Le novità della Certificazione unica 2015

da La Tecnica della Scuola

Le novità della Certificazione unica 2015 

L.L.

La nuova CU verrà prodotta anche per i compensi da lavoro autonomo e sarà disponibile entro il 28 febbraio 2015

Quest’anno il vecchio modello CUD è sostituito dalla Certificazione unica (CU 2015) relativa ai redditi 2014.

Le novità del nuovo modello, oltre alla nuova veste grafica, sono state illustrate dal MEF con il messaggio n. 23/2015.

La Certificazione Unica verrà prodotta per tutti i soggetti ai quali nel corso del 2014 siano stati corrisposti  attraverso il sistema NoiPA redditi di lavoro dipendente e assimilati o redditi di lavoro autonomo, e verrà resa disponibile, entro il 28 febbraio, con le medesime modalità adottate lo scorso anno per il modello Cud (al dipendente tramite pubblicazione sul portale NoiPA, all’ufficio responsabile tramite l’applicativo Modelli e la funzione di ristampa “Ultimo Cud elaborato” dell’applicativo “Gestione stipendi”).

Sarà inoltre cura della Direzione Servizi Informativi e dell’innovazione del MEF effettuare, entro il 7 marzo, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate di tutte le CU 2015 elaborate.

La nuova CU verrà prodotta anche per i compensi da lavoro autonomo che verranno cosi riconosciuti:

  • A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, quindi importi soggetti ad IVA;
  • O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata (circ. Inps 104/2001), quindi importi non soggetti ad IVA.

Nel sistema Noipa i suddetti compensi sono con i codici 445/001 e 444/001.

Per quanto riguarda il cd. bonus Renzi, al riguardo è stato creato il codice 667 – CONGUAGLIO ART.1 DL 66/2014. Tale Bonus irpef è determinato esclusivamente in base al reddito, ai giorni di effettiva spettanza ed al controllo di capienza (imposta lorda al netto delle detrazioni da lavoro dipendente superiore al Bonus).

Appello dell’ANP a tutti i DS: dirigenza a rischio

da tuttoscuola.com

Appello dell’ANP a tutti i DS: dirigenza a rischio

In una lettera aperta indirizzata a tutti i dirigenti scolastici, e pubblicata sul sito dell’Associazione, il presidente dell’ANP Giorgio Rembado denuncia la “vera e propria campagna volta ad emarginare la dirigenza scolastica dal quadro delle altre dirigenze delle amministrazioni pubbliche, o addirittura ad eliminarla del tutto”, come mostrano alcuni segnali, così individuati

“- l’esplicita esclusione della dirigenza scolastica dal ‘ruolo unico della dirigenza statale’ di cui al testo del DdL 1577 in discussione al Senato;

– la proposta di legge, inizialmente di iniziativa popolare ed ora fatta propria da un certo numero di parlamentari sia della Camera che del Senato, con cui – fra l’altro – si chiede l’abrogazione della norma ‘fondante’ della dirigenza scolastica, cioè l’art. 25 del DLgs. 30 marzo 2001 n. 165;

– l’appoggio pubblico che il maggior sindacato del comparto scuola – la FLC CGIL – ha recentemente manifestato alla proposta di legge in questione, attraverso l’adesione del suo segretario generale, Domenico Pantaleo (il quale ha poi parzialmente preso le distanze: ma l’adesione resta e costituisce fatto politicamente rilevante);

– l’iniziativa di due dei firmatari della proposta di legge in questione di scrivere a tutte le istituzioni scolastiche della Repubblica per chiedere la diffusione fra il personale e le famiglie del testo della proposta stessa e l’apertura di un pubblico dibattito in merito, con esplicito riferimento ad una pretesa ‘par condicio’ rispetto al documento governativo sulla Buona scuola”.

Altrettanto insidiose sono le proposte – insiste il presidente ANP – di riscrittura del profilo professionale che sollecitano una “ricentratura” del ruolo del DS sulla missione educativa, lasciando ad altri i compiti gestionali ed organizzativi. Ma “un dirigente cui fossero sottratte le prerogative gestionali ed organizzative cesserebbe per ciò stesso di essere un dirigente, per diventare una sorta di coordinatore didattico, un primus inter pares fra i docenti”.

Va sfatata la “leggenda secondo cui la complicazione burocratica e la molestia amministrativa siano la conseguenza diretta e naturale della condizione dirigente”: è vero il contrario, sostiene l’ANP: “i carichi burocratici e la persecuzione amministrativa sono un mezzo per impedire al dirigente di fare il dirigente, per trasformarlo in un travet schiacciato dagli adempimenti e privo della libertà intellettuale e del tempo per svolgere a pieno la propria funzione naturale: che è quello di organizzare, intorno ad un progetto comune ed al servizio della comunità, il lavoro di chi fa parte della stessa unità organizzativa”.

A conclusione della sua lettera, che contiene anche una puntigliosa analisi delle competenze che spettano al Ministero centrale, ai dirigenti scolastici e alle amministrazioni periferiche,  Rembado afferma che “la battaglia per il ruolo unico della dirigenza non è diversa da quella per la dirigenza tout court e da quella per l’equiparazione retributiva a tutta la dirigenza pubblica: sono facce diverse di una stessa medaglia. Come facce diverse di un’altra medaglia sono la proposta di legge di iniziativa popolare, il tentativo di riscrivere il profilo professionale e l’esclusione dal ruolo unico. Si tratta di capire quali sono le implicazioni di questi due scenari, che sono alternativi fra loro: e di scegliere il proprio campo”.

Il testo integrale della lettera aperta del presidente ANP può essere letto sul sito www.anp.it.

‘Buona scuola’ a regime in 5-6 anni

da tuttoscuola.com

‘Buona scuola’ a regime in 5-6 anni

E’ in corso in queste ore un fitto scambio di ‘carte’ tra il ministero dell’Istruzione e Palazzo Chigi: si stanno limando i testi – decreto legge e disegno di legge delega – che dovrebbero arrivare venerdì sul tavolo del consiglio dei ministri.

Ma quanto tempo ci vorrà per mandare a regime la ‘Buona Scuola’?

Alcune azioni – ha detto Stefania Giannini da Lucca nel corso di una iniziativa sulla scuola promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca – saranno simultanee, come l’assunzione dei precari, l’inserimento di alcune materie e il potenziamento della musica e lingua straniera dalle elementari”. Almeno sulla carta il decreto legge dovrebbe dunque mettere a disposizione delle scuole il relativo personale già dal 1° settembre 2015.

Poi – ha però subito aggiunto il Ministro – ci sono processi che richiedono tempo e per avere studenti che siano veramente competenti in lingue diverse dall’italiano serve un ciclo di studi e serve che esso sia condotto da insegnanti ben preparati. Col concorso che attiviamo subito avremo un’asticella alta per gli insegnanti di lingua. Credo che un ciclo di cinque sei anni sarà quello necessario per avere la buona scuola a regime”.

Cioè, sembra di capire, per avere docenti adeguatamente formati ai nuovi compiti.

L’incognita precari alla vigilia del varo della Buona Scuola

da tuttoscuola.com

L’incognita precari alla vigilia del varo della Buona Scuola

Questa sarà la settimana cruciale per la Buona Scuola: presto conosceremo il contenuto del decreto legge e del disegno di legge di accompagnamento.

Il primo nodo da sciogliere è quello dei precari, per i quali l’iniziale previsione di svuotamento delle GAE con un piano di assunzione di circa 148 mila docenti si è complicata per una serie di ostacoli, primo tra tutti quello della sentenza della Corte di Giustizia europea.

Tra le voci degli ultimi giorni sembra trovare attenzione l’ipotesi dell’ex-ministro Fioroni (PD) per un piano di assunzioni diluito nel tempo (almeno due anni) che consideri non soltanto gli iscritti alle GAE (molti dei quali non insegnano e svolgono altri lavori) ma anche le migliaia di docenti abilitati di seconda fascia tuttora operativi nella scuola (78.500 secondo Fioroni).

Nell’incontro del 16 febbraio con il ministro Giannini i sindacati della scuola, forti della pronuncia della Corte europea, hanno proprio sostenuto la richiesta di stabilizzazione dei precari di II fascia, ma la Giannini, oltre a rimanere abbottonata sui contenuti del piano di assunzioni, non ha mostrato alcuna apertura verso la rivendicazione sindacale.

Dopo l’incontro, considerato fallimentare, i sindacati hanno partecipato il giorno dopo al sit-in dei precari davanti alla sede del Ministero in viale Trastevere a Roma per rendere visibile la loro richiesta con il forte sostegno dei precari interessati.

Ma, forse perché il sit-in si è tenuto nel pomeriggio o, piuttosto, perché i precari non credono a simili manifestazioni di sostegno o vorrebbero la solidarietà di tutta la categoria, l’iniziativa è stata poco più che simbolica, con una punta massima di quasi un centinaio di persone presenti (esponenti sindacali compresi) a protestare sulle scale del Miur.

Non è stato un buon segnale per i sindacati che, in vista delle elezioni per il rinnovo delle RSU della settimana prossima, puntano molto sul consenso dei precari ammessi per la prima volta al voto.

Certificazione delle competenze: equivoci interpretativi un po’ strumentali

da tuttoscuola.com

Certificazione delle competenze: equivoci interpretativi un po’ strumentali

Dopo un lungo e travagliato percorso e anni di attesa, lunedì scorso, con la pubblicazione della circolare ministeriale n. 3 del 13 febbraio 2015, ha visto finalmente la luce la certificazione delle competenze per il I ciclo.

La circolare è accompagnata da linee guida e da modelli di certificazione da definire al termine del quinto anno della scuola primaria e del terzo anno della scuola secondaria di I grado.

Abbiamo già ricordato in precedenti servizi le tappe del lungo percorso di questo particolare strumento valutativo e la sua attuale natura sperimentale.

Nel merito dei suoi contenuti i sindacati della scuola non hanno sostanzialmente espresso critiche, ma, oltre a rimarcare la prudenza della fase sperimentale, hanno espresso preoccupazione sul nuovo carico di lavoro per gli insegnanti e raccomandato iniziative formative di sostegno.

Unica voce fuori dal coro tra i cinque sindacati rappresentativi quella della Gilda, che ha sparato a zero anche sui contenuti del nuovo strumento valutativo che, a suo parere, dovrebbe essere più semplice e utilizzare il voto anziché i giudizi.

Pur non dichiarandolo esplicitamente, la Gilda sembra non ritenere necessaria quella certificazione, in quanto … sovrapponendosi alla normale valutazione, comporta confusione per le famiglie che si troverebbero due diverse tipologie di valutazione per lo stesso allievo.

Alcuni organi di stampa, forse sull’onda di quelle critiche, hanno riportato tesi interpretative sulla certificazione delle competenze che però non trovano riscontro nei provvedimenti ministeriali. Anzi. La certificazione infatti non sostituisce il documento di valutazione (le pagelle) e al termine delle classi quinte della scuola primaria e terze della secondaria di I grado viene rilasciata soltanto nei confronti dei ragazzi che conseguono l’ammissione all’ordine di scuola successivo.

Basta leggere la circolare per fugare ogni equivoco, a meno che non si voglia tentare di orientare negativamente la categoria degli insegnanti od ottenerne la condivisione in funzione delle elezioni per le RSU.

Ricerca meglio che lezione

RICERCA MEGLIO CHE LEZIONE di Umberto Tenuta

CANTO 417 Un recente studio dimostra che la ricerca è migliore della lezione (http://www.treccani.it/magazine/piazza_enciclopedia_magazine/scienze/In_classe_meglio_la_ricerca_delle_lezioni.html)

RICERCA: <<vi è un doppio modo di acquistare la scienza: uno quando la ragione naturale da se stessa giunge alla conoscenza di cose ignote, e questo modo si chiama invenzione; l’altro quando la ragione naturale viene aiutata da qualcuno dall’esterno, e questa maniera si chiama dottrina (insegnamento). In ciò in vero che viene prodotto dalla natura e dall’arte, l’arte procede allo stesso modo e con gli stessi mezzi che la natura. Come infatti la natura guarirebbe riscaldando chi soffre di frigidezza, così fa pure il medico; per cui si dice che l’arte imita la natura. Il simile accade anche nell’acquisto della scienza: il docente cioè conduce altri alla scienza di cose ignote allo stesso modo che uno, scoprendo, conduce se stesso alla conoscenza di ciò che ignora>>[1].

