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1 gennaio Certificati e dichiarazioni sostitutive

Dal 1° gennaio 2012 entra in vigore (salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36) la legge 12 novembre 2011, n. 183.

Fra le altre nuove norme in vigore quelle relative a certificati e dichiarazioni sostitutive (art. 15).

Art. 15, c. 1, Legge 183/11:

Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“»;
b) all’articolo 41, il comma 2 è abrogato;
c) all’articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato (L)»;
d) nel capo III, sezione III, dopo l’articolo 44 è aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis. (L) – (Acquisizione d’ufficio di informazioni) – 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;
e) l’articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) – (Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli). –
1.
Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amminisrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione»;
f) all’articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»;
2) è aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02 (L)».

13 luglio Trasferimenti Docenti secondaria II grado

Il MIUR  rende noti i movimenti dei docenti della scuola secondaria di II grado

23 giugno Seconda prova scritta Esame II Ciclo

Il 23 giugno si svolge la seconda prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione.

Seconde prove scritte Esami 2010-2011

Seconda prova scritta Licei – 2011
– Greco (indirizzo classico)
– Matematica (indirizzo scientifico)
– Matematica (indirizzo scientifico – P.N.I.)
– Lingua straniera (indirizzo linguistico)
– Pedagogia (indirizzo socio-psico-pedagogico Brocca)
– Disegno geometrico prospettiva architettura (artistico -I e II sezione)

Seconda prova scritta Istituti Tecnici – 2011
– Economia aziendale (sezione commerciale – giuridico economico aziendale)
– Informatica generale ed applicazioni gestionali (sezione commerciale – programmatori)
– Lingua straniera (sezione commerciale – periti aziendali e corrispondenti in lingue estere)
– Tecnica turistica (sezione per il turismo)
– Costruzioni (geometri)
– Agronomia e coltivazioni (sezione agraria)
– Tecnologie chimiche industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale (sezione industriale – chimico)
– Costruzioni edili, stradali ed idrauliche (sezione industriale – edilizia)
– Elettronica (sezione industriale – elettronica e telecomunicazioni)
– Impianti elettrici (sezione industriale – elettrotecnica e automazione)
– Informatica generale ed applicazioni tecnico scientifiche (sezione industriale – informatica)
– Disegno, progettazione ed organizzazione ind.le (sezione industriale – meccanica)

Seconda prova scritta Istituti Professionali – 2011
– Economia d’azienda (tecnico della gestione aziendale – indirizzo informatico)
– Lingua inglese (tecnico della gestione aziendale – indirizzo linguistico)
– Alimenti e alimentazione (tecnico dei servizi della ristorazione)
– Economia e tecnica dell’azienda turistica (tecnico dei servizi turistici)
– Elettronica, telecomunicazioni e applicazioni (tecnico delle industrie elettroniche)
– Macchine a fluido (tecnico industrie meccaniche)
– Tecnica amministrativa (tecnico dei servizi sociali)

Seconda prova scritta Istituti d’Arte – 2011
– Progettazione (disegnatori di architettura e arredamento)
– Progettazione (arte metalli e oreficeria)
– Progettazione (decorazione pittorica)
– Progettazione (arte ceramica)

I testi delle prove dal 1997 al 2010 sono disponibili nella rubrica Esami.

22 giugno Prima prova scritta Esame II Ciclo

Si svolge il 22 giugno la prima prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione.

Prima prova scritta Esame II Ciclo – 2011

Prima prova scritta lingua slovena – 2011

Prima prova scritta lingua ladina – 2011

Prima prova scritta lingua tedesca – 2011

 

I testi delle prove dal 1985 al 2010 sono disponibili nella rubrica Esami.

