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16 ottobre Semplificazione in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 16 ottobre, approva un Disegno di Legge relativo a “Nuove disposizioni di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese”

Di seguito un estratto del comunicato stampa:

SEMPLIFICAZIONI PER CITTADINI E IMPRESE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove misure sulla semplificazione a favore dei cittadini e delle imprese proposte dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Le semplificazioni intervengono sul lavoro e la previdenza, sulle infrastrutture, i beni culturali e l’edilizia, sulla privacy, sull’ambiente e sull’agricoltura. Il “nuovo” provvedimento in materia di semplificazione rappresenta un proseguimento dell’opera intrapresa con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. “Semplifica Italia” – cfr. comunicato stampa n. 12 del 27 gennaio 2012) e darà un importante contributo al rispetto degli impegni assunti a livello comunitari per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese.
Il primo intervento è “più sicurezza e meno carte”. Vengono semplificati d’intesa con il Ministero del Lavoro esclusivamente adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro, senza toccare gli aspetti sostanziali della disciplina, la cui effettività viene anzi rafforzata. Nelle disposizioni vi è un largo utilizzo, sull’esempio delle migliori esperienze internazionali, di modelli standard, di modelli e procedure semplificate (da adottare sentite Regioni e parti sociali) nonché l’allungamento dei termini di apertura delle dogane per facilitare il disbrigo delle pratiche per l’import/export.
Si rende più facile da parte delle imprese il corretto adempimento degli obblighi sostanziali Nello stesso tempo si agevola il controllo da parte degli organi di vigilanza e la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
L’adozione di modelli e procedure semplificati consentirà di incidere in modo consistente su costi per i cittadini stimati in 3,7 miliardi i cui risparmi potranno essere quantificati in sede attuativa. Riducendo gli adempimenti formali si liberano risorse per la tutela effettiva della sicurezza.
Un importante intervento riguarda la tutela del paesaggio e l’edilizia. In particolare sul permesso di costruire si prevede la certezza dei tempi di conclusione del procedimento. La norma elimina il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso di costruire nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali: il provvedimento dovrà essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990. Inoltre per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica, al fine di assicurare la certezza dei tempi di conclusione del procedimento, si prevede l’obbligo dell’amministrazione competente, una volta decorso il termine, ridotto a 45 giorni per l’espressione del parere da parte del soprintendente, di provvedere sulla domanda di autorizzazione.
In materia di tutela ambientale si prevede un complesso di norme predisposte dal Ministero dell’Ambiente per semplificare una serie di procedimenti nel pieno rispetto degli standard comunitari al fine di assicurarne l’accelerazione, fermi restando i livelli di tutela.
Infine, alcuni utili interventi per rendere la vita più semplice per i cittadini. Procedure più semplici: cambio di residenza e dichiarazione per la tassa dei rifiuti nello stesso contesto. Si evitano ai cittadini inutili peregrinazioni tra gli uffici e si previene l’evasione tributaria. Rilascio, su richiesta del diretto interessato, da parte degli Atenei, delle certificazioni dei titoli di studio anche in lingua inglese.

 

10 ottobre LEA e Tutela persone non autosufficienti

LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SANITARIA E TUTELA DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Presso la Sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio si è svolto l’incontro sul tema “Livelli essenziali di assistenza sanitaria e tutela delle persone non autosufficienti”. Sono intervenuti Renato Balduzzi, Maria Cecilia Guerra, Mimmo Lucà, Giuseppe Palumbo, Maria Grazia Breda. Ha partecipato il Presidente della Camera, Gianfranco Fini. L’evento si è svolto in collaborazione con il Comitato per la promozione della petizione popolare nazionale sui Lea.

9 ottobre Legge stabilità e Riforma Titolo V in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 9 ottobre, approva due disegni di legge relativi alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità) e la riforma del Titolo V della Costituzione.

Di seguito un estratto del comunicato stampa:

Il Consiglio ha inoltre deciso di istituire nella legge di stabilità un Commissario anticorruzione che presiederà la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario sarà nominato, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione, della giustizia e dell’interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei Ministri e parere favorevole di 2/3 dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti. La Commissione potrà avvalersi della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine per gli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta sui redditi, e potrà richiedere indagini, accertamenti e relazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica.

LEGGE DI STABILITÀ

Il Consiglio ha approvato il disegno di legge contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità) e il disegno di legge contenente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.

La Legge di stabilità per il 2013-2015 rappresenta lo strumento con cui sono disposte le misure necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione di bilancio e finanza pubblica. I tempi e i contenuti della procedura sono coerenti con quanto previsto nell’ambito del cosiddetto Semestre Europeo, recentemente introdotto nell’ambito dell’Unione europea al fine di rafforzare le regole che presiedono ai meccanismi di governance e di coordinamento delle politiche macroeconomiche e fiscali.

Quest’anno la Legge di stabilità per il 2013-2015 consente, come previsto dagli impegni assunti in Europa, di conseguire il pareggio di bilancio in termini strutturali nel 2013.

Con la Legge di stabilità sono previste inoltre le norme che assicurano il coordinamento della finanza pubblica dei vari livelli di Governo, al fine di rispettare i requisiti economici e finanziari così come disposto dal Trattato di Maastricht, che anche l’Italia ha sottoscritto nel 1992 (parametri di Maastricht).

Con particolare riferimento al bilancio dello Stato, la legge di stabilità dispone le misure di modifica della legislazione vigente, su cui si fonda la previsione contenuta nel disegno di legge di bilancio. In base alle leggi in vigore, infatti, la legge di approvazione del bilancio non può introdurre nuovi tributi e nuove spese. La legge di bilancio, prevista dall’articolo 81 della Costituzione, in particolare, è il mezzo con cui il Parlamento autorizza il Governo a sostenere le spese indicate nella stessa legge di bilancio e ad acquisire le entrate previste per il successivo esercizio finanziario.

Il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge di stabilità sono presentati al Parlamento entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Gli obiettivi sono 5: anzitutto, evitare l’aumento di due punti percentuali dell’IVA a partire da luglio 2013. La legislazione vigente prevede l’aumento dell’IVA a partire dal primo luglio 2013. Con la legge di stabilità l’aumento viene dimezzato. Gli altri obiettivi sono i nuovi incentivi per l’aumento della produttività; le garanzie per gli esodati; la copertura del quadro esigenziale dei Ministeri per il 2013; il pagamento degli arretrati delle PA. Per realizzarli sono previsti tre strumenti. Il primo strumento è la revisione della spesa pubblica (spending review); il secondo comprende degli interventi fiscali in materia bancaria e assicurativa; il terzo, infine, riguarda l’imposta sulle transazioni finanziarie.

La legge di stabilità prevede anche la rimodulazione di alcune tax expenditures per i redditi superiori ai 15mila euro:

– si introduce una franchigia di 250 Euro per alcune deduzioni e detrazioni IRPEF e, per le sole detrazioni, si fissa il tetto massimo di detraibilità a 3000 euro.

– si prevede anche l’assoggettabilità ad IRPEF delle pensioni di guerra e di invalidità.

Al fine di introdurre un importante elemento di equità nella revisione della tassazione sui redditi e agevolare i consumi delle famiglie dal reddito più basso, la legge di stabilità introduce inoltre una riduzione di un punto percentuale (da 23 a 22 punti e da 27 a 26) dell’aliquota IRPEF sui primi due scaglioni di reddito (da 0 a 15mila euro e da 15mila a 28mila euro).

Nell’ambito della legge di stabilità il Consiglio ha approvato il secondo capitolo delle disposizioni per la revisione della spesa pubblica (spending review). Le nuove misure confermano l’azione avviata dal Governo il 5 luglio: razionalizzare la spesa pubblica, migliorare l’efficienza delle amministrazioni e mantenere inalterata la qualità dei servizi per i cittadini (cfr. comunicato stampa n. 38 del 5/6 luglio 2012).

La prima fase della spending ha garantito un risparmio di circa 4,4 miliardi per il 2012, 10,3 miliardi per il 2013 e 11,2 miliardi per il 2014. La spesa censita alla quale fanno riferimento questi risparmi è pari a circa 60 miliardi di acquisto di beni e servizi. Le nuove misure di razionalizzazione della spesa pubblica si basano su un censimento di spesa “aggredibile” pari a circa 50 miliardi: 11 miliardi per l’acquisto di farmaci, 7 miliardi per i dispositivi medici e 32 miliardi di acquisti per gli investimenti. L’importo censito nelle due fasi della spending è di 110 miliardi, circa il 65% della spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi.

A regime, il risparmio derivante dalla spending review è di 3,5 miliardi .

L’analisi del Commissario straordinario per la spending review Enrico Bondi si è avvalsa delle segnalazioni degli oltre 135mila cittadini e associazioni che hanno partecipato alla consultazione pubblica di maggio segnalando sprechi e inefficienze. Le voci di spesa su cui interviene il provvedimento allo scopo di ridurne gli eccessi sono: la reingegnerizzazione della rete di illuminazione pubblica, segnalata da oltre 8000 cittadini e predisposta con il contributo dell’associazione Cielobuio; gli acquisti di beni e servizi non sanitari, segnalati da oltre il 27% dei cittadini che hanno partecipato alla consultazione; il trasporto pubblico locale, oggetto di oltre 2000 segnalazioni; le università; le consulenze per l’informatica (oltre 5000 cittadini hanno scritto suggerendo soluzioni per l’ICT nelle pubbliche amministrazioni); gli affitti e la gestione degli immobili dello Stato (segnalate dal 2% dei cittadini).

Un capitolo importante del provvedimento riguarda i controlli dei bilanci delle Pubbliche Amministrazioni. Il Consiglio dei Ministri il 4 ottobre ha aperto ai controlli in tempo reale dei bilanci della PA (cfr. comunicato stampa n. 48 del 4 ottobre 2012). In particolare verrà rafforzata la capacità di controllo sui bilanci degli enti locali, che farà leva sulla Corte dei Conti, sui servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato e sulla Guardia di Finanza.

Inoltre si sta promuovendo una manutenzione del sistema SIOPE per renderlo uno strumento di controllo di gestione anche sotto l’aspetto economico e tentare di impostare la rilevazione dei consumi, elemento questo sistematicamente assente nei controlli fino ad oggi effettuati.

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo V. Il testo interviene a undici anni di distanza dalla precedente revisione attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L’intervento si è reso necessario viste le criticità emerse nel corso di questi anni; tuttavia, dato il breve spazio di legislatura ancora a disposizione, l’obiettivo è quello di apportare modifiche quantitativamente limitate, ma significative dal punto di vista della regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e le regioni.

L’intervento riformatore si incentra anzitutto sul principio dell’unità giuridica ed economica della Repubblica come valore fondamentale dell’ordinamento, prevedendo che la sua garanzia, assieme a quella dei diritti costituzionali, costituisce compito primario della legge dello Stato, anche a prescindere dal riparto delle materie fra legge statale e legge regionale. E’ la cosiddetta clausola di supremazia presente in gran parte degli ordinamento federali.

Si tende, inoltre, ad impostare il rapporto fra leggi statali e leggi regionali secondo una logica di complementarietà e di non conflittualità; per questo sono previste alcune innovazioni particolarmente incisive. Si inseriscono nel campo della legislazione esclusiva dello Stato alcune materie che erano precedentemente considerazione della legislazione concorrente: il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la disciplina dell’istruzione, il commercio con l’estero, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia.

Inoltre nella competenza statale rientrano anche materie sino ad ora non specificamente individuate nella Costituzione e che sono state oggetto, in questi anni, di contenzioso costituzionale. Si tratta di materie suscettibili di un’autonoma configurazione e riferibili alla competenza esclusiva dello Stato: la disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e la disciplina generale degli enti locali. La materia del turismo è stata altresì trasferita dalla competenza esclusiva delle regioni alla competenza concorrente dello Stato e potrà quindi introdurre una sua disciplina.

Si attribuisce alla legge statale un ruolo più duttile ed ampio nell’area della legislazione concorrente, prevedendo che spetta alla legge dello Stato non più di stabilire i problematici “principi fondamentali”, bensì di porre la disciplina funzionale a garantire l’unità giuridica ed economica della Repubblica. Si dispongono, poi, confini meno rigidi fra potestà regolamentare del Governo e potestà regolamentare delle regioni, prevedendo in modo semplice che lo Stato e le regioni possano emanare regolamenti per l’attuazione delle proprie leggi.

 

4 ottobre Approvato Regolamento CPIA

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 4 ottobre, approva definitivamente il Regolamento per i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti

Di seguito un estratto del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri:

DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO DEI CENTRI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

(…) Il Consiglio ha poi approvato in via definitiva, su proposta del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il provvedimento per la ridefinizione dell’organizzazione didattica dei Centri d’istruzione per gli adulti, compresi i corsi serali. All’approvazione preliminare, data dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2009, sono seguiti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.
Il provvedimento offre anzitutto una risposta importante, attesa da anni, per superare il preoccupante “deficit formativo” della popolazione, che ancora permane in Italia, dove oltre 28 milioni di cittadini adulti sono in possesso, al massimo, di un titolo di studio conclusivo del primo ciclo e oltre l’80% della popolazione adulta non raggiunge il livello 3, ovvero “il livello necessario per garantire il pieno inserimento nella società della conoscenza”. La ridefinizione dell’organizzazione didattica è inoltre giustificata da alcuni importanti cambiamenti demografici. Il primo riguarda la radicale trasformazione della popolazione italiana: l’attuale indice di vecchiaia è già il più alto in Europa. Secondo l’ISTAT la popolazione italiana nel 2050 sarà composta per il 34,4 % da over 65enni (oggi al 19%, mentre all’inizio degli anni ’80 era al 13,1%). Aumenta anche la presenza degli stranieri. Secondo l’ultimo rapporto della Caritas gli stranieri regolari in Italia rappresentano il 7,5% e nei prossimi dieci anni si prevede che raggiungeranno il 10% fino ad arrivare, nel 2050, al 20%. Infine, un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla mobilità sociale che nel nostro Paese è tra le più basse in Europa: più della metà di quanti hanno un genitore con, al massimo, la licenza media tende a riprodurre questa situazione e solo il 5% di questi raggiunge la laurea.
Il sistema didattico attualmente in vigore non è adeguato ad affrontare questi cambiamenti. Gli adulti hanno incontrato, sino ad oggi, molte difficoltà a innalzare i loro livelli di istruzione e formazione, perché l’attuale organizzazione didattica dei corsi per adulti è rigida e ripropone, in larga misura, gli stessi modelli seguiti per i ragazzi con meno di 18 anni, senza alcun riconoscimento delle conoscenze e delle competenze acquisite sul lavoro e nella vita quotidiana dalle persone (come avviene, da tempo, in molti Paesi dell’Ue). Con le nuove norme contenute nel regolamento potrà emergere progressivamente e messo in valore il grande capitale umano, rappresentato dai “saperi sommersi”, di cui sono dotati gli Italiani e coloro che vivono e lavorano nel nostro Paese.
Questi gli strumenti previsti:
1. l’organizzazione per classi è superata dall’organizzazione in due livelli: il primo per il conseguimento della “licenza media” e delle competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione; il secondo, per il conseguimento di un diploma di istruzione tecnica, di istruzione professionale e di liceo artistico;
2. il riconoscimento dei crediti, comunque acquisiti dalle persone, anche nel tempo libero, con la definizione del “Patto formativo individuale”. Ciascun adulto potrà sapere a quale livello si inserisce e quale percorso didattico dovrà seguire. Rispetto ai percorsi per i ragazzi, l’orario è ridotto del 30%. E’ previsto anche l’insegnamento a distanza per il 20% del percorso. Non si dovrà ricominciare dunque nelle materie per le quali l’adulto ha ottenuto riconoscimento di quello che sa;
3. ai Centri d’istruzione per gli adulti possono iscriversi anche i giovani di sedici anni che non hanno assolto all’obbligo di istruzione e gli adulti stranieri per seguire percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, con il rilascio della relativa certificazione necessaria per l’ingresso nel mondo del lavoro;
4. gli organi collegiali dei Centri territoriali saranno diversi da quelli delle scuole ordinarie. Ad esempio, il consiglio di classe sarà sostituito dal consiglio di livello.
I Centri d’istruzione per gli adulti opereranno su base provinciale e organizzeranno i servizi formativi in modo che siano prossimi ai luoghi dove le persone vivono e lavorano, soprattutto attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e altri soggetti del territorio. Ciò consentirà anche alle persone che si trovano in luoghi disagiati di poter accedere ai servizi di istruzione.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme, le Regioni potranno compiere, entro il prossimo dicembre, gli atti di esclusiva competenza per programmare l’istituzione dei centri con i nuovi modelli organizzativi e didattici, che entreranno in vigore a partire dall’anno scolastico 2013/2014.