 

Otto secoli −da Tommaso D’Aquino a noi− dovrebbero essere sufficienti per comprendere che il metodo migliore per imparare è quello che l’uomo ha praticato sin dalla sua discesa dall’albero.

Cercare, ricercare, inventare, scoprire, costruire…

La lezione è venuta dopo, nella CATTEDRALE medioevale!

E non so se valga ancora, nelle cattedrali dei nostri giorni.

Per certo, non vale nella BUONASCUOLA, senza cattedre e senza banchi dodedecaposti.

Ormai siamo alle classi scomposte.

Sono laboratori le aule!

E piccoli scienziati sono gli studenti.

Come i primi uomini!

Scesi dall’albero, nudi.

Nudi i corpi.

Nude le menti.

Tutto da inventare, tutto da scoprire, tutto da costruire!

Maledizione di Adamo: e ti guadagnerai il pane col sudore della tua fronte!

Così è.

L’eredità occorre sapersela ricostruire!

Ricapitolazione genetica.

L’ontogenesi ripete la filogenesi (Ernst Haeckel).

Nessuna eredità, figliuoli cari: vi guadagnerete il pane −anche quello del sapere− col sudore della vostra mente!

Bimbo, tu scopri tutto.

Scopri che è buono il latte della mamma tua.

Scopri che è bello il volto della mamma tua.

Scopri che è vero il nuovo mondo che ti attende: ricco di genti, di animali, di piante, di minerali.

Non c’è posto per insegnanti nella BUONASCUOLA!

Sono tutti, docenti e discenti, ricercatori!

Oh BUONASCUOLA, in te non c’è posto per gli INSEGNANTI!

Si chiamano tutte FENARETE le tue docenti.

 

Tutti i miei Canti −ed altro− sono pubblicati in:

http://www.edscuola.it/dida.html

[1] TOMMASO D’AQUINO (a cura di M. Casotti), De magistro, La scuola, Brescia, 1957, p 28.

24 febbraio “La Buona Scuola” in 7a Camera

Il 3, 4, 10, 18 e 24 febbraio la 7a Commissione della Camera esamina la risoluzione 7-00580 Santerini e 7-00593 Simone Valente, Sulle modalità di attuazione del piano “La Buona Scuola”

7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano «La Buona Scuola».

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione,
premesso che:
le Linee Guida per «La Buona scuola» prevedono la stabilizzazione di circa 148 mila docenti, mediante la loro immissione in ruolo, nell’intento di avviare a soluzione l’annosa situazione del precariato;
il Governo, per rispondere ai bisogni reali delle scuole, con tale stabilizzazione, così come chiaramente affermato nel testo de «La Buona scuola», intende anche ampliare l’offerta formativa e migliorarne la qualità, fornendo al piano di assunzioni una specifica caratterizzazione qualitativa;
nella legge di stabilità 2015 è stato istituito un fondo per la realizzazione del piano della «Buona Scuola» con particolare riferimento non solo al piano straordinario di assunzione dei docenti ma anche alla formazione dei docenti e dirigenti scolastici;
la distribuzione di tale personale deve essere effettuata conseguentemente in base a criteri funzionali agli obiettivi di qualità del servizio scolastico e alle necessità delle singole scuole, affinché possano raggiungere gli esiti di efficacia formativa da loro stesse individuati, ponendo particolare attenzione alle aree a rischio di disagio minorile e a forte processo migratorio;
uno degli scopi più importanti da conseguire con il razionale impiego di tali risorse umane deve essere costituito dalla prevenzione e dal contrasto della dispersione scolastica a sostegno del successo formativo, al fine di contribuire credibilmente alla riduzione della dispersione dal 17,6 per cento attuale al 10 per cento entro il 2020, così come richiesto nel Documento conclusivo dell’Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica, approvato dalla Commissione «Cultura, Scienza e Istruzione» della Camera e tenendo conto delle indicazioni della Commissione Europea che ha posto il fenomeno della dispersione scolastica tra i cinque obiettivi della strategia Europa 2020;
il rapporto di autovalutazione previsto dalla direttiva 18 settembre 2014, n. 11, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2014, n. 80, dispone che le singole scuole analizzino i dati sugli alunni per quanto riguarda evasione, ripetenze, abbandoni e si rende, pertanto, necessario richiedere alle scuole di determinare gli obiettivi che intendano perseguire in questo campo;
la continuità didattica, una delle condizioni per qualificare l’offerta formativa, da molti anni viene gravemente compromessa dalla irregolarità dello svolgimento delle lezioni nei primi mesi dell’anno scolastico a causa di assegnazioni tardive del personale; occorre quindi assicurare il diritto prioritario alla continuità didattica degli alunni senza penalizzare il regolare accesso al posto di lavoro del personale docente, normalizzando lo svolgimento dell’attività didattica fin dall’inizio delle lezioni,

impegna il Governo:

   ad utilizzare al meglio i docenti da stabilizzare, dopo aver proceduto alla copertura dei posti vacanti e disponibili, disponendo che il nuovo organico non sia aggiuntivo bensì costituisca a tutti gli effetti espansione dell’organico e, per questo, sia stabile e fisso, correlato all’attuazione dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche o loro reti, attuazione a cui concorrono tutti i docenti, anche negli istituti comprensivi, superando schemi connessi alla titolarità di cattedra, bensì riconducibili ad una logica di organico pienamente disponibile per l’istituzione scolastica autonoma per un arco temporale non inferiore a un triennio;
ad operare per una complessiva revisione delle attuali classi di concorso finalizzata, in particolare, a garantire un ottimale utilizzo delle competenze professionali dell’organico superando le attuali rigidità;
a considerare la stabilizzazione come una misura necessaria ma non sufficiente per una strategia volta a dotare le scuole di risorse professionali competenti e motivate e a potenziare gli interventi di sviluppo professionale;
ad assicurare che l’organico funzionale delle scuole consenta, oltre alla copertura delle supplenze brevi, l’attuazione degli obiettivi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e dell’integrazione, attraverso progetti stabili;
ad assegnare un organico funzionale potenziato alle aree a elevata complessità, da ridefinire ciclicamente tenendo anche conto dei caratteri della popolazione scolastica e dei risultati di apprendimento anche risultanti dalle prove standardizzate Invalsi;
a considerare gli effettivi bisogni rappresentati dalle scuole in relazione agli obiettivi da raggiungere individuati nel piano dell’offerta formativa, prevedendo che, su base territoriale, si realizzi il più possibile una corrispondenza tra le competenze professionali dei docenti e le specifiche esigenze formative, didattiche e organizzative delle scuole, consentendo a queste di esprimere gradimenti in ordine alle competenze stesse;
a valutare, in accordo con le Regioni, l’introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni e di strumenti valutativi della qualità e quantità dei servizi erogati nella scuola dell’autonomia. Tali parametri possono facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse e la verifica del rispetto degli stessi livelli essenziali delle prestazioni in tutto il sistema nazionale di istruzione, nonché della piena applicazione della legge sulla parità scolastica in tema di organizzazione, integrazione scolastica, performance formative, onde evitare eventuali inadempimenti;
a modificare i tempi delle procedure preparatorie dell’anno scolastico nella gestione del personale docente (mobilità, nomine in ruolo, conferimento supplenze annue/temporanee fino al termine delle attività) prevedendo come obiettivo finale di conferire entro l’estate le supplenze annue e fino al termine delle attività, per permettere il regolare avvio dell’anno scolastico;
a sostenere, in particolare, il segmento dell’Istruzione tecnica e dell’Istruzione e Formazione professionale per il quale, in accordo con le Regioni, pianificare una graduale riorganizzazione;
a valorizzare e disciplinare opportunamente la didattica laboratoriale anche in stage, assumendo iniziative per incentivare – anche fiscalmente – le aziende ad organizzare percorsi e alternanza scuola-lavoro, anche attraverso l’assunzione di personale specializzato per la formazione e l’investimento in spazi laboratoriali dedicati, e incrementando il numero di ore di alternanza;
a sostenere, anche con incentivi ed agevolazioni, l’innovazione didattica digitale in generale e gli interventi che le scuole attivano per sostenere e promuovere l’uso dei libri digitali, di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013;
a formare e qualificare i docenti assunti nelle competenze richieste dalla qualità dell’insegnamento, in particolare nella lingua straniera e nell’informatica, nonché nei compiti di prevenzione del disagio, rinnovamento delle metodologie didattiche, orientamento, sviluppo delle competenze, integrazione interculturale e interventi tempestivi per affrontare le difficoltà di apprendimento, anche attraverso l’utilizzo dei Dipartimenti e delle Facoltà universitarie;
a sostenere l’ingresso del personale docente immesso in ruolo utilizzando il già previsto anno di prova sia per la formazione di adeguate competenze che per la valutazione della conferma nei ruoli; ed a rivedere altresì la composizione del Comitato di valutazione prevedendo, oltre al dirigente e ai docenti, anche figure esterne;
ad attivare un sistema di formazione continua in servizio degli insegnanti che coinvolga scuola e università, per assicurare una cooperazione tra innovazione educativa, sperimentazione scolastica e ricerca universitaria; a perseguire, sia nella formazione iniziale, sia in quella continua, piena integrazione tra i saperi disciplinari, i metodi di insegnamento, le didattiche e le competenze pedagogiche;
ad accertare e monitorare da parte delle scuole il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della dispersione e dei fenomeni di bullismo dichiarati nel rapporto di autovalutazione delle scuole, che dovranno compilare entro luglio 2015, prevedendo un’apposita attenzione al miglioramento, della scuola anche in collaborazione con l’Invalsi e, a tale scopo, a completare le anagrafi scolastiche con il concorso delle Regioni, indispensabili per la prevenzione degli abbandoni e della dispersione;
a prevedere di affrontare, nell’ambito di tale riorganizzazione dell’organico scolastico, la revisione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, al fine di valorizzare l’acquisizione delle competenze sociali e civiche anche attraverso nuove modalità di valutazione degli studenti e autovalutazione delle scuole, l’individuazione di figure di coordinamento e una revisione curricolare e del tempo-scuola coerenti con la pratica effettiva del vivere a scuola da cittadini;
a riferire ai competenti organi parlamentari decorso un anno sullo stato e sull’esito dell’attuazione del Piano «La Buona scuola».
(8-00098) «Santerini, Rocchi, Carocci».


 

(7a Camera, 24.2.15) La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00580 Santerini e 7-00593 Simone Valente, rinviata, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2015

Giancarlo GIORDANO (SEL), intervenendo sull’ordine dei lavori, evidenzia che, pur rispettando l’iniziativa dei colleghi che hanno presentato le risoluzioni in titolo, manchi attualmente l’oggetto della discussione, in quanto il Governo non ha ancora presentato le annunciate iniziative legislative in merito.

Flavia PICCOLI NARDELLIpresidente, osserva che scopo delle risoluzioni è proprio quello di fornire un indirizzo al Governo su determinate questioni.

