Circolare Ministeriale 20 dicembre 2012, n. 98

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il  Personale scolastico

 

Circolare Ministeriale 20 dicembre 2012, n. 98

Prot. n. AOODGPER 9733

 

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI

LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di

TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di

BOLZANO

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in Lingua Tedesca

BOLZANO

All’Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località Ladine

BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Ass. Istruzione e Cultura

Direzione Personale Scolastico

AOSTA

 

Oggetto: D.M. n 97 del 20 dicembre 2012.- Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013. Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative.

 

Si trasmette il D.M. di cui all’ oggetto con cui viene stabilita la data entro la quale il personale della scuola può presentare domanda di cessazione dal servizio.

 

Si ricordano i requisiti necessari per il diritto al trattamento di pensione:

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011:

 

In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007,  i requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere  ottenuto sommando ulteriori  frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì , indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett, C del D.lgs n. 503 del 30/12/92) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia,ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal 1 settembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi devono essere stati conseguiti  entro il 31 dicembre 2012. Tali lavoratrici sono destinatarie, infatti,  della finestra di cui all’articolo 1, comma 21, della L. 148/2011

Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 –seconda parte- e 14 dell’art.24 della legge 22.12.2011 n.214  e specificato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012, tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1/1/2012.

Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”),  e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 dovrà  essere collocato a riposo d’ufficio (salvo trattenimento in  servizio).

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l’anno 2013 le regole da applicarsi sono:

 

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d’ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2013 in virtù della disposizione prevista dall’art. 59, c.9 della L.449/97, siaper gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi , a domanda, solo al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento. Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma  prevede  una penalizzazione.

 

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013.

 

A) Cessazioni dal servizio personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.

 

Il predetto D.M. n. fissa, all’art. 1, il termine finale del 25 gennaio 2013 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del 25 gennaio 2013 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2013.

Sempre entro la medesima data del 25 gennaio 2013 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 25 gennaio 2013 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota” 96 entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età  chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 5 mesi per donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

– Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea;

–   il personale della province di Trento Bolzano ed  Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto.

 

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 bis, decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall’art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l’apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata entro il 30 marzo e ,comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali o dalle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.

Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge 183/2011.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisitidi cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l’ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS – gestione ex INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente  all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

 

1)   presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione.

2)   Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)

3)   Presentazione telematica  della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

 

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

 

Applicazione dell’art. 72 comma 7 della legge 133/2008 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)

 

L’art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha  equiparato i trattenimenti in servizio  previsti dall’art. 509, comma 5, del D. Lgs 297/94, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.

Per effetto delle succitate disposizioni, i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, adottata sulla base delle indicazione di cui alla Circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica devono essere  applicati in maniera  puntuale e motivata.

Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario.

Per quanto riguarda l’apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto dell’a.s. 2012-2013, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l’a.s. 2013/2014.

Parimenti, per i Dirigenti scolastici le istanze di trattenimento devono essere valutate sia  in relazione ad eventuali situazioni di esubero determinate dal processo  di dimensionamento della rete scolastica che   all’esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per le  immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del superamento delle procedure concorsuali ..

Al fine della concessione della proroga della permanenza in servizio, accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.

Tale tipologia di istanza può essere presentata da coloro che, avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011, compiono 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2013 negli altri casi.

Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate a questa Direzione Generale, da ciascun Ufficio scolastico regionale, divise per classe di concorso, posto o profilo, non oltre il 30 aprile 2013, secondo un prospetto che verrà reso successivamente disponibile

La normativa sopra richiamata ha modificato l’art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall’art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94. Nulla è innovato rispetto al comma 3 del medesimo articolo che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. In particolare, nel 2013 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che compiendo 66 anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2013 non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Con la riforma viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, sono inapplicabili dal 1.1.2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentivano al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione (art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994).

 

Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008. (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)

 

Come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011. L’Amministrazione può altresì procedere alla risoluzione unilaterale del contratto al compimento, entro il 31 agosto 2013, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 5 mesi per le donne o 42 anni e 5 mesi per gli uomini. In tale ultima ipotesi, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale.

In merito si deve in ogni caso tenere presente che l’art. 6 comma 2 quater del d.l. n. 216 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 2012 ha disposto che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 72 c.11 è necessario valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

 

 

B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2013

 

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici del 28 febbraio è previsto dall’art. 12 del CCNL 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza.