20 giugno Prova scritta Nazionale Esami conclusivi I Ciclo

La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2010/2011, per l’intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 20 giugno 2011, con inizio alle ore 8.30

Prova Nazionale Esami I Ciclo 2011

Di seguito il comunicato stampa del MIUR:

Scuola, Esame terza media al via per oltre 593mila studenti. Mezz’ora in più per svolgere la prova Invalsi

(Roma, 7 giugno 2011) Saranno 593.372 gli studenti che quest’anno affronteranno l’Esame di stato di terza media, conclusivo del primo ciclo d’istruzione. I ragazzi dovranno sostenere più prove scritte (Italiano, Matematica ed elementi di scienze e tecnologia, lingue straniere, la Prova Nazionale INVALSI) e il colloquio finale su tutte le materie affrontate nell’ultimo anno.

La novità principale riguarderà la prova Invalsi, il test predisposto dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema d’Istruzione e Formazione su mandato del Ministro. Quest’anno l’Invalsi, accogliendo le richieste di diverse scuole, ha deciso di allungare di 30 minuti il tempo a disposizione per lo svolgimento del test: 15 minuti in più per il test di matematica e 15 in più per il test d’italiano. Si passerà dunque dai 60 minuti dello scorso anno a 75 minuti per ciascuna prova. Inoltre è previsto che gli studenti svolgano prima la prova di matematica e, dopo una pausa di 15 minuti, quella d’italiano.

Il test Invalsi si svolgerà lunedì 20 giugno, unica data stabilita dal Miur per la prova nazionale. Il calendario per le altre prove invece è stabilito autonomamente dalle singole scuole.

La seconda lingua straniera:

Per quanto riguarda la prova scritta della seconda lingua straniera nell’ambito dell’Esame di stato, il Miur conferma le indicazioni contenute dalla circolare n.46 del 26 maggio 2011 che stabilisce l’autonomia dei collegi dei docenti nella scelta della prova scritta.

Il Ministero precisa inoltre che già il 90% delle scuole medie ha svolto negli anni precedenti un’autonoma prova scritta sulla seconda lingua straniera comunitaria. La circolare del 26 maggio scorso sottolinea solo l’opportunità di uniformare i criteri valutativi delle scuole. La decisione sulla prova spetta comunque al collegio dei docenti.

Ammissione all’esame: necessaria la sufficienza in tutte le materie

Come per la Maturità, per essere ammessi all’Esame di terza media è necessario conseguire la sufficienza (6/10) in tutte le materie, compreso il voto in condotta.

Valutazione dell’esame

Il punteggio finale è determinato dalla media tra il voto di ammissione, il punteggio conseguito in ciascuna prova scritta, compreso il test INVALSI, e quello raggiunto nella prova orale. Sia il voto finale che il punteggio di ciascuna prova dell’Esame saranno espressi in decimi.

“Lode” agli studenti meritevoli

Agli studenti particolarmente meritevoli, che a conclusione di tutte le prove previste dall’Esame raggiungono il punteggio finale di 10/10, la Commissione può assegnare all’unanimità la Lode.

20 giugno Insediamento Commissioni Esame II Ciclo

Il 20 giugno 2011, alle ore 8,30, con l’insediamento e le riunioni preliminari delle Commissioni, hanno inizio le operazioni relative agli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo per l’a.s. 2010-2011

Diario d’Esame
Una guida, passo per passo, al lavoro delle Commissioni
a cura di Dario Cillo

21 marzo Consulta su Riordino Scuola Infanzia e Primo Ciclo

Con Sentenza n. 92, depositata il 21 marzo 2011, la Corte Costituzionale:

a) dichiara che non spettava allo Stato disciplinare l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni della scuola dell’infanzia, nonché la composizione di queste ultime, nei termini stabiliti dall’art. 2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e per l’effetto annulla l’articolo 2, commi 4 e 6, del suddetto d.P.R. n. 89 del 2009;

b) dichiara che spettava allo Stato stabilire i criteri ai quali devono rispondere l’istituzione e il funzionamento di scuole statali del Primo ciclo, nei termini stabiliti dall’art. 3, comma 1, del suddetto d.P.R. n. 89 del 2009.