 

4 ottobre Crescita 2.0 in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 4 ottobre 2012, ha approvato un Decreto Legge contenente “Misure urgenti per l’innovazione e la crescita: agenzia digitale e startup”

Per quanto riguarda l’Istruzione Digitale il DL prevede:

  • Dall’anno accademico 2013/2014 introduzione del fascicolo elettronico dello studente per una gestione più efficiente dell’intera carriera universitaria e favorendo la mobilità tra diversi atenei
  • Adozione progressiva di testi scolastici in versione digitale dall’anno scolastico 2013/2014
  • Creazione dei centri scolastici digitali utilizzando le nuove tecnologie per il collegamento degli studenti in ambiti territoriali particolarmente isolati (ad esempio piccole isole e comunità montane). Tali centri saranno istituiti con apposite convenzioni dal MIUR

Dl Crescita 2.0

Infrastrutture e servizi digitali, creazione di nuove imprese innovative (startup), strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, interventi di liberalizzazione in particolare in campo assicurativo sulla responsabilità civile auto.

Sono questi i capisaldi del secondo “Decreto Crescita” approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, un provvedimento che costituisce un ulteriore e significativo passo in avanti dell’Agenda per la crescita sostenibile del Governo, rappresentando la naturale prosecuzione di quanto fatto nei mesi scorsi.

Le norme del secondo Decreto Crescita puntano, in modo ambizioso, a fare del nostro Paese un luogo nel quale l’innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese.

Con l’applicazione dell’Agenda Digitale, aumentano fortemente i servizi digitali per i cittadini, che potranno avere un unico documento elettronico, valido anche come tessera sanitaria, attraverso il quale rapportarsi con la pubblica amministrazione. Via libera anche alle ricette mediche digitali, al fascicolo universitario elettronico, all’obbligo per la PA di comunicare attraverso la posta elettronica certificata e di pubblicare online i dati in formato aperto e riutilizzabile da tutti. Significativi risparmi di spesa e maggiore efficienza arriveranno dalla digitalizzazione delle notifiche e delle comunicazioni giudiziarie, che assicureranno il mantenimento del principio di prossimità del servizio giustizia nei confronti di cittadini e imprese. Viene inoltre integrato il piano finanziario necessario all’azzeramento del divario digitale per quanto riguarda la banda larga (150 milioni stanziati per il centro nord, che vanno ad aggiungersi alle risorse già disponibili per il Mezzogiorno per banda larga e ultralarga, per un totale di 750 milioni di euro) e si introducono significative semplificazioni per la posa della fibra ottica necessaria alla banda ultralarga.

Per la prima volta, nell’ordinamento del nostro Paese viene introdotta la definizione di impresa innovativa (startup): le nuove misure toccano tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una startup – dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura – ponendo l’Italia all’avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei. Tali norme danno anche seguito a quanto indicato nel Programma Nazionale di Riforma e rispondono a raccomandazioni specifiche dell’Unione Europea che individuano nelle startup una leva di crescita e di creazione di occupazione per l’Italia. La dotazione complessiva subito disponibile è di circa 200 milioni di euro. Una volta a regime, la norma impegnerà 110 milioni di euro ogni anno.

Ulteriori importanti misure vengono assunte sul fronte della defiscalizzazione delle opere infrastrutturali strategiche (tramite l’introduzione di un credito di imposta a valere su Irap e Ires fino al 50%), sull’attrazione degli investimenti diretti esteri (con la costituzione dello sportello unico Desk Italia a cui potranno rivolgersi gli imprenditori stranieri), col rafforzamento del sistema dei Confidi per migliorare l’accesso al credito delle Pmi e con significative liberalizzazioni nel settore assicurativo (introduzione di un “contratto base” comune a tutte le compagnie).

1) Agenda Digitale Italiana

Vengono recepiti nel nostro ordinamento i princìpi dell’Agenda Digitale Europea. L’Italia si dota in questo modo di uno strumento normativo che costituirà una efficace leva per la crescita occupazionale, di maggiore produttività e competitività, ma anche di risparmio e coesione sociale, spinta strutturale per la realizzazione delle strategie, delle politiche e dei servizi di infrastrutturazione e innovazione tecnologica dell’intero Paese.

Ogni anno, il Governo presenterà al Parlamento una relazione aggiornata sull’attuazione dell’agenda digitale italiana.

1.1 Identità digitale e servizi innovativi per i cittadini

• Documento digitale unificato – Carta di identità elettronica e tessera sanitaria (art. 1).

Addio vecchia carta di identità e tessera sanitaria. Al loro posto, i cittadini potranno dotarsi gratuitamente di un unico documento elettronico, che consentirà di accedere più facilmente a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Il documento, che sostituirà progressivamente quelli attualmente circolanti, costituirà il punto di riferimento unitario attraverso cui il cittadino viene registrato e riconosciuto dalle amministrazioni dello Stato.

• Anagrafe unificata, censimento annuale della popolazione e Archivio delle strade (artt. 2, 3).

Per accelerare il processo di informatizzazione della PA e la messa a sistema delle informazioni e dei servizi riguardanti i cittadini, viene istituita l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), un centro unico di gestione dati che subentrerà all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE). Grazie a queste nuove procedure digitali, l’ISTAT inoltre potrà effettuare con cadenza annuale il censimento generale della popolazione e delle abitazioni, realizzando anche l’Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici, utilizzando il conferimento degli indirizzari e degli stradari comunali.

• Domicilio digitale del cittadino e obbligo di PEC per le imprese (artt. 4,5).

Dal 1 gennaio 2013, ogni cittadino potrà scegliere di comunicare con la pubblica amministrazione esclusivamente tramite un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale indirizzo costituirà il domicilio digitale del cittadino e sarà in seguito inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, in modo che possa essere utilizzabile da tutte le amministrazioni pubbliche.

Sullo stesso fronte, le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane avranno l’obbligo di indicare un proprio indirizzo PEC, così da semplificare e ridurre notevolmente tempi e oneri per gli adempimenti burocratici.

1.2 Amministrazione digitale

• Pubblicazione dati e informazioni in formato aperto (art. 9).

I dati e le informazioni forniti dalla pubblica amministrazione dovranno essere obbligatoriamente pubblicati in formato aperto (cd. open data). In questo modo sarà possibile ampliare fortemente l’accesso a informazioni di pubblica utilità, favorendone il riutilizzo per analisi, servizi, applicazioni e soluzioni, con sensibili ricadute dal punto di vista della crescita economico-sociale. Tali dati avranno una licenza d’uso aperta e saranno dunque utilizzabili – in primis da persone affette da forme di disabilità sensoriali – senza alcun tipo di restrizione.

• Biglietti di viaggio elettronici e sistemi di trasporto intelligente (art. 8).

Le amministrazioni titolari di servizi di Trasporto Pubblico Locale promuovono l’adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili, così da ridurre i costi connessi all’emissione dei titoli di viaggio.

Sul fronte della mobilità sostenibile, viene dato un forte impulso ai sistemi di trasporto intelligenti (ITS) per consentire la diffusione di nuovi servizi informativi su traffico e viabilità, sulla prenotazione di aree di parcheggio sicure, sui servizi di emergenza su strada.

• Procedure digitali per acquisto di beni e servizi (art. 6).

Tutte le procedure per l’acquisto di beni e servizi da parte delle PA dovranno essere svolte esclusivamente per via telematica, così da garantire maggiore trasparenza e tempistiche più celeri. Viene inoltre fortemente incentivato il riuso dei programmi informatici da parte delle amministrazioni, consentendo significativi risparmi di spesa.

• Trasmissione obbligatoria di documenti per via telematica (artt. 6,7)

Le comunicazioni tra diverse amministrazioni pubbliche, così come tra PA e privati, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica. L’inadempienza della norma comporterà una responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al personale pubblico inadempiente.

Allo stesso modo, nel settore pubblico, tutte le certificazioni di malattia e di congedo parentale dovranno essere rilasciate e trasmesse per via telematica.

• Pubblicizzazione dei dati della PA (art. 9).

Con l’approvazione dell’art.9 del decreto si introduce un elemento di innovazione strutturale nella gestione del patrimonio informativo pubblico che diventa accessibile e utilizzabile dai cittadini e dalle imprese per promuovere la crescita economica, la partecipazione e la trasparenza amministrativa. Da oggi le amministrazioni italiane rendono disponibili i propri dati in formato digitale, si impegnano a condividere le informazioni che gestiscono e possono, grazie alle tecnologie digitali, coinvolgere, i cittadini, la società civile e il sistema produttivo in un gestione più efficace ed efficiente della cosa pubblica.

1.3 Servizi e innovazioni per favorire l’Istruzione digitale

• Fascicolo elettronico per gli studenti universitari e semplificazione di procedure in materia di università (art. 10).

Dall’anno accademico 2013-2014, verrà introdotto il fascicolo elettronico dello studente, uno strumento che, raccogliendo tutti i documenti, gli atti e i dati relativi al percorso di studi, consentirà la gestione informatizzata dell’intera carriera universitaria. Viene inoltre fortemente favorita la dematerializzazione dei flussi informativi tra gli atenei, facilitando e semplificando la mobilità degli studenti.

• Libri e centri scolastici digitali (art. 11).

A partire dall’anno scolastico 2013-2014, nelle scuole sarà progressivamente possibile adottare libri di testo in versione esclusivamente digitale, oppure abbinata alla versione cartacea.

Dall’anno scolastico 2012-2013, in ambiti territoriali particolarmente isolati (ad esempio piccole isole e comuni montani dove è presente un numero di alunni insufficiente per la formazione di classi) sarà possibile istituire centri scolastici digitali tramite apposite convenzioni con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che consentano il collegamento multimediale e da remoto degli studenti alle classi scolastiche.

1.4 Misure per la Sanità digitale

• Fascicolo sanitario elettronico, cartella e prescrizione medica digitali (artt. 12,13).

Al via il fascicolo sanitario elettronico (FSE), che conterrà tutti i dati digitali di tipo sanitario e sociosanitario del cittadino, raccogliendone di fatto l’intera storia clinica. Il fascicolo verrà aggiornato da diversi soggetti che, nell’ambito del servizio sanitario pubblico, prendono in cura gli assistiti.

In questo senso, le strutture sanitarie pubbliche e quelle private accreditate potranno conservare le cartelle cliniche solo in forma digitale, realizzando così significativi risparmi e semplificazioni. Viene accelerato anche il processo di digitalizzazione delle prescrizioni mediche, definendo tempi certi e uguali su tutto il territorio nazionale.

Si prevede inoltre di estendere la spendibilità delle prescrizioni di farmaceutica (attualmente limitata alla singola regione) a tutto il territorio nazionale.

1.5 Forte impulso per la banda larga e ultralarga

• Azzeramento del divario digitale, interventi per la diffusione delle tecnologie digitali (art. 14).

Viene confermato l’obbiettivo di azzerare il divario digitale, portando la connessione a almeno 2 mbps nelle zone non ancora coperte e nelle aree a fallimento d’impresa. Alle risorse rese già disponibili per il Mezzogiorno (circa 600 milioni) si aggiungono ora ulteriori 150 milioni di euro per finanziare gli interventi nelle aree del centro-nord.

Vengono fortemente semplificate alcune procedure e adempimenti autorizzatori per favorire la diffusione della banda ultralarga, anche tramite wireless, e delle nuove tecnologie di connessione. Per quanto riguarda gli scavi per la posa della fibra ottica, è prevista l’esenzione della tassa per l’occupazione del suolo e del sottosuolo. Gli operatori di tlc avranno assicurato l’accesso alle parti comuni degli edifici per le operazioni di posa della fibra.

1.6 Moneta e fatturazione elettronica

• Pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni (art. 15).

E’ introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, così come per gli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici, di accettare pagamenti in formato elettronico, a prescindere dall’importo della singola transazione. Le stesse amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali e nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento.

• Utilizzo della moneta elettronica (art. 15).

I soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, saranno tenuti, dal 1 gennaio 2014, ad accettare pagamenti con carta di debito (ad esempio, bancomat). Con decreti ministeriali (ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze) verranno disciplinati gli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati dall’attuazione della disposizione. I pagamenti elettronici potranno essere eventualmente effettuati anche tramite tecnologie mobili.

1.7 Giustizia digitale

• Biglietto di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (art. 16).

Vengono introdotte disposizioni per snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni in modo da rendere più efficienti i servizi in ambito giudiziario tra cittadini e imprese.

In particolare, nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle cancellerie o delle segreterie degli uffici giudiziari verranno effettuate esclusivamente per via telematica, quando il destinatario è munito di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero quando la parte costituita in giudizio personalmente abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.

La stessa procedura è prevista per le notificazioni a persona diversa dall’imputato, nell’ambito dei processi penali.

• Modifiche alla legge fallimentare (art. 17).

Attraverso l’uso della posta elettronica certificata e di tecnologie online, le comunicazioni dei momenti essenziali della procedura fallimentare avverranno per via telematica. Tra questi: a) la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento; b) le comunicazioni ai creditori da parte del curatore; c) la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori.

Per quanto riguarda l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la disposizione concernerà il flusso di comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento) e tra commissario giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato preventivo) e tra commissario liquidatore e creditori (nella liquidazione coatta amministrativa).

Infine, viene resa obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte di ciascun creditore nella domanda di ammissione al passivo.

• Sinergia con l’VIII PQ Horizon 2020 (art. 19)

L’art. 19 promuove la definizione di grandi progetti di ricerca e innovazione su temi strategici e in linea con il programma europeo Horizon2020, con l’obiettivo di promuovere sinergie tra sistema produttivo, di ricerca ed esigenze sociali.

Lo scopo e’ di spostare in avanti la frontiera dell’innovazione attraverso appalti innovativi e precommerciali per servizi di ricerca in modo da sviluppare soluzioni industriali innovative non ancora presenti sul mercato e che rispondono alle esigenze espresse da pubbliche amministrazioni.

• Comunità intelligenti (art. 20)

L’art 20 disegna l’architettura tecnica, di governo e di processo per la gestione delle comunita’ intelligenti e dei servizi e dati da queste prodotte. Le comunita’ intelligenti sono partecipative, promuovono l’emersione di esigenze reali dal basso, l’innovazione sociale e prevedono meccanismi di partecipazione, inclusione sociale e efficienza delle risorse – attraverso il riuso e la circolazione delle migliori pratiche. Un sistema di valutazione e monitoraggio garantisce che le comunita’ rispettino gli impegni presi attraverso uno statuto periodicamente rivisto, allo scopo di verificare e massimizzare l’impatto del progresso tecnologico sul territorio.

2) Norme per favorire la nascita e la gestione di imprese innovative (startup).

Le misure introducono per la prima volta nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup). Tali norme sono coerenti con gli obiettivi previsti dal programma Nazionale di Riforma 2012 e con le strategie di sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo definite a livello europeo. Si intende in tal modo contribuire alla diffusione di una cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità, alla promozione della mobilità sociale, della trasparenza e del merito, alla creazione di occupazione qualificata, soprattutto giovanile. La Per le startup vengono messi subito a disposizione circa 200 milioni di euro, tra i fondi stanziati dal decreto sotto forma di incentivi e fondi per investimento messi a disposizione dalla Fondo Italiano Investimenti della Cassa Depositi e Prestiti. Nelle prossime settimane, con un apposito decreto ministeriale, saranno stanziate ulteriori risorse per nuove imprese presenti nel Mezzogiorno. La norma, a regime, impegnerà 110 milioni di euro ogni anno per incentivare le imprese startup.

• Startup innovativa e incubatore certificato: cosa sono e a cosa servono (art.25).

Per la prima volta nell’ordinamento italiano vengono introdotti la definizione e gli specifici requisiti della nuova impresa innovativa (startup).

In particolare, queste le caratteristiche della startup innovativa:

o la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche;

o la società deve essere costituita e operare da non più di quarantotto mesi;

o deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

o il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;

o non deve distribuire o aver distribuito utili;

o deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

o non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre la startup deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30 per cento del maggiore tra il costo e il valore della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro; essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.

La norma definisce anche l’incubatore certificato di imprese startup innovative, qualificandolo come una società di capitali di diritto italiano, o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative. I requisiti che gli incubatori devono possedere sono legati alla disponibilità di risorse materiali e professionali per svolgere tale attività.

Viene infine istituita un’apposita sezione del Registro delle Imprese con l’iscrizione obbligatoria per le startup innovative e gli incubatori certificati così da garantirne la massima pubblicità e trasparenza.

• Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio (art. 26).

Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle startup, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte le seguenti facoltà:

o Facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo. Durante i primi anni di attività, ci possono essere frequenti episodi in cui le perdite intaccano il capitale per oltre un terzo a causa dei costi di avvio e degli investimenti iniziali, una più flessibile gestione degli obblighi di ricapitalizzazione può essere molto utile.

o Facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S.r.l. istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi.

o Facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S.r.l., consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.

o Facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity).

Vengono anche ridotti gli oneri per l’avvio della startup innovativa e dell’incubatore certificato, attraverso l’esonero dai diritti di bollo e di segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.

• Remunerazione con strumenti finanziari della startup innovativa e dell’incubatore certificato (art. 27).

Viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l’assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un’impresa startup.

• Rapporto di lavoro subordinato nelle startup innovative (art. 28).

Le startup usufruiranno di apposite disposizioni contrattuali per poter instaurare rapporti di lavoro subordinato che abbiamo maggiore flessibilità operativa, soprattutto nella fase di avvio dell’attività di impresa. Nello specifico, sarà possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata variabile tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi, con possibilità di rinnovi senza soluzione di continuità, prorogabili ulteriormente una sola volta fino al termine di applicazione della normativa specifica per le startup (ossia, 48 mesi). Una volta decorsi i termini previsti, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato ed è escluso espressamente che la collaborazione possa continuare in altre fattispecie di lavoro subordinato o in modo “fittiziamente” autonomo.