Milena SANTERINI (PI-CD), concordando con quanto testé affermato dalla presidente, ricorda che in questa occasione la Commissione sta operando non a seguito di un provvedimento già assunto dal Governo, bensì prima dell’adozione dello stesso. Illustra quindi una riformulazione, da lei predisposta a seguito dell’approfondito dibattito svolto in Commissione e dei contributi apportati dai colleghi di tutti i gruppi, della sua risoluzione (vedi allegato 1). Tra gli impegni contenuti nella risoluzione, nella sua nuova formulazione, ricorda che gli stessi affrontano i seguenti aspetti: organico funzionale inteso quale organico teso a soddisfare i reali bisogni della scuola; valorizzazione dell’autonomia scolastica; implementazione del contrasto alla dispersione scolastica; corretto utilizzo delle prove standardizzate INVALSI; introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni anche nel sistema nazionale di istruzione; proficua collaborazione tra scuola e università. Sottolinea, poi, di aver recepito le indicazioni provenienti dai colleghi del Movimento 5 Stelle in merito alla promozione dei libri digitali, della didattica laboratoriale e dell’alternanza scuola-lavoro.

Giancarlo GIORDANO (SEL) ritiene che sia più corretto presentare una proposta di legge sui temi oggetto delle presenti risoluzioni, come è stato fatto dal collega del suo gruppo Paglia, valorizzando in tal modo il ruolo del Parlamento, piuttosto che discutere su annunciate iniziative del Governo, le cui modalità procedurali e i cui contenuti sono ancora oscuri.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) ricorda al collega Giordano che, come è noto, il tema della «Buona scuola» sarà affrontato a breve dal Governo con l’emanazione di un decreto-legge, per ciò che concerne le questioni ritenute emergenziali, le quali non possono essere trattate mediante l’esame di un’ordinaria proposta di legge, mentre gli ulteriori aspetti di tale tema saranno contenuti in un disegno di legge delega, di prossima presentazione. Ritiene, quindi, molto utile l’adozione dello strumento della risoluzione, in particolare di quella presentata dalla collega Santerini, per affrontare i vari aspetti concernenti la riforma del mondo della scuola, a seguito di una lunga fase di ascolto svolta sia dal MIUR, sia, in tutta Italia, dal Partito Democratico.

Luigi GALLO (M5S), pur apprezzando lo sforzo della collega Santerini nella ricerca della condivisione di un testo della risoluzione, chiede di integrare ulteriormente il testo da lei testé illustrato, relativamente ai libri digitali, facendo specifico riferimento all’articolo 6 del decreto-legge n. 104 del 2013. Chiede, inoltre, che sia indicato l’impegno a incentivare – anche fiscalmente – le aziende che organizzano percorsi di alternanza scuola-lavoro, ricordando che su tale argomento il Governo ha accettato, in precedenza, un apposito ordine del giorno in Assemblea.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) esprime apprezzamento per il riferimento, nella nuova formulazione del testo presentato dalla collega Santerini, alla parità in tema di organizzazione e integrazione scolastica, onde evitare eventuali inadempimenti, in linea con quanto da lui richiesto. Pur non essendo certo sulla ricezione integrale, da parte del Governo, degli impegni contenuti nella risoluzione che la Commissione sta predisponendo, preannuncia il voto favorevole da parte del suo gruppo sulla risoluzione Santerini 7-00580, nella sua nuova formulazione.

Maria Grazia ROCCHI (PD) ricorda, preliminarmente, al collega Giordano che questa risoluzione, tra le altre cose, collega le risultanze dell’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sul contrasto alla dispersione scolastica, con le successive riflessioni che si sono svolte in vista dell’emanazione dei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa, prima ricordati dalla collega Malpezzi. Pur nella consapevolezza che lo strumento di indirizzo in oggetto non può risolvere tutti i problemi della scuola, reputa la risoluzione di cui è cofirmataria, così come integrata, uno strumento utile per far sì che il diritto all’istruzione sia assicurato a ciascun ragazzo. Si dichiara quindi favorevole a recepire la richiesta di ulteriore integrazione dei colleghi del Movimento 5 Stelle, in merito al riferimento all’articolo 6 del cosiddetto «decreto Carrozza» sull’uso dei libri digitali, nonché sulla promozione, anche con agevolazioni fiscali, dell’alternanza scuola-lavoro.

Maria MARZANA (M5S) osserva che i primi sei impegni della risoluzione Santerini 7-00580 appaiono concentrarsi sui diversi aspetti relativi all’organico funzionale e all’organizzazione, chiedendo se non sia opportuna una riduzione degli stessi, dando maggior rilievo al miglioramento della didattica. Reputa, inoltre, opportuno far riferimento alla definizione di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione anziché alla loro semplice introduzione.

Simone VALENTE (M5S) ricorda che il Governo avrebbe dovuto emanare, entro la fine dello scorso anno, le linee guida sulla possibilità per le scuole di realizzare testi digitali e che ciò non è ancora avvenuto, chiedendo, quindi, informazioni sull’attuazione di tale impegno.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI esprime preliminarmente apprezzamento per l’ampia e ricca discussione svolta in Commissione sui temi oggetto delle risoluzioni. Auspica, quindi, la ricerca di una posizione il più possibile condivisa, pur nella divergenza iniziale delle due risoluzioni. Ricorda quindi che il dibattito sul piano della «Buona scuola» è iniziato lo scorso settembre e ha coinvolto 1,8 milioni di italiani, i quali hanno espresso le proprie idee in merito, sia accedendo alla consultazione online del Governo, sia partecipando a numerose iniziative promosse dalle diverse formazioni politiche nei territori. Rammenta, altresì, che il Governo ha già impegnato un miliardo di euro per il 2015 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2016 per finanziare il predetto piano, oltre ad avere attuato diverse iniziative a favore dell’edilizia scolastica. Reputa, quindi, prioritario per il Governo: realizzare un organico funzionale ai bisogni effettivi della scuola, il quale dia continuità didattica alla stessa, in particolare affrontando la problematica delle supplenze; contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, riducendola dall’attuale 17 per cento verso il 10 per cento, così come richiesto dall’Unione europea; promuovere l’integrazione, con particolare attenzione alle aree a rischio di disagio, l’alternanza scuola-lavoro e l’orientamento; attuare un piano di formazione reale e costante dell’organico; valorizzare il cosiddetto book in progress, ossia materiali didattici sostitutivi dei libri di testo, scritti dai docenti della rete nazionale. Si dichiara, inoltre, d’accordo con la proposta dell’onorevole Valente diretta a valorizzare e disciplinare opportunamente la didattica laboratoriale anche in stage, assumendo iniziative per incentivare – anche fiscalmente – le aziende ad organizzare percorsi e alternanza scuola-lavoro, anche attraverso l’assunzione di personale specializzato per la formazione e l’investimento in spazi laboratoriali dedicati e incrementando il numero di ore di alternanza.

Luigi GALLO (M5S), pur apprezzando lo sforzo sinora compiuto di pervenire ad una sola risoluzione, unanimemente condivisa, sottolinea la sostanziale diversità di approccio al tema della «Buona scuola» delle due risoluzioni presentate. Annuncia, poi, che, ove si accedesse alle richieste del suo gruppo di ulteriore riformulazione della risoluzione 7-00580 Santerini, lo stesso si asterrebbe su quest’ultima.

Milena SANTERINI (PI-CD), alla luce del dibattito svolto, riformula ulteriormente la risoluzione a sua prima firma, tenendo conto delle richieste del collega Gallo (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI esprime parere favorevole del Governo sulla risoluzione 7-00580 Santerini, così come ulteriormente riformulata.

Giancarlo GIORDANO (SEL) preannuncia voto contrario del suo gruppo sulla risoluzione 7-00580 Santerini, così come ulteriormente riformulata, ritenendola uno strumento inadeguato per affrontare la cronica crisi in cui si trova il mondo della scuola. Resta comunque disponibile a un confronto nel merito dei provvedimenti che saranno a breve emanati.

Bruno MOLEA (SCpI) preannuncia anch’egli voto favorevole sulla risoluzione 7-00580 Santerini, così come ulteriormente riformulata.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) conferma il suo voto favorevole.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), dopo aver ricordato che anche le colleghe Rocchi e Carocci hanno sottoscritto la risoluzione che la Commissione si appresta ad approvare, preannuncia, a nome del Partito Democratico, voto favorevole sulla risoluzione 7-00580 Santerini, così come ulteriormente riformulata. Dopo essersi dichiarata dispiaciuta per le dichiarazioni del collega Giordano, assicura che il suo gruppo politico valuterà attentamente tutte le istanze provenienti dai diversi partiti per la migliore attuazione del piano della «Buona scuola».

Simone VALENTE (M5S) conferma l’astensione del suo gruppo sulla risoluzione 7-00580 Santerini, così come ulteriormente riformulata.

Flavia PICCOLI NARDELLIpresidente, comunica che, in caso di approvazione della risoluzione n. 7-00580 Santerini, nella sua nuova ulteriore formulazione, si riterrà assorbito il nono impegno della risoluzione 7-00593 Simone Valente.

La Commissione approva la risoluzione 7-00580 Santerini, così come ulteriormente riformulata, che assume il numero 8-00098 (vedi allegato 2).

Luigi GALLO (M5S) ricorda che l’intento prioritario del suo gruppo, contenuto nella risoluzione 7-00593 Simone Valente, rimane quello di recuperare i circa 8 miliardi di euro tagliati al comparto della scuola nel corso della precedente legislatura, ad opera, in particolare, dei Ministri Gelmini e Tremonti e, successivamente, dell’ex Presidente del Consiglio Monti.

La Commissione respinge la risoluzione 7-00593 Simone Valente.

(7a Camera, 18.2.15) La Commissione prosegue l’esame congiunto delle risoluzioni 7-00580 Santerini e 7-00593 Simone Valente, rinviate, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2015.
Mara CAROCCI (PD) ricorda gli obiettivi della risoluzione 7-00580 Santerini, la quale è incentrata sul contenimento e sul contrasto del fenomeno della dispersione scolastica, nonché sulla formazione e utilizzazione degli insegnanti da assumere a partire dal prossimo anno scolastico. Considera inoltre necessario intervenire sulla revisione delle attuali classi di concorso, reputando opportuno evitare una rigida organizzazione dell’organico funzionale, la quale può portare, in taluni istituti, alla presenza di un unico collegio di docenti, i quali sono inseriti in differenti organici funzionali relativi a ciascun indirizzo presente nell’istituto. Ritiene inoltre da superare l’attuale distinzione tra le classi di concorso di scuola secondaria di primo grado e quelle di scuola secondaria di secondo grado. Giudica poi positivamente le prove INVALSI, importanti per la crescita del sistema di istruzione in Italia, e il sistema di autovalutazione delle scuole. Avverte, comunque, che i risultati delle predette prove INVALSI devono essere valutati anche alla stregua del contesto socio-economico nel quale le singole scuole operano. Condivide, poi, le considerazioni svolte il 4 febbraio 2015 dall’onorevole Simonetti, il quale proponeva di passare ad un sistema di livelli essenziali delle prestazioni che individui, con criteri oggettivi, il fabbisogno formativo, sulla base di uno standard condiviso su cui fondare la programmazione territoriale. Ricorda poi al collega Simonetti l’importanza di porre particolare attenzione alle aree del nostro territorio nazionale nelle quali è presente un cospicuo flusso di immigrazione, che coinvolge, ovviamente, anche il mondo della scuola.

Gianluca VACCA (M5S) osserva che le specificazioni, da parte del Governo, dell’annunciato piano della «Buona scuola» appaiono contraddittorie e poco chiare, non emergendo, tra l’altro, quante saranno effettivamente le assunzioni di docenti, a quali graduatorie si attingerà e a cosa corrisponda realmente l’»organico funzionale». Reputa inoltre tale piano diretto solo ad affrontare il tema delle assunzioni, senza considerare gli altri importanti aspetti che concernono il mondo della scuola. Ritiene comunque possibile ipotizzare una convergenza tra la risoluzione 7-00580 Santerini e la risoluzione 7-00593 Simone Valente, verso un unico testo che sintetizzi tutte le esigenze sinora evidenziate.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo aver ribadito l’importanza delle scuole paritarie nel sistema scolastico italiano, ritiene che le stesse debbano essere adeguatamente considerate nel piano della «Buona scuola» e, conseguentemente, nella risoluzione che la Commissione si accinge a predisporre.