 

– recesso dei dirigenti:

 

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

 

 

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d’intesa con l’INPS – gestione ex INPDAP – Direzione Centrale Previdenza.

 

Si ringrazia per la collaborazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to  Luciano Chiappetta

Rassegna Stampa 20 dicembre 2012

IN PRIMA PIANO

 
   
il Mattino  del  20-12-2012  
Int. a F.Profumo: PROFUMO: “IL PARLAMENTO SALVI L’UNIVERSITA’ ITALIANA” (A.Manzo) [solo_testo] pag. 8  
il Sole 24 Ore  del  20-12-2012  
ATENEI, FONDI SOTTO I COSTI DEL PERSONALE (G.Trovati) [solo_testo] pag. 8  
il Messaggero  del  20-12-2012  
Int. a A.Lenzi: “QUALCHE FACOLTA’ POTREBBE CHIUDERE” (C.ma.) [solo_testo] pag. 12  
REPUBBLICA.IT  del  18-12-2012  
CONCORSONE, PER ORA CE L’HA FATTA UNO SU TRE PREMIATI GIOVANI E RESIDENTI AL CENTRO-NORD [solo_testo] pag.  
L’Unita’  del  20-12-2012  
LA STORIA DELLA SCUOLA: DAL LIBRO “CUORE” ALLA LAVAGNA DIGITALE [solo_testo] pag. 11  
   

MINISTRO

 
   
Panorama  del  26-12-2012  
TUTTI PAZZI PER LA TERZA REPUBBLICA(MA SEMBRA TORNATA LA PRIMA). [solo_testo] pag. 26/28  
Il Secolo XIX  del  20-12-2012  
CASINI ALLO SCOPERTO: “MONTI HA DECISO PRESTO L’ANNUNCIO” (S.Oranges) [solo_testo] pag. 3  
   

MINISTERO

 
   