• Incentivi all’investimento in startup innovative (art. 29).

Per rafforzare la crescita e la propensione all’investimento in imprese startup innovative, è fondamentale cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva fiscale. Si è stabilito pertanto che per gli anni 2013, 2014 e 2015 è consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in imprese startup innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati.

• Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online (art. 30).

Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). La vigilanza viene affidata alla Consob, che è delegata ad emanare la disciplina secondaria al fine di tutelare gli investitori diversi da quelli professionali. In particolare, la disciplina dovrà assicurare che una parte dell’offerta debba essere sottoscritta da investitori professionali o da altri investitori specializzati nel venture capital, nonché prevedere un meccanismo di tutela degli investitori non professionali nel caso in cui i soci di controllo della startup cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta.

Per quanto riguarda l’accesso al credito, le startup potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

• Sostegno all’internazionalizzazione (art. 30).

Vengono incluse anche le imprese startup innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia.

La disposizione individua puntualmente tali servizi: l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

• Gestione della crisi nell’impresa startup innovativa e attività di controllo (art. 31).

L’intervento disciplina il fenomeno della crisi aziendale delle startup innovative, tenendo conto dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d’innovazione. Dato l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle startup si vuole indurre l’imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell’iniziativa. La scelta è quella di sottrarre le startup alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

Per facilitare l’avvio di startup si prevede che, una volta decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai relativi soci non siano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.

Per vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina dettata dal decreto in materia di startup innovative, il ministero dello Sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale della spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza.

• Pubblicità e valutazione dell’impatto delle misure (art. 32).

Il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il ministero dello Sviluppo Economico, promuoverà una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione e alle materie disciplinate dal decreto.

L’ISTAT provvederà alla raccolta e all’aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una valutazione dell’impatto – in particolare sui temi della crescita, dell’occupazione e dell’innovazione – delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di startup innovative.

Il ministro dello Sviluppo economico dovrà presentare entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di startup innovative, mettendo in rilievo soprattutto l’impatto di tali norme sulla crescita e l’occupazione.

La prima relazione successiva all’entrata in vigore del presente decreto dovrà essere presentata entro il primo marzo 2014.

3) Ulteriori misure per la crescita.

3.1. Credito di imposta al 50% per la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 33).

Viene introdotto un credito di imposta come contributo pubblico alla realizzazione di opere strategiche e di importo superiore a 500 milioni di euro, che potranno in questo modo raggiungere l’equilibrio finanziario altrimenti non conseguibile.

Il credito potrà arrivare fino al limite massimo del 50% a valere sull’Ires e sull’Irap in relazione alla costruzione e gestione dell’opera. La disposizione è valida fino al 31 dicembre 2015.

In questo modo sarà possibile favorire la realizzazione di un considerevole numero di grandi infrastrutture, senza incidere sulle entrate erariali e per di più stimolando un indotto positivo anche per le entrate pubbliche.

3.2 Sportello Unico per l’Attrazione di Investimenti Esteri (art. 35).

Viene costituito un unico punto di coordinamento stabile, tempestivo ed efficace per i soggetti imprenditoriali a cui potranno far riferimento i soggetti imprenditoriali che abbiano intenzione di realizzare investimenti di tipo produttivo e industriale sul territorio italiano.

Lo sportello farà capo al ministero dello Sviluppo economico e coordinerà tutti gli altri soggetti che operano nel settore, avvalendosi anche del supporto di personale proveniente dall’ICE e dall’Agenzia INVITALIA, senza generare così ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La promozione del made in Italy sui mercati internazionali sarà rafforzata grazie al fatto che Simest potrà partecipare al capitale di apposite società commerciali aventi sede anche in Italia.

3.3 Misure per il rafforzamento dei confidi (art. 36).

La norma proposta – che non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato – è volta a consentire ai confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il ruolo di sostegno all’accesso al credito delle piccole e medie imprese, divenuto fondamentale nel corso della crisi.

Viene riconosciuto ai confidi la possibilità di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo provvedimento. Sono introdotte misure per rendere più facilmente applicabile il nuovo regime a supporto dell’accesso al mercato dei capitali da parte di società non quotate, regime introdotto dal primo decreto crescita.

3.4 Proroga per progetto “carbone pulito” e per “superinterrompibilità” elettrica (art.34)

Proroga di un anno (dal 31-12-2012 al 31-12-2013) per la realizzazione del progetto cosiddetto “carbone pulito” (Carbosulcis). E proroga di tre anni (fino al 31-12-2015) del servizio per la cosiddetta “superinterrompibilità” elettrica per la Sicilia e la Sardegna.

4) Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario

4.1. Misure per l’individuazione e il contrasto delle frodi assicurative (art. 21).

La norma, riprendendo varie proposte di iniziativa parlamentare, affida all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) la cura della prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relative alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

L’IVASS realizzerà un archivio informatico integrato attraverso il quale sarà più facile individuare indici di anomalia e di possibili frodi. Lo stesso Istituto potrà segnalare tali anomalie alle Autorità giudiziarie e incentivare azioni di indagine utilizzando il veicolo della vigilanza assicurativa.

4.2 Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo (art. 22).

Vengono abolite nel Codice delle Assicurazioni Private le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste dal contratto.

Si riporta da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle polizze vita “dormienti”, ridotto nel 2008 a soli due anni, termine che si è rivelato del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell’intestatario.

Verrà inoltre definito, attraverso un decreto del ministro delle Sviluppo Economico, uno schema di “contratto base” di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell’adempimento di assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell’offrirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per i vari servizi aggiuntivi.

La norma prevede anche l’introduzione di una disciplina che obblighi le compagnie di assicurazione a predisporre sui propri siti aree riservate attraverso le quali consentire ai propri clienti di verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio, secondo procedure simili agli attuali sistemi di home banking.

Al fine di favorire la concorrenza nel settore si consente agli intermediari di poter collaborare con altri soggetti iscritti al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori e sancendo la nullità di ogni patto contrario tra compagnia assicurativa ed intermediario.

4.3 Misure per l’iscrizione al registro delle Imprese ulteriori misure di semplificazione per le società di mutuo soccorso (art. 23).

La disposizione si propone di aggiornare una normativa piuttosto datata (le Società di Mutuo Soccorso sono ancora disciplinate da una legge del 1886) e lacunosa in molte sue parti, per consentire a tali particolari società di svolgere con maggiore efficacia i propri compiti nel campo socio-sanitario e previdenziale, garantendo procedure pubblicitarie più certe oltre che il definitivo avvio di un sistema di vigilanza efficace.

In attesa di una riforma organica della disciplina, viene risolta un’importante questione interpretativa prescrivendo in termini univoci e chiari la necessità di previa iscrizione delle Società di mutuo soccorso al registro delle imprese. Oltre a semplificare questa iscrizione viene inoltre resa automatica l’ iscrizione presso l’Albo nazionale delle società cooperative, in una sezione che si istituirà espressamente dedicata alle SMS.

Una delle novità della proposta è poi quella relativa alla cosiddetta “mutualità mediata”, in virtù della quale si rende possibile anche ad una Società di mutuo soccorso di aderire in qualità di socio ad un’altra analoga società a condizione che lo statuto lo preveda espressamente e che i membri, persone fisiche di tali enti giuridici, siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società di mutuo soccorso. In tal modo si consentirà alle S.M.S. di minori dimensioni (e per tali motivi in condizioni di non poter erogare i servizi istituzionali) di continuare a svolgere la loro funzione in campo socio-sanitario.

20 settembre Audizione Ministro in 7a Camera

Il 20 settembre, dalle ore 16.30, si svolge, nella 7a Commissione della Camera, l’audizione del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, professore Francesco Profumo, sulle problematiche concernenti l’avvio dell’anno scolastico 2012-2013, con particolare riferimento allo svolgimento del preannunciato concorso per il reclutamento dei docenti

24 agosto Sistema Nazionale Valutazione e Assunzioni in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 24 agosto, approva in prima lettura uno schema di DPR relativo al “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione“, di cui aveva avviato l’esame nella seduta del 10 agosto.
Approvati anche tre decreti presidenziali recanti l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere dirigenti scolastici, personale docente, personale tecnico-amministrativo e direttori amministrativi.
Il MIUR annuncia inoltre che è prevista per il 24 settembre la pubblicazione di un bando di concorso, per titoli ed esami, su base regionale, finalizzato alla copertura di 11.892 cattedre nelle scuole statali di ogni ordine e grado, risultanti vacanti e disponibili; altrettanti posti saranno messi a disposizione dal Miur attingendo dalle attuali graduatorie.

Di seguito i comunicati stampa del CdM e del MIUR:

Il Consiglio dei Ministri ha poi esaminato e approvato 4 decreti presidenziali in tema di pubblica istruzione.
Il primo decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, riguarda l’istituzione e la disciplina del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le scuole paritarie, definendone finalità, struttura e modalità di funzionamento.
Il Sistema di valutazione si basa sull’attività di collaborazione di tre istituzioni: l’Invalsi (l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione), che assume il coordinamento funzionale dell’intera procedura di valutazione; l’Indire (l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), che sostiene le scuole nei piani di miglioramento; gli Ispettori, che collaborano nella fase di valutazione esterna delle scuole.
Uno dei perni di questa riforma è costituito dall’autovalutazione delle scuole, determinata sulla base di dati forniti dal sistema informativo del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, dall’Invalsi e dalle stesse scuole. Questa analisi sarà contenuta in un Rapporto di autovalutazione da cui successivamente l’Invalsi desumerà gli indicatori che consentiranno di individuare le istituzioni scolastiche da sottoporre alla valutazione esterna, coordinata dagli ispettori.
In base ai risultati del Rapporto, la scuola definirà un piano di miglioramento avvalendosi anche del sostegno dell’Indire, o della collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Gli esiti del procedimento di valutazione non hanno l’obiettivo di sanzionare o premiare, ma intendono rendere pubblico il rendimento della scuola in termini di efficacia formativa. Lo scopo è attivare un processo di miglioramento sistematico e complessivo dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, che deve essere mirato soprattutto a innalzare i livelli di apprendimento degli studenti e a dotarli di conoscenze e competenze essenziali per operare scelte consapevoli per il loro futuro. Il sistema permetterà anche di comprendere il valore dell’azione di coordinamento dei dirigenti scolastici.
L’intervento normativo, dalla cui attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, completa il processo di decentramento dell’Amministrazione a favore delle autonomie scolastiche, divenute operative dal 2000, e permette di dotarle di uno strumento di validazione del loro operato, secondo le migliori esperienze internazionali. In quest’ottica, il Sistema di valutazione costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere un esercizio responsabile dell’autonomia da parte di tutte le istituzioni scolastiche e formative. Inoltre, permette di colmare il ritardo che il nostro Paese ha accumulato, rispetto agli altri Paesi europei, perché fornisce una risposta all’impegno preciso richiesto dall’Europa di sostenere, con un programma di ristrutturazione, le scuole che hanno fatto registrare risultati insoddisfacenti.
Il decreto sarà successivamente sottoposto, per i prescritti pareri, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni parlamentari. Contemporanemanete all’acquisizione dei pareri degli organi consultivi, si aprirà un percorso di consultazioni e confronto sul testo con gli operatori del mondo della scuola, con le realtà associative rappresentanti i genitori, gli studenti e la società civile, nonché con i sindacati del comparto e con le forze politiche.

I successivi tre decreti, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, e su richiesta del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, autorizzano il MIUR ad assumere a tempo indeterminato, a partire dall’anno scolastico 2012-2013 dirigenti scolastici, personale docente, personale tecnico-amministrativo e direttori amministrativi.
Le autorizzazioni ad assumere sono il risultato di una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità del servizio educativo e scolastico, nell’ottica dell’avvio di una regolare programmazione pluriennale, che dia più certezze e prospettive ai giovani che si affacciano sul mercato del lavoro in questo delicato settore. Le autorizzazioni mirano inoltre ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse del personale dirigenziale, docente e ATA per migliorare il funzionamento e contenere i costi di settore, anche alla luce delle nuove disposizioni di spending review (confronta DL 95/2012).
In particolare, per quanto riguarda il comparto Scuola, le assunzioni di dirigenti scolastici e di docenti e personale educativo – che dovranno essere effettuate entro il 31 agosto 2012, al fine di consentire un ordinato avvio dell’anno scolastico – rientrano nel programma triennale di assunzioni nel comparto scuola 2011-2013 e sono necessarie per garantire le esigenze di funzionalità del servizio scolastico. Le assunzioni riguardano:
– 1.213 unità di dirigenti scolastici;
– 134 trattenimenti in servizio di dirigenti scolastici, solo per l’anno scolastico 2012/2013 (si ricorda che i trattenimenti in servizio sono da considerare, sotto l’aspetto finanziario, assimilabili a nuove assunzioni);
– 21.112 unità di personale docente ed educativo.
Per quanto concerne invece il comparto dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica le assunzioni garantiranno le esigenze di funzionalità delle Accademie e dei Conservatori di Musica. Si tratta di:
– 60 docenti di I e II fascia, per incarichi di insegnamento;
– 280 unità di personale tecnico-amministrativo (di cui 149 assistenti amministrativi e 131 coadiutori);
– 3 unità di direttore amministrativo – EP/2 (mobilità intercompartimentale).

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Miur, approvati in CdM quattro decreti: Sistema nazionale di valutazione e nuove assunzioni
Nuovo concorso per 11.892 docenti, il primo dal 1999 

(Roma, 24 agosto 2012) Il Consiglio dei Ministri di oggi ha esaminato e approvato quattro decreti presidenziali in tema di pubblica istruzione, riguardanti il regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione e l’autorizzazione al Miur ad effettuare assunzioni di: dirigenti scolastici, docenti e personale educativo; docenti per le Accademie e i Conservatori di Musica; personale tecnico-amministrativo e tre unità di direttore amministrativo per il settore AFAM.
Queste azioni rientrano nella più ampia e complessiva azione del Miur a favore dell’istruzione e della formazione. Un’azione che si articola anche in: procedure per l’abilitazione nazionale dei docenti universitari, un piano straordinario per l’assunzione di professori universitari associati, reclutamento di docenti della scuola tramite concorso.

DPR recante autorizzazione al Miur ad assumere a tempo indeterminato, per l’a.s. 2012 – 2013, 1213 dirigenti scolastici, a trattenere in servizio 134 dirigenti scolastici per l’a.s. 2012/2013, ad assumere 21.112 unità di personale docente ed educativo

Le assunzioni di dirigenti scolastici e di docenti e personale educativo autorizzate dal DPR per l’a.s. 2012/2013 rientrano nel programma triennale di assunzioni nel comparto scuola 2011-2013 per rispondere al fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità del servizio scolastico. Tali assunzioni devono essere effettuate entro il 31 agosto 2012 al fine di consentire un ordinato avvio dell’anno scolastico. Con riferimento ai dirigenti scolastici, oltre all’assunzione di 1213 unità (risultati vincitori del recente concorso), sono stati autorizzati 134 trattenimenti in servizio di presidi con 65 anni di età per l’assoluta necessità di coprire i numerosi posti che risulteranno vacanti al 1° settembre 2012.

DPR recante l’autorizzazione al Miur ad assumere 60 docenti di I e II fascia per le Accademie e i Conservatori di Musica

Le assunzioni di docenti di I e II fascia autorizzate dal DPR per l’anno accademico 2012/2013 rispondono al fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Infatti, alla data del 1° novembre 2012 cesseranno dal servizio 214 docenti di prima e seconda fascia. Rispetto a queste nuove vacanze di organico 60 posti saranno ricoperti con l’assunzione autorizzata dal DPR dei docenti iscritti nelle graduatorie nazionali; le restanti cattedre vacanti saranno attribuite con incarichi a tempo determinato annuale.

DPR recante l’autorizzazione al Miur – Direzione generale per l’Alta formaziona artistica, musicale e coreutica, ad assumere 280 unità di personale tecnico –amministrativo (149 assistenti amministrativi e 131 coadiutori) e 3 unità di direttore amministrativo – EP/2 a seguito di mobilità intercompartimentale

Le assunzioni del personale tecnico – amministrativo e delle unità di direttore amministrativo autorizzate dal DPR per l’anno accademico 2012/2013 rispondono all’esigenza di garantire un corretto avvio dell’anno accademico per le Accademie e i Conservatori. Infatti, le assunzioni autorizzate servono a coprire quota parte delle vacanze di organico che si determineranno a seguito di cessazioni dal servizio del personale al 1° novembre 2012.