Milena SANTERINI (PI-CD), dopo aver ringraziato i colleghi per il contributo apportato, si dichiara disponibile ad integrare il testo della risoluzione con riferimento alle seguenti questioni: modalità di stabilizzazione dei docenti, evitando le rigidità; determinazione dell’organico funzionale sulla base delle caratteristiche della popolazione scolastica; opportunità di introduzione, anche in ambito scolastico, di livelli essenziali delle prestazioni, a garanzia della parità di condizioni degli studenti; maggiore attenzione all’istruzione professionale, all’alternanza scuola-lavoro e all’introduzione della tecnologia digitale negli istituti scolastici; necessità di un sistema di rilevazione dei risultati dei progetti e delle attività scolastiche attivate contro il bullismo. Con riferimento, infine, alla risoluzione 7-00593 Simone Valente, pur apprezzandone l’intento, ritiene che la stessa contenga indicazioni eccessivamente specifiche, in relazione, ad esempio, alle risorse e alla definizione dei gruppi di docenti che saranno interessati dalle future assunzioni.

Simone VALENTE (M5S), dopo aver valutato positivamente il dibattito sinora svolto, pur nella diversità iniziale di opinioni, ritiene che vi sia un margine per ricercare una convergenza su un testo unitario delle due risoluzioni presentate.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) chiarisce che il riferimento, nella risoluzione 7-00580 Santerini, alla necessità di una decisa innovazione dell’anno di prova del personale docente che sarà assunto – già previsto a legislazione vigente – non ha intenti punitivi, bensì intende promuovere la migliore formazione di tali docenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dopo aver avvertito il collega Gallo che potrà intervenire nel prosieguo del dibattito, essendo imminente l’inizio dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

(7a Camera, 10.2.14) Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, comunica che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione 7-00593 Simone Valente sulle modalità di attuazione del piano «La Buona Scuola». Vertendo su analoga materia della risoluzione 7-00580 Santerini, ne propone quindi l’abbinamento a quest’ultima.

La Commissione delibera l’abbinamento della risoluzione 7-00593 Simone Valente alla risoluzione 7-00580 Santerini.

Luigi GALLO (M5S) illustra, in qualità di cofirmatario, la risoluzione 7-00593 Simone Valente. Ricorda quindi che il presente atto di indirizzo intende correggere gli aspetti negativi del piano della «Buona scuola» presentato dal Governo. Osserva preliminarmente che le risorse stanziate dalla legge finanziaria 2015 per l’attuazione del predetto piano, pari a 1 miliardo di euro per l’anno 2015 e a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2016 non compensano i tagli passati al settore dell’istruzione, pari a circa 8 miliardi di euro. Rileva quindi che la risoluzione 7-00593 Simone Valente intende, tra le altre cose, porre fine al precariato del personale scolastico, e prende spunto da una consultazione effettuata con gli attori del mondo dell’istruzione da parte degli esponenti del Movimento 5 Stelle. Auspica comunque un confronto con il Ministro Giannini al fine della migliore attuazione del suddetto piano, che deve intervenire adeguatamente sulle procedure di reclutamento e formazione dei docenti. Osserva poi che una delle problematiche che il piano della «Buona scuola» rischia di non risolvere è quella concernente il divario di assunzioni tra docenti di classi di concorso di materie scientifiche e docenti di classi di concorso di materie umanistiche. Ricorda infatti che si rischia di assumere molti docenti di materie umanistiche, lasciando invece scoperte cattedre di materie scientifiche, in quanto i docenti di questi ultimi insegnamenti sembra che non siano sufficientemente presenti nelle graduatorie ad esaurimento dalle quali proverranno i futuri insegnanti. Auspica quindi l’assunzione di tutti gli insegnanti abilitati, prevedendosi un doppio canale di assunzioni per il futuro, con il 50 per cento delle stesse da effettuarsi a seguito di concorso e il restante 50 per cento tramite reclutamento dalle graduatorie degli insegnanti abilitati. Riassume poi gli altri punti della risoluzione in oggetto, tra i quali la necessità di garantire un’adeguata formazione degli insegnanti su temi quali la didattica innovativa, l’intelligenza emotiva, le intelligenze multiple, l’educazione all’affettività e l’uso della tecnologia applicata alla didattica. Aggiunge che bisogna prevedere un sistema di autovalutazione delle scuole e di valutazione di reti di scuola, con il coinvolgimento della comunità degli studenti e dei genitori, sulla base del superamento del sistema dell’INVALSI. Ritiene poi necessario destinare adeguate risorse per incrementare l’utilizzo dei libri digitali e aumentare le ore di laboratorio, garantendo l’insegnamento della lingua inglese sin dalla scuola dell’infanzia. Dopo aver ricordato l’importanza di una adeguata realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro, garantendo il collegamento tra gli istituti scolastici e le aziende, ribadisce la necessità di verificare i requisiti per il riconoscimento della qualifica di istituto paritario, anche al fine di contrastare il fenomeno dei cosiddetti «diplomifici». Reputa inoltre essenziale assumere iniziative per incrementare il fondo d’istituto, anche al fine di arginare il fenomeno, sempre crescente, della richiesta alle famiglie di contributi economici attraverso il meccanismo dei contributi volontari, spostando in tal modo – gradualmente – il finanziamento della scuola dalla mano pubblica a quella privata, ossia dallo Stato alle famiglie degli studenti. Ricorda inoltre la necessaria attenzione che si deve porre nell’investimento in materia di edilizia scolastica, e nell’attuazione della banda larga per l’accesso alla rete internet. Aggiunge che il modello di scuola che il Movimento 5 Stelle prefigura è quello di una scuola «aperta», chiaramente ancora da attuare, nella quale le biblioteche, i musei e altri luoghi di aggregazione rappresentano luoghi per l’insegnamento che si vanno ad aggiungere alle aule scolastiche. Osserva infine che, pur condividendo l’attenzione della risoluzione 7-00580 Santerini per gli aspetti psicologici e pedagogici che vengono evidenziati nella stessa, ritiene che sia necessario realizzare, presso il MIUR, una rete educativa nazionale, composta da esperti di metodologie didattiche, nonché da pedagogisti e psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiede, in virtù di un impegno del suo gruppo politico previsto per la giornata di domani, che gli impedirà di partecipare alla seduta della Commissione, se per tale giornata è prevista la votazione delle risoluzioni all’ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che per la giornata di domani non è attualmente prevista la discussione delle risoluzioni in oggetto.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) ricorda ai colleghi del Movimento 5 Stelle che non solo loro hanno effettuato consultazioni sul piano della «Buona scuola», in quanto sia il Governo, soprattutto con la consultazione on line, sia il Partito Democratico, si sono confrontati in tutta Italia su questo argomento, coinvolgendo moltissimi cittadini e esperti del settore. Ricorda altresì che la vecchia distinzione tra organico di fatto e organico di diritto sarà sostituita con quella dell’organico funzionale, il quale rappresenta tutto l’organico in dotazione agli istituti scolastici, in un sistema verticalizzato, con capacità di integrazione tra le scuole. Osserva quindi che la risoluzione 7-00593 Simone Valente non fa riferimento all’autonomia scolastica, la quale è necessaria per dare dignità ai docenti. Reputa inoltre contraddittoria la richiesta del Movimento 5 Stelle di risolvere il problema del precariato dei docenti utilizzando il doppio canale di reclutamento, essendo necessario valorizzare anche gli insegnanti che non hanno ancora raggiunto l’abilitazione. Ritiene inoltre che l’alternanza scuola-lavoro debba rappresentare un’importante esperienza formativa e culturale, da estendere anche ai licei. Osserva poi che gli istituti paritari non sono dei «diplomifici», dovendo essere conformi alle regole previste per il sistema pubblico integrato d’istruzione, ricordando che è interesse degli stessi istituti paritari che eventuali «diplomifici» siano espunti dal sistema scolastico. Ricorda infine che il Partito Democratico sostiene la proposta di legge cosiddetta «0-6 anni», che prevede un nuovo sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

(Camera, 4.2.15) Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell’odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 3 febbraio 2015.

Roberto SIMONETTI (LNA), con riferimento a quanto esplicitato nella risoluzione in oggetto, ritiene che l’organico funzionale aggiuntivo difficilmente potrà soddisfare tutte le esigenze del mondo della scuola. Aggiunge che i docenti da destinare all’organico funzionale di rete, secondo alcune stime, non sarebbero più di 30.000 e che se si dovesse assegnare alle aree a elevata complessità una quota parte delle complessive risorse destinate all’organico funzionale, come auspica la risoluzione, non si farebbe altro che accentuare gli scompensi già oggi presenti tra le diverse aree del Paese. Per tale motivo auspica che il futuro meccanismo concorsuale per l’accesso all’insegnamento sia elaborato su base regionale, ritenendo, infatti, che questo sia l’unico modo per aggirare la grave questione della disomogeneità di valutazione sul territorio. Pur ricordando che la Costituzione impone che i concorsi siano a carattere nazionale, ritiene che nulla impedisca che la gestione sia affidata agli uffici scolastici regionali. Ritiene quindi opportuno che i candidati possano scegliere liberamente in quale albo regionale eleggere il proprio «domicilio professionale», senza vincolo di residenza: verrebbero però valutati in maniera identica rispetto agli altri iscritti in quella regione. Reputa poi necessario salvaguardare il personale previsto dall’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica si avvale per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Precisa che tale contingente è stato ridotto da 500 a 300 unità ad opera della legge di stabilità 2012 (articolo 4, comma 68, della legge 12 novembre 2011, n. 183) e che la legge di stabilità 2013 – su questo punto non ancora applicata – vorrebbe ridurlo addirittura a 150 unità. Aggiunge che si tratta di personale che presta servizio ormai da diversi anni presso l’amministrazione scolastica, tra Ministero e uffici scolastici regionali, curando attività essenziali per l’ampliamento dell’offerta formativa a livello locale, in strutture già con pesanti vuoti per quanto riguarda gli addetti. Osserva che il mantenimento di tale personale – richiesto dal suo gruppo anche per l’anno scolastico 2015/2016 – è nell’ottica di supportare l’amministrazione scolastica periferica, sempre più sofferente per carenza di organico in un settore chiave, quale l’istruzione, per la ripresa del Paese. Per quanto riguarda il rapporto di autovalutazione previsto dalla direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, sottolinea la necessità di un sistema di rilevazione dei risultati dei progetti e delle attività scolastiche attivate contro il bullismo. Osserva che è infatti vero che le scuole, sia statali che paritarie, hanno l’obbligo, nel caso di bullismo da parte di alunni ultraquattordicenni, di segnalare i fatti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei Conti, oltre che l’obbligo di attivare un procedimento disciplinare nei confronti dello studente – presunto responsabile – delle scuole di primo e secondo grado. Precisa poi che tra gli obblighi rientrano anche attività di prevenzione, spesso lasciate alla libera determinazione degli insegnanti. Ricorda, inoltre, che vi è una varietà di progetti, il cui aspetto critico è costituito dalla totale assenza di misurazioni della loro efficacia, senza cioè verifica dei risultati conseguiti. Ricorda, altresì, che dal prossimo marzo tutte le scuole statali e paritarie avranno l’obbligo di compilare (entro luglio) il rapporto di autovalutazione di istituto, in applicazione del nuovo «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione». Chiede, quindi, al Ministero di inserire nel questionario di autovalutazione la rilevazione e la misurazione dei risultati dei progetti e delle attività con finalità educative e di contrasto al bullismo, allo scopo di verificare la reale efficacia dei progetti e poter imporre alle scuole obiettivi di miglioramento misurabili in termini percentuali.
Chiede inoltre ai presentatori chiarimenti in merito al riferimento, presente nella quarta premessa della risoluzione in oggetto, alla necessità di porre attenzione, nella distribuzione del personale scolastico, alle aree a rischio di disagio minorile e a forte processo migratorio.
Ritiene poi auspicabile inserire, nella risoluzione che si appresta a predisporre, l’impegno per l’introduzione di costi standard anche nel sistema scolastico, come avvenuto in quello sanitario: considera infatti indispensabile passare ad un sistema di livelli essenziali delle prestazioni che individui con criteri oggettivi il fabbisogno formativo, sulla base di uno standard condiviso su cui fondare la programmazione territoriale; un modello capace di realizzare un giusto equilibrio tra l’autonomia programmatoria delle regioni – nei territori – e il rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla finanza pubblica. Reputa inoltre utile guardare ai criteri di allocazione delle risorse per intervenire su un altro capitolo critico del sistema scolastico, costituito dalla valutazione, introducendo, oltre alla valutazione dei docenti, anche la valutazione delle scuole e della dirigenza scolastica, indicando un sistema condiviso di autovalutazione delle scuole che potrebbe permettere ai genitori di comparare gli istituti in base a criteri prestabiliti che tengono conto dello stesso livello socio-economico.
Segnala, infine, che il piano della «Buona Scuola» dovrebbe introdurre nel suo impianto normativo un ruolo per le regioni che, attualmente, non è presente. Per questo, ritiene opportuno che, anche in sede di Conferenza Stato-regioni, siano fissati i relativi livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto dei costi standard.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), dopo aver ringraziato le colleghe Santerini e Rocchi, condividendo l’impianto della risoluzione in oggetto, auspica che tutto l’organico dei docenti della scuola diventi funzionale, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, sinora considerati strutture scolastiche di livello inferiore, incrementando le ore di insegnamento all’interno dei laboratori, in un’ottica volta alla diminuzione del fenomeno della dispersione scolastica. Dopo aver ricordato l’importanza dell’alternanza tra scuola e lavoro e di un intervento a sostegno delle zone a rischio di disagio minorile e a forte processo migratorio, auspica che si mettano in campo tutte le iniziative utili a realizzare la migliore integrazione tra studenti italiani e di origine straniera, come è avvenuto in alcune esperienze locali di talune regioni come il Veneto.