il Messaggero  del  20-12-2012  
L’ALLARME DEGLI ATENEI: COSI’ NON PAGHIAMO GLI STIPENDI (C.Massi) [solo_testo] pag. 12  
L’Unita’  del  20-12-2012  
UNIVERSITA’ IN RIVOLTA: “E’ LA MAZZATA DEFINITIVI (L.Cimino) [solo_testo] pag. 11  
Avvenire  del  20-12-2012  
“SENZA I 400 MILIONI LE UNIVERSITA’ NON SOPRAVVIVERANNO AL 2013” (P.Ferrario) [solo_testo] pag. 13  
il Manifesto  del  20-12-2012  
TAGLI ALL’UNIVERSITA’, SOLDI PER TAV E F35 (R.Ciccarelli) [solo_testo] pag. 3  
il Manifesto  del  20-12-2012  
L’EUTANASIA DELL’UNIVERSITA’ (A.Dal lago) [solo_testo] pag. 1  
il Manifesto  del  20-12-2012  
Int. a R.Pasquino: “ADDIO ALLA CRUI, NON E’ PIU’ CREDIBILE” (Ro.ci.) [solo_testo] pag. 3  
Italia Oggi  del  20-12-2012  
GARE SENZA BY-PASS (A.Mascolini) [solo_testo] pag. 35  
il Messaggero  del  20-12-2012  
ITALIA NEL MIRINO DELLA UE PENALIZZA I LETTORI INGLESI [solo_testo] pag. 12  
il Giornale  del  20-12-2012
CON LA LUISS PER PROMUOVERE LA GUIDA SICURA IL DIRETTORE CELLI: “ORGOGLIOSI DELLA PARTNERSHIP” (Pev) [solo_testo] pag. 36
Corriere della Sera – ed. Milano  del  20-12-2012
POLITECNICO, I TRENT’ANNI DI INGEGNERIA GESTIONALE (G.Valtolina) [solo_testo] pag. 7
l’Osservatore Romano  del  20-12-2012  
MODELLO DI RESPONSABILITA’ (G.Bassetti) [solo_testo] pag. 4  
l’Osservatore Romano  del  20-12-2012  
QUEL NON SEGNO CHE SPIEGA TUTTO (F.Ventorino) [solo_testo] pag. 4  
Corriere della Sera  del  20-12-2012  
LE TRE STRADE PER UNA NUOVA SANITA’ (U.Veronesi) [solo_testo] pag. 46  
Il Fatto Quotidiano  del  20-12-2012  
ADDIO MARTINOTTI SOCIOLOGO E RIFORMISTA (G.Barbacetto) [solo_testo] pag. 18  
Il Fatto Quotidiano  del  20-12-2012
DEBITI UNIVERSITARI GLI USA COLLASSANO (F.Coin) [solo_testo] pag. 18
Corriere della Sera  del  20-12-2012  
TRIBUTARISTI, INTERPRETI, GRAFOLOGI LE QUARANTA NUOVE PROFESSIONI (I.Trovato) [solo_testo] pag. 41  
Panorama  del  26-12-2012  
BAMBINI, OTTIMI VOTI NELLA LETTURA E IN SCIENZE (E.Burba) [solo_testo] pag. 54  
Famiglia Cristiana  del  23-12-2012  
A SCAMPIA LE PAROLE NON BASTANO PIU’ (A.Mazzi) [solo_testo] pag. 27  
Corriere della Sera – ed. Milano  del  20-12-2012  
SCUOLE ECOLOGICHE PARTE IL PROGRAMMA DELLE AULE “DI LEGNO” [solo_testo] pag. 9  
Il Fatto Quotidiano  del  20-12-2012  
A SCUOLA MENO BIO E PIU’ BUROCRAZIA RICETTA ALEMANNO (C.Paolin) [solo_testo] pag. 11  
Famiglia Cristiana  del  23-12-2012  
REGALIAMO FUTURO A QUEI BAMBINI (F.Scaglione) [solo_testo] pag. 48/50  
Corriere della Sera  del  20-12-2012  
SETTIS: LA RICERCA PRIORITA’ EUROPEA (P.Panza) [solo_testo] pag. 45  
la Repubblica  del  20-12-2012  
CER, SETTIS E’ NELLA COMMISSIONE [solo_testo] pag. 49  
Famiglia Cristiana  del  23-12-2012  
LAVORO IL FUTURO E’ VERDE (F.D’agostini) [solo_testo] pag. 108/09  
Tempi  del  26-12-2012  
IL SESTO POTERE (M.Ferraresi) [solo_testo] pag. 22/26  
la Repubblica  del  20-12-2012  
IMPARIAMO DAI SELVAGGI A EDUCARE I NOSTRI FIGLI (J.Diamond) [solo_testo] pag. 1  
   

PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  E  SOCIETA’

 
   
Corriere della Sera  del  20-12-2012  
AL VOTO IL 24 FEBBRAIO, C’E’ IL SI’ DI NAPOLITANO MONTI VEDE I CENTRISTI (M.Calabro’) [solo_testo] pag. 2/3  
il Sole 24 Ore  del  20-12-2012  
SCONTI REGIONALI IRPEF, STOP DI UN ANNO (M.Mobili/M.Rogari) [solo_testo] pag. 7  
il Sole 24 Ore  del  20-12-2012  
VIA LIBERA DELLA CAMERA LISTE PULITE SUBITO IN VIGORE [solo_testo] pag. 12  
Italia Oggi  del  20-12-2012  
TRIBUNALI TELEMATICI DAL 2014 (A.Ciccia) [solo_testo] pag. 29  
la Stampa  del  20-12-2012  
Int. a P.Severino: SEVERINO: “AMNISTIA? IN PARLAMENTO NON CI SONO I VOTI” (G.Ruotolo) [solo_testo] pag. 13  
la Repubblica  del  20-12-2012  
CARCERI, PERCHE’ DICO SI’ A PANNELLA (U.Veronesi) [solo_testo] pag. 37  
Il Fatto Quotidiano  del  20-12-2012  
BELLA MA INAPPLICATA (S.Cannavo’) [solo_testo] pag. 18  
Corriere della Sera  del  20-12-2012  
IL SALONE LANCIA LE CITTA’ DEL LIBRO (C.Taglietti) [solo_testo] pag. 45  
la Stampa  del  20-12-2012  
A MILANO SCOPPIA LA FEBBRE DI AMORE E PSICHE (S.Ricotta voza) [solo_testo] pag. 35  
L’Unita’  del  20-12-2012  
EUROPA CREATIVA, UN PASSO VERSO LA CULTURA PER TUTTI (S.Costa) [solo_testo] pag. 16  
Corriere della Sera  del  20-12-2012  
“ITALIANI BRAVA GENTE” UN MITO DA SFATARE AL PARI DELLA WEHRMACHT (M.Caprara) [solo_testo] pag. 17  
la Stampa  del  20-12-2012  
Int. a C.Gentile: ITALIANI-TEDESCHI NON E’ PIU’ TEMPO DI PREGIUDIZI (F.Sforza) [solo_testo] pag. 36/37  
la Stampa  del  20-12-2012  
UN RAPPORTO PER CREARE LA MEMORIA COMUNE (F.Amabile) [solo_testo] pag. 36/37  
il Messaggero  del  20-12-2012  
L’ITALIA PAESE DI IMMIGRATI E CENTENARIE (A.Guarnieri) [solo_testo] pag. 14  
il Messaggero  del  20-12-2012  
MULTIETNICI E ULTRACENTENARI (A.Golini) [solo_testo] pag. 1  
la Repubblica  del  20-12-2012  
PRANZO DI NATALE (M.Serra) [solo_testo] pag. 44/45  
la Repubblica  del  20-12-2012  
CHE COSA SIGNIFICA MANGIARE INSIEME (E.Bianchi) [solo_testo] pag. 45  
Panorama  del  26-12-2012  
IL REGALO DI PAPA’ NATALE (S.Lorenzetto) [solo_testo] pag. 18/20  
   