DPR recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione

Questo DPR, proposto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, riguarda l’istituzione e la disciplina del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le scuole paritarie, definendone finalità, struttura e modalità di funzionamento, in linea con le migliori prassi internazionali.
Il Sistema di valutazione si basa sull’attività di collaborazione di tre istituzioni: l’Invalsi (l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione), che assume il coordinamento funzionale dell’intera procedura di valutazione; l’Indire (l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), che sostiene le scuole nei piani di miglioramento; gli Ispettori, che collaborano nella fase di valutazione esterna delle scuole.
Uno dei perni di questa riforma è costituito dall’autovalutazione delle scuole, determinata sulla base di dati forniti dal sistema informativo del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, dall’Invalsi e dalle stesse scuole. Questa analisi sarà contenuta in un Rapporto di autovalutazione da cui successivamente l’Invalsi desumerà gli indicatori che consentiranno di individuare le istituzioni scolastiche da sottoporre alla valutazione esterna, coordinata dagli ispettori.
In base ai risultati del Rapporto, la scuola definirà un piano di miglioramento avvalendosi anche del sostegno dell’Indire, o della collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Gli esiti del procedimento di valutazione non hanno l’obiettivo di sanzionare o premiare ma intendono rendere pubblico il rendimento della scuola in termini di efficacia formativa. Lo scopo è attivare un processo di miglioramento sistematico e complessivo dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, che deve essere mirato soprattutto a innalzare i livelli di apprendimento degli studenti e a dotarli di conoscenze e competenze essenziali per operare scelte consapevoli per il loro futuro. Il sistema permetterà anche di comprendere il valore dell’azione di coordinamento dei dirigenti scolastici.
L’intervento normativo, dalla cui attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, completa il processo di decentramento dell’Amministrazione a favore delle autonomie scolastiche, divenute operative dal 2000, e permette di dotarle di uno strumento di validazione del loro operato. In quest’ottica, il Sistema di valutazione costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere un esercizio responsabile dell’autonomia da parte di tutte le istituzioni scolastiche e formative. Inoltre, permette di colmare il ritardo che il nostro Paese ha accumulato rispetto agli altri Paesi europei, perché fornisce una risposta all’impegno preciso richiesto dall’Europa di sostenere, con un programma di ristrutturazione, le scuole che hanno fatto registrare risultati insoddisfacenti.
Il decreto sarà successivamente sottoposto, per i prescritti pareri, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni parlamentari. Contemporaneamente all’acquisizione dei pareri degli organi consultivi, si aprirà un percorso di consultazioni e confronto sul testo con gli operatori del mondo della scuola, con le realtà associative rappresentanti i genitori, gli studenti e la società civile, nonché con i sindacati del comparto e con le forze politiche.

Procedure abilitazione nazionale docenti universitari

Dopo l’emanazione dei due bandi per la formazione delle commissioni nazionali per l’abilitazione al ruolo di professore di I e II fascia e per i candidati, si avvicinano le prime scadenze per l’avvio dell’operatività delle procedure: 1) il 28 agosto scadranno i termini per la presentazione da parte dei professori ordinari in servizio presso le Università italiane delle candidature a far parte delle commissioni nazionali; 2) il 3 settembre scadranno i termini per l’eventuale ritiro della candidatura. Si tratta complessivamente di 184 commissioni nazionali che saranno formate a seguito dell’accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari da parte dell’ANVUR e successivo sorteggio nell’ambito delle liste di idonei formate per ciascun settore concorsuale. Per quanto riguarda i candidati sarà possibile presentare la domanda entro il 20 novembre attraverso la procedura telematica predisposta dal Ministero e accessibile dal sito dedicato all’abilitazione nazionale.

Piano straordinario di assunzione professori universitari associati

Per l’anno in corso si prevede l’assegnazione agli atenei della seconda tranche di risorse destinate alla chiamata di professori di II fascia per un importo di 15 milioni di euro relativo al 2012 pari ad una spesa annua a regime di 90 milioni di euro. Tali risorse consentiranno l’assunzione di un numero di professori di II fascia compreso tra 2.500 e 3.000. Si ricorda che l’assegnazione della tranche 2012 sarà ripartita tra tutte le università statali con perequazione per quelle che sono state escluse dal riparto dell’anno 2011. Il Decreto di riparto terrà inoltre conto dei risultati della didattica e della ricerca di ogni università e del grado di virtuosità relativo alla spesa del personale. Il decreto di assegnazione delle risorse predisposto dal Miur di concerto con il Mef sarà sottoposto per il previsto parere delle competenti commissioni parlamentari agli inizi del mese di settembre.

Reclutamento docenti della scuola tramite procedura concorsuale

E’ prevista per il 24 settembre la pubblicazione di un bando di concorso, per titoli ed esami, su base regionale, finalizzato alla copertura di 11.892 cattedre nelle scuole statali di ogni ordine e grado, risultanti vacanti e disponibili; altrettanti posti saranno messi a disposizione dal Miur attingendo dalle attuali graduatorie. La procedura concorsuale avverrà secondo modalità innovative per favorire l’ingresso nella scuola di insegnanti giovani, capaci e meritevoli. Visto l’elevato numero di potenziali candidati, vi sarà una prova selettiva da svolgersi alla fine di ottobre, su una batteria di test uguale per tutte le classi di concorso. A gennaio sarà svolta la prova scritta (consistente anche in una prova strutturata di verifica delle competenze disciplinari), in modo da avere i tempi per svolgere la prova orale (con l’inserimento di una simulazione di una lezione per verificare l’abilità didattica) e pubblicare le graduatorie in tempo utile per l’immissione in ruolo per l’a.s. 2013/2014. A questo primo bando seguirà un secondo entro maggio 2013, disciplinato dalle nuove regole di reclutamento, attualmente in fase di preparazione.

24 agosto Obiettivo Crescita

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 24 agosto, ha esaminato le proposte di tutti i ministeri per realizzare un’azione coordinata per raggiungere il traguardo della crescita.

Di seguito il comunicato stampa:

Obiettivo crescita: mobilitato l’intero Governo

Una giornata intera dedicata alla riflessione su come mobilitare tutte le energie per raggiungere l’obiettivo della crescita. Il 24 agosto ha visto tutti i Ministri riuniti per analizzare la situazione economica internazionale e nazionale, valutare i margini per un intervento efficace, confrontare le opinioni e le esperienze maturate da ciascun ministro nei mesi passati al fine di definire un’azione coordinata per raggiungere il traguardo della crescita.
Su sollecitazione del Presidente Mario Monti, la discussione è stata introdotta dal Ministro per lo sviluppo economico, infrastrutture e trasporti Corrado Passera che ha fatto il punto sulle politiche già avviate e in parte realizzate dal suo dicastero e ha prospettato le direttrici che creeranno le condizioni strutturali affinché il Paese ritorni a crescere e ad essere competitivo.
Ciascun Ministro è intervenuto contribuendo con idee, suggerimenti e proposte specifiche. Il risultato è una strategia coerente di misure che, nei prossimi mesi, rafforzeranno e completeranno l’azione sin qui condotta per introdurre nel sistema economica italiano più efficienza, più produttività, più competitività, anche alla luce delle raccomandazioni rivolte all’Italia nel quadro del “Semestre europeo”.
Le principali componenti della strategia sono: il recupero del gap infrastrutturale, anche attraverso l’attrazione di capitali privati; la spinta all’innovazione tecnologica e all’internazionalizzazione delle imprese; la creazione di un contesto favorevole alla nascita di start up, soprattutto da parte dei giovani; gli investimenti nel capitale umano promuovendo l’apprendimento permanente e valorizzando il merito; la riduzione degli oneri burocratici a favore di cittadini e imprese; l’attenzione a una crescita sostenibile ed eco-compatibile.
Tutte queste azioni dovranno svolgersi nel rispetto delle compatibilità finanziarie e dei vincoli europei, come è stato illustrato rispettivamente dal Ministro dell’economia e finanziarie Vittorio Grilli e dal Ministro per gli Affari Europei Enzo Moavero.
A conclusione della discussione il Presidente Monti ha chiesto a tutti i Ministri l’indicazione precisa delle scadenze per la traduzione in atto delle rispettive iniziative.

7 agosto Spending Review alla Camera

Il 7 agosto l’Aula della Camera approva definitivamente il disegno di legge (C. 5389) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, già approvato dal Senato il 31 luglio, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Il 30 luglio l’Aula del Senato esamina il DdL di conversione in Legge del testo comprendente i decreti-legge in materia di spending review (ddl 3396) e di dismissioni del patrimonio pubblico (ddl 3382),.

Il 24 luglio la 7a Commissione del Senato esprime parere favorevole con condizioni e osservazioni sul DdL di conversione in Legge del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati” (spending review).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

espresso apprezzamento per le misure di contenimento della spesa pubblica, purchè esse si inseriscano un circolo virtuoso di riduzione degli sprechi e delle spese improduttive,

considerato che, fra le norme di carattere generale, impattano comunque sui settori di competenza:
– l’articolo 1, che reca disposizioni dirette a ridurre la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di beni e servizi, in particolare rafforzando il sistema degli acquisti tramite CONSIP;
– l’articolo 2, che dispone la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e norma la eventuale conseguente soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento, includendo anche gli enti di ricerca, l’Agenzia spaziale italiana (ASI), il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l’Ente autonomo esposizione universale di Roma e gli enti lirici, facendo tuttavia (al comma 4) salva la disciplina di settore per il personale scolastico e dell’alta formazione musicale, artistica e coreutica;
– l’articolo 3, recante razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per localizzazioni passive;
– l’articolo 4, che contiene misure sulla messa in liquidazione e privatizzazione di società in house che svolgono servizi nei confronti della Pubblica amministrazione, norme circa la composizione dei consigli di amministrazione di tali società, una più ampia applicazione del principio della selezione competitiva per l’individuazione di beni e servizi strumentali all’attività della Pubblica amministrazione, limiti di assunzioni nelle società pubbliche, nonché il divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e le società statali;
– l’articolo 5, che reca disposizioni volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni;
– l’articolo 7, commi da 12 a 15, che prevede disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013. In particolare per quanto riguarda il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le riduzioni di spesa da conseguire sono, in termini di saldo netto da finanziare, pari a 182,9 milioni nell’anno 2013, 172,7 milioni nell’anno 2014 e 225,5 milioni nell’anno 2015; circa il Ministero per i beni e le attività culturali tali riduzioni ammontano, per i tre anni suddetti, rispettivamente a 55,6 milioni di euro, 51,4 milioni di euro e 63,5 milioni di euro;
– l’articolo 12, comma 19, chereca disposizioni procedimentali in materia di riordino, trasformazione, soppressione o messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato;
– l’articolo 14, comma 9, secondo cui, ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall’esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea;
– l’articolo 19, comma 1, che ridetermina le funzioni fondamentali dei comuni, tra cui quelle relative all’edilizia scolastica e all’organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
– l’articolo 23, comma 2, che estende all’esercizio finanziario 2013 la disciplina del 5 per mille dell’IRPEF;

tenuto conto delle norme specifiche inerenti gli ambiti di competenza, quali:

– l’articolo 6, comma 20, che introduce due disposizioni: la prima pone il tetto massimo di 2.000 agli ambiti territoriali scolastici a decorrere dal 2013, con conseguente riduzione della spesa per compensi ai revisori dei conti ed eventualmente di altre spese di funzionamento (nell’anno scolastico 2010-2011 il numero degli ambiti territoriali scolastici è stato pari a 2.928); la seconda affida ai revisori dei conti degli ambiti territoriali scolastici anche lo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei;
– l’articolo 7, comma 18, che riduce di 39 milioni di euro per l’anno 2012 la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (cosiddetto “fondo Letta”), di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, a suo tempo istituito al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Lo stesso Fondo è peraltro incrementato, in virtù dell’articolo 23, comma 8, di 700 milioni di euro per l’anno 2013;
– l’articolo 7, commi da 27 a 32, secondo cui, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predisporrà un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, degli studenti e delle famiglie: dall’anno scolastico 2012-2013, perciò, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avverranno esclusivamente on line, le pagelle saranno redatte in formato elettronico, saranno adottati registri di classe on line e le comunicazioni alle famiglie e agli alunni saranno inviate in formato elettronico;
– l’articolo 7, commi da 33 a 36, che assoggettano le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale;
– l’articolo 7, comma 37, che dispone la confluenza nel “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e nel “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” dei seguenti stanziamenti: il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”; la quota parte del “Fondo destinato all’attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della legge n. 53 del 2003”; l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge finanziaria 2007;
– l’articolo 7,comma 38,secondo cui il pagamento del personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici sarà effettuato con un meccanismo simile a quello utilizzato per il pagamento del cedolino unico, in modo che tali spese non saranno più pagate a carico dei bilanci delle scuole;
– l’articolo 7, commi 39 e 40, che stabilisce che le contabilità speciali scolastiche non siano più alimentate dal 1° gennaio 2013 e siano soppresse dal 2016;
– l’articolo 7, comma 41, che specifica che il contributo dello Stato agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti (pari, a legislazione vigente, a 62,7 milioni di euro) sia assegnato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio;
– l’articolo 7, comma 42, secondo cui la contribuzione universitaria degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di 1° e 2° livello non potrà eccedere il 20 per cento dell’importo dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero; gli atenei che superassero tale limite dovranno destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti. Al riguardo, benché la Relazione tecnica affermi che la nuova disposizione non determina automaticamente alcun incremento di contribuzione a carico degli studenti, si registra tuttavia un triplice aggravio: infatti, il 20 per cento sarà sostenuto solo dagli studenti regolari, riguarderà non solo il Fondo per il finanziamento ordinario ma tutti i finanziamenti statali e ad esso si aggiungerà il contributo degli studenti fuori corso (pari al 65 per cento circa degli iscritti) per i quali non è previsto alcun massimale;
– l’articolo 8, che persegue invece riduzioni di spesa da parte degli enti pubblici diversi da quelli territoriali fra cui ricadono, per quanto riguarda il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ASI, CNR, INFN, INAF, INGV, INRIM e INVALSI. In complesso la riduzione per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è, per l’anno 2012, pari a 19,2 milioni di euro (di cui 9,1 riguardanti INFN) e, a decorrere dal 2013, di 51,2 milioni di euro (di cui 24,4 a carico di INFN). In proposito, si rimarca che la riduzione degli stanziamenti a carico degli enti di ricerca per gli anni successivi al 2012 è piuttosto anomala, in quanto non è ancora stata fissata l’entità del Fondo ordinario per quegli anni e che il definanziamento non si estende ad altri enti di ricerca, ricadenti nella sfera di competenza di altri Ministeri;
– l’articolo 12, commi da 24 a 28, che riguardano invece la liquidazione della Società ARCUS SpA con un vantaggio per il bilancio dello Stato che la Relazione tecnica si riserva tuttavia di valutare a consuntivo. Si prevede anzitutto la nomina di un commissario liquidatore, con il compito di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso affidate alla Società, per le quali siano sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, nonchè il trasferimento al Ministero di tutti i beni residuanti dalla liquidazione di ARCUS;
– l’articolo 12, commi 29 e 30, che detta le modalità con cui assegnare la quota parte (fino al 3 per cento) del Fondo infrastrutture destinata ai beni e alle attività culturali fino al 2016;
– l’articolo 12, commi da 31 a 38, che dispone la soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e l’istituzione del Centro sperimentale di cinematografia, quale nuovo Istituto centrale afferente alla Direzione generale per il cinema; contestualmente, è soppresso l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. Quanto alla Cineteca nazionale, le sue funzioni e strutture sono trasferite alla Società Istituto Luce di Cinecittà;
– l’articolo 14, commi 3 e 4, che dispone che le università (e parallelamente gli enti di ricerca, come tutte le altre amministrazioni centrali) potranno procedere al ricambio del turn over nel triennio 2012-2014 nella misura di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell’anno precedente. Tale limite è elevato al 50 per cento per l’anno 2015 e al 100 per cento per l’anno 2016;
– l’articolo 14, comma 11, che reca due novelle al testo unico sull’istruzione: la lettera a) comporta una riduzione di 30 unità (da 100 a 70) del contingente di personale scolastico sia amministrativo che docente comandato presso gli uffici del Ministero degli affari esteri a Roma; la lettera b) dispone una riduzione di 776 unità (da 1.400 a 624) del limite massimo di personale scolastico impegnato presso le scuole italiane all’estero, nelle scuole europee e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere;
– l’articolo 14, commi 13-15, che contiene disposizioni relative al personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che transita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto nei ruoli del personale ATA con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico;
– l’articolo 14, comma 16, che stabilisce che per “aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica”, ai fini dell’applicazione dei parametri per l’assegnazione dei dirigenti scolastici, si intendono quelle nelle quali sono presenti minoranze di lingua madre straniera;
– l’articolo 14, commi da 17 a 21, recante una disciplina a regime riguardante l’utilizzo dei docenti che, al termine delle operazioni di mobilità, risultano in esubero;
– l’articolo 14, comma 22, che introduce una norma interpretativa in tema di mansioni superiori, stabilendo che la delega ai docenti di compiti da parte del dirigente scolastico non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie;
– l’articolo 14, comma 27, secondo cui a partire dal 2012 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a ripartire il fondo per il rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia;
– l’articolo 23, comma 3, che autorizza per l’anno 2013 la spesa di 10 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute;
– l’articolo 23, comma 4, che incrementa di 90 milioni di euro la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti di onore e l’erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge n. 147 del 1992;
– l’articolo 23, comma 5, che autorizza, a decorrere dall’anno 2013, la spesa di 103 milioni di euro affinché i comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, e in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti;

rimarcato che tutte le misure di revisione della spesa, quanto mai indifferibili, devono essere articolate in modo tale da non comportare alcun pregiudizio in termini di fruizione dei servizi da parte dei cittadini;

manifestata tuttavia preoccupazione per i tagli agli enti locali, che rischiano di compromettere l’avvio del prossimo anno scolastico, stanti le rilevanti competenze delle autorità locali ad esempio in tema di edilizia scolastica;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che:

1. all’articolo 7, comma 37, siano salvaguardate le specifiche finalità dei Fondi, fra cui quello per l’offerta formativa, che il decreto-legge fa confluire in due Fondi di carattere generale;
2. all’articolo 8, comma 4, sia mantenuto più elevato possibile il volume di investimenti sugli enti di ricerca;
3. all’articolo 12, comma 19, sia reintrodotto il parere parlamentare sui regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione degli enti pubblici;
4. all’articolo 12, comma 26, al personale a tempo indeterminato della soppressa Società ARCUS siano assicurate uniformi misure di tutela rispetto a quello della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, parimenti soppressa. Si lamenta infatti che i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione delle qualifiche dirigenziali) della soppressa Società ARCUS siano liquidati al più tardi entro il termine del periodo di commissariamento, previsto per il 31 dicembre 2013, mentre per gli analoghi rapporti in essere con la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia si dispone giustamente il transito, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali;
5. gli interventi sulla spesa pubblica locale non pregiudichino il doveroso svolgimento delle funzioni in materia scolastica.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

a) in merito all’articolo 7, comma 42, in materia di limite massimo delle tasse studentesche, a fini di maggiore chiarezza si suggerisce di prevedere il calcolo del 20 per cento sul complesso dei trasferimenti statali, anziché solo su quelli correnti, stante l’ambiguità di quest’ultima definizione. Si ritiene inoltre opportuno precisare che il superamento del predetto 20 per cento non è di norma consentito; esso può avvenire solo in via eccezionale. Si raccomanda infine di mantenere espressamente la gradualità della tassazione rispetto al reddito, anche per la contribuzione a carico degli studenti stranieri e fuori corso;
b) in ordine all’articolo 12, comma 38, si raccomanda di evitare la soppressione dell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, che svolge funzioni rilevanti di servizio pubblico e tutela;
c) con riferimento all’articolo 14, commi 3 e 4, relativi al blocco del turn over per università ed enti di ricerca, si evidenzia che – per quanto riguarda le università – i limiti alle assunzioni si riferiscono all’intero sistema statale, mentre l’attribuzione a ciascuna università del contingente di assunzioni è effettuata con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012. Al riguardo, si coglie peraltro l’occasione per suggerire di espungere dal suddetto articolo 7 il rinvio ad un DPCM per la definizione dei parametri assunzionali. Tale previsione, oltre ad eccedere rispetto ai principi e criteri fissati dalla legge di delega n. 240 del 2010, risulta infatti lesiva dell’autonomia universitaria, costituzionalmente garantita, che può trovare un limite solo in norme poste a livello legislativo. Si invita inoltre a riconsiderare il blocco delle assunzioni quanto meno per i ricercatori a tempo determinato, con riferimento all’anno 2012;
d) in merito all’articolo 14, commi 13-15, si manifestano perplessità in ordine al passaggio del personale docente inidoneo a mansioni inferiori e all’ipotesi che non vi sia capienza di posti disponibili;
e) quanto all’articolo 14, comma 16, si prende atto della disposizione, osservando peraltro che la legge n. 482 del 1999 sulle minoranze linguistiche non fa distinzione fra quelle di lingua madre straniera e le altre;
f) circa l’articolo 23, comma 3, si lamenta che i contributi ivi disposti in favore delle università non statali legalmente riconosciute siano inferiori a quelli erogati negli ultimi anni e si raccomanda di reperire risorse aggiuntive da dedicare al settore;
g) con riguardo all’articolo 23, comma 4, recante integrazione del finanziamento per le borse di studio, si esprime rammarico per la contrazione di risorse rispetto agli anni passati e si raccomanda di reperire risorse aggiuntive da dedicare al settore.

Dal 12 luglio le Commissioni del Senato sono impegnate nell’esame del DdL di conversione in Legge del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati” (spending review)

27 luglio IRC in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 27 luglio, ha preso atto dell’Intesa tra MIUR e CEI sulle nuove indicazioni per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione.

Il 28 giugno 2012 è stata firmata l’intesa tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Conferenza episcopale italiana sulle nuove indicazioni per l’insegnamento della religione cattolica (Irc) nel secondo ciclo di istruzione. L’intesa, in conformità con la riforma della scuola secondaria superiore entrata in vigore dall’anno scolastico 2010-2011, prevede che la proposta didattica per l’Irc si differenzi per i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.
Nello specifico, anche per l’Irc, sul modello delle altre discipline di insegnamento, la strategia didattica mira a individuare le competenze che lo studente dovrebbe raggiungere al termine di ciascun periodo didattico.

20 luglio Province e Festività in CdM

Il Consiglio dei ministri, riunitosi il 20 luglio 2012, ha definito i criteri per il riordino delle province e la questione del calendario delle festività e delle celebrazioni nazionali.

Di seguito un estratto del comunicato stampa:

Il Consiglio ha definito i criteri per il riordino delle province – dimensione territoriale e popolazione residente – previsti dal decreto sulla spending review (cfr. comunicato stampa del 5 luglio “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”). In base ai criteri approvati, i nuovi enti dovranno avere almeno 350mila abitanti ed estendersi su una superficie territoriale non inferiore ai 2500 chilometri quadrati.
Nei prossimi giorni il Governo trasmetterà la deliberazione al Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito in ogni Regione e composto dai rappresentanti degli enti territoriali (in mancanza, la deliberazione verrà trasmessa all’organo regionale di raccordo tra Regione ed enti locali). La proposta finale sarà trasmessa da CAL e Regioni interessate al governo, il quale provvederà all’effettiva riduzione delle province promuovendo un nuovo atto legislativo che completerà la procedura.
Le nuove province eserciteranno le competenze in materia ambientale, di trasporto e viabilità (le altre competenze finora esercitate dalle Province vengono invece devolute ai Comuni, come stabilito dal decreto “Salva Italia”). La soppressione delle province che corrispondono alle Città metropolitane – 10 in tutto, tra cui Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze – avverrà contestualmente alla creazione di queste (entro il 1° gennaio 2014).
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato la questione del calendario delle festività e delle celebrazioni nazionali. Il decreto legge n. 138, approvato dal precedente Governo nell’agosto 2011, prevede infatti che, a decorrere dall’anno 2012, il Presidente del Consiglio stabilisca ogni anno le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguenti ad accordi con la Santa sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno.
Il Consiglio ha deciso di non procedere all’accorpamento delle festività per tre ragioni. Anzitutto perché, secondo le stime della Ragioneria generale, la misura non dà sufficienti garanzie di risparmio, contrariamente a quanto indicato dalla norma (che individua nel risparmio di spesa la propria finalità principale).
Inoltre, perché a differenza di quanto indicato dal decreto legge del 2011 nella parte in cui fa riferimento a “diffuse prassi europee”, non esistono in Europa previsioni normative di livello statale che accorpino le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni. In alcuni Paesi (ad esempio la Germania, l’Austria e la Spagna) la celebrazione delle festività dei Santi Patroni rientra nell’autonoma determinazione delle autorità locali che le fanno coincidere col giorno a questi dedicato nel calendario gregoriano. Nei Paesi anglosassoni – ad esempio in Irlanda e in Scozia – i Santi Patroni delle principali città sono riconosciuti e celebrati, con giornate festive stabilite a livello statale.
Infine, perché l’attuazione della misura nei confronti dei lavoratori privati violerebbe il principio di salvaguardia dell’autonomia contrattuale, con il rischio di aumentare la conflittualità tra lavoratori e datori di lavoro.

10 luglio Risoluzione 7a Senato su Sentenza Corte Costituzionale 147/12

Il 26 giugno, il 4 ed il 10 luglio la 7a Commissione del Senato esamina la Sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 4 giugno 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

(7a Senato, 26 giugno 2012) Il relatore RUSCONI (PD), nel sottolineare l’urgenza della procedura in titolo, anche a fronte dell’imminente incontro fra Governo e Regioni, tiene anzitutto a precisare che la Corte costituzionale ha sanzionato solo il metodo, non anche il merito, della norma approvata dal precedente Governo. Ciò sgombra il campo, a suo avviso, da possibili polemiche, in considerazione della più ampia maggioranza che sostiene il Governo attualmente in carica. La Consulta ha infatti eccepito che, trattandosi di competenza concorrente, occorreva un maggior coinvolgimento delle Regioni, cui doveva essere lasciato ogni intervento di dettaglio, riconoscendo tuttavia il diritto dello Stato di ridurre il numero dei dirigenti scolastici per conseguire risparmi di spesa.
Poiché peraltro la sentenza interviene a piani di dimensionamento pressoché completati, egli preannuncia l’intenzione di proporre che per l’anno scolastico 2012-2013 gli organici siano mantenuti inalterati, ancorché elaborati sulla base di una norma dichiarata illegittima. Ciò, al fine di garantire quanto meno certezza al mondo della scuola. Anticipa indi la proposta di procedere ad una audizione della Conferenza Stato-Regioni, onde sviluppare un confronto circa i parametri da adottare per l’anno scolastico successivo.
Entrando nel merito della sentenza n. 147 del 2012, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, egli precisa che essa fa seguito a ricorsi promossi da sette Regioni (Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata), le quali ritenevano la norma lesiva del loro ambito di competenza legislativa.
In particolare, riferisce che la disposizione impugnata aveva ad oggetto la rete scolastica e il dimensionamento delle scuole: essa disponeva infatti l’obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l’aggregazione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi dovevano raggiungere per acquisire l’autonomia; soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Nel riepilogare anzitutto la ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di istruzione in virtù della riforma del Titolo V della Costituzione, rammenta che la Consulta ha ben individuato – già con la sentenza n. 200 del 2009, confermata dalla sentenza n. 147 – la distinzione tra la competenza esclusiva dello Stato circa le norme generali sull’istruzione e la competenza concorrente delle Regioni sui principi fondamentali in materia di istruzione. Nel primo ambito – competenza esclusiva – rientrano «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali». Afferiscono invece alla competenza concorrente «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell’istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d’istruzione che caratterizza le norme generali sull’istruzione e, dall’altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione), dell’intervento del legislatore regionale». A giudizio della Corte, dunque, l’organizzazione della rete scolastica si inquadra nell’insieme delle competenze concorrenti delle Regioni.
Il relatore precisa poi che detta materia è stata disciplinata dal Legislatore con diverse norme, da ultimo con il decreto-legge n. 112 del 2008 (articolo 64, comma 4-quater), che riconosceva la competenza delle Regioni salvo il rispetto di parametri fissati con d.P.R. n. 233 del 1998. Sottolinea pertanto come all’atto di emanazione dell’articolo 19, comma 4, le Regioni avevano già provveduto all’approvazione dei piani regionali di dimensionamento in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2011-2012, secondo lo schema di cui al citato d.P.R. n. 233 del 1998.
Egli riferisce quindi che la Corte, dopo aver rilevato l’ambiguità della disposizione impugnata, la quale non esclude l’ipotesi di soppressioni pure e semplici, pur regolando solo quelle finalizzate all’aggregazione, l’ha ritenuta rientrante nella competenza concorrente, per cui lo Stato poteva stabilire esclusivamente i principi fondamentali. A detta della Corte, infatti, “l’aggregazione negli istituti comprensivi, unitamente alla fissazione della soglia rigida di 1.000 alunni, conduce al risultato di ridurre le strutture amministrative scolastiche ed il personale operante all’interno delle medesime, con evidenti obiettivi di risparmio; ma, in tal modo, essa si risolve in un intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale”. Fa notare altresì come il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica emerga, con ancor maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l’autonomia.
Non è stata perciò accolta, prosegue il relatore, la tesi dell’Avvocatura dello Stato secondo cui la norma aveva finalità di carattere generale in quanto volta al contenimento della spesa pubblica, da un lato, e dall’altro fissava requisiti minimi per l’autonomia delle scuole, facendo parte così della competenza esclusiva statale.
Egli puntualizza poi che è stata invece giudicata costituzionalmente legittima la successiva disposizione, di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, parimenti impugnata dalle Regioni. Tale norma, secondo cui alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero inferiore a 600 unità (ridotto a 400 per le scuole site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzare da specificità linguistiche) non possono essere assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato, ma debbono essere coperte con incarichi di reggenza, pur incidendo a sua volta in modo significativo sulla rete scolastica, è stata ritenuta legittima dalla Corte in quanto non sopprime i posti di dirigente, limitandosi a prevederne una diversa modalità di copertura. Osserva del resto che i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali, non regionali; il titolo di competenza esclusiva statale prevale perciò sul titolo di competenza concorrente. Il perseguimento della finalità di contenimento della spesa pubblica attraverso un diverso criterio di assegnazione dei dirigenti scolastici rientra infatti pienamente – ad avviso della Corte – nell’ambito di competenza esclusiva dello Stato.
Tenuto conto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, reputa infine necessario capire quali scenari si prefigurano per il prossimo anno scolastico. Nel far presente che le Regioni hanno già dato seguito alla norma, ora censurata, per la formazione degli organici, rimarca che risulterebbe alquanto problematico riscorporare ora gli istituti aggregati. Rende quindi noto con sollievo che le Regioni – di cui ripropone l’audizione – hanno responsabilmente dichiarato che manterranno inalterata la situazione per l’anno scolastico 2012-2013, in ossequio ad un principio di buon andamento dell’amministrazione, salvo però intervenire per l’anno successivo.
Soffermandosi su alcuni dati, il relatore riferisce indi che i piani di dimensionamento della rete scolastica, con decorrenza dal 1° settembre 2012, adottati dalle Regioni, hanno prodotto una riduzione di 1.013 istituzioni scolastiche, benché non tutte le Regioni abbiano ultimato i propri piani.
A seguito di tali interventi, emerge la seguente distribuzione per numero di alunni: fino a 300: 105 scuole; fino a 400: 309 scuole; fino a 500: 489 scuole; fino a 600: 805 scuole; fino a 700: 1.168 scuole; da 701 a 1.100: 4.331 scuole; da 1.101 a 1.300: 1.110 scuole; da 1.301 a 1.500: 533 scuole; da 1.501 a 1.700: 163 scuole; da 1.701 a 1.900: 54 scuole; da 1.901 a 2.100: 16 scuole; oltre 2.100: 5 scuole, per un totale nazionale di 9.088 scuole.
È evidente peraltro, prosegue il relatore, che il disagio conseguente all’accorpamento in un unico istituto di oltre un migliaio di alunni è diverso in un piccolo comune ovvero in un’area più vasta, nella quale occorra coprire maggiori distanze.
Egli pone perciò l’accento sulla necessità di individuare un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell’ambito del quale ciascuna possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio. A suo giudizio, esso deve essere basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna Regione e, dall’altro, sull’esigenza di contenimento della spesa pubblica. Ciò permetterebbe alle Regioni di definire la propria rete scolastica autonomamente, senza dover rispettare un numero di alunni uguale per tutte le scuole, dimensionando queste ultime a seconda delle diverse realtà territoriali.
Tenuto conto che il rapporto medio nazionale, dopo gli accorpamenti del 2012-2013, è pari a 860 alunni per scuola, per un totale di 8.617 istituti scolastici, egli propone il parametro di 900 alunni, con il quale gli istituti scolastici salirebbero a 8.692. Lo scarto sarebbe pertanto assai contenuto, pari ad appena poche decine di scuole, mentre l’autonomia delle Regioni sarebbe salvaguardata.

Il sottosegretario Elena UGOLINI conferma che per domani è previsto un incontro con le Regioni dedicato all’avvio del prossimo anno scolastico. In quella sede, sarà probabilmente convenuto di lasciare immutati gli organici per il 2012-2013, mentre sarà avviata una discussione per rivedere i parametri a partire dal 2013-2014. Ritiene pertanto assai utile ogni indicazione che sarà fornita al riguardo dal Senato.