Maria Grazia ROCCHI (PD) ritiene che il piano della «Buona scuola» avvii un’importante stagione riformatrice volta a restituire dignità ai docenti e alle istituzioni scolastiche, in particolare attraverso la formazione continua. Dopo aver ricordato che in Italia il tasso di dispersione scolastica, ossia di coloro che non ottengono un diploma di licenza di scuola secondaria superiore, è pari a ben il 17 per cento, auspica che gli obiettivi di riduzione di questo tasso, indicati nell’ambito della strategia Europa 2020, si possano raggiungere grazie all’attuazione di tale piano, che deve tener conto, in particolare, delle aree a elevata complessità. Ricorda, quindi, l’importanza della risoluzione che la VII Commissione si appresta a predisporre come strumento di indirizzo per l’attuazione del piano. Ribadisce anch’ella l’esigenza che l’organico sia effettivamente funzionale, a garanzia della stabilità degli interventi perseguiti, condividendo, inoltre, la particolare attenzione che bisogna porre nella valorizzazione dell’istruzione e formazione professionale, così come emerso, d’altronde, nel corso della recente indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, conclusa dalla VII Commissione della Camera.

Luigi GALLO (M5S) annuncia, come già anticipato nella seduta di ieri, che il suo gruppo ha appena presentato una risoluzione sul medesimo tema oggetto del presente atto di indirizzo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

(7a Camera, 3.2.15) La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Milena SANTERINI (PI-CD) illustra la risoluzione in oggetto. Ricorda, in particolare, che la stessa impegna il Governo: ad utilizzare al meglio i 148 mila docenti da stabilizzare, dopo aver proceduto alla copertura dei posti vacanti e disponibili, disponendo che il nuovo organico non sia aggiuntivo bensì costituisca a tutti effetti espansione dell’organico e, per questo, sia stabile e fisso correlato all’attuazione dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche o loro reti; ad operare per una complessiva revisione delle attuali classi di concorso finalizzata, in particolare, a garantire un ottimale utilizzo delle competenze professionali dell’organico superando le attuali rigidità; a considerare la stabilizzazione come una misura necessaria, ma non sufficiente, per una strategia volta a dotare le scuole di risorse professionali competenti e motivate e a potenziare gli interventi di sviluppo professionale; ad assicurare che prioritariamente l’organico funzionale delle scuole consenta, oltre alla piena copertura delle supplenze, l’attuazione degli obiettivi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e dell’integrazione, attraverso progetti stabili almeno di durata biennale; ad assegnare alle aree a elevata complessità, da ridefinire ciclicamente tenendo anche conto dei risultati di apprendimento quali risultano dalle prove standardizzate INVALSI, una quota parte delle complessive risorse destinate all’organico funzionale d’istituto; a considerare gli effettivi bisogni rappresentati dalle scuole in relazione agli obiettivi da raggiungere individuati nel piano dell’offerta formativa, prevedendo che, all’interno della provincia di riferimento, si realizzi il più possibile una corrispondenza tra le competenze professionali dei docenti e le specifiche esigenze formative delle scuole, consentendo a queste di esprimere gradimenti in ordine alle competenze stesse; a modificare i tempi delle procedure preparatorie dell’anno scolastico nella gestione del personale docente; a sostenere in particolare, nella distribuzione delle risorse, il segmento dell’istruzione tecnica e dell’istruzione e formazione professionale; a formare e qualificare i docenti assunti nelle competenze richieste dalla qualità dell’insegnamento, in particolare nella lingua straniera e nell’informatica, nonché nei compiti di prevenzione del disagio, rinnovamento delle metodologie didattiche, orientamento, sviluppo delle competenze, integrazione interculturale e interventi tempestivi per affrontare le difficoltà di apprendimento, anche attraverso l’utilizzo sistematico dei Dipartimenti e delle Facoltà universitarie; ad accompagnare la formazione in ingresso del personale docente immesso in ruolo con una decisa innovazione dell’anno di prova, nel corso del quale accertare il possesso delle competenze di base dei docenti assunti, rilevandone crediti e debiti formativi in base ai quali prevedere la formazione ed eventuali possibilità di rinvio o recessione del contratto; ed a rivedere altresì la composizione del Comitato di valutazione prevedendo, oltre al dirigente e ai docenti, anche figure esterne (quali docenti universitari e/o dirigenti tecnici); a prevedere di affrontare, nell’ambito di tale riorganizzazione dell’organico scolastico, la revisione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione; a riferire ai competenti organi parlamentari decorso un anno sullo stato e sull’esito della predetta stabilizzazione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede quale sarà l’iter di discussione della presente risoluzione.

Maria COSCIA (PD), con riferimento a quanto testé richiesto dal collega Palmieri, rileva che in sede di ufficio di presidenza potranno essere assunte le opportune determinazioni in merito. Entrando nel merito della risoluzione testé illustrata dalla collega Santerini, ritiene opportuno impegnare il MIUR affinché garantisca un’organizzazione flessibile e non rigida dell’organico, che deve essere funzionale, pluriennale e in grado di garantire l’insegnamento nelle fondamentali discipline nelle scuole di ogni ordine e grado. Manifesta poi perplessità sul riferimento all’INVALSI contenuto nella risoluzione in oggetto, nonché sull’ambito territoriale – non esclusivamente provinciale – all’interno del quale si deve realizzare una corrispondenza tra le competenze professionali dei docenti e le specifiche esigenze formative delle scuole. Sottolinea, infine, l’importanza che può assumere l’approvazione di un testo condiviso su un argomento tanto importante come quello oggi in discussione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo aver ringraziato le colleghe Santerini e Rocchi, rileva che sarebbe opportuno inserire il riferimento alle scuole paritarie all’interno della risoluzione che la Commissione si sta accingendo a predisporre.

Luigi GALLO (M5S), dopo aver ricordato i tagli che sono stati effettuati nel settore dell’istruzione, ritiene che potrebbe essere riduttivo limitare il dibattito che deve essere svolto sull’interno piano della «Buona scuola» agli impegni contenuti nella risoluzione in esame. Si riserva, quindi, di presentare un’apposita risoluzione sul complessivo tema dell’istruzione, la quale potrà anche affrontare l’argomento citato delle scuole paritarie.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione sulla risoluzione in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00580
presentato da
SANTERINI Milena
testo di
Venerdì 23 gennaio 2015, seduta n. 369

La VII Commissione,
premesso che:
le Linee Guida per «La Buona scuola» prevedono la stabilizzazione di circa 148 mila docenti, mediante la loro immissione in ruolo, nell’intento di avviare a soluzione l’annosa situazione del precariato;
il Governo, per rispondere ai bisogni reali delle scuole, con tale stabilizzazione, così come chiaramente affermato nel testo de «La Buona Scuola», intende anche ampliare l’offerta formativa e migliorarne la qualità, fornendo al piano di assunzioni una specifica caratterizzazione qualitativa;
nella legge di stabilità 2015 è stato istituito un fondo per la realizzazione del piano della «Buona Scuola» con particolare riferimento non solo al piano straordinario di assunzione dei docenti ma anche alla formazione dei docenti e dirigenti scolastici;
la distribuzione di tale personale deve essere effettuata conseguentemente in base a criteri funzionali agli obiettivi di qualità del servizio scolastico e alle necessità delle singole scuole, affinché possano raggiungere gli esiti di efficacia formativa da loro stesse individuati, ponendo particolare attenzione alle aree a rischio di disagio minorile e a forte processo migratorio;
uno degli scopi più importanti da conseguire con il razionale impiego di tali risorse umane deve essere costituito dalla prevenzione e dal contrasto della dispersione scolastica a sostegno del successo formativo, al fine di contribuire credibilmente alla riduzione della dispersione dal 17,6 per cento attuale al 10 per cento) entro il 2020, così come richiesto nel Documento conclusivo dell’Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica, approvato dalla Commissione «Cultura, Scienza e Istruzione» della Camera e tenendo conto delle indicazioni della Commissione Europea che ha posto il fenomeno della dispersione scolastica tra i cinque obiettivi della strategia Europa 2020;
il rapporto di autovalutazione previsto dalla direttiva 8 settembre 2014, n. 11, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, dispone che le singole scuole analizzino i dati sugli alunni per quanto riguarda evasione, ripetenze, abbandoni e si rende, pertanto, necessario richiedere alle scuole di determinare gli obiettivi che intendano perseguire in questo campo;
la continuità didattica, una delle condizioni per qualificare l’offerta formativa, da molti anni viene gravemente compromessa dalla irregolarità dello svolgimento delle lezioni nei primi mesi dell’anno scolastico a causa di assegnazioni tardive del personale; occorre quindi assicurare il diritto prioritario alla continuità didattica degli alunni senza penalizzare il regolare accesso al posto di lavoro del personale docente, normalizzando lo svolgimento dell’attività didattica fin dall’inizio delle lezioni,

impegna il Governo:

ad utilizzare al meglio i 148 mila docenti da stabilizzare, dopo aver proceduto alla copertura dei posti vacanti e disponibili, disponendo che il nuovo organico non sia aggiuntivo bensì costituisca a tutti effetti espansione dell’organico e, per questo, sia stabile e fisso, correlato all’attuazione dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche o loro reti;
ad operare per una complessiva revisione delle attuali classi di concorso finalizzata, in particolare, a garantire un ottimale utilizzo delle competenze professionali dell’organico superando le attuali rigidità;
a considerare la stabilizzazione come una misura necessaria ma non sufficiente per una strategia volta a dotare le scuole di risorse professionali competenti e motivate e a potenziare gli interventi di sviluppo professionale;
ad assicurare che prioritariamente l’organico funzionale delle scuole consenta, oltre alla piena copertura delle supplenze, l’attuazione degli obiettivi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e dell’integrazione, attraverso progetti stabili almeno di durata biennale;
ad assegnare alle aree a elevata complessità, da ridefinire ciclicamente tenendo anche conto dei risultati di apprendimento quali risultano dalle prove standardizzate INVALSI, una quota parte delle complessive risorse destinate all’organico funzionale d’istituto;
a considerare gli effettivi bisogni rappresentati dalle scuole in relazione agli obiettivi da raggiungere individuati nel piano dell’offerta formativa, prevedendo che, all’interno della provincia di riferimento, si realizzi il più possibile una corrispondenza tra le competenze professionali dei docenti e le specifiche esigenze formative delle scuole, consentendo a queste di esprimere gradimenti in ordine alle competenze stesse;
a modificare i tempi delle procedure preparatorie dell’anno scolastico nella gestione del personale docente (mobilità, nomine in ruolo, conferimento supplenze annue/temporanee fino al termine delle attività) prevedendo come obiettivo finale di conferire prima dell’estate le supplenze annue e fino al termine delle attività, per permettere il regolare avvio dell’anno scolastico;
a sostenere in particolare, nella distribuzione delle risorse, il segmento dell’istruzione tecnica e dell’istruzione e formazione professionale;
a formare e qualificare i docenti assunti nelle competenze richieste dalla qualità dell’insegnamento, in particolare nella lingua straniera e nell’informatica, nonché nei compiti di prevenzione del disagio, rinnovamento delle metodologie didattiche, orientamento, sviluppo delle competenze, integrazione interculturale e interventi tempestivi per affrontare le difficoltà di apprendimento, anche attraverso l’utilizzo sistematico dei Dipartimenti e delle Facoltà universitarie;
ad accompagnare la formazione in ingresso del personale docente immesso in ruolo con una decisa innovazione dell’anno di prova, nel corso del quale accertare il possesso delle competenze di base dei docenti assunti, rilevandone crediti e debiti formativi in base ai quali prevedere la formazione ed eventuali possibilità di rinvio o recessione del contratto; ed a rivedere altresì la composizione del Comitato di valutazione prevedendo, oltre al dirigente e ai docenti, anche figure esterne (quali docenti universitari e/o dirigenti tecnici);
ad attivare un sistema di formazione continua in servizio degli insegnanti che coinvolga in modo strutturale scuola e università, per assicurare una cooperazione tra innovazione educativa, sperimentazione scolastica e ricerca universitaria; a perseguire, sia nella formazione iniziale, sia in quella continua, piena integrazione tra i saperi disciplinari, i metodi di insegnamento, le didattiche e le competenze pedagogiche;
ad accertare e monitorare da parte delle scuole il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della dispersione dichiarati nel rapporto di autovalutazione delle scuole, che dovranno compilare entro il luglio 2015, prevedendo un’apposita attenzione al miglioramento, della scuola anche in collaborazione con l’Invalsi ed, a tale scopo, a completare le anagrafi scolastiche con il concorso delle regioni, indispensabile per la prevenzione degli abbandoni e della dispersione;
a prevedere di affrontare, nell’ambito di tale riorganizzazione dell’organico scolastico, la revisione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, al fine di valorizzare l’acquisizione delle competenze sociali e civiche anche attraverso nuove modalità di valutazione degli studenti e autovalutazione delle scuole, l’individuazione di figure di coordinamento e una revisione curricolare e del tempo-scuola coerenti con la pratica effettiva del vivere a scuola da cittadini;
a riferire ai competenti organi parlamentari decorso un anno sullo stato e sull’esito della predetta stabilizzazione.
(7-00580) «Santerini, Rocchi».

Nota 24 febbraio 2015, AOODGSIP 1361

Ministero dell ‘Istruzione dell’Università e della Ricerca
D.G. per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
ai Dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali
LORO SEDI
al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO
al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
TRENTO
All ‘ Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All ‘Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
e p.c. Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado

OGGETTO: Vincitori VIII edizione Concorso nazionale “Donne per le donne – Terra è Donna”

In riferimento alla nota prot. AOODGSIP n° 6755 del 21/11/2014 con la quale è stato trasmesso il bando di concorso “Donne per le donne – Terra è Donna”, si comunica che la commissione valutatrice, istituita con Decreto nO 1011 del 16/12/2014, riunitasi per giudicare gli elaborati prodotti dalle scuole partecipanti, ha individuato i seguenti vincitori:

SCUOLA PRIMARIA
LC. “S. Francesco” di Palmi (Reggio Calabria)
TITOLO: “Earth is woman ”
LC. di Cadeo e Pontenure (Piacenza)
TITOLO: “Anche per te ”
LC. “Dalmazio Birago” di Passignano e Tuoro sul Trasimeno (Perugia)
TITOLO: “Donna ”
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
I.C. 1 di Mira (Venezia)
TITOLO: “Ritorno all’origine”
LC. di Oppeano (Verona)
TITOLO: “Terra: femminile singolare ”
LC. “Pietrocola – Mazzini” di Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani)
TITOLO: “Di madre in figlia ”
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
IIS. Polo 3 di Fano (Pesaro-Urbino)
TITOLO: “Terra è donna ”
Liceo Scientifico “G. Galilei” di Catania
TITOLO: “Da Lucy alfuturo ”
Ex aequo
I.S.I.S. “G. Carducci – Dante” di Trieste
TITOLO: “L ‘impasto della vita ”
I.I.S. “L. Signorelli” di Cortona (Arezzo)
TITOLO: “Le mani in pasta ”

La Commissione ha, inoltre, deciso di assegnare una menzione speciale alle seguenti scuole:
SCUOLA PRIMARIA
IC. “Virgilio” Scuola in ospedale – Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma
TITOLO: “Il futuro della terra rinasce dalle donne ”

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
IC. di Camerano (Ancona)
TITOLO: “Pezzo dopo pezzo, strato dopo strato ”

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Liceo Scientifico “G. Oberdan” di Trieste
TITOLO: “Alice nella cucina delle meraviglie”
Istituto Professionale “E. Orfini” di Foligno (Perugia)
TITOLO: “Chi si nutre della varietà delle culture genera pensieri e comportamenti sani
e più responsabili”
I.I.S.S. “De Nittis – Pascali” di Bari
TITOLO: “Kali ‘s Mood”
Si ringraziano le SS.LL. per la fattiva collaborazione dimostrata nella diffusione dell ‘ iniziativa in oggetto e per il supporto organizzativo offerto.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda

Ordinanza Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 4

Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca

Ordinanza Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 4

Prot. n. 145

 

MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

ANNO SCOLASTICO 2015/2016

 

 

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 

 

 

VISTO IL D.L.VO 16.4.1994, N. 297 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

 

VISTA LA LEGGE 23.10.1992, N. 421;

 

VISTO IL D.L. 27.8.1993, N. 321, CONVERTITO DALLA LEGGE 27.10.1993, N.423;

 

VISTA LA LEGGE 14.1.1994, N. 20;

 

VISTA LA LEGGE 23.12.1996, N. 662;

 

VISTA LA LEGGE 15.03.1997, N. 59;

 

VISTA LA LEGGE 15.05.1997, N. 127 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

 

VISTA LA LEGGE 3.5.1999, N. 124;

 

VISTO IL D.L.VO 30.3.2001, N. 165 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

 

VISTO IL D.L. 3.7.2001, N. 255, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20.8.2001, N. 333;

 

VISTO IL D.P.R. 18 GIUGNO 1998, N. 233;

 

VISTO IL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

 

VISTO IL D.P.R. 8.3.1999, N. 275, REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, AI SENSI DELL’ART. 21, DELLA LEGGE 15.3.1997, N. 59;

VISTO IL D.P.C.M. 11/02/2014, N. 98, CON IL QUALE E’ STATO EMANATO IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

 

VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO “SCUOLA”, PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 ED IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2008/2009, SOTTOSCRITTO IL 29 NOVEMBRE 2007;

 

VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’A.S. 2015/2016 SOTTOSCRITTO IN DATA 23.2.2015;

 

RITENUTO DI DOVER, AI SENSI DELL’ART. 462 DEL D.L.VO N. 297/94, DETTARE PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SPECIFICHE DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IN MATERIA DI MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA FISSAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ALLA INDICAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI CHE GLI ASPIRANTI DEBBONO PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE STESSE E ALLA DETERMINAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FACENTI CARICO AGLI UFFICI ED ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE;

 

SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA;

 

 

 

 

 

 

 

 

O R D I N A :

 

 

 

 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

 

 

– ART. 1 –

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL’ORDINANZA

 

  1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/2016. Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa.

 

  1. La presente ordinanza è diramata a mezzo della rete INTRANET ed INTERNET ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle Istituzioni scolastiche.

 

 

– ART. 2 –

 

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’

 

  1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente ed educativo è fissato al 26 febbraio 2015 ed il termine ultimo è fissato al 16 marzo 2015. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è fissato all’18 marzo 2015 ed il termine ultimo è fissato al 15 aprile 2015.

 

  1. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dall’art. 14 del C.C.N.I. siglato, per l’a.s 2015/2016, in data 23.2.2015 sono i seguenti:

 

  1. a) personale docente

 

scuola dell’infanzia

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili…………………………………….. 31 marzo

2 – pubblicazione dei movimenti………………………….……………….16 aprile

 

scuola primaria

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili………………………………………16 aprile

2 – pubblicazione dei movimenti…………………………………..……. 6 maggio

 

scuola secondaria di I grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili………………………………….… 6 maggio

2 – pubblicazione dei movimenti …………………………………………. 26 maggio

 

scuola secondaria di II grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili………………………………….… 26 maggio

2 – pubblicazione dei movimenti……………………………………….… 15 giugno

 

  1. b) personale educativo

 

1 – termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande

di mobilità e dei posti disponibili…………………………………..… 5 ….. maggio

2 – pubblicazione dei movimenti……… …………………………..….. 26 ….. maggio

 


 

 

  1. c) personale A.T.A.

 

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili………………………………………. 8 luglio

2 – pubblicazione dei trasferimenti…………………………….…..…… 29 luglio

 

  1. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nella presente O.M..

 

  1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.

 


– ART. 3 –

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

  1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità e presentarle al dirigente scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio. Si fa presente che per le scuole di ogni ordine e grado, le domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo del personale docente, per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, e le domande di mobilità del personale A.T.A., devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine del 16 marzo 2015 relativo al personale docente e del 15 aprile 2015 relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo.

 

  1. Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimento al dirigente scolastico dell’istituto di titolarità.

 

  1. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall’art. 5, commi 1 e 2, del C.C.N.I. sulla mobilità, deve presentare domanda all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il 2 marzo 2015 nel caso di personale docente, entro il 2 aprile 2015 nel caso di personale A.T.A., ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

 

  1. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

 

  1. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato (1); il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l’ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (3). Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati.

 

  1. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

 

  • scuole dell’infanzia……………………………………..modelli A1, A3                      (allegati G/1 e G/2)

  • scuole primarie ………………………………………..modelli B1, B4                       (allegati H/1 e H/2)

  • istituti istruzione secondaria di I grado…………….modelli C1, C2, C3  (allegati I/1, I/2, I/8)

  • istituti istruzione secondaria di II grado……………modelli D1,D2,D3    (allegati J/1, J/2,J/12)

 

  1. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

 

  1. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali.

 

  1. Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:
  • il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;

  • i docenti che concludono i corsi di sostegno.

 

Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall’art. 2 della presente O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M..

 

  1. Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità degli allegati A) e B) .

 

  1. Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei modelli MN e PN degli allegati B1 e C1.

 

  1. Qualora l’interessato presti servizio in una provincia diversa da quella di titolarità, le istituzioni scolastiche devono inviare tempestivamente le domande di mobilità presentate dal personale agli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del medesimo personale.

 

  1. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.

 

  1. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale analoga al modello riportato negli allegati alla presente ordinanza o a quello predisposto nell’area POLIS e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.

 

  1. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’art. 9 del contratto sulla mobilità.

 

  1. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

 

 

 


 

(1) Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.