   
A cura di Giuseppe Colella e Federico Bandi

 

 

Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012, n. 97

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

 

Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012, n. 97

 

 

Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero della Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie dal servizio;

 

Visto il D.lvo n.297 del 16 aprile 1994 art. 509 cc 2, 3 e 5;

 

Vista la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 art. 72, c. 7 e c.11 come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

 

Visto l’art. 9, comma 31 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce che i trattenimenti in servizio previsti dal sopra citato art.72 c. 7 possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;

 

Visto il D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito con Legge n. 111 del 15 luglio 2011;

 

Visto il D.L. n. 138 del 16/8/2011, convertito con Legge n. 148 del 14/9/2011 ed in particolare l’art. 1, comma 16 che ha prorogato per un ulteriore triennio, 2011-2014, le disposizioni dell’art. 72, comma 11 della L.133/2008;

 

Visto il DL. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, in particolare l’art. 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico

 

Viste le circolari n. 10 del 20 ottobre 2008, n. 4 del 16 settembre 2009 e n 46078 del 18 ottobre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati si indicati i criteri per l’applicazione dell’art.72 cc. 7 e 11;

 

Vista la Direttiva n.94 del 4 dicembre 2009 con cui questa Direzione ha individuato i criteri per l’applicazione del sopra citato art. 72 cc 7 e 11 al personale della scuola;

 

Considerato che, ai sensi del comma 5 dell’ art. 1 del Regolamento, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

 

Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 15 luglio 2010, ed in particolare l’articolo 12 che, per il personale dell’area V della dirigenza scolastica, fissa al 28 febbraio la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

 

Vista la Circolare n 2 del 8/3/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa all’applicazione dell’art. 24 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

 

D E C R E T A

 

Art.1

1 . Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2013, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 25 gennaio 2013.

2 . Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che, non avendo raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.

 

Art.2

1. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente decreto.

2. Tali scadenze terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell’eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario.

 

 

 

 

Art.3

1. Per l’accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché di trattenimento in servizio non è necessaria l’emissione di un provvedimento formale. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio deve essere motivato per iscritto.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 25 gennaio 2013, l’Amministrazione comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.

3. Qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

 

Art. 4

 

1. Rimangono fermi i criteri stabiliti dalla Direttiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, per quanto riguarda l’applicazione dell’art.. 72, comma 7 e comma 11 della L. 133/08, quest’ultimo come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

 

 

IL MINISTRO

f.to  Francesco Profumo

Intesa CSR 20 dicembre 2012, n. 146

Intesa CSR 20 dicembre 2012, n. 146

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi delI”articoIo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Repertorio atti n. 146/CU del 20 dicembre 2012

Avviso 20 dicembre 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali – Ufficio 2°

Si comunica che le prove scritte del concorso in oggetto avranno luogo nei giorni 16 e 17 gennaio 2013 presso i locali del Liceo Scientifico “J.F. Kennedy”, (sede centrale), Via Nicola Fabrizi 7, 00153 Roma.

