MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VI – Diritto allo studio e comunicazione
Ai Dirigenti delle scuole dell’infanzia
e degli Istituti Comprensivi
del Piemonte
Ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte
e p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Oggetto: permanenza/trattenimento alla scuola dell’infanzia di bambini in età dell’obbligo scolastico
Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2013/2014 sono disciplinate dalla circolare n. 96 del 17 dicembre 2012. La circolare richiamata sancisce che “I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2013.
Si rammenta che l’eventuale permanenza/trattenimento alla scuola dell’infanzia di bambini in età dell’obbligo scolastico (alunni nati entro il 31/12/2007) deve considerarsi straordinaria e del tutto eccezionale, deve riferirsi alla indispensabile condizione di disabilità certificata e, naturalmente, deve essere adeguatamente motivata con progetto approvato dal Collegio dei Docenti.
Prima di entrare nello specifico della procedura da seguire, si richiamano i principali riferimenti normativi:
a) La circolare ministeriale n. 235 del 1975 chiarisce che “avuto riguardo alle attribuzioni e ai compiti del collegio degli insegnanti in generale (art. 4 – in particolare lettera l) – del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416) e del collegio, in specie, delle insegnanti di scuola materna (art. 32 del medesimo D.P.R.), si demanda a tale organo, con la partecipazione degli specialisti aventi compiti medico e socio-psico-pedagogici, di decidere dell’iscrizione di bambini handicappati che abbiano superato il sesto anno di età. Di tale decisione sarà data motivazione, per ciascun soggetto, nel verbale della seduta del collegio sia che si tratti d’iscrizione a scuole o sezioni speciali e sia che si tratti di iscrizioni per l’integrazione in scuole o sezioni comuni. In entrambi i casi è da considerare l’opportunità di seguire con particolare attenzione i risultati dell’intervento della scuola anche allo scopo di offrire elementi di giudizio per una nuova regolamentazione della delicata materia.”
b) La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 14 prevede tra le modalità di attuazione dell’integrazione/inclusione “la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.”
c) L’art. 7, comma 3, del DPR n. 275 del 1999 richiama la possibilità nel caso di reti di scuole che “l’accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.”
Alla luce di quanto esposto, ribadendo la natura eccezionale della procedura, la permanenza alla scuola dell’infanzia di bambini in età dell’obbligo scolastico richiede quattro diversi elementi, sostenuti da una progettualità condivisa tra scuola, famiglia e ASL:
1) richiesta motivata della famiglia;
2) certificazione (o parere tecnico) dell’ASL che segue il minore disabile in cui sia accertata la previsione di un vantaggio specifico, in termini di opportunità, nell’apprendimento e nello sviluppo del soggetto se trattenuto nella scuola dell’infanzia e – per contro – la perdita di opportunità in termini di apprendimento e di sviluppo nel caso di passaggio alla scuola primaria;
3) progetto specifico predisposto dai docenti della sezione della scuola con l’illustrazione dettagliata degli interventi didattico-pedagogici;
4) delibera del Collegio dei Docenti che approvi il progetto di permanenza, e valuti anche la stabilità del contesto scolastico, inteso come possibilità di mantenere un legame con il gruppo di appartenenza.
Si ringrazia per la collaborazione e per l’attenzione ai processi di inclusione.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Silvana Di Costanzo
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