 

(2) Il personale per qualsiasi motivo senza sede definitiva deve indicare soltanto i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su posti di dotazione provinciale o di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado debbono indicare, nello spazio riservato all’istituto di titolarità, il codice e la dizione in chiaro della dotazione provinciale o di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire lo spazio riservato al comune di titolarità. Detti docenti devono indicare, inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta devono indicare nello spazio riservato all’unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

 

(3) Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998 e successive integrazioni.

 

– ART. 4 –

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

 

  1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo disponibile nella rete INTRANET ed INTERNET o predisposto nell’area POLIS da utilizzare per la presentazione on line delle domande. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.

 

  1. Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli D ed E riportati negli allegati alla presente ordinanza o a quelli predisposti nell’area POLIS.

Il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” (allegato D, tabella A, lett. D); allegato D, tabella B, lett. D); allegato E, tabella A, lett. F) del C.C.N.I. sottoscritto per l’a.s. 2015/2016 in data 23.2.2015), deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello riportato negli allegati alla presente ordinanza o a quello predisposto nell’area POLIS, nella quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle suddette e secondo le precisazioni riportate nella nota 5 ter del C.C.N.I..

 

  1. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti (1).

 

  1. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione.

 

  1. Relativamente all’allegato D al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola- lettera c) del punto II – esigenze di famiglia – lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera d) del punto II – esigenze di famiglia – il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare. Ai sensi dell’art. 94, comma 3, della L. 289/02, la situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. L’interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

 

  1. A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime (2), le promozioni per merito distinto, l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (3), i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla lettera e) della tabella, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale.

Quanto previsto all’art. 7 c. 1 punto V) del C.C.N.I. come condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, può essere attestato sempre con dichiarazione personale in cui asserisca di essere l’unico ad avere richiesto di fruire dei permessi per l’intero anno scolastico in corso, ovvero dichiarando che nessun altro parente o affine ne abbia fruito nel corrente anno scolastico.

 

  1. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione o l’idoneità richiesta.

 

  1. I docenti che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l’abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

 

  1. Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.
  2. In attuazione dell’art. 7 comma 1 punto VIII) del C.C.N.I. sulla mobilità, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
  3. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni..
  4. I responsabili degli Uffici territorialmente competenti potranno procedere, ove ne ravvisino l’opportunità, ad una verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive relative all’elezione del domicilio dei familiari.(4)
  5. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

(2) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

(3) L’interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

(4) Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

 

– ART. 5 –

RETTIFICHE, REVOCHE E RINUNCE

 

 

  1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.

 

  1. E’ consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).

 

  1. Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).

 

  1. L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento .Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso.

 

  1. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

(1) Fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero il timbro a calendario dell’ufficio ricevente.

 

 

 

  • ART. 6 –

 

ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI

 

PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

 

  1. I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all’albo dell’Ufficio scolastico Regionale e dell’Ufficio territorialmente competente, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.

 

  1. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l’Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda.

 

  1. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:
  • alla scuola o istituto di provenienza;

  • alla scuola o istituto di destinazione;

  • al locale dipartimento provinciale del tesoro.

 

  1. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e al competente dipartimento provinciale del tesoro.

 

 

 

 

 


– ART. 7 –

 

FASCICOLO PERSONALE

 

  1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

 

  1. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico. Le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi provvedono direttamente all’invio alla scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro possesso.

 

TITOLO II – PERSONALE DOCENTE

 

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

 

 

-ART. 8

 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO DI CATTEDRA

 

 

  1. I docenti di ruolo delle scuole dell’infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione provinciale, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di una sola altra provincia (diversa da quella di titolarità) o congiuntamente per entrambe. Qualora intendano avvalersi di quest’ultima possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza; non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

 

  1. I docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province, presentando un’unica domanda di trasferimento.

 

  1. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità.

 

  1. I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell’apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si segue l’ordine di elencazione delle classi di concorso del D.M. n. 39/98. La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non è presa in considerazione. In tal caso, le domande sono trattate secondo le suddette modalità.

 

  1. E’ consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l’aspirante sia in possesso dell’abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l’estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena l’interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 425 del decreto legislativo n. 297/94.

 

 

– ART. 9

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

 

  1. Le preferenze debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda.

 

  1. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
  2. scuola
  3. circolo (1);
  4. distretto;
  5. comune;
  6. provincia (2);
  7. dotazione organica di sostegno (D.O.S.), per la scuola secondaria superiore;
  8. centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta).

 

  1. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere c), d) ed e), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del distretto, del comune o della provincia. In tal caso possono essere assegnati anche alle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di movimento e comprese nelle preferenze medesime.

 

  1. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere c), d) ed e) comportano, pertanto, che l’assegnazione può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole o circoli (o plessi nei casi previsti) compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile é assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

 

  1. Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo, che a livello di distretto, comune, provincia, dotazione provinciale e di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria superiore, devono essere espresse trascrivendo l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (3). La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, essere comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice, salvo quanto riportato nel successivo art. 10, comma 3. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami.

 

  1. Le preferenze esprimibili, sono in numero non superiore a 20 per le scuole dell’infanzia e primarie ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

 

  1. Le preferenze esprimibili dai docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica possono riferirsi anche a più province, considerata la particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica che non sono presenti in tutte le province del territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in numero estremamente esiguo di istituti nell’ambito delle varie province.

 

  1. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente nell’elenco ufficiale.

 

  1. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un grande comune ed altri comuni limitrofi, l’aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti intercomunali.

 

  1. Per l’attribuzione di posti di scuola primaria e secondaria di I grado per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, l’interessato deve farne esplicita richiesta indicando nella sezione del modulo domanda riguardante le preferenze puntuali, i relativi codici riportati negli elenchi ufficiali delle scuole.

 

  1. Nel caso di distretto interprovinciale si tiene conto solo di quelle scuole ricadenti nella provincia alla quale é riferita l’indicazione utilizzata.

 

  1. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui é titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della posizione di perdente posto, l’interessato può, invece, indicare anche il comune, ovvero il distretto – se compreso nel comune medesimo – relativo alla scuola o plesso di titolarità.

Per quanto concerne i perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado ed artistica, l’art. 24 del C.C.N.I. ne regola la partecipazione ai trasferimenti con particolare riguardo all’ordine delle preferenze espresse.

 

  1. I docenti neo-assunti che partecipano alla seconda fase del movimento per l’assegnazione della sede definitiva possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione, ovvero a classe di concorso o posto comune. Lo stesso personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto.

 

  1. I docenti che richiedono il trasferimento o il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, qualora intendano ottenere un istituto nel quale sia prevista la sperimentazione del liceo europeo devono barrare la specifica casella del modulo domanda ed indicare, nell’elenco delle preferenze, il codice puntuale e la denominazione dell’istituto ove si effettua la sperimentazione.

 

  1. Qualsiasi richiesta formulata in difformità delle disposizioni contenute nel presente articolo é da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

 

 

 

 

 

 

 

 


(1) La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico di circolo – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo stesso. I docenti di scuola dell’infanzia similarmente devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.

 

(2) Ai fini dei movimenti effettuati ai sensi delle presenti disposizioni si tiene conto esclusivamente delle suddivisioni distrettuali indicate nei citati elenchi.

 

– ART 10 –

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI

AMMINISTRATIVI

 

  1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo specifiche istruzioni operative (1); la segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti, per consentire una pronta verifica degli stessi. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio territorialmente competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione, entro 3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.

Per le scuole di ogni ordine e grado, le domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, per e nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee all’Ufficio territorialmente competente.

 

  1. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all’Ufficio territorialmente competente, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle predette domande.

 

  1. L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio dell’insegnante, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all’art. 9, 5° comma, delle presenti disposizioni. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all’acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.

 

CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

 

 

–       ART. 11

 

POSTI IN ORGANICO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

 

 

  1. I posti in organico nella scuola dell’infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno) sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L’organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l’indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato l’organico medesimo (1) ovvero mediante l’indicazione di una preferenza sintetica che comprenda tale scuola.

 

  1. Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi sono prese in considerazione le preferenze relative a singole scuole con posti di ruolo speciale che non siano sede di organico, o scuole ospedaliere così come previsto dall’art. 14 del contratto sulla mobilità.

 

 

 

 

 

 

 

 


(1) Tale scuola è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.


– ART. 12 –

 

POSTI DELL’ORGANICO DI CIRCOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA

 

  1. I posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’ambito dell’organico di circolo sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dall’articolo 14 del contratto sulla mobilità (1), attraverso l’espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. Il docente interessato deve compilare l’apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l’insegnamento della lingua inglese nell’ambito dell’organico del circolo richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell’organico dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l’ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest’ultima indicazione ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e successivamente in relazione agli altri posti dell’organico eventualmente vacanti e disponibili.

Nell’ambito di ciascuna preferenza, esaminata con le modalità sopra descritte, il tipo di lingua inglese che può essere assegnato, se disponibile, è quello per il quale é stato dichiarato il possesso del corrispondente titolo attraverso l’indicazione riportata nelle apposite caselle del modulo domanda.

L’aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’organico del proprio circolo; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice del plesso sede della propria direzione didattica di titolarità (2), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l’insegnamento della lingua inglese.

Il trasferimento a domanda tra i posti dell’organico di circolo (comune, lingua inglese) nell’ambito del proprio circolo avviene con le modalità previste dall’allegato C) del contratto sulla mobilità.

 

  1. L’organico assegnato agli istituti comprensivi – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – é richiedibile mediante l’indicazione del plesso al quale é amministrativamente assegnato l’organico medesimo(2) ovvero mediante l’indicazione di una preferenza sintetica, che comprenda tale plesso.

 

  1. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell’organico di circolo, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese.

 

  1. Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a plessi scolastici solo nel caso di plessi con posti di ruolo speciale o di sede ospedaliera. Per tali plessi, in base a quanto stabilito nell’art. 14 del contratto sulla mobilità, si prescinde dall’organico di circolo, in quanto la dotazione organica é assegnata al singolo plesso.

 

 


(1) Il docente che insegna la lingua inglese nell’ambito nel proprio modulo svolgendo attività di “specializzato”, che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua inglese istituiti nell’organico di circolo.

(2) Tale plesso è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.

 

 

 

  • ART. 13

 

POSTI PRESSO I CONVITTI NAZIONALI

 

 

  1. L’insegnante che chiede il trasferimento per posti vacanti nelle scuole primarie di stato, annesse ai convitti nazionali, deve indicare nella domanda la relativa preferenza puntuale. Nel caso in cui il docente esprima preferenze zonali nel cui ambito territoriale sono compresi i plessi annessi al convitto, tali preferenze vengono esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli non annessi a convitto.

 

  1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma, per quanto riguarda la richiedibilità dei posti dell’organico di circolo istituiti presso i convitti nazionali, ivi compresi quelli per l’insegnamento della lingua straniera, sono valide le disposizioni di cui al precedente articolo 12.

 

CAPO III – MOBILITA’ PROFESSIONALE

 

– ART. 14

 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PASSAGGI DI RUOLO

 

 

  1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado può essere richiesto anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo é formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

 

  1. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.

 

  1. Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dall’art.3 del contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

 

 

 

 

ART. 14 BIS

 

PASSAGGI DEL PERSONALE COLLOCATO FUORI RUOLO

 

  1. Il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, il personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448, nonché il personale docente di cui all’art. 35, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), possono chiedere il passaggio di cattedra e di ruolo previsto dal presente titolo purché siano in possesso dei prescritti requisiti e che alla data di presentazione della domanda di mobilità abbiano presentato domanda di restituzione ai ruoli metropolitani.

 

– ART. 15

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI RUOLO.

 

 

  1. Le domande, redatte in conformità degli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’art.2 e secondo le modalità previste dal precedente art. 14.