I candidati si dovranno presentare all’indirizzo sopra indicato alle ore 8,30, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Coccimiglio

Nota 20 dicembre 2012, MIURAOODPPR 2322/RU/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali

e p.c.

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano

Loro Sedi

 

Nota 20 dicembre 2012, MIURAOODPPR 2322/RU/U

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado – a.s. 2013/2014 – e aggiornamento “Scuola in chiaro”

Accordo CSR 20 dicembre 2012, n. 252

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Accordo CSR 20 dicembre 2012, n. 252

Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permenente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008

Livello
EQF
Tipologia di qualificazione
1 Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione
2 Certificazione delle competenze di base acquisite in esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione
3 Attestato di qualifica di operatore professionale
4 Diploma professionale di tecnico
Diploma liceale
Diploma di istruzione tecnica
Diploma di istruzione professionale
Certificato di specializzazione tecnica superiore
5 Diploma di tecnico superiore
6 Laurea
Diploma Accademico di I livello
7 Laurea Magistrale
Diploma Accademico di II livello
Master universitario di I livello
Diploma Accademico di specializzazione (I)
Diploma di perfezionamento o master (I)
8 Dottorato di ricerca
Diploma accademico di formazione alla ricerca
Diploma di specializzazione
Master universitario di II livello
Diploma Accademico di specializzazione (II)
Diploma di perfezionamento o master (II)

Avviso 20 dicembre 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali – Ufficio 2°

 

Si comunica che le prove scritte del concorso in oggetto avranno luogo nei giorni 23 e 24 gennaio 2013 presso i locali del Liceo Scientifico“Morgagni”, Via Fonteiana 125, 00152 Roma.

I candidati si dovranno presentare all’indirizzo sopra indicato alle ore 8,30, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Coccimiglio

Nota CNPI 20 dicembre 2012, MIURAOODGOS Prot. n.8387

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

 

All’On.le Ministro – SEDE

 

Oggetto: O.d.G. “Mancata proroga del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione”

 

Adunanza del 20 dicembre 2012

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni

Visto l’art. 30 – Capo X – del proprio Regolamento interno

Il CNPI, riunito per la seduta del 20 dicembre 2012, preso atto che nel disegno di legge di stabilità approvato in data odierna dal Senato, su testo proposto dal Governo, non è contenuto alcun provvedimento di proroga del Consiglio, né altri provvedimenti relativi al funzionamento di organi di rappresentanza della scuola

  • denuncia la grave inadempienza che, a legislazione invariata, determina un vuoto normativo che può pregiudicare le corrette procedure di definizione e validazione di molti atti legislativi e amministrativi inerenti il sistema di istruzione.
  • esprime grave preoccupazione anche per la presenza di importanti provvedimenti in corso di approvazione, per l’assenza di un organo nazionale di rappresentanza e garanzia dell’autonomia e dell’unitarietà del sistema scolastico e formativo.

Si chiede pubblicazione nel sito MIUR.

Il Segretario
Maria Grazia Buscema

Il Vice Presidente
Mario Guglietti

Nota 20 dicembre 2012, Prot. n. AOODGPER 9741

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi – Uff. III

 

Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Oggetto: Presentazione via web delle domande di mobilità per il personale docente di ogni ordine e grado ed estensione di tale modalità alle domande per il personale A.T.A..

Come è noto il nuovo sistema POLIS (Presentazione On Line IStanze) realizzato da questo Ministero, consente la presentazione e l’invio delle istanze rivolte all’Amministrazione “on line”, eliminando la necessità di gestire la versione cartacea dell’istanza medesima con notevoli vantaggi operativi per gli uffici competenti al trattamento delle domande e di maggiore trasparenza per il personale utente.

A partire dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2013/2014, anche il personale A.T.A., come già il personale docente di ogni ordine e grado, inoltrerà le domande di mobilità utilizzando esclusivamente tale modalità mediante l’accesso a POLIS.

Accedendo con le proprie credenziali alla sezione “Istanze on line”, inserendo direttamente la propria domanda ed utilizzando la modalità guidata di compilazione, si otterrà una riduzione degli errori formali di compilazione e si potranno seguire i vari stati della domanda stessa, ricevendo via e- mail la notifica delle operazioni disposte dai vari uffici su di essa.