 

(7a Senato, 4 luglio 2012) Riprende l’esame sospeso nella seduta del 26 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva del senatore Rusconi. Fa presente altresì che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha appena svolto l’audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Nel dibattito interviene quindi la senatrice SOLIANI (PD), la quale sottolinea l’importanza dell’autonomia scolastica che trae origine dalla legge n. 59 del 1997. Dopo aver ricordato gli effetti negativi del decreto-legge n. 112 del 2008 in tema di dimensionamento della rete scolastica, ritiene che la sentenza n. 147 della Corte costituzionale rappresenti un’occasione unica per interloquire con le Regioni sul piano della gestione concreta dell’autonomia.
Nel richiamare poi la giurisprudenza della Corte in materia, registra con piacere che il giudice relatore della pronuncia in esame è Sergio Mattarella, uno dei protagonisti di un momento evolutivo di rilievo per il processo che ha condotto all’autonomia scolastica.
Afferma peraltro che gli aspetti fondamentali della pronuncia della Consulta attengono, da un lato, alla necessità che lo Stato concerti con le Regioni le modalità di organizzazione della rete scolastica e, dall’altro, all’imprescindibile rispetto dell’autonomia, in virtù della quale non è possibile un intervento di dettaglio in ambiti di legislazione concorrente.
Giudica altresì interessante il criterio della dimensione longitudinale degli istituti comprensivi, in luogo di un mero parametro numerico, onde consentire alle Regioni di tener conto delle rispettive peculiarità. Osserva del resto come la consistenza delle scuole rappresenti un valore per le comunità di riferimento.
Nel ribadire l’importanza della concertazione e dell’autonomia, si interroga quindi sulla capacità delle Regioni di non produrre squilibri eccessivi nell’attuazione del dimensionamento. Precisa inoltre che la sentenza ha ribadito la competenza statale sul personale scolastico e dirigenziale, in ossequio ad un principio di parità di trattamento per tutti gli studenti italiani. Ciò non toglie tuttavia la possibilità di un’assegnazione del personale, in particolare di quello dirigenziale, che sia funzionale e flessibile per assicurare le specificità territoriali.
Reputa pertanto che lo Stato debba indicare le condizioni per l’attuazione dell’autonomia, anche ai fini del bilancio, tenendo comunque presente che vi saranno presumibilmente dei tagli ulteriori agli uffici periferici del Ministero, data la situazione in costante trasformazione.
Nell’auspicio che tali considerazioni siano recepite nello schema di risoluzione del relatore, giudica assai utile offrire delle prospettive concrete per l’attuazione della sentenza per l’anno scolastico 2013-2014, cogliendo così l’occasione per dare degli indirizzi all’Esecutivo. Ritiene infine che la sentenza raccolga l’intero patrimonio di cultura istituzionale e politica acquisito finora.

Il senatore ASCIUTTI (PdL) attribuisce un particolare merito alla pronuncia della Corte nella misura in cui essa ha posto l’attenzione sul rapporto tra lo Stato e le Regioni in questa materia. Invita peraltro a considerare il particolare contesto attuale, che vede le Regioni in seria difficoltà nella gestione della propria sfera di competenza attribuita dal Titolo V. Registra infatti criticamente una sorta di impossibilità tecnica di funzionamento, che potrà condurre ad una nuova centralizzazione oppure ad una più spiccata autonomia.
Ritiene comunque che qualora il personale scolastico rientrasse nelle competenze regionali vi sarebbe un aumento dei costi, come accade già in altri settori.
Concorda pertanto con la piena autonomia, purché ad essa consegua la responsabilità, in modo che lo Stato non debba poi sopperire alle negligenze delle amministrazioni regionali. Rammenta altresì che già dal 1997 si è legiferato in materia di dimensionamento, su cui si potrà dunque riflettere alla luce della summenzionata sentenza n. 147.
Nel ribadire nuovamente la competenza esclusiva statale sul personale direttivo delle scuole, si augura che possano essere date indicazioni precise alle Regioni sul percorso da intraprendere, ponendo al centro l’autonomia e in particolare l’organico funzionale. Si interroga conclusivamente sulla capacità delle Regioni di assumersi in concreto la responsabilità per il personale docente, che implicherebbe comunque un ripensamento del Titolo V della Costituzione.

In una breve interruzione la senatrice Vittoria FRANCO (PD) precisa che in base al testo vigente della Costituzione la gestione del personale scolastico rientra nella sfera di legislazione esclusiva dello Stato.

Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) esprime un giudizio senz’altro positivo sulla sentenza n. 147, ravvisando l’assoluta coerenza nella giurisprudenza della Corte in materia di limiti della legislazione statale rispetto a quella concorrente. Cita poi gli ambiti riservati allo Stato per quanto riguarda le norme generali sull’istruzione, concordando altresì con il senatore Asciutti circa la necessità di trasferire competenze solo previa responsabilizzazione e indicazione degli obiettivi, anche per quanto concerne il piano finanziario. Rammenta del resto che un principio analogo è stato seguito in occasione dell’esame della legge n. 240 del 2010 sull’università, che ha tentato proprio di coniugare autonomia e responsabilità.
Riallacciandosi alla puntualizzazione della senatrice Vittoria Franco, ritiene che sull’assunzione di personale non vi sia un preclusione netta a che possano subentrare le Regioni.

Dopo che la senatrice Vittoria FRANCO (PD) ha ribadito la sfera di competenza statale sul personale scolastico, il PRESIDENTE ricorda il contenuto dell’articolo 117, nonché dell’articolo 33, secondo comma, della Costituzione in materia di istruzione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell’esame.

 

(7a Senato, 10 luglio 2012) Riprende l’esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso, durante la quale – ricorda il PRESIDENTE – si è conclusa la discussione generale.

Replica il relatore RUSCONI (PD), registrando con soddisfazione la consonanza degli interventi nel dibattito rispetto ai contenuti dell’audizione dei rappresentati della Conferenza delle Regioni. A tale ultimo riguardo esprime un particolare apprezzamento alla disponibilità delle Regioni ad attuare la sentenza secondo il principio di sussidiarietà verticale e di gradualità, ferma restando la necessità di utilizzare parametri unici.
Illustra quindi uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale sono individuati alcuni impegni di carattere generale indirizzati all’Esecutivo, per quanto concerne le modalità del confronto con le amministrazioni regionali e la certezza dei criteri. In seconda battuta, fa presente di aver suggerito la previsione di parametri considerati come media regionale, come del resto richiesto anche dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in modo da rispettare le diverse realtà territoriali. Osserva infine che, a fronte di un parametro di 910 alunni a legislazione vigente e una media regionale pari a 861 alunni, potrebbe essere proposta la soglia di 900 alunni.

Il sottosegretario Elena UGOLINI ritiene che lo schema di risoluzione sia coerente con quanto il Ministero si è impegnato a realizzare con le amministrazioni regionali. Ribadisce infatti che l’anno scolastico 2012-2013 inizierà senza cambiamenti rispetto alla sentenza della Corte, mentre la pronuncia della Consulta si attuerà a partire dal 2013-2014. In questo caso il Dicastero assegnerà un contingente di dirigenti scolastici alle Regioni, le quali saranno chiamate a decidere le modalità di distribuzione in relazione alle diverse esigenze, nel rispetto degli studenti e della natura del territorio.

Il senatore ASCIUTTI (PdL) si dichiara d’accordo con l’impostazione della risoluzione, manifestando tuttavia il dubbio che nella definizione del parametro non sia adeguatamente considerato il diverso peso che la natura del territorio gioca all’interno di ciascuna Regione. Afferma infatti che, accanto al numero di alunni, dovrebbe essere previsto anche un collegamento con la specificità territoriale.

Il sottosegretario Elena UGOLINI osserva che le considerazioni del senatore Asciutti possono essere ricomprese nella considerazione dei parametri come media regionale.

Il relatore RUSCONI (PD) condivide la fondatezza delle affermazioni del senatore Asciutti, ricordando comunque che le Regioni si sono dichiarate disponibili ad aggiustamenti e compensazioni, secondo un principio di solidarietà e di sussidiarietà verticale, tanto più che esse sono assai differenti fra loro. Proponendo dunque la soglia di 900 alunni e alla luce delle dichiarazioni rese dalle amministrazioni regionali, potrà essere agevolmente individuata una soluzione equilibrata e graduale per tutte. L’eventuale maggiore precisione nella elaborazione dei parametri deve quindi a suo avviso essere lasciata alla concertazione tra Governo e Regioni.

Il senatore ASCIUTTI (PdL) fa presente che la presunta compensazione tra le Regioni si basa su un dato volontario e presuppone comunque un problema territoriale.

Il senatore PROCACCI (PD) concorda con le osservazioni del senatore Asciutti, sottolineando come accanto al numero di alunni e all’esigenza di contenimento della spesa pubblica, vada previsto anche un criterio oggettivo che tenga conto delle caratteristiche del territorio, come ad esempio la densità abitativa. Occorre infatti dare certezza e chiarezza onde poter poi assicurare una gestione coerente e non traumatica.
Nel dare atto alle Regioni di un atteggiamento di responsabilità per quanto riguarda la non applicazione della sentenza per il prossimo anno, chiede a sua volta che si modifichi la bozza di risoluzione inserendo esplicitamente l’aspetto territoriale nella predisposizione dei criteri.

Anche la senatrice SOLIANI (PD) condivide la sollecitazione del senatore Asciutti, paventando che il dato numerico esclusivamente quantitativo degli alunni non sia sufficiente a rappresentare le diversità territoriali. Chiede inoltre che venga preso in considerazione anche un ulteriore parametro, relativo alla coerenza didattica della scuola con il sistema generale di istruzione.

Il presidente POSSA (PdL) manifesta perplessità sul punto n. 4) degli impegni di carattere generale di cui alla lettera A. Ritiene infatti che i risparmi debbano essere ottenuti celermente, in un’ottica che mal si concilia con la gradualità. Concorda perciò con la fissazione di un parametro che rispetti l’autonomia regionale, ma pone al tempo stesso l’accento sull’esigenza di conseguire rapidamente i risparmi.

Il senatore de ECCHER (PdL) ravvisa una contraddizione nel summenzionato punto 4). Osserva infatti che la prevista gradualità dei processi di dimensionamento contrasta con l’asserita volontà di non sottoporre le istituzioni scolastiche a continui mutamenti.

Il senatore PITTONI (LNP) fa presente che l’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sulla spending review, limita la tutela delle minoranze linguistiche a quelle di lingua madre straniera, discriminando così quelle che sono parlate solo in Italia. Ciò, nonostante che la legge n. 482 del 1999 disponga una tutela unitaria per tutte le minoranze. Poiché ciò ha una sua rilevanza nell’attribuzione delle dirigenze scolastiche, chiede di inserire un richiamo alla piena tutela di tutte le minoranze al punto 1) degli impegni di dettaglio di cui alla lettera B.

Il senatore MILONE (PdL) osserva che, laddove si preveda l’incrocio di più parametri, occorre stabilire un tetto massimo ed uno minimo anziché individuare un dato numerico unico.

Preso atto dei suggerimenti avanzati, il relatore RUSCONI (PD) si dichiara disponibile a sopprimere il punto n. 4) degli impegni di carattere generale di cui alla lettera A, nonché a modificare il punto 1) degli impegni di dettaglio di cui alla lettera B nel senso di tenere conto anche delle caratteristiche dei territori, nonché della coerenza delle scelte didattiche delle scuole rispetto al sistema nazionale.

Il presidente POSSA (PdL) rileva che la coerenza didattica delle scuole non può che rientrare fra i criteri con cui le Regioni distribuiscono il contingente di dirigenti scolastici loro attribuito dallo Stato.

Concorda il senatore ASCIUTTI (PdL).

Il senatore PITTONI (LNP) rinnova la richiesta di introdurre una esplicita tutela di tutte le minoranze linguistiche al punto 1) degli impegni di dettaglio di cui alla lettera B.

Il senatore de ECCHER (PdL) esprime netta contrarietà a tale proposta.

A giudizio del senatore ASCIUTTI (PdL) detta tematica deve essere affrontata nella sua sede propria, rappresentata dal decreto-legge sulla spending review.

Conviene il senatore VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Egli coglie altresì l’occasione per dichiararsi d’accordo con la prospettiva di assegnare alle Regioni un contingente fisso di dirigenti scolastici, calcolato sulla base delle esigenze di risparmio pubblico, nell’ambito del quale possono essere compiute le scelte di competenza regionale.

Il relatore RUSCONI (PD) modifica conclusivamente la bozza di risoluzione precedentemente illustrata in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice SOLIANI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo soddisfazione per l’ampio recepimento delle indicazioni contenute nella sentenza n. 147 della Corte costituzionale. Non va infatti dimenticato, osserva, che sono in gioco diritto costituzionali di primaria importanza, atteso che il dimensionamento della rete scolastica deve consentire a ciascun allievo le medesime opportunità di istruzione.

Anche il senatore ASCIUTTI (PdL) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ringraziando il relatore per aver accolto la sua richiesta di modifica.

Il senatore PITTONI (LNP) si dichiara disponibile a votare a favore, purchè sia inserito il riferimento alla tutela di tutte le minoranze linguistiche. Trova del resto inconcepibile che la Commissione non condivida tale tematica.

Il relatore RUSCONI (PD), pur comprendendo la rilevanza della problematica sollevata dal senatore Pittoni, osserva che essa non è pertinente con l’argomento in esame. Nel manifestare perciò piena disponibilità ad affrontarla nell’ambito del decreto-legge sulla spending review, dichiara di non modificare ulteriormente la bozza di risoluzione presentata.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, e previa dichiarazione di astensione del senatore PITTONI (LNP), la Commissione accoglie a maggioranza la bozza di risoluzione del relatore.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOC. VII, N. 165 (Doc.VII-bis, n. 1)

La Commissione,

premesso che con la sentenza n. 147 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, avente ad oggetto la rete scolastica e il dimensionamento delle scuole;

tenuto conto che la norma censurata disponeva l’obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l’aggregazione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi dovevano raggiungere per acquisire l’autonomia; soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

rilevata la ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di istruzione in virtù della riforma del Titolo V della Costituzione come delineata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui:

– nella competenza esclusiva rientrano «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali»;

– alla competenza concorrente afferiscono invece «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell’istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d’istruzione che caratterizza le norme generali sull’istruzione e, dall’altro, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione), dell’intervento del legislatore regionale»;

osservato dunque che, a giudizio della Corte, l’organizzazione della rete scolastica si inquadra nell’insieme delle competenze concorrenti delle Regioni, in quanto si tratta di un intervento di dettaglio, mentre la scelta di un diverso criterio di assegnazione dei dirigenti scolastici rientra pienamente nell’ambito di competenza esclusiva dello Stato, essendo i dirigenti scolastici dipendenti pubblici statali;

preso atto con favore che, poiché la pronuncia di illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, interviene a piani di dimensionamento pressoché completati, le Regioni hanno responsabilmente dichiarato che manterranno inalterata la situazione per l’anno scolastico 2012-2013, in ossequio ad un principio di buon andamento dell’amministrazione, salvo però intervenire per l’anno successivo;

considerata la necessità di provvedere a dare attuazione alla sentenza a partire dall’anno scolastico 2013-2014;

rilevato che la sentenza è un’occasione unica per interloquire con le Regioni sul piano della gestione concreta dell’autonomia, tanto più che l’autonomia scolastica è strettamente collegata a quella regionale;

ritenuto che il disagio conseguente all’accorpamento in un unico istituto di oltre un migliaio di alunni è diverso in un piccolo comune ovvero in un’area più vasta, nella quale occorra coprire maggiori distanze;

impegna il Governo:

A. Sul piano generale

1. a prevedere il superamento di criteri rigidi, inaugurando una nuova fase di confronto nella quale raggiungere un’ampia condivisione con le amministrazioni regionali sugli obiettivi per la riorganizzazione della rete scolastica da porre in essere in tempi ragionevoli;

2. ad avviare una riflessione comune sugli organici, ponendo criteri oggettivi per quantificare un bisogno condivisibile, al fine di trovare una convergenza progressiva in una logica di solidarietà e di sussidiarietà verticale;

3. a garantire la certezza dei criteri, che devono essere chiari, coerenti, trasparenti e ragionevoli;

B. In dettaglio

1. a rispettare le specificità regionali, stabilendo parametri da considerare come media regionale; in particolare, si sottolinea la necessità di individuare un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell’ambito del quale ciascuna possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio. Esso deve essere basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna Regione e, dall’altro, sull’esigenza di contenimento della spesa pubblica, tenendo in debito conto anche le caratteristiche dei territori, al fine di permettere alle amministrazioni regionali di definire la propria rete scolastica autonomamente, senza dover rispettare un numero di alunni uguale per tutte le scuole, dimensionando queste ultime a seconda delle diverse realtà territoriali. Alla luce della normativa vigente, si suggerisce ad esempio un parametro medio regionale non superiore a 900 alunni.

 

Il 4 luglio si svolgono nella 7a Commissione della Camera delle interrogazioni a risposta immediata sulle problematiche concernenti il dimensionamento della rete scolastica.

5-07243 Coscia: Sul rinvio dell’applicazione delle norme di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di dimensionamento scolastico.

Maria COSCIA (PD) illustra l’interrogazione in titolo, che evidenzia l’oggettiva complessità e la delicatezza del percorso di ridefinizione dei piani regionali di dimensionamento della rete scolastica. Chiede, quindi, al Governo se, in vista di un’organica definizione della materia, non ritenga urgente avviare un monitoraggio della situazione esistente negli istituti comprensivi citati, anche mediante l’istituzione di un tavolo tecnico con i rappresentanti degli enti locali, al fine di valutare la necessità di assumere le opportune iniziative normative conseguenti alla pronuncia della Corte costituzionale n. 147 del 7 giugno scorso.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA osserva che, per l’anno scolastico 2012/2013, il dimensionamento della rete è già stato disposto dalle regioni e che, al momento, l’eventuale revisione dei piani già adottati determinerebbe conseguenze negative sull’inizio del prossimo anno scolastico. Segnala, infatti, che sono in via di conclusione tutte le operazioni volte ad assicurarne il regolare avvio, quali le iscrizioni alle nuove scuole, l’attivazione dei nuovi indirizzi di studio per le scuole secondarie di secondo grado, la determinazione delle dotazioni organiche, i trasferimenti del personale scolastico e la definizione dei conseguenti posti vacanti per le immissioni in ruolo. Evidenzia che, per gli anni scolastici successivi al 2012/2013, le regioni potranno comunque riprendere in esame il processo di dimensionamento già attuato o completarlo nei termini previsti per questa fase di interventi, che normalmente precede il periodo delle iscrizioni.
Osserva che, tenuto conto delle argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 147 del 2012, la strada per la corretta attuazione della suddetta pronuncia può individuarsi nella costituzione di un tavolo di concertazione con la conferenza unificata, nell’ambito del quale dovranno essere individuate le soluzioni più appropriate alla questione in argomento. Segnala, altresì, che, a tal fine, il Ministero sta elaborando un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna regione e che tale parametro dovrà rispondere a due criteri fondamentali: il numero di alunni di ciascuna regione ed il contenimento della spesa pubblica, già raccomandato in sede di accertato mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 64.
Ritiene, infine, che l’assegnazione di un contingente di dirigenti scolastici consentirà alla regione di definire la propria rete scolastica prescindendo da un numero fisso di alunni, minimo o massimo, per ciascuna istituzione scolastica e definendo il dimensionamento delle stesse a seconda delle esigenze legate alle varie realtà territoriali, con particolare riferimento alle scuole di montagna e delle piccole isole.

