delle procedure concorsuali bandite a livello regionale per
l’ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno
disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT e la
contemporanea cancellazione da tutte le graduatorie di merito
regionali, nonche’ da tutte le graduatorie ad esaurimento e di
istituto;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2016), e in particolare l’art. 1, comma 257, che
prevede, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste
negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi
stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e
riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua
straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’
chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio
retribuito per non piu’ di due anni;
Visto l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle Camere di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci
per cento delle facolta’ di assunzione previste dalla normativa
vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo del
comparto scuola;
Vista la legge n. 205 del 2017, ed in particolare i commi 619 e 620
dell’art. 1, relativamente alla procedura di stabilizzazione del
personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili
a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici, indetta
con decreto del Direttore generale delle risorse umane e finanziarie
n. 1146 del 5 luglio 2018;
Visti i commi da 620 a 624 del medesimo art. 1 della legge n. 205
del 2017, relativamente alla procedura di stabilizzazione del
personale con contratti di lavoro attivati dall’Ufficio scolastico
provinciale di Palermo per lo svolgimento di funzioni corrispondenti
a quelle di collaboratore scolastico, indetta con decreto del
Direttore generale delle risorse umane e finanziarie n. 500 del 5
aprile 2018, nonche’ i commi 223 e 224, che dispongono che per le
finalita’ di cui all’art. 20, comma 14, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti
della spesa gia’ sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per
l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di
pubblica utilita’ e dei lavoratori impiegati in attivita’ socialmente
utili (ASU), nonche’ l’estensione dell’applicazione anche per l’anno
2018;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, del 13 luglio 2018, n. AOODGPER. Registro Emergenza U
00001, recante richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico
2018/2019, alla nomina in ruolo e alle nomine per ammissione al terzo
anno del percorso FIT di personale docente della scuola per un
contingente totale di n. 57.322 posti;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 27 luglio 2018, n. 15147, che trasmette la nota del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 24
luglio 2018, n. 183639, con la quale si richiedono elementi
informativi;
Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, del 27 luglio 2018, n. 21373, con
la quale si da’ riscontro alla predetta nota n. 183639 del Ministero
dell’economia e delle finanze;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 2 agosto 2018, n. 15603, che trasmette la nota del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 27
luglio 2018, n. 185912, con la quale si rappresenta di non avere
osservazioni da formulare in merito alla richiesta di autorizzazione
per 57.322 nomine in ruolo e nomine per ammissione al terzo anno FIT
del personale docente della scuola per l’anno scolastico 2018/2019;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca del 23 luglio 2018, n. 20873, recante richiesta di
autorizzazione, per l’anno scolastico 2018/2019, all’assunzione a
tempo indeterminato di n. 77 unita’ di personale educativo, a fronte
di un pari numero di cessazioni dal servizio con decorrenza 1°
settembre 2018 e un numero complessivo di posti vacanti e disponibili
per tale anno scolastico pari a n. 367 unita’, di cui n. 31 esuberi;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 1° agosto 2018, n. 15532 che trasmette le valutazioni del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 31
luglio 2018, n. 187137 che esprime parere favorevole alle
autorizzazioni ad assumere, in favore del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, di sole n. 46 unita’ di personale
educativo, escluse quindi le n. 31 unita’ che corrispondono ad
esuberi da riassorbire;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca del 19 luglio 2018, n. 20565, recante richiesta di
autorizzazione, per l’anno scolastico 2018/2019, a fronte di un
numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1°
settembre 2018 pari a n. 1.602 unita’, e un numero di cessazioni con
decorrenza 1° settembre 2018 pari a n. 469 unita’, alle complessive
nomine in ruolo di n. 212 dirigenti scolastici, di cui n. 52 unita’
per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del
concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della regione Campania, n.
71 unita’ per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma
257, della legge n. 208 del 2015, n. 13 unita’ per compensare gli
effetti di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e n. 76 unita’
ai sensi dell’art. 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 27 luglio 2018, n. 15141, che trasmette la nota del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 25
luglio 2018, n. 183764, con la quale, nel precisare che le richieste
di trattenimento in servizio riguardano le sole casistiche indicate
dall’art. 1, comma 257 della legge n. 208 del 2015 e che le
assunzioni correlate all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali
sono da considerare «con riserva» laddove detto procedimento non sia
definitivo, si comunica di non avere osservazioni da formulare in
merito all’autorizzazione ad assumere, in favore del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, n. 212 unita’ di
dirigenti scolastici;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca del 19 luglio 2018, n. 20566, recante richiesta di
autorizzazione, per l’anno scolastico 2018/2019, all’assunzione a
tempo indeterminato di n. 9.838 unita’ di personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (A.T.A.), di cui n. 789 a tempo parziale;
Considerato che il contingente richiesto deriva dalle necessita’ di
copertura di n. 8.744 cessazioni dal servizio al netto delle unita’
in esubero, cui si aggiungono n. 789 unita’ a tempo parziale, nella
misura del 50 per cento, relative alla procedura di stabilizzazione
del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nonche’ n. 305 unita’ a tempo pieno di collaboratori
scolastici relative alla procedura di stabilizzazione del personale
con contratti di lavoro attivati dall’Ufficio scolastico provinciale
di Palermo;
Considerato che nella suddetta nota del 19 luglio 2018, n. 20566,
il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca chiede
di poter posticipare al successivo anno scolastico 2019/2020 le
procedure di mobilita’ del personale delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 27 luglio 2018, n. 15145 che trasmette le valutazioni del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui alla nota
del 25 luglio 2018, n. 183766, nella quale, pur esprimendo un
sostanziale assenso alle autorizzazioni ad assumere in favore del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di n.
9.838 unita’ di personale ATA, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato rimette al Dipartimento della funzione pubblica
le valutazioni in merito al differimento al prossimo anno scolastico
dell’accantonamento dei posti per la mobilita’ del personale delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e richiede
ulteriori chiarimenti;
Vista l’ulteriore nota n. 21374 del 27 luglio 2018 del Ministero
dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca con la quale vengono
forniti i chiarimenti richiesti;
Vista la nota Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze
del 31 luglio 2018, n. 15395, con la quale si comunica che non si
hanno ulteriori osservazioni in merito alla richiesta di
autorizzazione per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 9.838
unita’ di personale ATA;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ferma restando la disponibilita’ in
organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo,
l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato:
n. 57.322 unita’, in parte destinati all’ammissione al terzo anno
del percorso FIT, di personale docente, di cui n. 43.980 docenti su
posto comune e n. 13.342 docenti su posto di sostegno;
n. 46 unita’ di personale educativo;
n. 212 dirigenti scolastici;
n. 9.838 unita’ di personale ATA, comprensive di n. 789 unita’ a
tempo parziale al 50 per cento;
Ritenuto altresi’ di accordare al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, il differimento al prossimo anno
scolastico dell’accantonamento dei posti per la mobilita’ del
personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, non essendo ancora pervenute comunicazioni per la
ricollocazione del predetto personale;
Visto l’art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e successive
modificazioni, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro
il quale effettuare le immissioni in ruolo;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell’8 agosto 2018;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