Il personale scolastico che ha già presentato domanda on line negli anni scolastici precedenti avrà il vantaggio di utilizzare, a corredo dell’attuale istanza, dichiarazioni, attestati, documenti già allegati alle precedenti domande, purché ancora validi e/o aggiornati dall’utente alla situazione attuale.

Le scuole, con una semplice operazione di presa in carico, consulteranno le domande acquisite, verificheranno la congruenza tra i dati inseriti e la documentazione presentata, invieranno contestualmente la lettera di notifica via e-mail, e spediranno tutta la documentazione all’Ufficio scolastico competente.

Ai fini dunque dell’ estensione di tale modalità di presentazione a tutte le istanze trattate nei procedimenti amministrativi concernenti il personale scolastico, per l’a.s. 2013/14 l’inoltro delle domande di mobilità da parte dei docenti per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado nonché da parte del personale A.T.A. avverrà esclusivamente mediante l’accesso a POLIS.

L’operazione di compilazione e invio domanda sarà effettuata tramite apposite funzionalità messe a disposizione nell’area “Istanze On Line” presente sul sito internet dell’amministrazione all’indirizzo www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.

Per l’utilizzo della funzionalità web, sono state previste due fasi: quella della registrazione nel servizio “Istanze On Line” da parte del personale interessato e quella della presentazione della domanda via Web.

Si precisa che la registrazione richiede il possesso di una casella di posta elettronica @istruzione.it.

Ciò premesso, tenuto conto che le funzioni per consentire la compilazione della domanda via web saranno disponibili secondo la tempistica prevista dalla normativa, si propone di suggerire al personale docente ed A.T.A. interessati, di iniziare anzitempo la procedura di registrazione, in modo da ottenere le credenziali complete in tempo utile per le operazioni di presentazione delle domande.

Si rende noto, al riguardo, che le funzioni di registrazione sono sempre disponibili nella suddetta area delle Istanze On Line, all’interno della quale sarà possibile consultare tutta la documentazione utente di supporto al procedimento.

E’ utile precisare che gli utenti già accreditati per la presentazione di precedenti istanze anche non relative alla mobilità non hanno perduto la registrazione, per cui possono utilizzare le medesime credenziali. Si ricorda a proposito che per accedere al portale si deve far uso di “UserName” e “Password”, mentre per inoltrare l’istanza si deve avere a disposizione il “Codice Personale”.

Il successo dell’operazione è subordinato alla messa in atto di procedure e modalità organizzative che supportino gli utenti nello svolgimento delle fasi più critiche. La numerosità dell’utenza e il periodo di svolgimento dell’operazione impongono un coinvolgimento diretto delle scuole, che a loro volta potranno avvalersi di referenti provinciali e regionali, individuati dai rispettivi Direttori Regionali, quali referenti dei nuclei di supporto alle scuole.

Tali nuclei, composti da personale amministrativo qualificato, dovranno mettere a disposizione delle segreterie scolastiche la propria competenza soprattutto su tematiche tecniche e amministrative. Ciascun Direttore Generale potrà, in alternativa, individuare direttamente personale delle segreterie scolastiche laddove, per i carichi di lavoro degli Uffici territorialmente competenti, risulti impossibile attivare il suddetto nucleo di supporto presso gi Uffici medesimi.

I nuclei di supporto potranno utilizzare la documentazione relativa sia alla registrazione a POLIS sia quella relativa alle procedure di mobilità per poter organizzare eventuali conferenze di servizio destinate in particolare al personale delle segreterie delle istituzioni scolastiche del proprio territorio e anche agli attori interessati alla corretta applicazione della nuova procedura, ivi comprese le dovute informative alle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola.

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione della presente nota agli interessati.