 

  1. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.

 

  1. Per le eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

 

 

– ART. 16

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I PASSAGGI DI CATTEDRA ALLE CLASSI DI CONCORSO DI CUI ALLA C.M. N. 215 DEL 23/6/95 E RELATIVA C.M. N. 70 DEL 23/2/98 (1) (2)

 

  1. Relativamente alle classi di concorso contemplate nella circolare n. 215/95 e circolare n. 70/98, prima dell’inizio delle operazioni di trasferimento in ambito provinciale, gli Uffici territorialmente competenti devono procedere all’effettuazione dei passaggi sulla base delle singole graduatorie d’istituto per i posti risultanti in organico di diritto del medesimo istituto. Tali posti ovviamente vengono detratti dalle disponibilità ai fini della mobilità. Non sono parimenti disponibili i posti che si rendono vacanti durante le operazioni di trasferimento in istituti nei quali non risulti esaurita la relativa graduatoria d’istituto. L’applicazione della m. n. 70/98 é riferita unicamente agli istituti statali d’arte di Torre del Greco – Alghero – Valenza Po.

 

  1. Per le classi di concorso medesime non si effettuano trasferimenti interprovinciali per le province dove non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all’esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità gli Uffici territorialmente competenti dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta m. n. 215/95. Per la classe di concorso prevista dalla c.m. n. 70/98 non si effettuano trasferimenti interprovinciali per gli istituti di Torre del Greco, Alghero e Valenza Po, qualora non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all’esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità gli Uffici territorialmente competenti dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta c.m. n. 70/98.

 

 


(1)   Le classi di concorso in questione sono le seguenti:

 

76/a trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica   ed applicazioni gestionali;
87/a trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali con insegnamento slovena;
100/a trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;
71/a tecnologia e disegno;
7/a arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;
24/a disegno e storia del costume;
25/a disegno e storia dell’arte;
61/a storia dell’arte.

 

(2)   La classe di concorso in questione é la seguente:

 

10/a arte dei metalli e dell’oreficeria

 

 

TITOLO III – PERSONALE EDUCATIVO

 

 

– ART. 17 –

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

 

 

  1. Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate per non più di tre province entro i termini fissati dall’art. 2. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

 

  1. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in conformità agli allegati A) e B).

 

  1. Le preferenze debbono essere indicate nell’apposito spazio del modulo-domanda.

 

  1. Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del comune o della provincia.

 

  1. L’assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi, rispettivamente, nel comune o nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

 

  1. Le preferenze espresse devono essere elencate nell’ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.

 

  1. Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell’apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio ) intenda dare la precedenza.

 

 

– ART. 18 –

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

  1. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, sono trasmesse, con plico a parte, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, salvo quanto successivamente previsto per il personale educativo in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici. In tal caso le domande devono essere trasmesse all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’aspirante al trasferimento. Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, entro gli stessi termini, con plico a parte.

 

  1. Gli Uffici territorialmente competenti procedono alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.

 

  1. I suddetti uffici trattengono quelle dirette ad ottenere il movimento nell’ambito della provincia di titolarità del personale educativo mentre inviano agli altri uffici le domande di movimento in provincia diversa.

 

  1. L’Ufficio territorialmente competente, via via che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’istituto di servizio del personale educativo, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire agli Uffici territorialmente competenti, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale educativo può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso l’Ufficio procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente.

 

  1. Al fine di realizzare, nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, gli Uffici territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 24, 6° comma della legge 241/90, hanno la facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare gravemente l’azione amministrativa.

 

– ART. 19 –

 

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE DI SEDE

 

  1. Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, l’Ufficio territorialmente competente, utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche disponibili a tali fini, assegna la sede di titolarità al personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria. A tali fini, l’Ufficio deve preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari al personale educativo che si trova su sede provvisoria prima dell’inizio delle operazioni di movimento.

 

 


TITOLO IV – PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

– ART. 20

 

AVVERTENZE E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ

 

  1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

  1. I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta vengono disposti sui centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne fanno esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.

 

  1. I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell’aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 – RRG7 – RRG8 – RRG9 – RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell’area:

“imbarcazioni scuola – impianti elettrici – conduzione caldaie a vapore” (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di “conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall’ispettorato del lavoro” (codice RRGA).

Ai laboratori “conduzione e manutenzione impianti termici”(codice H07) e “termotecnica e macchine a fluido” (codice I60) appartenenti all’area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Al laboratorio “conduzione e manutenzione di autoveicoli” (codice I32),appartenente all’area “meccanica” (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida “D”, accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine l’ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell’attestato, sentita la commissione di cui all’ art. 597 del D.L.vo n. 297/94.

Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all’area professionale per la quale si richiede il trasferimento.

 

– ART. 21 –

 

DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO

 

 

  1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area é presentata entro gli stessi termini previsti dal precedente art. 2 e secondo le stesse modalità utilizzando l’apposito modulo di cui all’allegato In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarità, l’individuazione della seconda provincia deve coincidere.

 

  1. Non si tiene conto della domanda riferita alla provincia ove ha sede l’istituto di titolarità qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell’ambito della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità.

 

  1. Il personale A.T.A. può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l’interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell’apposita sezione del modulo domanda deve essere indicato l’ordine di priorità che s’intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d’indicazione di tale ordine di priorità le domande vengono trattate secondo l’ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.

 

 

– ART 22

 

POSTI RICHIEDIBILI

 

 

  1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell’infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come primarie sia come secondarie di I grado.

 

  1. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, vengono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
  • prima tutti i circoli didattici ovvero scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi;
  • successivamente tutti gli istituti comprensivi.

 

 

– ART. 23

 

PREFERENZE

 

 

  1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell’apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
  2. a) scuola;
  3. b) distretto;
  4. c) comune;
  5. d) provincia;
  6. e) centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

 

  1. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto (1), nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi gli istituti d’arte, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l’ordine dei rispettivi bollettini ufficiali (2). Qualora l’aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse dall’esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l’ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.

Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all’interessato viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata all’interessato che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al personale che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

 

  1. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.

 

  1. Tale punteggio viene attribuito soltanto se l’aspirante ha indicato anche nella sezione I -preferenze- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello stesso.

 

 


(1) Nel caso di distretti interprovinciali si tiene conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale é stato richiesto il movimento.

(2) Si precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione può essere disposta anche sulle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime.

 

– ART. 24

 

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE-MODALITÀ

 

 

  1. Il personale A.T.A. di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe.

 

  1. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

 

  1. Le preferenze, sia a livello di singola scuola come a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 devono essere indicate trascrivendo l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comprensive del codice meccanografico e sono prese in esame nell’ordine espresso dall’aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo reclamo.

 

  1. Per le indicazioni del tipo sintetico – comune, distretto, provincia – è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell’infanzia.

 

  1. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive della scuola di titolarità dell’aspirante al movimento non vengono prese in considerazione e l’esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo “distretto” all’ultimo comma del presente articolo, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l’istituto di titolarità.

 

  1. Per il personale soprannumerario che, ai sensi del secondo comma dell’art. 48 del contratto sulla mobilità, presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive della scuola in cui figura titolare, con l’avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarità, è graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio spettante a domanda.

 

  1. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente nell’elenco ufficiale.

 

  1. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l’aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti sub-comunali (1), nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali (2).

 

 

 

 


(1) Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune.

 

(2) Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.

 

CAPO II – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

 

– ART. 25 –

 

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

  1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzione operative (1). La segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti. Effettuate tali operazioni il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio territorialmente competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.

Per quanto concerne il personale A.T.A. le domande di mobilità devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee all’Ufficio territorialmente competente.

 

  1. L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all’art.24, 3° comma, delle presenti disposizioni. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

 


(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all’acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.

 

 

 

  1. Il personale in servizio presso sezioni associate ( ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.

 

IL MINISTRO

f.to   Stefania Giannini


Allegati

Nota 24 febbraio 2015, AOODGSOV 1614

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

Nota 24 febbraio 2015, AOODGSOV 1614

Oggetto: Quarta edizione del Certamen nazionale “Ars et Ingenium” – anno 2015.

Nota 24 febbraio 2015, AOODGPER 6434

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale del personale scolastico
Ufficio IV – V

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali       LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO

Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma    TRENTO

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca  BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine BOLZANO

e, p.c.

Al Ministero degli Affari Esteri D.G.P.C.C.                      ROMA

All’Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d’Aosta            AOSTA

Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta        AOSTA

All’Assessore alla P.I. della Regione Siciliana                   PALERMO

Al Presidente della Giunta Provinciale di                                     BOLZANO

Al Presidente della Giunta Provinciale di                                     TRENTO

Al Capo Dipartimento per l’istruzione                           SEDE

Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse, umane, finanziarie e strumentali                        SEDE

Ai Direttori Generali                                                       SEDE

Al Gabinetto del Ministro                                                           SEDE

 

OGGETTO: Trasmissione dell’O.M. n. 4 del 24 febbraio 2015 prot. n. 145 e del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 23 febbraio 2015 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/2016.

 

Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei seguenti atti, relativi alla materia indicata in oggetto:

  • Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il  23 febbraio   2015 relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/2016.

  • Ordinanza ministeriale n. 4 del 24 febbraio 2015 prot. n. 145 in corso di registrazione, concernente norme di attuazione del predetto contratto integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo ed A.T.A..

Verrà data tempestiva comunicazione della data di registrazione di quest’ultimo provvedimento.

Con successiva Ordinanza ministeriale verranno diramate le specifiche disposizioni attuative dell’ art. 37 bis del sopra citato CCNI riguardante la mobilità degli insegnanti di religione cattolica, per i quali, ovviamente, sarà prevista una diversa data di scadenza per la presentazione delle domande.

Si pregano gli uffici competenti di dare la massima diffusione dei sopracitati atti e di comunicare agli uffici interessati che i medesimi possono essere consultati ed acquisiti sul sito Internet e sulla rete Intranet del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Si ritiene utile richiamare l’attenzione degli uffici in indirizzo su alcune situazioni innovative rispetto all’anno scolastico precedente:

  • precisazioni riguardanti i titoli utili ai fini della mobilità professionale dei docenti (art. 3);
  • puntualizzazioni su documentazioni e certificazioni mediche alla luce delle modifiche apportate dal L. n. 90 del 24 giugno 2014 al D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 (art. 9);
  • nuova formulazione dell’art. 30 conseguente alla necessità di recepire le disposizioni contenute nella sequenza contrattuale 22.7.2014 sottoscritta in attuazione dell’art. 15 del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n.128 (unificazione delle aree disciplinari, contingente provinciale unico di posti della dotazione organica di sostegno);
  • adeguamento a quanto disposto dal D.P.R. 29.10.2012 n. 263 in ordine alla riorganizzazione dei centri territoriali in centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

Si invitano le SS.LL. ad effettuare, anche tramite le competenti strutture territoriali, la dovuta informativa alle organizzazioni sindacali del comparto scuola, con particolare riguardo alla procedura POLIS concernente l’acquisizione delle domande on line per il personale docente di ogni ordine e grado e per il personale A.T.A..

Si sottolinea infine che il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente ed educativo è fissato al  16 marzo 2015 e per il personale A.T.A. è fissato al 15 aprile 2015.

Si raccomanda il rispetto rigoroso della tempistica indicata nell’ art 2 dell’ ordinanza ministeriale che non potrà subire nessuna modifica al fine di poter rispettare il cronoprogramma relativo al piano assunzionale

 

Il Direttore Generale

f.to Maria Maddalena Novelli


Ordinanza Ministeriale 24 febbraio 2015, n. 4

Allegati

 

Nota 24 febbraio 2015, AOODGSOV 1612

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

Nota 24 febbraio 2015, AOODGSOV 1612

Oggetto: XXII edizione del Concorso “Certamen Ennianum” – anno 2015