  1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
    e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2018/2019, sui posti
    effettivamente vacanti e disponibili, all’assunzione a tempo
    indeterminato e alle nomine per ammissione al terzo anno del percorso
    FIT, di:
    a) n. 57.322 unita’ di personale docente, di cui n. 43.980
    docenti su posto comune e n. 13.342 docenti su posto di sostegno;
  2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
    e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2018/2019, ad assumere a tempo
    indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un
    numero di unita’ pari a:
    a) n. 46 unita’ di personale educativo;
    b) n. 212 dirigenti scolastici;
    c) n. 9.838 unita’ di personale ATA, di cui n. 789 a tempo
    parziale al 50%.

Art. 2

Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
trasmette, entro il 31 dicembre 2018, per le necessarie verifiche,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la
funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati
concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente
decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Dato a Roma, addi’ 10 agosto 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione

Tria, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1728

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018

Nomina dei Sottosegretari di Stato. (18A04226)

(GU Serie Generale n.135 del 13-06-2018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 31 maggio
2018, di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
ministri;
Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di
disciplina dell’attivita’ di Governo;
Visto l’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri che i Sottosegretari di Stato sono chiamati a
coadiuvare;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato:
alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
pres. Luciano BARRA CARACCIOLO;
on. dott. Stefano BUFFAGNI;
on. dott.ssa Giuseppina CASTIELLO;
sen. Vito Claudio CRIMI;
on. dott. Mattia FANTINATI;
on. Guido GUIDESI;
sen. dott. Vincenzo SANTANGELO;
on. Vincenzo SPADAFORA;
on. Simone VALENTE;
sig. Vincenzo ZOCCANO;
per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale:
on. dott.ssa Emanuela Claudia DEL RE;
on. dott. Manlio DI STEFANO;
sen. dott. Ricardo Antonio MERLO;
on. dott. Guglielmo PICCHI;
per l’Interno:
sen. Stefano CANDIANI;
dott. Luigi GAETTI;
on. dott. Nicola MOLTENI;
on. dott. Carlo SIBILIA;
per la Giustizia:
on. dott. Vittorio FERRARESI;
on. avv. Jacopo MORRONE;
per la Difesa:
on. dott. Angelo TOFALO;
on. Raffaele VOLPI;
per l’Economia e le finanze:
on. dott. Massimo BITONCI;
on. dott.ssa Laura CASTELLI;
on. dott. Massimo GARAVAGLIA;
on. dott. Alessio Mattia VILLAROSA;
per lo Sviluppo economico:
sen. dott. Andrea CIOFFI;
on. dott. Davide CRIPPA;
on. dott. Dario GALLI;
prof. Michele GERACI;
per le Politiche agricole alimentari e forestali:
on. dott. Franco MANZATO;
dott.ssa Alessandra PESCE;
per l’Ambiente e la tutela del territorio e del mare:
on. Vannia GAVA;
on. dott. Salvatore MICILLO;
per le Infrastrutture e i trasporti:
sig. Michele DELL’ORCO;
on. dott. Edoardo RIXI;
sen. Armando SIRI;
per il Lavoro e le politiche sociali:
on. Claudio COMINARDI;
on. Claudio DURIGON;
per l’Istruzione, l’universita’ e la ricerca:
on. prof. Lorenzo FIORAMONTI;
prof. Salvatore GIULIANO;
per i Beni e le attivita’ culturali e il turismo:
sen. dott.ssa Lucia BORGONZONI;
on. dott. Gianluca VACCA;
per la Salute:
prof. Armando BARTOLAZZI;
on. dott. Maurizio FUGATTI.
Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione.

Dato a Roma, addi’ 13 giugno 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Salvini, Ministro dell’interno

Bonafede, Ministro della giustizia

Trenta, Ministro della difesa

Tria, Ministro dell’economia e
finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico e del lavoro e delle
politiche sociali

Centinaio, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Costa, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Bussetti, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Bonisoli, Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo

Grillo, Ministro della salute

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1348