IL DIRIGENTE
f.to M. A. Palermo

IL DIRIGENTE
f.to Paolo De Santis

Provvedimento Garante Privacy 20 dicembre 2012, n. 431

Provvedimento del 20 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 431 del 20 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso proposto il 27 settembre 2012 dal commissario di polizia penitenziaria XY (rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Rucireta) nei confronti del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con il quale l’interessato, non avendo ottenuto riscontro all’interpello preventivo, ha ribadito la richiesta volta ad ottenere il blocco del trattamento dei dati personali che lo riguardano (e l’attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati) con specifico riferimento alla trasmissione in forma nominativa (ritenuta illecita) alle organizzazioni sindacali del comparto sicurezza (nonché alla successiva affissione) del prospetto concernente le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal ricorrente (che non è iscritto ad alcuna organizzazione sindacale) e le relative competenze; visto che il ricorrente ha segnalato che sarebbero contrarie alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali le indicazioni fornite dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che legittimerebbero la citata modalità di divulgazione dei dati; visto che il ricorrente ha infine chiesto di porre le spese del procedimento a carico di controparte;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 28 settembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché l’ulteriore nota del 26 novembre 2012 con cui, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie datate 24 ottobre e 6 dicembre 2012 con le quali il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, nel richiamare il contenuto di precedenti circolari inviate a tutti gli organi periferici dell’Amministrazione, ha ribadito le indicazioni date e la prassi ordinariamente seguita; visto che la resistente ha evidenziato come le modalità di comunicazione dei dati traggano legittimazione dall’art. 10, comma 9 dell’Accordo Nazionale Quadro del 24 marzo 2004, tuttora vigente, in base al quale “i prospetti concernenti le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di Polizia penitenziaria sono forniti in via riservata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di settore con l’indicazione dei nominativi e con il richiamo al rispetto della legislazione in materia di riservatezza delle informazioni (…)”, modalità con la quale vengono altresì fornite le comunicazioni relative a “mobilità ordinaria, interpelli, esiti concorsi interni (…)”; tutto ciò nel più generale rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali nel comparto sicurezza;

VISTA la nota del 12 novembre 2012 con la quale l’interessato ha ribadito le proprie posizioni sottolineando, in particolare, che proprio la disposizione citata (art. 10, comma 9, dell’Accordo Nazionale Quadro), a suo avviso, non legittima la comunicazione nominativa dei dati relativi alle prestazioni di lavoro straordinario alle organizzazioni sindacali;

RITENUTO che debba essere accolta la richiesta del ricorrente volta ad ottenere il blocco della comunicazione alle organizzazioni sindacali dei dati personali che lo riguardano relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, atteso che la disposizione di cui all’art. 10, comma 9, del citato Accordo Nazionale Quadro non prevede espressamente e specificamente che la trasmissione dei dati debba essere effettuata in forma nominativa, consentendo, pertanto, solamente la comunicazione di dati in forma anonima; ciò, anche alla luce di quanto evidenziato dall’Autorità nel provvedimento del 14 giugno 2007 (Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico) dove si prevede che l’Amministrazione possa fornire “alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili (…) ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l’informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale”;

RILEVATO che in conseguenza dell’accoglimento dell’istanza di blocco del trattamento dei dati formulata dal ricorrente, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, dovrà interrompere la comunicazione dei dati inerenti le prestazioni di lavoro di lavoro straordinario dell’interessato alle organizzazioni sindacali, alle quali andrà comunicata, a cura del Ministero, la presente decisione al fine di interdire l’ulteriore circolazione dei dati in questione precedentemente comunicati, dando conferma a questa Autorità e all’interessato dell’avvenuto adempimento entro quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria nella misura di 400 euro, compensandone la residua parte per giusti motivi in ragione della novità e della specificità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e per l’effetto dispone nei confronti del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il blocco dell’ulteriore comunicazione dei dati personali relativi alle prestazioni di lavoro straordinario del ricorrente alle organizzazioni sindacali, cui andrà altresì comunicato il presente provvedimento al fine di interdire l’ulteriore circolazione dei dati dello stesso tipo precedentemente comunicati. Il titolare del trattamento dovrà infine dare conferma dell’adempimento a questa Autorità e all’interessato entro quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) determina l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone nella misura di 400 euro a carico del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che dovrà liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

Nota 20 dicembre 2012, Prot. 8070

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio 4°

 

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

All’Intendenza Scolastica per la Lingua Italiana

All’Intendenza Scolastica per la Lingua Tedesca

All’Intendenza Scolastica per la Lingua Ladina

BOLZANO

Alla Provincia di Trento Servizio Istruzione

TRENTO

Alla Sovrintendenza Agli Studi per la Regione Autonoma della Valle D’Aosta

AOSTA

E, p.c. Ai referenti regionali e provinciali di Educazione Stradale

 

OGGETTO: XIII Edizione Progetto “Icaro” – Concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.

Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione e al potenziamento della cultura della sicurezza stradale tra i giovani, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca promuove il Progetto Icaro, giunto quest’anno alla XIII edizione.

Il progetto si realizza con la collaborazione della Polizia di Stato, della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, il Dipartimento di Psicologia Sapienza Università di Roma e con il sostegno del Movimento Italiano Genitori (MOIGE).

Come di consueto, al Progetto è abbinato un concorso, sui temi della sicurezza stradale che negli anni ha visto la partecipazione interessata e costante di docenti e studenti con produzione di elaborati anche di alto livello qualitativo.

Il concorso, indetto da questa Direzione Generale, in collaborazione con tutti i partners sopra ricordati, destinato agli studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di I e di II grado, propone la progettazione e l’attuazione di un lavoro che abbia come argomento “…certamente non volare…ma viaggiare – gusta il viaggio in attesa dell’arrivo”.

Il richiamo alla famosa canzone di Battisti – Mogol ha l’obiettivo di far riflettere gli studenti sull’importanza del viaggio, oltreché della meta. Dando la giusta importanza all’esperienza del viaggio, anche come attesa dell’arrivo, si possono valorizzare tutti quei comportamenti che ci rendono sicuri sulle strade.

L’elaborato potrà essere svolto anche in chiave ironica e non solo drammatica, dovrà essere realizzato individualmente o da un gruppo composto da massimo 4 alunni.

In particolare, gli studenti potranno ideare prodotti – realizzati esclusivamente nell’anno scolastico 2012/2013 – volti a promuovere il rispetto della legalità sulla strada con le seguenti modalità:

  • spot, durata massima di 60 secondi
  • brano musicale, durata massima di 60 secondi
  • videoclip, durata massima di 60 secondi;
  • tweet, massima lunghezza 140 caratteri

Sul sito http://www.webicaro.it/ verrà creato uno spazio dove le scuole potranno registrarsi e pubblicare il lavoro realizzato. All’interno dello spazio saranno fornite tutte le necessarie indicazioni per poter eseguire l’operazione. Tra i dati fondamentali sarà necessario indicare:

• dichiarazione del Dirigente Scolastico che il prodotto non è stato oggetto di presentazione in altri concorsi;
• recapiti della scuola;
• dati anagrafici degli studenti;
• nominativo, recapito telefonico ed eventuale numero di cellulare del docente di riferimento per consentire il contatto immediato in caso di vincita.

I lavori che non risponderanno ai requisiti richiesti non saranno presi in considerazione.

L’inserimento del lavoro dovrà avvenire entro il 19 aprile 2013.
Il miglior lavoro degli studenti di ogni categoria, sarà prescelto per partecipare alla selezione nazionale.

Una commissione nazionale mista, formata dai rappresentanti delle Amministrazioni e dai partner coinvolti, procederà all’individuazione di 3 vincitori nazionali per ogni categoria.

Gli Istituti, gli studenti vincitori e gli insegnanti che hanno seguito il progetto saranno invitati a Roma e verranno premiati nel corso di una cerimonia di premiazione i cui dettagli saranno comunicati direttamente agli interessati.

Gli studenti, vincitori per le scuole secondarie di II grado, inoltre, potranno partecipare, insieme al docente accompagnatore, ad un campus di tre giorni presso il Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena.

Gli elaborati vincenti potranno essere utilizzati per la promozione del Progetto Icaro per il 2014.

La comunicazione ufficiale verrà inviata alle scuole vincitrici e, insieme ai nominativi degli studenti vincitori, i risultati saranno pubblicati tra le news dei siti www.poliziadistato.it , www.istruzione.it , www.fondazioneania.it.

I materiali ricevuti, anche se non selezionati, potranno essere comunque utilizzati, esposti e/o pubblicati, corredati dall’indicazione del nome dell’autore, nel corso di eventi o iniziative legati alla tematica della sicurezza stradale promosse dai due ministeri coinvolti.

Considerando l’alto valore formativo delle tematiche in parola comprese inoltre, nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, si pregano le SS. LL. di voler dare massima diffusione alla presente, anche, favorendo la realizzazione di opportune attività di preparazione degli studenti per la partecipazione consapevole alle operazioni concorsuali.

IL DIRIGENTE
f.to Michela CORSI