Maria COSCIA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ribadendo la necessità dell’istituzione di un tavolo tecnico con le regioni, al fine di arginare gli inevitabili contenziosi.

5-07244 Zazzera: Sulle iniziative da intraprendere a salvaguardia della qualità e della funzionalità delle strutture scolastiche.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra l’interrogazione in titolo, che denuncia la difficile situazione determinatasi all’indomani della pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale. Auspica, quindi, che il Governo coinvolga, nei futuri processi di modifica della rete scolastica, i diversi soggetti interessati, ossia gli enti locali, le scuole, i sindacati, al fine di garantire la qualità e la piena funzionalità delle strutture scolastiche interessate.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA richiama la risposta fornita al precedente atto di sindacato ispettivo, ricordando, altresì, che la sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità del quarto comma dell’articolo 19 del decreto legge n. 98 del 2011, ha invece confermato la compatibilità con i criteri di riparto delle competenze tra Stato e regioni in materia di istruzione del quinto comma del citato articolo 19, come novellato dall’articolo 4, comma 69, della successiva legge n. 183 del 2011, secondo il quale agli istituti con numero di allievi inferiore a 600 (ridotto a 400 per particolari aree) non potrà essere assegnato né il dirigente scolastico, né il direttore dei servizi generali e amministrativi.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, pur ringraziandolo per aver fornito ulteriori elementi di valutazione. Ritiene, al riguardo, che l’Esecutivo, pur potendo fronteggiare la difficile situazione mediante il posticipo dell’avvio dell’anno scolastico, non ha adottato alcuna misura concreta per assicurare la qualità e la continuità della didattica.

5-07245 Capitanio Santolini: Sulle iniziative da adottare al fine di tutelare l’offerta formativa e la qualità della didattica.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) illustra l’interrogazione in titolo, auspicando in particolare che il Governo attivi un tavolo di confronto con tutte le parti interessate, al fine di tutelare la qualità della didattica ed il buon funzionamento della rete scolastica.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, rinviando alle risposte fornite ai precedenti atti di sindacato ispettivo, assicura, altresì, che l’adozione dei piani di dimensionamento non comporta le disfunzioni evidenziate dall’onorevole interrogante. Segnala, infatti, che l’amministrazione ha predisposto nei tempi dovuti tutte le operazioni volte ad assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico: iscrizioni alle nuove scuole, attivazione dei nuovi indirizzi di studio per le scuole secondarie di secondo grado, determinazioni delle dotazioni organiche, trasferimenti del personale scolastico e conseguente individuazione dei posti vacanti per le immissioni in ruolo. Evidenzia, inoltre, che la proposta di costituzione di un tavolo di confronto con le parti interessate è già all’attenzione del ministero, essendo in programmazione incontri in sede di conferenza unificata in merito all’applicazione del Titolo V della Costituzione. Assicura, quindi, che, nell’ambito di tali incontri, verranno ricercate le soluzioni per le questioni aperte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 147 per la parte in cui è stata dichiarata l’incostituzionalità del comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ribadendo la necessità dell’istituzione di un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati, al fine evitare un aumento delle prestazioni e delle responsabilità in capo alle scuole ed ai lavoratori in esse occupati.

5-07246 Centemero: Sulla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia di dimensionamento della rete scolastica.

Paola FRASSINETTI (PdL), in qualità di cofirmataria, illustra l’interrogazione in titolo, auspicando che il Governo definisca nel più breve tempo possibile la situazione relativa al dimensionamento della rete scolastica dell’anno 2012/2013 e di tutti i piani di dimensionamento approvati dalle regioni, sulla base delle indicazioni dei comuni e delle province.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA richiama integralmente le osservazioni formulate in risposta ai precedenti atti di sindacato ispettivo, assicurando che è all’attenzione del ministero l’istituzione di un tavolo di confronto con le parti interessate.

Paola FRASSINETTI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

 

5 luglio Spending Review in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 5 luglio, ha approvato il decreto legge “disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati” (spending review).

Di seguito il comunicato stampa:

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il decreto legge “disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati” (spending review).
Fin dall’insediamento, il Governo ha deciso di procedere non mediante tagli lineari, bensì con interventi strutturali rivolti a migliorare la produttività delle diverse articolazioni della pubblica amministrazione.
Con gli interventi odierni il risparmio per lo Stato sarà di 4,5 miliardi per il 2012, di 10,5 miliardi per il 2013 e di 11 miliardi per il 2014.
Una prima serie di interventi è stata deliberata con il “Provvedimento della PCM e del MEF sullo “snellimento delle strutture e la riduzione degli organici” (Comunicato stampa del 15 giugno 2012).
Le nuove disposizioni di revisione della spesa pubblica mirano a tre obiettivi:
– Il primo obiettivo è quello di iscrivere il funzionamento dell’apparato statale – e le relative funzioni – entro un quadro razionale di valutazione e programmazione. Si tratta di un’operazione strutturale, il cui buon fine è legato alla ottimizzazione delle procedure e delle articolazioni dello Stato, inclusa quella giudiziaria, all’accorpamento o alla dismissione degli enti non necessari e alla progressiva riduzione degli organici, privilegiando la distribuzione razionale delle risorse umane e materiali a disposizione delle pubbliche amministrazioni.
– La riduzione della spesa non incide in alcun modo sulla quantità di servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini ma mira a migliorarne la qualità e l’efficienza. Stimola, così, la crescita e la competitività del Paese, in linea con le best practices europee e con le sollecitazioni degli investitori internazionali.
– L’eliminazione degli eccessi di spesa – ed è questo il terzo obiettivo – produrrà una serie di benefici concreti per i cittadini. Permetterà, anzitutto, di evitare l’aumento di due punti percentuali dell’IVA per gli ultimi tre mesi del 2012 e per il primo semestre del 2013.
Grazie al risparmio ottenuto sarà inoltre possibile estendere la clausola di salvaguardia in materia pensionistica prevista dal decreto legge “Salva Italia” ad altri 55.000 soggetti, anche se maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Complessivamente, l’importo a favore dei lavoratori “salvaguardati” è di 1,2 miliardi ( a partire dal 2014).
Sono infine previsti stanziamenti per la ricostruzione delle zone danneggiate dal sisma. 500 milioni sono stati già stanziati con il decreto d’urgenza per le zone terremotate. La spending garantirà ulteriori risorse: 1 miliardo per il 2013 e 1 miliardo per il 2014.
Sarà adottato un terzo provvedimento di spending review. Esso riguarderà le agevolazioni fiscali, la revisione strutturale della spesa e i contributi pubblici sulla base delle analisi effettuate, per incarico del Governo, dal Professor Giuliano Amato e dal Professor Francesco Giavazzi.
La riduzione degli eccessi di spesa delle pubbliche amministrazioni, per la parte relativa ai beni e servizi, è frutto dell’analisi svolta del Commissario straordinario per la spending review, Enrico Bondi. L’analisi ha permesso di individuare un benchmark di riferimento – o indicatore di valore mediano di spesa – in base al quale stimare l’eccesso di spesa in capo alle amministrazioni (lo Stato centrale, le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti pubblici non territoriali). L’indicatore, che tiene conto delle peculiarità di ciascuna amministrazione, costituisce la base analitica per superare una metodologia di riduzione della spesa che colpisce nella stessa proporzione i soggetti virtuosi e quelli meno virtuosi, disincentivando il perseguimento di comportamenti efficienti. Il nuovo metodo allinea i centri di spesa meno performanti a quelli efficienti ed è, quindi, la premessa per operare riduzioni di spesa selettive.
Per calcolare la mediana sono stati prese in considerazione 72 merceologie (prendendo spunto anche dalle lettere dei cittadini). Tra queste, ad esempio, le spese di cancelleria e quelle per i carburanti; il consumo di energia elettrica; le spese di pulizia e quelle postali, i buoni pasto, le spese per pubblicità, quelle per la somministrazione di pasti nelle scuole e ospedali. Per ciascuna di queste merceologie è stata confrontata la spesa di ciascuna amministrazione con quelle omologhe, prendendo in considerazione il numero di dipendenti e la popolazione residente.
Per la parte restante, relativa alla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, la razionalizzazione del patrimonio pubblico, l’organizzazione degli enti pubblici e la soppressione di enti e società, la riduzione della spesa si basa sull’elaborazione svolta dai Ministeri, ciascuno per la parte di propria competenza.
Un valido supporto è giunto infine dagli oltre 135.000 messaggi di cittadini che hanno aderito alla consultazione pubblica sulla spending review, segnalando al Governo sprechi e inefficienze. Singoli cittadini e associazioni hanno scritto individuando, in modo puntuale ed esaustivo, i disservizi nell’azione delle pubbliche amministrazioni.
Nella distribuzione geografica – che vede un sostanziale equilibrio tra Nord e Sud – il primato per numero di segnalazioni spetta a Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Campania e Sicilia. Amministrazioni territoriali (37% del totale), spese sanitarie (14% delle segnalazioni), acquisti di beni pubblici (8%), personale (7%), efficienza energetica (6%): sono questi i temi delle segnalazioni che hanno contribuito a orientare l’azione di ricognizione del Commissario e dei Ministeri. Tra le iniziative segnalate più frequentemente come esempi di buone prassi spiccano “Cielobuio” (che propone una riduzione dei tempi e dei punti di illuminazione negli edifici pubblici), l’esternalizzazione del trasporto pubblico locale (già sperimentata con successo da alcune amministrazioni locali) e la riduzione del parco auto (con oltre il 20% della segnalazioni) ricorrendo a soluzioni alternative come il car sharing o il car pooling.
Di seguito, in sintesi e suddivisi per argomento, gli interventi previsti dal decreto:

A – RIDUZIONE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E TRASPARENZA DELLE PROCEDURE
Il primo insieme di interventi riguarda l’attività negoziale delle pubbliche amministrazioni, riducendo la spesa per l’acquisto di beni e servizi e incentivando la trasparenza delle procedure.
Dall’analisi svolta dal Commissario Enrico Bondi è emerso un divario significativo tra il volume di acquisti presidiati da Consip – la società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. – e gli approvvigionamenti che le amministrazioni effettuano in autonomia.
Per ridurre il gap tra i due valori e attribuire a Consip (come prevede la legge) il ruolo di “centrale acquisti” dello Stato, sono previste le misure elencate di seguito (che non si applicano al servizio sanitario nazionale, per il quale è prevista una specifica regolamentazione):
– viene stabilita la nullità dei contratti che non siano stati stipulati attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip. Sono naturalmente fatti salvi i contratti stipulati tramite diverse centrali di committenza, se questi prevedono condizioni più favorevoli per le Amministrazioni pubbliche;
‐ si prevede che il Commissario straordinario Bondi istituisca, tramite Consip, un albo delle varie centrali di committenza e che riceva notizia in tempo reale dell’avvenuta stipula dei contratti stipulati dalle stesse centrali di committenza. Consip provvederà a pubblicare i dati relativi a detti contratti e convenzioni;
– con riferimento a determinate categorie di beni e di servizi – per il momento si tratta dei seguenti, con facoltà per il futuro di aumentare il numero: energia elettrica, gas, carburanti – rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento e telefonia – fissa e mobile – viene stabilito l’obbligo assoluto per le pubbliche amministrazioni di acquistare attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali. I contratti stipulati in violazione di tale regola sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di reponsabilità amministrativa;
– le amministrazioni pubbliche possono effettuare acquisti autonomi esclusivamente per la durata e la misura strettamente necessarie, in attesa della stipula della convenzione messa a disposizione dalla Consip e dalle centrali di committenza regionali;
– nei contratti in essere, validamente stipulati, viene inserita ex lege una clausola che attribuisce alle amministrazioni il diritto di recesso, qualora le imprese non adeguino il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni Consip successive alla stipula dei contratti stessi. Il mancato esercizio del diritto di recesso è comunicato dalla Amministrazione alla
Corte dei Conti al fine del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio;
– viene poi introdotto un meccanismo di riduzione delle condizioni economiche in favore delle amministrazioni che fanno ricorso alle convenzioni-quadro Consip e delle centrali di committenza regionali;
– i piccoli comuni potranno, in alternativa all’obbligo di costituire una centrale di committenza, utilizzare gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altra centrale di committenza;
– le Amministrazioni statali centrali già dal 2012 assicurano una riduzione di spesa per l’acquisto di beni e servizi per importi, che sono accantonati e resi indisponibili degli stati di previsione dei singoli Ministeri, indicati in un apposito allegato. Resta salva la facoltà per i titolari dei singoli Dicasteri di indicare entro il 10 settembre una differente ripartizione della riduzione degli importi nell’ambito del proprio stato di previsione.

B – RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Alla riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi seguono le misure relative alle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, la cui finalità principale è il recupero dell’efficienza della macchina burocratica e, per i casi virtuosi, l’ottimizzazione nell’allocazione delle risorse umane.
Il programma di riduzione – che non si applica al comparto scuola e AFAM, per cui restano valide le specifiche discipline di settore, alle strutture del comparto sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari e al personale della magistratura – si articola nei seguenti interventi:
– le Amministrazioni dello Stato, incluse quelle ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici – economici e non – e gli enti di ricerca, fermo restando la riduzione degli organici da operare ai sensi del decreto legge 138 del 2011, devono procedere ad una ulteriore riduzione degli uffici di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, non inferiore al 20% di quelli esistenti. Devono inoltre procedere a una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale non inferiore al 10%.
La riduzione favorirà l’equilibrio nelle piante organiche, migliorando la gestione dei flussi decisionali. Lo conferma il fatto che, alle riduzioni, il decreto associa l’obbligo di razionalizzare gli assetti strutturali. Il riassetto organizzativo è realizzato con un ampio ventaglio di interventi. Anzitutto, con il riordino delle competenze degli uffici e l’eliminazione delle duplicazioni. Si prevede poi una riorganizzazione degli uffici periferici su base regionale o interregionale, una unificazione delle strutture con funzioni logistiche e strumentali (gestione del personale e dei servizi comuni) e si procede alla tendenziale eliminazione degli incarichi di studi e ricerca ai dirigenti non titolari di uffici.
– le Forze armate ridurranno il totale generale degli organici in misura non inferiore al 10%.
– Un capitolo importante del decreto riguarda la gestione del personale in soprannumero. Per costoro si procede, in primo luogo, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che, in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’ultima riforma introdotta dal decreto legge n. 201 del 2011, avrebbero ottenuto la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014. Il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione. In subordine, si applicheranno le regole ordinarie previste per la mobilità.

C – RIDUZIONE DI SPESE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Le razionalizzazione delle piante organiche delle amministrazioni non esaurisce le misure di spending review dedicate al pubblico impiego. Il decreto, infatti, prevede un insieme di misure complementari che, pur nella diversità di contenuto che le caratterizza, perseguono lo stesso obiettivo: la migliore allocazione delle risorse disponibili, nell’ottica dell’efficienza e del buon andamento dell’azione amministrativa. Gli interventi riguardano le spese in materia di parco auto, gli incarichi consulenziali, la disciplina dei buoni pasto, delle ferie, dei riposi spettanti al personale, oltre al sistema di pagamento dei cedolini.
Per quanto riguarda il parco auto si introduce, a partire dal 2013, un limite pari al 50% della spesa sostenuta per il 2011 da applicarsi all’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, oltre che all’acquisto di buoni taxi. Il limite può essere derogato, per il solo 2013, esclusivamente per i contratti pluriennali già in essere. Altre eccezioni sono previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso possono essere ceduti alle Forze di polizia e gli autisti sono assegnati a differenti mansioni ovvero, qualora provenienti da altra amministrazione, sono restituiti all’amministrazione di appartenenza.
Si introduce poi il divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli dell’amministrazione e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico di studio o consulenza. Viene inoltre abrogata la normativa in materia di vice dirigenza.
Per quanto riguarda il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, viene stabilito a 7 Euro il limite al valore nominale. Tutte le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a partire dal 1 ottobre 2012.
Le ferie e i riposi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto prevedono gli ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza e in nessun caso danno diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La violazione della norma comporta il recupero delle somme indebitamente erogate ed è fonte di responsabilità amministrativa e disciplinare per il dirigente responsabile.
L’ultimo intervento di razionalizzazione riguarda i cedolini. In base all’analisi svolta dal Commissario Bondi, la disomogeneità nei servizi di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti pubblici contribuisce all’aumento della spesa pubblica. Per eliminare l’anomalia il decreto stabilisce che le amministrazioni stipulino convenzioni con il MEF per omogeneizzare il sistema di pagamento degli stipendi, oppure rinegozino i contratti vigenti, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore al 15%.

D– RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E RIDUZIONE DEI COSTI PER LE LOCAZIONI PASSIVE
Il quinto ordine di misure riguarda il patrimonio pubblico, che viene razionalizzato, e i costi delle locazioni passive, che vengono ridotti. In particolare:
– per il triennio 2012 – 2014, non si applica l’aggiornamento all’indice Istat del canone dovuto da tutte le amministrazioni pubbliche (comprese le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e le autorità indipendenti) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, prevedendo la facoltà del locatore di recedere dal contratto;
– si consente l’uso gratuito in favore dello Stato degli immobili di proprietà degli enti territoriali a condizioni di reciprocità;
– si avvia la rinegoziazione delle locazioni passive di immobili ad uso uffici di proprietà di terzi (di norma almeno un anno prima della loro scadenza) al fine di giungere alla riduzione del 15% dei canoni. La rinegoziazione presuppone la permanenza delle esigenze allocative all’esito dei piani di riorganizzazione delle strutture amministrative previsti dalle norme vigenti e la presenza di adeguate disponibilità finanziarie;
– si riducono gli spazi ad uso ufficio a disposizione delle amministrazioni statali. Negli uffici di nuova costruzione (o che, in generale, abbiano strutture tali da consentire una notevole flessibilità nella configurazione degli spazi interni) il parametro di riferimento è compreso tra i 12 e i 20 metri quadrati per addetto. Negli uffici che non sono di nuova costruzione (o hanno limitata flessibilità nell’articolazione degli spazi interni) il parametro di riferimento è fissato tra i 20 e i 25 metri quadrati per addetto. Spetterà all’Agenzia del demanio il compito di definire gli strumenti e le indicazioni metodologiche di supporto alle amministrazioni per il monitoraggio e la redistribuzione;
– si introducono norme tese a ridurre gli spazi destinati agli archivi delle amministrazioni statali. Le amministrazioni procedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, allo scarto di atti di archivio e comunicano annualmente all’Agenzia del demanio gli spazi resi disponibili;
– si procede ad una ricognizione degli immobili di proprietà degli enti pubblici non territoriali affinché sia verificata la possibilità di utilizzarli in locazione passiva dalle Amministrazioni dello Stato per proprie finalità istituzionali, prevedendo il pagamento di canoni agevolati (30% valore locativo);
– si accelera la procedura di vendita degli alloggi di servizio di proprietà del Ministero della difesa;
– l’Agenzia del demanio opera quale centrale di committenza che stipula accordi quadro con operatori del settore per la realizzazione di interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà dello Stato ovvero di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni, al fine di conseguire risparmi connessi alle maggiori economie di scala ed all’abbattimento dei costi amministrativi;
– una parte degli avanzi di gestione dell’Agenzia del demanio sono destinati all’acquisto di immobili per soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, oppure interventi di manutenzione per il recupero di immobili statali;
– si rendono più efficaci talune disposizioni relative alla valorizzazione ed utilizzazione a fini economici di beni immobili di proprietà dello Stato;
– si estende il regime fiscale di favore previsto per le SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) alle società di gestione e valorizazione di immobili pubblici promosse dall’Agenzia del demanio;

E –SOCIETÀ PUBBLICHE E IN HOUSE
Un capitolo importante del decreto per la revisione della spesa pubblica fa riferimento all’articolazione complessiva della macchina dello Stato, incidendo in particolare sulle società pubbliche. Le misure principali sono le seguenti:
– Vengono previste disposizioni sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica. I CDA di queste società dovranno essere composti da non più di tre membri. Di questi, due devono essere dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione, in caso di società a partecipazione diretta; oppure due dipendenti della società controllante, per le società a partecipazione indiretta. Il terzo componente ha funzioni di presidente e amministratore delegato. Viene, comunque, consentita la nomina di un amministratore unico;
– è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni in società controllate, direttamente o indirettamente che abbiano conseguito per l’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%. Le società a partecipazione totalitaria verranno sciolte entro il 31 dicembre 2013, ovvero, in caso di mancato scioglimento, non potranno ricevere affidamenti diretti di servizi;
– a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, da enti di diritto privato soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria. In tal caso gli enti privati non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica;
– dalla data di entrata in vigore del decreto (e fino al 31 dicembre 2015) i limiti per le assunzioni previsti per le società controllanti si applicano anche alle società controllate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;
– sempre dalla data di entrata in vigore del decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica e le amministrazioni statali;
– al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni devono acquisire sul mercato di beni e servizi mediante le procedure concorrenziali previste dal codice appalti;
– dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione in house, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200mila euro annui.

F – RIDUZIONE DELLA SPESA DEI MINISTERI
Il decreto contiene un capitolo relativo alla riduzione della spesa dei singoli Ministeri, realizzata prevalentemente attraverso la riduzione dell’ammontare dei contributi erogati a fondi e agenzie. Per i Ministeri e gli enti statali sono stati eliminati eccessi di spesa per un importo di 1 miliardo e mezzo per il 2012 e 3 miliardi a partire dal 2013.
Per quanto riguarda in particolare il Ministero dello Sviluppo economico e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le misure di razionalizzazione prevedono:
– soppressione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Le funzioni dei due enti saranno accorpate dall’IVARP, che nasce come unico istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale, nel pieno rispetto delle indicazioni comunitarie in materia. Il nuovo ente funzionerà in stretta sinergia con le strutture della Banca d’Italia, così da assicurare una piena integrazione dell’attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. L’istituto diventerà operativo entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, realizzando un risparmio di costi pari ad almeno il 10% delle spese di funzionamento dei due enti soppressi.
– soppressione dell’Ente nazionale per il Microcredito, dell’Associazione Luzzatti e della Fondazione Valore Italia. La soppressione dell’Ente nazionale per il Microcredito avverrà entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Soppressione immediata per l’Associazione italiana studi cooperativi “Luigi Luzzatti”, ente strumentale del ministero dello Sviluppo Economico – che dunque ne assorbe le competenze – per promuovere la cultura cooperativa. Con l’entrata in vigore del decreto, viene soppressa anche la Fondazione Valore Italia, il cui scopo era la promozione del design italiano, anche attraverso la realizzazione di un’esposizione permanente. Le sue attività vengono trasferite nell’ambito dell’attività ordinaria del ministero dello Sviluppo economico.
– soppressione della società Arcus spa, società vigilata dal Mibac e dal Mit, lacui mission è la promozione di iniziative legate ai beni culturali e al mondo dello spettacolo. Le attività finora svolte dalla società saranno eseguite dalle competenti strutture del ministero dei Beni culturali.
– ulteriori misure riguardano l’annullamento dell’accordo tra Mit, Comune di Catanzaro, Provincia di Catanzaro e Regione Calabria relativo a Centro Tipologico Nazionale; la razionalizzazione Comitato Centrale per l’albo degli autotrasportatori; la riduzione dei compensi degli organi delle Autorità portuali; infine, la riorganizzazione assetto operativo uffici periferici non coperti da dirigente.

G– RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI
Un capitolo ulteriore riguarda gli enti territoriali. Si riducono di 700 milioni di euro per l’anno 2012 (e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013) i trasferimenti dello Stato alle Regioni a statuto ordinario, escludendo dalla riduzione le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale. La ripartizione tra le Regioni di tale riduzione sarà determinata dalla Conferenza Stato-Regioni, considerando la virtuosità e gli eccessi di spesa di ciascuna Regione rilevati dal Commissario straordinario per la spesa pubblica, Enrico Bondi;
Analoghe misure sono previste nei confronti dei Comuni e delle Province. Per questi la Conferenza Stato Città provvede alla ripartizione della riduzione dei trasferimenti. Per i Comuni la riduzione è pari a 500 milioni di euro per l’anno 2012 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Per le Province la riduzione è di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2013.
La partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica avviene, secondo modalità stabilite in attuazione dei rispettivi statuti, per un importo di 500 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2014 (prevedendo, in fase di prima applicazione, un accantonamento annuale a valere sulla compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni).
Inoltre, si riduce ulteriormente il limite entro cui gli enti territoriali possono procedere alla spesa per assunzione di personale e si pone il divieto per le Province di assumere personale a tempo indeterminato, fino a che non sarà data attuazione alla riduzione e razionalizzazione delle Province stesse.
A partire dal 1° gennaio 2011 i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce l’apposita certificazione e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. Viene ora previsto che qualora la Regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versino all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione le somme sono recuperate mediante riduzione delle risorse dovute, a qualunque titolo, dallo Stato all’ente territoriale inadempiente.

H– RIDUZIONE E ACCORPAMENTO PROVINCE
Il decreto interviene anche sulle province, prevedendone la riduzione e l’accorpamento, con l’obiettivo di dimezzare il numero attuale.
La riduzione avverrà sulla base di due criteri: il primo è la dimensione territoriale, il secondo è la popolazione. La definizione esatta dei parametri per la dimensione territoriale e la popolazione sarà completata entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con apposito provvedimento del Consiglio dei Ministri.
All’accorpamento e riduzione si giunge attraverso una procedura che vede il ruolo attivo degli Enti territoriali. Il Governo trasmette al Consiglio delle autonomie locali, istituito in ogni regione, la propria deliberazione con i criteri. Successivamente, ogni Consiglio approva il piano di riduzione entro 40 giorni. Entro la fine dell’anno sarà completato il piano di accorpamenti.
I Comuni capoluogo di Regione sono esclusi dagli interventi di accorpamento e riduzione. Le province che “restano in vita” avranno le seguenti competenze: ambiente (soprattutto per il settore discariche); trasporti e viabilità (anche per quanto attiene la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade). In attuazione del decreto “Salva Italia”, vengono devolute ai Comuni tutte le altre competenze che finora lo Stato aveva attribuito alle province.
Entro il 1° gennaio 2014 vengono istituite le Città metropolitane, dieci in tutto: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria. Contestualmente, verranno soppresse le relative province.

I – PUBBLICA ISTRUZIONE,UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA
Per quanto riguarda la pubblica istruzione, l’Università e gli Enti di ricerca le misure principali sono le seguenti:
– servizi di tesoreria per le scuole e fondo per il loro finanziamento. Viene istituito un servizio di tesoreria unica per le scuole nel quale confluiranno tutte le risorse finanziarie attualmente depositate presso istituti bancari privati. In questo modo Banca d’Italia disporrà di una maggiore disponibilità di cassa di circa 1 Miliardo di euro, con conseguente economia data dal miglioramento dei saldi di cassa e una minore spesa di interessi sul debito pubblico quantificabile in circa 8 milioni per il 2012 e 29 milioni a regime. Le scuole a questo punto potranno gestire la propria liquidità come fanno già ora gli enti di ricerca.
– contabilità speciali scolastiche. Attraverso un’opera di razionalizzazione nella gestione delle risorse finanziarie del ministero, 30 milioni verranno messi a disposizione delle scuole per le proprie spese di funzionamento mentre una ulteriore somma di pari importo andrà a contribuire ai miglioramenti dei saldi di cassa.
– controllo di regolarità amministrativa e contabile. In linea con un orientamento di maggiore equità, la spesa per compensi aggiuntivi al personale impegnato nell’attività di controllo sull’attività amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche porterà un risparmio annuo alle scuole quantificabile in 8 milioni.
– personale del Miur presso scuole estere e MAE. Si opera una riduzione del personale scolastico comandato presso il MAE con funzioni di coordinamento e gestione delle scuole italiane all’estero. Di concerto, si opera una ulteriore riduzione anche del personale dei docenti impiegati presso le scuole italiane all’estero. Da entrambe queste misure sono attesi risparmi per 2,6 nell’anno in corso e di 16 Mln a regime.
– personale inidoneo a insegnamento. Con questa norma si prevede di impiegare il personale dichiarato inidoneo all’insegnamento ma con mantenuta capacita lavorativa, in attività amministrative presso le stesse scuole, nell’ambito regionale. Da questa misura si ottiene una riduzione di spesa nell’immediato di 38,5 milioni, che a regime supereranno i 100.
– visite fiscali. Viene trasferita alle regioni una somma forfettaria di 23 milioni circa che consentiranno alle scuole di poter usufruire senza oneri finanziari e amministrativi delle visite fiscali.
– utilizzo del personale docente in esubero. In linea di continuità con il processo che mira al pieno impiego di tutto il personale scolastico, viene previsto l’utilizzo in particolare dei docenti senza cattedra per attività di docenza in materie affini. Fermo restando l’accertamento delle competenze necessarie a garantire il risultato didattico atteso. In particolare verificando il possesso degli idonei titoli di studio.
– vincoli al turn over per il sistema universitario statale e per gli enti di ricerca. Si prevede per le università e gli enti di ricerca l’adeguamento alla normativa già in vigore preso le altre pubbliche amministrazioni, in materia di limitazione alle nuove assunzioni.
– Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili. Vengono stanziati 10 milioni per le università non statali. Questa cifra è inferiore a quella assegnata negli scorsi anni agli atenei privati, pari a 20 milioni. Si destinano 90 milioni in più per il diritto allo studio. In questo modo si riporta lo stanziamento al valore storico. Infine, si destinano 103 milioni per la gratuita dei libri di testo nella scuola secondaria di primo grado ( per le primarie i libri di testo sono assicurati gratuitamente dai Comuni). In questo caso lo stanziamento rimane invariato rispetto a quello degli scorsi anni.

L – SANITÀ
L’analisi della spesa sanitaria delle diverse Regioni, delle singole Aziende sanitarie locali e ospedaliere ha evidenziato una notevole variabilità dei costi sostenuti per l’acquisto di beni e servizi (sanitari e non sanitari) di farmaci e di dispositivi medici. Si è quindi deciso di concentrare gli sforzi per una riduzione dei costi sanitari su 4 capitoli di spesa:
– condizioni di acquisto e fornitura di beni e servizi. Si prevede anzitutto la rideterminazione degli importi e delle prestazioni previsti nei singoli contratti di fornitura nella misura del 5%, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge e per tutta la durata del contratto. Tale misura straordinaria – finalizzata ad anticipare già nel 2012 le misure sui beni e servizi previste dal decreto legge n. 98 del 2011 – produrrà pienamenti i suoi effetti a decorrere dal 2013 e sarà basata sull’obbligo per le centrali di acquisto di tenere conto dei nuovi contratti dei prezzi di riferimento che via via l’Autorità di controllo sui contratti pubblici renderà noti e disponibili.
Per i contratti già stipulati è prevista invece una rinegoziazione tra Azienda sanitaria e fornitori, oppure la possibilità di recesso da parte della struttura pubblica, nel caso di significativi scostamenti (20%) tra i prezzi in vigore e quello di riferimento (in deroga all’articolo 1171 del Codice civile).
– spesa per farmaci. Per il 2012 è previsto un aumento dello sconto obbligatorio che le farmacie e le aziende farmaceutiche praticano nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale. Lo sconto passa, per le farmacie, da 1,82% a 3,85% ed è variabile, a partire dall’entrata in vigore del decreto, per il 2012, 2013, e 2014. Per le aziende farmaceutiche lo sconto passa da 1,83% a 6,5%, per il solo anno 2012,
a partire dall’entrata in vigore del decreto. Per gli anni successivi la revisione della spesa viene operata tramite una ridefinizione delle regole che prevedono un tetto di spesa sia per la farmaceutica convenzionata territoriale che per la farmaceutica ospedaliera. Per la farmaceutica territoriale viene individuato un nuovo tetto di spesa pari all’11,5% (rispetto al precedente 13,3%). Per la farmaceutica ospedaliera il nuovo tetto è del 3,2% (rispetto al precedente 2,4%).
Nel caso di sfondamento del tetto della farmaceutica territoriale viene confermato il meccanismo di ripiano totalmente a carico della filiera farmaceutica (aziende, grossisti, farmacisti); per lo sfondamento della spesa farmaceutica ospedaliera, che fino ad oggi è stato tutto a carico delle Regioni, viene introdotto un meccanismo di ripiano che pone a carico delle aziende farmaceutiche il 50% del totale.
– spesa per dispositivi medici. Per il solo secondo semestre 2012 viene previsto un abbattimento del 5% degli importi e dei volumi di fornitura. Mentre nel 2013 la revisione della spesa viene realizzata tramite la fissazione di un tetto di spesa pari al 4,8% per tali dispositivi. Le Regioni sono chiamate a garantire tale tetto di spesa sia attraverso l’utilizzo dei prezzi di riferimento, sia attraverso interventi di razionalizzazione nella fase di acquisto, immagazzinamento e utilizzo degli stessi nelle attività assistenziali.
– acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. La misura prevista consiste in una riduzione del budget assegnato alle singole strutture pari all’1% per il 2012 e al 2% per il 2013, rispetto al budget 2011.

 

15 giugno CdM impugna Legge 7/12 Lombardia

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 15 giugno 2012, ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge Regione Lombardia n. 7 del 18 aprile 2012 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” per violazione dei principi fondamentali in materia di istruzione.